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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4423/2024 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Morvillo, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Angri, alla via M. Caputo n. 12;
RICORRENTE
E
domiciliata come in atti Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 30.5.2024, parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio Per con la resistente (in Sant'Antonio Abate, il 24.2.1990), dalla cui unione nascevano i figli ,
e , maggiorenni ed economicamente indipendenti, e che tra i coniugi interveniva Per_2 Per_3
sentenza di separazione, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza formulare alcuna domanda.
benché ritualmente citata, restava contumace. Controparte_1
All'udienza del 28.4.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di regolarmente citata e non Controparte_1 costituita.
Nel merito, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore (27.11.200) nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza del 5.11.2002, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Nulla va disposto in merito ai provvedimenti accessori, non avendo parte ricorrente formulato alcuna domanda.
Nulla sulle spese di lite, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- pronuncia la cessazione degli effettivi civili del matrimonio celebrato in Sant'Antonio Abate, in data 24.2.1990, tra i coniugi (nato in [...], il [...]) e Parte_1
(nata in [...], l'[...]) - atto n. 5, parte II, serie A, anno 1990; Controparte_1
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Antonio Abate per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 4.6.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4423/2024 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Morvillo, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Angri, alla via M. Caputo n. 12;
RICORRENTE
E
domiciliata come in atti Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 30.5.2024, parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio Per con la resistente (in Sant'Antonio Abate, il 24.2.1990), dalla cui unione nascevano i figli ,
e , maggiorenni ed economicamente indipendenti, e che tra i coniugi interveniva Per_2 Per_3
sentenza di separazione, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza formulare alcuna domanda.
benché ritualmente citata, restava contumace. Controparte_1
All'udienza del 28.4.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di regolarmente citata e non Controparte_1 costituita.
Nel merito, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore (27.11.200) nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza del 5.11.2002, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Nulla va disposto in merito ai provvedimenti accessori, non avendo parte ricorrente formulato alcuna domanda.
Nulla sulle spese di lite, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- pronuncia la cessazione degli effettivi civili del matrimonio celebrato in Sant'Antonio Abate, in data 24.2.1990, tra i coniugi (nato in [...], il [...]) e Parte_1
(nata in [...], l'[...]) - atto n. 5, parte II, serie A, anno 1990; Controparte_1
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Antonio Abate per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 4.6.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro