CASS
Sentenza 15 febbraio 2023
Sentenza 15 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2023, n. 4669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4669 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2023 |
Testo completo
.. Civile Sent. Sez. 3 Num. 4669 Anno 2023 Presidente: SESTINI DANILO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data pubblicazione: 15/02/2023 SENTENZA sul ricorso 18068/2020 proposto da: CO SA RT, oggi CO SA (nato a [...] il [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Maria Rosaria Morlini, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, sito in Foggi, viale Ofanto n. 301; - l ... icorrente - contro Nettuno TI Crediti SP in Liquidazione (e, per essa, BPER Banca spa e Filippi Dott. Carlo), SA TI Crediti SP (ora SA AN SP), SA SA AO SP (già SA TI Crediti SP), SA AN SP quale mandataria e procuratore della SGA SP, TO IO, Allianz SP, MA NI, Dovalue s.p.a . (già Unicredit Credit Management Bank SP e DoBank SP), Agenzia delle Entrate - Riscossione (già Equitalia Sud SP), AL AZ (e, per essa, gli eredi EA ST RI e EA IC), CO IO AO IC, CO RI, SA AN Group Services Scpa quale mandataria della Società per la TI di Attività SGA SP, ora SA AN s.p.a., CO SA (nato a [...] il [...])
- intimati -
nonchè contro Italfondiario SP quale procuratrice e mandataria della società AS Finance Srl, nonché procuratrice e mandataria di SA AN SP, elettivamente domiciliata in Roma Via di Villa Graziali 15 presso lo studio dell'avvocato Gargani Benedetto che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Di Biase Ercole;
AV AN, AV IC, domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Carella Massimo;
Amco - Asset Management Company SP già Società per la TI di Attivita' - Sga SP, in persona del procuratore speciale, domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Pepe AN AO;
-controricorrenti - avverso l'ordinanza n. 26326/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2022 dal Consigliere GIANNITI PASQUALE 2 RILEVATO IN FATTO 1. Il Signor SA CO - che è nato a [...] il [...] e che è stato ammesso al Patrocinio Gratuito - - ricorre ex art. 391 bis c.p.c. in relazione all'art.395 primo comma n. 4 c.p.c., chiedendo la revocazione dell'ordinanza n. 26326/2019 con la quale questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario (iscritto al n. 14915/2016 e articolato in 5 motivi) che lui ed il Signor SA CO, nato a [...] il [...], avevano proposto nel 2016 ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso la sentenza n. 931/2016 (non impugnabile ai sensi dell'art. 618, comma 2, c.p.c.) del Tribunale di Foggia, che era stata emessa nei giudizi di unico grado riuniti RG. N. 3249/2013 e R.G. n. 5014/201.4, riguardanti l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, che era stata da loro promossa il 3 maggio 2012, ognuno per quanto di interesse, avverso l'ordinanza del 6 marzo - :13 aprile 2012 del Giudice dell'esecuzione (detta ordinanza era stata resa dal Giudice dell'esecuzione all'esito del reclamo ex art. 591 ter c.p.c., che era stato da loro proposto il 24 gennaio 2011, ognuno per quanto di proprio interesse, avverso gli atti del professionista delegato alla vendita della procedura espropriativa immobiliare n. 501/2004 R.G.Es. pendente davanti al Tribunale di Foggia). 2. Resistono, con rispettivi controricorsi: -i Signori IC AV e AN AV;
-11talfondiario s.p.a., quale procuratrice e mandataria della società AS Finance srl e quale procuratrice e mandataria della SA SA AO s.p.a.; -la Asset Management Company s.p.a. (AMCO), già Società per la TI di Attività s.p.a. (SGA), con socio unico Ministero 3 dell'Economia e delle Finanze, iscritta all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 d. Igs. N. 385/1993 3.In vista dell'odierna udienza pubblica, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre il Difensore dei ricorrenti ha depositato istanza di rinnovazione di notificazione ed il Difensore di AV IC e AV AN memoria a sostegno del proposto controricorso. RITENUTO IN DIRITTO 1.11 ricorrente - dopo una articolata esposizione dei fatti (pp. 7- 26), che ha diviso in due parti (nella prima, pp. 7-17, espone l'origine sostanziale della vicenda, per cui è processo, ed il suo dipanarsi nelle fasi sommarie dei giudizi di merito riuniti R.G. N. 3249/2013 e R.G. n. 5014/2014, svoltisi davanti al Giudice dell'esecuzione della procedura esecutiva n. 501/2004 -R.G.Es., pendente davanti al Tribunale di Foggia;
mentre nella seconda, pp. 17-26, espone la fase di merito dei suddetti giudizi riuniti, definiti con la sentenza n. 931/2016 del Tribunale di Foggia, che ha formato oggetto del suo ricorso originario) - chiede la revoca dell'ordinanza impugnata, articolando tre motivi. 1.1.Con il primo motivo denuncia l'ordinanza impugnata per "errore di fatto in ordine all'oggetto della causa". Sostiene che detto errore sarebbe ravvisabile nel fatto che l'ordinanza impugnata, a causa di una falsa percezione del suo ricorso originario (che, al fine di renderne più agevole il vaglio, aveva articolato in tre parti: la prima, riguardante l'ammissibilità del proposto ricorso straordinario;
la seconda, riguardante l'esposizione dei fatti di causa;
e la terza, riguardante i cinque motivi di ricorso dedotti e le conclusioni rassegnate con istanza di nmessione della questione alle Sezioni Unite), indica come oggetto della causa 4 "opposizione all'esecuzione", mentre dal suo originario ricorso (quello presentato nel 2016 ed iscritto al n. 14915/2016 R.G.) risultava che oggetto della causa era l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2 c.p.c.. A fondamento del motivo ripercorre detto suo originario ricorso, descrivendone la tecnica redazionale e trascrivendone varie parti, nelle quali è indicato, o dalle quali avrebbe comunque dovuto desumersi, che l'oggetto della causa era per l'appunto l'opposizione agli atti esecutivi. In particolare, sostiene che (p. 30) "la Terza Sezione Civile di questa Corte ha falsamente percepito l'esistenza del Giudizio di merito n. 5014/2014 R.G. (di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c.), svoltosi innanzi al Tribunale di Foggia, riunito al Giudizio di merito n. 3249/2013 R.G., e che, con il primo motivo di ricorso (riportato dal rigo n. 20 della pag. 21 al rigo n. 18 della pag. 22 del ricorso iscritto al n. 14915/2016 R.G.), era stato dedotta, ex art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza n. 913/2016 del Tribunale di Foggia perché nell'epigrafe, nelle motivazioni - concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e nel dispositivo, manca qualsivoglia indicazione al predetto Giudizio di merito n. 5104/2014 R.G., richiamando il principio di diritto enunciato nella sentenza n. 17550/2015 emessa dalla Sesta Sezione Civile di codesta Ecc.ma Corte, ed evidenziato che, nel caso di specie, ricorreva chiaramente un caso di omissione e non di errore materiale correggibile, tant'è che la sentenza n. 931/2016 appariva riferibile esclusivamente al Giudizio di merito n. 3249/2013 R.G., e fatto rilevare che la parte processuale AL AZ non era stata convenuta nel Giudizio di merito n. 3249/2013 R.G., come invece risulta nell'epigrafe della predetta sentenza n. 931/2016 impugnata, bensì nel Giudizio di merito n. 5104/2014 R.G.; e che, a 5 tal'uopo, era stato trascritto (dagli ultimi sei righi della pag. 21 ai primi sei righi della pag. 22 del ricorso iscritto al n. 14915/2016 R.G.) il seguente stralcio dell'epigrafe della sentenza n. 931/2016..."; ... con la conseguenza che (p. 31) "la Terza Sezione civile di codesta Corte, se non fosse incorsa nella falsa percezione degli atti di causa, si sarebbe certamente pronunciata nel merito della sentenza n. 931/2016 del Tribunale di Foggia, come richiestole a pag. 22, righi da n. 12 a n. 18 del ricorso iscritto al n. 14915/2016 R.G., con il primo motivo di ricorso, e, poi, con le conclusioni (n. 1) rassegnate alla pag. 34 del ricorso, righi da n. 26 a n. 33". In definitiva, il ricorrente chiede che sia revocata la ordinanza impugnata e, in accoglimento del ricorso iscritto al n. 14915/2016 R.G., sia cassata la sentenza n. 931/2016 del Tribunale di Foggia e quindi decisa la causa nel merito ovvero disposta la rimessione degli atti ad altro Giudice. 1.2. Con il secondo motivo denuncia l'ordinanza impugnata "per errore di fatto in ordine alle parti processuali". Sostiene che detto errore sarebbe ravvisabile nel fatto che l'ordinanza impugnata, sempre a causa di una falsa percezione degli atti processuali, -da un lato, presupponendo erroneamente l'incarico di mandataria e procuratrice, avrebbe indicato in epigrafe, quali parte processuale, la Società per la TI di Attività - S.G.A s.p.a. (in luogo di SA AN s.p.a. e di SA AN Group Service s.c.p.a., che lui aveva intimato con il ricorso originario) rispettivamente quale mandataria e procuratrice della SGA s.p.a. e quale mandataria della S.G.A. s.p.a.; al riguardo, osserva che la Corte, nella ordinanza impugnata, avendo falsamente percepito il contenuto del controricorso della S.G.A. s.p.a., non ha dichiarato la 6 inammissibilità dello stesso per carenza di legittimazione processuale della S.G.A. s.p.a.; - dall'altro, non avrebbe indicato in epigrafe, quali parti processuali: né l'SA TI Crediti s.p.a., ora SA AN s.p.a., e la SA AN s.p.a., già SA TI Crediti s.p.a., che pure lui aveva intimato con il suo originario ricorso unitamente a Italfondiario s.p.a., quale procuratrice della AS Finance s.r.l. e della SA AN s.p.a.; né CO IO AO IC e CO RI, che pure erano stati da lui ritualmente intimati. Il ricorrente - poiché anche tale errore di fatto sarebbe "di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità" e poiché, anche in mancanza di tale errore, "la decisione del ricorso originario sarebbe stata diversa per ragioni di necessità logico-giuridica" - conclude rassegnano le conclusioni di cui sopra. 1.3. Con il terzo ed ultimo motivo denuncia l'ordinanza impugnata per "errore di fatto in ordine all'insufficiente esposizione dei fatti di causa (art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.) del ricorso iscritto al n. 14915/2016 R.G." Sostiene che detto errore consisterebbe nella falsa percezione in cui la Corte è incorsa nella lettura del suo ricorso originario. A fondamento del motivo ripercorre l'esposizione dei fatti di causa, contenuta nel suo ricorso originario, e torna a descrivere la tecnica redazionale di detto ricorso. Si duole che la Corte ha ricondotto il suo originario ricorso al genere dei c.d. ricorsi assemblati, senza precisare se nel caso di specie l'esposizione dei fatti di causa sia stata sostituita "dalla mera interpolazione grafica o dalla testuale riproduzione degli atti dei gradi di merito". Deduce che la complessità della vicenda sostanziale e processuale e la pluralità delle parti rendeva necessaria anche la riproduzione (in tutto o in parte) degli atti processuali, onde consentire alla Corte di verificare 7 quanto da lui affermato in ricorso trovava in detti atti effettivo riscontro. Deduce altresì che la tecnica redazionale, da lui seguita, è compatibile non soltanto con il disposto di cui all'art. 366 c.p.c. e con il protocollo sottoscritto tra la Corte di cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense, ma anche con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (che ritiene necessaria la trascrizione in ricorso degli atti processuali sui quali i motivi si fondano con riferimento alle parti oggetto di doglianza) e con gli orientamenti della Corte costituzionale e della Corte EDU (che favoriscono, nell'interpretazione della legge processuale, il perseguimento dell'effettività della tutela giurisdizionale , evitando eccessi di formalismo condizionanti l'accesso al giudice). In definitiva, il ricorrente deduce che la Corte, nella ordinanza impugnata, essendo incorsa in una falsa percezione degli atti processuali al suo vaglio, ha ritenuto inammissibile il suo ricorso originario. In difetto di tale falsa percezione, il suo ricorso non sarebbe stato dichiarato inammissibile per insufficiente esposizione dei fatti di causa e, conseguentemente, la Corte non avrebbe provveduto né sulla condanna alle spese del giudizio di legittimità e neppure sul pagamento dell'ulteriore contributo unificato. 2. Il ricorso è inammissibile 2.1. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'errore revocatorio consiste nella percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice si sia indotto ad affermare l'esistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta dai documenti di causa. 8 In particolare, l'errore di fatto previsto dall'art. 395 cod. proc. civ., n. 4 , per essere idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze di Cassazione ai sensi dell'art. :391 bis cod. proc. civ.: - deve consistere, al pari dell'errore revocatorio impul:abile al giudice di merito, nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa;
- deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa;
- non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata;
- deve infine presentare i caratteri della evidenza ed obiettività. In definitiva, l'errore revocatorio deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero in una critica del ragionamento del giudice sul piano logico-giuridico. 2.2. Orbene, nel caso in esame, nessuno degli errori di fatto, denunciati dal ricorrente, presenta i suddetti necessari caratteri. 2.2.1. Invero, quanto al primo e al secondo motivo, si rileva che la Corte, pronunciandosi sul ricorso proposto contro la sentenza n. 931/2016 del Tribunale i Foggia, nella ordinanza impugnata, si è limitata a dichiarare inammissibile il ricorso per insufficiente esposizione dei fatti, senza procedere all'esame del merito cassatorio (e, quindi, dei cinque motivi di ricorso). Su tale declaratoria, che attinge ai requisiti di forma e di contenuto del ricorso originario, nessun rilievo ha: né il fatto che 9 l'opposizione proposta in sede di merito fosse un'opposizione agli atti esecutivi (come sostiene parte ricorrente) ovvero una opposizione ex art. 619 c.p.c. (come ritenuto dal giudice di merito e riportato a p. 3 dell'ordinanza impugnata); né il fatto che nel frontespizio della ordinanza non siano stati trascritti i nominativi di talune parti controricorrenti o intimate (circostanza questa che, se del caso, avrebbe potuto costituire causa di richiesta di errore materiale). In definitiva, né l'errore di fatto denunciato con il primo motivo né quello denunciato con il secondo motivo, quand'anche fossero sussistenti, presenterebbero il necessario carattere decisivo. 2.2.2. Quanto poi al terzo motivo, è jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui è inammissibile, perché non denuncia un errore di fatto ai sensi del n, 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., bensì una violazione della disposizione di cui al n. 3 dell'art. 366 cod. proc. civ., il ricorso per revocazione contro una sentenza della Corte di cassazione, con il quale si deduca come motivo di revocazione l'errore che la sentenza avrebbe compiuto nel ritenere il ricorso oggetto di decisione inammissibile per carenza del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti della causa. (Sez. 3, Ordinanza n. 4640 del 28/02/2007, Rv. 596345 - 01) In definitiva, la Corte è pervenuta ad una declaratoria di inammissibilità a seguito di una valutazione giuridica (peraltro, conforme ad una consolidata giurisprudenza di legittimità). Pertanto, l'errore denunciato dal ricorrente non è neppure un errore di fatto ma si risolve nella contestazione di un errore di diritto, che, come noto, non è censurabile nel nostro ordinamento processuale. 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da tutte le parti controricorrenti, nonché la declaratoria di sussistenza dei presupposti lo per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese del presente giudizio, che liquida, per ciascuna, in euro 4000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (CaSs. Sez. U. 20 febbraio 20270 Così deciso in Roma, il 21 novembre 2022.
- intimati -
nonchè contro Italfondiario SP quale procuratrice e mandataria della società AS Finance Srl, nonché procuratrice e mandataria di SA AN SP, elettivamente domiciliata in Roma Via di Villa Graziali 15 presso lo studio dell'avvocato Gargani Benedetto che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Di Biase Ercole;
AV AN, AV IC, domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Carella Massimo;
Amco - Asset Management Company SP già Società per la TI di Attivita' - Sga SP, in persona del procuratore speciale, domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Pepe AN AO;
-controricorrenti - avverso l'ordinanza n. 26326/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2022 dal Consigliere GIANNITI PASQUALE 2 RILEVATO IN FATTO 1. Il Signor SA CO - che è nato a [...] il [...] e che è stato ammesso al Patrocinio Gratuito - - ricorre ex art. 391 bis c.p.c. in relazione all'art.395 primo comma n. 4 c.p.c., chiedendo la revocazione dell'ordinanza n. 26326/2019 con la quale questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario (iscritto al n. 14915/2016 e articolato in 5 motivi) che lui ed il Signor SA CO, nato a [...] il [...], avevano proposto nel 2016 ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso la sentenza n. 931/2016 (non impugnabile ai sensi dell'art. 618, comma 2, c.p.c.) del Tribunale di Foggia, che era stata emessa nei giudizi di unico grado riuniti RG. N. 3249/2013 e R.G. n. 5014/201.4, riguardanti l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, che era stata da loro promossa il 3 maggio 2012, ognuno per quanto di interesse, avverso l'ordinanza del 6 marzo - :13 aprile 2012 del Giudice dell'esecuzione (detta ordinanza era stata resa dal Giudice dell'esecuzione all'esito del reclamo ex art. 591 ter c.p.c., che era stato da loro proposto il 24 gennaio 2011, ognuno per quanto di proprio interesse, avverso gli atti del professionista delegato alla vendita della procedura espropriativa immobiliare n. 501/2004 R.G.Es. pendente davanti al Tribunale di Foggia). 2. Resistono, con rispettivi controricorsi: -i Signori IC AV e AN AV;
-11talfondiario s.p.a., quale procuratrice e mandataria della società AS Finance srl e quale procuratrice e mandataria della SA SA AO s.p.a.; -la Asset Management Company s.p.a. (AMCO), già Società per la TI di Attività s.p.a. (SGA), con socio unico Ministero 3 dell'Economia e delle Finanze, iscritta all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 d. Igs. N. 385/1993 3.In vista dell'odierna udienza pubblica, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre il Difensore dei ricorrenti ha depositato istanza di rinnovazione di notificazione ed il Difensore di AV IC e AV AN memoria a sostegno del proposto controricorso. RITENUTO IN DIRITTO 1.11 ricorrente - dopo una articolata esposizione dei fatti (pp. 7- 26), che ha diviso in due parti (nella prima, pp. 7-17, espone l'origine sostanziale della vicenda, per cui è processo, ed il suo dipanarsi nelle fasi sommarie dei giudizi di merito riuniti R.G. N. 3249/2013 e R.G. n. 5014/2014, svoltisi davanti al Giudice dell'esecuzione della procedura esecutiva n. 501/2004 -R.G.Es., pendente davanti al Tribunale di Foggia;
mentre nella seconda, pp. 17-26, espone la fase di merito dei suddetti giudizi riuniti, definiti con la sentenza n. 931/2016 del Tribunale di Foggia, che ha formato oggetto del suo ricorso originario) - chiede la revoca dell'ordinanza impugnata, articolando tre motivi. 1.1.Con il primo motivo denuncia l'ordinanza impugnata per "errore di fatto in ordine all'oggetto della causa". Sostiene che detto errore sarebbe ravvisabile nel fatto che l'ordinanza impugnata, a causa di una falsa percezione del suo ricorso originario (che, al fine di renderne più agevole il vaglio, aveva articolato in tre parti: la prima, riguardante l'ammissibilità del proposto ricorso straordinario;
la seconda, riguardante l'esposizione dei fatti di causa;
e la terza, riguardante i cinque motivi di ricorso dedotti e le conclusioni rassegnate con istanza di nmessione della questione alle Sezioni Unite), indica come oggetto della causa 4 "opposizione all'esecuzione", mentre dal suo originario ricorso (quello presentato nel 2016 ed iscritto al n. 14915/2016 R.G.) risultava che oggetto della causa era l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2 c.p.c.. A fondamento del motivo ripercorre detto suo originario ricorso, descrivendone la tecnica redazionale e trascrivendone varie parti, nelle quali è indicato, o dalle quali avrebbe comunque dovuto desumersi, che l'oggetto della causa era per l'appunto l'opposizione agli atti esecutivi. In particolare, sostiene che (p. 30) "la Terza Sezione Civile di questa Corte ha falsamente percepito l'esistenza del Giudizio di merito n. 5014/2014 R.G. (di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c.), svoltosi innanzi al Tribunale di Foggia, riunito al Giudizio di merito n. 3249/2013 R.G., e che, con il primo motivo di ricorso (riportato dal rigo n. 20 della pag. 21 al rigo n. 18 della pag. 22 del ricorso iscritto al n. 14915/2016 R.G.), era stato dedotta, ex art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza n. 913/2016 del Tribunale di Foggia perché nell'epigrafe, nelle motivazioni - concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e nel dispositivo, manca qualsivoglia indicazione al predetto Giudizio di merito n. 5104/2014 R.G., richiamando il principio di diritto enunciato nella sentenza n. 17550/2015 emessa dalla Sesta Sezione Civile di codesta Ecc.ma Corte, ed evidenziato che, nel caso di specie, ricorreva chiaramente un caso di omissione e non di errore materiale correggibile, tant'è che la sentenza n. 931/2016 appariva riferibile esclusivamente al Giudizio di merito n. 3249/2013 R.G., e fatto rilevare che la parte processuale AL AZ non era stata convenuta nel Giudizio di merito n. 3249/2013 R.G., come invece risulta nell'epigrafe della predetta sentenza n. 931/2016 impugnata, bensì nel Giudizio di merito n. 5104/2014 R.G.; e che, a 5 tal'uopo, era stato trascritto (dagli ultimi sei righi della pag. 21 ai primi sei righi della pag. 22 del ricorso iscritto al n. 14915/2016 R.G.) il seguente stralcio dell'epigrafe della sentenza n. 931/2016..."; ... con la conseguenza che (p. 31) "la Terza Sezione civile di codesta Corte, se non fosse incorsa nella falsa percezione degli atti di causa, si sarebbe certamente pronunciata nel merito della sentenza n. 931/2016 del Tribunale di Foggia, come richiestole a pag. 22, righi da n. 12 a n. 18 del ricorso iscritto al n. 14915/2016 R.G., con il primo motivo di ricorso, e, poi, con le conclusioni (n. 1) rassegnate alla pag. 34 del ricorso, righi da n. 26 a n. 33". In definitiva, il ricorrente chiede che sia revocata la ordinanza impugnata e, in accoglimento del ricorso iscritto al n. 14915/2016 R.G., sia cassata la sentenza n. 931/2016 del Tribunale di Foggia e quindi decisa la causa nel merito ovvero disposta la rimessione degli atti ad altro Giudice. 1.2. Con il secondo motivo denuncia l'ordinanza impugnata "per errore di fatto in ordine alle parti processuali". Sostiene che detto errore sarebbe ravvisabile nel fatto che l'ordinanza impugnata, sempre a causa di una falsa percezione degli atti processuali, -da un lato, presupponendo erroneamente l'incarico di mandataria e procuratrice, avrebbe indicato in epigrafe, quali parte processuale, la Società per la TI di Attività - S.G.A s.p.a. (in luogo di SA AN s.p.a. e di SA AN Group Service s.c.p.a., che lui aveva intimato con il ricorso originario) rispettivamente quale mandataria e procuratrice della SGA s.p.a. e quale mandataria della S.G.A. s.p.a.; al riguardo, osserva che la Corte, nella ordinanza impugnata, avendo falsamente percepito il contenuto del controricorso della S.G.A. s.p.a., non ha dichiarato la 6 inammissibilità dello stesso per carenza di legittimazione processuale della S.G.A. s.p.a.; - dall'altro, non avrebbe indicato in epigrafe, quali parti processuali: né l'SA TI Crediti s.p.a., ora SA AN s.p.a., e la SA AN s.p.a., già SA TI Crediti s.p.a., che pure lui aveva intimato con il suo originario ricorso unitamente a Italfondiario s.p.a., quale procuratrice della AS Finance s.r.l. e della SA AN s.p.a.; né CO IO AO IC e CO RI, che pure erano stati da lui ritualmente intimati. Il ricorrente - poiché anche tale errore di fatto sarebbe "di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità" e poiché, anche in mancanza di tale errore, "la decisione del ricorso originario sarebbe stata diversa per ragioni di necessità logico-giuridica" - conclude rassegnano le conclusioni di cui sopra. 1.3. Con il terzo ed ultimo motivo denuncia l'ordinanza impugnata per "errore di fatto in ordine all'insufficiente esposizione dei fatti di causa (art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.) del ricorso iscritto al n. 14915/2016 R.G." Sostiene che detto errore consisterebbe nella falsa percezione in cui la Corte è incorsa nella lettura del suo ricorso originario. A fondamento del motivo ripercorre l'esposizione dei fatti di causa, contenuta nel suo ricorso originario, e torna a descrivere la tecnica redazionale di detto ricorso. Si duole che la Corte ha ricondotto il suo originario ricorso al genere dei c.d. ricorsi assemblati, senza precisare se nel caso di specie l'esposizione dei fatti di causa sia stata sostituita "dalla mera interpolazione grafica o dalla testuale riproduzione degli atti dei gradi di merito". Deduce che la complessità della vicenda sostanziale e processuale e la pluralità delle parti rendeva necessaria anche la riproduzione (in tutto o in parte) degli atti processuali, onde consentire alla Corte di verificare 7 quanto da lui affermato in ricorso trovava in detti atti effettivo riscontro. Deduce altresì che la tecnica redazionale, da lui seguita, è compatibile non soltanto con il disposto di cui all'art. 366 c.p.c. e con il protocollo sottoscritto tra la Corte di cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense, ma anche con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (che ritiene necessaria la trascrizione in ricorso degli atti processuali sui quali i motivi si fondano con riferimento alle parti oggetto di doglianza) e con gli orientamenti della Corte costituzionale e della Corte EDU (che favoriscono, nell'interpretazione della legge processuale, il perseguimento dell'effettività della tutela giurisdizionale , evitando eccessi di formalismo condizionanti l'accesso al giudice). In definitiva, il ricorrente deduce che la Corte, nella ordinanza impugnata, essendo incorsa in una falsa percezione degli atti processuali al suo vaglio, ha ritenuto inammissibile il suo ricorso originario. In difetto di tale falsa percezione, il suo ricorso non sarebbe stato dichiarato inammissibile per insufficiente esposizione dei fatti di causa e, conseguentemente, la Corte non avrebbe provveduto né sulla condanna alle spese del giudizio di legittimità e neppure sul pagamento dell'ulteriore contributo unificato. 2. Il ricorso è inammissibile 2.1. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'errore revocatorio consiste nella percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice si sia indotto ad affermare l'esistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta dai documenti di causa. 8 In particolare, l'errore di fatto previsto dall'art. 395 cod. proc. civ., n. 4 , per essere idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze di Cassazione ai sensi dell'art. :391 bis cod. proc. civ.: - deve consistere, al pari dell'errore revocatorio impul:abile al giudice di merito, nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa;
- deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa;
- non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata;
- deve infine presentare i caratteri della evidenza ed obiettività. In definitiva, l'errore revocatorio deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero in una critica del ragionamento del giudice sul piano logico-giuridico. 2.2. Orbene, nel caso in esame, nessuno degli errori di fatto, denunciati dal ricorrente, presenta i suddetti necessari caratteri. 2.2.1. Invero, quanto al primo e al secondo motivo, si rileva che la Corte, pronunciandosi sul ricorso proposto contro la sentenza n. 931/2016 del Tribunale i Foggia, nella ordinanza impugnata, si è limitata a dichiarare inammissibile il ricorso per insufficiente esposizione dei fatti, senza procedere all'esame del merito cassatorio (e, quindi, dei cinque motivi di ricorso). Su tale declaratoria, che attinge ai requisiti di forma e di contenuto del ricorso originario, nessun rilievo ha: né il fatto che 9 l'opposizione proposta in sede di merito fosse un'opposizione agli atti esecutivi (come sostiene parte ricorrente) ovvero una opposizione ex art. 619 c.p.c. (come ritenuto dal giudice di merito e riportato a p. 3 dell'ordinanza impugnata); né il fatto che nel frontespizio della ordinanza non siano stati trascritti i nominativi di talune parti controricorrenti o intimate (circostanza questa che, se del caso, avrebbe potuto costituire causa di richiesta di errore materiale). In definitiva, né l'errore di fatto denunciato con il primo motivo né quello denunciato con il secondo motivo, quand'anche fossero sussistenti, presenterebbero il necessario carattere decisivo. 2.2.2. Quanto poi al terzo motivo, è jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui è inammissibile, perché non denuncia un errore di fatto ai sensi del n, 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., bensì una violazione della disposizione di cui al n. 3 dell'art. 366 cod. proc. civ., il ricorso per revocazione contro una sentenza della Corte di cassazione, con il quale si deduca come motivo di revocazione l'errore che la sentenza avrebbe compiuto nel ritenere il ricorso oggetto di decisione inammissibile per carenza del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti della causa. (Sez. 3, Ordinanza n. 4640 del 28/02/2007, Rv. 596345 - 01) In definitiva, la Corte è pervenuta ad una declaratoria di inammissibilità a seguito di una valutazione giuridica (peraltro, conforme ad una consolidata giurisprudenza di legittimità). Pertanto, l'errore denunciato dal ricorrente non è neppure un errore di fatto ma si risolve nella contestazione di un errore di diritto, che, come noto, non è censurabile nel nostro ordinamento processuale. 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da tutte le parti controricorrenti, nonché la declaratoria di sussistenza dei presupposti lo per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese del presente giudizio, che liquida, per ciascuna, in euro 4000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (CaSs. Sez. U. 20 febbraio 20270 Così deciso in Roma, il 21 novembre 2022.