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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/09/2025, n. 9157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9157 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 46009/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 46009/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1
Valdinievole 11, presso lo studio dell'avv. FERRARI MORANDI
ESTER, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, CP_1
presso l'avv. MORELLI MASSIMILIANO
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione all'accertamento tecnico preventivo nel corso del quale, rispetto alla domanda amministrativa del 19.10.2022, era stata negata la sussistenza delle condizioni sanitarie ex art. 1 L. 18/80; pertanto, affermato di possedere tutti i requisiti di legge, chiedeva la concessione giudiziale della provvidenza di cui alla legge indicata.
L' si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda. CP_1
La causa, ritenuta matura per la decisione allo stato degli atti, era decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
Osserva il Giudice che parte ricorrente, nel proporre il giudizio, ha criticato le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo in modo del tutto generico e senza il supporto di conferenti riscontri documentali, neppure considerando l'ampia ed argomentata valutazione delle patologie riscontrate dal CTU, ma limitandosi a richiamare la documentazione medica prodotta, senza però indicare le specifiche ragioni medico legali per le quali il consulente avrebbe errato nell'addivenire alla conclusioni tratte.
Non senza rilievo è poi la circostanza che il sanitario che ha redatto le osservazioni oste a base del ricorso, neppure era presente alle operazioni, onde del tutto apoditticamente ha censurato l'operato del
CTU di prime cure
2 In tale contesto non vi sono quindi elementi univoci e riscontrabili oggettivamente per affermare che le conclusioni cui è giunto il CTU non siano corrette.
Tale carenza appare ancor più censurabile ove si consideri che non risulta in atti che parte ricorrente abbia inviato note critiche al CTU prima del deposito della relazione di a.t.p., delle quali il predetto potesse tener conto prima di formulare le proprie conclusioni definitive, argomentando in ordine alle stesse.
Né nuova documentazione sanitaria è stata prodotta unitamente al ricorso, idonea ad inficiare le risultanze della consulenza già esperita ed a consigliare un rinnovo di valutazione.
Ne consegue che va confermata la mancanza in capo all'istante del requisito sanitario utile per il riconoscimento della provvidenza sopra indicata, con conseguente rigetto del ricorso, rimanendo assorbita la necessità di verificare il possesso dei concorrenti requisiti socio-economici di legge.
Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti stante il reddito di parte ricorrente, quale risulta in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: respinge il ricorso;
compensa le spese di lite.
3 Roma, 22 settembre 2025
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 46009/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1
Valdinievole 11, presso lo studio dell'avv. FERRARI MORANDI
ESTER, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, CP_1
presso l'avv. MORELLI MASSIMILIANO
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione all'accertamento tecnico preventivo nel corso del quale, rispetto alla domanda amministrativa del 19.10.2022, era stata negata la sussistenza delle condizioni sanitarie ex art. 1 L. 18/80; pertanto, affermato di possedere tutti i requisiti di legge, chiedeva la concessione giudiziale della provvidenza di cui alla legge indicata.
L' si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda. CP_1
La causa, ritenuta matura per la decisione allo stato degli atti, era decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
Osserva il Giudice che parte ricorrente, nel proporre il giudizio, ha criticato le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo in modo del tutto generico e senza il supporto di conferenti riscontri documentali, neppure considerando l'ampia ed argomentata valutazione delle patologie riscontrate dal CTU, ma limitandosi a richiamare la documentazione medica prodotta, senza però indicare le specifiche ragioni medico legali per le quali il consulente avrebbe errato nell'addivenire alla conclusioni tratte.
Non senza rilievo è poi la circostanza che il sanitario che ha redatto le osservazioni oste a base del ricorso, neppure era presente alle operazioni, onde del tutto apoditticamente ha censurato l'operato del
CTU di prime cure
2 In tale contesto non vi sono quindi elementi univoci e riscontrabili oggettivamente per affermare che le conclusioni cui è giunto il CTU non siano corrette.
Tale carenza appare ancor più censurabile ove si consideri che non risulta in atti che parte ricorrente abbia inviato note critiche al CTU prima del deposito della relazione di a.t.p., delle quali il predetto potesse tener conto prima di formulare le proprie conclusioni definitive, argomentando in ordine alle stesse.
Né nuova documentazione sanitaria è stata prodotta unitamente al ricorso, idonea ad inficiare le risultanze della consulenza già esperita ed a consigliare un rinnovo di valutazione.
Ne consegue che va confermata la mancanza in capo all'istante del requisito sanitario utile per il riconoscimento della provvidenza sopra indicata, con conseguente rigetto del ricorso, rimanendo assorbita la necessità di verificare il possesso dei concorrenti requisiti socio-economici di legge.
Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti stante il reddito di parte ricorrente, quale risulta in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: respinge il ricorso;
compensa le spese di lite.
3 Roma, 22 settembre 2025
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
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