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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 06/11/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 138/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 6.11.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 138/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Roma, Salita Parte_1 C.F._1 di San Nicola da Tolentino, 1/b, presso lo studio dell'Avv. NASO DOMENICO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio CP_2
di Novara, ivi, via Mario Greppi n. 7, rappresentato e difeso dalla
[...] funzionaria delegata dott.ssa GABRIELLA POMPOSO;
- convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE ID NO:
1. accertare e dichiarare, l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in
1 atti, stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
e, per l'effetto,
3. condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, determinato in conformità dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente (art. 32, L. n. 183/2010, ora l'art. 28, D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81), pari ad una indennità omnicomprensiva, determinata tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio 1966, n. 604.
4. condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno per il ritardo conseguente all'immissione in ruolo se il ricorrente, ad oggi non ancora stabilizzato, dovesse essere assunto, medio tempore con contratto a tempo indeterminato;
5. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera, agli scatti stipendiali ed alla progressione economica e, per l'effetto, a percepire, anche ai fini risarcitori, le differenze stipendiali maturate a decorrere dall'a.s. 2017/18 in ragione dell'anzianità di servizio maturata, pari a € 4.915,56, o nella maggior o minor somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
e, per l'effetto,
6. condannare l'Amministrazione ad effettuare la ricostruzione della carriera del ricorrente ed a riconoscere, in favore del ricorrente, gli scatti stipendiali e la progressione economica e, per l'effetto, al pagamento delle differenze stipendiali maturate dall'a.s. 2017/18 in ragione dell'anzianità di servizio maturata pari a € 4.915,56, o nella maggior o minor somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi dalla maturazione al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, nonché alla restituzione dell'importo del Contributo Unificato.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
- Nel merito, rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.2.2024, ricorreva al Tribunale di Parte_1
Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni.
2 Riferiva la ricorrente di essere abilitata all'insegnamento della religione cattolica e di aver stipulato vari contratti con il convenuto, in forza dei quali aveva CP_1 prestato servizio a tempo determinato, come docente di religione, in posti su organico di diritto, dall'anno scolastico 2017/2018 all'anno scolastico 2023/2024. Avendo maturato oltre 36 mesi di contratti a tempo determinato, agiva per ottenere il risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine. Allegava, in proposito, che tutti i rapporti si erano svolti su posto vacante e in assenza di ragioni sostitutive, di possedere un titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto. Richiamava, quindi, la normativa di cui alla l. n. 186/2003, sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, lamentando il carattere abusivo delle disposizioni che imponevano la copertura del 30% dei posti in organico con insegnanti a tempo determinato. Rilevava, infatti, che tali docenti erano parte a tutti gli effetti dell'organico della scuola. Denunciava, pertanto, l'abusiva reiterazione dei contratti a termine. Richiamato il disposto dell'art. 4, l. n. 124/1999, ricordava quanto statuito dalla sentenza della CGUE del 26.11.2014 ( e altri), la successiva decisione della Corte costituzionale n. Per_1
187/2016 e vari altri precedenti della Corte di giustizia. Chiedeva, dunque, il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno, da quantificarsi ai sensi dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010. Lamentava, infine, la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, con riferimento al
“trattamento retributivo deteriore” riservato agli insegnanti di religione cattolica a tempo determinato, a causa del mancato riconoscimento, nel caso di reiterazione di contratti, degli scatti biennali nonché delle previsioni di progressione economica dei C.C.N.L. succedutesi nel tempo. Domandava, pertanto, l'accertamento del proprio diritto alla ricostruzione di carriera, e il riconoscimento, in suo favore, degli scatti stipendiali e della progressione economica e il pagamento delle differenze stipendiali maturate dall'a.s. 2017/2018, oltre agli interessi dalla maturazione al saldo.
Si costituiva il con memoria Controparte_1 difensiva depositata il 19.8.2024. Evidenziava la specialità della normativa riguardante gli insegnanti di religione cattolica, derivante dai lateranensi, dalla successiva revisione e dall'accordo tra CP_3
l'autorità scolastica italiana e la C.E.I., sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Ricordava, in particolare, il peculiare sistema di reclutamento, che prevedeva il potere dell'ordinario diocesano di compiere verifiche anche annuali sull'idoneità del docente. Richiamava, poi, le recenti misure adottate per il reclutamento e l'immissione in ruolo dei docenti di religione precari, ritenendole idonee a sanare l'illecito comunitario lamentato dalla controparte.
3 Riteneva, dunque, la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente priva di fondamento. Riferiva, inoltre, la già avvenuta presentazione dell'istanza di ricostruzione di carriera da parte della ricorrente e affermava la corretta applicazione della normativa citata dalla controparte. Eccepiva, pertanto, la non avvenuta violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Depositava, infine, in data 11.7.2025 con note autorizzate, il decreto di ricostruzione e riconoscimento delle differenze retributive, munito del visto della RTS.
All'udienza odierna, il Difensore di parte ricorrente dichiarava di aderire al conteggio del , relativamente alla quantificazione delle differenze retributive, CP_1 derivanti dalla ricostruzione della carriera. Udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono. Le questioni giuridiche, controverse in causa, relative al dedotto abuso della reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico, sono state, ormai da tempo, risolte da Cass., sez. lav., 7.11.2016, n. 22556, la cui motivazione, a cui il Tribunale aderisce, deve intendersi integralmente richiamata in questa sede, ai sensi dell'art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c. La Corte ha precisato che “"La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità. 119. B. "Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 commi 1 e 11, prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi". 120. C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
4 (…) 124. G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016”.
Con specifico riguardo agli insegnanti di religione cattolica, vanno condivise le considerazioni della Corte d'appello di Firenze, nella sentenza del 18.6.2019 (causa r.g. n. 395/2018): “Il rapporto di lavoro degli insegnanti di religione – sorretto sia nella fase genetica che in quella funzionale dal gradimento dell'Autorità ecclesiastica - è oggi regolato dalla L. n. 186/2003, che ha istituito due distinti ruoli regionali, disciplinando l'accesso ai ruoli mediante concorso per titoli ed esami, e limitando al 70% del fabbisogno totale le cattedre da coprire con contratti a tempo indeterminato. La stessa legge, poi, ha istituito una sorta di riserva (del residuo 30% dei posti) da assegnare
“mediante contratto di incarico annuale”, qui dovendosi tener conto di una peculiarità del settore che consiste nel riconoscimento di un meccanismo di progressione economica rapportata alla durata del servizio (il che, secondo il appellato, CP_1 avvicina sensibilmente la categoria degli assunti per incarico a quella degli assunti in ruolo). Le ragioni che giustificano quella “riserva” di cui si è detto e, dunque, il reclutamento a tempo determinato per incarico annuale, dovrebbero risiedere nella necessità di adeguamento flessibile del corpo insegnanti alle fluttuazioni di frequenza delle scuole, a loro volta legate, come è noto, all'indice di natalità in generale ed alla scelta familiare di avvalersi o meno dell'insegnamento di religione. Tuttavia, la prima circostanza è senz'altro comune agli altri insegnamenti e, pertanto, non può ritenersi una specificità del nostro settore. La sua eventuale rilevanza è stata già scrutinata dalla giurisprudenza richiamata in premessa e, dunque, non è significativa al fine di qualificare l'abuso. La seconda circostanza è, invece, una apprezzabile peculiarità, poiché il numero degli insegnanti di religione si conforma al numero delle scelte e certamente dipende anche dagli attuali flussi migratori destinati a rendere incerto il numero dei docenti di religione cattolica da impiegare anno per anno. Vi è, poi, come è noto, una terza specificità che si concretizza nel gradimento dell'Autorità ecclesiastica che, come si è accennato, opera sia nella fase genetica del rapporto che nella fase funzionale - potendo comportare, mediante l'esercizio di un ampio potere discrezionale, anche la risoluzione del rapporto. Ma anche questa circostanza, sulla quale molto insiste l'Avvocatura pubblica, non è rilevante per giustificare l'assunzione a tempo determinato, perché essa è comune ad entrambi i tipi
5 contrattuali (a termine ed a tempo indeterminato) che legano gli insegnanti di religione cattolica all'amministrazione scolastica. Le variazioni demografiche, pertanto, ed il c.d. gradimento dell'autorità ecclesiastica sono circostanze neutre rispetto al problema di causa. Può, allora, affermarsi che la previsione normativa che, con fonte primaria, regola la riserva del 30% di posti non di ruolo, abbia come sua giustificazione l'esigenza di reclutare a tempo determinato una quota del fabbisogno al fine di consentire una certa flessibilità determinata da ragioni oggettive (è, infatti, ipotizzabile che si sia mosso dalla constatazione che il 70% - più o meno - degli alunni manifesti l'opzione per avvalersi dell'insegnamento di religione). Questo, tuttavia, autorizza l'uso del contratto a termine, ma non l'abuso. Sulla base della evoluzione giurisprudenziale già richiamata, non è illimitata la possibilità di utilizzare il contratto a tempo determinato (nel lavoro pubblico come nel lavoro privato, e nonostante l'espansione del tipo contrattuale realizzata con i più recenti interventi normativi). Al contrario, quando la precarietà abbia assunto i caratteri di una certa continuità e di durata nel tempo, deve presumersi che quella posizione lavorativa sia (diventata) una posizione stabile e che, infine, continuare a coprirla con un contratto precario rappresenti un abuso secondo la nota definizione che è stata data dalla CGCE (sentenza 26 novembre 2014, )”. Per_1
È, poi, il caso di rammentare che la Corte di giustizia ha, più di recente, escluso che le peculiarità del sistema di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica italiani possano giustificare, di per sé, ragione oggettiva per derogare al principio di parità di trattamento di cui all'art. 4 dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato (cfr. CGUE, sentenza del 13.1.2022, in causa C-282/19). 2. Ciò premesso, le circostanze fattuali di causa sono state concordemente riferite dalle parti e risultano documentalmente dimostrate. Dai contratti prodotti dalla ricorrente sub doc. 1, risulta, effettivamente, che la ricorrente, dall'1.9.2017, è stata titolare di contratti a tempo determinato di durata annuale, fino all'a.s. 2023/2024.
Il non ha allegato alcuna ragione, diversa dalla specialità della CP_1 normativa sugli insegnanti di religione cattolica, a fondamento di esigenze di natura temporanea, che giustifichino l'apposizione del termine al contratto di lavoro.
Pertanto, con il contratto stipulato (e pacificamente eseguito) dell'anno scolastico 2019/2020, è stato raggiunto il previsto limite dei 36 mesi, poi superato nell'anno scolastico successivo. 3. Quanto all'avvenuta indizione di procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato, la giurisprudenza di legittimità ha, anche di recente, ribadito che “il principio dell'inidoneità di una procedura concorsuale per l'immissione in ruolo a sanzionare l'abuso del contratto a termine non è messo in discussione nelle ipotesi in cui l'amministrazione bandisca concorsi riservati, interamente o per una quota di
6 assunzioni, ai dipendenti già impiegati con una successione di contratti a termine, procedure svincolate da qualsiasi finalità di riparazione dell'abusiva successione di detti contratti;
in caso di concorsi riservati la reiterazione del contratto a termine opera come mero antecedente (remoto) della assunzione ed offre al dipendente precario una semplice chance di assunzione, chance la cui valenza riparatoria è stata esclusa da questa Corte sin dalle sentenze del 18 ottobre 2016 sui precari della scuola. Questa Corte ha dunque enunciato il seguente principio di diritto: "Nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine" (Cass. n. 14815/2021)” (Cass., sez. lav., 15.12.2023, n. 35145, alla cui motivazione, che esprime un orientamento ormai consolidato, deve farsi rinvio, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
In riferimento alla procedura concorsuale a cui la ricorrente ha partecipato (bando sub docc. 2 conv.) va escluso che l'assunzione costituisca effetto diretto e immediato dell'abuso. È vero che tra i requisiti del concorso vi è quello di aver svolto almeno tre anni di servizio a tempo determinato per l'insegnamento della religione cattolica, è anche vero che detto servizio è computato anche per soggetti in relazione a cui non può discorrersi di abuso del contratto a termine, per esempio, i supplenti in sostituzione di personale assente.
In secondo luogo, decisivamente, il bando prevede il superamento di una prova selettiva orale (art. 6), riguardante discipline didattiche-pedagogiche, ordinamento scolastico e lingua inglese, sicché l'assunzione non dipende soltanto e direttamente dall'abuso, ma anche dalla dimostrazione, da parte degli interessati, di adeguate professionalità e competenze.
Se ciò è senz'altro conforme al principio costituzionale del concorso per l'accesso all'impiego pubblico e alla necessità che l'assunzione di lavoratori adibiti a compiti di notevole importanza sociale sia preceduta da un esame, una siffatta immissione in ruolo non costituisce, secondo i principi richiamati, misura risarcitoria adeguata a superare l'abuso dei contratti a tempo determinato. 4. Venendo, ora, alle conseguenze del riconosciuto abuso nella reiterazione dei contratti a termine, si deve innanzitutto osservare che la ricorrente, nelle proprie conclusioni, ha domandato il risarcimento del danno, da liquidarsi secondo i criteri di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010. Possono, quindi, tralasciarsi considerazioni, che vadano oltre il mero richiamo alla già citata giurisprudenza della S.C., che ha condivisibilmente escluso l'operatività di qualsiasi forma di tutela reale nella fattispecie in esame.
7 Anche in punto di quantificazione del danno, il Tribunale non può non richiamare gli argomenti contenuti nella motivazione di Cass., sez. lav., 7.11.2016, n. 22556, la quale, sul punto, ha fatto rinvio al seguente principio di diritto, stabilito da Cass., sez. un., 15.3.2016, n. 5072: “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C- 50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”. In assenza di specifiche allegazioni e prove circa un danno ulteriore, il risarcimento va, dunque, limitato a quello presunto dalla legge e commisurato ai sensi dell'abrogato art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, oggi ripreso, senza sostanziali modifiche sul punto, dall'art. 28, comma 2, d. lgs. n. 81/2015. Tale risarcimento è espressamente definito onnicomprensivo dalla legge. Deve, poi, darsi atto che, dopo il deposito del ricorso, è intervenuta la disposizione di cui all'art. 12, d.l. n. 131/2024, a norma del quale “All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”. Per la quantificazione del danno presunto, stante l'estrema difficoltà della sua prova (d'altronde, riconosciuta dalla stessa decisione delle S.U. appena citata) deve necessariamente farsi ricorso al criterio equitativo, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., tenuto conto dei criteri di commisurazione di cui all'art. 8, l. n. 604/66, richiamati dalla legge e quindi “al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti”. A tale fine, devono considerarsi le rilevantissime dimensioni del datore di lavoro, quanto ai dipendenti occupati, ma anche che egli ha agito in buona fede, applicando normative di legge, sia pure problematiche sotto il profilo della reiterazione dei contratti a termine e attingendo a graduatorie, predisposte secondo criteri vincolanti.
8 Alla luce di tali considerazioni e al fine di valorizzare altresì il criterio dell'anzianità di servizio, previsto dalla più recente normativa citata, stimasi equo condannare il convenuto al risarcimento del danno in misura pari a tre CP_1 mensilità di retribuzione per ogni anno di reiterazione del contratto a termine oltre i 36 mesi, fermi restando i limiti minimo e massimo di legge. Conseguentemente il risarcimento va commisurato alla misura di nove mensilità della retribuzione di riferimento nell'ultimo anno scolastico in cui la ricorrente ha prestato servizio a tempo determinato, secondo le risultanze in atti (2023/2024). 5. Con riferimento alla domanda di ricostruzione di carriera, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il convenuto ha, infatti, prodotto il CP_1 provvedimento di ricostruzione, adottato in corso di causa e i conteggi relativi alle differenze retributive riconosciute. In udienza, la Difesa della ricorrente ha aderito ai conteggi effettuati dal , riconoscendone la correttezza, con conseguente venir CP_1 meno di ogni contestazione in ordine all'anzianità di servizio da riconoscere ai fini della carriera. La cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito (a differenza di quanto accade, ad esempio in seno al processo tributario o a quello amministrativo), ma che può dirsi pienamente esistente anche nell'ordinamento processuale civile in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - quale “diritto vivente”, a partire da Cass. civ., Sez. Un., 19 gennaio 1954, n. 92 - che la considera forma di definizione del processo a cui ricorrere ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, cfr. Cass. civ., sez. III, sent., n. 10478/2004; Cass. civ, sez. lav., sent., n. 9332/2001; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 1048/2000; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2268/1999; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2572/1998; Cass. civ., sez. II, sent., n. 4283/1997). La pronuncia va emessa d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta “soccombenza virtuale” e, cioè, delibando solo a fini di regolamentazione delle spese la fondatezza delle domande ed eccezioni originarie delle parti (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. III, sent., n. 6395/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 6403/2004; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 13969/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 11962/2005). Ciò comporta che dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda avente ad oggetto la ricostruzione della carriera. 6. Quanto alle differenze retributive, la somma da riconoscere alla ricorrente non risulta più contestata, avendo la ricorrente dichiarato di ritenere corretto il conteggio formulato dal . CP_1
In conformità a quest'ultimo deve, quindi, essere riconosciuta la somma di euro 2.842,77 lordi. Trattandosi di datore di lavoro pubblico, gli interessi legali vanno portati
9 in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 16, comma 36, l. n. 724/1994. Nel corso dell'odierna udienza, le parti non sono state in grado di riferire se tale somma è già stata pagata alla ricorrente. In conformità ai principi generali, deve, quindi, ritenersi che il non abbia ancora assolto all'onere probatorio circa l'avvenuto CP_1 adempimento dell'obbligazione su di lui gravante, sicché deve essere accolta la domanda di condanna, nei limiti appena evidenziati. Ove tale somma sia già stata percepita, la ricorrente non avrà, comunque, diritto a pretenderne nuovamente il pagamento. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della sua natura documentale, dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto e del buon comportamento processuale del CP_1 convenuto, che ha lealmente cooperato alla risoluzione della controversia, in complessivi euro 3.700, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 259 per contributo unificato
Va disposta la distrazione in favore del Difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda avente ad oggetto la ricostruzione della carriera e condanna il
[...]
a corrisponderle la somma di euro 2.842,77 lordi Controparte_1
a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali nei limiti di cui in motivazione, fermo restando il diritto a percepire tale somma una volta sola;
2) accoglie nel resto il ricorso e condanna il Controparte_1
al risarcimento del danno a favore di , in misura pari a nove
[...] Parte_1 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, percepita nell'anno scolastico 2023/2024; 2) condanna il alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio di , liquidate in complessivi euro 3.700, oltre a Parte_1 rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 259 per contributo unificato, con distrazione in favore dell'Avv. Domenico Naso. Così deciso il 6.11.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 6.11.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 138/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Roma, Salita Parte_1 C.F._1 di San Nicola da Tolentino, 1/b, presso lo studio dell'Avv. NASO DOMENICO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio CP_2
di Novara, ivi, via Mario Greppi n. 7, rappresentato e difeso dalla
[...] funzionaria delegata dott.ssa GABRIELLA POMPOSO;
- convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE ID NO:
1. accertare e dichiarare, l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in
1 atti, stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
e, per l'effetto,
3. condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, determinato in conformità dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente (art. 32, L. n. 183/2010, ora l'art. 28, D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81), pari ad una indennità omnicomprensiva, determinata tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio 1966, n. 604.
4. condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno per il ritardo conseguente all'immissione in ruolo se il ricorrente, ad oggi non ancora stabilizzato, dovesse essere assunto, medio tempore con contratto a tempo indeterminato;
5. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera, agli scatti stipendiali ed alla progressione economica e, per l'effetto, a percepire, anche ai fini risarcitori, le differenze stipendiali maturate a decorrere dall'a.s. 2017/18 in ragione dell'anzianità di servizio maturata, pari a € 4.915,56, o nella maggior o minor somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
e, per l'effetto,
6. condannare l'Amministrazione ad effettuare la ricostruzione della carriera del ricorrente ed a riconoscere, in favore del ricorrente, gli scatti stipendiali e la progressione economica e, per l'effetto, al pagamento delle differenze stipendiali maturate dall'a.s. 2017/18 in ragione dell'anzianità di servizio maturata pari a € 4.915,56, o nella maggior o minor somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi dalla maturazione al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, nonché alla restituzione dell'importo del Contributo Unificato.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
- Nel merito, rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.2.2024, ricorreva al Tribunale di Parte_1
Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni.
2 Riferiva la ricorrente di essere abilitata all'insegnamento della religione cattolica e di aver stipulato vari contratti con il convenuto, in forza dei quali aveva CP_1 prestato servizio a tempo determinato, come docente di religione, in posti su organico di diritto, dall'anno scolastico 2017/2018 all'anno scolastico 2023/2024. Avendo maturato oltre 36 mesi di contratti a tempo determinato, agiva per ottenere il risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine. Allegava, in proposito, che tutti i rapporti si erano svolti su posto vacante e in assenza di ragioni sostitutive, di possedere un titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto. Richiamava, quindi, la normativa di cui alla l. n. 186/2003, sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, lamentando il carattere abusivo delle disposizioni che imponevano la copertura del 30% dei posti in organico con insegnanti a tempo determinato. Rilevava, infatti, che tali docenti erano parte a tutti gli effetti dell'organico della scuola. Denunciava, pertanto, l'abusiva reiterazione dei contratti a termine. Richiamato il disposto dell'art. 4, l. n. 124/1999, ricordava quanto statuito dalla sentenza della CGUE del 26.11.2014 ( e altri), la successiva decisione della Corte costituzionale n. Per_1
187/2016 e vari altri precedenti della Corte di giustizia. Chiedeva, dunque, il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno, da quantificarsi ai sensi dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010. Lamentava, infine, la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, con riferimento al
“trattamento retributivo deteriore” riservato agli insegnanti di religione cattolica a tempo determinato, a causa del mancato riconoscimento, nel caso di reiterazione di contratti, degli scatti biennali nonché delle previsioni di progressione economica dei C.C.N.L. succedutesi nel tempo. Domandava, pertanto, l'accertamento del proprio diritto alla ricostruzione di carriera, e il riconoscimento, in suo favore, degli scatti stipendiali e della progressione economica e il pagamento delle differenze stipendiali maturate dall'a.s. 2017/2018, oltre agli interessi dalla maturazione al saldo.
Si costituiva il con memoria Controparte_1 difensiva depositata il 19.8.2024. Evidenziava la specialità della normativa riguardante gli insegnanti di religione cattolica, derivante dai lateranensi, dalla successiva revisione e dall'accordo tra CP_3
l'autorità scolastica italiana e la C.E.I., sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Ricordava, in particolare, il peculiare sistema di reclutamento, che prevedeva il potere dell'ordinario diocesano di compiere verifiche anche annuali sull'idoneità del docente. Richiamava, poi, le recenti misure adottate per il reclutamento e l'immissione in ruolo dei docenti di religione precari, ritenendole idonee a sanare l'illecito comunitario lamentato dalla controparte.
3 Riteneva, dunque, la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente priva di fondamento. Riferiva, inoltre, la già avvenuta presentazione dell'istanza di ricostruzione di carriera da parte della ricorrente e affermava la corretta applicazione della normativa citata dalla controparte. Eccepiva, pertanto, la non avvenuta violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Depositava, infine, in data 11.7.2025 con note autorizzate, il decreto di ricostruzione e riconoscimento delle differenze retributive, munito del visto della RTS.
All'udienza odierna, il Difensore di parte ricorrente dichiarava di aderire al conteggio del , relativamente alla quantificazione delle differenze retributive, CP_1 derivanti dalla ricostruzione della carriera. Udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono. Le questioni giuridiche, controverse in causa, relative al dedotto abuso della reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico, sono state, ormai da tempo, risolte da Cass., sez. lav., 7.11.2016, n. 22556, la cui motivazione, a cui il Tribunale aderisce, deve intendersi integralmente richiamata in questa sede, ai sensi dell'art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c. La Corte ha precisato che “"La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità. 119. B. "Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 commi 1 e 11, prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi". 120. C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
4 (…) 124. G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016”.
Con specifico riguardo agli insegnanti di religione cattolica, vanno condivise le considerazioni della Corte d'appello di Firenze, nella sentenza del 18.6.2019 (causa r.g. n. 395/2018): “Il rapporto di lavoro degli insegnanti di religione – sorretto sia nella fase genetica che in quella funzionale dal gradimento dell'Autorità ecclesiastica - è oggi regolato dalla L. n. 186/2003, che ha istituito due distinti ruoli regionali, disciplinando l'accesso ai ruoli mediante concorso per titoli ed esami, e limitando al 70% del fabbisogno totale le cattedre da coprire con contratti a tempo indeterminato. La stessa legge, poi, ha istituito una sorta di riserva (del residuo 30% dei posti) da assegnare
“mediante contratto di incarico annuale”, qui dovendosi tener conto di una peculiarità del settore che consiste nel riconoscimento di un meccanismo di progressione economica rapportata alla durata del servizio (il che, secondo il appellato, CP_1 avvicina sensibilmente la categoria degli assunti per incarico a quella degli assunti in ruolo). Le ragioni che giustificano quella “riserva” di cui si è detto e, dunque, il reclutamento a tempo determinato per incarico annuale, dovrebbero risiedere nella necessità di adeguamento flessibile del corpo insegnanti alle fluttuazioni di frequenza delle scuole, a loro volta legate, come è noto, all'indice di natalità in generale ed alla scelta familiare di avvalersi o meno dell'insegnamento di religione. Tuttavia, la prima circostanza è senz'altro comune agli altri insegnamenti e, pertanto, non può ritenersi una specificità del nostro settore. La sua eventuale rilevanza è stata già scrutinata dalla giurisprudenza richiamata in premessa e, dunque, non è significativa al fine di qualificare l'abuso. La seconda circostanza è, invece, una apprezzabile peculiarità, poiché il numero degli insegnanti di religione si conforma al numero delle scelte e certamente dipende anche dagli attuali flussi migratori destinati a rendere incerto il numero dei docenti di religione cattolica da impiegare anno per anno. Vi è, poi, come è noto, una terza specificità che si concretizza nel gradimento dell'Autorità ecclesiastica che, come si è accennato, opera sia nella fase genetica del rapporto che nella fase funzionale - potendo comportare, mediante l'esercizio di un ampio potere discrezionale, anche la risoluzione del rapporto. Ma anche questa circostanza, sulla quale molto insiste l'Avvocatura pubblica, non è rilevante per giustificare l'assunzione a tempo determinato, perché essa è comune ad entrambi i tipi
5 contrattuali (a termine ed a tempo indeterminato) che legano gli insegnanti di religione cattolica all'amministrazione scolastica. Le variazioni demografiche, pertanto, ed il c.d. gradimento dell'autorità ecclesiastica sono circostanze neutre rispetto al problema di causa. Può, allora, affermarsi che la previsione normativa che, con fonte primaria, regola la riserva del 30% di posti non di ruolo, abbia come sua giustificazione l'esigenza di reclutare a tempo determinato una quota del fabbisogno al fine di consentire una certa flessibilità determinata da ragioni oggettive (è, infatti, ipotizzabile che si sia mosso dalla constatazione che il 70% - più o meno - degli alunni manifesti l'opzione per avvalersi dell'insegnamento di religione). Questo, tuttavia, autorizza l'uso del contratto a termine, ma non l'abuso. Sulla base della evoluzione giurisprudenziale già richiamata, non è illimitata la possibilità di utilizzare il contratto a tempo determinato (nel lavoro pubblico come nel lavoro privato, e nonostante l'espansione del tipo contrattuale realizzata con i più recenti interventi normativi). Al contrario, quando la precarietà abbia assunto i caratteri di una certa continuità e di durata nel tempo, deve presumersi che quella posizione lavorativa sia (diventata) una posizione stabile e che, infine, continuare a coprirla con un contratto precario rappresenti un abuso secondo la nota definizione che è stata data dalla CGCE (sentenza 26 novembre 2014, )”. Per_1
È, poi, il caso di rammentare che la Corte di giustizia ha, più di recente, escluso che le peculiarità del sistema di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica italiani possano giustificare, di per sé, ragione oggettiva per derogare al principio di parità di trattamento di cui all'art. 4 dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato (cfr. CGUE, sentenza del 13.1.2022, in causa C-282/19). 2. Ciò premesso, le circostanze fattuali di causa sono state concordemente riferite dalle parti e risultano documentalmente dimostrate. Dai contratti prodotti dalla ricorrente sub doc. 1, risulta, effettivamente, che la ricorrente, dall'1.9.2017, è stata titolare di contratti a tempo determinato di durata annuale, fino all'a.s. 2023/2024.
Il non ha allegato alcuna ragione, diversa dalla specialità della CP_1 normativa sugli insegnanti di religione cattolica, a fondamento di esigenze di natura temporanea, che giustifichino l'apposizione del termine al contratto di lavoro.
Pertanto, con il contratto stipulato (e pacificamente eseguito) dell'anno scolastico 2019/2020, è stato raggiunto il previsto limite dei 36 mesi, poi superato nell'anno scolastico successivo. 3. Quanto all'avvenuta indizione di procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato, la giurisprudenza di legittimità ha, anche di recente, ribadito che “il principio dell'inidoneità di una procedura concorsuale per l'immissione in ruolo a sanzionare l'abuso del contratto a termine non è messo in discussione nelle ipotesi in cui l'amministrazione bandisca concorsi riservati, interamente o per una quota di
6 assunzioni, ai dipendenti già impiegati con una successione di contratti a termine, procedure svincolate da qualsiasi finalità di riparazione dell'abusiva successione di detti contratti;
in caso di concorsi riservati la reiterazione del contratto a termine opera come mero antecedente (remoto) della assunzione ed offre al dipendente precario una semplice chance di assunzione, chance la cui valenza riparatoria è stata esclusa da questa Corte sin dalle sentenze del 18 ottobre 2016 sui precari della scuola. Questa Corte ha dunque enunciato il seguente principio di diritto: "Nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine" (Cass. n. 14815/2021)” (Cass., sez. lav., 15.12.2023, n. 35145, alla cui motivazione, che esprime un orientamento ormai consolidato, deve farsi rinvio, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
In riferimento alla procedura concorsuale a cui la ricorrente ha partecipato (bando sub docc. 2 conv.) va escluso che l'assunzione costituisca effetto diretto e immediato dell'abuso. È vero che tra i requisiti del concorso vi è quello di aver svolto almeno tre anni di servizio a tempo determinato per l'insegnamento della religione cattolica, è anche vero che detto servizio è computato anche per soggetti in relazione a cui non può discorrersi di abuso del contratto a termine, per esempio, i supplenti in sostituzione di personale assente.
In secondo luogo, decisivamente, il bando prevede il superamento di una prova selettiva orale (art. 6), riguardante discipline didattiche-pedagogiche, ordinamento scolastico e lingua inglese, sicché l'assunzione non dipende soltanto e direttamente dall'abuso, ma anche dalla dimostrazione, da parte degli interessati, di adeguate professionalità e competenze.
Se ciò è senz'altro conforme al principio costituzionale del concorso per l'accesso all'impiego pubblico e alla necessità che l'assunzione di lavoratori adibiti a compiti di notevole importanza sociale sia preceduta da un esame, una siffatta immissione in ruolo non costituisce, secondo i principi richiamati, misura risarcitoria adeguata a superare l'abuso dei contratti a tempo determinato. 4. Venendo, ora, alle conseguenze del riconosciuto abuso nella reiterazione dei contratti a termine, si deve innanzitutto osservare che la ricorrente, nelle proprie conclusioni, ha domandato il risarcimento del danno, da liquidarsi secondo i criteri di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010. Possono, quindi, tralasciarsi considerazioni, che vadano oltre il mero richiamo alla già citata giurisprudenza della S.C., che ha condivisibilmente escluso l'operatività di qualsiasi forma di tutela reale nella fattispecie in esame.
7 Anche in punto di quantificazione del danno, il Tribunale non può non richiamare gli argomenti contenuti nella motivazione di Cass., sez. lav., 7.11.2016, n. 22556, la quale, sul punto, ha fatto rinvio al seguente principio di diritto, stabilito da Cass., sez. un., 15.3.2016, n. 5072: “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C- 50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”. In assenza di specifiche allegazioni e prove circa un danno ulteriore, il risarcimento va, dunque, limitato a quello presunto dalla legge e commisurato ai sensi dell'abrogato art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, oggi ripreso, senza sostanziali modifiche sul punto, dall'art. 28, comma 2, d. lgs. n. 81/2015. Tale risarcimento è espressamente definito onnicomprensivo dalla legge. Deve, poi, darsi atto che, dopo il deposito del ricorso, è intervenuta la disposizione di cui all'art. 12, d.l. n. 131/2024, a norma del quale “All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”. Per la quantificazione del danno presunto, stante l'estrema difficoltà della sua prova (d'altronde, riconosciuta dalla stessa decisione delle S.U. appena citata) deve necessariamente farsi ricorso al criterio equitativo, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., tenuto conto dei criteri di commisurazione di cui all'art. 8, l. n. 604/66, richiamati dalla legge e quindi “al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti”. A tale fine, devono considerarsi le rilevantissime dimensioni del datore di lavoro, quanto ai dipendenti occupati, ma anche che egli ha agito in buona fede, applicando normative di legge, sia pure problematiche sotto il profilo della reiterazione dei contratti a termine e attingendo a graduatorie, predisposte secondo criteri vincolanti.
8 Alla luce di tali considerazioni e al fine di valorizzare altresì il criterio dell'anzianità di servizio, previsto dalla più recente normativa citata, stimasi equo condannare il convenuto al risarcimento del danno in misura pari a tre CP_1 mensilità di retribuzione per ogni anno di reiterazione del contratto a termine oltre i 36 mesi, fermi restando i limiti minimo e massimo di legge. Conseguentemente il risarcimento va commisurato alla misura di nove mensilità della retribuzione di riferimento nell'ultimo anno scolastico in cui la ricorrente ha prestato servizio a tempo determinato, secondo le risultanze in atti (2023/2024). 5. Con riferimento alla domanda di ricostruzione di carriera, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il convenuto ha, infatti, prodotto il CP_1 provvedimento di ricostruzione, adottato in corso di causa e i conteggi relativi alle differenze retributive riconosciute. In udienza, la Difesa della ricorrente ha aderito ai conteggi effettuati dal , riconoscendone la correttezza, con conseguente venir CP_1 meno di ogni contestazione in ordine all'anzianità di servizio da riconoscere ai fini della carriera. La cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito (a differenza di quanto accade, ad esempio in seno al processo tributario o a quello amministrativo), ma che può dirsi pienamente esistente anche nell'ordinamento processuale civile in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - quale “diritto vivente”, a partire da Cass. civ., Sez. Un., 19 gennaio 1954, n. 92 - che la considera forma di definizione del processo a cui ricorrere ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, cfr. Cass. civ., sez. III, sent., n. 10478/2004; Cass. civ, sez. lav., sent., n. 9332/2001; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 1048/2000; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2268/1999; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2572/1998; Cass. civ., sez. II, sent., n. 4283/1997). La pronuncia va emessa d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta “soccombenza virtuale” e, cioè, delibando solo a fini di regolamentazione delle spese la fondatezza delle domande ed eccezioni originarie delle parti (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. III, sent., n. 6395/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 6403/2004; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 13969/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 11962/2005). Ciò comporta che dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda avente ad oggetto la ricostruzione della carriera. 6. Quanto alle differenze retributive, la somma da riconoscere alla ricorrente non risulta più contestata, avendo la ricorrente dichiarato di ritenere corretto il conteggio formulato dal . CP_1
In conformità a quest'ultimo deve, quindi, essere riconosciuta la somma di euro 2.842,77 lordi. Trattandosi di datore di lavoro pubblico, gli interessi legali vanno portati
9 in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 16, comma 36, l. n. 724/1994. Nel corso dell'odierna udienza, le parti non sono state in grado di riferire se tale somma è già stata pagata alla ricorrente. In conformità ai principi generali, deve, quindi, ritenersi che il non abbia ancora assolto all'onere probatorio circa l'avvenuto CP_1 adempimento dell'obbligazione su di lui gravante, sicché deve essere accolta la domanda di condanna, nei limiti appena evidenziati. Ove tale somma sia già stata percepita, la ricorrente non avrà, comunque, diritto a pretenderne nuovamente il pagamento. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della sua natura documentale, dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto e del buon comportamento processuale del CP_1 convenuto, che ha lealmente cooperato alla risoluzione della controversia, in complessivi euro 3.700, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 259 per contributo unificato
Va disposta la distrazione in favore del Difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda avente ad oggetto la ricostruzione della carriera e condanna il
[...]
a corrisponderle la somma di euro 2.842,77 lordi Controparte_1
a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali nei limiti di cui in motivazione, fermo restando il diritto a percepire tale somma una volta sola;
2) accoglie nel resto il ricorso e condanna il Controparte_1
al risarcimento del danno a favore di , in misura pari a nove
[...] Parte_1 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, percepita nell'anno scolastico 2023/2024; 2) condanna il alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio di , liquidate in complessivi euro 3.700, oltre a Parte_1 rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 259 per contributo unificato, con distrazione in favore dell'Avv. Domenico Naso. Così deciso il 6.11.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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