Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
RIESAME EX LEGE N. 187/2024
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Consigliere dr. nel procedimento iscritto al n. 398 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Caterina Iracane (PEC Parte_1
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NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
ha emesso il seguente
DECRETO
− vista la richiesta di riesame del provvedimento di trattenimento emesso ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 142/2015 dal Questore di in data 24/2/2025 nei confronti del suindicato ricorrente, CP_1 convalidato da questa Corte con decreto del 26/2/2025;
− rilevato che la di nei cui confronti sono stati CP_1 CP_1 regolarmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione della camera consiglio, non è intervenuta in giudizio, mentre il P.G. ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di riesame;
− esaminate le memorie depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostiuzione dell'udienza del 3/4/2025, versate nel procedimento principale;
OSSERVA
1. Va affermata, innanzitutto, l'ammissibilità dell'istanza, atteso che l'istituto del riesame è previsto dall'art. 15 della direttiva 2008/115/UE – disposizione self-executing, direttamente applicabile nel nostro ordinamento pur in assenza di una norma di attuazione – la quale, al paragrafo 3, prevede che “in ogni caso, il trattenimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato
o d'ufficio. Nel caso di periodi di trattenimento prolungati il riesame è
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile
“Quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al paragrafo 1, il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata” (cfr. sul punto Cass., Sez. I, 3 febbraio 2021, n. 2457).
2. In ordine alla competenza a provvedere sulla predetta istanza, la richiesta di riesame postula l'instaurazione di un procedimento volto ad investire il medesimo Giudice della convalida, circa la permanenza delle ragioni che hanno determinato l'originario trattenimento, anche prima ed indipendente dalla richiesta di proroga – nel corso della quale il giudice opera analoga verifica – quando ricorrano circostanze sopravvenute che potrebbero comportare l'immediata revoca della misura restrittiva. Tale assunto postula che, a seguito di richiesta di riesame, si instauri un “sub- procedimento” all'interno di quello della convalida, devoluto alla cognizione dello stesso Giudice.
3. In virtù della riforma attuata con il D.L. n. 158 del 2024 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 187 del 2024, è stato introdotto, al D. L n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46 del 2017, l'art.
5-bis, a mente del quale: “i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6, 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015 è competente la corte d'appello di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida.
2. Nei procedimenti di cui al comma 1, la corte d'appello giudica in composizione monocratica”.
4. A seguito di tale nuova disciplina, la cognizione sulle convalide e proroghe dei predetti trattenimenti è stata devoluta alle Corti di Appello, di tal che, non essendo più il Tribunale competente a decidere nella materia di cui agli artt. 6 e 6 bis Legge 142/2015, deve ritenersi che anche le richieste di riesame siano attratte alla cognizione della Corte d'Appello.
5. Peraltro, a mente del predetto art.
5-bis, avendo il legislatore creato una competenza speciale, di unico grado e monocratica, isolata nella
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile fisiologia giudiziaria della Corte d'Appello, organo di secondo grado che giudica in composizione collegiale, anche i procedimenti di riesame - che altro non sono che sub-procedimenti incidentali rispetto a quello della convalida seguito dall'eventuale proroga – vanno trattati dalla Corte in composizione monocratica.
6. Nel caso di specie, l'istanza di riesame si fonda sul fatto che il richiedente asilo, con ricorso del 18/3/2025, ha proposto impugnazione dinanzi al Tribunale di Palermo avverso il provvedimento pronunciato dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di in data 26/2/2025, notificato il 3/3/2025, e che, CP_1 nell'ambito del predetto giudizio, il predetto Tribunale, con decreto del 27/3/2025, ha provveduto a sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
7. Va considerato, al riguardo, che la pronuncia di riesame presuppone esclusivamente una verifica della permanenza dei presupposti del provvedimento di trattenimento originariamente pronunciato, la cui originaria sussistenza deve ritenersi non più sindacabile in questa sede.
8. Nel caso in esame, la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di ha rigettato la domanda di CP_1 protezione internazionale proposta dal resistente e avverso tale decisione è stato proposto ricorso in sede giurisdizionale, che risulta ancora pendente.
9. Con provvedimento del 27/3/2025 il Tribunale di Palermo, nell'ambito del suindicato giudizio ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ritenendo la sussistenza di gravi e circostanziate ragioni.
10. Ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D. Lgs. n. 142 del 2015: «Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto». Il tenore letterale della predetta disposizione, tenuto conto dell'uso della congiunzione “nonché”, deve ritenersi implicare l'esistenza di due condizioni che possono ricorrere indipendentemente tra loro, consistenti, rispettivamente, la prima nell'adozione della pronuncia sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto e la
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile seconda, che prescinde dall'adozione del predetto provvedimento ed è fondata sulla permanenza dei presupposti per l'originario trattenimento.
11. Alla luce di ciò, deve ritenersi che, per un verso, la pronuncia della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale può astrattamente integrare una circostanza sopravvenuta idonea a rivalutare alcuni presupposti del provvedimento di trattenimento, come quello relativo alla natura strumentale della domanda di protezione, ma che, per altro verso, il provvedimento possa essere comunque prorogato laddove permangano le concrete esigenze che hanno determinato la necessità del trattenimento del richiedente asilo, per tutto il tempo in cui il richiedente asilo è autorizzato a permanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale.
12. Nel caso di specie, il trattenimento è stato disposto unicamente in virtù della natura strumentale della domanda di protezione internazionale, ma l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo di rigetto è stata accolta unicamente in considerazione della pendenza della questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito alla legittimità della disciplina dei c.d. “paesi sicuri”, senza una valutazione circa la sussistenza nel caso specifico di gravi e circostanziate ragioni a fondamento della domanda stessa, di tal che non possono ritenersi concretamente venuti meno gli originari presupposti del trattenimento, in assenza di ulteriori elementi di segno contrario.
13. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, la richiesta di riesame non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
− rigetta la richiesta di riesame del provvedimento di trattenimento emesso ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 142/2015 dal Questore di Trapani in data 24/2/2025 nei confronti del cittadino straniero nato in [...] in data [...], codice Parte_1
C.U.I. , di cittadinanza tunisina, già, convalidato da questa C.F._1
Corte con decreto del 26/2/2025
Si comunichi
Così deciso in Palermo, in data 04/04/2025
Il presente provvedimento viene redatto su documento
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente el collegio dr. e dal Consigliere relatore dr. , in conformità alle disposizioni che regolamentano il processo civile telematico.
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