Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
RG 309/2024 VG
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO, Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO, Consigliere relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nel giudizio di opposizione n. 309/2024 RG VG promosso da:
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso cui è domiciliato ex lege
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_2
, quale titolare dell'impresa individuale
[...] Controparte_3
[...] Controparte_4 [...]
, quale titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_5 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 [...]
, in persona del legale Controparte_7
rappresentante pro tempore, , in Controparte_8 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Raffo, presso il quale sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
RESISTENTI avverso il decreto della Corte d'Appello di Genova, n. cronol. 196/2024, emesso in data 29.11.2024, con cui è stata accolta la richiesta di equa riparazione ai sensi della l. 89/2001, esaminati gli atti e i documenti del procedimento;
viste le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025, osserva quanto segue;
premesso che:
Genova come segue:
1) domanda n. 70 per in chirografo per € 4.399,87=, ammesso Controparte_1
il 09.07.2012;
2) domanda n. 72 per ( Controparte_2 Controparte_3
), in privilegio per € 4.430,99=, ammesso il 09.07.2012;
[...]
3) domanda n. 34 per , in privilegio Controparte_4 per € 1.457,72= e in chirografo per € 3.043,87=, per complessivi € 4.501,59=, ammessi il 05.03.2012;
4) domanda n. 74 per in privilegio per € 2.445,12=, Controparte_5
ammesso il 09/07/2012;
5) domanda n. 25 per in chirografo per € 1.877,15=, Controparte_6
ammesso il 05.03.2012;
6) domanda n. 49 per Controparte_7
semplice, in chirografo per € 8.181,18=, ammesso il 05.03.2012;
[...]
7) domanda n. 24 per società semplice agricola, in chirografo CP_8 CP_8 per € 3.165,29=, ammesso il 05.03.2012; la procedura fallimentare si era conclusa con decreto in data 06.09.2023.
Con decreto di equa riparazione ai sensi della l. 89/2001, emesso in data 29.11.2024, il
Consigliere delegato, quantificata l'irragionevole durata del giudizio in anni 6 con riferimento alle domande tempestive e in anni 5 con riferimento a quelle tardive, considerato un indennizzo base di € 400,00 per anno, limitava il quantum dell'indennizzo in ragione della regola di cui all'art. 2-bis, c. 3, l. 89/2001 e condannava il a versare Parte_1
in favore di , Controparte_4 [...]
, la Controparte_7 Controparte_8
Cont somma di euro 2.400,00 ciascuno, in favore di e Controparte_1 Parte_2 di la somma di € 2.000,00 ciascuno, in favore di Controparte_2 Controparte_5
la somma di euro 1.964,34 e in favore di la somma di euro 1.877,15, Controparte_6
oltre alle spese di lite.
Avverso detto decreto ha proposto opposizione il , lamentando la Parte_1
violazione degli artt. 2, c. 2 e 2-sexies, lett. g) e 2-bis, c. 2, lett. d), l. 89/2001 per mancata considerazione del fatto che già prima del decorso del termine della durata ragionevole gli odierni opposti creditori chirografari sarebbero stati ben coscienti di non poter ottenere alcuna utilità dall'insinuazione al passivo. Mentre per gli opposti creditori privilegiati, parzialmente soddisfatti il ha chiesto un decremento dell'indennizzo Parte_1 riconosciuto al differenziale tra l'utilità ottenuta e quella massima tempestivamente prospettata, quantificandolo nella misura del 3,062%.
Si costituivano nel giudizio , Controparte_4 [...]
, Controparte_7 Controparte_8
, , , quale titolare
[...] Controparte_6 Controparte_5 Controparte_2 dell'impresa individuale Azienda Agricola TA HE di TA AL e CP_1
contestando integralmente l'avversaria opposizione e chiedendone il rigetto, con
[...]
condanna del Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese di lite in proprio favore.
-.-.-.-.-.-
L'opposizione proposta è infondata.
L'art. 2, c. 2-quinquies, lett. a), l. 89/2001 esclude che possa essere riconosciuto un indennizzo alla parte consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese.
Il creditore che si insinua al passivo fallimentare di un proprio debitore si auspica di ottenere un'utilità, anche solo parziale, dal procedimento.
I giudici di legittimità hanno chiarito che “la posizione del creditore, insinuato al passivo e rimasto insoddisfatto per l'incapienza dell'attivo, non è assimilabile a quella della parte avente pretese, "ab origine" o per fatti sopravvenuti, infondate” (Cass. 10849/23, Cass.
19555/21).
Ciò a dire che l'infondatezza della pretesa e la sua mancata soddisfazione non possono considerarsi coincidenti.
Non si può, quindi, escludere la sussistenza di un pregiudizio derivate dall'eccessiva durata del processo per il solo fatto che i creditori fossero consapevoli, già prima del decorso del termine previsto per la durata ragionevole del processo, dell'incapienza del fallimento.
Questo in accordo anche con l'orientamento già espresso da questa Corte (cfr. decreto n. cronol. 24/2025 del 21/02/2025).
Ed ancora “ il riferimento al "valore della causa" di cui all'art.
2-bis, comma 3, della legge n.
89 del 2001 deve essere inteso come il valore del credito ammesso dal giudice della procedura fallimentare ai sensi degli artt. 92 e ss. della legge fallimentare, e non già l'importo concretamente percepito dal creditore all'esito della procedura, atteso che quest'ultimo dipende da molteplici fattori indipendenti dalla natura e dall'entità del credito azionato e dalla situazione soggettiva del creditore”. (Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 11372 del 29 aprile 2019).
In aggiunta, recentemente, Cass. civ., sez. II, 34460/2023 ha precisato che “una volta ammesso il creditore al passivo, il giudice deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente, stante la valutazione positiva della fondatezza delle ragioni di credito insita nel procedimento emesso dagli organi della procedura fallimentare (ex multis Cass. Civ., Sez.
II, 25.7.2023, n. 22341)”.
Alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza l'ammissione del credito al passivo deve essere considerata alla stregua di una valutazione positiva della fondatezza delle ragioni del credito.
[.. Pertanto, con riferimento alle posizioni di Controparte_1 Controparte_6
e Controparte_7 Controparte_8
l'opposizione deve essere rigettata.
[...]
Deve essere rigettata anche l'opposizione proposta con riferimento alle posizioni di CP_2
, quale titolare dell'impresa individuale
[...] Controparte_3
, nonché di e di
[...] Controparte_4 Controparte_5
, volta alla riduzione del quantum risarcitorio loro spettante.
[...]
Tuttavia, la quantificazione di euro 400,00 effettuata dal Consigliere delegato appare di per sé congrua e idonea a rispecchiare l'effettivo pregiudizio subito, anche tenuto conto dell'avvenuto parziale soddisfacimento delle istanze dei creditori privilegiati odierni opposti.
Il non ha provato ulteriori motivi dai quali desumere l'insussistenza Parte_1 di un pregiudizio derivante dall'eccessiva durata del processo fallimentare, pertanto,
l'opposizione deve essere rigettata e il decreto opposto deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, considerato l'aumento dell'art. 4 comma 2 D M 55/2014 in ragione del numero delle parti e l'estrema semplicità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dal e conferma il decreto opposto;
Parte_1 - condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
, Controparte_4 Controparte_7
, ,
[...] Controparte_8 Controparte_6
, , quale titolare dell'impresa individuale Controparte_5 Controparte_2 [...]
e quantificate in euro Controparte_3 Controparte_1
4082,40, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Genova, 20.03.2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Laura Morello
Il Presidente
Dott. Marcello Bruno