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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 4939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4939 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26548/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26548/2021 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA XX Parte_1 P.IVA_1
SETTEMBRE, 12 20123 MILANO presso l'Avvocato DISCEPOLO DANIELE, che la/lo rappresenta e difende
ATTORE
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_2
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
La società attrice ha concluso come da foglio depositato in data 20.5.25.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
R.G. 26548/21
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo telematico.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
– in veste di concedente dell'immobile sito in AG (VA) via della Parte_1
Concordia s.n.c. (lotto di terreno con sovrastante capannone industriale, censito al C.T. del suddetto
Comune partita 3599, foglio 4, mappale 1621) nonché della piena proprietà della quota indivisa di
26/1000 dell'appezzamento di terrendo sito in AG (frazione di Mezengo censito al C.T. del suddetto Comune al foglio 4 della sezione di AG, mappali nn. 1796, 1798, 1801, 1805, 1808,
1811, 1814, 1817, 1820, 1823, 1619, 1622, 1626, 1630) ha convenuto in giudizio
[...]
quale utilizzatrice e in veste di garante sulla base del contratto Controparte_2 Controparte_1
di leasing stipulato il 27 giugno 2000 tra LO spa cui è subentrata Parte_1
Ciò al fine di ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. del trasferimento della proprietà con ordine al competente Conservatore dei RR. II. di procedere alla relativa trascrizione, essendo il contratto giunto a naturale scadenza ed avendo l'utilizzatrice esercitato l'opzione di acquisto versando il corrispettivo convenuto senza poi procedere alla formalizzazione dell'atto di acquisto.
In subordine ha chiesto che venga accertata la risoluzione per inadempimento sia del contratto di leasing sia di quello venutosi a creare per l'esercizio del diritto di opzione, nonché, per l'effetto, la condanna alla riconsegna e rilascio dei beni.
Ha chiesto altresì la condanna della convenuta al versamento dell'importo pari ad euro 286.720,98 quale indennità di occupazione senza titolo oltre rivalutazione monetaria, euro 18.467,30 per IMU versata, euro 639,27 oltre IVA per assicurazione nonché qualsiasi altro importo dovuto.
I convenuti, regolarmente citati, non si sono costituiti e con ordinanza dell'11 gennaio 2022 ne veniva dichiarata la contumacia.
Preso atto della necessità, al fine dell'adozione della sentenza ex art. 2932 c.c., di integrare la documentazione depositata con l'attestazione di conformità catastale da predisporsi a seguito di sopralluogo, all'udienza del 31 gennaio 2023 è stato autorizzato il consulente tecnico di parte ad accedere all'immobile. Avuto esito negativo tale sopralluogo per irreperibilità della convenuta, con ordinanza del 25 ottobre 2023 è stata disposta l'ispezione ai sensi dell'art. 118 c.p.c conclusasi con pari esito. A ciò è conseguita la rinuncia da parte dell'attrice.
Previo deposito di note conclusive, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. all'udienza del 27 maggio 2025 nei termini che seguono.
La domanda di accertamento della risoluzione del contratto di leasing è fondata.
Deve darsi atto in via preliminare dell'intervenuta rinuncia alla domanda ex art. 2932 c.c.
pagina 2 di 5 La delibazione, pertanto, è circoscritta alla domanda di accertamento della risoluzione per inadempimento del contratto venutosi a creare per effetto dell'esercizio del diritto di opzione nonché del contratto di leasing IC 564305 stipulato il 27 giugno 2020, come esposto in citazione.
I contratti devono essere valutati separatamente.
Secondo la ricostruzione di parte attrice il versamento di euro 34.225,99 – ovvero l'integrale prezzo previsto per l'esercizio del riscatto – costituisce fatto concludente comprovante la volontà della convenuta di esercitare l'opzione.
Tale assunto non è condivisibile.
L'art. 19 del contratto di leasing prevede che l'opzione avrebbe dovuto essere esercitata facendone espressa richiesta scritta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che dovrà pervenire al Concedente almeno sei mesi prima della scadenza medesima;
qualora tale termine non venisse rispettato, l'Utilizzatore dovrà essere considerato decaduto dal diritto. La manifestazione della volontà di esercitare l'opzione attraverso il mero pagamento della somma pattuita, quindi, viola la forma convenzionale che, ai sensi dell'art. 1352 c.c., si presume a pena di validità.
Mancando una differente pattuizione, la stessa è nulla e priva di effetti in quanto pervenuta al concedente in forma diversa. Quindi, nessun contratto è sorto per effetto del pur intervenuto pagamento del prezzo pattuito per l'opzione.
Quanto, invece, al contratto di leasing, secondo la ricostruzione dell'attrice l'inerzia dell'utilizzatrice sia nel trasmettere la documentazione strumentale al trasferimento sia nel rendersi disponibile per la stipula in forma pubblica costituirebbe inadempimento grave avente valenza risolutoria.
In realtà, per quanto visto, l'opzione è da considerarsi tamquam non esset e, pertanto, gli obblighi di cooperazione previsti dall'art. 19 non sono sorti.
L'utilizzatrice, come affermato dalla stessa attrice, ha effettuato regolarmente i pagamenti dei canoni mensili, omettendo di restituire il bene alla scadenza nel dicembre 2012. La mancata riconsegna perdura da tredici anni e costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. tale da determinare la risoluzione di diritto del contratto. A ciò consegue l'obbligo di riconsegnare il bene immobile in via immediata essendo venuto meno il titolo della detenzione.
È fondata altresì la domanda di condanna della convenuta Controparte_2
al pagamento dell'indennità di occupazione per ritardata consegna del bene.
Si reputa congruo liquidare tale importo adottando il riferimento di cui all'art. 22 del contratto, ossia, la somma corrispondente al rateo del canone mensile come individuato dalle parti poiché lo stesso rappresenta il corrispettivo atteso per l'operazione di finanziamento da parte della concedente laddove la stessa avesse avuto uno svolgimento fisiologico.
pagina 3 di 5 Tale importo va commisurato al ritardo: posto che il contratto – così come modificato con scrittura privata del 21 gennaio 2011 – è giunto a naturale scadenza il 6 dicembre 2012, che i mesi di ritardo sono 149, che l'importo mensile del canone contrattualmente previsto è di euro 2.810,91, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento della somma complessiva di euro 418.825,59 da intendersi in valori attuali. Su tale importo sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dalla presente pronuncia al saldo effettivo.
Consegue altresì il rimborso delle spese anticipate dall'attrice dalla data di scadenza del contratto ad oggi nella misura documentata: euro 18.467,30 per l'IMU versata al comune di AG ed euro
639,27 oltre IVA per l'assicurazione dell'immobile. Tali spese, ai sensi dell'art 10, sono a carico dell'utilizzatore e pertanto costituiscono danno emergente che la convenuta deve essere condannata a risarcire all'attrice. L'importo complessivo è pari ad € 19.106,57 e sullo stesso, maggiorato della rivalutazione monetaria in base alla variazione degli indici Istat dalla data degli esborsi a quella della presente sentenza, competono gli interessi al tasso di legge da calcolarsi dalla data degli esborsi alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
È fondata altresì la domanda di condanna nei confronti del fideiussore , avendo Controparte_2
l'attrice provato il rapporto attraverso il deposito del contratto di fideiussione stipulato in data
27.6.2000 e della scrittura modificativa del 21.1.2011. Pertanto lo stesso risponde in solido per il pagamento degli importi sopra indicati con i relativi accessori e decorrenze come sopra precisato.
Le spese di lite - liquidate come in dispositivo - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice dott.ssa
Carmela Gallina definitivamente pronunciando così decide:
1. Accerta l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing IC 564305 stipulato il 27 giugno 2000 e, per l'effetto, condanna di Controparte_2
rilasciare in via immediata libero da persone e cose in favore di Parte_1
l'immobile sito in AG (VA) via della Concordia s.n.c. (lotto di terreno con sovrastante capannone industriale, censito al C.T. del suddetto Comune partita 3599, foglio 4, mappale
1621), nonché la piena proprietà della quota indivisa di 26/1000 dell'appezzamento di terreno sito nel medesimo Comune di AG, in parte in frazione Menzego distinto nel
C.T. del predetto Comune al Foglio 4 della sezione AG, e ai mappali nn. 1796, 1798,
1801, 1805, 1808, 1811, 1814, 1817, 1820, 1823, 1619, 1622, 1626, 1630;
2. Condanna in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore nonché il fideiussore , in via solidale tra loro e – per quanto Controparte_1
pagina 4 di 5 attiene al garante - nel limite della garanzia prestata, al pagamento in favore di
[...]
della somma di euro 418.825,59 da intendersi in valori attuali, oltre interessi Parte_1
al tasso legale a decorrere dalla presente pronuncia al saldo effettivo a titolo di indennità per ritardata consegna dell'unità immobiliare de qua, nonché dell'ulteriore importo complessivo pari ad € 19.106,57 a titolo di refusione degli esborsi oltre rivalutazione monetaria da calcolarsi in base alla variazione degli indici Istat dalla data degli esborsi a quella della presente sentenza, nonché interessi al tasso di legge da calcolarsi dalla data degli esborsi alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
3. Condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite che si Parte_1
liquidano secondo i parametri medi in euro 22.457 oltre rimborso forfettario pari al 15%,
IVA e CPA.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
Milano, 17 giugno 2025
Il giudice
Carmela Gallina
- minuta del provvedimento redatta con la collaborazione del MOT Angelica Gerosa -
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26548/2021 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA XX Parte_1 P.IVA_1
SETTEMBRE, 12 20123 MILANO presso l'Avvocato DISCEPOLO DANIELE, che la/lo rappresenta e difende
ATTORE
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_2
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
La società attrice ha concluso come da foglio depositato in data 20.5.25.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
R.G. 26548/21
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo telematico.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
– in veste di concedente dell'immobile sito in AG (VA) via della Parte_1
Concordia s.n.c. (lotto di terreno con sovrastante capannone industriale, censito al C.T. del suddetto
Comune partita 3599, foglio 4, mappale 1621) nonché della piena proprietà della quota indivisa di
26/1000 dell'appezzamento di terrendo sito in AG (frazione di Mezengo censito al C.T. del suddetto Comune al foglio 4 della sezione di AG, mappali nn. 1796, 1798, 1801, 1805, 1808,
1811, 1814, 1817, 1820, 1823, 1619, 1622, 1626, 1630) ha convenuto in giudizio
[...]
quale utilizzatrice e in veste di garante sulla base del contratto Controparte_2 Controparte_1
di leasing stipulato il 27 giugno 2000 tra LO spa cui è subentrata Parte_1
Ciò al fine di ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. del trasferimento della proprietà con ordine al competente Conservatore dei RR. II. di procedere alla relativa trascrizione, essendo il contratto giunto a naturale scadenza ed avendo l'utilizzatrice esercitato l'opzione di acquisto versando il corrispettivo convenuto senza poi procedere alla formalizzazione dell'atto di acquisto.
In subordine ha chiesto che venga accertata la risoluzione per inadempimento sia del contratto di leasing sia di quello venutosi a creare per l'esercizio del diritto di opzione, nonché, per l'effetto, la condanna alla riconsegna e rilascio dei beni.
Ha chiesto altresì la condanna della convenuta al versamento dell'importo pari ad euro 286.720,98 quale indennità di occupazione senza titolo oltre rivalutazione monetaria, euro 18.467,30 per IMU versata, euro 639,27 oltre IVA per assicurazione nonché qualsiasi altro importo dovuto.
I convenuti, regolarmente citati, non si sono costituiti e con ordinanza dell'11 gennaio 2022 ne veniva dichiarata la contumacia.
Preso atto della necessità, al fine dell'adozione della sentenza ex art. 2932 c.c., di integrare la documentazione depositata con l'attestazione di conformità catastale da predisporsi a seguito di sopralluogo, all'udienza del 31 gennaio 2023 è stato autorizzato il consulente tecnico di parte ad accedere all'immobile. Avuto esito negativo tale sopralluogo per irreperibilità della convenuta, con ordinanza del 25 ottobre 2023 è stata disposta l'ispezione ai sensi dell'art. 118 c.p.c conclusasi con pari esito. A ciò è conseguita la rinuncia da parte dell'attrice.
Previo deposito di note conclusive, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. all'udienza del 27 maggio 2025 nei termini che seguono.
La domanda di accertamento della risoluzione del contratto di leasing è fondata.
Deve darsi atto in via preliminare dell'intervenuta rinuncia alla domanda ex art. 2932 c.c.
pagina 2 di 5 La delibazione, pertanto, è circoscritta alla domanda di accertamento della risoluzione per inadempimento del contratto venutosi a creare per effetto dell'esercizio del diritto di opzione nonché del contratto di leasing IC 564305 stipulato il 27 giugno 2020, come esposto in citazione.
I contratti devono essere valutati separatamente.
Secondo la ricostruzione di parte attrice il versamento di euro 34.225,99 – ovvero l'integrale prezzo previsto per l'esercizio del riscatto – costituisce fatto concludente comprovante la volontà della convenuta di esercitare l'opzione.
Tale assunto non è condivisibile.
L'art. 19 del contratto di leasing prevede che l'opzione avrebbe dovuto essere esercitata facendone espressa richiesta scritta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che dovrà pervenire al Concedente almeno sei mesi prima della scadenza medesima;
qualora tale termine non venisse rispettato, l'Utilizzatore dovrà essere considerato decaduto dal diritto. La manifestazione della volontà di esercitare l'opzione attraverso il mero pagamento della somma pattuita, quindi, viola la forma convenzionale che, ai sensi dell'art. 1352 c.c., si presume a pena di validità.
Mancando una differente pattuizione, la stessa è nulla e priva di effetti in quanto pervenuta al concedente in forma diversa. Quindi, nessun contratto è sorto per effetto del pur intervenuto pagamento del prezzo pattuito per l'opzione.
Quanto, invece, al contratto di leasing, secondo la ricostruzione dell'attrice l'inerzia dell'utilizzatrice sia nel trasmettere la documentazione strumentale al trasferimento sia nel rendersi disponibile per la stipula in forma pubblica costituirebbe inadempimento grave avente valenza risolutoria.
In realtà, per quanto visto, l'opzione è da considerarsi tamquam non esset e, pertanto, gli obblighi di cooperazione previsti dall'art. 19 non sono sorti.
L'utilizzatrice, come affermato dalla stessa attrice, ha effettuato regolarmente i pagamenti dei canoni mensili, omettendo di restituire il bene alla scadenza nel dicembre 2012. La mancata riconsegna perdura da tredici anni e costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. tale da determinare la risoluzione di diritto del contratto. A ciò consegue l'obbligo di riconsegnare il bene immobile in via immediata essendo venuto meno il titolo della detenzione.
È fondata altresì la domanda di condanna della convenuta Controparte_2
al pagamento dell'indennità di occupazione per ritardata consegna del bene.
Si reputa congruo liquidare tale importo adottando il riferimento di cui all'art. 22 del contratto, ossia, la somma corrispondente al rateo del canone mensile come individuato dalle parti poiché lo stesso rappresenta il corrispettivo atteso per l'operazione di finanziamento da parte della concedente laddove la stessa avesse avuto uno svolgimento fisiologico.
pagina 3 di 5 Tale importo va commisurato al ritardo: posto che il contratto – così come modificato con scrittura privata del 21 gennaio 2011 – è giunto a naturale scadenza il 6 dicembre 2012, che i mesi di ritardo sono 149, che l'importo mensile del canone contrattualmente previsto è di euro 2.810,91, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento della somma complessiva di euro 418.825,59 da intendersi in valori attuali. Su tale importo sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dalla presente pronuncia al saldo effettivo.
Consegue altresì il rimborso delle spese anticipate dall'attrice dalla data di scadenza del contratto ad oggi nella misura documentata: euro 18.467,30 per l'IMU versata al comune di AG ed euro
639,27 oltre IVA per l'assicurazione dell'immobile. Tali spese, ai sensi dell'art 10, sono a carico dell'utilizzatore e pertanto costituiscono danno emergente che la convenuta deve essere condannata a risarcire all'attrice. L'importo complessivo è pari ad € 19.106,57 e sullo stesso, maggiorato della rivalutazione monetaria in base alla variazione degli indici Istat dalla data degli esborsi a quella della presente sentenza, competono gli interessi al tasso di legge da calcolarsi dalla data degli esborsi alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
È fondata altresì la domanda di condanna nei confronti del fideiussore , avendo Controparte_2
l'attrice provato il rapporto attraverso il deposito del contratto di fideiussione stipulato in data
27.6.2000 e della scrittura modificativa del 21.1.2011. Pertanto lo stesso risponde in solido per il pagamento degli importi sopra indicati con i relativi accessori e decorrenze come sopra precisato.
Le spese di lite - liquidate come in dispositivo - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice dott.ssa
Carmela Gallina definitivamente pronunciando così decide:
1. Accerta l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing IC 564305 stipulato il 27 giugno 2000 e, per l'effetto, condanna di Controparte_2
rilasciare in via immediata libero da persone e cose in favore di Parte_1
l'immobile sito in AG (VA) via della Concordia s.n.c. (lotto di terreno con sovrastante capannone industriale, censito al C.T. del suddetto Comune partita 3599, foglio 4, mappale
1621), nonché la piena proprietà della quota indivisa di 26/1000 dell'appezzamento di terreno sito nel medesimo Comune di AG, in parte in frazione Menzego distinto nel
C.T. del predetto Comune al Foglio 4 della sezione AG, e ai mappali nn. 1796, 1798,
1801, 1805, 1808, 1811, 1814, 1817, 1820, 1823, 1619, 1622, 1626, 1630;
2. Condanna in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore nonché il fideiussore , in via solidale tra loro e – per quanto Controparte_1
pagina 4 di 5 attiene al garante - nel limite della garanzia prestata, al pagamento in favore di
[...]
della somma di euro 418.825,59 da intendersi in valori attuali, oltre interessi Parte_1
al tasso legale a decorrere dalla presente pronuncia al saldo effettivo a titolo di indennità per ritardata consegna dell'unità immobiliare de qua, nonché dell'ulteriore importo complessivo pari ad € 19.106,57 a titolo di refusione degli esborsi oltre rivalutazione monetaria da calcolarsi in base alla variazione degli indici Istat dalla data degli esborsi a quella della presente sentenza, nonché interessi al tasso di legge da calcolarsi dalla data degli esborsi alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
3. Condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite che si Parte_1
liquidano secondo i parametri medi in euro 22.457 oltre rimborso forfettario pari al 15%,
IVA e CPA.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
Milano, 17 giugno 2025
Il giudice
Carmela Gallina
- minuta del provvedimento redatta con la collaborazione del MOT Angelica Gerosa -
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