Sentenza 16 maggio 2012
Massime • 1
Integra il delitto di calunnia la condotta oggettivamente idonea a determinare l'avvio di un procedimento penale nei confronti di una persona che si sa innocente, non essendo necessario che i fatti siano esposti secondo lo schema tipico di una determinata fattispecie delittuosa, né che siano corredati dalla qualificazione giuridica appropriata. (Fattispecie relativa ad una denuncia presentata nei confronti di alcuni collaboratori di giustizia accusati di essersi accordati tra loro per rendere false dichiarazioni nei confronti di un parlamentare e di altro soggetto, in cui la S.C., nonostante il tenore letterale della denuncia avesse prospettato solo un mero accordo tra i collaboratori, ha ritenuto sussistente la calunnia, perchè l'agente, al momento della presentazione della denuncia, era consapevole del fatto che i collaboratori ingiustamente accusati avevano già reso le loro dichiarazioni all'A.G.).
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- 1. Calunnia: condannato per aver denunciato falsamente lo smarrimento di assegni bancariAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima La falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in pagamento di un'obbligazione, integra il delitto di calunnia in quanto, pur non essendo formulata direttamente un'accusa concernente uno specifico reato, tuttavia, configurando la calunnia un reato di pericolo, è sufficiente che i fatti falsamente rappresentati all'Autorità Giudiziaria, pur se non univocamente indicativi di una fattispecie specifica di reato, siano tali da rendere ragionevolmente prevedibile l'apertura di un procedimento penale, per un fatto procedibile d'ufficio, a carico di persona determinata (Cassazione penale , sez. VI , 27/01/2016 , …
Leggi di più… - 2. Calunnia: non sussiste se la falsa querela presentata è priva di autenticazione della sottoscrizioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Non è configurabile il delitto di calunnia allorché la falsa accusa abbia ad oggetto fattispecie integranti reati procedibili a querela e questa non sia presentata ovvero sia invalida atteso che, in siffatta ipotesi, la condotta risulta di per sé inidonea a determinare l'avvio di un procedimento penale. (Fattispecie relativa a querela priva di autenticazione della sottoscrizione - Cassazione penale , sez. VI , 29/11/2017, n. 335). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 29/11/2017 , n. 335 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2012, n. 32944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32944 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2012 |
Testo completo
32944/12 M SENTENZA N.843 REGISTRO GENERALE N. 43740 del 2011 UDIENZA PUBBLICA DEL 16 MAGGIO 2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dai Signori: Dott. Giovanni de Roberto Presidente 1. Dott. Arturo Cortese Consigliere 2. Dott. Anna Maria Fazio Consigliere 3. Dott. Anna Petruzzellis Consigliere 4. Dott. Giorgio Fidelbo Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, avverso la sentenza pronunciata il 31 marzo 2011 della Corte di appello di Palermo nei confronti di RC LL TR. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Presidente de Roberto. Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito, per le parti civili FR RA e FR Di RL, 1' avvocato Ermanno Zancla. Uditi, per RC LL TR, gli avvocati Pietro Federico e SE Di Peri. 2 Osserva 1. Con sentenza 3 marzo 2011 la Corte di appello di Palermo, per quel che qui direttamente interessa, confermava, a seguito di impugnazione del Pubblico ministero, la decisione 9 ottobre 2006 del locale Tribunale che aveva assolto RC LL TR, ai sensi dell' art. 530, comma 2, c.p.p., per non aver commesSO il fatto, e SS RF (nel frattempo deceduto) per morte dell' imputato dal delitto di calunnia aggravata ai sensi dell' art. 61, n. 2, c.p. e dell' art. 7 del decreto-legge 11 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, loro addebitato perché, al fine di agevolare “cosa nostra", il RF, anche allo scopo di assicurare l' impunità a RC LL TR, imputato del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, incolpavano, pur sapendoli innocenti, di calunnia aggravata i collaboratori di giustizia FR Di RL, SE GL e SE RA per avere mosso false accuse al LL TR in relazione al procedimento per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa;
confermava, altresì, la sentenza impugnata, ai sensi dell' art. 530, comma 1, c.p.p., per la parte in cui aveva assolto perché il fatto non sussiste il LL TR ed il RF da un ulteriore reato di calunnia aggravata loro addebitato per avere il RF, con il concorso del LL TR, tenuto una condotta diretta a convincere altri collaboratori a confermare le false accuse del RF. Relativamente al reato su cui si concentra 1' atto di 2. impugnazione in punto di responsabilità del Pubblico ministero (1' appello del Procuratore Generale era stato dichiarato inammissibile per tardività), quello, cioè, oggetto della prima parte della imputazione, la Corte osservava: a) che era da condividere l' argomentazione del primo giudice circa le falsità delle accuse del RF, confermata, oltre tutto, dai collaboranti OF e GL;
b) che la genesi della vicenda (ma non anche del reato di calunnia, così come, invece, ritenuto dal Tribunale) coincide con la consegna, avvenuta, il 27 agosto 1997, dell' esposto diretto, Re 3 attraverso il NOP, all' autorità giudiziaria, e precisamente al sostituto procuratore della Repubblica di Lecce, dott. CC;
ma che essa si sostanzia nell' accusa di un mero accordo criminoso, come tale non integrante la falsa accusa di un reato (queste le frasi oggetto dell' incolpazione: 'se non erro, venivo a sapere da tale GL SE che lo stesso si era messo d' accordo con altri due collaboratori di giustizia presenti nel carcere ove lo scrivente era ristretto per rivolgere delle accuse false nei confronti del dr. On. LV ON e del dr. RC LL TR"): 1' accusa, dunque, si incentra nel riferire il proposito di un futuro reato e non anche nell' addebito di un reato già commesso;
al più, il narrato del RF integrerebbe una falsa accusa di diffamazione non concretatasi in una calunnia per difetto di querela da parte della persona offesa, con la conseguenza che la tesi del Tribunale secondo cui, essendo stati gli altri collaboratori già interrogati dall' autorità giudiziaria, la lettera conteneva l' accusa di un reato consumato non poteva essere condivisa proprio sulla base dell' interpretazione letterale del primo esposto;
c) che è insussistente ogni elemento dimostrativo certo che comprovi, prima della spedizione o della consegna della lettera, alcun contatto personale (a mezzo del telefono) tra il RF ed il LL TR, gli unici elementi per ricostruire tali contatti essendo rappresentati dalle dichiarazioni dei due imputati, dalle quali non è dato concludere con certezza che il primo contatto fu anteriore alla redazione e persino alla consegna della lettera: più in particolare, dagli elementi sopra indicati si ricava che il primo contatto fra i due risale all' agosto 1997, Su iniziativa del RF;
in epoca successiva, quindi, alla sua scarcerazione, intervenuta 1' 11 luglio 1997, ed anteriore al suo nuovo arresto avvenuto il 31 agosto 1997; d) che, più in particolare, il LL TR, nel corso delle dichiarazioni spontanee del 26 giugno 2004, aveva riferito di una telefonata dell' agosto 1997 nel corso della quale il RF, "complotto" ordito ai dannidopo avergli narrato del suodel а de 4 interlocutore, gli aveva parlato di una lettera che aveva redatto e che non rammentava se fosse ○ no già stata trasmessa all' consigliato il autorità giudiziaria;
ricorda anche di avere RF di inviargliene un' altra nella quale avrebbe dovuto descrivere i fatti, lettera da lui ricevuta ma che non era riuscito a reperire;
un dato, secondo la Corte, quello del mancato rinvenimento della lettera, per quanto significativo dell' che, atteggiamento processuale dell' imputato, non autorizza a ritenere 1' anteriorità dei colloqui tra il RF e il LL TR rispetto alla prima missiva, pur essendo il RF rimasto in libertà dall' 11 luglio al 31 agosto;
né potrebbe utilmente darsi credito alle contraddittorie affermazioni del RF, che, anzi, impediscono una utilizzazione frazionata delle sue dichiarazioni sussistendo una interferenza logica e di fatto fra le varie parti delle dichiarazioni stesse alle quali, dunque, non si può assegnare attendibilità di sorta;
il RF, infatti 1 nelle -interno di esse si esprime diverse propalazioni ed anche all' con modalità ondivaghe sui tempi dei colloqui con il LL TR e sul complementare momento dell' invio dell' esposto;
tabulatiel che neppure possono utilmente Soccorrere telefonici oggetto della consulenza Genchi, che non hanno rilevato contatti di questo tipo nell' agosto 1997, mentre le dichiarazioni del GL, compagno di cella del RF nel carcere di Brescia, il quale ha riferito che costui avrebbe contattato il LL TR, "uscito dal carcere di Rebibbia" e che quest' ultimo lo invitò a rendere edotta del "complotto" 1' autorità giudiziaria, si sostanzierebbero in affermazioni generiche circa i tempi del contatto (che non poteva essere intervenuto se non fra 1' 11 luglio ed il 31 agosto 1997), senza che nulla autorizzi a ritenere che il contatto intervenne subito dopo la scarcerazione del RF, avvenuta, appunto, 1' 11 luglio;
f) che nessun contributo proverrebbe, ancora, dal OF, atteso 1' oscillare contraddittorio delle sue dichiarazioni, peraltro, anche qui, del tutto generiche quanto ai tempi ed alle modalità dei rapporti telefonici (ma pure degli incontri) tra il h.de 5 tanto più che successivamente lo stesso RF e il LLTR;
contattare altri collaboratori perché OF non esitò a fondando il suoconfermassero il racconto del RF;
sia pur narrato pure su altre fonti e che fanno implcito riferimento a determinazioni anche diverse da quella del LL TR;
g) che, esclusa ogni prova circa la possibilità di ravvisare un intervento del LL TR nella redazione della missiva che, peraltro, non denunciava falsamente la commissione di un reato (ma soltanto un progetto di reato), 1' esame viene ad accentrarsi sull' eventuale contegno del LL TR diretto ad istigare o a rafforzare il proposito criminoso del RF in merito alle sue successive condotte, sostanziatesi in quanto rivelato nell' interrogatorio in sede di convalida dell' arresto e nelle dichiarazioni rese davanti all' ispettore di polizia allorché il RF venne interrogato su delega del dott. CC cui la missiva era effettivamente diretta;
h) che, più in particolare, il RF nel primo interrogatorio avvenuto il 4 settembre 1997, riferisce di avere "problemi ad essere detenuto in carcere...in quanto ho recentemente denunziato un tentativo" di uno dei collaboratori di giustizia "qui ristretti”…..di coinvolgere illustri "artatamente personaggi (ON e LL TR)"; i collaboratori di cui parlo aggiunge il dichiarante "1 'sono Di RL FR, RA FR e GL SE. La denuncia di cui sopra è stata da me presentata al dott. CC"; ebbene, secondo la Corte, anche con tale dichiarazione in cui emergono per la prima volta- - non vienei nominativi degli altri partecipanti al complotto denunciato un reato, restando la dichiarazione stessa "equivoca in ordine alla circostanza se le false accuse del Di RL, dell' RA e del GL siano già state rese"; circa i contatti telefonici, essi sono affermati dai soli imputati, mentre i tabulati di agosto indicano contatti non ulteriormente databili;
senza che comunque sia possibile determinare, non solo la tipologia ma anche 1' effettività del contributo di LL TR dovrebbe escludersi, in ogni caso, anche un' alla falsa accusa;
G all erв ое не 6 ipotesi di concorSO anomalo in quanto, oltre а non essere stata denunciata una calunnia ma soltanto una diffamazione, pure sul presupposto che taluni dei collaboratori avessero reso dichiarazioni, essendo condizionata la possibilità di coinvolgere il disposto dell' art. 116 c.p. alla convergenza delle volontà verso un medesimo reato;
i) che, d' altro canto, la "progressione accusatoria" del RF era ragionevolmente spiegabile sotto il diverso profilo di evitare la restrizione carceraria dato che, a seguito dell' arresto per evasione, doveva conseguirne l' immediata applicazione della misura custodiale;
di qui la necessità di una più specifica indicazione dei soggetti artefici dell' accordo, e senza, dunque, che tale progressione possa essere riferita al comportamento del LL TR;
tanto più che 1' esame dei tabulati telefonici non comprova contatti tra i due in ероса anteriore all' interrogatorio;
1) che soltanto in sede di esame dibattimentale il RF si spinse ad affermare che taluni dei collaboratori avevano già reso false dichiarazioni nei confronti del LL TR, precisando, però, che а quest' ultimo vennero rivelati meri progetti di calunnia e non anche dichiarazioni già portate a conoscenza dell' autorità giudiziaria;
m) che anche il GL si è limitato a dichiarare che la vicenda si era esaurita nella comunicazione di un complotto contro il LL TR, e che la frase riferita da entrambi gli imputati, TR rivolse al RF, "formalizzi con iche il LL magistrati", sarebbe "oggettivamente equivoca" potendo "significare, tanto l' avallo della prospettazione di accordi per rendere in futuro false dichiarazioni, tanto (del) la rappresentazione agli inquirenti di reati già realizzatisi, anche a livello di tentativo"; n} che, in ogni caso, è carente, nei confronti del LL TR, la prova della certezza che 1' istigazione ed il rafforzamento del proposito criminoso si siano concretizzati prima della commissione del reato da parte del RF, "in un appoggio RG. de per 7 сa denunciare falsamente che un reato fosse stato già consumato tentato" da parte dei collaboratori, anche qui, non potendo farsi ricorso, per le ragioni sopra indicate, all' istituto del concorso anomalo, mancando la prova di quell' accordo criminoso comune;
o) che nelle dichiarazioni rese il 27 settembre 1997 davanti all' ispettore Murzilli, delegato dal Pubblico ministero CC, il RF fa effettivamente riferimento a propalazioni calunniatorie già rese dall' RA ("RA FR il giorno stesso in cui furono presi gli accordi..fu sentito dai Magistrati ed avrebbe dichiarato di avere avuto contatti con il dott. LL TR e dal quale lo stesso, o il suo gruppo, avrebbero riscosso percentuali inerenti l' installazione dei ripetitori televisivi a Palermo e Sicilia"; ma, pure qui, non risulta il ruolo che in una simile "progressione" avrebbe rivestito il LL TR, nonostante vi sia la prova di colloqui telefonici spintisi dal 5 all' 11 settembre 1997; un elemento, peraltro, ininfluente ai fine di comprovare una progressiva manovra istigatoria da parte dello richiamando, ancora una volta, il dispostostesso LL TR;
dell' art. 116 c.p., per essere tutta la vicenda rimasta nell' ambito di un contesto manipolativo delle fonti dimostrative;
senza contare che la natura specifica del dolo di calunnia escluderebbe comunque la rilevanza di un dolo eventuale;
p) che nessun rilievo assumerebbe la condotta istigatrice posta in essere dal LL TR nei confronti del RF e del OF diretta a convincere altri collaboranti, anche dietro riscontrare le false accuse del RF, non in grado compenso, а accordo iniziale, potendosi piùdi comprovare correttamente ipotizzare un mero sostegno ad un reato già consumato;
q) che, parimenti, prive di valore significante devono ritenersi le dell' RE circa i contatti tra dichiarazioni RF e LL TR ed i pretesi compensi di cui avrebbe fruito lo stesso RF ad opera del LL TR;
è vero che 1' RE ha confermato l' esistenza di un accordo originario LL TR- RF, ma ci si troverebbe di fronte ad affermazioni generiche, non essendo stato in grado il dichiarante di indicare né il tempo в же не 8 né il reale contenuto dell' accordo;
quanto ai compensi, la loro rilevanza dimostrativa sconta soprattutto 1' ambiguità delle dichiarazioni della De IS, divenuta avvocato del RF, e le diverse motivazioni degli asseriti corrispettivi (fra cui il timore di LL TR di essere ricattato); al contempo la davvero atipica assunzione del RF presso la LUTECH spa non dà alcuna prova sicura dell' intervento del LL TR, tanto più che l' assunzione è avvenuta a sei anni di distanza dal preteso accordo.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale articolando una variegata serie di motivi. Contesta, anzi tutto, la lettura della denuncia del 27 agosto 1997, stigmatizzando l' errore di diritto, più precisamente, la violazione dell' art. 368 c.p., derivante da essa, in quanto da tale atto si ricaverebbe la narrazione di un precedente accordo tra i collaboranti (come era effettivamente accaduto) verso un' accusa ormai portata a conoscenza dell' autorità giudiziaria;
in ogni caso, proprio perché le accuse dei collaboranti erano state già formalizzate, le dichiarazioni dovevano qualificarsi come, di per sé, idonee a far iniziare un procedimento penale nei confronti (tutti agevolmente individuabili) per il dei tre collaboratori delitto di calunnia. Quanto alla data del primo contatto tra il RF ed il LL TR, l' ufficio ricorrente denuncia, che una verifica logicamente corretta avrebbe condotto alla conclusione che il RF non avrebbe potuto agire se non su istigazione del LL TR;
il RF era stato, infatti, scarcerato 1' 11 luglio 1997 e nuovamente arrestato il 31 agosto 1997: costui afferma di aver telefonato al LL TR in agosto per ben tre volte;
illogica sarebbe, quindi, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui argomenta che tali telefonate siano successive alla trasmissione della missiva;
del resto, 10 stesso LL TR ha riconosciuto che il RF gli aveva telefonato in agosto per raccontargli il fatto, "e qualche altra volta". Con riferimento specifico al primo accordo RF-LL TR, si denuncia illogicità della motivazione per non avere la Corte h all Filly 9 territoriale posto nel giusto risalto le dichiarazioni del GL il quale aveva riferito di aver appreso dal RF che "appena uscito dal carcere", aveva contattato il LL TR e gli aveva svelato il complotto, ricevendone l' invito a rendere edotta la magistratura. In merito, poi, alla non frazionabilità del narrato del RF, la Corte avrebbe omesso di specificare quale parte delle dichiarazioni sarebbe in rapporto di causalità esame frazionato delle da impedire unnecessaria tale dichiarazioni. Si censura, poi, la sentenza impugnata per non aver posto nel giusto risalto la retrodatazione della denuncia attraverso una inesistente comunicazione al Pubblico ministero CC;
un dato di significativo rilievo perché funzionale a comprovare che il TR era intervenuto quando ormai il reato era stato LL stata significativamente consumato;
la retrodatazione era confermata dal LL TR con la frase "mi disse di averne parlato con i suoi superiori". Deduce un ulteriore difetto di motivazione quanto al valore probatorio del mancato ritrovamento della lettera spedita dal RF al LL TR. Ancora, illogicità di motivazione circa la evidente progressione guidata dal LL TR;
infatti il 4 settembre il RF riferisce al Giudice per le indagini preliminari di Civitavecchia di aver denunciato Di RL, RA e IE e di aver presentato la denuncia al dott. CC;
si tratta, dunque di una progressione che non avrebbe potuto derivare se non dall' intervento del LL TR, come dimostra l'invito "formalizzi tutto con i magistrati", tanto più che nessuno era all' ероса a in più, tali dichiarazioniconoscenza dell' esposto;
assumerebbero anche un valore "interpretativo" della originaria fu ricevuta, in busta chiusa, daldenuncia che si noti magistrato solo il 10 settembre. Lamenta, di nuovo, omessa e illogica motivazione quanto alla rese il 27 settembre 1997 all' valutazione delle dichiarazioni ispettore Murzilli in cui appaiono affermazioni, anche в е ли 3 10 testualmente, calunniose;
ed una simile progressione non poteva provenire se non dal LL TR, l' unico interessato a calunniare i collaboratori che lo avevano accusato;
un dato comprovato, oltre tutto dalla circostanza, quanto mai significativa che nel periodo dal 4 al 12 settembre 1997 fu il LL TR a telefonare per tre volte al RF;
senza contare che il LL TR ben sapeva, essendo stato rinviato а giudizio, che le accuse provenivano proprio dal Di RL, dal GU e dall' RA. Si denuncia omessa e illogica motivazione circa le dichiarazioni di IC RE (collaboratore dell' avv. De IS e poi divenuto suo correo in affari di droga) che parla di un accordo tra RF e LL TR;
dichiarazioni sovrapponibili a quelle del GL che ha riferito anche di corrispettivi in danaro promessi dal LL TR al RF. Infine, illogicità della motivazione sul punto concernente 1' assunzione del RF presso la LUTECH spa, sicuramente riferibile all' intervento del LL TR, come risulterebbe dalle telefonate tra la CH e la De IS.
3. Il ricorso è infondato.
3.1. La censura con la quale si addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente interpretato, donde la dedotta violazione dell' art. 368 c.p., il significato della missiva indirizzata dal RF al dott. CC, da leggersi, non come descrittiva di una mera fase preparatoria di futuri accordi tra i collaboranti, ma come accusa (implicita) del reato di cui all' art. 368 c.p., con la conseguente realizzazione del delitto di calunnia è, anzi tutto (anche se vanno parzialmente corrette le argomentazioni adottate dal giudice a quo, che pure ha definito la qualificazione in parola come una "questione centrale nella ricostruzione degli eventi"), priva di rilevanza. Che, attesa 1' assoluta falsità del narrato del RF, la missiva diretta al dott. CC, letta nel contesto complessivo della vicenda e relazionata agli effettivi tempi delle collaborazioni che investivano la posizione del LL TR fosse da qualificare come vera e propria denuncia di un reato già consumato e non quale descrizione di un mero еее пи 11 accordo, per giunta, in fieri, come tale inidoneo a qualificare il fatto come delitto di calunnia, è da ritenere, nella complessiva verifica motivazione della sentenza impugnata, un dato della indifferente ai fini della correttezza della decisione. Più comenonquo ha valutato la lettera specificamente, il giudice a 1' effettiva denuncia di un reato, ma (diversamente da quanto ritenuto dalla decisione di primo grado) come la falsa accusa di un' istigazione o di un accordo che non eccede 1' area della fattispecie e degli effetti descritti dall' art. 115 c.p.; il che rappresenta, proprio verificando i singoli momenti della vicenda quali disegnati dalla sentenza impugnata, un assetto ricostruttivo di per sé inidoneo a configurare un fatto penalmente rilevante;
per di più, solo con riferimento alla posizione del RF, implicitamente escludendo il ruolo di fattispecie anche a momenti successivi di valore decisivo sul piano della ritenutipur individuazione dell' elemento oggettivo. Momenti che e il punto appare di invece, parrebbero assumere valore estremo rilievo meramente riproduttivo di una falsa accusa già tradottasi nel delitto di calunnia, ove si affermasse che la denuncia diretta al dott. CC sia da qualificare per le ragioni che tra poco saranno esposte come contenente gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di cui all' art. 368 c.p. Ciò stando proprio all' addebito così come conformato nell' imputazione che mentre, per un verso, ravvisa una concorsualità collegata al primo atto della asserita progressione accusatoria, per un altro verso, assegna all' opera successiva del RF, anch' essa definita in termini di concorsualità, un significato rilevante sempre in termini di fattispecie е sempre coinvolgendo la posizione del LL TR. La doglianza, dunque, incentrata sul significato della missiva, se pare contestare un' interpretazione ritenuta non plausibile del documento quale risulta dalla ermeneusi operata dalla sentenza circostanza che, però, con riferimento impugnata, introduce una TR, diviene indifferente. La Corte alla posizione del LL si è adeguatamente soffermata sulla territoriale, è vero, non liele не 12 conoscenza inda parte del RF (la cui posizione occorre questo momento esclusivamente prendere in esame) di un elemento davvero cruciale, che, cioè, poiché quando venne inviato 1' esposto almeno due dei collaboratori avevano già reso le false dichiarazioni, quanto meno sul piano oggettivo, il delitto di calunnia era concretamente ipotizzabile;
ma si tratta di una constatazione che non eccede 1' assetto argomentativo quale disegnato dalla sentenza impugnata, tanto da non poter essere utilizzata per una verifica complessiva del momento decisorio che, quale scaturente dalla sua effettiva dimensione argomentativa, pure sulla base delle doglianze proposte dal Procuratore Generale ricorrente, appare, in ogni caso, conforme alla regola di giudizio utilizzata sia dalla sentenza di primo grado sia dalla sentenza di appello.
3.2. Questa Corte è dell' avviso che, pur essendosi in presenza di un dato davvero inquietante è un caso che non la sentenza impugnata abbia cura di precisare che il processo а carico del autunno del 97" LL TR "avrebbe preso il via nell' ne ha però inferito che la lettera era stata confezionata in modo da descrivere una mera fase preparatoria, ma con il preciso intento di screditare la valenza dimostrativa delle dichiarazioni dei collaboratori. Una simile ricostruzione può rappresentare argomento plausibile in termini di verosimiglianza, ma (come si ricava, in base a precise argomentazioni, che si conformano, oltre tutto alla giurisprudenza di questa Corte, dalla sentenza di primo grado) non in grado di spostare minimamente, non solo il problema della qualificazione del fatto come sopra individuata, ma anche quello concernente il ruolo rivestito dal LL TR in tutta la vicenda. Un solo rilievo diviene, infatti, per il momento pertinente;
che, cioè, dalla vicenda carceraria del RF e dalle ammissioni progressivamente (quanto mendacemente) dilatatesi in ulteriori più specifiche dichiarazioni calunniose (attesi anche i tempi, ben conosciuti, alle autorità inquirenti) la missiva rappresentava 1' accusa di un reato mascherata (in modo palesemente mendace) sub specie della descrizione di un accordo осе ас 13 che ancora non aveva determinato l' emersione di una specifica accusa penalmente rilevante. A ben vedere sul punto la e sentenza impugnata appare affetta da un vero e proprio vizio logico la lettera inviata al dott. CC costituiva non - un mero tentativo di inquinamento probatorio ma una vera e propria ► accusa di calunnia. L' errore di diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata (ma non anche la sentenza di primo grado) è nell' interpretazione dell' atto che si presenta illogica soprattutto perché avulsa dalla realtà di fatto quale si presentava al momento della denuncia del RF;
così trascurando che il nomen iuris e la qualificazione del fatto denunciato divengono indifferenti se dal contesto complessivo e dall' esame degli elementi complementari effetti, nonostante il dato qualificatorio, laemerga, in manifestazione con la certezza della innocenza della persona - falsamente incolpata - di una precisa accusa sia pure attraverso una manipolazione semantica, così da confermare l' esistenza di entrambi gli elementi richiesti per la realizzazione del delitto di calunnia. trascurato poi e qui il vizio integra una mancanza 3.3. Non va analitico confronto appare oggetto di motivazione - che nessun giustificativa decisum rispetto alle della parte del argomentazioni del giudice di primo grado, certo non potendo considerarsi tale quanto esposto nelle asserzioni contenute a pag. LIII, basate esclusivamente sul lessico utilizzato nella missiva;
una simile carenza ed il mancato corretto esame degli elementi complementari che assumono valenza decisiva nel caso di specie confermano che la motivazione circa la qualificazione della missiva contiene un errore di diritto che finisce per collocare in secondo piano la mancata tenuta della motivazione anche se da essa derivano intuibili riverberi sull' intero tessuto argomentativo della sentenza impugnata;
pure se, in effetti, la correttezza come si è della decisione non risulta in alcun modo compromessa già detto perché la diversa qualificazione del momento iniziale non assume valore decisivo sulle perplessità manifestate sul punto в ее ли 14 responsabilità del LL TR. Tutto ciò concernente la considerando le caratteristiche peculiari del delitto di calunnia maliziosamente nel cui ambito il nomen qualificativo può essere piegato alla descrizione di un momento del tutto irrilevante sul piano espositivo, ma che, per la realtà di fatto in quel momento presente, contiene tutti i requisiti della fattispecie di cui all' art. 368 c.p. Più in particolare, deve, nello specifico, addebitarsi alla sentenza impugnata 1' assenza di una motivazione logica che si traduce in violazione della legge penale su due elementi decisivi: che, vale a dire, da un lato, le dichiarazioni dei dall' altro collaboratori erano state già da tempo esternate er come è lato, il RF era consapevole di tale circostanza, comprovato dal subdolo incedere della notitia criminis (in cui si descrive un inquinamento probatorio in atto) dalle successive e propalazioni dell' imputato culminate in quelle rese nel corso dell' interrogatorio davanti all' ispettore Murzilli. In tal senso, aver valutato in modo frammentario le dichiarazioni del RF costituisce un errore di diritto direttamente incidente sulla motivazione che va, quindi, nei su esposti termini, emendata, senza che ciò comporti l' annullamento della sentenza impugnata, non avendo un simile errore avuto influenza decisiva sul dispositivo. Un punto che, quindi, proprio per la sua irrilevanza sulla posizione del LL TR, 1' unica (ovviamente) oggetto di Generale, può dunque impugnativa da parte del Procuratore collocarsi nel modello correttivo quale delineato dalle Sezioni unite di questa Corte ed utilizzabile tutte le volte in cui il giudice di legittimità, rimanendo nell' ambito della sua funzione istituzionale e nel rispetto del fatto quale ritenuto dal giudice di merito possa ovviare ad errori di diritto, insufficienze motivazionali о cadute di attenzione da parte del giudice a quo, lasciando inalterato l' essenziale del contenuto decisorio assunto dalla sentenza esaminata (Sez. 24 giugno 1998, Kremi) cosìun., G .dll del 15 da scongiurare un annullamento privo di effetti pratici perché mai il giudice del rinvio potrebbe assumere una decisione diversa.
3.4. Subito determinato 1' ambito delle censure proposte, la conoscenza delle dichiarazioni già intervenute, da parte del RF resta un thema probandi indifferente al fine di verificare le doglianze incentrate sulla posizione del LL TR. Occorre ora verificare l' assetto argomentativo che ha condotto la Corte a ritenere indimostrata, da parte del LL TR, non solo la conoscenza della falsità delle dichiarazioni del RF, ma anche un suo atteggiamento volto a determinare о ad istigare costui а trasmettere la lettera all' autorità giudiziaria, costituente il nucleo portante del ricorso del Procuratore Generale. Un punto dirimente, come si vedrà tra poco, perché solo se venisse dimostrato che (sulla confezione o anche) sull' invio della detta missiva il LL TR abbia apportato il suo contributo о che (la confezione o) la trasmissione di essa fu comunque oggetto di accordo tra i due, dovrebbe concludersi per la illogicità della motivazione sul punto concernente la responsabilità del detto imputato. Tanto emerge chiaramente dalla denuncia incentrata "sulla data del primo incontro RF-LL TR" che muove, in effetti, da presupposti di esclusivo ordine logico e che si traduce nella constatazione che solo il secondo poteva essere interessato ad una falsa denuncia nei confronti dei i suoi accusatori nel processo per concorso esterno in associazione mafiosa. Inferendosene così che il RF mai avrebbe potuto agire sua sponte. Ma si tratta di un argomento sprovvisto di ogni elemento dimostrativo, basato sulla esclusiva considerazione, del tutto scoordinata dalla progressione degli eventi quale descritta dalla sentenza impugnata, che solo il LL TR avrebbe potuto avere interesse a screditare i suoi accusatori e che, nella oggetto di un sostanza, il RF (fermo restando l' incertezza insindacabile giudizio di merito in grado di frammentare il della verificazione del complessivo assetto motivazionale momento rilevante a tal fine) sarebbe stato la longa manus del LL TR. я ж ки 16 Una simile conclusione provvisoria si ricava con chiarezza dall' esame complessivo, appunto, del secondo motivo di ricorso con il quale, riproponendosi censure già analiticamente scrutinate dal giudice a quo, emerge, ancora una volta, il tema della tra i antecedenza cronologica dei rapporti telefonici intercorsi due rispetto all' invio della lettera al dott. CC. Sennonché sin dalla sentenza di primo grado, che pur ha ricostruito diversamente seppure in modo corretto (se si eccettuino quelli che possono definirsi "refusi" e che sono stati stigmatizzati dalla Corte territoriale) il tempus commissi delicti, si è precisato come gli elementi dimostrativi addotti dal Pubblico ministero siano circoscritti alle dichiarazioni del RF e del LL TR entrambe prive di attendibilità, sia pure per ragioni diverse. Dunque, a prescindere dall' atteggiarsi della motivazione della sentenza impugnata rispetto alla sentenza di primo grado, le due decisioni appaiono in effetti sovrapponibili su un argomento che diviene inattaccabile dalle censure avanzate nel ricorso. Che il ruolo di concorrente del LL TR (sia nella forma dell' istigatore sia forma del determinatore) nella emerga congetturali che, esclusivamente sul piano di considerazioni conseguentemente non raggiungono neppure l' insufficiente rilievo della prova logica, perché questa presuppone comunque l' esistenza di sia pur non completi momenti di inferenza dimostrativa in grado di costituire il presupposto per una complessiva complementare verifica di conformità rispetto all' apparato probatorio quale risultante dagli elementi di fatto. La mancanza del necessario assetto probatorio sull' unico punto cruciale ai fini dell' affermazione di responsabilità del LL e che rappresenta l' effettivo motivo di doglianza da parte TR - dell' Ufficio ricorrente è stata correttamente affermata dalla sentenza impugnata in base ad un giudizio di fatto incensurabile in questa sede. C' è solo da rilevare che la Corte territoriale, nel su o insistito richiamo alla denuncia "di un mero accordo criminoso non Я ее тыr. 17 accompagnata tuttavia dall' univoca rivelazione del fatto che il reato sia stato, in effetti, portato a compimento" rischia solo di tracimare in un dato che, nel suo complesso, potrebbe apparire fuorviante sul piano argomentativo;
sia perché non avrebbe superato 1' ostacolo della ipotizzabilità di una calunnia gradualmente costruita proprio al fine di frammentare i singoli darebbe ragione della comportamenti criminosi sia perché non situazione effettivamente sottostante la denuncia ed agevolmente riscontrabile dalla considerazione che, già al momento della spedizione della missiva, le accuse dei collaboratori di giustizia nei confronti del ricorrente erano state rese all' autorità giudiziaria;
cosicché 1' arrestarsi al dato letterale finirebbe per sfuggire alla effettiva realtà di fatto: quella, cioè, che al momento della missiva trasmessa al dott. CC le accuse erano comunque in grado, anche sul piano soggettivo, di far iniziare un procedimento penale. Un punto non agevolmente superabile proprio alla stregua dell' interpretazione delle modalità espressive adottate nella missiva valutate anche nel loro semplice significato letterale ed ancor di più nel complessivo contesto del narrato che, contestualizzato, renderebbe agevole il rilievo che in effetti come si è premesso - sia stato denunciato non un mero accordo, ma un vero e proprio delitto consumato. Quel che forse occorreva porre in luce è il profilo oggettivo desumibile dalla menzogna del RF, non solo quanto ai contenuti del narrato ma anche quanto al mero accordo dato che la maggioranza dei collaboranti ed alla stregua del - fatto addebitato al LL TR interessa, ma solo a posteriori, il Di RL avevano già reso le loro dichiarazioni, circostanza di the cui il RF che agiva nel circuito carcerario, era sicuramente a conoscenza e trascurate dalle mere asserzioni del giudice a quo;
tanto che tutti gli elementi probatori che 1' Ufficio ricorrente ha additato si limitano a descrivere soltanto l' esistenza del sovrapporsi delle menzogne del RF alle menzogne del LL TR, su cui il Procuratore Generale ha particolarmente insistito. r. de lee 18 3.5. Sennonché la motivazione della sentenza di appello, laddove addebita alla decisione di primo grado di avere erroneamente sovrapposto la prova della falsità delle accuse con la prova del fatto che il RF accusi il GU di un fatto di reato già effettivamente compiuto, ancora una volta esaurendo la valenza probatoria della falsa accusa nel contenuto letterale di quanto denunciato, non appare davvero dirimente. Ed in tal senso il giudice a quo, estraniandosi dal contesto che, considerate le già avvenute propalazioni non poteva che concretizzarsi nella falsa accusa di una calunnia già consumata, si è indirizzato verso una diversa interpretazione della missiva. Ritenere altrimenti significherebbe trascurare il sostrato delle false rivelazioni del RF ed il mendacio insito nel suo modo di accusare, non definibile altrimenti che come accusa di calunnia.
3.6. Come si è detto, le cadenze tutte della vicenda sono state davvero enfatizzate dalla sentenza qui impugnata. Ma quel che occorre ora verificare si riduce all' esame della correttezza conclusioni cui sono pervenute sia le sentenze di primo delle grado sia la sentenza di appello quanto al ruolo rivestito nella vicenda dal LL TR. Fermo restando che gli unici elementi di valenza probatoria restano, nel contesto complessivo, quelli provenienti dal RF, quale autore della missiva diretta al dott. CC, e, ovviamente, dal LL TR Il Procuratore Generale ricorrente si duole della motivazione della sentenza impugnata che, in effetti, ha ristretto nel periodo dal 27 al 31 agosto 1997 i colloqui telefonici intercorsi tra il RF ed il LL TR, allo scopo di comprovare che 1' intervento del secondo sarebbe comunque successivo all' invio della missiva al dott. CC. Ma così come posta, la censura si rivela prossima all' inammissibilità. La sentenza impugnata si limita a stigmatizzare come la menzogna sia il connotato caratteristico delle dichiarazioni dei due imputati cosicché da esse non è dato trarre conclusioni di sorta. Quanto al RF, correttamente ha segnalato le variegate poliformi e contraddittorie dichiarazioni dando ad ognuna di esse в е ней - 19 uno specifico significato;
ma 10 stesso apparato argomentativo vale a contrassegnare le dichiarazioni del LL TR, sul cui ruolo di istigatore determinatore non restano che deboli о elementi di ordine logico, sprovvisti di ogni conferma sul piano storico-narrativo. Ha dato altresì ampiamente conto del valore dimostrativo pressoché nullo delle dichiarazioni del GL, compagno di detenzione del RF e de relato da costui, che riferisce come il primo contatto sarebbe intervenuto "uscito dal carcere", una proposizione irrilevante sul piano della logica probatoria, non solo perché proveniente dal RF e, quindi, da una fonte, ex se, inquinata, ma anche perché contenente affermazioni consideri, inoltre, che non sonoassolutamente generiche;
si neppure chiari la genesi della risoluzione del RF e 1' interesse dimostrato dal LL TR al suo narrato, così come gli accordi successivi con il OF;
sul piano logico una circostanza è certa: occorreva screditare i collaboratori soprattutto Di RL, ma attraverso lo "scivoloso" coinvolgimento per dimostrare che le accuse pure l' RA ed il GL - calunniose, restando così nei confronti del LL TR erano risolte, nel senso del rigetto, anche le censure sollevate nel terzo e nel quarto motivo. assoluto rigore dalla sentenza Un dato che è stato colto con impugnata allorché ha ritenuto l' apparato probatorio di base irrimediabilmente inquinato, per essere contrassegnato dal mendacio permanente di entrambi i protagonisti della vicenda. Corretta diviene allora l' affermazione che, con riferimento primo, appare essersi verificata quella situazione al incompatibile con i c.d. un punto ampiamente "frazionamento"; argomentato dalla sentenza di primo grado ed integralmente recepito dal giudice di appello (v. pag. LVI). Se si utilizza la regola di giudizio di cui all' art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., non può che aderirsi alla costante giurisprudenza di questa Corte ma, prima ancora, ad una elementare regola di logica formale secondo cui il principio di frazionabilità presuppone per essere : 2 20 0 - - punto di applicato, da un lato, l' attendibilità del dichiarante e, quanto alla partenza di ogni ulteriore verifica dichiarazione, 1' insussistenza di un' interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti, cosicché 1' inattendibilità divenga così macroscopica rispetto alle altre sicure risultanze da compromettere la stessa credibilità del dichiarante (cfr., ex plurimis, Sez. VI, 26 aprile 2006, Aglieri). Ed è appunto ciò che si è verificato nel caso di specie ove, oltre ad essere la persona del RF caratterizzata da un insuperabile inattendibilità, resta delassolutamente impossibile ogni opera di falsificazione complessivo contesto delle sue dichiarazioni (considerato il pluriforme mendacio che contraddistingue ognuna di esse, 1' una diversa dall' altra) per pervenire a trarne la credibilità di una sola (parte) di tali dichiarazioni. Senza contare che, pure a prescindere dai tempi dei colloqui, che LL TR abbia istigato il RF ad inviare la missiva al dott. CC ed a completare progressivamente le false accuse dopo il suo arresto ed allorché venne interrogato dal funzionario di polizia delegato dal dott. CC asserzione che presupporrebbe comunque che il detto imputato (un punto non approfondito sufficientemente neppure dal giudice a quo) fosse а conoscenza che quanto esposto dal RF non corrispondeva al vero, ma, soprattutto (e sul punto la motivazione della sentenza impugnata assume essa stessa un valore correttivo delle lacune e delle illogicità sopra stigmatizzate), che sussista la prova del contenuto dei colloqui tra il RF e il LL TR, delle effettive rivelazioni del primo, non esclusa la possibilità (plausibile, ancora una volta, e non soltanto sul piano logico) che esse descrivessero proprio l' esistenza di una fattispecie rilevante ex art. 115 c.p., pure affermata dal RF;
il che ricondurrebbe - con le proposizioni emendative sopra enunciate tutta la vicenda, almeno con riferimento ai rapporti tra i due, quanto alla posizione del LL TR, nell' area della ricezione della notizia di un mero accordo, considerato il momento Я же м 21 consumativo dell' unico delitto di calunnia, ravvisabile nella missiva inviata al dott. CC.
3.7. La circostanza, poi, che, come hanno ampiamente comprovato le vicende compendiate nell' altra parte dell' imputazione, il LL TR abbia rivelato una personalità incline all' inquinamento delle prove, appare, anche in relazione al tempus commissi delicti, di valore non decisivo nella verifica della tenuta della motivazione della sentenza impugnata, restando un tale elemento, in assenza di ulteriori dati dimostrativi, di valenza probatoria ridotta о comunque non in grado di scalfire il processo argomentativo su cui si fonda la decisione del giudice a quo. L' assetto descrittivo e più ancora quello dimostrativo derivante dalla decisione della Corte territoriale sul punto diviene davvero inattaccabile allorché ha designato il contegno dell' imputato come contrassegnato dalla "foga di discolpa", determinante, in termini di assoluta plausibilità, l' introduzione di “elementi di eccessiva ed inattendibile convalida della propria versione", senza che "l' inattendibilità di taluni particolari possa, per ciò solo, costituire prova dell' addebito, soprattutto in assenza di dati probatori forti in tal senso". Tanto da pervenire alla conclusione, che non può certo accusarsi di 1' interagire delmanifesta illogicità anche considerando dichiarato del LL TR (non solo con quanto riferito dal RF ma soprattutto) con il contesto dichiarativo e documentale analizzato nel suo complesso, secondo un modello di rigorosa completezza. Non pare costituire, poi, criterio di inferenza utilizzabile menzogna dell' imputato emergente chiaramente quanto la sinistramente dalle plurime circostanze correttamente addebitate nel ricorso, secondo un modello che sembra mantenere come unico punto di riferimento dati di per sé equivoci, per la possibilità di essere altrimenti giustificati, come ha argomentato, sul punto, il giudice a quo.
3.8. I rilievi sopra esposti ed il valore decisivo assegnato ai fini della consumazione del reato dalla missiva inviata al dott. de desG. de 22 CC se è vero che pongono, con riferimento alla posizione del LL TR il problema della sua partecipazione ai due momenti rilevanti nel complessivo contesto dell' attività accusatoria del RF (ci si riferisce all' interrogatorio intervenuto subito dopo 1' arresto per evasione ed a quello delegato dal dott. CC all' ispettore Murzilli) appaiono momenti correttamente valutati sia pure con gli aggiustamenti della motivazione che - seguono dal giudice a quo. Sul punto è necessario attestarsi alla argomentata assenza di una prova sufficiente ai fini della condanna con riferimento al preteso contributo del LL TR, così come ampiamente motivato sia dal giudice di primo grado (il cui assetto ricostruttivo appare quello forse più rigoroso) sia dalla sentenza di appello che pure ha analiticamente preso in esame tutti i momenti ritenuti rilevanti dall' imputazione. A tal fine questa Corte deve ritenere sostanzialmente ininfluenti quei punti della motivazione della sentenza impugnata in cui vengono presi in esame ma come elementi complementari- il tema del concorso anomalo e del dolo di calunnia;
e pure quando ci si trovi in presenza di errori di diritto, essi appaiono del tutto indifferenti, non avendo avuto influenza alcuna sul dispositivo. L' argomento del concorso anomalo potrebbe avere un significato giuridico solo accettando la frammentazione dei dati probatori condivisa dalla sentenza impugnata che, come si è visto, non resiste proprio allo schema formale del delitto di calunnia considerando che già al momento dell' invio della missiva al dott. CC la calunnia nei confronti dei collaboranti era stata consumata. Cosicché si ha la prova del contributo del LL TR all' attività riproduttiva rafforzando il proponimento dell' autore materiale del fatto о ё altrimenti impossibile rimuovere la decisione assolutoria, come hanno, del resto, argomentato entrambe le pronunce. в е ли 23 Che l' istigazione a diffamare tradottasi in calunnia non possa configurare un' ipotesi di concorso anomalo appare affermazione rigorosa ma solo in quanto conforme all' assetto ricostruttivo, sul punto, della sentenza impugnata, potendo semmai profilarsi una simile fattispecie, nei termini sopra indicati, per non essere possibile verificare con certezza i fatti così come narrati dal RF al LL TR in merito all' esposto inviato al dott. CC, soltanto nella prima fase. Mentre appare davvero problematica ma 1' affermazione non eccede il piano teoretico la ritenuta impossibilità di far operare la disciplina del concorso anomalo solo perché il reato programmato è perseguibile a querela mentre quello effettivamente realizzato è procedibile di ufficio (diffamazione-calunnia; v., per qualche cenno, Sez. VI, 20 gennaio 2004, Cicoria). Si tratta, dunque, di rilievi assolutamente privi di significazione nel caso di specie, proprio alla stregua della ricostruzione argomentativa così come emendata. Quanto, poi, all' erroneità della qualificazione della calunnia come reato a dolo specifico (v. pag. LXXIII della sentenza impugnata), essa appare, ancora una volta, priva di rilevanza. La calunnia reato а dolo diretto mentre 1' è ipotizzabilità di un concorso con dolo eventuale dell' istigatore, che può prevedere ed accettare il rischio che 1' esecutore materiale ecceda dai limiti di quanto а lui programmato, è tema sicuramente non risolubile solo evocando la sentenza costituzionale n. 42 del 1965, anche perché le precisazioni sull' proprio l' errore di diritto ancora una, art. 116 c.p. scontano emergente dalla sentenza impugnata. Se, in volta irrilevante altri termini, si opera sul piano della istigazione ad una "calunnia non punibile", con la certezza dell' innocenza del falsamente incolpato, il momento di accettazione del rischio di impedire accuse cui LL TR poteva tendere e che ad un certo punto si realizzano effettivamente non riguarda tanto il dolo di calunnia quanto un momento esterno. Ed è davvero singolare che l' Ufficio ricorrente si sia ben guardato dallo stigmatizzare un simile procedimento interpretativo anche se, non solo nella l ele ли 24 ma soprattutto nel complessiva tenuta della sentenza impugnata, valore del tutto momento decisorio, avrebbe rivestito un secondario seguendo la ricostruzione dei fatti proposta dal giudice a quo.
3.9. La seconda parte del ricorso del Procuratore Generale è tutta incentrata nella affermata valenza, in punto di responsabilità, delle acquisizioni probatorie raccolte in esito alla rinnovazione dibattimentale in grado d' appello, con conseguente censura di illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Ma, sul punto, a parte la valenza in sé relativa del thema probandum (la circostanza che possa essere stato corrisposto un compenso al RF per 1' opera prestata non coincide assolutamente con la previa attività di istigazione determinazione ad opera del LL TR о comunque con un suo concorso nel delitto di calunnia), il tempo cui si riferisce la pretesa richiesta e corresponsione del compenso al RF è, come tale, inefficiente a provocare 1' annullamento della sentenza impugnata, nessun appunto potendo essere mosso al giudice a quo, anche alla luce delle considerazioni sopra svolte. la plausibilità Si tratta, infatti, di censure che non toccano dell' ricostruttivo ampiamente eassetto correttamente argomentato, con 1' assegnazione di valenza assolutamente neutra alla pretesa coincidenza tra il narrato dell' RE ed il narrato del GL circa il compenso che avrebbe gratificato il RF per la sua attività di inquinamento della prova e senza che peraltro da tale asserita coincidenza nonché dalle "questioni intervenute tra la De IS e LL TR relativamente alle somme anticipate dal RF" ovvero dalla anomala sua assunzione presso la CH sia ricavabile alcun profilo che non sia stato accuratamente presso in esame dal giudice a quo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso, il 16 maggio 2012 DEPOSITATO IN CANCELLERIA еее Zell IL PRESIDENTE 21 AGO 2013 NZIONARIONIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO |