Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/02/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 3862/2024 promossa da:
, c.f. , ass. avv.te Silvia Parte_1 C.F._1
Ingegneri e Marta Lavanna, domiciliato come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , CP_1 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 6.05.2024, ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio la deducendo i Parte_1 CP_1 seguenti fatti:
- di essere stato assunto alle dipendenze della società convenuta in data 5.02.2018, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato, trasformato in contratto a tempo pieno ed indeterminato in data
1.07.2019, con inquadramento nel livello C2 del CCNL Industria
Metalmeccanica, mansioni di impiegato addetto all'Help desk su piattaforma Microsoft, Linux, Unix;
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- di non aver ricevuto il pagamento della retribuzione neppure per i mesi successivi di luglio ed agosto 2023 e di aver pertanto rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 28.9.2023;
- di aver ricevuto le buste paga fino a quella relativa al mese di maggio 2023 ed il CUD 2023, mentre le buste paga relative ai mesi successivi ed il CUD 2024 non gli sono stati consegnati;
- di non aver ricevuto il pagamento neppure delle competenze di fine rapporto, del TFR, dell'indennità sostitutiva del preavviso;
- che la società convenuta, con riferimento agli anni 2021, 2022 e
2023, ha omesso di mettergli a disposizione gli strumenti di welfare di cui all'art. 17, titolo IV, sez. quarta, del CCNL applicato.
Il ricorrente ha chiesto, pertanto, la condanna della società convenuta al pagamento in proprio favore dell'importo complessivo di euro 22.210,59 lordi, di cui:
- € 2.033,55 X 3 a titolo di retribuzioni per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023; - € 1.525,16 a titolo di ratei tredicesima mensilità;
- € 600,00 a titolo di welfare;
- € 4.067,10 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
- € 9.917,68 a titolo di TFR.
La società convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace;
nessuno è comparso, per la parte convenuta, al fine di rendere l'interrogatorio formale dedotto ed ammesso.
Rilevato:
tutti i fatti dedotti in ricorso vanno ritenuti provati, tenuto conto non solo del contegno processuale della parte convenuta, che non ha assolto agli oneri di costituzione in giudizio e di puntuale contestazione delle specifiche
2 circostanze menzionate nell'atto introduttivo ex art. 416 co. I^ e co. III^
c.p.c., ma anche della documentazione prodotta dal ricorrente, tra cui: visura camerale contratto di assunzione del 1.02.2018; atto di CP_1 trasformazione del contratto a tempo indeterminato del 26.06.2019; distacco ex art. 30 d.lgs 276/2003 del 15.12.2022; CCNL applicato al rapporto di lavoro;
buste paga gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2023; dimissioni per giusta causa del 28.09.2023; CUD 2023; lettera di messa in mora del 28.2.2024.
La parte datoriale, sulla quale grava il relativo onere, non ha fornito alcuna prova del pagamento delle retribuzioni dirette, indirette e differite richieste in ricorso e neppure di aver messo a disposizione del ricorrente gli strumenti di welfare per gli anni 2021, 2022 e 2023, come imposto dalla norma contenuta nell'art. 17 del CCNL applicato;
inoltre, il ricorrente ha senza dubbio diritto al pagamento dell'indennità di mancato preavviso tenuto conto dell'illegittimo e reiterato inadempimento della parte datoriale dell'obbligo retributivo;
la mancata risposta della parte convenuta al formale interrogatorio dedotto è rilevante in senso ammissivo ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
In conclusione, la domanda di parte ricorrente deve essere accolta: in assenza di contestazioni in ordine al conteggio analitico delle spettanze rivendicate, parte convenuta deve essere condannata al pagamento, per i titoli dedotti in giudizio, dell'importo complessivo desunto da tale conteggio e riportato in dispositivo, oltre accessori di legge;
trattandosi di crediti di lavoro, devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Le spese, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., seguono la soccombenza di parte convenuta, con la richiesta distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratesi antistatarie, avv.te Ingegneri e Lavanna.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 431 c.p.c..
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P. Q. M.
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- condanna la parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente, per i titoli dedotti in giudizio, della somma lorda complessiva di € 22.210,59 lordi, di cui € 9.917,68 a titolo di TFR, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
4.216,00, oltre spese forfettarie al 15 %, IVA, CPA, euro 118,50 per contributo unificato, con distrazione in favore delle avv.te Silvia Ingegneri e
Marta Lavanna;
sentenza esecutiva.
Così deciso in Torino, il 26.2.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
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