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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/11/2025, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, all'udienza del 27.11.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1128/2024 (cui è riunito il procedimento per TP n. 7009/2019)
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Cesare Soriano presso il cui studio Parte_1 elett. dom. in Caserta, alla via Renella n. 32
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappr. e difeso Controparte_1 come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento provvidenze invalidi civili – Opposizione ad TP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.02.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' esponendo che in data 20.11.2018 aveva presentato alla commissione CP_1 sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile (indennità di accompagnamento;
pensione di inabilità civile ex lege n. 118/71) e che la domanda non aveva avuto esito positivo, in quanto la
Commissione Medica le aveva riconosciuto una percentuale di invalidità pari solo al 60%.
Dedotto di aver presentato ricorso per TP (proc. n. 7009/2019 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU, con particolare riferimento alla decorrenza individuata dal consulente in relazione al requisito sanitario della totale inabilità dal medesimo accertato.
L' si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Con ordinanza del 20.02.2025, il giudicante, all'esito dei chiarimenti resi in udienza dal CTU nominato in fase di TP, ravvisatane la necessità, disponeva il rinnovo delle operazioni peritali. Espletata CTU medico legale, all'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza letta pubblicamente.
**************
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 04.01.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 29.01.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 12.02.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Orbene, sul punto la parte istante ha contestato al C.T.U. di non aver adeguatamente valutato le patologie descritte in ricorso, muovendo specifici rilievi in ordine alla decorrenza individuata dal consulente in relazione al requisito della totale inabilità dal medesimo consulente accertato.
Il Tribunale, in considerazione del tenore dell'elaborato peritale depositato all'esito della conclusione della fase di accertamento tecnico preventivo, ritenuta la perizia non suffragata da adeguata motivazione, valutati, altresì, i chiarimenti resi in udienza dal CTU, del tutto inadeguati rispetto ai quesiti posti dal giudicante, disponeva il rinnovo delle operazioni peritali con ordinanza del
20.02.2025.
Il CTU nominato nel corso della fase di opposizione, sulla scorta della visita medica effettuata e della documentazione sanitaria esaminata, ha accertato ed evidenziato che la parte ricorrente è affetta dalle patologie descritte nella relazione versata in atti, e qui da intendersi integralmente trascritte, che determinano una invalidità del 60%, insufficiente per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Orbene, rileva il giudicante come le conclusioni circa il grado di invalidità cui giunge il C.T.U., in sede di elaborato peritale depositato in questa sede, risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Infatti, a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte nel ricorso introduttivo del presente giudizio, il CTU, con adeguata motivazione ha risposto ai rilievi formulati, prendendo in considerazione tutte le patologie lamentate dalla ricorrente, individuando correttamente i codici di riferimento e le relative percentuali di invalidità ai sensi del D.M. 5.2.1992, ed applicando esattamente la c.d. formula a scalare di Balthazard, motivando, altresì, esaustivamente anche in relazione alle patologie per le quali veniva lamentata l'omessa valutazione.
Ritiene, in conclusione, il giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico.
Pertanto, ritiene il giudicante come la relazione del CTU appaia ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure, così come non appare idonea ad incidere sul quadro clinico valutato dal consulente la documentazione sanitaria depositata in atti;
pertanto questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413). Devono, viceversa, essere disattese le conclusioni rassegnate dal CTU nominato in fase di TP in quanto non suffragate da adeguata motivazione.
Per tutti i motivi sopra esposti la domanda deve essere rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza vengono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 27 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, all'udienza del 27.11.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1128/2024 (cui è riunito il procedimento per TP n. 7009/2019)
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Cesare Soriano presso il cui studio Parte_1 elett. dom. in Caserta, alla via Renella n. 32
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappr. e difeso Controparte_1 come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento provvidenze invalidi civili – Opposizione ad TP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.02.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' esponendo che in data 20.11.2018 aveva presentato alla commissione CP_1 sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile (indennità di accompagnamento;
pensione di inabilità civile ex lege n. 118/71) e che la domanda non aveva avuto esito positivo, in quanto la
Commissione Medica le aveva riconosciuto una percentuale di invalidità pari solo al 60%.
Dedotto di aver presentato ricorso per TP (proc. n. 7009/2019 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU, con particolare riferimento alla decorrenza individuata dal consulente in relazione al requisito sanitario della totale inabilità dal medesimo accertato.
L' si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Con ordinanza del 20.02.2025, il giudicante, all'esito dei chiarimenti resi in udienza dal CTU nominato in fase di TP, ravvisatane la necessità, disponeva il rinnovo delle operazioni peritali. Espletata CTU medico legale, all'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza letta pubblicamente.
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Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 04.01.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 29.01.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 12.02.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Orbene, sul punto la parte istante ha contestato al C.T.U. di non aver adeguatamente valutato le patologie descritte in ricorso, muovendo specifici rilievi in ordine alla decorrenza individuata dal consulente in relazione al requisito della totale inabilità dal medesimo consulente accertato.
Il Tribunale, in considerazione del tenore dell'elaborato peritale depositato all'esito della conclusione della fase di accertamento tecnico preventivo, ritenuta la perizia non suffragata da adeguata motivazione, valutati, altresì, i chiarimenti resi in udienza dal CTU, del tutto inadeguati rispetto ai quesiti posti dal giudicante, disponeva il rinnovo delle operazioni peritali con ordinanza del
20.02.2025.
Il CTU nominato nel corso della fase di opposizione, sulla scorta della visita medica effettuata e della documentazione sanitaria esaminata, ha accertato ed evidenziato che la parte ricorrente è affetta dalle patologie descritte nella relazione versata in atti, e qui da intendersi integralmente trascritte, che determinano una invalidità del 60%, insufficiente per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Orbene, rileva il giudicante come le conclusioni circa il grado di invalidità cui giunge il C.T.U., in sede di elaborato peritale depositato in questa sede, risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Infatti, a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte nel ricorso introduttivo del presente giudizio, il CTU, con adeguata motivazione ha risposto ai rilievi formulati, prendendo in considerazione tutte le patologie lamentate dalla ricorrente, individuando correttamente i codici di riferimento e le relative percentuali di invalidità ai sensi del D.M. 5.2.1992, ed applicando esattamente la c.d. formula a scalare di Balthazard, motivando, altresì, esaustivamente anche in relazione alle patologie per le quali veniva lamentata l'omessa valutazione.
Ritiene, in conclusione, il giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico.
Pertanto, ritiene il giudicante come la relazione del CTU appaia ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure, così come non appare idonea ad incidere sul quadro clinico valutato dal consulente la documentazione sanitaria depositata in atti;
pertanto questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413). Devono, viceversa, essere disattese le conclusioni rassegnate dal CTU nominato in fase di TP in quanto non suffragate da adeguata motivazione.
Per tutti i motivi sopra esposti la domanda deve essere rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza vengono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 27 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni