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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 19/01/2026, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 337/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4142/2022 depositato il 21/07/2022
proposto da
Ricorrente_1
Difeso da CF_Difensore_1 Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
CF_Rappresentante_1 Rappresentato da Rappresentante_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio - Viale A. Ciamarra N.139 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 670/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 26 e pubblicata il 21/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RM0390494 CATASTO-ALTRO - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RM0617136 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava due avvisi di accertamento catastale (RM0390494/2018 e RM0617136/2019) emessi dall'Agenzia delle
Entrate – Ufficio Provinciale Territorio di Roma, aventi ad oggetto la rideterminazione del classamento e delle rendite catastali di due unità immobiliari urbane site in Roma, Indirizzo_1, censite al foglio 591, particella 513, subalterni 6 e 7.
La Società deduceva:
- la violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale e l'omessa effettuazione di un sopralluogo
- il difetto assoluto e/o la carenza di motivazione degli avvisi di accertamento catastale;
- l'erronea applicazione dei criteri di stima, in violazione degli artt. 8, 28 e 30 del d.P.R. n. 1142 del 1949 e dell'art. 1, comma 244, della legge n. 190 del 2014;
- l'irragionevolezza e sproporzione delle rendite attribuite;
- la congruità delle rendite proposte, anche alla luce dei valori OMI e di una perizia giurata prodotta
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 670/2022, depositata il 21 gennaio
2022, rigettava i ricorsi.
Avverso tale decisione proponeva appello Ricorrente_1 S.r.l., deducendo:
- nullità della sentenza per extrapetizione nella parte in cui non ha riconosciuto la parziale cessazione della materia del contendere perché l'ufficio ha in parte rinunciato alla propria pretesa accertativa;
- Violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale – Erronea esclusione dell'obbligo di sopralluogo
- Difetto di motivazione rafforzata degli avvisi di accertamento catastale
- Violazione delle norme estimative – Erroneo ricorso al criterio del costo di costruzione in luogo del valore di mercato
- Erroneità e sproporzione delle rendite confermate – Travisamento dei fatti e manifesta illogicità della motivazione
L'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale Territorio di Roma costituitasi in giudizio in data 06/11/2025 ha depositato accordo conciliativo sottoscritto dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che la presente controversia rientra nell'ambito del contenzioso catastale disciplinato dal D.lgs. n. 546/1992, ed attiene al controllo giurisdizionale sulla legittimità degli atti con i quali l'Amministrazione finanziaria procede alla attribuzione e/o variazione della rendita catastale e del conseguente classamento, secondo la normativa di settore. La controversia ha ad oggetto l'impugnazione di due avvisi di accertamento catastale emessi dall'Agenzia delle Entrate –
Ufficio Provinciale Territorio di Roma (avvisi n. RM0390494/2018 e n. RM0617136/2019), relativi alla rideterminazione del classamento e della rendita catastale di due unità immobiliari urbane site in Roma, Indirizzo_1 , censite al N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 591, particella 513, subalterni 6 e 7. Tuttavia, dall'esame della documentazione ritualmente versata in atti, il Collegio rileva che la controversia oggetto del presente giudizio di appello è stata integralmente definita mediante conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 546/1992.
In particolare, risulta depositato nel fascicolo processuale l'accordo conciliativo sottoscritto in data
29 luglio 2025 tra l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Roma – Territorio e la società appellante, con il quale le parti hanno convenuto la definizione dell'intera lite mediante rideterminazione delle rendite catastali nei seguenti termini:
subalterno 6, categoria D/8: rendita catastale concordata in euro 2.680.481,00;
subalterno 7, categoria D/5: rendita catastale concordata in euro 11.781,00.
Il predetto accordo risulta regolarmente sottoscritto dalle parti costituite e ritualmente depositato agli atti del giudizio.
Ne consegue che la conciliazione intervenuta nel corso del processo ha determinato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione della lite. Ed infatti, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.lgs. n.
546/1992, la conciliazione perfezionata in udienza o fuori udienza, e ritualmente acquisita al processo, produce quale effetto legale l'estinzione del giudizio, comportando la cessazione della materia del contendere, non residuando alcuna questione da decidere nel merito.
Pertanto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, per intervenuta conciliazione giudiziale, con conseguente estinzione del processo. Quanto alle spese di lite, il Collegio prende atto che le parti hanno concordemente richiesto la compensazione integrale delle spese del giudizio in ragione della definizione conciliativa della controversia.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso, Roma 17/12/2025
Il Relatore Il Presidente
IL ER PA LL
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4142/2022 depositato il 21/07/2022
proposto da
Ricorrente_1
Difeso da CF_Difensore_1 Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
CF_Rappresentante_1 Rappresentato da Rappresentante_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio - Viale A. Ciamarra N.139 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 670/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 26 e pubblicata il 21/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RM0390494 CATASTO-ALTRO - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RM0617136 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava due avvisi di accertamento catastale (RM0390494/2018 e RM0617136/2019) emessi dall'Agenzia delle
Entrate – Ufficio Provinciale Territorio di Roma, aventi ad oggetto la rideterminazione del classamento e delle rendite catastali di due unità immobiliari urbane site in Roma, Indirizzo_1, censite al foglio 591, particella 513, subalterni 6 e 7.
La Società deduceva:
- la violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale e l'omessa effettuazione di un sopralluogo
- il difetto assoluto e/o la carenza di motivazione degli avvisi di accertamento catastale;
- l'erronea applicazione dei criteri di stima, in violazione degli artt. 8, 28 e 30 del d.P.R. n. 1142 del 1949 e dell'art. 1, comma 244, della legge n. 190 del 2014;
- l'irragionevolezza e sproporzione delle rendite attribuite;
- la congruità delle rendite proposte, anche alla luce dei valori OMI e di una perizia giurata prodotta
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 670/2022, depositata il 21 gennaio
2022, rigettava i ricorsi.
Avverso tale decisione proponeva appello Ricorrente_1 S.r.l., deducendo:
- nullità della sentenza per extrapetizione nella parte in cui non ha riconosciuto la parziale cessazione della materia del contendere perché l'ufficio ha in parte rinunciato alla propria pretesa accertativa;
- Violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale – Erronea esclusione dell'obbligo di sopralluogo
- Difetto di motivazione rafforzata degli avvisi di accertamento catastale
- Violazione delle norme estimative – Erroneo ricorso al criterio del costo di costruzione in luogo del valore di mercato
- Erroneità e sproporzione delle rendite confermate – Travisamento dei fatti e manifesta illogicità della motivazione
L'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale Territorio di Roma costituitasi in giudizio in data 06/11/2025 ha depositato accordo conciliativo sottoscritto dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che la presente controversia rientra nell'ambito del contenzioso catastale disciplinato dal D.lgs. n. 546/1992, ed attiene al controllo giurisdizionale sulla legittimità degli atti con i quali l'Amministrazione finanziaria procede alla attribuzione e/o variazione della rendita catastale e del conseguente classamento, secondo la normativa di settore. La controversia ha ad oggetto l'impugnazione di due avvisi di accertamento catastale emessi dall'Agenzia delle Entrate –
Ufficio Provinciale Territorio di Roma (avvisi n. RM0390494/2018 e n. RM0617136/2019), relativi alla rideterminazione del classamento e della rendita catastale di due unità immobiliari urbane site in Roma, Indirizzo_1 , censite al N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 591, particella 513, subalterni 6 e 7. Tuttavia, dall'esame della documentazione ritualmente versata in atti, il Collegio rileva che la controversia oggetto del presente giudizio di appello è stata integralmente definita mediante conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 546/1992.
In particolare, risulta depositato nel fascicolo processuale l'accordo conciliativo sottoscritto in data
29 luglio 2025 tra l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Roma – Territorio e la società appellante, con il quale le parti hanno convenuto la definizione dell'intera lite mediante rideterminazione delle rendite catastali nei seguenti termini:
subalterno 6, categoria D/8: rendita catastale concordata in euro 2.680.481,00;
subalterno 7, categoria D/5: rendita catastale concordata in euro 11.781,00.
Il predetto accordo risulta regolarmente sottoscritto dalle parti costituite e ritualmente depositato agli atti del giudizio.
Ne consegue che la conciliazione intervenuta nel corso del processo ha determinato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione della lite. Ed infatti, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.lgs. n.
546/1992, la conciliazione perfezionata in udienza o fuori udienza, e ritualmente acquisita al processo, produce quale effetto legale l'estinzione del giudizio, comportando la cessazione della materia del contendere, non residuando alcuna questione da decidere nel merito.
Pertanto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, per intervenuta conciliazione giudiziale, con conseguente estinzione del processo. Quanto alle spese di lite, il Collegio prende atto che le parti hanno concordemente richiesto la compensazione integrale delle spese del giudizio in ragione della definizione conciliativa della controversia.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso, Roma 17/12/2025
Il Relatore Il Presidente
IL ER PA LL