Art. 49.
E' autorizzata per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 la spesa di lire 1.250.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di nuove chiese in attuazione della legge 18 dicembre 1952, numero 2522 , modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168 .
E' autorizzata per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 la spesa di lire 1.250.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di nuove chiese in attuazione della legge 18 dicembre 1952, numero 2522 , modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168 .