TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 30/2025 r.g. P.U. – SUB 1 promosso da POS S.R.L. (c.f./P.Iva 10619040966), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Milano, Via San Prospero, n. 4, e per essa la procuratrice speciale CENTOTRENTA
SERVICINGS.P.A., con sede in Milano (MI) alla via San Prospero n. 4, (c.f./P.Iva 07524870966), rappresentata e difesa dallo Studio Barretta Società tra Avvocati s.r.l. e per esso dall'Avv. Adiutrice
Barretta, presso il cui studio, sito in Benevento alla C/da Ponte Valentino, Zona ASI Area Z5, è elettivamente domiciliata;
nei confronti di
PROECO ROMA ENGINEERING S.R.L. (c.f./P.Iva 02797830367), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Vignola (MO), Viale Vittorio Veneto, n. 236, non costituita.
***
Con ricorso del 6/2/2025 è stata proposta da POS S.R.L. domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di PROECO ROMA ENGINEERING S.R.L., lamentando il mancato pagamento della somma di € 56.961,33 fondato su atto di cessione di credito in blocco del 26/7/2024, stipulato tra TTI Italia S.r.l. e l'odierna ricorrente.
Il procedimento si è svolto regolarmente ed all'udienza (mediante collegamento da remoto) del
12/3/2025, rilevata preliminarmente la regolarità della notifica, avvenuta a mezzo PEC a cura della
Cancelleria in data 7/2/2025, il Giudice ha concesso termine alla ricorrente al fine di integrare la
1 documentazione attestante la propria legittimazione sostanziale. All'udienza del 9/4/2025 la ricorrente ha insistito nella propria domanda, mentre la resistente non si è costituita.
Ciò posto, si deve considerare che la resistente ha sede legale nella circoscrizione di questo Tribunale
(che è quindi competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett. c) CCII e che i documenti e la visura camerale prodotta ne comprovano la qualità di imprenditore commerciale.
Tanto premesso, esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite:
- ritenuto che ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante, il credito vantato possa ritenersi sufficientemente provato in forza dell'acquisto, in data anteriore alla proposizione del ricorso, del credito dedotto in giudizio, in quanto rientrante tra i crediti oggetto di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/1999, ceduti in blocco da TTI
Italia S.r.l. all'odierna ricorrente, a mezzo di un contratto concluso il 26/7/2024, ritualmente pubblicato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999
e art. 58, commi 2, 3 e 4, TUB, in G.U.R.I. parte seconda n. 91 del 3/8/2024 (doc. 3), anche ai fini dell'opponibilità della cessione nei confronti dei singoli debitori ceduti. Si precisa sul punto che l'inclusione dei crediti vantati (n. identificativo 304007395, causaleTTI-IT10210011) dalla ricorrente nella cessione si evince dal predetto contratto di cessione del 26/7/2024, prodotto in data 1/4/2025.
Come, infatti, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di cessione in blocco di crediti da parte di una banca ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.), la disciplina speciale (derogatoria all'art. 1264 c.c.) trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici “individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità; a tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per «rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi
«i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso
«può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta
l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999)” (cfr.
pag. 2 di 7 Cass. n.9529/2019). La ricorrente, a riprova del credito vantato dalla cedente, ha prodotto altresì il contratto di finanziamento n. 3315613 sottoscritto con Santander Consumer Finanzia in data
26/10/2005 (docc. 5, 6). È, infatti, ormai pacifico nella giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della fallimentare che non ha motivo di essere disattesa, in ragione dell'uguale tenore delle norme che
(Cass., Se. Un., n. 1521 del 23/1/2013) che “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento,
l'art. 6 della legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno
o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né
l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (in termini, da ultimo,
Cass. ord. n. 30827 del 28/11/2018);
- ritenuto che, non essendosi costituito nel presente giudizio, il debitore non abbia assolto l'onere della prova circa il mancato superamento dei requisiti di cui agli artt. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII.
Come già chiarito dalla giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare e oggi espressamente previsto a livello normativo, “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del
15/01/2016).
Si rileva, in ogni caso, che dall'ultimo bilancio acquisito dal Registro delle imprese relativo all'esercizio 2003, risultano superate le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), con riferimento all'attivo (€ 1.204.249) ed ai ricavi (€ 370.000);
pag. 3 di 7 - ritenuto che sussista altresì il requisito di cui all'art. 49, co. 5, CCII, poiché il credito vantato dal ricorrente ammonta ad € 56.961,33 e dall'istruttoria sono emersi ulteriori debiti scaduti pari ad €
76.110,75 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, già cartellati;
- ritenuto che l'insolvenza, che si manifesta in base alla definizione fornita dall'art. 2, co. 1 lett b),
CCII in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, risulti provata. Si rammenta che la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare in cui era prevista una identica definizione di insolvenza (art. 6), aveva avuto modo di chiarire che “il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (cfr. Cass. n. 7252 del 27/03/2014; in termini, da ultimo, Cass. n. 6978 del 11/03/2019).
Segnatamente, dalla complessiva esposizione debitoria, sopra descritta, emergono debiti scaduti per oltre 133.072,08 euro. A ciò si aggiunga che:
a) la resistente non deposita bilanci a far data, ormai, dall'anno 2003 (cfr. visura camerale), avendo verosimilmente cessato la propria attività e, quindi, la capacità produrre redditi per soddisfare le obbligazioni contratte;
b) la resistente ha mostrato completo disinteresse rispetto alla presente procedura (alcuno essendo comparso alla udienza innanzi al G.R.);
- ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge;
- rilevato che, tutto quanto precede, in uno con la possibile maturazione (ex art. 6 CCII) di ingenti debiti prededucibili, induce il Tribunale a statuire circa la cessazione dell'attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII (e fermo quando previsto dal comma III), essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione, peraltro non ipotizzabile;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
pag. 4 di 7 visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di PROECO ROMA ENGINEERING S.R.L.
(c.f./P.Iva 02797830367), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Vignola (MO), Viale
Vittorio Veneto, n. 236; nomina
Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi e quale Curatore il Dott. Giovanni Pighi iscritto all'elenco dei Gestori della crisi di impresa nonché all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di
Modena, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi depositati nell'ambito di procedure fallimentari risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
ordina
pag. 5 di 7 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 26/6/2025 ad ore 11.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
pag. 6 di 7 dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 10/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Dott.ssa Ester Russo
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 30/2025 r.g. P.U. – SUB 1 promosso da POS S.R.L. (c.f./P.Iva 10619040966), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Milano, Via San Prospero, n. 4, e per essa la procuratrice speciale CENTOTRENTA
SERVICINGS.P.A., con sede in Milano (MI) alla via San Prospero n. 4, (c.f./P.Iva 07524870966), rappresentata e difesa dallo Studio Barretta Società tra Avvocati s.r.l. e per esso dall'Avv. Adiutrice
Barretta, presso il cui studio, sito in Benevento alla C/da Ponte Valentino, Zona ASI Area Z5, è elettivamente domiciliata;
nei confronti di
PROECO ROMA ENGINEERING S.R.L. (c.f./P.Iva 02797830367), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Vignola (MO), Viale Vittorio Veneto, n. 236, non costituita.
***
Con ricorso del 6/2/2025 è stata proposta da POS S.R.L. domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di PROECO ROMA ENGINEERING S.R.L., lamentando il mancato pagamento della somma di € 56.961,33 fondato su atto di cessione di credito in blocco del 26/7/2024, stipulato tra TTI Italia S.r.l. e l'odierna ricorrente.
Il procedimento si è svolto regolarmente ed all'udienza (mediante collegamento da remoto) del
12/3/2025, rilevata preliminarmente la regolarità della notifica, avvenuta a mezzo PEC a cura della
Cancelleria in data 7/2/2025, il Giudice ha concesso termine alla ricorrente al fine di integrare la
1 documentazione attestante la propria legittimazione sostanziale. All'udienza del 9/4/2025 la ricorrente ha insistito nella propria domanda, mentre la resistente non si è costituita.
Ciò posto, si deve considerare che la resistente ha sede legale nella circoscrizione di questo Tribunale
(che è quindi competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett. c) CCII e che i documenti e la visura camerale prodotta ne comprovano la qualità di imprenditore commerciale.
Tanto premesso, esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite:
- ritenuto che ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante, il credito vantato possa ritenersi sufficientemente provato in forza dell'acquisto, in data anteriore alla proposizione del ricorso, del credito dedotto in giudizio, in quanto rientrante tra i crediti oggetto di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/1999, ceduti in blocco da TTI
Italia S.r.l. all'odierna ricorrente, a mezzo di un contratto concluso il 26/7/2024, ritualmente pubblicato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999
e art. 58, commi 2, 3 e 4, TUB, in G.U.R.I. parte seconda n. 91 del 3/8/2024 (doc. 3), anche ai fini dell'opponibilità della cessione nei confronti dei singoli debitori ceduti. Si precisa sul punto che l'inclusione dei crediti vantati (n. identificativo 304007395, causaleTTI-IT10210011) dalla ricorrente nella cessione si evince dal predetto contratto di cessione del 26/7/2024, prodotto in data 1/4/2025.
Come, infatti, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di cessione in blocco di crediti da parte di una banca ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.), la disciplina speciale (derogatoria all'art. 1264 c.c.) trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici “individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità; a tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per «rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi
«i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso
«può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta
l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999)” (cfr.
pag. 2 di 7 Cass. n.9529/2019). La ricorrente, a riprova del credito vantato dalla cedente, ha prodotto altresì il contratto di finanziamento n. 3315613 sottoscritto con Santander Consumer Finanzia in data
26/10/2005 (docc. 5, 6). È, infatti, ormai pacifico nella giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della fallimentare che non ha motivo di essere disattesa, in ragione dell'uguale tenore delle norme che
(Cass., Se. Un., n. 1521 del 23/1/2013) che “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento,
l'art. 6 della legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno
o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né
l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (in termini, da ultimo,
Cass. ord. n. 30827 del 28/11/2018);
- ritenuto che, non essendosi costituito nel presente giudizio, il debitore non abbia assolto l'onere della prova circa il mancato superamento dei requisiti di cui agli artt. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII.
Come già chiarito dalla giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare e oggi espressamente previsto a livello normativo, “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del
15/01/2016).
Si rileva, in ogni caso, che dall'ultimo bilancio acquisito dal Registro delle imprese relativo all'esercizio 2003, risultano superate le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), con riferimento all'attivo (€ 1.204.249) ed ai ricavi (€ 370.000);
pag. 3 di 7 - ritenuto che sussista altresì il requisito di cui all'art. 49, co. 5, CCII, poiché il credito vantato dal ricorrente ammonta ad € 56.961,33 e dall'istruttoria sono emersi ulteriori debiti scaduti pari ad €
76.110,75 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, già cartellati;
- ritenuto che l'insolvenza, che si manifesta in base alla definizione fornita dall'art. 2, co. 1 lett b),
CCII in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, risulti provata. Si rammenta che la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare in cui era prevista una identica definizione di insolvenza (art. 6), aveva avuto modo di chiarire che “il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (cfr. Cass. n. 7252 del 27/03/2014; in termini, da ultimo, Cass. n. 6978 del 11/03/2019).
Segnatamente, dalla complessiva esposizione debitoria, sopra descritta, emergono debiti scaduti per oltre 133.072,08 euro. A ciò si aggiunga che:
a) la resistente non deposita bilanci a far data, ormai, dall'anno 2003 (cfr. visura camerale), avendo verosimilmente cessato la propria attività e, quindi, la capacità produrre redditi per soddisfare le obbligazioni contratte;
b) la resistente ha mostrato completo disinteresse rispetto alla presente procedura (alcuno essendo comparso alla udienza innanzi al G.R.);
- ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge;
- rilevato che, tutto quanto precede, in uno con la possibile maturazione (ex art. 6 CCII) di ingenti debiti prededucibili, induce il Tribunale a statuire circa la cessazione dell'attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII (e fermo quando previsto dal comma III), essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione, peraltro non ipotizzabile;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
pag. 4 di 7 visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di PROECO ROMA ENGINEERING S.R.L.
(c.f./P.Iva 02797830367), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Vignola (MO), Viale
Vittorio Veneto, n. 236; nomina
Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi e quale Curatore il Dott. Giovanni Pighi iscritto all'elenco dei Gestori della crisi di impresa nonché all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di
Modena, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi depositati nell'ambito di procedure fallimentari risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
ordina
pag. 5 di 7 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 26/6/2025 ad ore 11.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
pag. 6 di 7 dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 10/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Dott.ssa Ester Russo
pag. 7 di 7