Sentenza 2 aprile 2008
Massime • 1
In tema di patrocinio dei non abbienti, in sede di opposizione presentata dal difensore avverso il decreto di liquidazione dei propri compensi professionali, il giudice non può revocare il provvedimento per la mancanza della prova dell'iscrizione del difensore nell'elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/04/2008, n. 20371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20371 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 02/04/2008
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 822
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 040467/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL HE;
contro
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 21/06/2005 CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GERACI Vincenzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
L'avvocato Michele Napoli presentava opposizione dinanzi al Presidente della Corte d'Appello di Palermo avverso il provvedimento con il quale erano stati liquidati i compensi per l'attività defensionale svolta a favore di MAZZEI Santo, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Il Presidente delegato, decidendo sul gravame, revocava il decreto con il quale era stato liquidato il compenso in questione, e motivava detta statuizione evidenziando che il difensore, pur avendone preciso onere, non aveva dato prova della sua iscrizione nell'elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato, ne' contestualmente alla presentazione dell'istanza di liquidazione, ne' successivamente nel corso del giudizio conseguente alla proposta opposizione;
il Presidente predetto sottolineava altresì che, dall'elenco fornito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, risultava che tale professionista era stato iscritto nell'apposito elenco solo nell'anno 2003 e quindi in epoca successiva a quella in cui aveva svolto l'attività difensiva nell'interesse del MAZZEI:
di tal che, non sussistevano i presupposti per l'emissione dell'impugnato provvedimento di liquidazione.
Nel provvedimento si dava atto della ritenuta sussistenza di un potere - dovere del giudice - investito dell'opposizione ad un provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti al difensore di soggetto ammesso al gratuito patrocinio - di "accertare e verificare preliminarmente l'esistenza o meno delle condizioni che legittimano l'emissione del provvedimento stesso" (così a pag. 2 del provvedimento).
Ricorre per cassazione il difensore suddetto deducendo violazione di legge sotto i seguenti profili:
a) vizio di ultrapetizione posto che il giudicante si era pronunciato su un tema non richiesto, quello dell'esistenza dei requisiti di legge, preso in esame già dal primo giudice il quale aveva infatti proceduto alla liquidazione dei compensi;
b) il giudicante avrebbe fondato comunque il proprio convincimento su dati di fatto errati, risultando l'avvocato Napoli iscritto ininterrottamente nell'elenco degli avvocati disponibili per il gratuito patrocinio fin dal 21 giugno 2001 e quindi in epoca precedente all'espletamento del mandato difensivo a favore del Mazzei.
Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.
Nella giurisprudenza di questa Corte si è registrata un'oscillazione interpretativa in ordine alla possibilità o meno di reformatio in peius nell'ambito della procedura di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione di compensi al difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
In alcune occasioni è stato affermato che, non rivestendo l'opposizione natura di impugnazione in senso tecnico, non può trovare applicazione il principio devolutivo ed il divieto di reformatio in pejus di cui all'art. 597 c.p.p., (Cass. 1^, 16 settembre 2004, Rv. 229741). A tale orientamento si contrappone altro indirizzo interpretativo secondo cui deve ritenersi illegittima l'ordinanza con cui il Tribunale, investito dell'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi professionali da parte del solo interessato, annulli il suddetto decreto e respinga la domanda sulla base della quale il decreto stesso era stato emesso, con ciò attuando una reformatio in pejus: secondo detto indirizzo (Cass. sez. 4^, del 21/10/2003, Rv. 227870), il giudice investito di gravame dal solo interessato non può penalizzare quest'ultimo, in conformità ai principi generali in materia di impugnazione (tale dovendo considerarsi l'opposizione al decreto di liquidazione).
Giova peraltro sottolineare che la materia è stata oggetto di ulteriore attenzione da parte delle Sezioni Unite (S.U. 30 gennaio 2007, Inzerillo) le quali hanno affermato che della L. n. 794 del 1942, artt. 28 e 29, richiamati dal DPR n. 115 del 2002, delineano una disciplina improntata ai "tipici moduli del rito civilistico": se ne è desunto che si applicano alcune fondamentali regole processualcivilistiche, configurandosi, nel complesso, una procedura di tipo misto che segue le regole del rito penale, per quanto riguarda la competenza del giudice, mentre segue le regole del rito civile per quanto riguarda i termini per l'opposizione, la legittimazione processuale, l'onere della prova e il carico delle spese processuali.
Tale ultimo orientamento delle Sezioni Unite - delineatosi con riferimento alla controversa questione inerente all'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto personalmente dal difensore in tema di liquidazione delle proprie competenze professionali - risulta, tuttavia, in contrasto con altra, precedente, giurisprudenza delle stesse Sezioni Unite (Sez. Un. 24 maggio 2004, Graziano;
in tal senso anche. Sez. Un. 24 novembre 1999, Di Dona) secondo cui il procedimento per l'ammissione al gratuito patrocinio a carico dello Stato sarebbe secondario e collaterale rispetto al rapporto processuale penale principale di cui sarebbe una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria: con la conseguenza che tale sub - procedimento andrebbe necessariamente coordinato, per le fasi non specificamente disciplinate, con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale (trovandosi con esso in rapporto di incidentalità) e cioè con la disciplina del processo penale di cui all'art. 568 c.p., e segg.. Orbene, tali divergenze interpretative appaiono peraltro non decisive ai fini che in questa sede rilevano. Ed invero, sia accendendo al principio civilistici della domanda, sia seguendo l'orientamento tradizionale che ritiene applicabili i principi dell'ordinamento processuale penale (con conseguente divieto della "reformatio in peius"), si perviene comunque ad una conclusione in sintonia con la prospettazione del ricorrente.
Ne deriva che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, al Presidente della Corte di Appello di Palermo.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio al Presidente della Corte di Appello Palermo.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2008