Art. 3. Assegno di superinvalidita' 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidita' di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e alla lettera A-bis), numeri 1) e 2), della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive modificazioni, e' corrisposto un assegno di superinvalidita', non reversibile, in sostituzione degli assegni di integrazione di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 21 del citato testo unico, e successive modificazioni, e in misura pari alla somma di tali assegni.
2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, all'assegno di superinvalidita' di cui al medesimo comma 1, spettante ai grandi invalidi di guerra elencati nell' articolo 2, commi 2 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 422 , sono conglobate le ulteriori integrazioni ivi previste in loro favore.
3. All'assegno di superinvalidita' previsto dal presente articolo si applica l'adeguamento di cui all' articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342 .
Note all'art. 3:
- Il testo della tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), e successive modificazioni, e' il seguente:
"Tabella E
ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA'
A)
1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecita' bilaterale assoluta e permanente.
2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).
4) Alterazioni delle facolta' mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
L'assegno sara' mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanita' mentale e finche' dura tale trattamento.
L'assegno sara' mantenuto od attribuito anche a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180 , affetti da alterazioni delle facolta' mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'art. 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615 , e affidati per la custodia e la vigilanza alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale.
Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma verra' conservato l'assegno se si verificano le condizioni di cui al primo comma. Alla dimissione trovera' applicazione il disposto del secondo comma.
A-bis)
1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.
2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con la impossibilita' assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.
Omissis".
- Il testo dei commi quarto e quinto dell'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 21 (Indennita' di assistenza e di accompagnamento). - (Omissis).
La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e' stabilita: dal 1o gennaio 1985 in L. 1.260.000 mensili e dal 1o gennaio 1986 in L. 1.638.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordita' bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2); dal lo gennaio 1985 in L. 840.000 mensili e dal 1o gennaio 1986 in L. 1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera A; dal 1o gennaio 1985 in L. 560.000 mensili e dal 1o gennaio 1986 in L. 728.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera A-bis.
Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, numero 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 280.000 mensili dal lo gennaio 1985 e di L. 364.000 mensili dal 1o gennaio 1986. (Omissis)".
- Il testo dell' art. 2, commi 2 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 422 (Adeguamento delle pensioni di guerra ed integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e per servizio), e' il seguente:
"Art. 2 (Nuovi importi delle indennita' di assistenza e di accompagnamento). - (Omissis).
2. A decorrere dal 1o maggio 1990 gli importi annui delle integrazioni delle indennita' di assistenza e di accompagnamento in atto previsti per gli invalidi ascritti alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche alterazioni dell'apparato uditivo comportanti sordita' assoluta permanente, oppure la perdita funzionale dei due arti superiori o inferiori, fino al limite della perdita delle due mani o dei due piedi, sono integrati di un ulteriore importo annuo di L. 3.000.000.
3. A decorrere dal 1o maggio 1990 gli importi annui delle integrazioni delle indennita' di assistenza e di accompagnamento in atto previsti per gli invalidi ascritti alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per cause di guerra anche la perdita di un arto, fino al limite di una mano o di un piede, o la sua perdita funzionale sono integrati di un ulteriore importo annuo di L. 1.500.000. (Omissis)".
- Per il testo dell'art. 1 della citata legge n. 656 del 1986 , cosi' come sostituito dall'art. 1 della citata legge n. 342 del 1989 , si veda la nota all'art. 2, comma 2.
2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, all'assegno di superinvalidita' di cui al medesimo comma 1, spettante ai grandi invalidi di guerra elencati nell' articolo 2, commi 2 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 422 , sono conglobate le ulteriori integrazioni ivi previste in loro favore.
3. All'assegno di superinvalidita' previsto dal presente articolo si applica l'adeguamento di cui all' articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342 .
Note all'art. 3:
- Il testo della tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), e successive modificazioni, e' il seguente:
"Tabella E
ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA'
A)
1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecita' bilaterale assoluta e permanente.
2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).
4) Alterazioni delle facolta' mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
L'assegno sara' mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanita' mentale e finche' dura tale trattamento.
L'assegno sara' mantenuto od attribuito anche a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180 , affetti da alterazioni delle facolta' mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'art. 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615 , e affidati per la custodia e la vigilanza alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale.
Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma verra' conservato l'assegno se si verificano le condizioni di cui al primo comma. Alla dimissione trovera' applicazione il disposto del secondo comma.
A-bis)
1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.
2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con la impossibilita' assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.
Omissis".
- Il testo dei commi quarto e quinto dell'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 21 (Indennita' di assistenza e di accompagnamento). - (Omissis).
La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e' stabilita: dal 1o gennaio 1985 in L. 1.260.000 mensili e dal 1o gennaio 1986 in L. 1.638.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordita' bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2); dal lo gennaio 1985 in L. 840.000 mensili e dal 1o gennaio 1986 in L. 1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera A; dal 1o gennaio 1985 in L. 560.000 mensili e dal 1o gennaio 1986 in L. 728.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera A-bis.
Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, numero 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 280.000 mensili dal lo gennaio 1985 e di L. 364.000 mensili dal 1o gennaio 1986. (Omissis)".
- Il testo dell' art. 2, commi 2 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 422 (Adeguamento delle pensioni di guerra ed integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e per servizio), e' il seguente:
"Art. 2 (Nuovi importi delle indennita' di assistenza e di accompagnamento). - (Omissis).
2. A decorrere dal 1o maggio 1990 gli importi annui delle integrazioni delle indennita' di assistenza e di accompagnamento in atto previsti per gli invalidi ascritti alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche alterazioni dell'apparato uditivo comportanti sordita' assoluta permanente, oppure la perdita funzionale dei due arti superiori o inferiori, fino al limite della perdita delle due mani o dei due piedi, sono integrati di un ulteriore importo annuo di L. 3.000.000.
3. A decorrere dal 1o maggio 1990 gli importi annui delle integrazioni delle indennita' di assistenza e di accompagnamento in atto previsti per gli invalidi ascritti alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per cause di guerra anche la perdita di un arto, fino al limite di una mano o di un piede, o la sua perdita funzionale sono integrati di un ulteriore importo annuo di L. 1.500.000. (Omissis)".
- Per il testo dell'art. 1 della citata legge n. 656 del 1986 , cosi' come sostituito dall'art. 1 della citata legge n. 342 del 1989 , si veda la nota all'art. 2, comma 2.