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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/12/2024, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 905 / 2024
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 905 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to CISTRONE CINZIA e CARLO PERNA;
Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.03.20245 parte ricorrente esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa in favore della dal 16.11.2022 al Controparte_1
24.03.2023; deduceva di essere rimasta creditrice, alla cessazione del rapporto di lavoro, della complessiva somma di € 4.999,94 a titolo 13ma mensilità, ferie non godute e retribuzione relativa ai mesi di gennaio/febbraio 2023.
Tanto premesso, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della predetta somma.
La società pur se regolarmente citata, rimaneva contumace. Controparte_1
In esito all'udienza del 6.11.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
La domanda del ricorrente merita accoglimento. Sono allegati in atti i prospetti paga emessi dalla convenuta contumace, dai quali si evince la data di assunzione del ricorrente, come il modulo di recesso dal rapporto di lavoro per giusta causa, motivato dal mancato pagamento delle retribuzioni oggetto del presente ricorso, dal quale emerge la data di cessazione del medesimo.
Se è pur vero che la disciplina della contumacia ex art. 290 ss. cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace, deve rilevarsi che in assenza della prova da parte datoriale di fatti estintivi – l'avvenuto pagamento – ovvero di fatti modificativi o impeditivi ovvero ancora dell'errore di calcolo dell'importo dovuto ex art. 2697 c.c., , assume decisiva valenza, quanto computato e risultante dai conteggi depositati, i quali debbono ritenersi corretti dal punto di vista metodologico ed hanno fatto corretta applicazione dei livelli retributivi associati al livello di inquadramento posseduto dal ricorrente (livello 1 – apprendistato operaio) come desumibili dai prospetti paga depositati in atti, in applicazione del CCNL Edilizia P.M.I., pacificamente applicato al rapporto di lavoro.
Spetta anche l'indennità di ferie non godute, dovuta in relazione agli esiti dell'attività istruttoria.
Alla luce di quanto esposto, la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., deve essere condannata al versamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 4.999,94, a titolo di differenze retributive maturate durante l'intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze della (di cui € 4.070,98 a titolo di Controparte_1
retribuzioni non corrisposte;
euro 427,70 a titolo di indennità di ferie maturate e non godute;
euro 501,26 a titolo di 13ma mensilità), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di debenza sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo al valore minimo dello scaglione di riferimento.
p.q.m.
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la società in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, in favore del sig. Parte_1
la somma complessiva lorda pari ad euro 4.999,94 e condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1
corresponsione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in euro 2.540,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Cassino, 19.12.2024
Il Giudice
Annalisa Gualtieri
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 905 / 2024
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 905 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to CISTRONE CINZIA e CARLO PERNA;
Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.03.20245 parte ricorrente esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa in favore della dal 16.11.2022 al Controparte_1
24.03.2023; deduceva di essere rimasta creditrice, alla cessazione del rapporto di lavoro, della complessiva somma di € 4.999,94 a titolo 13ma mensilità, ferie non godute e retribuzione relativa ai mesi di gennaio/febbraio 2023.
Tanto premesso, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della predetta somma.
La società pur se regolarmente citata, rimaneva contumace. Controparte_1
In esito all'udienza del 6.11.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
La domanda del ricorrente merita accoglimento. Sono allegati in atti i prospetti paga emessi dalla convenuta contumace, dai quali si evince la data di assunzione del ricorrente, come il modulo di recesso dal rapporto di lavoro per giusta causa, motivato dal mancato pagamento delle retribuzioni oggetto del presente ricorso, dal quale emerge la data di cessazione del medesimo.
Se è pur vero che la disciplina della contumacia ex art. 290 ss. cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace, deve rilevarsi che in assenza della prova da parte datoriale di fatti estintivi – l'avvenuto pagamento – ovvero di fatti modificativi o impeditivi ovvero ancora dell'errore di calcolo dell'importo dovuto ex art. 2697 c.c., , assume decisiva valenza, quanto computato e risultante dai conteggi depositati, i quali debbono ritenersi corretti dal punto di vista metodologico ed hanno fatto corretta applicazione dei livelli retributivi associati al livello di inquadramento posseduto dal ricorrente (livello 1 – apprendistato operaio) come desumibili dai prospetti paga depositati in atti, in applicazione del CCNL Edilizia P.M.I., pacificamente applicato al rapporto di lavoro.
Spetta anche l'indennità di ferie non godute, dovuta in relazione agli esiti dell'attività istruttoria.
Alla luce di quanto esposto, la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., deve essere condannata al versamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 4.999,94, a titolo di differenze retributive maturate durante l'intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze della (di cui € 4.070,98 a titolo di Controparte_1
retribuzioni non corrisposte;
euro 427,70 a titolo di indennità di ferie maturate e non godute;
euro 501,26 a titolo di 13ma mensilità), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di debenza sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo al valore minimo dello scaglione di riferimento.
p.q.m.
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la società in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, in favore del sig. Parte_1
la somma complessiva lorda pari ad euro 4.999,94 e condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1
corresponsione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in euro 2.540,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Cassino, 19.12.2024
Il Giudice
Annalisa Gualtieri