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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/04/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 04 Aprile 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4640 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], c.f. , ivi residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Vico Pitonti n. 7, ed elettivamente domiciliato in Catania, via E. D'Angiò n. 2, presso lo studio dell'avv.
Francesco Silluzio, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_1 generale alle liti Rep. n. 37590 e Racc. n. 7131 del 23.03.2023, a rogito in Notar i Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro agricolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositalo il 10.05.2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso i provvedimenti del 26.01.2024, con i quali gli venivano respinte le prestazioni di disoccupazione agricola negli anni 2015, 2017, 2018 e 2020, per importi pari a circa € 7.000,00 l'anno, senza che fosse esplicitata nessuna motivazione in merito.
Il ricorrente eccepiva la prescrizione quinquennale delle somme richieste per la mancata di atti precedenti a quelli opposti e l'irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 52, comma 2 della Legge 88/1986, chiedendo
1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni “A) Sospendere la richiesta di restituzione delle somme richieste in attesa del giudizio di merito;
B) Riconoscere come non dovute le somme richieste per disoccupazione agricola, per intervenuta prescrizione o, in subordine, per i motivi su esposti nel merito e pertanto, C) condannare l in persona del suo rappresentante legale pro tempore, all'annullamento di tali CP_1 provvedimenti per le dette ragioni di merito;
D) Condannare il resistente alle spese legali, competenze, onorari;
E) In subordine e senza recesso alcuno dalle superiori richieste, si chiede la verifica dei conteggi delle somme richieste, verificare tramite C.T.U. se il ricorrente ancora deve versare somme, ove legittime,
e di poter ottenere una rateazione delle somme accertate anche in considerazione delle condizioni economiche del ricorrente.”.
Fissata l'udienza di discussione ed instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l il CP_1 quale eccepiva l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del d.l. n. 7/1970, per essere stato proposto il ricorso tardivamente. Rilevava la carenza dell'onere probatorio ricadente sul ricorrente e reiterava la legittimità dell'operato evidenziando che, il ricorso aveva ad oggetto una serie di indebiti da
, in particolare si trattava: Parte_2
“- dell'indebito n. 18326554, per l'anno 2015 relativo alla domanda 2016696809456, regolarmente pagata
a giugno 2016. Non è prescritto perché è un indebito del 2016, acquisito a gennaio del 2024, con prima comunicazione inviata il 31/01/2024 e correttamente esitata. Il debito è sorto perché le giornate in origine riconosciute erano 156 e sono state cancellate con il quarto elenco di variazione del 2022, facendo venir meno il requisito del numero minimo di giornate riconosciute nel biennio;
- dell'indebito n. 18326603, per l'anno 2017 relativo alla domanda 2018774216273, regolarmente pagata
a giugno 2018. Non è prescritto perché è un indebito del 2018, acquisito a gennaio del 2024, con prima comunicazione inviata il 31/01/2024 e correttamente esitata. Il debito è sorto perché le giornate in origine riconosciute erano 156 e sono state cancellate con il quarto elenco di variazione del 2022, facendo venir meno il requisito del numero minimo di giornate riconosciute nel biennio;
- dell'indebito n. 18326646, per l'anno 2018, relativo alla domanda 2019809814873, regolarmente pagata
a luglio 2019. Non è prescritto perché è un indebito del 2019, acquisito a gennaio del 2024, con prima comunicazione inviata il 31/01/2024 e correttamente esitata. Il debito è sorto perché le giornate in origine riconosciute erano 156 e sono state cancellate con il primo elenco di variazione del 2022, facendo venir meno il requisito del numero minimo di giornate riconosciute nel biennio;
- dell'indebito n. 18326707, per l'anno 2020, relativo alla domanda 2021883409381, regolarmente pagata
a giugno 2021. Non è prescritto perché è un indebito del 2021, acquisito a gennaio del 2024, con prima comunicazione inviata il 31/01/2024 e correttamente esitata. Il debito è sorto perché le giornate in origine riconosciute erano 157 e sono state cancellate con il primo elenco di variazione del 2022, facendo venir
2 meno il requisito del numero minimo di giornate riconosciute nel biennio.”. Concludeva chiedendo pertanto l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 07.10.2024, reso all'esito dell'udienza di pari data, celebrata ai sensi dell'art. 127 Ter
c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Differita come da provvedimenti in atti, la causa, infine, chiamata all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
Con riferimento all'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 22 del D. L 7/1970, convertito in legge n. 83/1970, va osservato quanto segue.
L'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito nella L 11 marzo 1970 n. 83, stabilisce che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. La Corte di Cassazione ha affermato che il termine di 120 giorni ha natura di decadenza sostanziale, così da non essere suscettibile di sanatoria ex art. 8 L. n. 533 del 1973 (Cfr.: Cass. 21.04.2001 n. 5942; 08.11.2003 n. 16803; 10.08.2004 n. 15460;
18.05.2005 n. 10393). Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale (sentenza n.
192/2005) non confliggente con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione di termini decadenziali per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di cancellazione o di mancata inclusione negli elenchi nominativi è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto, avuto riguardo alla circostanza che l'atto di iscrizione costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali l'indennità di malattia e di maternità, e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi).
Il riferimento fatto dal D.L n. 7/1970, art. 22, ai “provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto” deve essere inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell'interessato ai sensi del D. Lgs. n.
375/1993, art. 11 (Cfr.: Cass. Civ., Sez. Lav., n. 813/2007, Cass. Civ., Sez. Lav., 05.06.2009 n. 13092;
Cass. Civ., Sez. Lav., 19.07.2011 n. 15785). Per questo secondo caso viene in considerazione la disposizione del D. Lgs. n. 375/1993, art. 11, la quale, modificando la disciplina posta dal citato D. L n.
3 7/1970, art. 17 - che assegnava alla mancata decisione del ricorso nei prescritti termini valore di accoglimento del ricorso medesimo - attribuisce al silenzio dell'autorità preposta valore di provvedimento di rigetto. In conformità all'art. 11 del D. Lgs. 11 agosto 1993 (“concernente la razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi”): “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipi familiari e piccolo coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della commissione
l'interessato e il dirigente della competente sede SCAU possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. È appena il caso di evidenziare che l'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n.724, ha soppresso il Servizio per i contributi unificati (SCAU) a decorrere dall'1 Luglio CP_ 1995 ed ha trasferito le sue funzioni ed il suo personale all' ed all'INAIL, secondo le rispettive competenze. In estrema sintesi il lavoratore agricolo avverso ogni provvedimento lesivo dei propri diritti previdenziali (accertamento negativo dei versamenti contributivi, mancata iscrizione nel relativo elenco ovvero cancellazione dallo stesso) ha la possibilità di rivolgersi prima alla competente autorità CP_ amministrativa (inizialmente SCAU ed oggi ) ed in caso di esito negativo, decorsi ulteriori centoventi giorni dal provvedimento di diniego o dall'inutile decorso del termine ultimo per la definizione dell'iter procedurale, può adire l'autorità giudiziaria. La Suprema Corte (Sez. Lav., 16.01.2007 n. 813) ha poi chiarito che in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del D. Lgs. n.
375/1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del D. L n. 7/1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza. Inoltre, più recentemente: "In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi
4 stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza" (Cfr.: Cass. Civ., Sez. VI, 27.12.2011 n. 29070; Cass. n. 2898/2014; Cass. n. 15785/2011;
Cass. n. 813/2017 e da ultimo, Cass. 2719/2018).
La Suprema Corte (sent. n. 2719/2018) ha anche da ultimo precisato che la suddetta scadenza segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza;
così come irrilevante, agli stessi fini, resta la decisione tardiva sul ricorso, a sua volta inidonea a costituire una riapertura del termine decadenziale (Cfr.: Cass. n.
993/2017, n. 861/2017).
Nel caso di specie, i provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro e riesame per gli anni 2015,
2017, 2018 e 2020, sono stati notificati, a mezzo di distinte raccomandate, in data 07.02.2024.
Ebbene, il termine per proporre ricorso amministrativo avverso i suddetti provvedimenti cominciava a decorrere dal disconoscimento del rapporto di lavoro, con scadenza al 09.03.2024.
Avverso il disconoscimento del rapporto di lavoro e riesame il ricorrente non ha dato prova di aver proposto tempestivamente distinti ricorsi amministrativi – (il termine - 30 giorni dalla notizia della cancellazione previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993 - entro il quale il ricorrente avrebbe dovuto ricorrere in via amministrativa scadeva il 09.03.2024).
Dal 09.03.2024, non essendo stato presentato il ricorso in via amministrativa, decorreva infine il temine di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria che scadeva il 07.07.2024.
Ne discende che la mancata iscrizione non è divenuta definitiva ed è contestabile non essendo decorsi i termini decadenza (120 giorni) per la proposizione dell'azione giudiziaria decorrenti dal 09.03.2024 (Cfr.:
Cass. 03/04/2008 n. 8650 secondo cui: “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”.
Pertanto, il ricorso introduttivo del giudizio risulta depositato nel rispetto del predetto termine, essendo stato depositato il 10.05.2024.
Va, dunque, rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dall' che peraltro è rilevabile d'ufficio e CP_1 può essere proposta dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 cod. proc. civ.
Posto che non è divenuto definitivo il disconoscimento del rapporto di lavoro per gli anni 2015, 2017, 2018
e 2020, la domanda volta a ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro è ammissibile essendo l'iscrizione negli elenchi agricoli il presupposto per il pagamento della prestazione.
5 Né può considerarsi tardivo il disconoscimento. Infatti, costituisce principio ormai consolidato in CP_ giurisprudenza che “[Ed invero], in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle p.a., l
è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto “ex tunc”, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, senza che a ciò sia d'ostacolo la buona fede del debitore, attesa
l'irrilevanza degli atteggiamenti psicologici nello svolgimento del rapporto previdenziale, completamente governato dalla legge e soggetto ad un regime pubblicistico, salvo che sia la legge stessa a disporre, in via d'eccezione, diversamente. Come reiteratamente evidenziato il giudice di legittimità (Cfr. Cass. N. CP_ 16493/2014) “L'azione o eccezione con la quale l intende fare accertare la nullità, totale o parziale, della posizione previdenziale di un lavoratore, per inesistenza del rapporto sottostante, è imprescrittibile, ai sensi dell'art. 1442 c.c., ancorché sia assoggettata a prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946
c.c., l'azione di ripetizione dei contributi indebitamente versati”. Ne consegue la legittimità del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro per mancata prova del rapporto di lavoro denunciato” (Cfr.: Corte di Appello di Catania, sentenza n. 997/2015).
Nel merito. Il presupposto per la iscrizione del ricorrente nell'elenco dei lavoratori agricoli del comune di residenza per gli anni 2015, 2017, 2018 e 2020, è la sussistenza in capo al ricorrente di rapporti di lavoro subordinato in agricoltura per i predetti anni.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento ovvero in materia di indennità di disoccupazione agricola (laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura), grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori CP_ agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D. Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cfr.: Cass. Civ., Sez. Lav., 12.06.2000 n. 7995; Cass.
Civ., Sez. Lav. 19.05.2003 n. 7845, e più di recente ribaditi da Cass. Civ. Sez. Lav. 28.06.2011 n. 14296).
Tali principi sono stati anche ribaditi da Cass. Civ. sez. lav. 02.08.2012 n. 13877, che ha precisato quanto segue: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d. lgs. lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui
6 sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”
Ad avviso di questo Giudice, l'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione, che nel caso di specie è del tutto inesistente.
Parte ricorrente non specifica neppure se negli anni in contestazione ha svolto attività lavorativa agricola, men che meno in favore di quali aziende, né se essa presentava i caratteri tipici della subordinazione, carenze che giustificano la reiezione della domanda, "dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite" (Cfr.: Cass. Civ. Sez. Lav. 28.05.2008 n. 13989).
Né si sarebbe potuto dare ingresso alla richiesta di C.T.U., inammissibile, poiché riferita alla quantificazione di somme, che in primis derivavano dalla sussistenza dei rapporti di lavoro, non provati.
Ne consegue, nella fattispecie in esame, il difetto di prova della sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura subordinato, non avendo parte ricorrente provato né chiesto di provare la sussistenza di un siffatto rapporto.
L'unica difesa in merito ai rapporti di lavoro esplicitata in tutto il corpo del ricorso risiede nella seguente affermazione “La circostanza del recupero di tali somme è realmente paradossale! Lo stesso ha realmente lavorato, per poi perderlo.”; la restante difesa è imperniata solamente sulla irripetibilità delle somme indebite erogate – peraltro senza neppure impugnare formalmente i relativi provvedimenti di indebito tutti datati 25.01.2024 e notificati il 13.02.2024 – ed invocando principi applicabili all'indebito assistenziale e quindi inconferenti con la tipologia di indebito in esame di natura previdenziale.
Ed ancora, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, poiché avente natura decennale e non quinquennale, per come dedotto in ricorso.
Essendo onere del ricorrente provare i fatti costitutivi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro in questione e nella specie, per i motivi sopra spiegati, siffatta prova non è stata fornita, il ricorso non può che essere rigettato.
3. Spese.
7 Le spese di lite, seguono la soccombenza, e trovano liquidazione come da dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore (€ 26.263,08) del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 10.05.2024 da contro l Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così
[...] provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna il ricorrente a rifondere all' le spese di giudizio, che liquida in complessivi € CP_1
3.948,00 per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, IVA. e C.P.A., nelle misure di legge e se dovuta.
Così deciso in Catania all'udienza del 04.04.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 04 Aprile 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4640 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], c.f. , ivi residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Vico Pitonti n. 7, ed elettivamente domiciliato in Catania, via E. D'Angiò n. 2, presso lo studio dell'avv.
Francesco Silluzio, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_1 generale alle liti Rep. n. 37590 e Racc. n. 7131 del 23.03.2023, a rogito in Notar i Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro agricolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositalo il 10.05.2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso i provvedimenti del 26.01.2024, con i quali gli venivano respinte le prestazioni di disoccupazione agricola negli anni 2015, 2017, 2018 e 2020, per importi pari a circa € 7.000,00 l'anno, senza che fosse esplicitata nessuna motivazione in merito.
Il ricorrente eccepiva la prescrizione quinquennale delle somme richieste per la mancata di atti precedenti a quelli opposti e l'irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 52, comma 2 della Legge 88/1986, chiedendo
1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni “A) Sospendere la richiesta di restituzione delle somme richieste in attesa del giudizio di merito;
B) Riconoscere come non dovute le somme richieste per disoccupazione agricola, per intervenuta prescrizione o, in subordine, per i motivi su esposti nel merito e pertanto, C) condannare l in persona del suo rappresentante legale pro tempore, all'annullamento di tali CP_1 provvedimenti per le dette ragioni di merito;
D) Condannare il resistente alle spese legali, competenze, onorari;
E) In subordine e senza recesso alcuno dalle superiori richieste, si chiede la verifica dei conteggi delle somme richieste, verificare tramite C.T.U. se il ricorrente ancora deve versare somme, ove legittime,
e di poter ottenere una rateazione delle somme accertate anche in considerazione delle condizioni economiche del ricorrente.”.
Fissata l'udienza di discussione ed instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l il CP_1 quale eccepiva l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del d.l. n. 7/1970, per essere stato proposto il ricorso tardivamente. Rilevava la carenza dell'onere probatorio ricadente sul ricorrente e reiterava la legittimità dell'operato evidenziando che, il ricorso aveva ad oggetto una serie di indebiti da
, in particolare si trattava: Parte_2
“- dell'indebito n. 18326554, per l'anno 2015 relativo alla domanda 2016696809456, regolarmente pagata
a giugno 2016. Non è prescritto perché è un indebito del 2016, acquisito a gennaio del 2024, con prima comunicazione inviata il 31/01/2024 e correttamente esitata. Il debito è sorto perché le giornate in origine riconosciute erano 156 e sono state cancellate con il quarto elenco di variazione del 2022, facendo venir meno il requisito del numero minimo di giornate riconosciute nel biennio;
- dell'indebito n. 18326603, per l'anno 2017 relativo alla domanda 2018774216273, regolarmente pagata
a giugno 2018. Non è prescritto perché è un indebito del 2018, acquisito a gennaio del 2024, con prima comunicazione inviata il 31/01/2024 e correttamente esitata. Il debito è sorto perché le giornate in origine riconosciute erano 156 e sono state cancellate con il quarto elenco di variazione del 2022, facendo venir meno il requisito del numero minimo di giornate riconosciute nel biennio;
- dell'indebito n. 18326646, per l'anno 2018, relativo alla domanda 2019809814873, regolarmente pagata
a luglio 2019. Non è prescritto perché è un indebito del 2019, acquisito a gennaio del 2024, con prima comunicazione inviata il 31/01/2024 e correttamente esitata. Il debito è sorto perché le giornate in origine riconosciute erano 156 e sono state cancellate con il primo elenco di variazione del 2022, facendo venir meno il requisito del numero minimo di giornate riconosciute nel biennio;
- dell'indebito n. 18326707, per l'anno 2020, relativo alla domanda 2021883409381, regolarmente pagata
a giugno 2021. Non è prescritto perché è un indebito del 2021, acquisito a gennaio del 2024, con prima comunicazione inviata il 31/01/2024 e correttamente esitata. Il debito è sorto perché le giornate in origine riconosciute erano 157 e sono state cancellate con il primo elenco di variazione del 2022, facendo venir
2 meno il requisito del numero minimo di giornate riconosciute nel biennio.”. Concludeva chiedendo pertanto l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 07.10.2024, reso all'esito dell'udienza di pari data, celebrata ai sensi dell'art. 127 Ter
c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Differita come da provvedimenti in atti, la causa, infine, chiamata all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
Con riferimento all'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 22 del D. L 7/1970, convertito in legge n. 83/1970, va osservato quanto segue.
L'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito nella L 11 marzo 1970 n. 83, stabilisce che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. La Corte di Cassazione ha affermato che il termine di 120 giorni ha natura di decadenza sostanziale, così da non essere suscettibile di sanatoria ex art. 8 L. n. 533 del 1973 (Cfr.: Cass. 21.04.2001 n. 5942; 08.11.2003 n. 16803; 10.08.2004 n. 15460;
18.05.2005 n. 10393). Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale (sentenza n.
192/2005) non confliggente con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione di termini decadenziali per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di cancellazione o di mancata inclusione negli elenchi nominativi è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto, avuto riguardo alla circostanza che l'atto di iscrizione costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali l'indennità di malattia e di maternità, e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi).
Il riferimento fatto dal D.L n. 7/1970, art. 22, ai “provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto” deve essere inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell'interessato ai sensi del D. Lgs. n.
375/1993, art. 11 (Cfr.: Cass. Civ., Sez. Lav., n. 813/2007, Cass. Civ., Sez. Lav., 05.06.2009 n. 13092;
Cass. Civ., Sez. Lav., 19.07.2011 n. 15785). Per questo secondo caso viene in considerazione la disposizione del D. Lgs. n. 375/1993, art. 11, la quale, modificando la disciplina posta dal citato D. L n.
3 7/1970, art. 17 - che assegnava alla mancata decisione del ricorso nei prescritti termini valore di accoglimento del ricorso medesimo - attribuisce al silenzio dell'autorità preposta valore di provvedimento di rigetto. In conformità all'art. 11 del D. Lgs. 11 agosto 1993 (“concernente la razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi”): “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipi familiari e piccolo coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della commissione
l'interessato e il dirigente della competente sede SCAU possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. È appena il caso di evidenziare che l'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n.724, ha soppresso il Servizio per i contributi unificati (SCAU) a decorrere dall'1 Luglio CP_ 1995 ed ha trasferito le sue funzioni ed il suo personale all' ed all'INAIL, secondo le rispettive competenze. In estrema sintesi il lavoratore agricolo avverso ogni provvedimento lesivo dei propri diritti previdenziali (accertamento negativo dei versamenti contributivi, mancata iscrizione nel relativo elenco ovvero cancellazione dallo stesso) ha la possibilità di rivolgersi prima alla competente autorità CP_ amministrativa (inizialmente SCAU ed oggi ) ed in caso di esito negativo, decorsi ulteriori centoventi giorni dal provvedimento di diniego o dall'inutile decorso del termine ultimo per la definizione dell'iter procedurale, può adire l'autorità giudiziaria. La Suprema Corte (Sez. Lav., 16.01.2007 n. 813) ha poi chiarito che in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del D. Lgs. n.
375/1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del D. L n. 7/1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza. Inoltre, più recentemente: "In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi
4 stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza" (Cfr.: Cass. Civ., Sez. VI, 27.12.2011 n. 29070; Cass. n. 2898/2014; Cass. n. 15785/2011;
Cass. n. 813/2017 e da ultimo, Cass. 2719/2018).
La Suprema Corte (sent. n. 2719/2018) ha anche da ultimo precisato che la suddetta scadenza segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza;
così come irrilevante, agli stessi fini, resta la decisione tardiva sul ricorso, a sua volta inidonea a costituire una riapertura del termine decadenziale (Cfr.: Cass. n.
993/2017, n. 861/2017).
Nel caso di specie, i provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro e riesame per gli anni 2015,
2017, 2018 e 2020, sono stati notificati, a mezzo di distinte raccomandate, in data 07.02.2024.
Ebbene, il termine per proporre ricorso amministrativo avverso i suddetti provvedimenti cominciava a decorrere dal disconoscimento del rapporto di lavoro, con scadenza al 09.03.2024.
Avverso il disconoscimento del rapporto di lavoro e riesame il ricorrente non ha dato prova di aver proposto tempestivamente distinti ricorsi amministrativi – (il termine - 30 giorni dalla notizia della cancellazione previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993 - entro il quale il ricorrente avrebbe dovuto ricorrere in via amministrativa scadeva il 09.03.2024).
Dal 09.03.2024, non essendo stato presentato il ricorso in via amministrativa, decorreva infine il temine di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria che scadeva il 07.07.2024.
Ne discende che la mancata iscrizione non è divenuta definitiva ed è contestabile non essendo decorsi i termini decadenza (120 giorni) per la proposizione dell'azione giudiziaria decorrenti dal 09.03.2024 (Cfr.:
Cass. 03/04/2008 n. 8650 secondo cui: “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”.
Pertanto, il ricorso introduttivo del giudizio risulta depositato nel rispetto del predetto termine, essendo stato depositato il 10.05.2024.
Va, dunque, rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dall' che peraltro è rilevabile d'ufficio e CP_1 può essere proposta dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 cod. proc. civ.
Posto che non è divenuto definitivo il disconoscimento del rapporto di lavoro per gli anni 2015, 2017, 2018
e 2020, la domanda volta a ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro è ammissibile essendo l'iscrizione negli elenchi agricoli il presupposto per il pagamento della prestazione.
5 Né può considerarsi tardivo il disconoscimento. Infatti, costituisce principio ormai consolidato in CP_ giurisprudenza che “[Ed invero], in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle p.a., l
è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto “ex tunc”, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, senza che a ciò sia d'ostacolo la buona fede del debitore, attesa
l'irrilevanza degli atteggiamenti psicologici nello svolgimento del rapporto previdenziale, completamente governato dalla legge e soggetto ad un regime pubblicistico, salvo che sia la legge stessa a disporre, in via d'eccezione, diversamente. Come reiteratamente evidenziato il giudice di legittimità (Cfr. Cass. N. CP_ 16493/2014) “L'azione o eccezione con la quale l intende fare accertare la nullità, totale o parziale, della posizione previdenziale di un lavoratore, per inesistenza del rapporto sottostante, è imprescrittibile, ai sensi dell'art. 1442 c.c., ancorché sia assoggettata a prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946
c.c., l'azione di ripetizione dei contributi indebitamente versati”. Ne consegue la legittimità del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro per mancata prova del rapporto di lavoro denunciato” (Cfr.: Corte di Appello di Catania, sentenza n. 997/2015).
Nel merito. Il presupposto per la iscrizione del ricorrente nell'elenco dei lavoratori agricoli del comune di residenza per gli anni 2015, 2017, 2018 e 2020, è la sussistenza in capo al ricorrente di rapporti di lavoro subordinato in agricoltura per i predetti anni.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento ovvero in materia di indennità di disoccupazione agricola (laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura), grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori CP_ agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D. Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cfr.: Cass. Civ., Sez. Lav., 12.06.2000 n. 7995; Cass.
Civ., Sez. Lav. 19.05.2003 n. 7845, e più di recente ribaditi da Cass. Civ. Sez. Lav. 28.06.2011 n. 14296).
Tali principi sono stati anche ribaditi da Cass. Civ. sez. lav. 02.08.2012 n. 13877, che ha precisato quanto segue: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d. lgs. lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui
6 sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”
Ad avviso di questo Giudice, l'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione, che nel caso di specie è del tutto inesistente.
Parte ricorrente non specifica neppure se negli anni in contestazione ha svolto attività lavorativa agricola, men che meno in favore di quali aziende, né se essa presentava i caratteri tipici della subordinazione, carenze che giustificano la reiezione della domanda, "dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite" (Cfr.: Cass. Civ. Sez. Lav. 28.05.2008 n. 13989).
Né si sarebbe potuto dare ingresso alla richiesta di C.T.U., inammissibile, poiché riferita alla quantificazione di somme, che in primis derivavano dalla sussistenza dei rapporti di lavoro, non provati.
Ne consegue, nella fattispecie in esame, il difetto di prova della sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura subordinato, non avendo parte ricorrente provato né chiesto di provare la sussistenza di un siffatto rapporto.
L'unica difesa in merito ai rapporti di lavoro esplicitata in tutto il corpo del ricorso risiede nella seguente affermazione “La circostanza del recupero di tali somme è realmente paradossale! Lo stesso ha realmente lavorato, per poi perderlo.”; la restante difesa è imperniata solamente sulla irripetibilità delle somme indebite erogate – peraltro senza neppure impugnare formalmente i relativi provvedimenti di indebito tutti datati 25.01.2024 e notificati il 13.02.2024 – ed invocando principi applicabili all'indebito assistenziale e quindi inconferenti con la tipologia di indebito in esame di natura previdenziale.
Ed ancora, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, poiché avente natura decennale e non quinquennale, per come dedotto in ricorso.
Essendo onere del ricorrente provare i fatti costitutivi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro in questione e nella specie, per i motivi sopra spiegati, siffatta prova non è stata fornita, il ricorso non può che essere rigettato.
3. Spese.
7 Le spese di lite, seguono la soccombenza, e trovano liquidazione come da dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore (€ 26.263,08) del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 10.05.2024 da contro l Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così
[...] provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna il ricorrente a rifondere all' le spese di giudizio, che liquida in complessivi € CP_1
3.948,00 per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, IVA. e C.P.A., nelle misure di legge e se dovuta.
Così deciso in Catania all'udienza del 04.04.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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