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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 22/12/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott.ssa Tavolieri NI, all'esito dell'udienza del 25/11/2025, svolta mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n. 3716/2024 R.A.L., promosso da da
, elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Tommaso Landolfi Parte_1 n. 167, presso lo studio dell'Avv. BOCCARDI EMANUELA, che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato ed inserita nella busta telematica contenente il ricorso
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappr.te p.t.. Controparte_1
- contumace-
Oggetto: indebito assistenziale
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/11/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' per far dichiarare l'irripetibilità dell'indebito di €.701,31, contestato CP_1 dall' con nota del 30/09/2024, nella quale l'ente aveva affermato che da agosto 2021 a CP_1 dicembre 2022 erano state indebitamente erogate all'attrice somme non spettanti sulla prestazione in godimento Cat. INVCIV n. 044-330007087694, a titolo di maggiorazione sociale, per l'avvenuto superamento del limite del reddito annuo previsto dalla legge.
L'attrice ha invocato l'irripetibilità dell'indebito, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi – nella specie insussistenti - che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta o nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già CP_1
1 conosce o ha l'onere di conoscere.
L'attrice ha così rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “accertare e dichiarare che l'indebito di € 701,31 contestato dall' all'odierna ricorrente con comunicazione di CP_1 accertamento somme indebitamente percepite del 30/09/2024 non è ripetibile e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente a tale titolo per la percezione dei ratei di pensione INV CIV N. 044-330007087694 da agosto 2021 a dicembre 2022, con condanna dell' a CP_1 restituire quanto eventualmente trattenuto e/o recuperato. Con vittoria delle spese processuali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che sin d'ora se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.”.
Benché regolarmente citato, l' non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
Subentrato questo giudice sul ruolo, in data 18.9.2025, sulle conclusioni indicate, la causa è stata discussa, con lo scambio di note scritte, all'udienza del 25/11/2025 e decisa con sentenza.
La domanda attorea merita accoglimento, per i motivi appresso indicati.
Preliminarmente, si osserva che la giurisprudenza la giurisprudenza di legittimità ha chiarito (Cfr. Cassazione sent. n.13915 del 20.5.2021) che in materia di indebito assistenziale non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art.52 L. n.88 del 1989 e dall'art.13 della L. n.412 del 1991.
Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass. n.31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
In sostanza, in materia di indebito assistenziale, non si può fare applicazione della disciplina dell'art.13, L. n.412 del 1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, e deve darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, e in particolare a quella che ha delineato i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale ha inoltre evidenziato che "[...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Sulla base di tali principi la Corte di Cassazione, con sent. n. 12406 del 2003, ha affermato che “[...] l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla [...]
2 giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica [...] dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore”.
Pertanto, la disciplina di cui all'art. 2033 c.c. resterà applicabile in tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Quindi per le ipotesi in cui la concreta fattispecie si colloca all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha individuato una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
Si è pertanto consolidato il principio secondo il quale (Cass. sent. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), in applicazione della regola propria del sottosistema assistenziale, è esclusa la ripetizione in presenza di varie situazioni di fatto, generalmente caratterizzate dalla non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento.
Per l'indebito correlato al venire meno dei requisiti sanitari, ricorrono regole specifiche (art. 37, co. 8, L. 448/1998), essendo consentita la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica.
Infine, va distinta l'ipotesi in cui l'indebito è riconnesso al venire meno dei requisiti economici: al riguardo la Corte di Cassazione con sent.n. 28771 del 2018, ha affermato che "a) nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali"; b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l' art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento".).
Nel caso di specie, non si può in ogni caso applicare la regola civilistica sulla piena ripetibilità.
Tale conclusione si fonda sulle condivisibili ragioni enunciate dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n.28771 del 2018, secondo cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, 3 n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui
“con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”).
In definitiva, l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento (alla cui tutela sono finalizzate le norme limitative della ripetibilità dell'indebito), come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Può allora applicarsi il principio affermato dalla Cassazione secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente corrisposti, salvo che ricorra dolo dell'interessato o ricorrano altre ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento del beneficiario (cfr Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n.28771 dei 2018; Cass. n. 1446 del 2008).
Nel caso di specie, l' con nota del 30/09/2024 (in atti) ha chiesto all'attrice la CP_1 restituzione di quanto pagato da agosto 2021 a dicembre 2022 sulla prestazione Cat. INV CIV 044-330007087694, motivandola con il fatto che il ricalcolo è stato effettuato sulla base della dichiarazione dei redditi per l'anno 2021.
Dalla suddetta motivazione si può soltanto presumere che l'indebito scaturisse dal superamento di limiti reddituali, ma nulla è dedotto al riguardo da parte dell'Ente, non costituito.
In atti non vi è neanche prova che l' avesse inviato, in data antecedente al 30/09/2024, CP_1 altra comunicazione per lo stesso indebito.
Tutte le circostanze appena descritte sono senz'altro indicative dell'assenza di dolo della ricorrente e appaiono idonee ad attestare la sua buona fede e l'affidamento sulla spettanza degli importi percepiti.
In ragione delle motivazioni esposte l'indebito in esame è quindi irripetibile e il CP_ provvedimento dell' di recupero è illegittimo, con riferimento alle somme richieste all'attore a titolo di restituzione degli importi erogati a titolo di maggiorazione sociale, erogati nel periodo dal 1° agosto 2021 al dicembre 2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo, CP_1
4 tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di previdenza di valore fino a €.1.100,00, relativamente ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito contestato dall' con nota del CP_1 30/09/2024, in riferimento alle somme richieste all'attrice a Parte_1 titolo di restituzione dei ratei dell'assegno di assistenza, erogati nel periodo da agosto 2021 a dicembre 2022; b) per l'effetto, condanna l' alla restituzione dell'indebito già recuperato e, invece, CP_1 dichiarato irripetibile nei termini di cui al capo a);
c) pone a carico di parte convenuta le spese di lite, liquidate a favore dell'attrice in CP_1
€.500,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, con distrazione in favore dell'Avv. BOCCARDI EMANUELA, dichiaratosi antistatario.
22.12.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa NI Tavolieri
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott.ssa Tavolieri NI, all'esito dell'udienza del 25/11/2025, svolta mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n. 3716/2024 R.A.L., promosso da da
, elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Tommaso Landolfi Parte_1 n. 167, presso lo studio dell'Avv. BOCCARDI EMANUELA, che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato ed inserita nella busta telematica contenente il ricorso
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappr.te p.t.. Controparte_1
- contumace-
Oggetto: indebito assistenziale
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/11/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' per far dichiarare l'irripetibilità dell'indebito di €.701,31, contestato CP_1 dall' con nota del 30/09/2024, nella quale l'ente aveva affermato che da agosto 2021 a CP_1 dicembre 2022 erano state indebitamente erogate all'attrice somme non spettanti sulla prestazione in godimento Cat. INVCIV n. 044-330007087694, a titolo di maggiorazione sociale, per l'avvenuto superamento del limite del reddito annuo previsto dalla legge.
L'attrice ha invocato l'irripetibilità dell'indebito, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi – nella specie insussistenti - che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta o nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già CP_1
1 conosce o ha l'onere di conoscere.
L'attrice ha così rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “accertare e dichiarare che l'indebito di € 701,31 contestato dall' all'odierna ricorrente con comunicazione di CP_1 accertamento somme indebitamente percepite del 30/09/2024 non è ripetibile e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente a tale titolo per la percezione dei ratei di pensione INV CIV N. 044-330007087694 da agosto 2021 a dicembre 2022, con condanna dell' a CP_1 restituire quanto eventualmente trattenuto e/o recuperato. Con vittoria delle spese processuali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che sin d'ora se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.”.
Benché regolarmente citato, l' non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
Subentrato questo giudice sul ruolo, in data 18.9.2025, sulle conclusioni indicate, la causa è stata discussa, con lo scambio di note scritte, all'udienza del 25/11/2025 e decisa con sentenza.
La domanda attorea merita accoglimento, per i motivi appresso indicati.
Preliminarmente, si osserva che la giurisprudenza la giurisprudenza di legittimità ha chiarito (Cfr. Cassazione sent. n.13915 del 20.5.2021) che in materia di indebito assistenziale non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art.52 L. n.88 del 1989 e dall'art.13 della L. n.412 del 1991.
Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass. n.31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
In sostanza, in materia di indebito assistenziale, non si può fare applicazione della disciplina dell'art.13, L. n.412 del 1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, e deve darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, e in particolare a quella che ha delineato i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale ha inoltre evidenziato che "[...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Sulla base di tali principi la Corte di Cassazione, con sent. n. 12406 del 2003, ha affermato che “[...] l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla [...]
2 giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica [...] dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore”.
Pertanto, la disciplina di cui all'art. 2033 c.c. resterà applicabile in tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Quindi per le ipotesi in cui la concreta fattispecie si colloca all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha individuato una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
Si è pertanto consolidato il principio secondo il quale (Cass. sent. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), in applicazione della regola propria del sottosistema assistenziale, è esclusa la ripetizione in presenza di varie situazioni di fatto, generalmente caratterizzate dalla non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento.
Per l'indebito correlato al venire meno dei requisiti sanitari, ricorrono regole specifiche (art. 37, co. 8, L. 448/1998), essendo consentita la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica.
Infine, va distinta l'ipotesi in cui l'indebito è riconnesso al venire meno dei requisiti economici: al riguardo la Corte di Cassazione con sent.n. 28771 del 2018, ha affermato che "a) nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali"; b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l' art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento".).
Nel caso di specie, non si può in ogni caso applicare la regola civilistica sulla piena ripetibilità.
Tale conclusione si fonda sulle condivisibili ragioni enunciate dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n.28771 del 2018, secondo cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, 3 n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui
“con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”).
In definitiva, l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento (alla cui tutela sono finalizzate le norme limitative della ripetibilità dell'indebito), come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Può allora applicarsi il principio affermato dalla Cassazione secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente corrisposti, salvo che ricorra dolo dell'interessato o ricorrano altre ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento del beneficiario (cfr Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n.28771 dei 2018; Cass. n. 1446 del 2008).
Nel caso di specie, l' con nota del 30/09/2024 (in atti) ha chiesto all'attrice la CP_1 restituzione di quanto pagato da agosto 2021 a dicembre 2022 sulla prestazione Cat. INV CIV 044-330007087694, motivandola con il fatto che il ricalcolo è stato effettuato sulla base della dichiarazione dei redditi per l'anno 2021.
Dalla suddetta motivazione si può soltanto presumere che l'indebito scaturisse dal superamento di limiti reddituali, ma nulla è dedotto al riguardo da parte dell'Ente, non costituito.
In atti non vi è neanche prova che l' avesse inviato, in data antecedente al 30/09/2024, CP_1 altra comunicazione per lo stesso indebito.
Tutte le circostanze appena descritte sono senz'altro indicative dell'assenza di dolo della ricorrente e appaiono idonee ad attestare la sua buona fede e l'affidamento sulla spettanza degli importi percepiti.
In ragione delle motivazioni esposte l'indebito in esame è quindi irripetibile e il CP_ provvedimento dell' di recupero è illegittimo, con riferimento alle somme richieste all'attore a titolo di restituzione degli importi erogati a titolo di maggiorazione sociale, erogati nel periodo dal 1° agosto 2021 al dicembre 2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo, CP_1
4 tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di previdenza di valore fino a €.1.100,00, relativamente ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito contestato dall' con nota del CP_1 30/09/2024, in riferimento alle somme richieste all'attrice a Parte_1 titolo di restituzione dei ratei dell'assegno di assistenza, erogati nel periodo da agosto 2021 a dicembre 2022; b) per l'effetto, condanna l' alla restituzione dell'indebito già recuperato e, invece, CP_1 dichiarato irripetibile nei termini di cui al capo a);
c) pone a carico di parte convenuta le spese di lite, liquidate a favore dell'attrice in CP_1
€.500,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, con distrazione in favore dell'Avv. BOCCARDI EMANUELA, dichiaratosi antistatario.
22.12.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa NI Tavolieri
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