Cass. civ., sez. I, sentenza 09/08/1973, n. 2296
CASS
Sentenza 9 agosto 1973

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L'art 361 cod proc civ stabilisce che la riserva di impugnazione differita deve essere fatta, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso per Cassazione e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi all'istruttore, successiva alla comunicazione della sentenza. Se pero tale comunicazione sia stata preceduta dalla notificazione della sentenza (la quale ha contenuto ed effetti maggiori della comunicazione rispetto alla legale conoscenza della sentenza, cui ha riguardo il citato art 361), l'udienza istruttoria utile per la riserva di impugnazione - e sempre che il termine per l'impugnazione stessa non sia ancora decorso alla data di tale udienza - e la prima dopo la notificazione della sentenza non definitiva, e non la prima dopo la comunicazione, successivamente effettuata a cura della cancelleria, del dispositivo della sentenza, indipendentemente dalla circostanza che alla data di questa udienza il termine per l'impugnazione immediata non sia ancora decorso.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/08/1973, n. 2296
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2296
    Data del deposito : 9 agosto 1973

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