CA
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 787/2022 R.G., vertente
TRA
nata a [...] Parte_1
(ME), il 02/05/1976, , rapp.ta e difesa C.F._1 dall'avv. ADILE CALOGERO FILIPPO DARIO
Appellante
CONTRO
, part. in persona Controparte_1 PartitaIVA_1 del suo procuratore speciale Dr. giusta procura Controparte_2
Dr. notaio in Treviso del Persona_1
02/02/2016 rep. n. 188112 racc. n. 31130, elettivamente domiciliata in Messina Via Grillo n. 61 Studio Avv. Antonino
Rizzo, recapito professionale dell'Avv. SANTINA
MAIORANA, dalla quale è rappresentata e difesa
1 Controparte_3 partita iva , codice fiscale , in persona P.IVA_2 P.IVA_3 del suo procuratore Dott. , con sede in Verona Controparte_4
Lungadige Cangrande n.16 rapp,ta e difesa dall'Avv. PIERA L'AMBROSA
Appellate
nato a [...] il [...] e Controparte_5 residente in [...],
c.f. . C.F._2
Appellato contumace
Ogg: appello a sentenza n. 1045/2022 del 07/09/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., non notificata-
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 10.11.2022 Parte_1 proponeva appello alla sentenza di cui all'intestazione con la quale il Tribunale di Barcellona P.G., definendo il giudizio proposto dalla medesima appellante nei confronti di di Controparte_1 [...]
e di , Controparte_6 Controparte_5 quest'ultimo rimasto contumace: a) rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dalla nei confronti Parte_1
di e della relativa compagnia assicurativa, Controparte_5
b) in accoglimento parziale Controparte_6
della domanda, condannava la al pagamento Controparte_1
in favore della della somma di € 16.300,00, nonché Parte_1
2 su tale importo, -deflazionato al momento del sinistro, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat- al pagamento degli interessi al tasso legale annuo fino alla data della sentenza;
c) condannava alle spese in favore della Parte_1
d) compensava per metà le Controparte_6
spese tra e la Parte_1 Controparte_1
condannando quest'ultima al pagamento della restante parte.
Si costituivano sia sia (già Controparte_1 Controparte_3
. Controparte_6
Non si costituiva il . CP_5
Con ordinanza del 16.2.24 in esito a trattazione scritta la causa, previa precisazione delle conclusioni era posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * *
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del , non CP_5
costituitosi nonostante la regolare notifica dell'appello.
La vicenda riguarda l'incendio subito dall'autovettura della che -secondo l'assunto della stessa- avrebbe trovato Parte_1
causa nell'incendio di una Jaguar, parcheggiata nelle vicinanze.
L'attrice ha citato sia il proprietario della Jaguar ) e la CP_5
compagnia che assicurava tale veicolo ( , ma anche la CP_6
, quest'ultima in quanto copriva la macchina Controparte_1
dell'attrice per i danni da incendio.
Quanto all'azione nei confronti del proprietario della Jaguar e della sua assicurazione essa veniva fondata sul presupposto che si trattasse di danno da circolazione;
l'attrice assumeva, poi, che la fosse tenuta al risarcimento, comunque, in forza della CP_6
3 clausola, di cui alla polizza che copriva la Jaguar, prevedendo il risarcimento del danno da incendio anche nel caso in cui il veicolo non fosse in circolazione.
Il Tribunale: a) ha ritenuto che la vicenda si dovesse ricondurre all'alveo del danno da circolazione, rispetto al quale tuttavia il proprietario della Jaguar non era responsabile, trattandosi di incendio doloso. I danni subiti dall'attrice, dunque, erano riconducibili a terzi (gli autori dell'incendio) rimasti ignoti;
b) ha rigettato anche la domanda diretta a far valere la clausola della polizza di assicurazione della -che prevedeva il CP_7
risarcimento anche se il veicolo non fosse in circolazione- assumendo che con essa non si fosse voluta ampliare la tutela, ma solo rafforzarla, nel senso del superamento delle elucubrazioni giurisprudenziali, circa il concetto di danno da circolazione, e pur sempre sul presupposto che si tratti del manifestarsi dannoso di un rischio del quale il contraente assicurato possa e debba essere chiamato a rispondere.
Con l'appello la si duole che non sia stata ritenuta la Parte_1
responsabilità della e del , con diversi CP_6 CP_5
argomenti.
1.Con il primo di essi sostiene che non vi sia prova della natura dolosa dell'incendio. Infatti, i Vigili del Fuoco intervenuti non avevano le competenze tecniche specifiche per determinare con sicurezza che il liquido ritrovato sulla carcassa del veicolo incendiato fosse davvero benzina o altro liquido infiammabile, né risultava che fossero stati altrimenti effettuati altri tipi di accertamento.
4 Peraltro, non era possibile che il liquido ritrovato fosse un liquido infiammabile, e non avesse preso fuoco su un'auto dalla quale sprigionava un incendio, tanto intenso da propagarsi anche ai veicoli vicini. Da ciò la deduzione che tale liquido, pure ove ci fosse, non doveva essere né benzina né altrimenti infiammabile, ma certamente di altra natura e finito sulla carcassa del veicolo chissà per quale ragione, o magari proprio a seguito dell'intervento dei Vigili.
La natura dolosa dell'incendio era altresì esclusa dalla deposizione resa alle Autorità da parte dello stesso convenuto
, il quale aveva dichiarato di non avere Controparte_5
sospetti su alcuno perché non aveva “mai avuto a che dire con chicchessia” né aveva “mai subito minacce o intimidazioni”.
Inoltre, non era stato mai stato ritrovato sui luoghi segno certo dell'origine dolosa, quale un accendino, una miccia o qualsivoglia sistema di accensione a distanza;
né il vicino, che aveva assistito allo sprigionarsi delle fiamme, aveva riferito di aver visto qualcuno presente sui luoghi al momento del sinistro.
2. Con il secondo, aggiunge che la polizza che copriva la vettura del prevedeva, che “la Società (…) risponde dei danni CP_5
diretti ai mobili e agli immobili dei terzi dall'incendio del veicolo assicurato” anche “quando questo non è in circolazione”. Ciò significava che la era, comunque, Controparte_8
contrattualmente tenuta a risarcire i danni patiti da parte attrice per effetto dell'incendio anche nel caso in cui si reputasse inoperante la responsabilità da sinistro stradale.
5 3. Con il terzo censura l'impugnato provvedimento laddove è stato affermato che ulteriori approfondimenti sulle cause dell'incendio sarebbero stati necessari, ma si è ritenuto che una simile attività istruttoria doveva, e deve, considerarsi oggetto dell'onere della parte a ciò interessata e, quindi, a carico dell'odierna parte attrice, vieppiù a fronte della presunzione di caso fortuito.
Tale argomentare, secondo l'appellante è erroneo, in quanto in contrasto con principi in tema di riparto dell'onere nella prova, perché, nel caso di specie non poteva non trovare applicazione la disciplina di cui all'art.2051, per cui era onere del custode provare il caso fortuito.
4. L'appellante, infine, richiamando che la non Controparte_9
era stata condannata a risarcire le ulteriori voci di danno (in particolare: euro 825,00 per soccorso stradale e per la custodia del mezzo distrutto ed euro 2.575,00 per il nolo di autovettura sostitutiva), -in applicazione delle condizioni generali del contratto di assicurazione da essa stipulato con l'odierna appellante- affermava che certamente tali limitazioni non erano applicabili alle altre parti convenute, che erano tenute a provvedere al relativo risarcimento.
Osservazioni della Corte
Il motivo di appello sub 2) è inammissibile, perché manca una critica alla argomentazione con cui il giudice di primo grado l'ha rigettato. Ciò non senza dire che nessun rapporto contrattuale vi è tra l'attrice e la e che, dunque, la non può CP_6 Parte_1
invocare l'operatività di un contratto intercorso tra parti diverse.
6 Il Motivo sub 3) postula l'applicazione di un onere della prova in assoluta contraddizione con la causa petendi, ossia responsabilità da circolazione.
Cioè, se il danno deriva da circolazione, come l'attrice ha voluto sostenere nell'atto introduttivo del primo grado, va da sé che fare riferimento alla responsabilità del custode, ex art. 2051c.c., invocando l'onere probatorio agevolato del caso, non è possibile.
D'altra parte, l'attrice, pur indicando il come CP_5
proprietario, non ha specificato quale onere di custodia avrebbe violato con il lasciare la macchina parcata in strada, né a quale altro obbligo (manutenzione, sorveglianza, protezione) si sarebbe sottratto.
La prova, inoltre, dell'invocazione di una causa petendi diversa, ossia la responsabilità da circolazione stradale, è evincibile dall'avvenuta citazione diretta dell' , che Controparte_6
altrimenti non avrebbe avuto alcuna plausibile ragione giuridica.
Sul merito.
Non vi è dubbio che i Vigili del Fuoco siano i più titolati ad accertare le cause di un incendio, né sono state contestati specifici errori relativi a tale indagine.
In ogni caso, era onere dell'attrice provare come fosse avvenuto l'incendio, ossia allegare e dimostrare che la macchina avesse preso fuoco per guasti, vizi o ragioni particolari (es. parcata sopra del liquido infiammabile, etc.), che ne avessero determinato l'autocombustione/combustione.
L'omesso adempimento di tale onere probatorio ridonda, dunque,
a carico dell'attrice e costituisce ragione sufficiente per il rigetto
7 della domanda, rendendo superflua ogni dissertazione sulla correttezza degli accertamenti, dai quali si è tratto che l'incendio fosse doloso.
Le spese seguono la soccombenza della nei confronti Parte_1
di si liquidano Controparte_10
come da dispositivo, applicando i medi dello scaglio di valore della causa.
Nulla nei rapporti con il , rimasto contumace. CP_5
Atteso che nessun motivo di appello ha riguardato la posizione di
(la condanna in solido di e Controparte_11 CP_5
con la non integra domanda nei confronti di CP_6 CP_1
quest'ultima, la significa solamente che si chiede di indicare i primi due quali coobbligati con la già condannata in CP_1
primo grado), le spese con quest'ultima possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
10.11.2022 da avverso la sentenza n. Parte_1
1045/2022, emessa il 7.09.2022 dal Tribunale di Barcellona P.G., non notificata, nel giudizio tra l'odierna appellante, e gli appellati di cui all'intestazione, così provvede:
-Rigetta l'appello, perché infondato;
-Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
già Controparte_3 CP_10
delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi
[...]
8 € 5.809,00 per compensi, oltre Iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%;
-dichiara compensate le spese tra l'appellante e
[...]
CP_11
-Nulla per le spese nei confronti di . Controparte_5
-Dichiara che sussistono nei confronti dell'appellata le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 787/2022 R.G., vertente
TRA
nata a [...] Parte_1
(ME), il 02/05/1976, , rapp.ta e difesa C.F._1 dall'avv. ADILE CALOGERO FILIPPO DARIO
Appellante
CONTRO
, part. in persona Controparte_1 PartitaIVA_1 del suo procuratore speciale Dr. giusta procura Controparte_2
Dr. notaio in Treviso del Persona_1
02/02/2016 rep. n. 188112 racc. n. 31130, elettivamente domiciliata in Messina Via Grillo n. 61 Studio Avv. Antonino
Rizzo, recapito professionale dell'Avv. SANTINA
MAIORANA, dalla quale è rappresentata e difesa
1 Controparte_3 partita iva , codice fiscale , in persona P.IVA_2 P.IVA_3 del suo procuratore Dott. , con sede in Verona Controparte_4
Lungadige Cangrande n.16 rapp,ta e difesa dall'Avv. PIERA L'AMBROSA
Appellate
nato a [...] il [...] e Controparte_5 residente in [...],
c.f. . C.F._2
Appellato contumace
Ogg: appello a sentenza n. 1045/2022 del 07/09/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., non notificata-
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 10.11.2022 Parte_1 proponeva appello alla sentenza di cui all'intestazione con la quale il Tribunale di Barcellona P.G., definendo il giudizio proposto dalla medesima appellante nei confronti di di Controparte_1 [...]
e di , Controparte_6 Controparte_5 quest'ultimo rimasto contumace: a) rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dalla nei confronti Parte_1
di e della relativa compagnia assicurativa, Controparte_5
b) in accoglimento parziale Controparte_6
della domanda, condannava la al pagamento Controparte_1
in favore della della somma di € 16.300,00, nonché Parte_1
2 su tale importo, -deflazionato al momento del sinistro, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat- al pagamento degli interessi al tasso legale annuo fino alla data della sentenza;
c) condannava alle spese in favore della Parte_1
d) compensava per metà le Controparte_6
spese tra e la Parte_1 Controparte_1
condannando quest'ultima al pagamento della restante parte.
Si costituivano sia sia (già Controparte_1 Controparte_3
. Controparte_6
Non si costituiva il . CP_5
Con ordinanza del 16.2.24 in esito a trattazione scritta la causa, previa precisazione delle conclusioni era posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * *
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del , non CP_5
costituitosi nonostante la regolare notifica dell'appello.
La vicenda riguarda l'incendio subito dall'autovettura della che -secondo l'assunto della stessa- avrebbe trovato Parte_1
causa nell'incendio di una Jaguar, parcheggiata nelle vicinanze.
L'attrice ha citato sia il proprietario della Jaguar ) e la CP_5
compagnia che assicurava tale veicolo ( , ma anche la CP_6
, quest'ultima in quanto copriva la macchina Controparte_1
dell'attrice per i danni da incendio.
Quanto all'azione nei confronti del proprietario della Jaguar e della sua assicurazione essa veniva fondata sul presupposto che si trattasse di danno da circolazione;
l'attrice assumeva, poi, che la fosse tenuta al risarcimento, comunque, in forza della CP_6
3 clausola, di cui alla polizza che copriva la Jaguar, prevedendo il risarcimento del danno da incendio anche nel caso in cui il veicolo non fosse in circolazione.
Il Tribunale: a) ha ritenuto che la vicenda si dovesse ricondurre all'alveo del danno da circolazione, rispetto al quale tuttavia il proprietario della Jaguar non era responsabile, trattandosi di incendio doloso. I danni subiti dall'attrice, dunque, erano riconducibili a terzi (gli autori dell'incendio) rimasti ignoti;
b) ha rigettato anche la domanda diretta a far valere la clausola della polizza di assicurazione della -che prevedeva il CP_7
risarcimento anche se il veicolo non fosse in circolazione- assumendo che con essa non si fosse voluta ampliare la tutela, ma solo rafforzarla, nel senso del superamento delle elucubrazioni giurisprudenziali, circa il concetto di danno da circolazione, e pur sempre sul presupposto che si tratti del manifestarsi dannoso di un rischio del quale il contraente assicurato possa e debba essere chiamato a rispondere.
Con l'appello la si duole che non sia stata ritenuta la Parte_1
responsabilità della e del , con diversi CP_6 CP_5
argomenti.
1.Con il primo di essi sostiene che non vi sia prova della natura dolosa dell'incendio. Infatti, i Vigili del Fuoco intervenuti non avevano le competenze tecniche specifiche per determinare con sicurezza che il liquido ritrovato sulla carcassa del veicolo incendiato fosse davvero benzina o altro liquido infiammabile, né risultava che fossero stati altrimenti effettuati altri tipi di accertamento.
4 Peraltro, non era possibile che il liquido ritrovato fosse un liquido infiammabile, e non avesse preso fuoco su un'auto dalla quale sprigionava un incendio, tanto intenso da propagarsi anche ai veicoli vicini. Da ciò la deduzione che tale liquido, pure ove ci fosse, non doveva essere né benzina né altrimenti infiammabile, ma certamente di altra natura e finito sulla carcassa del veicolo chissà per quale ragione, o magari proprio a seguito dell'intervento dei Vigili.
La natura dolosa dell'incendio era altresì esclusa dalla deposizione resa alle Autorità da parte dello stesso convenuto
, il quale aveva dichiarato di non avere Controparte_5
sospetti su alcuno perché non aveva “mai avuto a che dire con chicchessia” né aveva “mai subito minacce o intimidazioni”.
Inoltre, non era stato mai stato ritrovato sui luoghi segno certo dell'origine dolosa, quale un accendino, una miccia o qualsivoglia sistema di accensione a distanza;
né il vicino, che aveva assistito allo sprigionarsi delle fiamme, aveva riferito di aver visto qualcuno presente sui luoghi al momento del sinistro.
2. Con il secondo, aggiunge che la polizza che copriva la vettura del prevedeva, che “la Società (…) risponde dei danni CP_5
diretti ai mobili e agli immobili dei terzi dall'incendio del veicolo assicurato” anche “quando questo non è in circolazione”. Ciò significava che la era, comunque, Controparte_8
contrattualmente tenuta a risarcire i danni patiti da parte attrice per effetto dell'incendio anche nel caso in cui si reputasse inoperante la responsabilità da sinistro stradale.
5 3. Con il terzo censura l'impugnato provvedimento laddove è stato affermato che ulteriori approfondimenti sulle cause dell'incendio sarebbero stati necessari, ma si è ritenuto che una simile attività istruttoria doveva, e deve, considerarsi oggetto dell'onere della parte a ciò interessata e, quindi, a carico dell'odierna parte attrice, vieppiù a fronte della presunzione di caso fortuito.
Tale argomentare, secondo l'appellante è erroneo, in quanto in contrasto con principi in tema di riparto dell'onere nella prova, perché, nel caso di specie non poteva non trovare applicazione la disciplina di cui all'art.2051, per cui era onere del custode provare il caso fortuito.
4. L'appellante, infine, richiamando che la non Controparte_9
era stata condannata a risarcire le ulteriori voci di danno (in particolare: euro 825,00 per soccorso stradale e per la custodia del mezzo distrutto ed euro 2.575,00 per il nolo di autovettura sostitutiva), -in applicazione delle condizioni generali del contratto di assicurazione da essa stipulato con l'odierna appellante- affermava che certamente tali limitazioni non erano applicabili alle altre parti convenute, che erano tenute a provvedere al relativo risarcimento.
Osservazioni della Corte
Il motivo di appello sub 2) è inammissibile, perché manca una critica alla argomentazione con cui il giudice di primo grado l'ha rigettato. Ciò non senza dire che nessun rapporto contrattuale vi è tra l'attrice e la e che, dunque, la non può CP_6 Parte_1
invocare l'operatività di un contratto intercorso tra parti diverse.
6 Il Motivo sub 3) postula l'applicazione di un onere della prova in assoluta contraddizione con la causa petendi, ossia responsabilità da circolazione.
Cioè, se il danno deriva da circolazione, come l'attrice ha voluto sostenere nell'atto introduttivo del primo grado, va da sé che fare riferimento alla responsabilità del custode, ex art. 2051c.c., invocando l'onere probatorio agevolato del caso, non è possibile.
D'altra parte, l'attrice, pur indicando il come CP_5
proprietario, non ha specificato quale onere di custodia avrebbe violato con il lasciare la macchina parcata in strada, né a quale altro obbligo (manutenzione, sorveglianza, protezione) si sarebbe sottratto.
La prova, inoltre, dell'invocazione di una causa petendi diversa, ossia la responsabilità da circolazione stradale, è evincibile dall'avvenuta citazione diretta dell' , che Controparte_6
altrimenti non avrebbe avuto alcuna plausibile ragione giuridica.
Sul merito.
Non vi è dubbio che i Vigili del Fuoco siano i più titolati ad accertare le cause di un incendio, né sono state contestati specifici errori relativi a tale indagine.
In ogni caso, era onere dell'attrice provare come fosse avvenuto l'incendio, ossia allegare e dimostrare che la macchina avesse preso fuoco per guasti, vizi o ragioni particolari (es. parcata sopra del liquido infiammabile, etc.), che ne avessero determinato l'autocombustione/combustione.
L'omesso adempimento di tale onere probatorio ridonda, dunque,
a carico dell'attrice e costituisce ragione sufficiente per il rigetto
7 della domanda, rendendo superflua ogni dissertazione sulla correttezza degli accertamenti, dai quali si è tratto che l'incendio fosse doloso.
Le spese seguono la soccombenza della nei confronti Parte_1
di si liquidano Controparte_10
come da dispositivo, applicando i medi dello scaglio di valore della causa.
Nulla nei rapporti con il , rimasto contumace. CP_5
Atteso che nessun motivo di appello ha riguardato la posizione di
(la condanna in solido di e Controparte_11 CP_5
con la non integra domanda nei confronti di CP_6 CP_1
quest'ultima, la significa solamente che si chiede di indicare i primi due quali coobbligati con la già condannata in CP_1
primo grado), le spese con quest'ultima possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
10.11.2022 da avverso la sentenza n. Parte_1
1045/2022, emessa il 7.09.2022 dal Tribunale di Barcellona P.G., non notificata, nel giudizio tra l'odierna appellante, e gli appellati di cui all'intestazione, così provvede:
-Rigetta l'appello, perché infondato;
-Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
già Controparte_3 CP_10
delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi
[...]
8 € 5.809,00 per compensi, oltre Iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%;
-dichiara compensate le spese tra l'appellante e
[...]
CP_11
-Nulla per le spese nei confronti di . Controparte_5
-Dichiara che sussistono nei confronti dell'appellata le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
9