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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 5586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5586 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Michele Cataldi presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2460/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 2.10.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Rocco Vincenzo Virgallita e Francesca Rizzi, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Emiliano Strinati e Francesca Clericò, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
(di seguito ) conveniva in giudizio Controparte_1 CP [...]
(di seguito ), chiedendo al Tribunale di Roma di condannare la Parte_1 Pt_1 convenuta al pagamento della somma di € 5.305,82, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda, l'attrice deduceva: 1) di aver partecipato, in Associazione
Temporanea di Imprese, con , alle gare per l'aggiudicazione della gestione della Pt_1 farmacia comunale di VO (TO); 2) di essersi fatta carico per intero delle spese di cui alla fattura n. 177/18, emessa nei confronti della convenuta e, in particolare, delle spese relative ai contratti preliminari per l'acquisizione dei locali, al costo del personale, al soggiorno in albergo, ai pasti e al pedaggio autostradale, per un importo pari a € 2.262,57, quale quota parte a carico della convenuta;
3) di essere, inoltre, creditrice della somma di € 3.043,25, di cui alla fattura n. 1/2017, emessa per le spese di gestione della farmacia di Cesenatico, secondo la quota di spettanza di (pari al 49 %), per spese notarili per la costituzione Pt_1
Parte dell' per la stipula della polizza fideiussoria, per la stipula del contratto di gestione della farmacia.
***
Si costituiva in giudizio , eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato Pt_1 esperimento della negoziazione assistita obbligatoria;
nel merito, chiedeva di dichiarare l'avvenuta estinzione del credito di cui alla fattura n. 1/2017, stante il pagamento effettuato dalla medesima a mezzo bonifico in data 16.11.2017, nonché di dichiarare l'inesistenza del credito di cui alla fattura n. 117/2018, non essendo le parti mai giunte a formalizzare la costituzione dell'ATI per la gestione della farmacia di VO (era stata la stessa attrice ad aver manifestato la volontà di “proseguire la procedura in forma autonoma e individuale”); in via riconvenzionale, chiedeva di condannare al pagamento del credito vantato da CP
, pari a € 19.114,40 (tenuto conto della cessione parziale dei crediti), di cui: € Pt_1
5.024,93, a titolo di ribaltamento dei costi del personale impiegato nella farmacia di
Cesenatico-Bagnarola, secondo le quote di compartecipazione stabilite nell'atto costitutivo dell'ATI (49 % e 51 % ); € 13.118,94, quale somma residua ancora dovuta in Pt_1 CP forza dell'accordo del 22.3.2019; € 970,63, di cui alla fattura n. 26/2018, per i compensi professionali spettanti allo studio legale Salvatori, che aveva curato nel loro comune interesse una controversia relativa alla gestione della predetta farmacia;
in via subordinata, chiedeva di pagina 2 di 14 accertare e dichiarare l'intervenuta compensazione ai sensi dell'articolo 1243 c.c. con i controcrediti vantati da , pari a € 19.114,40 e, per l'effetto, condannare parte attrice al Pt_1 pagamento della residua somma di € 13.808,58; chiedeva altresì la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
***
Con sentenza n. 18933/2021, R.G. n. 22607/2020, pubblicata in data 2.12.2021, il Tribunale rigettava la domanda proposta da e la domanda riconvenzionale proposta da CP
e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del giudizio, così Pt_1 motivando:
‹‹…considerato che le domande proposte dalla sono infondate giacché: a) la fattura n. 1/17 Parte_3 dell'importo di €3.043,25 risulta già integralmente pagata mediante bonifico del 16 novembre 2017 (v. la distinta di bonifico e l'estratto conto di cui al doc. 17 fascicolo convenuta); b) il credito fatto valere con la fattura n.
177/18 è privo di fondamento giustificativo dal momento che, come emerge dalla e-mail dell'8 agosto 2018 (v. doc. 8 produzione convenuta), a un certo punto la ha comunicato la propria intenzione di proseguire la CP procedura di gara per l'aggiudicazione della gestione della farmacia di VO “in forma autonoma e individuale”, sicché le spese da essa a tal uopo sostenute non possono che rimanere a suo esclusivo carico;
considerato che
neppure le domande riconvenzionali formulate dalla possono trovare Controparte_2 accoglimento giacché: (i) in base all'atto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese del 18 luglio 2017 (v. doc. 16 fascicolo convenuta), la ripartizione delle obbligazioni tra le due società, secondo le quote
51% - 49%, riguarda espressamente le sole obbligazioni assunte verso la stazione appaltante dall'impresa mandataria, cioè dalla sociale: obbligazioni dal cui novero esulano, dunque, quelle contratte dalla Parte_3 convenuta per l'impiego del personale dipendente nella farmacia di Cesenatico;
(ii) in mancanza di un'espressa previsione negoziale che ne consenta il recupero, le spese sostenute per il personale della farmacia di
Cesenatico potrebbero tutt'al più dar luogo ad un credito per indennizzo ex art. 2041 c.c., credito che però non può essere riconosciuto in questa sede, non avendo formato oggetto di una specifica domanda in tal senso (v.
Cass., 25.3.2003, n. 4365 che richiede che la domanda di ingiustificato arricchimento venga formulata in modo espresso, non potendo ritenersi formulata per implicito in una domanda fondata su altro titolo); (iii) per le stesse ragioni esposte ai superiori punti (i) e (ii), va disattesa la pretesa creditoria avente ad oggetto il pagamento della somma di €970,63 (senza peraltro obliterare che dai documenti versati in atti non è neppure possibile comprendere quale sia esattamente la prestazione resa dalla e se tale prestazione fosse Parte_4
o meno funzionale alla cura di un interesse comune delle due società oggi in lite); (iv) l'efficacia dell'invocata scrittura privata del 22 marzo 2019 è rimasta incerta, non essendovi prova della comunicazione al Parte_5
del recesso della dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese,
[...] Controparte_2 comunicazione a cui l'art.
2.2 dell'Accordo condizionava sospensivamente l'efficacia della rinuncia e, dunque, degli obblighi pecuniari concordati dalle parti come conseguenza della detta rinuncia;
(v) il fatto che una parte delle somme previste nella citata scrittura privata siano già state corrisposte dalla è Parte_3 irrilevante sia perché, in mancanza di prova dell'avveramento della condizione, deve ritenersi che quei versamenti siano indebiti, sia perché, essendo il parte del contratto di servizio per la Parte_5 pagina 3 di 14 concessione in gestione della farmacia di Bagnarola (v. doc. 15 produzione convenuta), il suo consenso alla modifica soggettiva della parte concessionaria è evidentemente essenziale per l'efficacia del ridetto accordo del marzo 2019; ritenuto pertanto che vadano respinte le domande proposte da entrambe le parti;
e che l'esito del giudizio giustifichi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite e precluda l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla;
…››. CP_2
***
Ha proposto appello , formulando le seguenti conclusioni: Pt_1
‹‹Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza di primo grado:
A) accertare e dichiarare l'esistenza, per i titoli e le causali esposte nella parte narrativa, del credito di
[...]
nei confronti di quantificabile allo stato in Euro Parte_1 Controparte_1
23.547,53, salvo errori ed omissioni, così come di seguito determinato:
-Euro 5.024,93 a titolo di somme dovute da ad Controparte_1 Parte_1
in virtù del rimborso pro quota ATI dei costi del personale ovvero, in subordine, ai sensi dell'articolo
[...]
2041 c.c.;
-Euro 970,63 a titolo di rimborso pro quota ATI delle spese legali corrisposte dall'appellante allo Studio Legale
Salvatori ovvero, in subordine, ai sensi dell'articolo 2041 c.c.;
-Euro 17.551,97, a titolo di importi residui di cui alla scrittura privata del 19.3.2019 e, per l'effetto, B) condannare al pagamento a favore di della Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di Euro 23.547,53, salvo errori ed omissioni, maggiorata di interessi al tasso legale e, per quanto di ragione, anche oggetto di rivalutazione monetaria, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta in corso di causa e/o secondo il prudente apprezzamento del giudice;
C) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, con sentenza come per legge provvisoriamente esecutiva e con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione.››.
In via istruttoria, ha chiesto disporsi c.t.u., ove necessario.
***
Si è costituita, in data 29.8.2022, , chiedendo di confermare la sentenza appellata e CP respingere tutte le domande formulate dall'appellante.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 30.7.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 2.10.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a quindici giorni prima dell'udienza per note conclusionali (depositate da entrambe le parti).
***
pagina 4 di 14 All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha dato lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
In via preliminare deve essere dichiarata l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., del deposito della comunicazione al del recesso di dall'ATI, effettuata a mezzo Parte_5 Pt_1
PEC del 15.4.2019, sub doc. n. 39.
Il deposito è infatti tardivo, oltre che irrituale, in quanto il documento è stato allegato da alle note depositate il 15.9.2025 nel presente giudizio di appello. Pt_1
Come è noto, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., introdotta dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012 in poi, il che esclude che, in relazione a impugnazioni in appello di tale sentenza possa invocarsi, per l'ammissibilità della nuova produzione documentale, il carattere di indispensabilità della prova: cfr. Cass. n. 21606/2021), prevede il divieto di ammissione, in appello, di nuovi mezzi di prova e di produzione di documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Nel caso di specie, a nulla rileva la circostanza dedotta dall'appellante a giustificazione del deposito tardivo e, cioè, che la produzione documentale nel secondo grado di giudizio sarebbe legittimata dal fatto che, in primo grado, non aveva eccepito l'omessa CP comunicazione del recesso al , dedotta solo nella comparsa di Parte_5 costituzione e risposta in appello, poiché ciò non costituisce certo un'ipotesi di impossibilità per fatto non imputabile alla parte.
Ne consegue che di tale documento non dovrà tenersi alcun conto, rinviandosi, comunque, a quanto si dirà appresso in ordine alla contestazione da parte di . CP
***
Venendo al merito, il primo motivo denuncia ‹‹VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 1362 C.C.››.
Lamenta l'appellante che dal carattere prioritario e fondamentale della regola fissata dall'art. 1362 c.c. discende che al giudice è preclusa la ricerca di una ratio diversa e -a fortiori - la sovrapposizione della propria opinione soggettiva all'effettiva volontà dei contraenti;
nella pagina 5 di 14 specie, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato le disposizioni dell'atto costitutivo Parte dell' della scrittura privata del 22.3.2019 in evidente contrasto con il significato letterale delle parole e, comunque, con il comportamento tenuto dalle parti anche successivamente alla conclusione dei contratti.
In primo luogo, quanto ai costi sostenuti da per la remunerazione del personale della Pt_1 farmacia e per i compensi dello studio legale Salvatori, diversamente da quanto affermato dal Parte primo giudice, nell'atto costitutivo dell' ai fini della ripartizione dell'obbligazione, non vi era alcun espresso riferimento alle sole obbligazioni contratte dalla mandataria verso la stazione Parte appaltante, ma vi era un esplicito riferimento ai rapporti interni all' come confermato anche dalla scrittura privata del 22.3.2019.
In secondo luogo, con riguardo agli importi dovuti in virtù della scrittura privata del 22.3.2019,
, nei rapporti interni tra le parti, aveva manifestato la propria volontà di recedere ai Pt_1 sensi dell'articolo 48 d.lgs. n. 50/2016 dal raggruppamento temporaneo di imprese;
era solo detta rinuncia che avrebbe prodotto effetti a partire dalla data di comunicazione al Parte_5
, non certo gli obblighi di pagamento e men che meno l'efficacia dell'intera
[...] scrittura;
l'efficacia della scrittura era, infatti, risolutivamente condizionata alla eventuale mancata accettazione, da parte del , del recesso di dal Pt_5 Parte_5 Pt_1 raggruppamento;
nel caso di specie, non vi era stato alcun diniego da parte del Parte_5
; in sostanza, diversamente da quanto ritenuto dalla gravata sentenza, nella
[...] scrittura non vi era alcun riferimento all'esistenza di una condizione sospensiva
(comunicazione al Comune); in ogni caso, l'efficacia della scrittura privata risulterebbe indiscutibile, avendo i paciscenti dato ad essa esecuzione;
infine, l'avvenuta comunicazione della rinuncia di non era mai stata contestata da . Pt_1 CP
***
Il secondo motivo denuncia ‹‹VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1704 C.C. E
DELL'ARTICOLO 48 D.LGS. N.50/2016››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale, nello statuire che la ripartizione delle obbligazioni tra le due società, secondo le quote 51%-49%, riguardava espressamente le sole obbligazioni assunte verso la stazione appaltante dall'impresa mandataria, avrebbe violato le norme sul mandato con rappresentanza ex art. 1704 c.c. nonché l'articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016; difatti, per effetto della costituzione dell'ATI, , nella veste di mandataria con CP rappresentanza, aveva speso il nome e impegnato verso il concedente ( Parte_5
) anche la mandante , sicché le attività giuridiche poste in essere dalla
[...] Pt_1
pagina 6 di 14 mandataria , ivi comprese le obbligazioni da essa assunte, avevano prodotto effetti CP anche nella sfera giuridico-patrimoniale della mandante;
il Tribunale di Roma non Pt_1 avrebbe considerato che si era in presenza di un'ATI cd. orizzontale;
di conseguenza, anche aveva pieno diritto di assumere, gestire e remunerare il personale addetto alla Pt_1 farmacia comunale, ferma restando la ripartizione dei relativi oneri nelle percentuali concordate.
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Il terzo motivo denuncia ‹‹VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1353 E 1360
C.C.››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che, anche a voler ipotizzare la pendenza di una condizione sospensiva prevista dalla scrittura privata, la relativa operatività sarebbe venuta meno per facta concludentia, avendo dato le parti, prima del suo avveramento, completa esecuzione al contratto (pacifica era la circostanza che ha CP versato immediatamente l'importo di € 10.000,00 e il 18.6.2019 l'ulteriore importo di €
15.860,64, rifiutando immotivatamente il pagamento della residua somma dovuta a saldo); non risultava, inoltre, dimostrato l'avveramento della condizione risolutiva;
infine, non era stato eccepito da il mancato avveramento della – inesistente - condizione CP sospensiva.
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Il quarto motivo denuncia ‹‹VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 112 E 115
C.P.C.››.
Ribadisce l'appellante che la sentenza avrebbe statuito sull'esistenza e la pendenza della condizione sospensiva, senza che la avesse mai formulato detta eccezione, avendo, CP anzi, la stessa serbato una condotta univoca in senso diametralmente opposto, dando esecuzione all'accordo negoziale inter partes.
***
Il quinto motivo è rubricato ‹‹LA FONTE CONTRATTUALE DELLE SPESE SOSTENUTE
NELL'ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE. IN SUBORDINE L'INDEBITO ARRICCHIMENTO DI CP_3
Lamenta l'appellante che sussisteva un titolo negoziale che obbligava a rifondere pro CP quota ad le spese per remunerare il personale e per saldare le competenze dello Pt_1 studio legale Salvatori, sicché non vi era ragione giuridica per poter invocare l'azione di indebito arricchimento, ipotizzato dal giudice;
tuttavia, in subordine, ricorrevano i presupposti dell'arricchimento senza causa, domanda che può essere proposta anche per la prima volta pagina 7 di 14 in appello, purché prospettata, come nel caso di specie, sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado, come affermato dalla Suprema Corte.
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Il sesto motivo è rubricato ‹‹LA PROVA DEL CREDITO››.
Deduce l'appellante che non aveva contestato l'an e il quantum dei crediti vantati da CP
, essendosi limitata a una generica contestazione all'udienza del 22.9.2020 (“si Pt_1 contesta la comparsa di costituzione e risposta specie in punto di domanda di ribaltamento delle spese del personale”), mentre aveva provato analiticamente l'effettivo esborso, Pt_1 avendo prodotto i cedolini di pagamento e le disposizioni di bonifico per ciascun lavoratore in relazione a ciascun mese di riferimento (documenti n. 18, n. 19 e n. 20), nonché i singoli giustificativi di spesa (doc. n. 26) in relazione ai compensi dello studio legale Salvatori.
***
Il primo motivo (prima parte), il secondo, il quinto e il sesto, in quanto connessi, devono essere trattati congiuntamente.
I motivi sono fondati limitatamente alla domanda di rimborso delle spese oggetto delle fatture di ribaltamento dei costi del personale, pari ad € 5.024,93.
Ritiene la Corte che il Tribunale abbia errato nel respingere la domanda riconvenzionale sul presupposto che l'obbligazione riguardante tali costi esulasse dall'ambito di ripartizione delle obbligazioni pro quota, prevista nell'atto costitutivo dell'ATI (doc. 16 ). Pt_1
Con l'atto in questione, le costituite imprese hanno dichiarato che l'offerta comportava la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante per le attività oggetto di appalto e che l'impresa mandataria ( ) aveva tutti i poteri previsti dall'art. 48 d.lgs. n. 50/2016. CP
Immediatamente dopo è stata inserita vi è la clausola oggetto di discussione, che recita:
“Ai soli fini interni, fermo restando quindi la responsabilità solidale delle imprese nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione dell'appalto di cui alle premesse le imprese “ ” Controparte_1
e “AUXILIUM CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE”, come rappresentate, dichiarano che l'obbligazione si suddividerà tra ciascuna di loro, in osservanza di quanto previsto nell'offerta presentata, come segue:
“ ” (Mandataria) 51% (cinquantuno per cento); “AUXILIUM CARE Controparte_1
SOCIETA' (Mandante) 49% (quarantanove per cento)”. Controparte_1
Alla luce del chiaro dato letterale, non può condividersi la statuizione secondo cui la ripartizione riguardava esclusivamente l'obbligazione assunta dalla mandataria nei confronti del poiché le parti hanno inteso suddividere, ai fini interni, le obbligazioni assunte. Pt_5
Anche sulla base di un'interpretazione logica dell'atto costitutivo deve ritenersi che la clausola riguardi anche le obbligazioni assunte dalle imprese per gestire la farmacia, tra le quali pagina 8 di 14 rientrano quelle per la remunerazione del personale, che costituisce, all'evidenza, un costo Parte inerente alla gestione interna dell'
Né risulta, da alcun atto o regolamento, che detto obbligo fosse stato assunto in via esclusiva dalla mandante o che la ripartizione avvenisse secondo quote differenti da quelle Pt_1 indicate.
Ciò, del resto, trova conferma nella fattura n. 1/2017 emessa dalla stessa e posta a CP fondamento della domanda di adempimento dalla medesima proposta, nonché nella scrittura del 22.3.2019 (doc. 21 ), da cui si evince che le parti avevano inteso applicare la Pt_1 ripartizione pro quota (51%-49%) a qualsiasi obbligazione relativa alla gestione in concessione della farmacia.
Tale scrittura, al di là delle questioni sull'efficacia (che saranno trattate appresso e che non involgono la validità della scrittura), costituisce senza dubbio un ulteriore valido elemento da cui desumere la volontà delle parti in ordine alle modalità di ripartizione dei costi per l'esecuzione dell'appalto.
Dall'art.
2.5 della detta scrittura privata emerge, infatti, che sia gli utili che le perdite attinenti alla gestione della farmacia devono essere ripartiti sempre in misura corrispondente alla percentuale di partecipazione al RTI (dunque, 51% e 49%).
Oltretutto, in primo grado si è limitata, alla prima udienza del 22.9.2020, a contestare CP in maniera del tutto generica la domanda di ribaltamento delle spese del personale chiesto da
, senza nulla eccepire in ordine all'eventuale infondatezza della domanda e senza Pt_1 contestare i pagamenti in favore del personale impiegato nella gestione della farmacia (di cui ai docc. 18, 19 e 20 ). Pt_1
Si rammenta che, in forza del principio di cui all'art. 115 c.p.c., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. tra le tante Cass. n.
12904/2015; Cass. n. 5356/2009; Cass., SS.UU. n. 761/2002).
Inoltre, i fatti devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (cfr. Cass. n. 26908/2020) e, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte,
pagina 9 di 14 una contestazione generica equivale ad una “non-contestazione” (Cass. 4770 del 15/02/2023 in motivazione;
Cass. n. 9439 del 23/03/2022; Cass. n. 17889 del 27/08/2020).
Non vi è spazio, quindi, per le deduzioni svolte tardivamente da solo con la CP comparsa di costituzione e risposta in grado di appello, relative alla mancanza di prova del credito per il fatto che le buste paga prodotte non sarebbero sottoscritte per quietanza dal dipendente e non risulterebbero versati in atti i relativi mezzi di pagamento, poiché, a fronte di una contestazione tempestiva, la controparte avrebbe potuto articolare mezzi di prova, ferma restando la corposa documentazione versata in atti da . Pt_1
In conclusione, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, sussiste, in capo ad
, il credito per i costi del personale sostenuti, pari a € 5.024,93, di cui alla fattura n. Pt_1
96/2019 (doc. 29 ). Pt_1
Sulla suddetta somma decorrono gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 (cfr. Cass. 28413/2024) dalla scadenza della fattura n. 96/2019 al saldo, mentre nulla spetta a titolo di rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
A diversa conclusione si perviene in ordine alla doglianza relativa ai costi sostenuti per pagare gli onorari dello studio legale Salvatori, di cui alla fattura n. 26/2018 di € 970,63 (doc.
26 ). Pt_1
Difatti, il primo giudice ha rigettato tale domanda sulla base di due rationes decidendi: da un lato, ha respinto la domanda richiamando la motivazione relativa al ribaltamento dei costi del personale;
dall'altro, ha rilevato che dai documenti versati in atti non era neppure possibile comprendere quale fosse esattamente la prestazione resa dallo studio legale Salvatori e se tale prestazione fosse o meno funzionale alla cura di un interesse comune delle due società oggi in lite.
Questo secondo passaggio motivazionale non è stato impugnato dall'appellante, la quale ha censurato specificamente la gravata sentenza solo con riferimento al primo ordine di ragioni.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (tra le tante, Cass. S.U. n. 20107/2024, in motivazione, che richiama Cass. n. 22753/2011 e Cass. n. 18641/2017).
pagina 10 di 14 Ne consegue che, nella specie, difetta l'interesse a impugnare la statuizione concernente la mancata previsione (nell'atto costitutivo dell'ATI) della ripartizione delle obbligazioni nella suddetta misura del 49 % e del 51 %, perché, quand'anche le censure su tale punto fossero fondate (e lo sono, come sopra si è accertato), ciò non impedirebbe alla sentenza di passare in giudicato sulla motivazione alternativa di cui al secondo punto, non idoneamente censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte (Cass.
n. 28307/2020, che richiama Cass. S.U. n. 12637/2008; Cass. Sez. Lav. n. 13373/2008).
Va del pari dichiarata inammissibile la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento in merito a tali esborsi, in ossequio al principio secondo cui la proposizione per la prima volta in appello dell'azione di ingiustificato arricchimento è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. quando in primo grado sia stata proposta azione contrattuale, poiché le due azioni sono diverse sia per la "causa petendi", basandosi quest'ultima sull'obbligazione assunta e l'azione di arricchimento sull'assenza di un vincolo negoziale, sia per il "petitum" avendo l'azione contrattuale ad oggetto il corrispettivo pattuito e l'azione di ingiustificato arricchimento la corresponsione di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita (cfr. Cass.
n. 18145/2022 che, in motivazione, si sofferma proprio sulla giurisprudenza citata dall'appellante).
Nel caso in esame, , in primo grado, non ha proposto la domanda ex art. 2041 c.c., Pt_1 sicché la stessa non può essere proposta per la prima volta nel presente grado di giudizio.
***
Vanno ora esaminati congiuntamente, in quanto connessi, l'ultima parte del primo motivo di appello, nonché il terzo e il quarto motivo, concernenti il pagamento dei residui importi dovuti da in virtù della scrittura privata del 22.3.2019. CP
I motivi sono infondati.
All'art.
2.1 rinuncia alla partecipazione al RTI e per l'effetto recede. Pt_1
All'art.
2.2. Le parti convengono e si danno atto che la rinuncia nei rapporti tra le stesse deve intendersi efficace a decorrere dalla comunicazione al Comune di Cesenatico del recesso.
All'art. 2.3 è previsto che l'efficacia della scrittura privata è risolutivamente condizionata alla eventuale mancata accettazione da parte del Comune del recesso come sopra comunicato.
Il Tribunale ha correttamente interpretato le disposizioni contenute nella scrittura privata, senza incorrere nei denunciati vizi, dando atto, in primo luogo che non vi era certezza pagina 11 di 14 sull'efficacia dell'invocata scrittura privata, stante la mancanza di prova della comunicazione al Comune di Cesenatico del recesso di , dal momento che la rinuncia, così come gli Pt_1 obblighi pecuniari, era condizionata alla predetta comunicazione.
Non può infatti aderirsi alla tesi dell'appellante secondo cui l'obbligo di effettuare i versamenti previsti dall'art.
2.4 della scrittura prescindeva dalla comunicazione della rinuncia al
[...]
, che non costituiva condizione sospensiva. Parte_5
La rinuncia alla partecipazione al RTI costituisce, infatti, il presupposto del diritto a percepire gli importi di cui all'art. 2.4, stabiliti proprio “in considerazione del contenuto della scrittura privata”, che in assenza, pertanto, del recesso non avrebbero avuto ragion d'essere.
Il Tribunale ha altresì evidenziato la necessità del consenso del alla modifica Pt_5 soggettiva della parte concessionaria, essenziale per l'efficacia della scrittura privata, a nulla rilevando che le parti avessero effettuato taluni pagamenti, essendo questi da considerare indebiti.
È, infatti, pacifico che l'efficacia dell'accordo era condizionata risolutivamente alla mancata accettazione del recesso da parte del ma il Comune poteva non accettare la Pt_5 rinuncia soltanto una volta posto a conoscenza della rinuncia stessa.
Pertanto, non essendovi prova della comunicazione della rinuncia al Comune, la scrittura deve considerarsi inefficace.
Né può darsi rilievo all'assunto dell'appellante secondo cui l'efficacia di tale scrittura non era mai stata contestata da , poiché quest'ultima con la prima difesa utile (cioè alla prima CP udienza del 22.9.2020) ha specificatamente contestato l'asserito credito di cui alla scrittura allegata sub doc. 21 alla comparsa, in quanto inefficace perché mai autorizzata dal
[...]
. Parte_5
A fronte di tale contestazione, (che non ha chiesto la concessione dei termini ex art. Pt_1
183 c.p.c.), nulla ha prodotto.
In ogni caso, va ricordato che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento (cfr. Cass. n. 16028/2023).
In ultimo, priva di fondamento è la deduzione secondo cui l'efficacia della scrittura privata risulterebbe indiscutibile in quanto le parti avrebbero dato ad essa esecuzione, dal momento che la giurisprudenza citata dall'appellante (Cass. n. 9948/ 2010; Cass. n. 10148/1991) pagina 12 di 14 afferma che l'operatività della condizione sospensiva viene meno nel caso in cui risulti che prima del suo avveramento le parti abbiano dato “completa esecuzione al contratto”, fattispecie che qui non ricorre, essendovi stata un'esecuzione solo parziale dell'accordo.
In conclusione, deve confermarsi, in quanto corretta e immune da errori, la statuizione di rigetto della domanda di condanna di al pagamento dei residui importi di cui alla CP scrittura privata del 22.3.2019.
***
Ricapitolando, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, la domanda riconvenzionale proposta da va accolta limitatamente al rimborso delle spese Pt_1 sostenute per il personale e va condannata al pagamento della somma di € CP
5.024,93, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza della fattura n. 96/2019 al saldo.
Ogni altra questione e istanza, ivi compresa quella di c.t.u., rimane assorbita.
***
La riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
L'appellata, dunque, deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione € 1.101,00 - € 5.200,00 (in relazione all'accolto) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, per il primo e il secondo grado, stante la ridotta attività processuale svolta.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 18933/2021, R.G. n. 22607/2020, pubblicata in data 2.12.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 13 di 14 1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, condanna al pagamento, in favore Controparte_1 di , della somma di € 5.024,93, oltre Parte_1 interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura n. 96/2019 al saldo;
2) condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che Parte_1 liquida in € 237,00 per esborsi ed € 2.127,00 per compensi, per il primo grado, e in €
382,50 per esborsi ed € 2.419,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Roma, 2.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Michele Cataldi
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Michele Cataldi presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2460/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 2.10.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Rocco Vincenzo Virgallita e Francesca Rizzi, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Emiliano Strinati e Francesca Clericò, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
(di seguito ) conveniva in giudizio Controparte_1 CP [...]
(di seguito ), chiedendo al Tribunale di Roma di condannare la Parte_1 Pt_1 convenuta al pagamento della somma di € 5.305,82, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda, l'attrice deduceva: 1) di aver partecipato, in Associazione
Temporanea di Imprese, con , alle gare per l'aggiudicazione della gestione della Pt_1 farmacia comunale di VO (TO); 2) di essersi fatta carico per intero delle spese di cui alla fattura n. 177/18, emessa nei confronti della convenuta e, in particolare, delle spese relative ai contratti preliminari per l'acquisizione dei locali, al costo del personale, al soggiorno in albergo, ai pasti e al pedaggio autostradale, per un importo pari a € 2.262,57, quale quota parte a carico della convenuta;
3) di essere, inoltre, creditrice della somma di € 3.043,25, di cui alla fattura n. 1/2017, emessa per le spese di gestione della farmacia di Cesenatico, secondo la quota di spettanza di (pari al 49 %), per spese notarili per la costituzione Pt_1
Parte dell' per la stipula della polizza fideiussoria, per la stipula del contratto di gestione della farmacia.
***
Si costituiva in giudizio , eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato Pt_1 esperimento della negoziazione assistita obbligatoria;
nel merito, chiedeva di dichiarare l'avvenuta estinzione del credito di cui alla fattura n. 1/2017, stante il pagamento effettuato dalla medesima a mezzo bonifico in data 16.11.2017, nonché di dichiarare l'inesistenza del credito di cui alla fattura n. 117/2018, non essendo le parti mai giunte a formalizzare la costituzione dell'ATI per la gestione della farmacia di VO (era stata la stessa attrice ad aver manifestato la volontà di “proseguire la procedura in forma autonoma e individuale”); in via riconvenzionale, chiedeva di condannare al pagamento del credito vantato da CP
, pari a € 19.114,40 (tenuto conto della cessione parziale dei crediti), di cui: € Pt_1
5.024,93, a titolo di ribaltamento dei costi del personale impiegato nella farmacia di
Cesenatico-Bagnarola, secondo le quote di compartecipazione stabilite nell'atto costitutivo dell'ATI (49 % e 51 % ); € 13.118,94, quale somma residua ancora dovuta in Pt_1 CP forza dell'accordo del 22.3.2019; € 970,63, di cui alla fattura n. 26/2018, per i compensi professionali spettanti allo studio legale Salvatori, che aveva curato nel loro comune interesse una controversia relativa alla gestione della predetta farmacia;
in via subordinata, chiedeva di pagina 2 di 14 accertare e dichiarare l'intervenuta compensazione ai sensi dell'articolo 1243 c.c. con i controcrediti vantati da , pari a € 19.114,40 e, per l'effetto, condannare parte attrice al Pt_1 pagamento della residua somma di € 13.808,58; chiedeva altresì la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
***
Con sentenza n. 18933/2021, R.G. n. 22607/2020, pubblicata in data 2.12.2021, il Tribunale rigettava la domanda proposta da e la domanda riconvenzionale proposta da CP
e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del giudizio, così Pt_1 motivando:
‹‹…considerato che le domande proposte dalla sono infondate giacché: a) la fattura n. 1/17 Parte_3 dell'importo di €3.043,25 risulta già integralmente pagata mediante bonifico del 16 novembre 2017 (v. la distinta di bonifico e l'estratto conto di cui al doc. 17 fascicolo convenuta); b) il credito fatto valere con la fattura n.
177/18 è privo di fondamento giustificativo dal momento che, come emerge dalla e-mail dell'8 agosto 2018 (v. doc. 8 produzione convenuta), a un certo punto la ha comunicato la propria intenzione di proseguire la CP procedura di gara per l'aggiudicazione della gestione della farmacia di VO “in forma autonoma e individuale”, sicché le spese da essa a tal uopo sostenute non possono che rimanere a suo esclusivo carico;
considerato che
neppure le domande riconvenzionali formulate dalla possono trovare Controparte_2 accoglimento giacché: (i) in base all'atto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese del 18 luglio 2017 (v. doc. 16 fascicolo convenuta), la ripartizione delle obbligazioni tra le due società, secondo le quote
51% - 49%, riguarda espressamente le sole obbligazioni assunte verso la stazione appaltante dall'impresa mandataria, cioè dalla sociale: obbligazioni dal cui novero esulano, dunque, quelle contratte dalla Parte_3 convenuta per l'impiego del personale dipendente nella farmacia di Cesenatico;
(ii) in mancanza di un'espressa previsione negoziale che ne consenta il recupero, le spese sostenute per il personale della farmacia di
Cesenatico potrebbero tutt'al più dar luogo ad un credito per indennizzo ex art. 2041 c.c., credito che però non può essere riconosciuto in questa sede, non avendo formato oggetto di una specifica domanda in tal senso (v.
Cass., 25.3.2003, n. 4365 che richiede che la domanda di ingiustificato arricchimento venga formulata in modo espresso, non potendo ritenersi formulata per implicito in una domanda fondata su altro titolo); (iii) per le stesse ragioni esposte ai superiori punti (i) e (ii), va disattesa la pretesa creditoria avente ad oggetto il pagamento della somma di €970,63 (senza peraltro obliterare che dai documenti versati in atti non è neppure possibile comprendere quale sia esattamente la prestazione resa dalla e se tale prestazione fosse Parte_4
o meno funzionale alla cura di un interesse comune delle due società oggi in lite); (iv) l'efficacia dell'invocata scrittura privata del 22 marzo 2019 è rimasta incerta, non essendovi prova della comunicazione al Parte_5
del recesso della dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese,
[...] Controparte_2 comunicazione a cui l'art.
2.2 dell'Accordo condizionava sospensivamente l'efficacia della rinuncia e, dunque, degli obblighi pecuniari concordati dalle parti come conseguenza della detta rinuncia;
(v) il fatto che una parte delle somme previste nella citata scrittura privata siano già state corrisposte dalla è Parte_3 irrilevante sia perché, in mancanza di prova dell'avveramento della condizione, deve ritenersi che quei versamenti siano indebiti, sia perché, essendo il parte del contratto di servizio per la Parte_5 pagina 3 di 14 concessione in gestione della farmacia di Bagnarola (v. doc. 15 produzione convenuta), il suo consenso alla modifica soggettiva della parte concessionaria è evidentemente essenziale per l'efficacia del ridetto accordo del marzo 2019; ritenuto pertanto che vadano respinte le domande proposte da entrambe le parti;
e che l'esito del giudizio giustifichi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite e precluda l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla;
…››. CP_2
***
Ha proposto appello , formulando le seguenti conclusioni: Pt_1
‹‹Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza di primo grado:
A) accertare e dichiarare l'esistenza, per i titoli e le causali esposte nella parte narrativa, del credito di
[...]
nei confronti di quantificabile allo stato in Euro Parte_1 Controparte_1
23.547,53, salvo errori ed omissioni, così come di seguito determinato:
-Euro 5.024,93 a titolo di somme dovute da ad Controparte_1 Parte_1
in virtù del rimborso pro quota ATI dei costi del personale ovvero, in subordine, ai sensi dell'articolo
[...]
2041 c.c.;
-Euro 970,63 a titolo di rimborso pro quota ATI delle spese legali corrisposte dall'appellante allo Studio Legale
Salvatori ovvero, in subordine, ai sensi dell'articolo 2041 c.c.;
-Euro 17.551,97, a titolo di importi residui di cui alla scrittura privata del 19.3.2019 e, per l'effetto, B) condannare al pagamento a favore di della Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di Euro 23.547,53, salvo errori ed omissioni, maggiorata di interessi al tasso legale e, per quanto di ragione, anche oggetto di rivalutazione monetaria, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta in corso di causa e/o secondo il prudente apprezzamento del giudice;
C) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, con sentenza come per legge provvisoriamente esecutiva e con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione.››.
In via istruttoria, ha chiesto disporsi c.t.u., ove necessario.
***
Si è costituita, in data 29.8.2022, , chiedendo di confermare la sentenza appellata e CP respingere tutte le domande formulate dall'appellante.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 30.7.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 2.10.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a quindici giorni prima dell'udienza per note conclusionali (depositate da entrambe le parti).
***
pagina 4 di 14 All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha dato lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
In via preliminare deve essere dichiarata l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., del deposito della comunicazione al del recesso di dall'ATI, effettuata a mezzo Parte_5 Pt_1
PEC del 15.4.2019, sub doc. n. 39.
Il deposito è infatti tardivo, oltre che irrituale, in quanto il documento è stato allegato da alle note depositate il 15.9.2025 nel presente giudizio di appello. Pt_1
Come è noto, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., introdotta dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012 in poi, il che esclude che, in relazione a impugnazioni in appello di tale sentenza possa invocarsi, per l'ammissibilità della nuova produzione documentale, il carattere di indispensabilità della prova: cfr. Cass. n. 21606/2021), prevede il divieto di ammissione, in appello, di nuovi mezzi di prova e di produzione di documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Nel caso di specie, a nulla rileva la circostanza dedotta dall'appellante a giustificazione del deposito tardivo e, cioè, che la produzione documentale nel secondo grado di giudizio sarebbe legittimata dal fatto che, in primo grado, non aveva eccepito l'omessa CP comunicazione del recesso al , dedotta solo nella comparsa di Parte_5 costituzione e risposta in appello, poiché ciò non costituisce certo un'ipotesi di impossibilità per fatto non imputabile alla parte.
Ne consegue che di tale documento non dovrà tenersi alcun conto, rinviandosi, comunque, a quanto si dirà appresso in ordine alla contestazione da parte di . CP
***
Venendo al merito, il primo motivo denuncia ‹‹VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 1362 C.C.››.
Lamenta l'appellante che dal carattere prioritario e fondamentale della regola fissata dall'art. 1362 c.c. discende che al giudice è preclusa la ricerca di una ratio diversa e -a fortiori - la sovrapposizione della propria opinione soggettiva all'effettiva volontà dei contraenti;
nella pagina 5 di 14 specie, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato le disposizioni dell'atto costitutivo Parte dell' della scrittura privata del 22.3.2019 in evidente contrasto con il significato letterale delle parole e, comunque, con il comportamento tenuto dalle parti anche successivamente alla conclusione dei contratti.
In primo luogo, quanto ai costi sostenuti da per la remunerazione del personale della Pt_1 farmacia e per i compensi dello studio legale Salvatori, diversamente da quanto affermato dal Parte primo giudice, nell'atto costitutivo dell' ai fini della ripartizione dell'obbligazione, non vi era alcun espresso riferimento alle sole obbligazioni contratte dalla mandataria verso la stazione Parte appaltante, ma vi era un esplicito riferimento ai rapporti interni all' come confermato anche dalla scrittura privata del 22.3.2019.
In secondo luogo, con riguardo agli importi dovuti in virtù della scrittura privata del 22.3.2019,
, nei rapporti interni tra le parti, aveva manifestato la propria volontà di recedere ai Pt_1 sensi dell'articolo 48 d.lgs. n. 50/2016 dal raggruppamento temporaneo di imprese;
era solo detta rinuncia che avrebbe prodotto effetti a partire dalla data di comunicazione al Parte_5
, non certo gli obblighi di pagamento e men che meno l'efficacia dell'intera
[...] scrittura;
l'efficacia della scrittura era, infatti, risolutivamente condizionata alla eventuale mancata accettazione, da parte del , del recesso di dal Pt_5 Parte_5 Pt_1 raggruppamento;
nel caso di specie, non vi era stato alcun diniego da parte del Parte_5
; in sostanza, diversamente da quanto ritenuto dalla gravata sentenza, nella
[...] scrittura non vi era alcun riferimento all'esistenza di una condizione sospensiva
(comunicazione al Comune); in ogni caso, l'efficacia della scrittura privata risulterebbe indiscutibile, avendo i paciscenti dato ad essa esecuzione;
infine, l'avvenuta comunicazione della rinuncia di non era mai stata contestata da . Pt_1 CP
***
Il secondo motivo denuncia ‹‹VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1704 C.C. E
DELL'ARTICOLO 48 D.LGS. N.50/2016››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale, nello statuire che la ripartizione delle obbligazioni tra le due società, secondo le quote 51%-49%, riguardava espressamente le sole obbligazioni assunte verso la stazione appaltante dall'impresa mandataria, avrebbe violato le norme sul mandato con rappresentanza ex art. 1704 c.c. nonché l'articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016; difatti, per effetto della costituzione dell'ATI, , nella veste di mandataria con CP rappresentanza, aveva speso il nome e impegnato verso il concedente ( Parte_5
) anche la mandante , sicché le attività giuridiche poste in essere dalla
[...] Pt_1
pagina 6 di 14 mandataria , ivi comprese le obbligazioni da essa assunte, avevano prodotto effetti CP anche nella sfera giuridico-patrimoniale della mandante;
il Tribunale di Roma non Pt_1 avrebbe considerato che si era in presenza di un'ATI cd. orizzontale;
di conseguenza, anche aveva pieno diritto di assumere, gestire e remunerare il personale addetto alla Pt_1 farmacia comunale, ferma restando la ripartizione dei relativi oneri nelle percentuali concordate.
***
Il terzo motivo denuncia ‹‹VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1353 E 1360
C.C.››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che, anche a voler ipotizzare la pendenza di una condizione sospensiva prevista dalla scrittura privata, la relativa operatività sarebbe venuta meno per facta concludentia, avendo dato le parti, prima del suo avveramento, completa esecuzione al contratto (pacifica era la circostanza che ha CP versato immediatamente l'importo di € 10.000,00 e il 18.6.2019 l'ulteriore importo di €
15.860,64, rifiutando immotivatamente il pagamento della residua somma dovuta a saldo); non risultava, inoltre, dimostrato l'avveramento della condizione risolutiva;
infine, non era stato eccepito da il mancato avveramento della – inesistente - condizione CP sospensiva.
***
Il quarto motivo denuncia ‹‹VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 112 E 115
C.P.C.››.
Ribadisce l'appellante che la sentenza avrebbe statuito sull'esistenza e la pendenza della condizione sospensiva, senza che la avesse mai formulato detta eccezione, avendo, CP anzi, la stessa serbato una condotta univoca in senso diametralmente opposto, dando esecuzione all'accordo negoziale inter partes.
***
Il quinto motivo è rubricato ‹‹LA FONTE CONTRATTUALE DELLE SPESE SOSTENUTE
NELL'ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE. IN SUBORDINE L'INDEBITO ARRICCHIMENTO DI CP_3
Lamenta l'appellante che sussisteva un titolo negoziale che obbligava a rifondere pro CP quota ad le spese per remunerare il personale e per saldare le competenze dello Pt_1 studio legale Salvatori, sicché non vi era ragione giuridica per poter invocare l'azione di indebito arricchimento, ipotizzato dal giudice;
tuttavia, in subordine, ricorrevano i presupposti dell'arricchimento senza causa, domanda che può essere proposta anche per la prima volta pagina 7 di 14 in appello, purché prospettata, come nel caso di specie, sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado, come affermato dalla Suprema Corte.
***
Il sesto motivo è rubricato ‹‹LA PROVA DEL CREDITO››.
Deduce l'appellante che non aveva contestato l'an e il quantum dei crediti vantati da CP
, essendosi limitata a una generica contestazione all'udienza del 22.9.2020 (“si Pt_1 contesta la comparsa di costituzione e risposta specie in punto di domanda di ribaltamento delle spese del personale”), mentre aveva provato analiticamente l'effettivo esborso, Pt_1 avendo prodotto i cedolini di pagamento e le disposizioni di bonifico per ciascun lavoratore in relazione a ciascun mese di riferimento (documenti n. 18, n. 19 e n. 20), nonché i singoli giustificativi di spesa (doc. n. 26) in relazione ai compensi dello studio legale Salvatori.
***
Il primo motivo (prima parte), il secondo, il quinto e il sesto, in quanto connessi, devono essere trattati congiuntamente.
I motivi sono fondati limitatamente alla domanda di rimborso delle spese oggetto delle fatture di ribaltamento dei costi del personale, pari ad € 5.024,93.
Ritiene la Corte che il Tribunale abbia errato nel respingere la domanda riconvenzionale sul presupposto che l'obbligazione riguardante tali costi esulasse dall'ambito di ripartizione delle obbligazioni pro quota, prevista nell'atto costitutivo dell'ATI (doc. 16 ). Pt_1
Con l'atto in questione, le costituite imprese hanno dichiarato che l'offerta comportava la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante per le attività oggetto di appalto e che l'impresa mandataria ( ) aveva tutti i poteri previsti dall'art. 48 d.lgs. n. 50/2016. CP
Immediatamente dopo è stata inserita vi è la clausola oggetto di discussione, che recita:
“Ai soli fini interni, fermo restando quindi la responsabilità solidale delle imprese nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione dell'appalto di cui alle premesse le imprese “ ” Controparte_1
e “AUXILIUM CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE”, come rappresentate, dichiarano che l'obbligazione si suddividerà tra ciascuna di loro, in osservanza di quanto previsto nell'offerta presentata, come segue:
“ ” (Mandataria) 51% (cinquantuno per cento); “AUXILIUM CARE Controparte_1
SOCIETA' (Mandante) 49% (quarantanove per cento)”. Controparte_1
Alla luce del chiaro dato letterale, non può condividersi la statuizione secondo cui la ripartizione riguardava esclusivamente l'obbligazione assunta dalla mandataria nei confronti del poiché le parti hanno inteso suddividere, ai fini interni, le obbligazioni assunte. Pt_5
Anche sulla base di un'interpretazione logica dell'atto costitutivo deve ritenersi che la clausola riguardi anche le obbligazioni assunte dalle imprese per gestire la farmacia, tra le quali pagina 8 di 14 rientrano quelle per la remunerazione del personale, che costituisce, all'evidenza, un costo Parte inerente alla gestione interna dell'
Né risulta, da alcun atto o regolamento, che detto obbligo fosse stato assunto in via esclusiva dalla mandante o che la ripartizione avvenisse secondo quote differenti da quelle Pt_1 indicate.
Ciò, del resto, trova conferma nella fattura n. 1/2017 emessa dalla stessa e posta a CP fondamento della domanda di adempimento dalla medesima proposta, nonché nella scrittura del 22.3.2019 (doc. 21 ), da cui si evince che le parti avevano inteso applicare la Pt_1 ripartizione pro quota (51%-49%) a qualsiasi obbligazione relativa alla gestione in concessione della farmacia.
Tale scrittura, al di là delle questioni sull'efficacia (che saranno trattate appresso e che non involgono la validità della scrittura), costituisce senza dubbio un ulteriore valido elemento da cui desumere la volontà delle parti in ordine alle modalità di ripartizione dei costi per l'esecuzione dell'appalto.
Dall'art.
2.5 della detta scrittura privata emerge, infatti, che sia gli utili che le perdite attinenti alla gestione della farmacia devono essere ripartiti sempre in misura corrispondente alla percentuale di partecipazione al RTI (dunque, 51% e 49%).
Oltretutto, in primo grado si è limitata, alla prima udienza del 22.9.2020, a contestare CP in maniera del tutto generica la domanda di ribaltamento delle spese del personale chiesto da
, senza nulla eccepire in ordine all'eventuale infondatezza della domanda e senza Pt_1 contestare i pagamenti in favore del personale impiegato nella gestione della farmacia (di cui ai docc. 18, 19 e 20 ). Pt_1
Si rammenta che, in forza del principio di cui all'art. 115 c.p.c., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. tra le tante Cass. n.
12904/2015; Cass. n. 5356/2009; Cass., SS.UU. n. 761/2002).
Inoltre, i fatti devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (cfr. Cass. n. 26908/2020) e, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte,
pagina 9 di 14 una contestazione generica equivale ad una “non-contestazione” (Cass. 4770 del 15/02/2023 in motivazione;
Cass. n. 9439 del 23/03/2022; Cass. n. 17889 del 27/08/2020).
Non vi è spazio, quindi, per le deduzioni svolte tardivamente da solo con la CP comparsa di costituzione e risposta in grado di appello, relative alla mancanza di prova del credito per il fatto che le buste paga prodotte non sarebbero sottoscritte per quietanza dal dipendente e non risulterebbero versati in atti i relativi mezzi di pagamento, poiché, a fronte di una contestazione tempestiva, la controparte avrebbe potuto articolare mezzi di prova, ferma restando la corposa documentazione versata in atti da . Pt_1
In conclusione, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, sussiste, in capo ad
, il credito per i costi del personale sostenuti, pari a € 5.024,93, di cui alla fattura n. Pt_1
96/2019 (doc. 29 ). Pt_1
Sulla suddetta somma decorrono gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 (cfr. Cass. 28413/2024) dalla scadenza della fattura n. 96/2019 al saldo, mentre nulla spetta a titolo di rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
A diversa conclusione si perviene in ordine alla doglianza relativa ai costi sostenuti per pagare gli onorari dello studio legale Salvatori, di cui alla fattura n. 26/2018 di € 970,63 (doc.
26 ). Pt_1
Difatti, il primo giudice ha rigettato tale domanda sulla base di due rationes decidendi: da un lato, ha respinto la domanda richiamando la motivazione relativa al ribaltamento dei costi del personale;
dall'altro, ha rilevato che dai documenti versati in atti non era neppure possibile comprendere quale fosse esattamente la prestazione resa dallo studio legale Salvatori e se tale prestazione fosse o meno funzionale alla cura di un interesse comune delle due società oggi in lite.
Questo secondo passaggio motivazionale non è stato impugnato dall'appellante, la quale ha censurato specificamente la gravata sentenza solo con riferimento al primo ordine di ragioni.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (tra le tante, Cass. S.U. n. 20107/2024, in motivazione, che richiama Cass. n. 22753/2011 e Cass. n. 18641/2017).
pagina 10 di 14 Ne consegue che, nella specie, difetta l'interesse a impugnare la statuizione concernente la mancata previsione (nell'atto costitutivo dell'ATI) della ripartizione delle obbligazioni nella suddetta misura del 49 % e del 51 %, perché, quand'anche le censure su tale punto fossero fondate (e lo sono, come sopra si è accertato), ciò non impedirebbe alla sentenza di passare in giudicato sulla motivazione alternativa di cui al secondo punto, non idoneamente censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte (Cass.
n. 28307/2020, che richiama Cass. S.U. n. 12637/2008; Cass. Sez. Lav. n. 13373/2008).
Va del pari dichiarata inammissibile la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento in merito a tali esborsi, in ossequio al principio secondo cui la proposizione per la prima volta in appello dell'azione di ingiustificato arricchimento è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. quando in primo grado sia stata proposta azione contrattuale, poiché le due azioni sono diverse sia per la "causa petendi", basandosi quest'ultima sull'obbligazione assunta e l'azione di arricchimento sull'assenza di un vincolo negoziale, sia per il "petitum" avendo l'azione contrattuale ad oggetto il corrispettivo pattuito e l'azione di ingiustificato arricchimento la corresponsione di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita (cfr. Cass.
n. 18145/2022 che, in motivazione, si sofferma proprio sulla giurisprudenza citata dall'appellante).
Nel caso in esame, , in primo grado, non ha proposto la domanda ex art. 2041 c.c., Pt_1 sicché la stessa non può essere proposta per la prima volta nel presente grado di giudizio.
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Vanno ora esaminati congiuntamente, in quanto connessi, l'ultima parte del primo motivo di appello, nonché il terzo e il quarto motivo, concernenti il pagamento dei residui importi dovuti da in virtù della scrittura privata del 22.3.2019. CP
I motivi sono infondati.
All'art.
2.1 rinuncia alla partecipazione al RTI e per l'effetto recede. Pt_1
All'art.
2.2. Le parti convengono e si danno atto che la rinuncia nei rapporti tra le stesse deve intendersi efficace a decorrere dalla comunicazione al Comune di Cesenatico del recesso.
All'art. 2.3 è previsto che l'efficacia della scrittura privata è risolutivamente condizionata alla eventuale mancata accettazione da parte del Comune del recesso come sopra comunicato.
Il Tribunale ha correttamente interpretato le disposizioni contenute nella scrittura privata, senza incorrere nei denunciati vizi, dando atto, in primo luogo che non vi era certezza pagina 11 di 14 sull'efficacia dell'invocata scrittura privata, stante la mancanza di prova della comunicazione al Comune di Cesenatico del recesso di , dal momento che la rinuncia, così come gli Pt_1 obblighi pecuniari, era condizionata alla predetta comunicazione.
Non può infatti aderirsi alla tesi dell'appellante secondo cui l'obbligo di effettuare i versamenti previsti dall'art.
2.4 della scrittura prescindeva dalla comunicazione della rinuncia al
[...]
, che non costituiva condizione sospensiva. Parte_5
La rinuncia alla partecipazione al RTI costituisce, infatti, il presupposto del diritto a percepire gli importi di cui all'art. 2.4, stabiliti proprio “in considerazione del contenuto della scrittura privata”, che in assenza, pertanto, del recesso non avrebbero avuto ragion d'essere.
Il Tribunale ha altresì evidenziato la necessità del consenso del alla modifica Pt_5 soggettiva della parte concessionaria, essenziale per l'efficacia della scrittura privata, a nulla rilevando che le parti avessero effettuato taluni pagamenti, essendo questi da considerare indebiti.
È, infatti, pacifico che l'efficacia dell'accordo era condizionata risolutivamente alla mancata accettazione del recesso da parte del ma il Comune poteva non accettare la Pt_5 rinuncia soltanto una volta posto a conoscenza della rinuncia stessa.
Pertanto, non essendovi prova della comunicazione della rinuncia al Comune, la scrittura deve considerarsi inefficace.
Né può darsi rilievo all'assunto dell'appellante secondo cui l'efficacia di tale scrittura non era mai stata contestata da , poiché quest'ultima con la prima difesa utile (cioè alla prima CP udienza del 22.9.2020) ha specificatamente contestato l'asserito credito di cui alla scrittura allegata sub doc. 21 alla comparsa, in quanto inefficace perché mai autorizzata dal
[...]
. Parte_5
A fronte di tale contestazione, (che non ha chiesto la concessione dei termini ex art. Pt_1
183 c.p.c.), nulla ha prodotto.
In ogni caso, va ricordato che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento (cfr. Cass. n. 16028/2023).
In ultimo, priva di fondamento è la deduzione secondo cui l'efficacia della scrittura privata risulterebbe indiscutibile in quanto le parti avrebbero dato ad essa esecuzione, dal momento che la giurisprudenza citata dall'appellante (Cass. n. 9948/ 2010; Cass. n. 10148/1991) pagina 12 di 14 afferma che l'operatività della condizione sospensiva viene meno nel caso in cui risulti che prima del suo avveramento le parti abbiano dato “completa esecuzione al contratto”, fattispecie che qui non ricorre, essendovi stata un'esecuzione solo parziale dell'accordo.
In conclusione, deve confermarsi, in quanto corretta e immune da errori, la statuizione di rigetto della domanda di condanna di al pagamento dei residui importi di cui alla CP scrittura privata del 22.3.2019.
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Ricapitolando, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, la domanda riconvenzionale proposta da va accolta limitatamente al rimborso delle spese Pt_1 sostenute per il personale e va condannata al pagamento della somma di € CP
5.024,93, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza della fattura n. 96/2019 al saldo.
Ogni altra questione e istanza, ivi compresa quella di c.t.u., rimane assorbita.
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La riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
L'appellata, dunque, deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione € 1.101,00 - € 5.200,00 (in relazione all'accolto) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, per il primo e il secondo grado, stante la ridotta attività processuale svolta.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 18933/2021, R.G. n. 22607/2020, pubblicata in data 2.12.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 13 di 14 1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, condanna al pagamento, in favore Controparte_1 di , della somma di € 5.024,93, oltre Parte_1 interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura n. 96/2019 al saldo;
2) condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che Parte_1 liquida in € 237,00 per esborsi ed € 2.127,00 per compensi, per il primo grado, e in €
382,50 per esborsi ed € 2.419,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Roma, 2.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Michele Cataldi
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