Sentenza 20 novembre 1991
Massime • 3
Per ritenere insussistente l'elemento psicologico del reato di calunnia è necessario che il convincimento della colpevolezza del denunciato, anche se erroneo, sia fondato su elementi seri e concreti e non su mere congetture o supposizioni.
Perché venga realizzato l'elemento oggettivo del reato di calunnia non è necessario che l'agente delinei i contorni, più o meno precisi, di una fattispecie penalmente rilevante, indicandone anche l'esatto "nomen juris", ma è sufficiente che siano portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria circostanze di fatto idonee ad integrare un'ipotesi di reato. Spetta, infatti, all'autorità giudiziaria - in primo luogo al pubblico ministero e quindi al giudice - individuare l'esatto inquadramento giuridico dei fatti portati al suo giudizio. Quale possa essere, poi, la qualificazione ad opera del giudice del reato denunciato - anche se in contrasto con la qualificazione adottata dal pubblico ministero - rimane ferma la condotta, essenziale al delitto di calunnia, consistente nell'aver portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria o di altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, circostanze idonee ad indicare taluno come colpevole di un fatto costituente reato in forme tali da rendere possibile (ciò è sufficiente, integrando la calunnia una fattispecie di reato di pericolo) l'espletamento delle indagini.
Perché venga integrato l'elemento soggettivo del reato di calunnia nessun rilievo assumono - almeno in linea di massima - i motivi a delinquere. I detti motivi, peraltro, possono acquistare valore sintomatico ai fini della valutazione della prova dell'elemento soggettivo di tale reato . (Nella specie, trattandosi di falsa denuncia proveniente da persona esperta di diritto, la Suprema Corte ha osservato che, ai fini della prova, l'analisi dei motivi a delinquere può assumere rilievo decisivo, per la possibilità che il colpevole si precostituisca una via di uscita allo scopo di sfuggire a responsabilità penale, così da prospettare ragioni diverse da quelle normalmente conseguenti ad una falsa incolpazione).
Commentari • 3
- 1. Calunnia: non sussiste se la falsa querela presentata è priva di autenticazione della sottoscrizioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Non è configurabile il delitto di calunnia allorché la falsa accusa abbia ad oggetto fattispecie integranti reati procedibili a querela e questa non sia presentata ovvero sia invalida atteso che, in siffatta ipotesi, la condotta risulta di per sé inidonea a determinare l'avvio di un procedimento penale. (Fattispecie relativa a querela priva di autenticazione della sottoscrizione - Cassazione penale , sez. VI , 29/11/2017, n. 335). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 29/11/2017 , n. 335 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, …
Leggi di più… - 2. Calunnia: condannato per aver denunciato falsamente lo smarrimento di assegni bancariAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima La falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in pagamento di un'obbligazione, integra il delitto di calunnia in quanto, pur non essendo formulata direttamente un'accusa concernente uno specifico reato, tuttavia, configurando la calunnia un reato di pericolo, è sufficiente che i fatti falsamente rappresentati all'Autorità Giudiziaria, pur se non univocamente indicativi di una fattispecie specifica di reato, siano tali da rendere ragionevolmente prevedibile l'apertura di un procedimento penale, per un fatto procedibile d'ufficio, a carico di persona determinata (Cassazione penale , sez. VI , 27/01/2016 , …
Leggi di più… - 3. Calunnia: sussiste in caso di falsa accusa per reato procedibile a querela, se questa è tardivaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima Configura il delitto di calunnia la falsa incolpazione di reati procedibili a querela e questa sia stata presentata tardivamente, qualora per l'accertamento dell'insussistenza della causa di procedibilità si renda comunque necessario l'avvio del procedimento penale e lo svolgimento di accertamenti che richiedano apposite indagini (Cassazione penale , sez. VI, 04/05/2018 , n. 22309). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI, 04/05/2018 , n. 22309 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza emessa in data 18 febbraio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/1991, n. 2389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2389 |
| Data del deposito : | 20 novembre 1991 |
Testo completo
ME +2389
• CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studio In Nome del Popolo Italiano al SIG. 8002 SUPREMA DI CASSAZIONE L.A CORTE per diritti u -7 077 199 Sezione VI Penalm
IL CANCELLIERE Composta dai signori:
CALLA' Presidente Udienza pubblica Dott. Piero
ALIANO Consigliere del 20/11/1991 E Vito
SANSONE 2 Luigi 2.
LOBAPIO Req.Gen. n.13008/91 Mauro D.
Giovanni Leonardo MAFFEI iii #
SENTENZA N. 1810 ha pronunciato la sequente
6. 2009 N
Z A N
E
€
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ul ricorso proposto dal
UFFICIO COPIE curatare generale presso la Corte di Appello di Brescia
q Richiesta studiodal Sig Det Teseovo. in procedimento penale a carico di: per ditati L. 8000 EL LO nato in [...] il 02/05/1928 il [...] avverso IL CANCELLIERELLIERE
sentenza della Corte di Appello di Brescia del 23/04/1991;
gli atti, il provvedimento denunziato ed il ricorso.
a la relazione fatta dal consigliere dott.M.D.Losapio.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONIE la requisitoria del pubblico ministero, in persona del s. Procuratore UFFICIO COPIE
Merale dott.Bruno Frangiai, il quale ha concluso per l'annullamento, соп Rilasciata copia studic, al SIG. RASTU? Vio, dell'impugnata senbtenza.
L. 80x per diritti atto dell'intervento del difensore della parte civile avv. Riccardo 29 APR. 1993 II
IL CANCELLIERE il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso e del difen- ati,
avv. Marcello Gallo, il quale ha concluso dall'imputato-resistente,
il rigetto del ricorso.
Con la predetta decisione l'avvocato onorevole LO TE fu as- 1
solto dall'accusa di duplice calunnia ai danni del dott. Luciano Alfani
-
all'epoca pretore in Treviglio con la formula perché il fatto non costi -
tuisce reato (per l'addebito di corruzione) e perché il fatto non sussiste
(per l'addebito di omissione di atti d'ufficio).
1.1. La vicenda, oggi all'esame di questa Corte di legittimità, ha radi-
ce nella emissione, da parte del dott. LF, di ordinanza con la quale,
decidendo nella causa civile intentata dall'avv. on. LO TE e da
CORTE SUPR O NT Pernigoni contro la ditta "Trama" di MO Trapanese, furono ri- IN CASSAZION
UFFICIO COPIE gettate le richieste istruttorie degli attori e fu fissata udienza per la
Richiesta copia studi dal Sig. VITALE precisazione delle conclusioni di merito.
7.09 per diritti € che in buona parte ri- Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, 25 SET. 2009 all'epoca anche calca un esposto di denunzia articolato dall'avv.TE, IL CANCELLIER
senatore di questa Repubblica (esposto inviato al Ministro di Grazia e Giu- stizia, a più Procuratori generali e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo), la decisione istruttoria del pretore non risultò
gradita all'avv.TE, il quale nella procedura era parte sostanziale e difensore di sé stesso oltre che dalla coattrice sicché egli si recò dal ore. nel yo studio, per 'avere chiarimenti"; ma si sarebbe sentito ri-
sede di sentenza sarebbero state esplicitate le ragioni del decidere.
avv. TE, allora, si sarebbe recato in cancelleria per ispeziona
Fascicolo d'ufficio nel quale avrebbe rinvenuto un bigliettino, in carta tratta da un "notes" pubblicitario (ditta Saccardo), con la scrittura
A il cr. LF causa Trapanese c/TE i che è in riserva",
Questo bigliettino sarebbe apparso grandemente sospetto all'avv.TE
11/20 TE che avrebbe chiesto spiegazioni subito al TO dirigente, il quale si
| sarebbe rifiutato di sostituire d'imperio il giudice della causa civile che premeva all'esponente, e, dopo alcuni giorni, al TO LF ricevendosi risposte che gli sarebbero apparse contraddittorie.
Questi accadimenti furono illustrati nella denunzia di cui si è detto e in una istanza di ricusazione del giudice (dott.LF) sostenuta da ragio-
ne di inimicizia grave tra costui, perché fatto oggetto della denunzia, e
la parte-difensore nel processo civile, perché denunziante.
1.2. La denunzia, poi, fu arricchita da altri racconti e da altre consi-
derazioni; gli uni e le altre tesi ad evidenziare presunto malanimo del
TE"; tra altri, dott. LF nei confronti dell' avvocato-senatore anche il rilievo che, molti anni avanti, il dott. LF aveva richiesto esso TE in quanto denun- autorizzazione a procedere nei riguardi di unitamente a un SUO collaboratore, per
¡ziato dalla polizia giudiziaria,
avere, nella qualità di sindaco del Comune di Caravaggio, fatto abusivamen-
te defiggere manifesti;
richiesta [di autorizzazionel respinta dalla Camera
competente in quanto ritenuta... "persecutoria". Al riguardo, l'esponente evidenziava come a tanto accanimento del TO avverso lui seguiva disin-
#
teresse per il maturarsi dei termini prescrizionali nei confronti del coin-
diziato LO TA, diretto responsabile del fatto.
L'esposto di denunzia sollecitava le varie Autorità destinatarie perché
svolgessero approfonditi accertamenti e, sul presupposto che il dott. Al-
fani avesse subito pressioni non tempestivamente "denunziate">, per questo provvedimento dannoso all'avv. TE (l'ordi-inducendosi a rendere un nanza di rigetto delle prove e di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni), ad incoare azione disciplinare ed eventualmente penale
(motivo della trasmissione dell'esposto, e di successiva memoria, al Procu-
11/20 TE ratore della Repubblica di Bergamo
- il quale non è titolare dell'azione disciplinare -).
1.3. Tali fatti e considerazioni furono ribaditi dall'avvocato TE
al Procuratore generale di Brescia, che ebbe a convocarlo e sentirlo il 29
aprile 1986; in tale occasione fu depositata memoria integrativa (poi dal di Bergamo, medesimo denunziante trasmessa al Procuratore della Repubblica
sempre per l'eventuale esercizio dell'azione penale). In questo documento,
tra altro, si esplicitano ed ipotizzano le fattispecie di reato che nei
comportamenti del dott. LF si sarebbero potute individuare, quali "o-
missioni di atti d'ufficio, abuso innominato im atti d'ufficio, interesse privato in atti d'ufficio, corruzione, ecc.
In relazione alla richiesta di autorizzazione a procedere per la defis-
sione dei manifesti, il denunziante, in aggiunta a quanto già insinuato, e-
splicita la convinzione che così operando, il giudice LF avesse voluto influire sull'esito di una crisi politico-amministrativa in quel momento vissuta da una giunta municipale "guidata dal senatore TE"> stru-
$
mentalizzando una denunzia da molti anni giacente negli uffici della Pretu-
ra.
-- Il Procuratore generale presso la Corte bresciana, dopo avere avocato 12
l'indagine penale già aperta dal Procuratore della Repubblica di Bergamo,
svolse indagine preliminare intorno ai gravi fatti denunziati sentendo più
testi e acquisendo documenti;
chiarito tutto e accertata l'infondatezza h delle accuse mose al TO, richiese il giudice istruttore di provvedi -
mento di archiviazione nei confronti del dott. LF, stante la manifesta infondatezza delle denunzie, e la trasmissione degli atti al Procuratore
della Repubblica di Bergamo per l'esercizio dell'azione penale per il reato di calunnia nei riguardi dell'avv. TE.
11/20 TE 4 Con ordinanza del giudice istruttore del 7 ottobre 1988, quest'ultimo fu rinviato a giudizio e, a seguito di pubblico dibattimento, con sentenza re-
sa dal Tribunale di Bergamo il giorno il febbraio 1989, fu riconosciuto colpevole di duplice, in continuazione, delitto di calunnia ai danni del dott. LF, costituito parte civile, e fu condannato a lieve pena di giu-
stizia.
Sull'appello dell'imputato, la Corte bresciana, con la sentenza oggi censurata, lo assolse nei termini sopra trascritti.
2.1. La Corte territoriale, dopo avere, in generale, rilevato la insuf-
ficienza ed imprecisione del capo di imputazione, ritenne, con varie argo-
mentazioni, in ordine alla prima fattispecie (addebito di corruzione ai
danni del dott. LF) che l'avv. TE non solo non aveva mai denun- ziato un fatto di corruzione, essendosi limitato a dispiegare, probabili-
sticamente, un ventaglio di ipotesi di reati individuabili, dopo gli accer-
tamenti del caso, nella condotta del dott. LF ("omissioni di atti d'uf-
ficio, abuso innominato in atti d'ufficio, interesse privato in atti d'uf-
corruzione, ecc."), ma aveva sempre, e solo dubitativamente, solle- ficio,
l'esercizio dell'azione penale, quale eventuale conseguenza degli citato accertamenti da compiere;
evidenziandosi così un cospicuo margine di dubbio sull'elemento psicologico del delitto addebitato al giudicabile.
Circa la seconda ipotesi (omissione di atti d'ufficio al fine di far ca-
dere in prescrizione il reato ascritto al correo del TE), la Corte
territoriale rilevò che il denunziante non era interessato alla condanna il comportamento persecu- del suo collaboratore ma voleva solo evidenziare torio del Giudice nei suoi riguardi, a causa della richiesta di autorizza-
zione a procedere. Ne conseguirebbe, sempre secondo la Corte del merito,
che malamente il pubblico ministero individuò la fattispecie addebitanda,
11/20 TE 5 quando contestò un fatto che, come descritto in rubrica, risulterebbe non denunziato e quindi, sotto il profilo dell'accusa, inesistente: donde la formula assolutoria piena sul fatto.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica pres-
so la Corte di Appello di Brescia denunziando, con unico complesso mezzo di annullamento: *Violazione degli artt.475, 524 C.P.P. del 1930 per contrad-
dittorietà della motivazione ed erronea applicazione dell'art.368 C.P.>.-
3.1.- Il deducente parte dalla considerazione, conclamata da tutti gli atti del processo, che I'avy. personalmente interessato allaTE,
e di avvocato, causa civile nella quale assumeva il duplice ruolo di parte articolò l'esposto-denunzia, inviato alle tante Autorità, solo dopo avere decisione istruttoria adottata dal TO LF e al di-appreso della chiarato (ciò emergendo esplicitamente dal ricorso per ricusazione) scopo di ottenere la sostituzione del magistrato cui la decisione della sua causa era stata affidata. Secondo il generale Ufficio ricorrente, pertanto, la strumentalizzazione dell'esposto- denunzia getterebbe chiarificatrice luce sull'elemento psicologico del reato addebitato, posto che l'avv. TE,
avrebbe individuato nella denunzia calunniosa l'unico mezzo idoneo per sba-
razzarsi del giudice che gli era stato assegnato e che gli stava dando tor-
to. Poiché la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione questo aspetto della vicenda, ritiene il ricorrente Ufficio che tutta la decisione sia inficiata da vizio di motivazione. Esaminando la vicende del bigliettino trovato negli atti del fascicolo processuale, il Procuratore generale evidenzia la pretestuosità delle insi-
nuazioni, con richiamo persino a collusioni "mafiose", ventilate dal Ca-
stelli, deliberatamente dimentico degli accordi presi con il procuratore di parte avversa * sordo ad ogni, pur plausibile ed anzi evidente, spiegazione
11/20 TE 6 - fornita persino da un suo collega (avv. Bernardini); con protervia egli in-
sisté sulle accuse, nonostante le ammonizioni alla ragionevolezza e all'e-
quilibrio provenienti dai suoi stessi colleghi, davanti al Procuratore ge-
nerale di Brescia e, poi, con le ulteriori memorie.
Ne conseguirebbe, sempre secondo il generale Ufficio ricorrente, che la
Corte di Appello avrebbe travisato i fatti mostrando di credere che l'osti-
TE nell'individuare nella notazione, allegata allanazione dell'avv.
copia dattiloscritta del verbale di udienza, un "messaggio mafioso", teso a ricordare al TO l'impegno di decidere a favore della parte avversa, fu
determinata dalla convinzione che cosi fosse, o quanto meno, dal ragionevo-
le dubbio che ciò fosse potuto accadere, piuttosto che dalla determinazione di costruire, e poi mantenere fermo, il presupposto per costringere il Pre-
tore ad astenersi dal decidere ulteriormente nella causa e, in mancanza, il
2 upporto in fatto del ricorso per ricusazione del Magistrato. Infatti, 10-
siste 1'Ufficio ricorrente, appare del tutto privo di logica supporre che
un avvocato esperto ed anziano, quale il TE, potesse davvero, in buo-
Ina fede, ritenere che quel bigliettino, lasciato negli atti pur dopo la de-
cisione, fosse portatore di un "messaggio mafioso", come egli andava in più
sedi ventilando.
3.2. Riprendendo la considerazione della Corte territoriale, secondo la
quale l'avv. TE mal avrebbe esplicitamente denunziato di corruzione
(nė di altri delitti) il Giudice LF, il Procuratore generale evidenzia sottigliezza furbesca del comportamento del prevenuto, ricordando che la legli si servi, con perfidia, dell'insinuante arma del "sospetto", ventilan-
l'ipotesi di pregressi accordi portati 2 esecuzione mercé l'adozione do del, per lui pregiudizievole, provvedimento.
In altri momenti, ricorda l'Ufficio ricorrente riportando testualmente
11/20 TE 7 alcuni brani della memoria 12 maggio 86, l'avv. TE fu persino peren-
torio delle accuse al Giudice tanto da sentirsi autorizzato a concludere che "per un magistrato agire per antipatia non é meno grave che agire per danaro.". 11 ricorrente rammenta, a dimostrazione della determinazione del
TE nell'affastellare ragioni di sospetti ai danni del malcapitato Ma-
gistrato, l'insinuazione che questi avesse potuto ."passare" informazioni circa l'inefficienza del sistema d'allarme della villa dallo stesso possse-
duta, si da consentire a ladri di far razzia delle suppellettili d'arreda-
mento.
3.3. Passando all'esame delle due fattispecie contestate, il generale
'Ufficio ricorrente, in relazione alla prima, rileva la sussistenza degli e-
lementi oggettivi e soggettivi del delitto rubricato, avendo il Castelli
portato a conoscenza delle autorità titolari dell'azione penale, e di quel-
le che a queste hanno obbligo di riferire, fatti idonei ad integrare ipote si di reato, siano essi [fatti] inquadrabili nello schema dell'omissione di atti di ufficio, o in quello di interesse privato in atto di ufficio, ovve-
ro di abuso innominato, e similmente. Sotto il profilo soggettivo l'Ufficio
(ricorrente assume che dalla valutazione di tutto il materiale probatorio,
rappresentato essenzialmente dagli scritti dello stesso prevenuto, si e-
strae la prova della consapevolezza, in costui,di accusare persona che sa-
peva innocente, utilizzando capziosamente la tecnica del dubbio, dell'insi-
nuazione, della prospettazione probabile, cosi precostituendosi una via co uscita (una volta ottenuto lo scopo per cui agiva).
In relazione alla seconda ipotesi di calunnia, 1'Ufficio ricorrente ri-
propone la lettura di quella parte dell'esposto ove l'avv. TE descri comportamento addebitato al pretore per convenire sul rilievo (cella ve
Corte del merito) che il capo d'imputazione, sul punto, non comprende tutta
11/20 TE 8 l'accusa mossa al Giudice, ma ritiene che l'omissione non possa comportare
1'assoluzione da quanto ritualmente contestato.
4 All'odierno dibattito sia il rappresentante della parte civile che il
Procuratore generale d'udienza hanno insistito per 1'accoglimento del ri-
corso
In particolare, quest'ultimo, affrontando il nodo centrale del processo,
ha evidenziato come, al fine di cogliere compiutamente l'atteggiamento psi -
chico del prevenuto e, quindi, la consapevolezza, in lui, di formulare ac-
cuse fondate su fatti inesistenti (per questo ingiuste) nei confronti di
persona innocente, motivi per i qualimassimo rilievo deve essere dato ai
I'agente si indusse a formularle e 2 sostenerle persino con congetture stravaganti questi motivi vanno individuati, secondo il Procuratore gene-
rale di udienza, nella necessità, ravvisata dall'avv. TE, di sbaraz-
zarsi del Giudice che gli aveva dato torto. Il difensore del resistente ha invece perorato il rigetto del ricorso,
spiegando che i motivi a delinquere, per regola generale del diritto pena-
sparie. a meno che, ovviamente, non siano nor-estano Fa lls tivamente richiesti. He ancho fatto presente, a conforto della Cassuntal
buona fede dell'eavy. TE, the uesti. quale attore in causa civile, a-
vrebbe potuto ben scegliere un altro Foro \Cremona?) per agire in giudizio,
CiRostrando, con il radicare la causa presso la Pretura di Treviglio, di avere avuto prevenzioni di alcun genere.
Osserva 11 Collegio che il ricorso appare fondato e deve essere ac- colto, con le conseguenze di legge.
5.1. Va preliminarmente rilevato che, per quanto risulta dall'accerta-
mento di merito, ooiettivamente, le gravi e reiterate accuse ventilate dal -
11/20 TE 9 intenzionalmente lasciato prescrivere il reato addebitato ad LO Bac-
chetta, sono risultate false, vale a dire non supportate da fatti e circo-
stanze corrispondenti alla realtà. Tale accertamento è di non poco rilie-
affrontata, posto che VO, ai fini dell'analisi che appresso dovrà essere
TE non si limitò a indirizzare contro il Giudice LF solo avv.
ma ne espose un tale coacervo che davvero difficilmente potreb- una accusa,
ragionevolmente invocarsi un abbaglio o una errata interpretazione di I be dati reali.
Per il vero, nel leggere qualche passaggio della parte motiva dell'impu-
gnata decisione, sembra che la Corte territoriale, sia pure a fini dialet-
tici, mostri titubanza al riguardo, ma l'essenzialità della decisione depo-
ne per l'accertamento in fatto nei termini sopra ritenuti;
d'altra parte,
il dire e disdire della motivazione in questione ne impone una interpreta-
izione che fissi dei punti fermi.
Infatti, raramente, come nel caso in esame, in poche pagine si possono concentrare i tre essenziali vizi propri della parte razionale di una de-
cisione: vale a dire illogicità, contradditorietà e travisamento dei fattiisione:
.
5.2. Dalla esposizione in fatto dell'impugnata sentenza, ancor più dal-
l'attenta decisione di primo grado, appare evidente la consecuzione tempo-
rale degli accadimenti: (1) ordinanza del TO LF nella causa civi-
(2) dispettosa reazione dell'avv. TE per vedere ormai compromessa lej la "sua' causa: (3) richiesta, indubbiamente provocatoria, di chiarimenti può legittimamente fornire ..."chiari- (nessun giudice fuori dell'udienza menti senza compromettere il suo dovere di riservatezza ed esporsi a giu-
sta causa di ricusazione: cfr.: Cass., C.c. 14 aprile 1981, Gatti, mass.C. E.D. m.149413: *Le frasi pronunciate dal giudice istruttore nel proprio ufficio in risposta a richiesta di informazioni di una parte non costitui-
11/20 TE 10 - scono esercizio di attività giurisdizionale e quindi, Ove ne ricorrano gli estremi [id est, manifestazione di una certa convinzione;
n.d.r. ], possono essere poste a fondamento di un'istanza di ricusazione [...]); (4) richie-
implicita, al TO dirigente, di premere per l'astensione del Giu- sta,
dice LF;
(5) quindi denuncia penale e coeva istanza di ricusazione fon-
data sull'assunta grave inimicizia (tra giudice e parte) occasionata dalla
denunzia in sede penal-a
La valutazione complessiva di questa seguenza temporale è stata preter- 2
messa nell'analisi razionale della Corte territoriale, come bene osserva il generale Ufficio ricorrente, la quale si è impantanata, nel tentativo di
dare, a posteriori, una parvenza di logicità e raziocinio alla sua decisio-
da altre affermazioni,пе con considerazioni vaghe e spesso contraddette taluna delle quali persino stravagante, come si vedrà appresso.
del tutto irrilevanteLa sentenza impugnata parte dalla considerazione,
ai fini del decidere e certamente contraddittoria rispetto alla decisione assunta, che l'avv. TE, nel formulare le sue accuse non solo ricorse all'espediente di adoperare l'avverbio "eventualmente", sollecitando così
l'esercizio dell'azione penale, ma neppure indicò con precisione quale fat-
tispecie di delitto fosse stata concretamente realizzata dal Giudice Alfa-
seguendo questo filo paralogico e riprendendolo in altro punto dellaпі
decisione, quasi ad irridere sulla statuizione adottata, la detta Corte e-
splicita l'eccentrica convinzione secondo la quale: Nella realtà la denun-
cia del TE era sorretta, insomma, sempre a giudizio della Corte [sic!
n.d.r], soltanto dall'invadente opinione (0, se si vuole, dalla recondita che, con una bella speranza, tale è l'astio che traspare dall'iniziativa)
Procuratore Generale, indagine svolta dal Ministero o dal C.S.M. 0 dal
qualcosa di losco sarebbe potuto venire davvero a galla. Scava, scava, in-
11/20 TE 11 SOMMA, qualcosa poteva affiorare!> (pag. 23). Dunque, sempre a giudizio all'evidenza, rimane nel penalmente lecito la con- della Corte bresciana,
desiderando infierire contro una persona che abbiadotta di quel tale che,
in "astio", senza avere nulla in mano (che un "indecente" bigliettinol,
sventagli, in atti diretti all'autorità titolare dell'azione penale, e a
quelle altre che abbiano obbligo di riferire, una serie, il più ampia pos-
sibile, di ipotesi di reato coltivando la speranza che, dopo tanto indaga-
pure una contravvenzione stradale sarà accertata;
e se neppure questo re,
accade, al massimo dovrà subire la lettura di qualche pagina di censure mo-
rali, delle quali, in verità, nel caso di specie, la Corte territoriale non
è stata parca, benché non пе avesse titolo alcuno (pagine 28-29 delia sen-
tenza). 2* chiaro, tanto per precisare, che l'essenziale obiettività giuridica del reato che ci occupa sta nella necessità di evitare il pericolo che la
Amministrazione della Giustizia sia fuorviata dal corretto funzionamento e spinta ad esperire inutili indagini per fatti inesistenti, pur nel concorso della tutela dell'onorabilità di persone innocenti. Ma al di là della forzatura denunziata dal periodo testualmente sopra iportato, sicuro sintomo non tanto di errore in diritto, troppo macros00-
pico per essere qui creduto, quanto di incertezza razionale, è evidente il duplice errore nel quale la Corte territoriale è caduta, là dove, da una parte valorizza, oltre i limiti del consentito, il furbesco comportamento del giudicabile, il quale delinea fatti insussistenti, ne chiede l'accerta-
mento (non essendo suo dovere, egli dichiara, ricercare le prove), e, nel
contempo, pone le "mani avanti precostituendosi una via di scampo;
dal- 11
l'altra, rinviene motivo di perplessità nella considerazione che ampio fu il ventaglio di ipotesi prospettate dal denunziante, tutto il codice penale
11/20 TE 12 espresso in quell' "ecc, (pag.19, riga 20, della sentenza impugnata), sic-
chè neppure esso avv. TE, pare di capire. aveva chiare le idee sul di quale delitto il dott. LF potesse mai essersi macchiato. La rilevata
perplessità trova radice (e anche spiegazione) in quella incivile "filoso-
fia" del gratta, gratta, qualcosa si troverà>, ma non è sostenuta da alcu-
na ragione giuridica e neppure logica.
5.3. Intanto, e siamo più nel versante dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo del reato in discussione, quando l'articolo 368 del codi-
ce penale parla di "incolpa di un reato taluno...' non richiede che il di-
chiarante debba delineare i contorni più o meno precisi di una fattispecie penale e indicarne anche l'esatto nomen juris%%B é, invece, sufficiente che siano portate a conoscenza dell'Autorità giudiziaria circostanze di fatto idonee a delineare una ipotesi di reato (cfr., fra altre: Cass., ud. 10 di-
cembre 1987, n. 12655, Frisardi, mass. A. 180006). Ne consegue che, ai fini della integrazione della fattispecie de quo, non ha rilievo che il denun-
ciante non avesse specificato quale reato fosse da ravvisare nei fatti e-
sposti ovvero avesse errato, per qualsivoglia ragione (ivi compresa la ri-
serva mentale), nell'indicare il nomen juris della fattispecie;
invero,
espetta all'autorità giudiziaria individuare l'esatto inquadramento giuridi-
co del fatto, o dei fatti, portati alla sua conoscenza. Potere-dovere che grava, prima di tutti, per evidente ragione procedimentale, sull'organo della acCUSA, ma che poi si trasferisce, com'è intuitivo, sul giudice, al quale compete la cognizione completa dai fatti portati al suo giudizio
Cass., 14 luglio 1983, n. 6542, Scottoni;
Cass., 16 luglio 1981, n. (cfr.:
1420, D'Alessio). Né, quando il giudice vada in contrario avviso rispetto all'ipotesi delineata dall'Accusa, si verifica un caso di "fatto diverso da nel capo di accusa, ex articolo 477 capoverso codice diquello enunciato"
11/20 TE 13 procedura penale 1930, applicato in regime di prorogatio nel presente pro-
cedimento (articolo 521, comma 2, del vigente codice di rito), poiché, qua-
le che possa essere la qualificazione formale dei fatti denunciati, rimane ferma l'accusa, essenzialità del delitto di calunnia, di avere portato alla conoscenza dell'autorità giudiziaria, o di quell'altra che abbia obbligo di riferirne, circostanze idonee ad indicare taluno come colpevole di un fatto costituente reato in forme tali da rendere possibile (trattasi di un reato
di pericolo) l'espletamento di indagini.
Neppure, nel caso di specie, può ventilarsi una insufficienza di conte-
stazione (pure adombrata nella impugnata sentenza), posto che "i fatti por-
tati alla conoscenza dell'autorità giudiziaria" non solo, e non tanto, sono negli scritti dell'avv. Castelli, quanto gli sono stati contestati, e più
volte, in atti formali, ancorché non tutti tipici, prima come teste di ac-
¡cusa e poi come imputato (cfr.: Cass., ud. 7 febbraio 1989, n.7575, Bascel-
11. mass. 181381 Cass., ud. 19 febbraio 1969, n. .369, Carli, mass. 112204
Cass., 26 novembre 1973, n. 1946).
Sotto tale profilo, dunque, non giova, alla correttezza della motivazio-
ne, appellarsi al rilievo che l'on. TE non volle denunziare corruzio-
ne del Giudice (nei termini rigorosamente formali della fattispecie pena-
canaro contro decisione favorevole), ma, semmai, interesse privato in atti d'ufficio o abuso innominato o omissione di atti, perché, per quel che si è avanti esplicitato, se nei fatti denunziati il giudice individua fat-
tispecie diverse (rispetto 3 quelle ritenute dall'accusa), occorre che
orovveda all'opportuna correzione della motivazione, senza che con questo e
: 97 Questo il reato in addebito debba O OS essere escluso.
Non giova neppure, semore alla corret azza della motivazione, fare ri-
chiamo all'atteggiamento che varie autorità giudiziarie avrebbero assunto
11/20 TE 14 - rispetto alle denunzie formulate dall'avv.TE, quale quello temuto dal Presidente del Tribunale, nel decidere sull'istanza di ricusazione, ov- vero quello esplicit Mudal dott. Accomano nell'immediatezza della denuncia, perché è plausibile che, di fronte a tali e tante gravissime accuse (quabe:
l'uno abbia sem- che sia l'opinione al riguardo della Corte territoriale),
tito il dovere di fugare i sospetti che l'ingiusta accusa poteva lasciare sull'operato di un magistrato, ove la richiesta di ricusazione fosse stata decisa solo in rito, e l'altro si sia dichiarato interessato ad approfondi-
re. Nessun capo d'Ufficio, di fronte a siffatte accuse, formulate da un av-
vocato senatore della Repubblica, avrebbe risposto, illic et statim: "sono fandonie". Poi, se mai, a stare nella logica, da tale evidenziazione po-
trebbe trarsi la convinzione sul come l'avv. TE, nel formulare ed e-
sporre le accuse, sia apparso convincente;
il che non inclina a sostenere la tesi sposata dalla Corte bresciana. Del dott. Accomano va elogiata, in-
I'vece, la serietà e ponderatezza, ma soprattuto la fermezza nel rifiutare la sostituzione del Giudice;
il che a lui, come a tutti, compresa la Corte
'bresciana, parve e pare l'unico scopo dell'agitarsi scomposto dell'avv. Ca-
stelli. U
5.4. D'altra parte, se può essere vero che questi non voleva 'mandare in
galera" il Giudice LF, è anche vero, quindi, che egli era consapevole delta insussistenza dei fatti che andava ventilando sia pure con l'accor-
tezza di prospettarli come "fondati sospetti", "messaggio mafioso", "segna-
2 lazione di un amico del Trapanese", "supposizione non gratuita", e simil-
mente (pag.21, ultimo capoverso, della sentenza censurata).
Va, anche, rilevata la stridente contraddizione tra quanto si afferma
nel primo periodo di pagina 23, già sopra, sotto altro profilo, considera-
e il successivo, laddove la Corte bresciana pare voglia gratificare loto, avv. TE, che un attimo prima ha trovato carico di "astio" verso il
Giudice, di una paterna sollecitudine a sottrarre il giovane Magistrato al-
1'abbraccio sottostante il 'messaggio mafioso", posto che ipotizza, nella doglianza di carenza di "tempestiva denunzia" (del percepito messaggio ma-
fioso), la esplicitazione di una "istigazione" (non accolta) alla corruzio- :
il che vedrebbe il dott. LF succube indifeso del mittente del mes- ne:
-
saggio e l'avv. TE intrepido difensore del Giudice e fermo accusatore del mandante (il suo avversario Trapanese, gratuitamente ritenuto capace di cose simili: tanto per non cambiare in tema di calunnia!). In poche righe concreti negli due congetture opposte ed irreali, perché prive di agganci atti.
e qui si annida anche il travisamento del fatto, quando l'avv. Invero,
TE denunzia "pressioni e sollecitazioni sul giudice" per il tramite
del bigliettino supporto del messaggio mafioso", non si ferma al solo ad-
debito, che per un giudice è già reato (omissione di rapporto), di "non a-
vere tempestivamente denunciato" consigli e pressioni, in quanto egli rap-
porta eziologicamente, esplicitamente ed inequivocabilmente, questo atteg-
giamento (di silenzio) alla pronuncia dell'ordinanza che gli dà torto nella causa civile. Dunque: il Giudice ha ricevuto consigli e pressioni» per il tramite (è la prova) del bigliettino recante il messaggio mafioso"; non solo non ha ciò tempestivamente denunciato (testuamente: *consigli e pres-
sioni non tempestivamente denunziate>: dunque, la mancata tempestiva denun-
zia è riferita alle pressioni), ma vi ha aderito tanto che, e per questo,
mi ha dato torto.
Operare una cesura tra le due proposizione, pretermetterne una e leggere l'altra in chiave di inane supposizione, non è corretto, perché non rispon-
de a logica e congrua comprensione degli atti e può portare ad aberranti
11/20 TE 16
L conclusioni, quali quelle cui è pervenuta la Corte territoriale, la quale non ha avvertito la mistificazione di porre il prevenuto, nel contesto di
un coacervo di infamanti accuse a danno di un Giudice, come persona solle-
cita ad opporsi a prevaricazioni.
5.5 Tuttavia, la supponente congettura articolata dalla Corte bresciana rimane neutra rispetto all'indagine sul dolo nel particolare aspetto della consapevolezza dell'ingiustizia dell'accusa, sul quale il Giudice del meri-
to aveva avvertito essere necessario approfondire per pervenire all'assolu-
zione del giudicabile. Invero, come la stessa difesa ha evidenziato, i motivi a delinquere non fanno parte della struttura del delitto de quo e si atteggiano ad elementi esterni dei quali, salvo quanto si dirà appresso, può tenersene conto ai fini delle operazioni di cui all'articolo 133 del codice penale. Su questa linea teorica è attestata la giurisprudenza di questa Corte di legittimità
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secondo la quale le motivazioni che spinsero 1'agente a tenere la condotta.
delatoria risultano irrilevanti ai fini della ritenzione del delitto di ca-
lunnia (cfr.: Cass., ud. 22 novembre 1988, n. 3351, Priulla, mass. 180685).
Pertanto, che l'avv. TE fosse animato, davvero improbabilmente,
dall'intento di sottrarre il Giudice all'assalto mafioso, ovvero non avesse deliberato di provocare la condanna del Giudice, ma fosse solo determinato,
com'è, dall'interesse di sbarazzarsi del TO delegato a trattare la sua causa, ai fini della ritenzione del delitto contestato è rilievo privo di pertinenza.
Al contrario, l'analisi di quei motivi giova all'indagine sul dolo. Sul
condivisibile appare la tesi illustrata dal Procuratore generale dipunto,
udienza, impostata, peraltro, sulla falsariga degli attenti motivi di ri-
corso, secondo la quale per risolvere il problema dell'atteggiamento psi-
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chico del giudicabile, appare utile considerare ogni aspetto dei motivi a delinquere. Non si tratta, come la difesa ha sostenuto, di far entrare nel -
che nesono certamente fuo-la fattispecie penale i motivi della condotta,
ri, per quanto si è già detto, ma di utilizzare tutto il materiale probato-
Trio per condurre, in profondità, ma con serietà, un'indagine che, riguar-
dando gli "interna corporis", risulta sempre difficoltosa, specie in tema di calunnia, a cagione delle manipolazioni che lo stesso reo, a suo pro e
L per sottrarsi alla punizione, vi apporta. Ancor più difficile tale indagine risulta, e più rigorosa deve essere l'analisi, quando ci si trovi di fronte a persona esperta del diritto, la quale ben può, come è stato rilevato dal-
la sentenza di primo grado e dagli Uffici della pubblica Accusa, operare con competente furbizia, onde precostituirsi una via di uscita per sfuggire alle responsabilità che infondate accuse del genere non possono non produr-
re.
A questa analisi non può rimanere estranea la considerazione degli acca-
dimenti che hanno portato al processo, e di cui si è avanti discusso: la spiegazioni tesa a prouncia dell'ordinanza, la provocatoria richiesta di
fuori udienza di portare il Giudice sul minato terreno dell'esternazione una maturata convinzione (seppure intuibile dal dispositivo del provvedi- :
dirigente, la mento), la richiesta di sostituzione ventilata al TO
grave ini- istanza di ricusazione fondata sulla denunzia penale cagione di micizia, e così seguendo;
tutte circostanze che la Corte del merito ha pre-
termesso nell'analisi unitaria e complessiva dei fatti di causa, arroccan-
dosi in congetture, supposizioni, assunti indizi, il tutto sostenuto da
contraddittorie considerazioni di volta in volta invocate per dare parvenza di logicità al discorso motivazionale.
Acconcio, sul punto, risulta l'insegnamento costante di questa suprema
11/20 TE 18 Corte, sostanzialmente ignorato dal Giudice del merito, secondo il quale per escludere l'elemento psicologico del reato di calunnia è necessario che anche se erroneo, si ail convincimento della colpevolezza del denunciato, fondato Su elementi seri e concreti е поп SU congetture o supposizioni
(cfr: Cass.. ud. 27 ottobrer 1989, Corradi, mass. 183569; Cass., ud. 21
giugno 1985, Casini, mass. 170910, ed altre ivi richiamate).
Giova evidenziare che se il giudicabile, per invocare la carenza di do-
lb, non può utilmente aggrapparsi a congetture e supposizioni, tanto meno a fatti espedienti retorici potrebbe fare ricorso il giudice per supporta-
re una decisione giurisdizionale;
infatti, congetture e supposizioni non sono strumenti della dialettica razionale dimostrativa del giudice.
5.6.- Anche in ordine al secondo addebito (avere il TO agito in modo da portare a prescrizione il delitto attribuito al correo dell'avv. Castel-
(i) la decisione della Corte bresciana appare, sotto più profili, errata.
La considerazione di quali fossero le intenzioni e i desideri dell'avv.
TE nel denunziare, contro la verità, la condotta del dott. LF in merito alla vicenda della defissione dei manifesti (della quale egli ebbe improvviso ricordo dopo quasi otto anni dai fatti, senza che prima risulti averne fatto oggetto di doglianza), è operazione logica utile al giudice del merito per penetrare nell'interno dei fatti e delle condotte umane, ma
A fuori della descrizione legislativa dell'ipotesi del reato di calunnia,
per quanto si è avanti accennato e come, in linea generale, egregiamente il difensore del prevenuto ha dissertato. Che l'avv. TE, riesumando il risalente episodio, intendesse portare elementi per rimarcare, ancora una volta, l'assunta cattiva condotta del TO nei suoi riguardi (quando per lui chiedeva l'autorizzazione a procedere "obiettivamente persecutoria e,
in aggiunta o in alternativa il punto è rimasto oscuro in causa cercava
11/20 TE 19 di metterlo in difficoltà nel presidiare la vita politico-amministrativa del Comune di Caravaggio), è considerazione plausibile e neppure bisognosa,
per apprenderla, di eccezionale acume;
ma che egli abbia denunziato un fat-
to che costituisce grave accusa per il Giudice (quale che sia, ancora una volta, l'opinione della Corte bresciana in merito: v. pagina 31, capovers0
dell'impugnata sentenza) dovrebbe essere pacifico. Perché, è facile ca-4
pirlo, si denunciò non che, semplicemente, un reato era andato in prescri-
zione (accadimento per nulla eccezioanle per la nostra Giustizia), ma che
il Giudice aveva tenuto condotta tale, quindi deliberata, per favorire o danneggiare un cittadino, per cui, un reato era stato mandato in prescri-
zione.
E'irrilevante indagare sul se il denunziante lamentasse anche vantaggio o danno per sé o per altri ed è superfluo e fuorviante disquisire sul se quel reato, quando fu dichiarata la estinzione per amnistia, era già pre-
scritto o no, Se la sospensione del corso della prescrizione, conseguente
I la richiesta di autorizzazione a procedere, operava, o meno, nei riguardi del corre del senatore TE;
quello che qui conta, ai fini della in-
reato, dividuazione dell'elemento materiale del è che fu formulata un'ac-
cusa di condotta illecita, integrante reato (interesse privato in atti di ufficio, oggi omissione aggravata, secondo la recente novella concernente
finalizzata a favorire o danneggiare la disciplina dei reati della specie)
un quisquis.
חס הSu questo punto la rubrica di accusa lascia margini di discussione,
perché contesta esplicitamente la: "ritenuta omissione di attività proces-
suale necessaria ad impedire il decorso della prescrizione estintiva mel procedimento penale
contro
TA LO'.
Di difficile lettura appare, allora sul punto, l'argomentare della Corte
-20 - 11/20 TE territoriale la quale è pervenuta a una declaratoria di insussistenza del fatto per mancata considerazione (e quindi rubricazione) delle inten-
zioni e dei "desiderata" (peraltro supposti, ancorché con sufficiente logi-
cità) dell'avv. TE. E' appenaia il caso di aggiungere che qualora, come la Corte bresciana pa- הבה avesse compreso tutto il coacervo re voglia dire, la rubrica di accusa
accusatorio sviluppato dall'avv. TE ai danni del malcapitato Magi-
strato, tuttavia per lo meno il contestato non poteva non essere preso in
considerazione, lasciando sulla coscienza del prevenuto quanto gli era sta-
to graziato dall'Accusa.
Conclusivamente, la decisione impugnata deve essere annullata per errori di motivazione;
il giudice del rinvio dovrà attenersi, nel riesaminare il agli usuali principi in materia di correttezza logico giuridica e 50,
ongruità della motivazione esaminando, complessivamente, gli aspetti della DI 2 vicenda e verificando, anche tramite l'ausilio della considerazione dei mo-
A
C
M
la sussistenza dell'elemento psicologico proprio al de-
E
tivi a delinquere,
R
P
U
S
litto di calunnia in entrambi gli episodi esplicitamente contestati.
P. T. M.
La Corte, VI Sezione penale,
visti gli artt.537, 539 codice di procedura penale 1930,
an n u 1 1 a
'impugnata sentenza e
F 1 n V
Appello di Bre- nuovo esame ad altra sezione della medesima Corte di er scia.
Cosi deciso in Roma il dì 20 novembre 1991=
IL PRESIDENTE
-dot Pino Colla Relato
Bunlſby LOSAPIO IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Lidia Scalia Z edhe 21 - 1/20 TE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 avv. TE nei riguardi del Giudice LF, compresa quella di avere
15 11/20 TE