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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/10/2025, n. 3756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3756 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel/est
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9145 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del giorno 24 ottobre 2025, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
(c.f. ), nato a IA in [...] il Parte_1 C.F._1
15.06.1957, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Ciccarelli (c.f. ), presso il C.F._2 cui studio sito in Villaricca (NA) alla via Dante Alighieri n.
3-5 elettivamente domicilia, giusta procura depositata in atti
RICORRENTE
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._3 difesa dall'avv. (c.f. , presso il cui studio sito in IA Controparte_2 C.F._4 in Campania (NA) alla Via Aniello Palumbo n. 10 elettivamente domicilia, giusta procura depositata in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE Conclusioni: Come da verbali ed atti di causa
Il P.M. apponeva il visto in data 19.11.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.11.2024 il ricorrente premetteva: di aver Parte_1 contratto matrimonio in Napoli il 22.08.1985 con dalla cui unione erano nati tre figli, CP_1
(il 31.10.1986), (il 22.11.1990) e (il 27.04.1994), tutti maggiorenni ed CP_2 Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
che, venuta meno l'affectio coniugalis, le parti si erano separate consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord emesso all'esito del giudizio
R.G. n. 4151/2014; che i figli nelle more avevano raggiunto la piena indipendenza economica, per cui non vi erano più i presupposti sia per l'assegnazione della casa familiare alla resistente sia per l'obbligo di contribuzione al loro mantenimento.
Pertanto chiedeva pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius scioglimento, trattandosi di matrimonio civile e non concordatario) e di revocare l'assegnazione della casa coniugale alla resistente nonché l'obbligo di mantenimento per i figli maggiorenni.
Si costituiva in giudizio in data 02.09.2025 la quale, pur non opponendosi alla CP_1 domanda di divorzio contestava integralmente le ulteriori domande del ricorrente, deducendo che l'assegnazione della casa coniugale avesse acquisito nel tempo una funzione anche compensativa a fronte delle ingenti spese di manutenzione dell'immobile sostenute interamente da essa resistente;
che il era fin dal 2014 inadempiente all'obbligo di versare l'assegno di mantenimento per Pt_1
i figli stabilito in sede di separazione;
che la figlia pur laureata non era ancora Per_2 economicamente autosufficiente in quanto svolgeva solo attività lavorative precarie e saltuarie;
di aver subito nel corso degli anni condotte moleste e intimidatorie da parte del ricorrente.
Tanto premesso la resistente chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree, con conferma dell'assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di contribuzione al mantenimento per la figlia
, nonchè accertare l'inadempimento del ricorrente agli obblighi economici sanciti in sede di Per_2 separazione.
All'udienza del 24.10.2025 fissata per la prima comparizione, le parti, presenti personalmente con i rispettivi procuratori, dichiaravano di aver raggiunto un accordo, di cui fissavano contestualmente le condizioni:
“Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Revocarsi il contributo al mantenimento a carico del sig. a favore della sig.ra Parte_1
a titolo di concorso nel mantenimento dei figli ormai maggiorenni ed economicamente CP_1 autosufficienti stabilito in separazione nella misura di euro 200,00 ciascuno Revocarsi l'assegnazione alla gi. della casa coniugale in via Emilio Segrè n. 11 in CP_3
IA in Campania
Il sig in virtù del diritto di comproprietà della casa coniugale di cui sopra Parte_1 concede a titolo esclusivo di godimento alla sig.ra la suddetta abitazione per anni sette CP_1
e mesi 6 dietro versamento da parte della sig.ra di una indennità di occupazione pari ad CP_1 euro 300,00 mensili aggiornabili secondo gli indici ISTAT annualmente .
Le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere in ordine ai mantenimenti pregressi relativi ai figli.
Il sig. si impegna nel termine di gg 30 a cambiare la propria residenza” Pt_1
I procuratori delle parti chiedevano pertanto l'assegnazione della causa a sentenza recependo gli accordi raggiunti.
Il Giudice, preso atto dell'accordo, assegnava la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va dato atto che la presente procedura ha ad oggetto lo scioglimento e non la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come erroneamente dichiarato dalle parti, trattandosi di matrimonio civile e non concordatario.
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ossia il decreto di omologa reso dal Tribunale di Napoli Nord all'esito del giudizio n. RG n. 4151/2014.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dall'udienza del 21.10.2014 e da allora è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In riferimento alle statuizioni accessorie, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni sopra trascritte.
Poiché gli accordi non sono contrari a norme imperative il Collegio ritiene di poterli integralmente recepire nella presente sentenza.
Vanno disposte le formalità di legge.
La natura e l'esito della controversia conclusasi con un accordo giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio così decide:
− dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli (NA) il 22.08.1985 da
, nato a IA in [...] il [...], e Parte_1 CP_1 , nata a [...] il [...], alle condizioni concordate tra le parti e riportate
[...] in motivazione;
− ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 73 - parte 1 - anno 1985);
− dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa il 29.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel/est
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9145 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del giorno 24 ottobre 2025, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
(c.f. ), nato a IA in [...] il Parte_1 C.F._1
15.06.1957, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Ciccarelli (c.f. ), presso il C.F._2 cui studio sito in Villaricca (NA) alla via Dante Alighieri n.
3-5 elettivamente domicilia, giusta procura depositata in atti
RICORRENTE
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._3 difesa dall'avv. (c.f. , presso il cui studio sito in IA Controparte_2 C.F._4 in Campania (NA) alla Via Aniello Palumbo n. 10 elettivamente domicilia, giusta procura depositata in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE Conclusioni: Come da verbali ed atti di causa
Il P.M. apponeva il visto in data 19.11.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.11.2024 il ricorrente premetteva: di aver Parte_1 contratto matrimonio in Napoli il 22.08.1985 con dalla cui unione erano nati tre figli, CP_1
(il 31.10.1986), (il 22.11.1990) e (il 27.04.1994), tutti maggiorenni ed CP_2 Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
che, venuta meno l'affectio coniugalis, le parti si erano separate consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord emesso all'esito del giudizio
R.G. n. 4151/2014; che i figli nelle more avevano raggiunto la piena indipendenza economica, per cui non vi erano più i presupposti sia per l'assegnazione della casa familiare alla resistente sia per l'obbligo di contribuzione al loro mantenimento.
Pertanto chiedeva pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius scioglimento, trattandosi di matrimonio civile e non concordatario) e di revocare l'assegnazione della casa coniugale alla resistente nonché l'obbligo di mantenimento per i figli maggiorenni.
Si costituiva in giudizio in data 02.09.2025 la quale, pur non opponendosi alla CP_1 domanda di divorzio contestava integralmente le ulteriori domande del ricorrente, deducendo che l'assegnazione della casa coniugale avesse acquisito nel tempo una funzione anche compensativa a fronte delle ingenti spese di manutenzione dell'immobile sostenute interamente da essa resistente;
che il era fin dal 2014 inadempiente all'obbligo di versare l'assegno di mantenimento per Pt_1
i figli stabilito in sede di separazione;
che la figlia pur laureata non era ancora Per_2 economicamente autosufficiente in quanto svolgeva solo attività lavorative precarie e saltuarie;
di aver subito nel corso degli anni condotte moleste e intimidatorie da parte del ricorrente.
Tanto premesso la resistente chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree, con conferma dell'assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di contribuzione al mantenimento per la figlia
, nonchè accertare l'inadempimento del ricorrente agli obblighi economici sanciti in sede di Per_2 separazione.
All'udienza del 24.10.2025 fissata per la prima comparizione, le parti, presenti personalmente con i rispettivi procuratori, dichiaravano di aver raggiunto un accordo, di cui fissavano contestualmente le condizioni:
“Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Revocarsi il contributo al mantenimento a carico del sig. a favore della sig.ra Parte_1
a titolo di concorso nel mantenimento dei figli ormai maggiorenni ed economicamente CP_1 autosufficienti stabilito in separazione nella misura di euro 200,00 ciascuno Revocarsi l'assegnazione alla gi. della casa coniugale in via Emilio Segrè n. 11 in CP_3
IA in Campania
Il sig in virtù del diritto di comproprietà della casa coniugale di cui sopra Parte_1 concede a titolo esclusivo di godimento alla sig.ra la suddetta abitazione per anni sette CP_1
e mesi 6 dietro versamento da parte della sig.ra di una indennità di occupazione pari ad CP_1 euro 300,00 mensili aggiornabili secondo gli indici ISTAT annualmente .
Le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere in ordine ai mantenimenti pregressi relativi ai figli.
Il sig. si impegna nel termine di gg 30 a cambiare la propria residenza” Pt_1
I procuratori delle parti chiedevano pertanto l'assegnazione della causa a sentenza recependo gli accordi raggiunti.
Il Giudice, preso atto dell'accordo, assegnava la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va dato atto che la presente procedura ha ad oggetto lo scioglimento e non la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come erroneamente dichiarato dalle parti, trattandosi di matrimonio civile e non concordatario.
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ossia il decreto di omologa reso dal Tribunale di Napoli Nord all'esito del giudizio n. RG n. 4151/2014.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dall'udienza del 21.10.2014 e da allora è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In riferimento alle statuizioni accessorie, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni sopra trascritte.
Poiché gli accordi non sono contrari a norme imperative il Collegio ritiene di poterli integralmente recepire nella presente sentenza.
Vanno disposte le formalità di legge.
La natura e l'esito della controversia conclusasi con un accordo giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio così decide:
− dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli (NA) il 22.08.1985 da
, nato a IA in [...] il [...], e Parte_1 CP_1 , nata a [...] il [...], alle condizioni concordate tra le parti e riportate
[...] in motivazione;
− ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 73 - parte 1 - anno 1985);
− dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa il 29.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio dott.ssa Alessandra Tabarro