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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/10/2025, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Virginia Manfroni Giudice
dott. Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°7005 /2023 R.G. promossa da
., rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. LAMBIASE ROBERTA;
ricorrente contro
(nata ORLOVA), Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. LANA EDOARDO;
C.F._2
convenuta e con l'intervento del P.M. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza dell'11/09/2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 30/9/2025
conclusioni:
per il ricorrente: 2
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis
Nel merito:
- Dichiarare che non sussistono i presupposti per il riconoscimento –
mantenimento di un assegno divorzile a favore della sig.ra e, per Controparte_1
l'effetto, dichiarare che nulla è più dovuto dal sig. a titolo di Parte_1
assegno divorzile e/o di alimenti.
- Confermare l' affidamento condiviso della minore ad entrambi i Persona_1
genitori con residenza prevalente presso il padre, nonché la regolamentazione di
tempi paritetici di permanenza presso ciascun genitore come in atto dall' anno
2021 giusto accordo di negoziazione assistita di data 22.09.2021, depositato presso
la Procura della repubblica di Verona – Ufficio di Stato Civile in data 23.09.2021 a
cui è stata concessa l' autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica in
data 24.09.2021.
- Disporre l'obbligo per il sig. di corrispondere un assegno per il Pt_1
mantenimento della FI minore nella misura di € 300,00 mensili – annualmente
rivalutabile - oltre al 100% delle spese straordinarie, per tali intendendosi quelle
scolastiche (comprensive di rette, iscrizioni, libri ed eventuali ripetizioni), medico-
specialistiche, dentistiche, odontoiatriche, sportive e ricreative, come indicate nel
protocollo in vigore presso il Tribunale di Verona.
- Disporre la revoca dell'obbligo del sig. di corrispondere il canone di Pt_1
locazione e le spese condominiali per l'immobile condotto in locazione ove vivono la
madre e la minore, stante la residenza prevalente della minore preso di sé.
- Disporre l'obbligo per il sig. di concedere in uso alla sig.ra Pt_1 Controparte_1
la vettura Volvo tg BFR764 (D) quando la FI sarà presso di lei.
In ogni caso: Condannare la sig.ra alla integrale rifusione delle Controparte_1
spese, delle competenze e degli onorari del presente giudizio
per la convenuta:
Nel merito:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg. Parte_1
e in Mosca in data 11.12.2009, trascritto presso il Comune
[...] Controparte_1
2 3
di Costermano (VR) - Atti di Patrimonio, Parte II — Serie C - n. 33 — anno 2021,
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle conseguenti annotazioni e
trascrizioni.
2) Dare atto che sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno
divorzile a favore della sig.ra pari ad Euro 600,00 che dovranno Controparte_1
essere versati dal sig. entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre Parte_1
rivalutazione annua.
3) Affidarsi la FI minore ad entrambi genitori i quali eserciteranno la Per_1
responsabilità genitoriale in modo condiviso in particolare per le decisioni di
maggior interesse per la FI relative all'istruzione, all'educazione e alla salute che
saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle
capacità e delle aspirazioni della FI, precisandosi che la stessa sarà collocata
prevalentemente presso la madre, presso la quale manterrà la residenza anagrafica e
che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere
esercitate separatamente allorquando la FI stiano con l'uno a con l'altro
genitore.
4) la FI starà con ciascun genitore due settimane ogni mese: nel corso di queste
due settimane, la FI starà presso il genitore che non l'ha con sé, almeno due
giorni pieni con relativo pernottamento dal termine delle lezioni scolastiche fino al
mattino del terzo giorno successivo quando la riaccompagnerà a scuola o a casa
dell'altro genitore entro le ore 9-10;
La FI starà con la madre metà delle vacanze natalizie alternando con il padre di
anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze fino a tutto il 30.12 e dal 31. 12
fino alla sera precedente la ripresa della scuola;
La FI starà con la madre metà delle vacanze pasquali alternando con il padre di
anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze fino alla sera di Pasqua alle ore 21,
con quello dalla sera della Pasqua fino al giorno precedente la ripresa della scuola,
prelevandola e riportandola dall'altro genitore;
I genitori, durante il periodo estivo, terranno con sé la FI per la metà del periodo
di vacanza scolastica della stessa, concordando i periodi entro il 31 maggio di ogni
3 4
anno; in tale periodo di vacanza con l'uno o con l'altro genitore ciascuno potrà
tenere con sé la FI per tre settimane consecutive e, poi, in altri periodi di due
settimane consecutive;
in ogni caso durante i rispettivi periodi di vacanza resterà
sospeso l'esercizio della responsabilità genitoriale settimanale;
Ciascun genitore potrà trascorrere con la FI le vacanze ove vorrà, anche in
Germania, o Russia o altri Paesi, purché comunichi all'altro la destinazione e un
indirizzo preciso e garantendo ciascuno che l'altro genitore possa tutte le sere alle
ore 19,00 (da calcolare come del paese ove si troverà la FI con i relativi fusi
orari), intrattenere un colloquio anche via video con la FI stessa;
La FI starà con la madre alternatamente con il padre nelle festività nazionali del
25.4. — 1.5. — 2.6 — 1.11 — 8.12 dal pomeriggio precedente sino alla sera della
festività alle ore 20,30, eventualmente congiungendole per qualche ponte per i fine
settimana, previa intesa.
5) Disporre l'obbligo per il sig. di versare alla sig.ra Parte_1 CP_1
a titolo di contributo nel mantenimento della FI , la somma
[...] Per_1
mensile di € 600,00, entro i primi 5 giorni di ogni mese.
6) Disporre l'obbligo per il sig. di sostenere nella misura del Parte_1
100% le spese accessorie per la FI , come indicate nel protocollo in Per_1
vigore presso il Tribunale di Verona che di seguito si riporta:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: -
visite mediche specialistiche del SSN prescritte dal medico curante;
cure dentistiche
presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal
S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo
accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri
di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico dl inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta
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dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di
reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunicati;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo
accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi
relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di
recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono uno specifico e preventivo accordo:
costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nel limite massimo di Euro
1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti Informatici e relativa
connessione ad Internet domestica qual detto strumento sia necessario per Io
svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma dl studio
differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e
attrezzatura; spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori Quando i
genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II , IV e V) (spese con
accordo) quello del due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi per
iscritto la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la
spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla
richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso
come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato la spesa andrà
comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice.
Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente
concordate perché urgenti, permane comunque il rispetto della reciproca tempestiva
informazione.
7) Disporre l'obbligo per il Sig. di corrispondere Parte_1
integralmente sia il canone di locazione pari ad Euro 800,00 mensili, che le spese
condominiali, per l'immobile sito in Cavaion Veronese (VR), via Pezze, 1/B,
condotto in locazione con contratto del 01.10.2021, fino all'indipendenza
economica della sig.ra e/o della FI minore . Pt_1 Per_1
5 6
8) Disporre l'obbligo per il sig. di trasferire alla sig.ra Parte_1 CP_1
la vettura elettrica BMW targata B NR674(D).
[...]
9) Autorizzare sin d'ora i coniugi al rilascio/rinnovo del passaporto per la FI
minore;
10) Disporre un percorso di mediazione familiare in sostegno alla genitorialità.
11) Condannare il sig. ai sensi dell'art. 473 bis 18 c.p.c. Parte_1
all'importo che sarà ritenuto di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi, spese generali, oltre Cpa ed Iva.
In via istruttoria:
Si chiede siano ammessi i seguenti capitoli di prova per testimoni ed interrogatorio
formale del ricorrente:
1. Vero che la sig.ra svolge per il marito attività di segretaria con mansioni Pt_1
di gestione documentazione, invio ericezione pacchi, ecc.;
2. vero che la resistente è laureata in ingegneria civile, ha un diploma di infermiera,
di cassiera di banca e di danzatrice del ventre (tutti titoli peraltro non riconosciuti
in Italia);
3. vero che, sposatasi nel settembre 2009, la resistente abbandonava i progetti
lavorativi per volere del marito che desiderava avere una famiglia numerosa (era
anche intenzionato ad adottare la FI della moglie);
4. vero che a settembre 2010 si verificava un primo atto di violenza fisica del
ricorrente nei conforti della coniuge: successivamente la coppia intraprendeva un
percorso psicoterapico di antiaggressione a Francoforte;
5. dal 2009 ad oggi la resistente, anche per le periodiche lunghe assenze da casa del
marito per lavoro, ha sempre gestito da sola la FI piccola e la casa;
6. vero che maggio 2020 il sig. durante un alterco, picchiava nuovamente Pt_1
la moglie arrecandole lesioni fisiche allo zigomo con una prognosi di 10 giorni (doc.
01);
7. vero che nel 2015 il sig. dopo aver acquistato per sé l'immobile in cui Pt_1
risiede in Costermano (VR), ha acquistato una barca a vela (doc. 4);
6 7
8. vero che il sig ha acquistato negli ultimi 10 anni, oltre la Volvo e la Pt_1
macchina elettrica BMW indicata in ricorso, anche una e due motociclette Per_2
di grossa cilindrata (una di queste è una BMV);
9. vero che tutti i motoveicoli di proprietà del sig. sono immatricolati in Pt_1
Germania;
10. vero che la sig.ra soffre dal 2010 della granulomatosi di (doc. Pt_1 CP_2
2);
11. vero che dopo la gravidanza, la resistente ha dovuto sottoporsi a quattro
operazioni: alla terza è stata asportata parte delle corde vocali;
12. vero che la sig.ra presta assistenza di sala presso la Scuola di Danza Pt_1
A.S.D. OODANCEP: in cambio, per tale attività, è, a sua volta, alunna per due
ore alla settimana senza alcun onere;
13. vero che l'attività di sala da parte della sig.ra viene svolta a titolo di Pt_1
volontariato. Precisi il teste.
14. vero che è comproprietaria con il padre di un monolocale di 45 mq a Mosca, ma
non ne ricava alcun reddito perchè ci vivono i suoi genitori;
15. vero che il sig. beneficia di un importo pari ad Euro 250,00 erogato Pt_1
dallo Stato Tedesco a titolo di assegno unico per la FI minore;
16. vero che la sig.ra è in cerca di un lavoro da fine 2023 (doc. 5); Pt_1
17. vero che la sig.ra segue la FI in tutte le attività extrascolastiche Pt_1
portandola e riprendendola dalle varie lezioni di musica (due volte a settimana),
danza (due volte a settimana) e di studio con un tutor (due volte a settimana).
per il P.M.:
“nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31/10/2023 il ricorrente sig.
[...]
adiva il Tribunale affinché fosse dichiarato lo Parte_1
scioglimento del matrimonio celebrato l'11/12/2009 con la sig.
[...]
fossero modificate le condizioni di separazione Controparte_1
nel seguente senso: collocazione prevalente della FI minore presso il
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padre con previsione di tempi e modalità di permanenza con la madre,
riduzione del contributo al mantenimento della FI a carico del padre ad euro 300 mensili, fermo il 100% delle spese straordinarie, revoca, a decorrere da maggio 2024, dell'obbligo del marito di corrispondere alla moglie 500 euro mensili a titolo di contributo al di lei mantenimento nonché revoca dell'obbligo di corrisponderle una somma a titolo di stipendio con conseguente cessazione del rapporto lavorativo.
Contestualmente chiedeva che, a partire da maggio 2024, fosse ridotto al
50% l'obbligo in capo allo stesso di versare il canone di locazione e le spese condominiali dell'immobile di Cavaion Veronese, ove la resistente si era trasferita a vivere con la FI, fino all'indipendenza economica di
, ed in ogni caso fino al momento in cui la FI sarebbe stata Per_1
collocata presso la madre;
chiedeva altresì, con riferimento alle autovetture di proprietà dello stesso, la conferma delle condizioni di separazione dichiarandosi in ogni caso disponibile al trasferimento di proprietà del veicolo Volvo alla moglie. Infine, chiedeva l'autorizzazione al rilascio/rinnovo del passaporto per la FI minore.
A sostegno delle domande esponeva che:
- i coniugi avevano contratto matrimonio l'11/12/2009 a Mosca;
- dal matrimonio era nata la FI in data 29/01/2011; Per_1
- i coniugi si erano separati consensualmente tramite accordo di negoziazione assistita a cui era stata concessa l'autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica in data 24.09.2021;
- la FI era stata affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e tempi paritetici di permanenza presso ciascun genitore;
- il ricorrente, a differenza che all'epoca della separazione della separazione, aveva ridotto i tempi di permanenza all'estero, si recava in Germania per poche settimane all'anno e, quando rimaneva in Italia, lavorava con orari flessibili tali da potersi
8 9
occupare adeguatamente delle necessità di e degli Per_1
impegni scolastici ed extrascolastici della stessa;
- la moglie, solo formalmente assunta dal sig. ben avrebbe Pt_1
potuto dedicarsi alla ricerca di una attività lavorativa considerati l'età della stessa, la conoscenza di più lingue, le esperienze lavorative prima del matrimonio, il possesso di vari titoli di studio conseguiti in Russia, la residenza vicina a zone turistiche,
la collaborazione con una scuola di ballo, la comproprietà di un immobile a Mosca, l'età della FI e la durata del matrimonio.
Con decreto in data 07/11/2023 la Presidente del. fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica alla convenuta e per la costituzione di quest'ultima.
La convenuta, regolarmente costituita, aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio, chiedendo che fosse mantenuta la residenza prevalente della FI presso la madre, che fossero stabiliti un assegno divorzile a favore dalla stessa pari ad euro 600, un aumento del contributo al mantenimento della FI pari a 600 euro mensili, fermo l'obbligo per il padre di sostenere il 100% delle spese straordinarie, e che fossero confermate le condizioni di separazione con riferimento al pagamento integrale del canone di locazione e delle spese condominiali dell'immobile di Cavaion Veronese da parte del sig. fino all'indipendenza Pt_1
economica della resistente. Contestualmente, chiedeva che fossero disposti l'obbligo per il ricorrente di trasferire alla moglie la vettura elettrica BMW e un percorso di mediazione familiare in sostegno alla genitorialità, nonché
l'autorizzazione al rilascio/rinnovo del passaporto per la minore.
A sostegno delle sue domande esponeva che:
- la stessa si era sempre occupata della FI e della casa rinunciando ad ogni aspirazione lavorativa e di indipendenza economica permettendo così la crescita professionale del
9 10
ricorrente, benchè, prima di conoscere il marito, avesse un lavoro prestigioso e di responsabilità a Mosca;
- i titoli in possesso (laurea in ingegneria, diploma di infermiera,
di cassiera di banca e di danzatrice del ventre) non erano riconosciuti in Italia;
- non percepiva alcuna retribuzione dall'attività di aiuto ad una scuola di ballo così come non ricavava alcun reddito dall'appartamento di Mosca in quanto vi vivevano i genitori;
la stessa si era attivata per reperire un lavoro rivolgendosi ad agenzie del lavoro ed era in attesa di essere convocata per colloqui;
- soffriva dal 2010 di una seria patologia (granulomatosi di
, peggiorata a seguito della gravidanza, che l'aveva CP_2
costretta a sottoporsi a quattro interventi con asportazione di parte delle corde vocali e scomparsa quasi totale della voce;
- non aveva mai chiesto la rivalutazione ISTAT né dell'assegno previsto per il di lei mantenimento né di quello della FI;
- il sig. beneficiava di un importo mensile pari ad € 250,00 Pt_1
erogato dallo Stato tedesco a titolo di assegno per la FI
minore.
Entrambi depositavano le ulteriori difese ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 05/03/2024 comparivano i coniugi che confermavano la volontà di divorziare e venivano sentiti.
La Presidente del. esperiva inutilmente tentativo di conciliazione,
ma, su richiesta dei procuratori, veniva fissata un'ulteriore udienza al fine di favorire il raggiungimento di un accordo e di verificare la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente nonché l'effettiva attivazione della moglie nel reperimento di idonea attività lavorativa.
Seguivano ulteriori rinvii su richiesta dei procuratori per trattative in corso.
10 11
All'udienza del 24/10/2024 le parti dichiaravano che non era stato raggiunto alcun accordo e si riportavano ai propri atti.
All'esito, la Presidente del. pronunciava la seguente ordinanza riservata depositata il 13/11/2024:
“letti il ricorso introduttivo, la memoria di costituzione e le successive
ulteriori difese ex art. 473 bis 17 c.p.c.;
esaminati i documenti prodotti e le istanze istruttorie formulate;
sentiti i coniugi ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione;
ritenuto che allo stato, viste le allegazioni e le reciproche contestazioni, appare
necessario attendere gli esiti dell'ascolto della FI minore, prima di valutare la
modifica delle condizioni in atto, non constando rilevanti fatti nuovi rispetto alle
attuali condizioni di separazione;
valutate l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova orale indicati da entrambe
le parti e ritenuto che gli stessi vertano su circostanze irrilevanti, non contestate o
già documentate;
ritenuta la necessità di ascoltare la FI minore ultradodicenne;
visti altresì gli artt. 152 ter, 152 quater e 152 quinquies att. c.p.c. e il
provvedimento 7.12.2023 del Direttore Generale del DGSIA;
rilevato la stanza Barchi presso il Tribunale per le sue caratteristiche è più adatta
ad ascolti di bambini e non di adolescenti (significativamente il Protocollo indica
tale stanza come luogo di preferibile ascolto soprattutto per minori infradodicenni);
rilevato che attualmente l'applicativo Teams non è utilizzabile per l'ascolto in
tribunale, a causa della connessione molto instabile, che determina sospensioni,
blocco delle immagini, offuscamenti e interruzioni, incompatibili con la serenità e
la spontaneità che deve caratterizzare l'ascolto dei minori;
ritenuto che la causa è matura per la decisione in punto status;
per questi motivi
visto ed applicato l'art. 473 bis 22 c.p.c. pronuncia i seguenti provvedimenti
temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della FI minore:
Conferma le condizioni di separazione.
11 12
Respinge le istanze di prova orale.
Rimette la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Predispone il seguente CALENDARIO del processo, modificabile solo in caso di
sopravvenienze o impedimenti:
udienza del 30.1.2025 h. 15.00 per ascolto della FI minore e per aggiornamento
della situazione lavorativa della madre, con termine fino al 24.1.2025 per
documentarla;
udienza dell'11.9.2025 h.
9.30 per la rimessione della causa al Collegio per la
decisione, con termine fino a sessanta giorni prima per il deposito di note scritte di
precisazione delle conclusioni e documentazione aggiornata sui redditi, di trenta
giorni prima per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima
per il deposito di memorie di replica.”
Con sentenza parziale n. 2784/2024 del 03-04/12/2024 era dichiarato lo scioglimento del matrimonio e con contestuale ordinanza la causa era rimessa in istruttoria per gli adempimenti indicati nel calendario del processo.
Con istanza del 27/01/2025 parte ricorrente produceva ulteriore documentazione inerente la propria condizione economico-finanziaria del ricorrente e chiedeva, a parziale modifica dell'ordinanza del 13/11/2024: il collocamento prevalente della FI presso il padre, con diritto di Per_1
visita della madre a fine settimana alternati, la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, la riduzione ad euro 100 del contributo al mantenimento della FI minorenne, la revoca dell'obbligo di provvedere al pagamento del canone di locazione dell'immobile di
Cavaion Veronese e la revoca dell'obbligo del resistente di mettere a disposizione una qualsiasi vettura per le necessità della moglie.
Con memoria del 28/01/2025 parte resistente si opponeva alle richieste di modifica formulate da controparte.
All'udienza del 30/01/2025 si procedeva all'ascolto della FI
. Per_1
12 13
All'esito, la Presidente delegata pronunciava la seguente ordinanza riservata, depositata il 24/02/2025:
“letti gli atti e i documenti di causa;
rilevato che in sede di ascolto la FI , quattordicenne, ha Per_1
chiaramente espresso il suo gradimento per l'attuale regolamentazione che prevede
tempi paritari di permanenza presso ciascun genitore, come concordato in sede di
separazione;
ritenuto che vadano confermati i tempi paritetici di permanenza presso
ciascun genitore in atto dal 2021, non constando essere intervenute gravi ragioni
per modificarli e dovendosi presumere che l'ssetto sia quello più idoneo a garantire
un esercizio consapevole ed effettivo della responsabilità genitoriale da parte di
entrambi i genitori;
ritenuto che, quanto alla regolamentazione economica, il ricorrente non ha
documentato adeguatamente l'allegato peggioramento, posto che si è limitato a
produrre le dichiarazioni dei redditi prodotti in Germania negli anni 2018 (€
222.765 lordi, doc. 10 di parte ricorrente) e 2019 (€ 190.000 circa lordi, doc. 9 di
parte ricorrente), senza produrre quelle successive, benché abbia allegato che solo
dal 2022 la sua attività si sarebbe spostata integralmente in Italia, benché i clienti
siano prevalentemente tedeschi;
rilevato che in ordine a quest'ultima allegazione vi sono concreti elementi
che inducono a dubitare che effettivamente egli produca reddito solo in Italia, posto
che dall'estratto conto (parziale) di TB (doc. 12) risultano pagamenti in
Germania da parte di aziende verosimilmente clienti anche nel 2023 e che egli
continua a beneficiare di da parte del Bundesagentur für Arbeit - Per_3
Familienkasse, emolumento che presuppone la residenza in Germania oppure il
pagamento delle tasse in tale Paese;
ritenuto che tali omissioni vadano valutate ai sensi dell'art. 473 bis 18
c.p.c.;
ritenuto che la resistente non consta tuttora avere un'occupazione stabile
che le consenta di provvedere autonomamente al proprio mantenimento;
13 14
P.Q.M.
Respinge le istanze di modifica e conferma l'udienza dell'11.9.2025 h. 9.30
per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, con termine fino a
sessanta giorni prima per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni
e documentazione aggiornata sui redditi, di trenta giorni prima per il deposito delle
comparse conclusionali e di quindici giorni prima per il deposito di memorie di
replica.”
Le parti precisavano le conclusioni nel senso sopra riportato e depositavano gli scritti conclusivi;
all'udienza del 11/09/2025, tenutasi da remoto tramite applicativo Teams la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
1) Affidamento della FI minore nata il [...] Per_1
Entrambi i genitori concordano per l'affidamento condiviso della
FI e, anche all'esito dell'ascolto della ragazza, non vi sono Per_1
gravi ragioni per modificare il regime già disposto in sede di separazione e indicato dall'art. 337 ter c.c. come scelta prioritaria, da presumersi conforme all'interesse dei figli minori. La circostanza che all'udienza del
30/1/2025 la ragazza abbia detto che forse vorrebbe che al padre fosse attribuito più potere va contestualizzata nel senso complessivo delle sue dichiarazioni: “…Non parlo tantissimo né con la mamma né con il papà. Ripeto
che a me va bene questa attuale situazione, forse vorrei che mio padre avesse più
potere perché mi capisce di più. Ne ho parlato con la mamma ma lei non è riuscita a
comprendermi”, non implica l'inidoneità, nemmeno parziale, della madre ad esercitare la responsabilità genitoriale, dovendosi tener conto che si tratta di ragazza in piena adolescenza – fase nella quale è normale il sentirsi incompresi o il conflitto con uno o entrambi i genitori - e che durante le vacanze invernali immediatamente precedenti all'ascolto aveva trascorso una vacanza di ben tre settimane in Brasile con il padre, il quale provvede prevalentemente al suo mantenimento economico anche straordinario.
14 15
Significativamente, anche quanto ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, entrambe le parti chiedono che siano mantenuti tempi paritari, come già concordato in occasione della separazione raggiunta con accordo di negoziazione assistita. In sede di ascolto, all'udienza del
30/1/2025 ha così espresso il suo punto di vista: “Sto con il papà e Per_1
con la mamma in misura uguale. Questa organizzazione mi va bene, non mi pesa
avere due case.” Proprio in ragione dei tempi paritari la pretesa di mutare il collocamento prevalente – stabilito in sede di separazione presso la madre –
non è giustificata, posto che la modifica del collocamento sarebbe solo formale e non determinerebbe un mutamento della situazione di fatto.
Peraltro, non consta, come si è già detto, che desideri modificare Per_1
l'attuale assetto di fatto e le abitudini di vita.
Vanno pertanto integralmente confermate le condizioni in atto.
2) Domande di contributo al mantenimento della FI
In sede di separazione gli allora coniugi concordarono un contributo al mantenimento a carico del padre pari ad € 500 mensili rivalutabili (pari ad attuali € 579), oltre al 100% di tutte le spese straordinarie, oltre all'intero pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali e la messa a disposizione di un'automobile.
Vanno innanzitutto esaminate le rispettive situazioni economiche.
Il ricorrente, nato nel 1964, cittadino tedesco, è ingegnere ambientale, libero professionista, svolge attività di ispettore ambientale e verificatore, con clienti in Germania. Ha documentato redditi annui lordi
percepiti in Germania pari ad € 158.996 nel 2021 (allegato 2 alla memoria depositata il 30/4/2024), € 94.497 nel 2020 (ossia nell'anno precedente alla separazione, allegato 1 alla memoria depositata il 30/4/2024), di € 190.000
circa nel 2019, di € 227.000 circa nel 2018, come si desume dalle dichiarazioni non tradotte e che non risultano peraltro inviate all'autorità
fiscale tedesca (docc. 9 e 10 di parte ricorrente), nonché di € 8568 percepiti in Italia nel 2022 (doc. 8 di parte ricorrente); solo tardivamente, in sede di
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precisazione delle conclusioni, ha depositato ulteriori dichiarazioni rese apparentemente ai fini fiscali in Gemania, in lingua inglese e datate
4/6/2025, dalle quali pare risultare per l'anno fiscale 2021 un reddito
imponibile di € 142.220 con un'imposta netta di € 46.949 e nell'anno 2022 un reddito imponibile di € 116.048 con un'imposta netta di € 35.523 (all. A4 di parte ricorrente depositato il 12/6/2025), nonché la dichiarazione ai fini fiscali italiani per l'anno 2023 (doc. A6 di parte ricorrente), dalla quale risulta un reddito in Italia di € 37.457, soggetto al regime forfettario. Egli ha sostenuto che dal 2023 ha trasferito interamente la sua attività in Italia e pertanto non sarebbe più tenuto a presentare dichiarazioni dei redditi in
Germania e, al fine di dimostrare ciò, ha prodotto, tardivamente, una dichiarazione che avrebbe inviato all'autorità fiscale tedesca (doc. A3 in sede di precisazione delle conclusioni), in lingua tedesca e parzialmente in inglese, che non consente di riconoscere con certezza l'attendibilità delle allegazioni. Peraltro, dagli estratti conto prodotti, risultano numerosi accrediti per importi rilevanti e continui dai clienti tedeschi per compensi sia nel conto italiano presso la BCC IC che nel conto tedesco
TB (si vedano gli estratti conto prodotti a più riprese parzialmente da ciascuno dei quattro difensori succedutisi nelle difese), anche successivi al
2022 (si vedano i bonifici registrati nel conto TB sia nel 2023, che nel
2024 e nel 2025). A ciò si aggiunga che all'udienza di prima comparizione personale il ricorrente ha affermato di avere investito qualcosa in azioni e di avere più conti in Germania (“Ho qualcosa di investito in azioni, non so
quanto, devo vedere. Ho un conto in Germania, che tengo come riserva per
pagamenti. Ho più di un conto in Germania.”), ma ha documentato solo i movimenti di un conto TB e parziali di un conto Consorsbank, tutti non tradotti, dovendosi quindi desumere che vi siano ulteriori disponibilità. Egli è proprietario esclusivo della casa in cui vive a
Costermano (ex casa familiare), di un'auto BMW elettrica, di altra BMW (si veda verbale dell'udienza di prima comparizione), di una Volvo e di una
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barca a vela di 12 metri, ed ha una residenza anche a Berlino. Non è stato contestato che, anche in corso di causa nonostante le difficoltà economiche lamentate, abbia effettuato un viaggio di tre settimane in Brasile con la
FI. Egli ha anche un'altra FI nata da altra relazione, ora venticinquenne, che sostiene di dover ancora mantenere. Percepisce il
Kindergeld (una sorta di assegno unico erogato dallo Stato tedesco) per pari ad € 255 mensili circa, sostenendo di averne diritto in quanto Per_1
residente in [...](a Berlino), benché nel procedimento abbia allegato che negli ultimi anni la sua residenza nettamente prevalente sia in Italia. Ha
affermato di avere ottenuto un prestito dalla sorella di € 50.00 e di essere tenuto alla restituzione a seguito di richiesta del 15/6/2021 (doc. 14 di parte ricorrente).
In sede di precisazione delle conclusioni, egli ha prodotto certificati medici rilasciati da un neurologo e da un medico di medicina generale privati, che hanno diagnosticato uno stato di depressione con sintomi anche fisici, insonnia, burn out, vitiligine, la presenza di una carica tossica per la quale è necessario un periodo di rigenerazione di almeno sei mesi.
Ciononostante, anche dagli ultimi estratti conto prodotti, egli risulta svolgere proficuamente la sua professione (si vedano i bonifici per compensi di marzo, aprile, maggio e giugno 2025 nei conti TB e BCC
IC). Peraltro, le problematiche diagnosticate sembrano essere temporanee, se affrontate adeguatamente.
La resistente, nata nel 1974, cittadina russa, ha esperienze lavorative antecedenti alla relazione, ha una laurea in ingegneria civile e un diploma di infermiera ma tali titoli non sono riconosciuti in Italia;
parla quattro lingue. Durante la vita coniugale, dal 2009 al 2021, svoltasi in Germania ed in Italia, non ha svolto alcuna stabile attività lavorativa e ha allegato di aver prestato solo collaborazione amministrativa al marito. Non è contestato che dal 2010 soffra di granulomatosi di patologia infiammatoria di CP_2
natura autoimmune, per la quale ha dovuto sottoporsi a quattro interventi
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e gravi problemi alle corde vocali tuttora presenti, emersi anche in sede di audizione da parte della Presidente delegata. La stessa è comproprietaria di un monolocale a Mosca, occupato dai genitori e ha una FI maggiorenne nata da altra relazione. Non ha negato di svolgere attività in una scuola di ballo, ma ha affermato di non essere retribuita;
anche in corso di causa ha avuto alcuni rapporti di lavoro a tempo determinato, di cui l'ultimo con scadenza al prossimo 30/10/2025 come operaia agricola (doc. A prodotto con la precisazione delle conclusioni), con retribuzioni da € 118 ad € 350 al mese. Viste le contestazioni svolte dal ricorrente negli scritti conclusionali,
dalla lettura del contratto emerge con chiarezza che l'orario lavorativo,
considerate le caratteristiche dell'attività agricola, avrebbe potuto subire variazioni “nei limiti di 39 ore settimanali”, dovendosi desumere che le 39 ore settimanali siano il limite massimo e non quello fisso, che dipende dalle mutevoli esigenze dell'attività agricola. In data 15.5.2025 risulta inoltre un accredito da parte dell'hotel di € 2.290,00 con causale Parte_2
emolumenti. Vive con la FI nella casa in locazione il cui canone viene pagato dall'ex marito e non possiede un'auto, utilizzando una di quelle messe a disposizione del marito. In corso di causa il marito ha cessato di corrisponderle la retribuzione di € 366 quale dipendente/collaboratrice nell'attività professionale dello stesso, che si era impegnato a non cessare.
Ha continuato invece a percepire il contributo al mantenimento di € 500,
mai rivalutato.
Valutate comparativamente le suesposte situazioni economiche,
considerate le patologie allegate da entrambi, temporanea quella del ricorrente, nonché la non completa e caotica produzione documentale sui redditi ed il patrimonio da parte del ricorrente – rilevante ai sensi dell'art. 473 bis 18 c.p.c., reputa il Collegio che permanga una notevole disparità
economica, patrimoniale e professionale dei genitori che giustifica,
nell'interesse della FI, un contributo a carico del padre pari ad € 500
mensili oltre al 100% delle spese straordinarie, sul presupposto che il padre
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continui a sostenere la spesa del canone di locazione dell'abitazione nella quale vive con la madre, come si è impegnato a fare in sede di separazione.
3) Assegno divorzile
Nell'accordo separativo del 2021 è stato disposto un contributo mensile al mantenimento in favore della moglie di € 500, oltre rivalutazione
ISTAT, contributo confermato anche in sede di provvedimenti provvisori nel presente procedimento e attualmente pari ad € 579. Il marito, come si è
detto, si era impegnato a corrisponderle inoltre una retribuzione mensile pari ad almeno € 366, a sostenere la spesa per il canone di locazione e per le spese condominiali - a fronte dell'impegno della moglie a rilasciare l'abitazione familiare-, e a consentirle l'uso di un'automobile.
Al fine di accertare il diritto attuale della resistente a percepire un assegno divorzile dal marito, va innanzitutto richiamato l'esame comparativo delle situazioni economiche di entrambi gli ex coniugi, sopra svolto al punto 2.
Il resistente ha chiesto che non sia disposto alcun assegno divorzile,
sostenendo che l'ex moglie avrebbe capacità lavorativa e che durante la vita coniugale la stessa non avrebbe in alcun modo sacrificato le proprie aspirazioni professionali.
In diritto, poiché è stata invocata l'applicazione del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità sull'assegno divorzile,
vanno fatte alcune premesse.
Secondo Cass. SS. UU. 11.7.2018 n° 18287 “Il riconoscimento dell'
assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'
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assegno…La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all' assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.… Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune,
nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.”
Da tali dicta si desume che a) l'assegno ha funzione assistenziale;
b)
l'assegno ha anche funzione perequativa e compensativa, da realizzare attraverso gli indicatori di cui alla prima parte del VI° comma dell'art. 5 l.
div.; c) si supera definitivamente il parametro del tenore di vita;
d) il parametro dell'adeguatezza dei mezzi ha carattere intrinsecamente relativo, da fondarsi sui criteri indicatori di cui alla prima parte della norma di cui all'art. 5 comma 6, ossia sulle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, sulla durata del matrimonio, sul contributo alla formazione del patrimonio comune, sulle potenzialità professionali e patrimoniali.
Dalla medesima pronuncia si evince che la valutazione relativa all'inadeguatezza dei mezzi e all'incapacità di procurarseli deve essere ancorata alle caratteristiche e alle ripartizioni dei ruoli familiari, secondo un principio di auto responsabilità di entrambi i coniugi, così espresso dalla
Suprema Corte: “La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile”.
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Nel caso in esame, il confronto tra le capacità economiche delle parti evidenzia un apprezzabile squilibrio, come si è già sopra rilevato;
il resistente ha una consolidata esperienza lavorativa ed elevata professionalità, un tenore di vita alto (più automobili di proprietà,
residenza anche a Berlino, viaggi anche intercontinentali), un buon reddito da lavoro e aspettative pensionistiche, ha un'abitazione di proprietà, a differenza della ricorrente, la cui occupazione precaria (operaia agricola e insegnante di ballo) è di livello ben inferiore. Va considerato anche che è
verosimile che l'ex moglie durante la vita matrimoniale, dal 2009 al 2021, si sia dedicata in via prevalente alle incombenze familiari e che dalla nascita della FI, nel 2011, si sia occupata in misura maggiore all'accudimento della stessa, dovendosi presumere che tale assetto sia stato determinato da una scelta comune dei coniugi, seppur inespressa.
A ciò si aggiunga che la relazione è durata dodici anni, dal 2009 al
2021, seppur con periodi di crisi.
Non si può peraltro trascurare che comunque la sig. CP_3
dispone di una quota di un piccolo immobile a Mosca (incontestatamente occupato dai genitori) e di capacità lavorativa, sebbene limitata dai problemi fisici e dall'essere rimasta a lungo fuori dall'ambiente lavorativo.
Ciò premesso, deve ritenersi che la ricorrente disponga di risorse sufficienti a consentirle solo assai parzialmente di provvedere al proprio mantenimento. In particolare, la stessa, con i suoi redditi e tenuto conto dei suoi obblighi di contribuire al mantenimento della FI e di dedicarsi alla stessa, non ha una sufficiente capacità di raggiungere una piena autonomia,
anche abitativa. La domanda di assegno divorzile, con funzione parzialmente assistenziale, e compensativa e perequativa per il maggiore impegno dedicato almeno fino alla separazione per l'accudimento della
FI e per le attività domestiche, va pertanto accolta.
Al fine di determinare il quantum, vanno considerati i patrimoni, i redditi, la capacità lavorativa - che comunque la convenuta conserva,
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seppur in misura ridotta rispetto all'ex marito -, il regime fiscale dell'assegno divorzile e le aspettative pensionistiche;
valutati tali indici,
l'assegno va determinato con decorrenza della domanda in € 400 mensili,
che, unitamente ai redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività
lavorativa e sul presupposto che il ricorrente continui a provvedere alla spesa per il canone di locazione e per le spese condominiali, è adeguato ad assolvere alla funzione assistenziale, perequativa e compensativa.
Nulla può invece essere disposto con riferimento all'utilizzo dell'auto, trattandosi di questione regolamentata in sede di separazione con accordo espressione dell'autonomia negoziale che non può essere modificato nel presente procedimento.
Dal momento che solo relativamente all'ultimo periodo vi è prova che la resistente abbia avuto esperienze lavorative retribuite, entrambi gli obblighi economici a carico del ricorrente, come rideterminati con la presente sentenza, vanno fatti decorrere dalla mensilità di ottobre 2025.
4) Spese di lite
L'esito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, mentre la restante metà va posta a carico del resistente, soccombente prevalente sulle domande di contributo al mantenimento. La liquidazione avverrà secondo i parametri ministeriali,
disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13
comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022, tenuto conto dell'attività svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), della media complessità delle questioni trattate e del valore indeterminato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
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1) Affida la FI minore ad entrambi genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre, presso la quale manterrà la residenza anagrafica;
le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente da ciascun genitore quando avrà la FI con sé;
2) La FI starà con ciascun genitore: due settimane ogni mese: nel corso di queste due settimane, la FI starà presso il genitore che non l'ha con sé, almeno due giorni pieni con relativo pernottamento dal termine delle lezioni scolastiche fino al mattino del terzo giorno successivo quando la riaccompagnerà a scuola o a casa dell'altro genitore entro le ore 9-10; metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze fino a tutto il 30.12 e dal 31. 12 fino alla sera precedente la ripresa della scuola;
metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze fino alla sera di Pasqua alle ore 21, con quello dalla sera della Pasqua fino al giorno precedente la ripresa della scuola,
prelevandola e riportandola dall'altro genitore;
per la metà del periodo di vacanza scolastica della stessa, concordando i periodi entro il 31 maggio di ogni anno;
in tale periodo di vacanza con l'uno o con l'altro genitore ciascuno potrà tenere con sé la FI
per tre settimane consecutive e, poi, in altri periodi di due settimane consecutive;
in ogni caso durante i rispettivi periodi di vacanza resterà sospeso l'esercizio della responsabilità
genitoriale settimanale;
alternativamente con il padre nelle festività nazionali del 25.4. — 1.5. — 2.6 — 1.11 — 8.12 dal pomeriggio precedente sino alla sera della festività alle ore
20,30, eventualmente congiungendole per qualche ponte per i fine settimana, previa intesa;
i genitori potranno concordare
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tempi ulteriori e diversi, tenendo conto delle esigenze lavorative degli stessi e scolastiche di;
Per_1
3) Il padre sig. con decorrenza dalla Parte_1
mensilità di ottobre 2025 contribuirà al mantenimento della
FI provvedendovi direttamente nei tempi in cui la Per_1
terrà con sé e corrispondendo mensilmente alla madre sig.
nata l'importo mensile Controparte_1 CP_3
di € 500, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT,
oltre al 100% delle spese straordinarie indicate dal Protocollo
vigente del Tribunale di Verona, nonché continuando a corrispondere il canone di locazione dell'abitazione in cui la ragazza vive con la madre, secondo l'impegno assunto in sede di separazione;
per il pregresso conferma i provvedimenti provvisori;
4) Il sig. corrisponderà mensilmente alla sig. Parte_1
nata l'importo di € 400 a Controparte_1 CP_3
titolo di assegno divorzile oltre rivalutazione annuale ISTAT,
con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025, nonché
continuando a corrispondere il canone di locazione dell'abitazione in cui la ragazza vive con la madre, secondo l'impegno assunto in sede di separazione;
per il pregresso conferma i provvedimenti provvisori;
5) Dispone la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; condanna il ricorrente alla rifusione in favore della resistente della restante metà, che liquida per la quota della metà
in 5.400 per compensi, oltre IVA, CPNA e spese generali.
Verona, 30.9.2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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