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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5708/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1520/2019, emessa dal Tribunale di Napoli Nord-
, a conclusione del procedimento iscritto al R.G. 8405/2015, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 07.02.2025, pendente
TRA
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Ronga (C.F. ), come da procura in calce all'atto di C.F._2
appello
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te (Part. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Puoti (C.F.: ), giusta C.F._3
procura allegata agli atti
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: per l'appellante (come da atto di appello): “ … condannare la onvenuta al CP_2
pagamento dei danni occorsi nella misura di euro 7791,00 così come quantificati nel corso del giudizio ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”; per l'appellata: “ … a) rigettare l'atto di appello e confermare la sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n.
1520/2019 che ha rigettato integralmente la domanda dell'attore poiché infondata e non provata, , con condanna alla refusione delle spese in favore dell' ; CP_3
b) Condannare l'appellante alla refusione delle spese ed onorari del presente giudizio …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 5.10.2015, conveniva, innanzi al Parte_1
Tribunale Napoli Nord-, compagnia assicuratrice che con polizza CP_4
“protezione familiare” n.103323 garantiva la responsabilità civile dell'istante per danni causati a terzi, deducendo che il 22.1.2015, all'interno dell'appartamento da esso condotto in locazione, si era verificata la rottura di un tubo di carico dell'impianto idrico con conseguente allagamento che aveva causato ingenti danni alla struttura ed ai mobili presenti all'interno del medesimo appartamento nonché all'appartamento sottostante e che, pur avendo ottenuto, nel mese di marzo 2015,
l'indennizzo per i danni subiti dall'appartamento dallo stesso condotto in locazione, si era visto costretto al ripristino dello stato dei luoghi dell'appartamento sottostante a proprie spese, come si evinceva dalla fattura prodotta, pagando l'importo di €
7.991,00.
Sulla base di tali assunti, il chiedeva la condanna dell' al Pt_1 CP_4
pagamento, in virtù dell'anzidetta polizza, della somma di € 7.991,00.
Si costituiva che contestava la domanda chiedendone il Controparte_1
rigetto. Concessi i termini ex art. 183 6 co c.p.c. e escussi i testimoni, all'udienza dell'11.12.2018 il giudizio veniva riservato in decisione.
L'adito Tribunale definiva il giudizio, emettendo la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così provvedeva:
“
1. rigetta la domanda;
2. condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1
convenuta che si liquidano in €. 4.835,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 27.5.2019 e non notificata, con citazione notificata il 27.12.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.,
interponeva appello per i motivi infra indicati, instando per Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ …condannare la società convenuta al pagamento dei danni occorsi nella misura di euro 7791,00 così come quantificati nel corso del giudizio ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.”.
Si costituiva resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Alla prima udienza del 29.05.2020 il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni al 7.5.2021, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Mediante decreto del 7.6.2024 veniva nominato, quale relatrice della causa, un
Giudice Ausiliare, così che all'esito della già disposta udienza del 28.06.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 25.09.2024 e memoria di replica il 21.10.2024, mentre parte appellata depositava comparsa conclusionale il
01.10.2024 e memoria di replica il 21.10.2024.
Scaduti i termini per il deposito di conclusionali e repliche, stante la mancata conferma del nominato Giudice Ausiliare, la causa veniva riassegnata alla
Consigliera scrivente e concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 07.02.2025 ore 9,30 per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni.
All'esito dell'udienza del 07.02.2025, la causa veniva riservata in decisione
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda avanzata da Parte_1
statuendo, in particolare, quanto segue:
< ... deve essere rilevata l'infondatezza della domanda per le ragioni di seguito illustrate. Dall'esame della documentazione versata in atti (fotogrammi e fattura) e dall'esito dell'espletata istruttoria non può ritenersi raggiunta la prova della verificazione dell'evento, dei danni all'immobile sottostante del Sig. e del Pt_2
nesso di causalità tra gli stessi. Invero, a parte l'assoluta genericità della (iniziale) denuncia di sinistro del 26.1.2015 in atti, il teste escusso sig. Testimone_1
titolare dell'impresa che avrebbe effettuato i lavori di ripristino dei danni in entrambi gli appartamenti (quello del ed in quello sottostante del Pt_1 Pt_2
per cui è causa) ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto “ il mese di gennaio 2015 mi telefonò per dirmi che dovevo fare un Parte_1 Pt_1
lavoro a casa sua in quanto si era allagato casa sua sita in S. Arpino ..., il sabato mi sono recato a casa sua per vedere i lavori da eseguire e gli ho fatto un preventivo, preciso che quando mi sono recato a casa sua l'allagamento non era più in corso e
c'erano solo macchie di umidità a circa 20 cm dal battiscopa , detta umidità era presente in tutte le stanze, a causa della umidità si era gonfiato l'intonaco e la pittura a circa 20 25 cm dal battiscopa , quando sono andata via già si stava asciugando.... mi ha riferito che la causa dell'allagamento era stato un Parte_1
tubo all'interno della centralina...mi sono recato nell'appartamento del signore che abita di sotto e ho verificato che vi era un danneggiamento al soffitto di alcune stanze. ....preciso che su incarico del sig. ho eseguito i lavori di rifacimento Pt_1
intonaco prima e pitturazione soffitti prima nell'appartamento posto al piano di sotto del sig. .. . quando mi sono recato nell'appartamento del erano Pt_2 Pt_2
presenti macchie nere sul soffitto derivanti dal fatto che l'acqua si stava asciugando
......preciso che per l'esecuzione dei lavori nell'appartamento del ho Pt_2 impiegato circa 10-12 giorni . Il a titolo di corrispettivo mi ha dato circa Pt_1
6000-6500 euro in contanti quando ho finito i lavori, ma la fattura l'ho emessa a marzo, riconosco la fattura in atti.”.
Le dichiarazioni rese dal teste appaiono in insanabile contrasto con la Tes_1
documentazione depositata in atti;
in particolare il teste ha riferito di aver Tes_1
eseguito i lavori sia nell'appartamento del che nell'appartamento del Pt_1
, e che per fare i lavori nell'appartamento del avrebbe impiegato Pt_2 Pt_2
circa 10-12 giorni laddove nella dichiarazione dello stesso sig. Testimone_1
depositata in atti, ha riferito che i lavori di riparazione eseguiti nell'appartamento del erano iniziati il 28.01.15 e terminati il 20.02.2015 , avevano dunque una Pt_2
durata di oltre 20 giorni. (cfr. doc. in atti). Inoltre, il teste ha dichiarato che Tes_1
il a titolo di corrispettivo per i lavori nell'appartamento sottostante del Pt_1
, gli avrebbe dato in contanti circa 6000/6500 euro al completamento dei Pt_2
lavori, ma la fattura l'avrebbe emessa a marzo, riconoscendo la fattura esibitagli;
tuttavia, la fattura n. 1, per il ben diverso importo di €. 7991,00, rilasciata dalla
Impresa Edile Esposito SQ intestata al sig. per i lavori eseguiti Pt_1
nell'appartamento al primo piano reca la data del 30.01.2015, quindi rilasciata all'inizio dei lavori e non a completamento degli stessi, né a marzo, come dichiarato dall' nel corso dell'esame testimoniale. Tes_1
Il teste ha poi reso dichiarazioni assolutamente generiche ed Testimone_2
irrilevanti riferendo: di aver visto, nell'appartamento del la presenza di Pt_1
acqua all'altezza del battiscopa laddove il teste ha invece riferito che le Tes_1
macchie di umidità erano a circa 20-30 cm dal battiscopa;
quanto all'appartamento del ha dichiarato genericamente di aver visto le macchie di acqua Pt_2
nell'appartamento sottostante - precisando tuttavia di non essere entrato nelle stanze
- senza specificarne entità né ubicazione.
In ogni caso si evidenzia che l'avvenuto integrale ripristino dello stato dei luoghi determina l'impossibilità, anche in questa sede, di procedere ad un accertamento tecnico per la verifica della causa, dei danni (e della loro entità, non essendo a tal fine sufficiente una fattura che, oltre ad essere generica, reca una data antecedente alla esecuzione dei lavori e alla compiuta denuncia del sinistro) e del nesso di causalità, con conseguente rigetto di qualsiasi pretesa risarcitoria.
Peraltro, i fotogrammi versati in atti appaiono assolutamente inidonei a rappresentare lo stato dei luoghi in quanto riferiti a segmenti del soffitto ed avulsi dall'ulteriore contesto dell'immobile, senza contare che risultano privi di data certa.
In definitiva, nella fattispecie in esame parte attrice non ha provato, come era suo onere (art. 2697 c.c.), l'obiettiva esistenza del danno e il nesso di causalità con
l'evento denunciato;
ne consegue, per le ragioni esposte, il rigetto della domanda…>>.
§ 4.
Con unico motivo, lamenta l'errata valutazione delle risultanze Parte_1
istruttorie e il difetto di motivazione, deducendo che il Tribunale non ha fatto buon governo dei poteri riconosciutigli dagli artt. 115 e 116 c.p.c. nell'esaminare le prove testimoniali;
che il Tribunale ha mal ricostruito i fatti, posto che dalla documentazione prodotta – ovvero le foto raffiguranti lo stato dei luoghi - e dalle risultanze testimoniali emerge la causa dei danni subiti dal sottostante appartamento del e i danni;
che il teste ha affermato di essere il titolare Pt_2 Testimone_1
dell'impresa che ha effettuato i lavori ed ha descritto analiticamente i lavori eseguiti su incarico del specificando anche il corrispettivo pagato e l'entità dei danni Pt_1
subiti dall'appartamento del;
che il teste ha dichiarato di aver visto i Pt_2 Tes_2
danni riscontrati nell'appartamento di esso appellante e in quello sottostante del e di aver personalmente riscontrato la presenza di acqua che gocciolava Pt_2
nell'appartamento sottostante;
che non giustifica il rigetto della domanda l'assunta inidoneità dei fotogrammi in atti a rappresentare lo stato dei luoghi, in quanto questi raffigurano lo stato dei luoghi riconosciuto dai testi e riscontrato da parte convenuta e dai periti incaricati;
che ai fini di una corretta decisione il giudicante deve indicare gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi. Il conclude chiedendo all'adita Corte di confrontare le deposizioni raccolte Pt_1
e di valutare la credibilità dei testi in base ad elementi oggettivi e soggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che con lo stesso il non introduce alcuna critica argomentata alle statuizioni della gravata Pt_1
sentenza, ma si duole genericamente della valutazione delle prove;
pur avendo il
Tribunale indicato gli elementi sui quali fonda il suo convincimento, confrontando le deposizioni testimoniali anche con la documentazione prodotta e indicando specificatamente gli elementi contraddittori che ostano alla riconducibilità dei lamentati danni al dedotto evento del 22.1.2015, il non confuta né contrasta Pt_1
le motivazioni adottate dall'impugnata sentenza.
Nella sostanza, parte appellante sostiene che il Tribunale ha errato nella disamina delle prove documentali e testimoniali e quanto a quest'ultime indica anche i principi cui deve essere ancorata l'analisi delle dichiarazioni testimoniali, ma non spiega il motivo per cui la valutazione del Tribunale è errata né le ragioni per cui l'analisi delle deposizioni testimoniali non rispetta i suddetti principi.
§ 5.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza di parte appellante e vengono liquidate, come in dispositivo, a norma del DM 55/14, come aggiornato con D.M. n.
147/2022, con applicazione dei compensi tabellari, ridotti del 50%, ai sensi dell'art. 4 co. 9 del medesimo D.M. 55/14, secondo lo scaglione relativo alle controversie sino ad euro 26.000,00, nel quale risulta compreso il disputatum.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con citazione notificata il 27.12.2019, avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata, così provvede:
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali del grado di Parte_1
appello, che liquida in euro 2.904,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n.
115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 07/02/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5708/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1520/2019, emessa dal Tribunale di Napoli Nord-
, a conclusione del procedimento iscritto al R.G. 8405/2015, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 07.02.2025, pendente
TRA
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Ronga (C.F. ), come da procura in calce all'atto di C.F._2
appello
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te (Part. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Puoti (C.F.: ), giusta C.F._3
procura allegata agli atti
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: per l'appellante (come da atto di appello): “ … condannare la onvenuta al CP_2
pagamento dei danni occorsi nella misura di euro 7791,00 così come quantificati nel corso del giudizio ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”; per l'appellata: “ … a) rigettare l'atto di appello e confermare la sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n.
1520/2019 che ha rigettato integralmente la domanda dell'attore poiché infondata e non provata, , con condanna alla refusione delle spese in favore dell' ; CP_3
b) Condannare l'appellante alla refusione delle spese ed onorari del presente giudizio …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 5.10.2015, conveniva, innanzi al Parte_1
Tribunale Napoli Nord-, compagnia assicuratrice che con polizza CP_4
“protezione familiare” n.103323 garantiva la responsabilità civile dell'istante per danni causati a terzi, deducendo che il 22.1.2015, all'interno dell'appartamento da esso condotto in locazione, si era verificata la rottura di un tubo di carico dell'impianto idrico con conseguente allagamento che aveva causato ingenti danni alla struttura ed ai mobili presenti all'interno del medesimo appartamento nonché all'appartamento sottostante e che, pur avendo ottenuto, nel mese di marzo 2015,
l'indennizzo per i danni subiti dall'appartamento dallo stesso condotto in locazione, si era visto costretto al ripristino dello stato dei luoghi dell'appartamento sottostante a proprie spese, come si evinceva dalla fattura prodotta, pagando l'importo di €
7.991,00.
Sulla base di tali assunti, il chiedeva la condanna dell' al Pt_1 CP_4
pagamento, in virtù dell'anzidetta polizza, della somma di € 7.991,00.
Si costituiva che contestava la domanda chiedendone il Controparte_1
rigetto. Concessi i termini ex art. 183 6 co c.p.c. e escussi i testimoni, all'udienza dell'11.12.2018 il giudizio veniva riservato in decisione.
L'adito Tribunale definiva il giudizio, emettendo la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così provvedeva:
“
1. rigetta la domanda;
2. condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1
convenuta che si liquidano in €. 4.835,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 27.5.2019 e non notificata, con citazione notificata il 27.12.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.,
interponeva appello per i motivi infra indicati, instando per Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ …condannare la società convenuta al pagamento dei danni occorsi nella misura di euro 7791,00 così come quantificati nel corso del giudizio ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.”.
Si costituiva resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Alla prima udienza del 29.05.2020 il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni al 7.5.2021, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Mediante decreto del 7.6.2024 veniva nominato, quale relatrice della causa, un
Giudice Ausiliare, così che all'esito della già disposta udienza del 28.06.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 25.09.2024 e memoria di replica il 21.10.2024, mentre parte appellata depositava comparsa conclusionale il
01.10.2024 e memoria di replica il 21.10.2024.
Scaduti i termini per il deposito di conclusionali e repliche, stante la mancata conferma del nominato Giudice Ausiliare, la causa veniva riassegnata alla
Consigliera scrivente e concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 07.02.2025 ore 9,30 per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni.
All'esito dell'udienza del 07.02.2025, la causa veniva riservata in decisione
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda avanzata da Parte_1
statuendo, in particolare, quanto segue:
< ... deve essere rilevata l'infondatezza della domanda per le ragioni di seguito illustrate. Dall'esame della documentazione versata in atti (fotogrammi e fattura) e dall'esito dell'espletata istruttoria non può ritenersi raggiunta la prova della verificazione dell'evento, dei danni all'immobile sottostante del Sig. e del Pt_2
nesso di causalità tra gli stessi. Invero, a parte l'assoluta genericità della (iniziale) denuncia di sinistro del 26.1.2015 in atti, il teste escusso sig. Testimone_1
titolare dell'impresa che avrebbe effettuato i lavori di ripristino dei danni in entrambi gli appartamenti (quello del ed in quello sottostante del Pt_1 Pt_2
per cui è causa) ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto “ il mese di gennaio 2015 mi telefonò per dirmi che dovevo fare un Parte_1 Pt_1
lavoro a casa sua in quanto si era allagato casa sua sita in S. Arpino ..., il sabato mi sono recato a casa sua per vedere i lavori da eseguire e gli ho fatto un preventivo, preciso che quando mi sono recato a casa sua l'allagamento non era più in corso e
c'erano solo macchie di umidità a circa 20 cm dal battiscopa , detta umidità era presente in tutte le stanze, a causa della umidità si era gonfiato l'intonaco e la pittura a circa 20 25 cm dal battiscopa , quando sono andata via già si stava asciugando.... mi ha riferito che la causa dell'allagamento era stato un Parte_1
tubo all'interno della centralina...mi sono recato nell'appartamento del signore che abita di sotto e ho verificato che vi era un danneggiamento al soffitto di alcune stanze. ....preciso che su incarico del sig. ho eseguito i lavori di rifacimento Pt_1
intonaco prima e pitturazione soffitti prima nell'appartamento posto al piano di sotto del sig. .. . quando mi sono recato nell'appartamento del erano Pt_2 Pt_2
presenti macchie nere sul soffitto derivanti dal fatto che l'acqua si stava asciugando
......preciso che per l'esecuzione dei lavori nell'appartamento del ho Pt_2 impiegato circa 10-12 giorni . Il a titolo di corrispettivo mi ha dato circa Pt_1
6000-6500 euro in contanti quando ho finito i lavori, ma la fattura l'ho emessa a marzo, riconosco la fattura in atti.”.
Le dichiarazioni rese dal teste appaiono in insanabile contrasto con la Tes_1
documentazione depositata in atti;
in particolare il teste ha riferito di aver Tes_1
eseguito i lavori sia nell'appartamento del che nell'appartamento del Pt_1
, e che per fare i lavori nell'appartamento del avrebbe impiegato Pt_2 Pt_2
circa 10-12 giorni laddove nella dichiarazione dello stesso sig. Testimone_1
depositata in atti, ha riferito che i lavori di riparazione eseguiti nell'appartamento del erano iniziati il 28.01.15 e terminati il 20.02.2015 , avevano dunque una Pt_2
durata di oltre 20 giorni. (cfr. doc. in atti). Inoltre, il teste ha dichiarato che Tes_1
il a titolo di corrispettivo per i lavori nell'appartamento sottostante del Pt_1
, gli avrebbe dato in contanti circa 6000/6500 euro al completamento dei Pt_2
lavori, ma la fattura l'avrebbe emessa a marzo, riconoscendo la fattura esibitagli;
tuttavia, la fattura n. 1, per il ben diverso importo di €. 7991,00, rilasciata dalla
Impresa Edile Esposito SQ intestata al sig. per i lavori eseguiti Pt_1
nell'appartamento al primo piano reca la data del 30.01.2015, quindi rilasciata all'inizio dei lavori e non a completamento degli stessi, né a marzo, come dichiarato dall' nel corso dell'esame testimoniale. Tes_1
Il teste ha poi reso dichiarazioni assolutamente generiche ed Testimone_2
irrilevanti riferendo: di aver visto, nell'appartamento del la presenza di Pt_1
acqua all'altezza del battiscopa laddove il teste ha invece riferito che le Tes_1
macchie di umidità erano a circa 20-30 cm dal battiscopa;
quanto all'appartamento del ha dichiarato genericamente di aver visto le macchie di acqua Pt_2
nell'appartamento sottostante - precisando tuttavia di non essere entrato nelle stanze
- senza specificarne entità né ubicazione.
In ogni caso si evidenzia che l'avvenuto integrale ripristino dello stato dei luoghi determina l'impossibilità, anche in questa sede, di procedere ad un accertamento tecnico per la verifica della causa, dei danni (e della loro entità, non essendo a tal fine sufficiente una fattura che, oltre ad essere generica, reca una data antecedente alla esecuzione dei lavori e alla compiuta denuncia del sinistro) e del nesso di causalità, con conseguente rigetto di qualsiasi pretesa risarcitoria.
Peraltro, i fotogrammi versati in atti appaiono assolutamente inidonei a rappresentare lo stato dei luoghi in quanto riferiti a segmenti del soffitto ed avulsi dall'ulteriore contesto dell'immobile, senza contare che risultano privi di data certa.
In definitiva, nella fattispecie in esame parte attrice non ha provato, come era suo onere (art. 2697 c.c.), l'obiettiva esistenza del danno e il nesso di causalità con
l'evento denunciato;
ne consegue, per le ragioni esposte, il rigetto della domanda…>>.
§ 4.
Con unico motivo, lamenta l'errata valutazione delle risultanze Parte_1
istruttorie e il difetto di motivazione, deducendo che il Tribunale non ha fatto buon governo dei poteri riconosciutigli dagli artt. 115 e 116 c.p.c. nell'esaminare le prove testimoniali;
che il Tribunale ha mal ricostruito i fatti, posto che dalla documentazione prodotta – ovvero le foto raffiguranti lo stato dei luoghi - e dalle risultanze testimoniali emerge la causa dei danni subiti dal sottostante appartamento del e i danni;
che il teste ha affermato di essere il titolare Pt_2 Testimone_1
dell'impresa che ha effettuato i lavori ed ha descritto analiticamente i lavori eseguiti su incarico del specificando anche il corrispettivo pagato e l'entità dei danni Pt_1
subiti dall'appartamento del;
che il teste ha dichiarato di aver visto i Pt_2 Tes_2
danni riscontrati nell'appartamento di esso appellante e in quello sottostante del e di aver personalmente riscontrato la presenza di acqua che gocciolava Pt_2
nell'appartamento sottostante;
che non giustifica il rigetto della domanda l'assunta inidoneità dei fotogrammi in atti a rappresentare lo stato dei luoghi, in quanto questi raffigurano lo stato dei luoghi riconosciuto dai testi e riscontrato da parte convenuta e dai periti incaricati;
che ai fini di una corretta decisione il giudicante deve indicare gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi. Il conclude chiedendo all'adita Corte di confrontare le deposizioni raccolte Pt_1
e di valutare la credibilità dei testi in base ad elementi oggettivi e soggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che con lo stesso il non introduce alcuna critica argomentata alle statuizioni della gravata Pt_1
sentenza, ma si duole genericamente della valutazione delle prove;
pur avendo il
Tribunale indicato gli elementi sui quali fonda il suo convincimento, confrontando le deposizioni testimoniali anche con la documentazione prodotta e indicando specificatamente gli elementi contraddittori che ostano alla riconducibilità dei lamentati danni al dedotto evento del 22.1.2015, il non confuta né contrasta Pt_1
le motivazioni adottate dall'impugnata sentenza.
Nella sostanza, parte appellante sostiene che il Tribunale ha errato nella disamina delle prove documentali e testimoniali e quanto a quest'ultime indica anche i principi cui deve essere ancorata l'analisi delle dichiarazioni testimoniali, ma non spiega il motivo per cui la valutazione del Tribunale è errata né le ragioni per cui l'analisi delle deposizioni testimoniali non rispetta i suddetti principi.
§ 5.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza di parte appellante e vengono liquidate, come in dispositivo, a norma del DM 55/14, come aggiornato con D.M. n.
147/2022, con applicazione dei compensi tabellari, ridotti del 50%, ai sensi dell'art. 4 co. 9 del medesimo D.M. 55/14, secondo lo scaglione relativo alle controversie sino ad euro 26.000,00, nel quale risulta compreso il disputatum.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con citazione notificata il 27.12.2019, avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata, così provvede:
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali del grado di Parte_1
appello, che liquida in euro 2.904,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n.
115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 07/02/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente