Accoglimento
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 21/03/2025, n. 2363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2363 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02363/2025REG.PROV.COLL.
N. 03271/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3271 del 2023, proposto da La Regina del Pomodoro s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
il Comune di Angri, non costituito in giudizio;
nei confronti
la Provincia di Salerno, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione sede di Salerno, sezione seconda, n. 3445 del 14 dicembre 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso dinanzi al T.a.r. per la Campania, sede di Salerno, l’impresa “La Regina del Pomodoro s.r.l.” ha impugnato i seguenti provvedimenti:
a) il Piano Urbanistico Comunale del Comune di Angri, pubblicato sul B.U.R.C. n. 65 del 10 settembre 2018, nella parte in cui ha ricompreso l'area di proprietà della ricorrente in zona “EP: Aggregati edilizi prevalentemente residenziali siti in contesti agricoli” ovvero non ha adeguato il P.U.C. alle osservazioni formulate dalla ricorrente ed accolte dalla P.A. nel corso del procedimento;
b) la delibera del Consiglio comunale n. 50 del 25 luglio 2018, pubblicata all'albo pretorio il 6 settembre 2018, recante l'approvazione del P.U.C., in parte qua .
La ricorrente ha dedotto tre motivi:
1) VIOLAZIONE DI LEGGE (REGOLAMENTO REGIONE CAMPANIA N. 5/2011 IN RELAZIONE ALL’ART. 3 L. N. 241/90) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA’ - SVIAMENTO) – ILLOGICITA’ – CONTRADDITTORIETA’.
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Regionale n. 5 del 2011, le osservazioni che sono state presentate nel procedimento di formazione del PUC e che sono state accolte o ritenute accoglibili vanno recepite in sede di definitiva approvazione del P.U.C.
Tale previsione regolamentare, nella specie, sarebbe stata violata poiché dopo essere stata accolta la proposta della ricorrente, nella deliberazione definitiva non è stata recepita.
2) VIOLAZIONE DI LEGGE (REGOLAMENTO REGIONE CAMPANIA N. 5/2011 IN RELAZIONE ALL’ART. 3 L. N. 241/90) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA’ - SVIAMENTO) – ILLOGICITA’ – CONTRADDITTORIETA’.
La scelta pianificatoria sarebbe, altresì, illegittima per contraddittorietà e irragionevolezza poiché l’amministrazione prima, con delibera di G.C. n. 67 del 28.03.2017, ha accolto le osservazioni formulate dalla ricorrente e di poi, senza motivare sul punto, ha approvato il nuovo P.U.C. senza recepire le osservazioni formulate ed accolte.
3) VIOLAZIONE DI LEGGE (REGOLAMENTO REGIONE CAMPANIA N. 5/2011 IN RELAZIONE ALL’ART. 3 L. N. 241/90) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA’ - SVIAMENTO) – ILLOGICITA’ – CONTRADDITTORIETA’.
Gli atti impugnati sarebbero illegittimi in parte qua ovvero nella parte in cui gli elaborati del P.U.C., in violazione dell’art. 3, comma 7, del Regolamento Regionale n. 5/2001, non tengono conto delle osservazioni accoglibili in concreto effettivamente accolte poiché non sono stati modificati gli elaborati del Piano.
2. Il T.a.r., con la impugnata sentenza n. 3445 del 14 dicembre 2022, ha respinto il ricorso ritenendo legittimo il Piano Urbanistico comunale impugnato giacché l’amministrazione comunale, nell’approvazione definitiva, si sarebbe attenuta al decreto del Presidente della Provincia n. 83 del 25 giugno 2018, con il quale è stata dichiarata la coerenza del PUC a condizione che fosse abrogato il comma 5 dell’art. 27 con l’effetto di eliminare la possibilità di ampliamento dello stabilimento produttivo della istante.
3. Avverso la suindicata sentenza è stato proposto l’appello in esame con il quale, in chiave critica rispetto alla sentenza impugnata, l’appellante ha riproposto i tre motivi del ricorso di primo grado.
4. Il Comune non si è costituito in giudizio.
5. Alla udienza pubblica del 6 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è fondato con riferimento al secondo motivo riproposto.
6.1. In punto di fatto si rileva che:
a) l’appellante è comproprietaria di un’area sita nel Comune di Angri, catastalmente identificata al foglio n. 6, p.lla n. 112;
b) con delibera del Consiglio comunale n. 111 del 13.10.2016, il Comune di Angri ha adottato la proposta di P.U.C.;
c) l’area di proprietà dell’appellante è stata inserita in “Zona EP – Aggregati edilizi prevalentemente residenziali siti in contesti agricoli”;
d) il 13 ottobre 2016, il Comune di Angri ha pubblicato il P.U.C. adottato;
e) in seguito all’adozione del P.U.C., l’appellante ha depositato osservazioni con le quali ha chiesto di assegnare alla propria area la destinazione “D2” in luogo della “EP”, al fine di destinare l’area a stoccaggio ed etichettaggio del prodotto finito realizzato nel limitrofo insediamento produttivo, ricompreso in zona “D”;
f) la predetta osservazione è stata accolta dall’Amministrazione (cfr. pagina 75 della delibera di G.C. n. 67 del 28 marzo 2017) con le seguenti argomentazioni: “vista l’esigenza manifestata anche da altre aziende di adeguare la propria attività produttiva si propone di aggiungere all’art. 27 inerente la Zona D2: Sedi di attività in ambito extraurbano un ulteriore comma …”; visto che l’istante è comproprietario di un’area produttiva che si trova in un Comune contermine in accoglimento dell’osservazione si aggiunge al primo capoverso: “Tale possibilità è riconosciuta anche ad attività produttive ricadenti in zone per impianti industriali o ad essi assimilati nei comuni confinati, nel rispetto dei seguenti commi; … la “proposta …accolta”.
6.2. Con l’appello è rilevata l’inconferenza dell’abrogazione dell’art. 27 delle N.T.A. in relazione al parere della Provincia di Salerno poiché gli elaborati del PUC avrebbero dovuto essere adeguati all’osservazione accolta, come previsto dall’art. 3 del Regolamento Regionale n. 5/2011, con la quale all’area è stata attribuita la destinazione “D2”.
In ogni caso, il mancato recepimento negli allegati dell’osservazione accolta dell’istante avrebbe dovuto essere motivato.
6.3. Il secondo motivo è fondato in particolare per il difetto di istruttoria e di motivazione relativo alla mancata esplicitazione delle ragioni per le quali, in fase di recepimento del parare della provincia di Salerno, non si è tenuto conto del fatto che l’osservazione della società istante era stata accolta dalla deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 28 marzo 2017 – in modo motivato – sicché l’Amministrazione avrebbe dovuto fornire una idonea motivazione, a seguito di un supplemento istruttorio, della decisione di non adeguare gli elaborati ai contenuto dell’osservazione (destinazione “D2”) come previsto dall’art. 3 del Regolamento Regionale n. 5 del 2011.
7. Conclusivamente, per l’assorbenza del predetto motivo, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado.
8. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
n
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Comune di Angri alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio all’appellante nella misura di euro 4.000,00 (quattromila) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO