Ordinanza cautelare 24 ottobre 2022
Sentenza 9 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 2 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 12 maggio 2025
Accoglimento
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/12/2025, n. 9578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9578 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09578/2025REG.PROV.COLL.
N. 10020/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10020 del 2023, proposto dal signor NC De GR, rappresentato e difeso dall’avvocato Carmine Di Risio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
Inps, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sebastiano Caruso, Cherubina Ciriello e Massimo Boccia Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cherubina Ciriello in Roma, via Cesare Beccaria, 29,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 14927/2023, resa tra le parti, sul ricorso per l’annullamento del provvedimento del 20 luglio 2022 e la relativa graduatoria, di pubblicazione dei candidati ammessi e non ammessi alla prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale INPS area C, posizione economica C1.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025, il Cons. GE RO RR e uditi per le parti gli avvocati come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il signor NC De GR ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1 su base nazionale. Il bando stabiliva espressamente che “ La procedura di concorso prevede due prove scritte e una prova orale ”, disciplinate rispettivamente dagli articoli 7 e 8 del bando di concorso e soggiungeva che “ Sono ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove scritte ”.
2. – Espletata la prova preselettiva, il candidato è stata ammesso alle prove scritte, all’esito delle quali, non avendo raggiunto il punteggio minimo di 21 per ciascuna delle due prove – segnatamente 24,24 nella prima prova e 20,4 nella seconda prova -, non è stato ammesso alle prove orali.
Egli ha impugnato innanzi al TAR per il Lazio il provvedimento del 20 luglio 2022 e il relativo elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla prova orale deducendo nello specifico l’illegittimità dei seguenti quesiti di cui ai nn. 10, 16 e 30 della seconda prova:
i) Domanda numero 10: “ Quale tra i seguenti è uno degli elementi da cui si ricava la curva di offerta aggregata? ” La risposta esatta indicata era la “ A) La legge di Okun ”, mentre il ricorrente ha indicato “ il modello insider-outsider ”;
ii) Domanda numero 16): “ Sotto il profilo della tecnica impositiva quale tra quelli elencati costituisce un pregio delle imposte dirette? ”. La risposta esatta indicata era la A) Permettono di tener conto della capacità contributiva del contribuente, mentre la risposta del ricorrente è stata la lettera “ C) Possono essere di regola più immediatamente adeguate a mutate esigenze del sistema fiscale ”;
iii) Domanda numero 30): “ Con l'espressione "flexicurity" si fa riferimento a politiche di gestione del mercato del lavoro diffuse in particolare nei: ”. La risposta esatta indicata era la “ A) Paesi scandinavi ”, mentre la risposta del ricorrente è stata la “ B) Paesi dell'Europa Continentale ”.
3. – Il ricorrente ha dedotto in primo grado due motivi di censura, l’uno concernente l’erroneità della risposta selezionata dall’Istituto o comunque l’equivocità dei quesiti, l’altro teso a far valere il punteggio complessivo delle due prove scritte, che cumulato varrebbe l’idoneità del candidato.
4. – Il TAR, dopo una pronuncia cautelare sfavorevole, riformata poi dal Consiglio di Stato che ha disposto l’ammissione con riserva del candidato (Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2023, n. 587), ha infine rigettato il ricorso introduttivo ritenendo che il sindacato invocato dal ricorrente sconfini nel merito amministrativo, ambito notoriamente precluso al G.A., il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell’Amministrazione a ciò preposti e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; e ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, dell’attendibilità obiettiva, nonché della sua non manifesta incongruenza/ travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti o della sua non evidente illogicità. Nel caso di specie, il primo giudice ha reputato che i quesiti formulati risultassero chiari e inequivoci e le risposte considerate valide dalla Commissione fossero effettivamente corrette e conformi al sapere scientifico di riferimento.
5. – Il candidato, che nelle more era stato assunto nei ruoli dell’Istituto, si è visto risolvere il contratto di lavoro in data 13 dicembre 2023 ed è quindi insorto in appello avverso la prefata pronuncia reiterando i due nuclei censori, l’uno teso a denunciare l’erroneità in fatto delle risposte ai quesiti, l’altro volto a stigmatizzare la violazione del principio di ragionevolezza e buon andamento della pronuncia nella parte in cui non ha sommato i punteggi delle due prove scritte, profilo pretermesso dal primo giudice.
5.1. – Con riguardo al primo profilo di appello, l’appellante insiste sulla ritenuta ambiguità dei tre quesiti sulla scorta di una argomentata disamina delle risposte previste e fa leva sui consolidati principi giurisprudenziali per cui, nei test a risposta multipla, ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, mentre i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e, pertanto, da annullare, così da neutralizzare l’incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati.
5.2. – Nella seconda doglianza, l’appellante sostiene che avrebbe dovuto accedere all’orale perché la media dei punteggi delle prove scritte era superiore alla soglia di 21/30, non assumendo alcun rilievo il voto riportato nelle singole prove; inoltre, l’algoritmo per il calcolo dei punteggi sarebbe stato reso pubblico solo dopo lo svolgimento delle prove in spregio delle previsioni di trasparenza dell’ agere amministrativo cui sono soggette le Commissioni di concorso a norma dell’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994.
6. – L’INPS si è costituito in giudizio e ha insistito per la reiezione del gravame.
7. – All’esito della delibazione cautelare, il Collegio ha respinto l’istanza sospensiva dell’esecutività della sentenza impugnata sull’assunto che ogni eventuale profilo di pregiudizio risulta ristorabile sul piano risarcitorio per i segmenti temporali trascorsi, mentre resterà fermo l’effetto eventualmente ripristinatorio, anche in ordine alla ricostituzione del rapporto di lavoro, laddove la pronuncia di merito risultasse favorevole (ordinanza n. 373 del 2 febbraio 2024).
8. – Con successiva ordinanza collegiale emessa all’esito dell’udienza pubblica del 27 marzo 2025 il Collegio, ravvisati profili di fondatezza suscettibili di esigere in astratto l’integrità del contraddittorio sin dal giudizio di primo grado - trattandosi di procedura concorsuale rispetto alla quale la statuizione giurisdizionale non può non estendersi a tutte le posizioni giuridiche soggettive coinvolte e, in particolare, ai vincitori collocatisi in posizione deteriore nella graduatoria finale (dove l’appellante si è inserito in forza dell’ammissione con riserva, pur subendo successivamente la risoluzione contrattuale) – ha sollecitato il contraddittorio su tale questione, previa acquisizione in via istruttoria di elementi informativi da parte dell’Istituto appellato circa la capienza della dotazione organica e delle facoltà assunzionali per l’eventuale immissione dell’appellante nei ruoli dell’Istituto senza pregiudizio delle posizioni già acquisite da chi è stato assunto in conseguenza del buon esito della procedura concorsuale in guisa da apprezzare, o meno, la configurabilità di effettive posizioni di controinteresse a cui avrebbe dovuto essere estesa la notifica dell’impugnativa sin dal primo grado di giudizio.
9. – L’INPS ha ottemperato all’incombente istruttorio e svolto motivate considerazioni nel senso che dall’eventuale sterilizzazione della domanda incriminata non deriverebbe alcuna variazione nella posizione in graduatoria dell’appellante e, conseguentemente, nessun tipo di pregiudizio né per il ricorrente, né per gli altri candidati. Ha inoltre soggiunto che, in relazione a questi ultimi, in ogni caso, nessun pregiudizio potrebbe derivare dalla riammissione in servizio di De GR, dal momento che la stessa avverrebbe nella sede in cui prestava servizio prima della risoluzione del contratto.
10. – Espletato lo scambio di memorie difensive ex art. 73 cod. proc. amm., la causa è stata discussa all’udienza del 6 novembre 2025 e conseguentemente incamerata per la decisione.
11. – L’appello deve essere accolto per quanto si espone dappresso.
12. – In esito all’adempimento istruttorio è stato esaurientemente acclarato che l’attribuzione del punteggio per il quesito in esame non muterebbe la posizione in graduatoria dell’interessato, indi non confliggerebbe con posizioni di controinteresse degli altri candidati, anche tenuto conto che i vincitori assunti sono stati in numero inferiore ai posti finali messi a bando. Ne consegue che il giudizio non sconta problemi di integrità del contraddittorio e può essere definito nel merito.
13. – Il thema decidendum che viene all’attenzione del Collegio attiene alla peculiare delimitazione dei margini di sindacato del giudice amministrativo allorquando venga in rilievo la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione nella formulazione di quesiti a risposta aperta o chiusa in sede di selezione concorsuale per l’assunzione.
13.1. – Al riguardo, è nota la posizione tradizionalmente assunta dalla giurisprudenza di questo Consiglio (v. Cons. Stato, sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4670) per cui sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché - quanto al parametro-limite logico "inferiore" di tale sfera di discrezionalità - della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti o della sua non evidente illogicità ( cfr . Cons. Stato, sez. VII, 29 marzo 2023, n. 3259).
Senonché, è altrettanto nota la traiettoria seguita dal diritto vivente per quanto concerne la sindacabilità della discrezionalità tecnica, approdata infine ad un sindacato più penetrante che si conforma al parametro della attendibilità logico-scientifica, lasciando invece impregiudicata la sfera di stretta condivisibilità del giudizio espresso dall’Amministrazione, ambito per definizione caratterizzante la sfera di merito amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2022, n. 10624). Tale correzione di rotta verso un sindacato più incisivo sulle scelte tecnico-discrezionali dell’amministrazioni non può non rifluire anche sulla materia delle selezioni concorsuali. Al riguardo, come statuito da questa Sezione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 1° agosto 2022, n. 6756), “ se certamente compete all’amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo ”.
13.2. – Stringendo il fuoco della disamina sui quiz a risposta chiuse, è stato altresì evidenziato ( cfr . Cons. Stato, Sez. III, 21 marzo 2022, n. 1999) che “ ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost. (Cons. St., sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060), sicché, in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158) ”.
14. – Orbene, la scrutinabilità alla stregua del parametro di attendibilità logico-scientifica ben si presta all’applicazione nella fattispecie in esame: guardandosi bene dallo scivolare sul terreno sdrucciolevole del merito dei singoli quesiti, essa deve situarsi sul carattere univoco o meno delle risposte proposte in alternativa. Si può assumere come regula iuris dirimente ai fini di apprezzare l’equivocità di un quesito della natura di quelli per cui è causa la presenza di letteratura scientifica o di documentazione ufficiale che accrediti come corrette (o parimenti corrette) le risposte ritenute invece erronee dall’Amministrazione. Al verificarsi di questa circostanza il sindacato del GA sull’operato tecnico-discrezionale dell’Amministrazione può dirsi pienamente legittimo in quanto mira a sindacare l’attendibilità dei quesiti nella loro tenuta logico-scientifica a fronte di una lex specialis limpida e inequivocabile che stabilisce la presenza di una sola risposta esatta nel questionario a risposta multipla (v. Cons. Stato, sez. III, 5053/2024).
14.1. – Come visto nella ricostruzione fattuale, l’intera controversia ruota attorno alla pretesa equivocità di tre specifici quesiti enucleati dalla difesa dell’appellante. Invero, la difesa dell’Istituto appellato, che si è avvalsa degli elementi della società fornitrice, ha diradato i dubbi circa i primi due quesiti contestati, ossia il n. 10 e il n. 16, mentre non possono ritenersi dissolte le ambiguità sul quesito 30 (“ Con l'espressione flexicurity si fa riferimento a politiche di gestione del mercato del lavoro diffuse in particolare nei…paesi scandinavi – paesi dell’Europa continentale – paesi dell’Europa mediterranea? ”), peraltro già riscontrate in sede di appello cautelare con l’ordinanza n. 587 del 14 febbraio 2023.
14.2. – A dispetto degli elementi forniti dalla società fornitrice deve osservarsi che il tenore del quesito non si indirizza expressis verbis ai paesi dove “originariamente” si diffusero le politiche di flexicurity , bensì ai paesi dove sono “attualmente” diffuse tali politiche di gestione del mercato del lavoro. Riguardato sotto tale angolatura, il quesito si profila oggettivamente ambiguo poiché le politiche di flexicurity sono oggigiorno pacificamente diffuse anche nei paesi dell’Europa continentale, dopo essere sorte ed essersi sviluppate nel blocco scandinavo. Tali dubbi erano già stati prospettati in sede di appello cautelare, non essendo del tutto perspicuo che la risposta corretta fosse “ Paesi dell’Europa scandinava ”, anche avendo riguardo alle osservazioni di replica della società di consulenza che ha assistito l’Istituto la quale, nel parafrasare il quesito al passato ne ha messo implicitamente a nudo i profili di ambiguità semantica (“ La domanda è chiara e non ha adito a dubbi. Il quesito chiede in quale regione europea si diffuse in particolare (e quindi circoscrivendo il territorio) il sistema flexicurity e, alla luce di quanto appena esposto, l’unica alternativa corretta è i Paesi Scandinavi, dal momento che si è diffusa inizialmente e principalmente in Danimarca ”). In verità, il quesito somministrato ai candidati non era coniugato al tempo verbale del passato remoto, bensì faceva astratto riferimento alla situazione di attuale diffusione del modello della flexicurity mediante l’uso, in forma aggettivale, del participio passato “diffuso”.
14.3. – Il dilemma ermeneutico, pur legittimo, su cui si confrontano le due parti in giudizio corrobora dunque la tesi di fondo secondo cui il quesito fosse insanabilmente ambiguo, non essendo ictu oculi erronea la risposta fornita dal candidato (appunto, “ Paesi dell’Europa continentale ”).
L’appurata plausibilità della risposta proposta dal candidato come corretta vale a superare la prova di resistenza alla stregua dell’algoritmo di calcolo del punteggio, come del resto confermato nell’ultima memoria dell’Istituto appellato.
15. – Tanto precisato, il gravame si profila, dunque, fondato rispetto al primo motivo di censura per l’appurata ambiguità del quesito n. 30 sicché l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere parimenti accolto il ricorso di primo grado con annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati
16. – La peculiarità della fattispecie giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti impugnati ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CO D'GE, Presidente
Luca Di Raimondo, Consigliere
GE RO RR, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE RO RR | CO D'GE |
IL SEGRETARIO