Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 2660
CASS
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste LO CH

    Le doglianze relative all'inutilizzabilità e inattendibilità delle dichiarazioni del teste LO CH sono generiche e aspecifiche, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza che non attribuisce a tale deposizione una rilevanza decisiva. La responsabilità dell'imputato è stata fondata su una pluralità di elementi oggettivi, documentali e logico-deduttivi, indipendentemente dalle dichiarazioni del teste. Inoltre, il Tribunale ha correttamente applicato l'art. 63 c.p.p. ritenendo che non sussistessero indizi di reità a carico del teste fin dall'inizio.

  • Rigettato
    Inattendibilità delle dichiarazioni del teste LO CH per rancore personale

    Le doglianze relative all'inutilizzabilità e inattendibilità delle dichiarazioni del teste LO CH sono generiche e aspecifiche, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza che non attribuisce a tale deposizione una rilevanza decisiva. La responsabilità dell'imputato è stata fondata su una pluralità di elementi oggettivi, documentali e logico-deduttivi, indipendentemente dalle dichiarazioni del teste. Inoltre, il Tribunale ha correttamente applicato l'art. 63 c.p.p. ritenendo che non sussistessero indizi di reità a carico del teste fin dall'inizio.

  • Rigettato
    Mancanza di contributo concorsuale dell'imputato

    La sentenza ha puntualmente ricostruito le modalità delle operazioni distrattive, evidenziando la specifica condotta partecipativa dell'imputato nel coinvolgere terzi nelle vendite simulate e nel rientrare nella disponibilità dei beni. La mancata dimostrazione di un diretto vantaggio economico per l'imputato è irrilevante, essendo sufficiente la consapevolezza della situazione di difficoltà della società e la partecipazione volontaria al depauperamento del patrimonio. La rinuncia all'azione revocatoria da parte del curatore è stata motivata da un'analisi costi/benefici.

  • Rigettato
    Trattamento sanzionatorio non adeguato

    La commisurazione della pena è un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, se adeguatamente motivato. La sentenza ha giustificato la pena inflitta, discostandosi dal minimo edittale, in ragione dell'elevato importo della distrazione e del riconoscimento di due aggravanti. La motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stata adeguata, pur se succinta, evidenziando l'assenza di circostanze positivamente apprezzabili e di segni di ravvedimento. Il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi prospettati, ma solo a giustificare l'uso del potere discrezionale.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 2660
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2660
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo