CA
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 6079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6079 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4144/19 RG, avente ad oggetto “lesione personale”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 489/19, pubblicata il 19
Febbraio 2019; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 18 Luglio 2025, all'esito dell'udienza dell'8 Luglio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 6 Novembre 2025), e pendente tra:
( ), rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dagli avv.ti CP_1 C.F._1
EP UL ( ) e OV ME ( ), C.F._2 C.F._3 con i quali è elettivamente dom.ta presso i seguenti indirizzi di PEC:
Email_1
Email_2
Appellante
E
(C.I.: ), in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso Controparte_2 P.IVA_1
(giusta procura in atti) dall'avv. Rosa Balsamo ( ), con la quale è C.F._4 elettivamente dom.to presso il seguente indirizzo di PEC:
1 Email_3
Appellato
NONCHÉ
(C.F.: ), già , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Alfredo Dovetto
( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di C.F._5
PEC:
Email_4
Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza dell'8 Luglio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i
Difensori dell'appellante e dell'appellata , a mezzo di note scritte, hanno CP_1 CP_3
concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata al Comune di il 21 Dicembre 2015, esponeva di essere rimasta CP_2 CP_1
vittima di una caduta, verificatasi il 21 Ottobre 2014 presso l'edificio condominiale di Via Salicelle, sito in e di proprietà dell'ente comunale. CP_2
L'attrice deduceva che, nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, si era trovata a percorrere la scala interna dello stabile, quando, giunta all'altezza dell'ultima rampa di gradini, nell'androne del palazzo, era improvvisamente caduta.
La caduta era stata determinata dall'andamento irregolare della scalinata, dalla mancanza del corrimano, e, soprattutto, dall'assenza della pedata antisdrucciolevole sul penultimo gradino, il cui spigolo presentava un profilo discontinuo.
La descritta situazione di pericolo non era stata in alcun modo segnalata;
ed anzi la stessa non era rilevabile, in considerazione della scarsa luminosità dell'androne condominiale.
A seguito della caduta, l'attrice aveva accusato forti dolori alla gamba. Pertanto, era stata trasportata presso il Pronto Soccorso della Casa di Cura Villa dei Fiori di Acerra;
quindi, presso tale struttura era stata ricoverata presso la Divisione di Ortopedia e Traumatologia.
Ricevuta la diagnosi di “frattura scomposta tri-malleolare a destra”, era stata sottoposta ad un CP_1
intervento chirurgico di riduzione della frattura e sintesi della stessa con placche e viti.
Da tali lesioni erano residuati postumi invalidanti, valutabili nella misura del 6 %.
2 Tanto esposto, imputava la causazione del sinistro alla condotta omissiva dell'Amministrazione CP_1
Comunale, la quale non aveva provveduto alla regolare manutenzione dell'immobile di sua proprietà, né aveva osservato le prescrizioni tecniche e normative, atte a garantire la sicurezza e l'accessibilità degli edifici pubblici e privati, sia di vecchia che di nuova costruzione.
In punto di diritto, ad avviso dell'attrice sussisteva la responsabilità esclusiva del , ente Controparte_2
custode e proprietario dell'immobile, sia ai sensi dell'art. 2051 cc., che sub specie di art. 2043 cc..
era stato chiesto all'ente territoriale il risarcimento del danno in via bonaria. Parte_1
Pertanto, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord il , CP_1 Controparte_2
chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti, quantificati nell'importo complessivo di euro 13.889,91, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute, ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro.
Si costituiva il , contestando la fondatezza della domanda. Controparte_2
In particolare, l'ente faceva rilevare l'assenza, nel caso in esame, degli elementi costitutivi della responsabilità invocata dall'attrice, assumendo che la caduta dovesse ricondursi alla condotta imprudente della stessa.
Evidenziava, infatti, che risiedeva nello stabile di Via Salicelle e, pertanto, era a conoscenza delle CP_1 condizioni della scalinata, circostanza che le avrebbe consentito di adottare con facilità le necessarie cautele.
Rilevava, inoltre, che dai sopralluoghi effettuati era emerso come il vano scala fosse dotato di un impianto di illuminazione funzionante, e ricevesse una sufficiente luce naturale, tale da garantire una piena visibilità dei luoghi e da escludere la presenza di insidie non percepibili.
Tali circostanze erano attestate dalla nota prot. n. 6792 del 17 Febbraio 2016, rilasciata dal Dirigente
.PP. del Comune. CP_5
Tanto osservato in fatto, il chiedeva, in ogni caso, di essere autorizzato a chiamare in causa la CP_2
società (già ), assicuratrice per la responsabilità civile dell'ente. CP_3 CP_4
Previa autorizzazione del G.I., il Comune di , in data 12 Aprile 2016, provvedeva alla notifica CP_2
dell'atto di chiamata in garanzia nei confronti della società . CP_3
Si costituiva in giudizio anche la terza chiamata, , aderendo alle difese del ed CP_3 CP_2
opponendo, quanto al rapporto assicurativo, l'applicabilità della franchigia prevista dalle condizioni generali di polizza, nonché la non operatività della garanzia in relazione alle spese legali.
3 All'udienza del 9 Giugno 2017 veniva raccolto l'interrogatorio formale dell'attrice . CP_1
Altresì, nel corso della medesima udienza, venivano sentiti i testi e , Testimone_1 Testimone_2 entrambi addotti da parte attrice.
All'esito della prova per testi, con ordinanza del 5 Febbraio 2018, il G.I. riteneva di non ammettere la CTU medico-legale richiesta dall'attrice, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli Nord n.
489/19, pubblicata il 19 Febbraio 2019.
A mezzo di tale pronuncia il G.M.:
Ha rigettato la domanda;
Ha condannato l'attrice al pagamento delle spese del giudizio in favore del di , liquidate in CP_2 CP_2 euro 237,00 per esborsi ed euro 3.384,50 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge;
Ha condannato l'attrice al pagamento delle spese del giudizio in favore della terza chiamata CP_3
, liquidate in euro 3.384,50 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge.
[...]
A sostegno della decisione, il primo Giudice ha osservato come, sulla base delle dichiarazioni rese dall'attrice in sede di interrogatorio formale, l'unica causa efficiente della caduta dovesse essere individuata nella condotta della stessa danneggiata.
In particolare, l'attrice aveva dichiarato di conoscere le condizioni della scala, che aveva definito in cattivo stato, e di essere solita percorrerla quotidianamente, essendo residente nello stabile.
L'istante aveva dichiarato, inoltre, di essere scivolata mentre scendeva la rampa successiva al pianerottolo dell'ascensore, in un punto in cui il materiale antisdrucciolevole era danneggiato, precisando, però, di non avere prestato attenzione ai gradini perché impegnata ad assistere il figlio, affetto da disabilità psicomotoria, che stava aiutando nella discesa.
Altresì, il Tribunale ha rilevato che l'illuminazione naturale presente nell'androne, pur non particolarmente intensa, era sufficiente a consentire la visibilità dei luoghi, e che la stessa attrice aveva affermato di riuscire a vedere la scala, nonostante il neon dell'ingresso fosse guasto.
Sulla base di tali emergenze, il primo Giudice ha quindi ritenuto che la caduta fosse riconducibile alla distrazione dell'attrice, la quale, pur consapevole dello stato dei luoghi, non aveva vigilato adeguatamente sulla propria andatura, concentrando la propria attenzione esclusivamente sul figlio.
4 Tale condotta – ritenuta imprevidente e negligente – era stata idonea ad interrompere il nesso causale tra le condizioni della scala e l'evento dannoso, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , giusta citazione notificata in data 16 Settembre CP_1
2019 nei confronti del e di (nuova denominazione di ). Controparte_2 CP_3 CP_4
Con i motivi articolati a sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto un vizio di erronea valutazione delle risultanze istruttorie, censurando la sentenza di prime cure laddove il Tribunale, omettendo una valutazione complessiva degli elementi probatori acquisiti, aveva ritenuto l'evitabilità oggettiva e soggettiva della caduta, senza valorizzare opportunamente l'impedimento soggettivo della danneggiata, legato alla necessità di assistere il figlio nella discesa delle scale.
Ha dedotto, inoltre, la violazione dei princìpi in tema di distribuzione dell'onere della prova e di valutazione del concorso di colpa del danneggiato, rilevando come tale concorso non possa escludere, in toto, la responsabilità del custode.
Dunque l'attrice ha chiesto, in accoglimento del gravame, ed in riforma dell'impugnata sentenza,
l'accoglimento della domanda risarcitoria già proposta in primo grado, nella misura di euro 13.889,91, o comunque nella diversa misura ritenuta equa e congrua;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Sotto il profilo istruttorio, l'appellante ha insistito nella richiesta di espletamento della CTU medico-legale, già vanamente avanzata in primo grado.
Si è costituito l'appellato , chiedendo di rigettarsi il gravame. Controparte_2
Si è costituita anche l'appellata , chiedendo parimenti il rigetto dell'appello. CP_3
In ogni caso ai sensi dell'art. 346 cpc, ha riproposto le eccezioni già formulate in primo grado, in CP_3
ordine ai limiti della garanzia assicurativa, per la denegata ipotesi di accoglimento del gravame e della domanda risarcitoria proposta dall'appellante.
Giusta ordinanza comunicata il 18 Luglio 2025 – all'esito dell'udienza dell'8 Luglio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte dell'appellante e dell'appellata , la causa è stata dalla Corte riservata per la CP_1 CP_3
decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché del termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
5 I motivi di impugnazione articolati da , suscettibili di delibazione congiunta, sono incentrati sulla CP_1
valutazione compiuta dal primo Giudice in ordine alla visibilità e prevedibilità della situazione di pericolo e, più in generale, sulla ricostruzione del nesso causale tra le condizioni della scala e la caduta.
Ad avviso dell'appellante, infatti, il Tribunale avrebbe fornito una lettura parziale e non corretta delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, trascurando che l'attrice aveva riferito di non ricordare lo stato del gradino perché da giorni non usciva di casa e che, al momento del fatto, era impegnata ad assistere il figlio, affetto da disabilità psicomotoria, circostanza che le impediva di avvalersi del corrimano.
Inoltre, l'odierna impugnante si duole del fatto che il primo Giudice non avrebbe valutato in modo complessivo il materiale istruttorio, né coordinato le dichiarazioni rese dalla danneggiata con gli esiti della prova testimoniale.
Infatti – secondo la prospettazione di – dal compendio istruttorio emergerebbe l'inevitabilità CP_1
della caduta, considerati gli ostacoli soggettivi incontrati dall'attrice nella discesa della scala.
Infine, l'originaria attrice deduce la violazione dei princìpi in materia di distribuzione dell'onere probatorio e di concorso di colpa del danneggiato, osservando che tale concorso può incidere sulla misura del risarcimento, ma non esclude integralmente la responsabilità del custode.
Orbene, le censure dell'appellante non possono trovare accoglimento.
Ad avviso del Collegio, infatti, il primo Giudice ha correttamente valorizzato una serie di circostanze che, considerate nel loro complesso, depongono per l'assenza del requisito dell'imprevedibilità dell'insidia e, dunque, per la conoscibilità e la evitabilità del pericolo da parte dell'attrice.
In punto di diritto, il Collegio (al pari del primo giudicante) condivide l'insegnamento giurisprudenziale che individua nella condotta incauta della vittima una circostanza tale da spezzare il nesso eziologico tra cosa e danno, e quindi tale da integrare il “fortuito”, idoneo a far escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cc..
Va ricordato che, in tema di responsabilità ex art. 2051 cc., quando il danno non derivi da un dinamismo interno alla cosa, prodotto dalla sua struttura o dal suo funzionamento (come, ad esempio, lo scoppio di una caldaia, una scarica elettrica o una frana), ma richieda l'interazione dell'agìre umano – in particolare quello del danneggiato – con una cosa di per sé statica e inerte, ai fini della prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentasse un'obiettiva situazione di pericolo, tale da rendere altamente probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. civ. n. 2660/13; n. 3297/15).
In tale prospettiva, grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il rapporto di custodia, mentre al custode convenuto compete dimostrare
6 l'esistenza di un fattore esterno dotato dei requisiti dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, idoneo ad interrompere il nesso causale e ad integrare il caso fortuito.
Quanto alla nozione di caso fortuito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che esso coincide con l'evento non prevedibile, e ha riconosciuto che anche la condotta del danneggiato possa integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode, purché presenti due caratteristiche: sia colposa e, al contempo, non prevedibile dal custode.
L'imprevedibilità rilevante ai fini dell'esonero deve essere oggettiva, valutata secondo un criterio probabilistico o di causalità adeguata, a prescindere dalla diligenza del custode;
essa, tuttavia, non può che essere un concetto relativo, influenzato dalle condizioni della cosa, dalla sua più o meno intrinseca pericolosità e dalle modalità della sua interazione con i potenziali danneggiati.
In altri termini, la prevedibilità del fattore causale deve essere apprezzata in relazione alla sua normalità, ossia alla sua non radicale eccezionalità rispetto alle possibilità ragionevoli valutate ex ante (Cass. civ. n.
25837/17).
L'operazione valutativa consiste, dunque, nella ricostruzione del nesso causale sulla base dei fatti allegati e provati, distinguendo tra le ipotesi in cui la relazione causale tra cosa e danno sia autonoma e quelle – come nella specie – in cui essa risulti interferita dalla condotta del danneggiato.
In tale ultima evenienza, infatti, l'evento deve presentare i caratteri dell'imprevedibilità, per poter incidere in senso liberatorio sulla responsabilità del custode, secondo la ricostruzione operata dall'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato.
Va inoltre riaffermato che, sebbene l'art. 2051 cc. configuri una responsabilità oggettiva (circoscritta esclusivamente dall'eventuale caso fortuito e non dipendente dall'ordinaria diligenza del custode), il fatto colposo della vittima è idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno, escludendo in tal modo la responsabilità del custode.
Il caso fortuito, infatti, attiene al profilo causale dell'evento e comprende anche la condotta imprudente o disattenta del danneggiato, quando essa intervenga con un impulso autonomo, imprevedibile ed inevitabile, nella produzione del danno.
È stato, ad esempio, affermato che, quando la cosa in custodia è statica e inerte – come i gradini di una scala – essa non presenta intrinseca pericolosità.
Grava pertanto sul danneggiato la prova che essa abbia acquisito una condizione di pericolo a causa di uno specifico stato dei luoghi, quale, ad esempio, una scarsa illuminazione, idonea a determinare la caduta nonostante l'adozione delle normali cautele (Cass. civ. n. 7580/20).
7 Da ultimo, la Suprema Corte ha ritenuto che, qualora sia accertato che la vittima conoscesse lo stato dei luoghi e che, con l'uso della diligenza normalmente esigibile, avrebbe potuto evitare il danno, la sua condotta fornisce un contributo causale tale da assumere efficacia assorbente, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (Cass. civ. n. 9437/22).
Applicando tali princìpi al caso di specie, occorre innanzi tutto delineare le caratteristiche dell'asserita insidia.
Dalle dichiarazioni raccolte in prime cure e dai rilievi fotografici versati in atti emerge che la caduta si sarebbe verificata, a causa di un'irregolarità presente lungo il profilo del penultimo gradino della rampa di scale, collocata nell'androne del palazzo, tra il portone di ingresso ed il pianerottolo dell'ascensore.
In particolare, tale irregolarità consiste in una porzione priva della consueta copertura antiscivolo in PVC
(cosiddetto “bollato”), attraverso la quale risulta visibile il sottostante gradino in cemento.
Tale difformità, per conformazione e contrasto cromatico tra il rivestimento scuro ed il materiale cementizio sottostante, presenta un carattere di oggettiva evidenza.
Deve rilevarsi, inoltre, che le condizioni di luminosità dell'androne consentivano un'adeguata visibilità della scalinata.
Ed infatti la stessa attrice, in sede di interrogatorio formale, pur riferendo che la lampada al neon dell'ingresso fosse guasta, ha dichiarato di riuscire a vedere la scala grazie alla luce naturale proveniente dall'esterno.
Rileva poi, ai fini della prevedibilità dell'evento, che l'attrice risiedeva nello stabile, circostanza che consente di presumere una conoscenza quanto meno generale dello stato della scalinata, da tempo in condizioni non ottimali.
Invero, la stessa a riconosciuto di essere a conoscenza dello stato di deterioramento della scala, pur CP_1
affermando di non ricordare la specifica irregolarità del gradino su cui si sarebbe verificata la caduta, e ciò in quanto non lasciava il proprio appartamento da alcuni giorni.
Tale ultima evenienza, tuttavia, non può incidere sulla valutazione della prevedibilità dell'insidia, atteso che la mancata fruizione temporanea del luogo non elimina la doverosa attenzione, dovuta ad una situazione di fatto pacificamente nota ai residenti dello stabile e facilmente percepibile.
Quanto alla condizione di impedimento correlata all'assistenza prestata al figlio, deve osservarsi che l'accompagnamento di una persona con difficoltà motorie impone, per sua natura, un grado di attenzione ancora maggiore nell'osservazione dell'ambiente circostante, al fine di prevenire possibili rischi sia per l'accompagnato che per l'accompagnatore.
8 Nel caso concreto, peraltro, la rampa era composta da pochi gradini ed il difetto del penultimo scalino risultava immediatamente percepibile, osservando la scala dall'alto, come documentato dai rilievi fotografici in atti.
Ne consegue che la necessità di prestare attenzione al figlio durante la discesa non escludeva né rendeva particolarmente difficoltosa la percezione dell'irregolarità in questione, che, per caratteristiche e collocazione, era agevolmente riconoscibile ed evitabile prestando la dovuta diligenza (senza trascurare che la signora veva quarantadue anni di età alla data del sinistro;
né risultano difficoltà nell'affrontare la CP_1
scalinata, legate a pregresse condizioni di salute dell'odierna appellante).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi ritenersi che, nel caso in esame, l'irregolarità del gradino non integrasse una situazione di pericolo occulto, né un'insidia dotata di caratteristiche tali da rendere probabile, o addirittura inevitabile, il danno per un utente che avesse osservato la normale diligenza.
Le sue caratteristiche di immediata percepibilità, le condizioni di buona visibilità dell'androne e la familiarità dell'attrice con i luoghi escludono, infatti, che tale difformità potesse qualificarsi come pericolo non prevedibile secondo il canone dell'ordinaria diligenza.
In questo contesto, la dinamica del sinistro risulta riconducibile alla condotta della danneggiata che, pur in presenza di un difetto facilmente riconoscibile ed evitabile, non ha adottato l'attenzione richiesta, anche in considerazione dell'attività svolta (assistenza a soggetto con difficoltà motorie).
Tale condotta, valutata secondo i princìpi richiamati in premessa, integra un fattore causale idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, poiché dotato dei caratteri dell'autonomia e dell'imprevedibilità oggettiva che connotano il caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 cc..
Ne deriva, pertanto, che il sinistro debba essere ascritto esclusivamente alla condotta dell'attrice, integrando un caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità dell'ente comunale.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato in toto;
ne consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
L'accertata infondatezza dell'appello e della domanda risarcitoria comporta, altresì, l'assorbimento dell'esame delle eccezioni relative al rapporto assicurativo, riproposte in sede di gravame (in via meramente subordinata) dalla compagnia assicuratrice CP_3
A questo punto, resta da pronunciarsi sul regime delle spese del presente grado.
Sul regime delle spese del presente grado
9 In ordine alle spese di lite, è necessario confrontarsi con il secondo comma dell'art. 92 cpc, che, anche nella vigente formulazione, consente la compensazione delle spese del giudizio (parziale o integrale) qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, oltre quelle riportate nella citata disposizione.
E questo, alla luce dell'intervento della Consulta, di cui alla sentenza n. 77 del 19 Aprile 2018.
Ebbene, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, ricorrano gli estremi per la compensazione delle spese (sia nei confronti del Comune di , che nei confronti di ). CP_2 CP_3
Le ragioni dell'integrale compensazione vanno individuate nell'oggettiva particolarità della vicenda e nelle condizioni dei luoghi in cui il sinistro si è verificato.
È pacifico, infatti, che la scala teatro del sinistro, situata in un immobile di proprietà di un ente pubblico, versasse in condizioni manutentive complessivamente scadenti, tali da rendere difficoltoso l'utilizzo quotidiano da parte dei residenti, soprattutto in presenza di soggetti con disabilità o ridotte capacità motorie.
Tale situazione, pur non avendo assunto nella concreta dinamica del sinistro i caratteri necessari a fondare la responsabilità del custode, ha comunque inciso sulla comprensibile iniziativa giudiziale dell'attrice e sulla complessità della valutazione rimessa al giudicante.
Alla luce di tali elementi, che qualificano la controversia come connotata da un peculiare margine di incertezza fattuale e giuridica, appare dunque equo e congruo disporre la compensazione integrale delle spese del grado di appello tra da un lato e, dall'altro, il e la compagnia CP_1 Controparte_2
assicuratrice (appunto, si ritiene che ricorrano le altre gravi ed eccezionali ragioni). CP_3
Resta ferma, invece, la condanna dell'attrice al pagamento delle spese del primo grado in favore delle odierne parti appellate, non essendo stati articolati specifici motivi di impugnazione avverso il regolamento delle spese disposto dal primo Giudice.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , in persona del nonché nei confronti di CP_1 Controparte_2 CP_6
, in persona del legale rapp.te p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. Controparte_3
489/19, pubblicata il 19 Febbraio 2019, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
10 B) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante ) dell'ulteriore contributo unificato, di CP_1 cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 28 Novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4144/19 RG, avente ad oggetto “lesione personale”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 489/19, pubblicata il 19
Febbraio 2019; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 18 Luglio 2025, all'esito dell'udienza dell'8 Luglio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 6 Novembre 2025), e pendente tra:
( ), rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dagli avv.ti CP_1 C.F._1
EP UL ( ) e OV ME ( ), C.F._2 C.F._3 con i quali è elettivamente dom.ta presso i seguenti indirizzi di PEC:
Email_1
Email_2
Appellante
E
(C.I.: ), in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso Controparte_2 P.IVA_1
(giusta procura in atti) dall'avv. Rosa Balsamo ( ), con la quale è C.F._4 elettivamente dom.to presso il seguente indirizzo di PEC:
1 Email_3
Appellato
NONCHÉ
(C.F.: ), già , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Alfredo Dovetto
( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di C.F._5
PEC:
Email_4
Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza dell'8 Luglio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i
Difensori dell'appellante e dell'appellata , a mezzo di note scritte, hanno CP_1 CP_3
concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata al Comune di il 21 Dicembre 2015, esponeva di essere rimasta CP_2 CP_1
vittima di una caduta, verificatasi il 21 Ottobre 2014 presso l'edificio condominiale di Via Salicelle, sito in e di proprietà dell'ente comunale. CP_2
L'attrice deduceva che, nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, si era trovata a percorrere la scala interna dello stabile, quando, giunta all'altezza dell'ultima rampa di gradini, nell'androne del palazzo, era improvvisamente caduta.
La caduta era stata determinata dall'andamento irregolare della scalinata, dalla mancanza del corrimano, e, soprattutto, dall'assenza della pedata antisdrucciolevole sul penultimo gradino, il cui spigolo presentava un profilo discontinuo.
La descritta situazione di pericolo non era stata in alcun modo segnalata;
ed anzi la stessa non era rilevabile, in considerazione della scarsa luminosità dell'androne condominiale.
A seguito della caduta, l'attrice aveva accusato forti dolori alla gamba. Pertanto, era stata trasportata presso il Pronto Soccorso della Casa di Cura Villa dei Fiori di Acerra;
quindi, presso tale struttura era stata ricoverata presso la Divisione di Ortopedia e Traumatologia.
Ricevuta la diagnosi di “frattura scomposta tri-malleolare a destra”, era stata sottoposta ad un CP_1
intervento chirurgico di riduzione della frattura e sintesi della stessa con placche e viti.
Da tali lesioni erano residuati postumi invalidanti, valutabili nella misura del 6 %.
2 Tanto esposto, imputava la causazione del sinistro alla condotta omissiva dell'Amministrazione CP_1
Comunale, la quale non aveva provveduto alla regolare manutenzione dell'immobile di sua proprietà, né aveva osservato le prescrizioni tecniche e normative, atte a garantire la sicurezza e l'accessibilità degli edifici pubblici e privati, sia di vecchia che di nuova costruzione.
In punto di diritto, ad avviso dell'attrice sussisteva la responsabilità esclusiva del , ente Controparte_2
custode e proprietario dell'immobile, sia ai sensi dell'art. 2051 cc., che sub specie di art. 2043 cc..
era stato chiesto all'ente territoriale il risarcimento del danno in via bonaria. Parte_1
Pertanto, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord il , CP_1 Controparte_2
chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti, quantificati nell'importo complessivo di euro 13.889,91, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute, ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro.
Si costituiva il , contestando la fondatezza della domanda. Controparte_2
In particolare, l'ente faceva rilevare l'assenza, nel caso in esame, degli elementi costitutivi della responsabilità invocata dall'attrice, assumendo che la caduta dovesse ricondursi alla condotta imprudente della stessa.
Evidenziava, infatti, che risiedeva nello stabile di Via Salicelle e, pertanto, era a conoscenza delle CP_1 condizioni della scalinata, circostanza che le avrebbe consentito di adottare con facilità le necessarie cautele.
Rilevava, inoltre, che dai sopralluoghi effettuati era emerso come il vano scala fosse dotato di un impianto di illuminazione funzionante, e ricevesse una sufficiente luce naturale, tale da garantire una piena visibilità dei luoghi e da escludere la presenza di insidie non percepibili.
Tali circostanze erano attestate dalla nota prot. n. 6792 del 17 Febbraio 2016, rilasciata dal Dirigente
.PP. del Comune. CP_5
Tanto osservato in fatto, il chiedeva, in ogni caso, di essere autorizzato a chiamare in causa la CP_2
società (già ), assicuratrice per la responsabilità civile dell'ente. CP_3 CP_4
Previa autorizzazione del G.I., il Comune di , in data 12 Aprile 2016, provvedeva alla notifica CP_2
dell'atto di chiamata in garanzia nei confronti della società . CP_3
Si costituiva in giudizio anche la terza chiamata, , aderendo alle difese del ed CP_3 CP_2
opponendo, quanto al rapporto assicurativo, l'applicabilità della franchigia prevista dalle condizioni generali di polizza, nonché la non operatività della garanzia in relazione alle spese legali.
3 All'udienza del 9 Giugno 2017 veniva raccolto l'interrogatorio formale dell'attrice . CP_1
Altresì, nel corso della medesima udienza, venivano sentiti i testi e , Testimone_1 Testimone_2 entrambi addotti da parte attrice.
All'esito della prova per testi, con ordinanza del 5 Febbraio 2018, il G.I. riteneva di non ammettere la CTU medico-legale richiesta dall'attrice, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli Nord n.
489/19, pubblicata il 19 Febbraio 2019.
A mezzo di tale pronuncia il G.M.:
Ha rigettato la domanda;
Ha condannato l'attrice al pagamento delle spese del giudizio in favore del di , liquidate in CP_2 CP_2 euro 237,00 per esborsi ed euro 3.384,50 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge;
Ha condannato l'attrice al pagamento delle spese del giudizio in favore della terza chiamata CP_3
, liquidate in euro 3.384,50 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge.
[...]
A sostegno della decisione, il primo Giudice ha osservato come, sulla base delle dichiarazioni rese dall'attrice in sede di interrogatorio formale, l'unica causa efficiente della caduta dovesse essere individuata nella condotta della stessa danneggiata.
In particolare, l'attrice aveva dichiarato di conoscere le condizioni della scala, che aveva definito in cattivo stato, e di essere solita percorrerla quotidianamente, essendo residente nello stabile.
L'istante aveva dichiarato, inoltre, di essere scivolata mentre scendeva la rampa successiva al pianerottolo dell'ascensore, in un punto in cui il materiale antisdrucciolevole era danneggiato, precisando, però, di non avere prestato attenzione ai gradini perché impegnata ad assistere il figlio, affetto da disabilità psicomotoria, che stava aiutando nella discesa.
Altresì, il Tribunale ha rilevato che l'illuminazione naturale presente nell'androne, pur non particolarmente intensa, era sufficiente a consentire la visibilità dei luoghi, e che la stessa attrice aveva affermato di riuscire a vedere la scala, nonostante il neon dell'ingresso fosse guasto.
Sulla base di tali emergenze, il primo Giudice ha quindi ritenuto che la caduta fosse riconducibile alla distrazione dell'attrice, la quale, pur consapevole dello stato dei luoghi, non aveva vigilato adeguatamente sulla propria andatura, concentrando la propria attenzione esclusivamente sul figlio.
4 Tale condotta – ritenuta imprevidente e negligente – era stata idonea ad interrompere il nesso causale tra le condizioni della scala e l'evento dannoso, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , giusta citazione notificata in data 16 Settembre CP_1
2019 nei confronti del e di (nuova denominazione di ). Controparte_2 CP_3 CP_4
Con i motivi articolati a sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto un vizio di erronea valutazione delle risultanze istruttorie, censurando la sentenza di prime cure laddove il Tribunale, omettendo una valutazione complessiva degli elementi probatori acquisiti, aveva ritenuto l'evitabilità oggettiva e soggettiva della caduta, senza valorizzare opportunamente l'impedimento soggettivo della danneggiata, legato alla necessità di assistere il figlio nella discesa delle scale.
Ha dedotto, inoltre, la violazione dei princìpi in tema di distribuzione dell'onere della prova e di valutazione del concorso di colpa del danneggiato, rilevando come tale concorso non possa escludere, in toto, la responsabilità del custode.
Dunque l'attrice ha chiesto, in accoglimento del gravame, ed in riforma dell'impugnata sentenza,
l'accoglimento della domanda risarcitoria già proposta in primo grado, nella misura di euro 13.889,91, o comunque nella diversa misura ritenuta equa e congrua;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Sotto il profilo istruttorio, l'appellante ha insistito nella richiesta di espletamento della CTU medico-legale, già vanamente avanzata in primo grado.
Si è costituito l'appellato , chiedendo di rigettarsi il gravame. Controparte_2
Si è costituita anche l'appellata , chiedendo parimenti il rigetto dell'appello. CP_3
In ogni caso ai sensi dell'art. 346 cpc, ha riproposto le eccezioni già formulate in primo grado, in CP_3
ordine ai limiti della garanzia assicurativa, per la denegata ipotesi di accoglimento del gravame e della domanda risarcitoria proposta dall'appellante.
Giusta ordinanza comunicata il 18 Luglio 2025 – all'esito dell'udienza dell'8 Luglio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte dell'appellante e dell'appellata , la causa è stata dalla Corte riservata per la CP_1 CP_3
decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché del termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
5 I motivi di impugnazione articolati da , suscettibili di delibazione congiunta, sono incentrati sulla CP_1
valutazione compiuta dal primo Giudice in ordine alla visibilità e prevedibilità della situazione di pericolo e, più in generale, sulla ricostruzione del nesso causale tra le condizioni della scala e la caduta.
Ad avviso dell'appellante, infatti, il Tribunale avrebbe fornito una lettura parziale e non corretta delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, trascurando che l'attrice aveva riferito di non ricordare lo stato del gradino perché da giorni non usciva di casa e che, al momento del fatto, era impegnata ad assistere il figlio, affetto da disabilità psicomotoria, circostanza che le impediva di avvalersi del corrimano.
Inoltre, l'odierna impugnante si duole del fatto che il primo Giudice non avrebbe valutato in modo complessivo il materiale istruttorio, né coordinato le dichiarazioni rese dalla danneggiata con gli esiti della prova testimoniale.
Infatti – secondo la prospettazione di – dal compendio istruttorio emergerebbe l'inevitabilità CP_1
della caduta, considerati gli ostacoli soggettivi incontrati dall'attrice nella discesa della scala.
Infine, l'originaria attrice deduce la violazione dei princìpi in materia di distribuzione dell'onere probatorio e di concorso di colpa del danneggiato, osservando che tale concorso può incidere sulla misura del risarcimento, ma non esclude integralmente la responsabilità del custode.
Orbene, le censure dell'appellante non possono trovare accoglimento.
Ad avviso del Collegio, infatti, il primo Giudice ha correttamente valorizzato una serie di circostanze che, considerate nel loro complesso, depongono per l'assenza del requisito dell'imprevedibilità dell'insidia e, dunque, per la conoscibilità e la evitabilità del pericolo da parte dell'attrice.
In punto di diritto, il Collegio (al pari del primo giudicante) condivide l'insegnamento giurisprudenziale che individua nella condotta incauta della vittima una circostanza tale da spezzare il nesso eziologico tra cosa e danno, e quindi tale da integrare il “fortuito”, idoneo a far escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cc..
Va ricordato che, in tema di responsabilità ex art. 2051 cc., quando il danno non derivi da un dinamismo interno alla cosa, prodotto dalla sua struttura o dal suo funzionamento (come, ad esempio, lo scoppio di una caldaia, una scarica elettrica o una frana), ma richieda l'interazione dell'agìre umano – in particolare quello del danneggiato – con una cosa di per sé statica e inerte, ai fini della prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentasse un'obiettiva situazione di pericolo, tale da rendere altamente probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. civ. n. 2660/13; n. 3297/15).
In tale prospettiva, grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il rapporto di custodia, mentre al custode convenuto compete dimostrare
6 l'esistenza di un fattore esterno dotato dei requisiti dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, idoneo ad interrompere il nesso causale e ad integrare il caso fortuito.
Quanto alla nozione di caso fortuito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che esso coincide con l'evento non prevedibile, e ha riconosciuto che anche la condotta del danneggiato possa integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode, purché presenti due caratteristiche: sia colposa e, al contempo, non prevedibile dal custode.
L'imprevedibilità rilevante ai fini dell'esonero deve essere oggettiva, valutata secondo un criterio probabilistico o di causalità adeguata, a prescindere dalla diligenza del custode;
essa, tuttavia, non può che essere un concetto relativo, influenzato dalle condizioni della cosa, dalla sua più o meno intrinseca pericolosità e dalle modalità della sua interazione con i potenziali danneggiati.
In altri termini, la prevedibilità del fattore causale deve essere apprezzata in relazione alla sua normalità, ossia alla sua non radicale eccezionalità rispetto alle possibilità ragionevoli valutate ex ante (Cass. civ. n.
25837/17).
L'operazione valutativa consiste, dunque, nella ricostruzione del nesso causale sulla base dei fatti allegati e provati, distinguendo tra le ipotesi in cui la relazione causale tra cosa e danno sia autonoma e quelle – come nella specie – in cui essa risulti interferita dalla condotta del danneggiato.
In tale ultima evenienza, infatti, l'evento deve presentare i caratteri dell'imprevedibilità, per poter incidere in senso liberatorio sulla responsabilità del custode, secondo la ricostruzione operata dall'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato.
Va inoltre riaffermato che, sebbene l'art. 2051 cc. configuri una responsabilità oggettiva (circoscritta esclusivamente dall'eventuale caso fortuito e non dipendente dall'ordinaria diligenza del custode), il fatto colposo della vittima è idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno, escludendo in tal modo la responsabilità del custode.
Il caso fortuito, infatti, attiene al profilo causale dell'evento e comprende anche la condotta imprudente o disattenta del danneggiato, quando essa intervenga con un impulso autonomo, imprevedibile ed inevitabile, nella produzione del danno.
È stato, ad esempio, affermato che, quando la cosa in custodia è statica e inerte – come i gradini di una scala – essa non presenta intrinseca pericolosità.
Grava pertanto sul danneggiato la prova che essa abbia acquisito una condizione di pericolo a causa di uno specifico stato dei luoghi, quale, ad esempio, una scarsa illuminazione, idonea a determinare la caduta nonostante l'adozione delle normali cautele (Cass. civ. n. 7580/20).
7 Da ultimo, la Suprema Corte ha ritenuto che, qualora sia accertato che la vittima conoscesse lo stato dei luoghi e che, con l'uso della diligenza normalmente esigibile, avrebbe potuto evitare il danno, la sua condotta fornisce un contributo causale tale da assumere efficacia assorbente, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (Cass. civ. n. 9437/22).
Applicando tali princìpi al caso di specie, occorre innanzi tutto delineare le caratteristiche dell'asserita insidia.
Dalle dichiarazioni raccolte in prime cure e dai rilievi fotografici versati in atti emerge che la caduta si sarebbe verificata, a causa di un'irregolarità presente lungo il profilo del penultimo gradino della rampa di scale, collocata nell'androne del palazzo, tra il portone di ingresso ed il pianerottolo dell'ascensore.
In particolare, tale irregolarità consiste in una porzione priva della consueta copertura antiscivolo in PVC
(cosiddetto “bollato”), attraverso la quale risulta visibile il sottostante gradino in cemento.
Tale difformità, per conformazione e contrasto cromatico tra il rivestimento scuro ed il materiale cementizio sottostante, presenta un carattere di oggettiva evidenza.
Deve rilevarsi, inoltre, che le condizioni di luminosità dell'androne consentivano un'adeguata visibilità della scalinata.
Ed infatti la stessa attrice, in sede di interrogatorio formale, pur riferendo che la lampada al neon dell'ingresso fosse guasta, ha dichiarato di riuscire a vedere la scala grazie alla luce naturale proveniente dall'esterno.
Rileva poi, ai fini della prevedibilità dell'evento, che l'attrice risiedeva nello stabile, circostanza che consente di presumere una conoscenza quanto meno generale dello stato della scalinata, da tempo in condizioni non ottimali.
Invero, la stessa a riconosciuto di essere a conoscenza dello stato di deterioramento della scala, pur CP_1
affermando di non ricordare la specifica irregolarità del gradino su cui si sarebbe verificata la caduta, e ciò in quanto non lasciava il proprio appartamento da alcuni giorni.
Tale ultima evenienza, tuttavia, non può incidere sulla valutazione della prevedibilità dell'insidia, atteso che la mancata fruizione temporanea del luogo non elimina la doverosa attenzione, dovuta ad una situazione di fatto pacificamente nota ai residenti dello stabile e facilmente percepibile.
Quanto alla condizione di impedimento correlata all'assistenza prestata al figlio, deve osservarsi che l'accompagnamento di una persona con difficoltà motorie impone, per sua natura, un grado di attenzione ancora maggiore nell'osservazione dell'ambiente circostante, al fine di prevenire possibili rischi sia per l'accompagnato che per l'accompagnatore.
8 Nel caso concreto, peraltro, la rampa era composta da pochi gradini ed il difetto del penultimo scalino risultava immediatamente percepibile, osservando la scala dall'alto, come documentato dai rilievi fotografici in atti.
Ne consegue che la necessità di prestare attenzione al figlio durante la discesa non escludeva né rendeva particolarmente difficoltosa la percezione dell'irregolarità in questione, che, per caratteristiche e collocazione, era agevolmente riconoscibile ed evitabile prestando la dovuta diligenza (senza trascurare che la signora veva quarantadue anni di età alla data del sinistro;
né risultano difficoltà nell'affrontare la CP_1
scalinata, legate a pregresse condizioni di salute dell'odierna appellante).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi ritenersi che, nel caso in esame, l'irregolarità del gradino non integrasse una situazione di pericolo occulto, né un'insidia dotata di caratteristiche tali da rendere probabile, o addirittura inevitabile, il danno per un utente che avesse osservato la normale diligenza.
Le sue caratteristiche di immediata percepibilità, le condizioni di buona visibilità dell'androne e la familiarità dell'attrice con i luoghi escludono, infatti, che tale difformità potesse qualificarsi come pericolo non prevedibile secondo il canone dell'ordinaria diligenza.
In questo contesto, la dinamica del sinistro risulta riconducibile alla condotta della danneggiata che, pur in presenza di un difetto facilmente riconoscibile ed evitabile, non ha adottato l'attenzione richiesta, anche in considerazione dell'attività svolta (assistenza a soggetto con difficoltà motorie).
Tale condotta, valutata secondo i princìpi richiamati in premessa, integra un fattore causale idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, poiché dotato dei caratteri dell'autonomia e dell'imprevedibilità oggettiva che connotano il caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 cc..
Ne deriva, pertanto, che il sinistro debba essere ascritto esclusivamente alla condotta dell'attrice, integrando un caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità dell'ente comunale.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato in toto;
ne consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
L'accertata infondatezza dell'appello e della domanda risarcitoria comporta, altresì, l'assorbimento dell'esame delle eccezioni relative al rapporto assicurativo, riproposte in sede di gravame (in via meramente subordinata) dalla compagnia assicuratrice CP_3
A questo punto, resta da pronunciarsi sul regime delle spese del presente grado.
Sul regime delle spese del presente grado
9 In ordine alle spese di lite, è necessario confrontarsi con il secondo comma dell'art. 92 cpc, che, anche nella vigente formulazione, consente la compensazione delle spese del giudizio (parziale o integrale) qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, oltre quelle riportate nella citata disposizione.
E questo, alla luce dell'intervento della Consulta, di cui alla sentenza n. 77 del 19 Aprile 2018.
Ebbene, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, ricorrano gli estremi per la compensazione delle spese (sia nei confronti del Comune di , che nei confronti di ). CP_2 CP_3
Le ragioni dell'integrale compensazione vanno individuate nell'oggettiva particolarità della vicenda e nelle condizioni dei luoghi in cui il sinistro si è verificato.
È pacifico, infatti, che la scala teatro del sinistro, situata in un immobile di proprietà di un ente pubblico, versasse in condizioni manutentive complessivamente scadenti, tali da rendere difficoltoso l'utilizzo quotidiano da parte dei residenti, soprattutto in presenza di soggetti con disabilità o ridotte capacità motorie.
Tale situazione, pur non avendo assunto nella concreta dinamica del sinistro i caratteri necessari a fondare la responsabilità del custode, ha comunque inciso sulla comprensibile iniziativa giudiziale dell'attrice e sulla complessità della valutazione rimessa al giudicante.
Alla luce di tali elementi, che qualificano la controversia come connotata da un peculiare margine di incertezza fattuale e giuridica, appare dunque equo e congruo disporre la compensazione integrale delle spese del grado di appello tra da un lato e, dall'altro, il e la compagnia CP_1 Controparte_2
assicuratrice (appunto, si ritiene che ricorrano le altre gravi ed eccezionali ragioni). CP_3
Resta ferma, invece, la condanna dell'attrice al pagamento delle spese del primo grado in favore delle odierne parti appellate, non essendo stati articolati specifici motivi di impugnazione avverso il regolamento delle spese disposto dal primo Giudice.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , in persona del nonché nei confronti di CP_1 Controparte_2 CP_6
, in persona del legale rapp.te p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. Controparte_3
489/19, pubblicata il 19 Febbraio 2019, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
10 B) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante ) dell'ulteriore contributo unificato, di CP_1 cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 28 Novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
11