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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2025, n. 17821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17821 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RI AU nato a [...] il [...] ZAMBUTO AL nato il [...] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.Giulio Monferini, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. Il difensore degli imputati ha inoltrato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. Ritenuto in fatto 1.DI CO e NN CA, già agenti di polizia penitenziaria, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, che ne ha confermato l'affermazione di responsabilità e la condanna a gg. 15 di reclusione ciascuno, con i 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 17821 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 23/04/2025 benefici di legge, stabilita in primo grado con pronuncia resa nel rito abbreviato il 17 settembre 2021, in ordine al delitto di cui agli artt. 110,581 cod. pen., commesso in Saluzzo il 27 maggio 2019, così derubricata l'originaria imputazione di lesioni aggravate in concorso in danno del detenuto IA HA. 2.L'atto di impugnazione, a firma di difensore abilitato, si è affidato a un solo motivo, fondato sui presunti vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., poiché la sentenza della Corte territoriale avrebbe erroneamente respinto la questione di procedibilità sollevata dalla difesa con l'appello a riguardo dell'intervento di una tacita remissione della querela, stante la mancata comparizione del querelante all'udienza preliminare - una prima volta differita dal g.u.p. proprio per consentirne la partecipazione, senza esito - e la conseguente scelta di non costituirsi parte civile. Considerato in diritto Il ricorso degli imputati è infondato. 1.L'art. 1, comma 1, lett. h), del d. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, ha introdotto, in ossequio alla previsione contenuta nella legge delega, la disposizione di cui all'art. 152, comma 3, n. 1) cod. pen., in forza della quale vi è remissione tacita di querela quando il querelante, senza giustificato motivo - e salve le eccezioni di cui al comma 4 della norma medesima - non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone. Tale modifica legislativa ha richiesto, coerentemente, l'introduzione, ad opera dell'art, 41, comma 1, lett. t), n. 1), d. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, della lett. d-bis), comma 3, dell'art. 142 disp. att. cod. proc. pen., in forza della quale l'atto di citazione deve contenere l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita. 1.1. Prima della riforma, il diritto vivente (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016 Pastore Rv. 267239; cfr. anche sez.4, n. 5801 del 29/01/2021, Statuetta, Rv.280484) aveva interpretato la disposizione dell'art. 152, comma 2, cod. pen. ("la remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela") nel senso che la medesima consente al giudice di valutare il comportamento concludente della persona offesa, che sia stata citata nel processo, alla stregua di una remissione extraprocessuale tacita;
contegno, tuttavia, che non può essere «collegato alla mera mancata 2 comparizione del querelante davanti al giudice, ma alla combinazione di tale condotta omissiva con il previo, formale avvertimento del significato che ad essa sarebbe stato attribuito». Va, dunque, considerato che l'assegnazione di una valenza concludente alla mancata comparizione in udienza della persona offesa mantiene portata restrittiva e non può prescindere da un'attenta analisi degli atti compiuti dal querelante, il cui significato complessivo deve assumere connotati di inequivocità e risultare obbiettivamente «incompatibile» con la volontà di persistere nella querela. Al lume di tali coordinate ermeneutiche, risalta dunque di ogni evidenza l'infondatezza del motivo di ricorso, che pretenderebbe di trarre l'intervento della causa estintiva del reato dalla mancata comparizione del querelante all'udienza preliminare, sia pure destinatario di una nuova ed apposita citazione disposta dal giudice in occasione di un primo generico differimento e dalla mancata costituzione di parte civile, quando, del resto ed a maggior ragione, il giudizio è stato celebrato con il rito abbreviato su richiesta degli imputati, allo stato degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. 2. Non può essere disposto d'ufficio l'annullamento della sentenza impugnata (Sez. U n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689) a cagione dell'illegalità della pena della reclusione comminata agli imputati sin dal processo di primo grado. L'art. 52, comma 2, lettera a), d.lgs. n. 274 del 2000, prevede, infatti - per il delitto di percosse, di competenza del giudice di pace a mente dell'art. 4 comma 1, lett. a), del medesimo Decreto - una pena di specie diversa, ovvero che quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, come la fattispecie in disamina (il delitto di percosse è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 309), si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da euro 258 a euro 2.582. 2.1.E tuttavia, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (in motivazione, sez. U n. 12759 del 14/12/2023, Laurenzi), <fermo restando che è illegittima l'applicazione della sospensione condizionale alle sanzioni previste per i reati di competenza del giudice pace, il trattamento sanzionatorio complessivamente meno afflittivo non può essere individuato caso caso, sulla base delle stesse sollecitazioni o richieste difensive, e cioè in ragione dell'interesse manifestato dall'imputato a mantenere la possibilità beneficiare pena detentiva ovvero vedersi inflitta una ex art. 52 d.lgs. 274 2000, più mite ma sospesa (così, particolare, sez. 5, n. 201 13 09 2022, shabaj, rv. 283960 13808 21 02 2007, meoli, 236529)>. Nel presente procedimento i ricorrenti non hanno mai manifestato l'interesse all'applicazione delle sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace, nemmeno con il ricorso per cassazione (sez.5, n. 21852 del 21/02/2024, Bessone, Rv.286502) e pur a fronte di quanto espressamente osservato dalla Corte d'appello, che ha preso posizione sulla questione, rimarcando l'irrevocabilità del beneficio della sospensione condizionale della pena - concesso 3 dal primo giudice - in assenza di una formale richiesta degli imputati, volta ad ottenere l'irrogazione della pena pecuniaria prevista per il reato di competenza del giudice di pace, ex lege non sospendibile ai sensi del combinato degli artt. 60 e 63 comma 1 del D. Lgs. n. 274 del 2000. 3.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al rigetto dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 23/04/2025 Il consig "11 ere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.Giulio Monferini, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. Il difensore degli imputati ha inoltrato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. Ritenuto in fatto 1.DI CO e NN CA, già agenti di polizia penitenziaria, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, che ne ha confermato l'affermazione di responsabilità e la condanna a gg. 15 di reclusione ciascuno, con i 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 17821 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 23/04/2025 benefici di legge, stabilita in primo grado con pronuncia resa nel rito abbreviato il 17 settembre 2021, in ordine al delitto di cui agli artt. 110,581 cod. pen., commesso in Saluzzo il 27 maggio 2019, così derubricata l'originaria imputazione di lesioni aggravate in concorso in danno del detenuto IA HA. 2.L'atto di impugnazione, a firma di difensore abilitato, si è affidato a un solo motivo, fondato sui presunti vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., poiché la sentenza della Corte territoriale avrebbe erroneamente respinto la questione di procedibilità sollevata dalla difesa con l'appello a riguardo dell'intervento di una tacita remissione della querela, stante la mancata comparizione del querelante all'udienza preliminare - una prima volta differita dal g.u.p. proprio per consentirne la partecipazione, senza esito - e la conseguente scelta di non costituirsi parte civile. Considerato in diritto Il ricorso degli imputati è infondato. 1.L'art. 1, comma 1, lett. h), del d. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, ha introdotto, in ossequio alla previsione contenuta nella legge delega, la disposizione di cui all'art. 152, comma 3, n. 1) cod. pen., in forza della quale vi è remissione tacita di querela quando il querelante, senza giustificato motivo - e salve le eccezioni di cui al comma 4 della norma medesima - non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone. Tale modifica legislativa ha richiesto, coerentemente, l'introduzione, ad opera dell'art, 41, comma 1, lett. t), n. 1), d. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, della lett. d-bis), comma 3, dell'art. 142 disp. att. cod. proc. pen., in forza della quale l'atto di citazione deve contenere l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita. 1.1. Prima della riforma, il diritto vivente (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016 Pastore Rv. 267239; cfr. anche sez.4, n. 5801 del 29/01/2021, Statuetta, Rv.280484) aveva interpretato la disposizione dell'art. 152, comma 2, cod. pen. ("la remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela") nel senso che la medesima consente al giudice di valutare il comportamento concludente della persona offesa, che sia stata citata nel processo, alla stregua di una remissione extraprocessuale tacita;
contegno, tuttavia, che non può essere «collegato alla mera mancata 2 comparizione del querelante davanti al giudice, ma alla combinazione di tale condotta omissiva con il previo, formale avvertimento del significato che ad essa sarebbe stato attribuito». Va, dunque, considerato che l'assegnazione di una valenza concludente alla mancata comparizione in udienza della persona offesa mantiene portata restrittiva e non può prescindere da un'attenta analisi degli atti compiuti dal querelante, il cui significato complessivo deve assumere connotati di inequivocità e risultare obbiettivamente «incompatibile» con la volontà di persistere nella querela. Al lume di tali coordinate ermeneutiche, risalta dunque di ogni evidenza l'infondatezza del motivo di ricorso, che pretenderebbe di trarre l'intervento della causa estintiva del reato dalla mancata comparizione del querelante all'udienza preliminare, sia pure destinatario di una nuova ed apposita citazione disposta dal giudice in occasione di un primo generico differimento e dalla mancata costituzione di parte civile, quando, del resto ed a maggior ragione, il giudizio è stato celebrato con il rito abbreviato su richiesta degli imputati, allo stato degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. 2. Non può essere disposto d'ufficio l'annullamento della sentenza impugnata (Sez. U n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689) a cagione dell'illegalità della pena della reclusione comminata agli imputati sin dal processo di primo grado. L'art. 52, comma 2, lettera a), d.lgs. n. 274 del 2000, prevede, infatti - per il delitto di percosse, di competenza del giudice di pace a mente dell'art. 4 comma 1, lett. a), del medesimo Decreto - una pena di specie diversa, ovvero che quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, come la fattispecie in disamina (il delitto di percosse è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 309), si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da euro 258 a euro 2.582. 2.1.E tuttavia, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (in motivazione, sez. U n. 12759 del 14/12/2023, Laurenzi), <fermo restando che è illegittima l'applicazione della sospensione condizionale alle sanzioni previste per i reati di competenza del giudice pace, il trattamento sanzionatorio complessivamente meno afflittivo non può essere individuato caso caso, sulla base delle stesse sollecitazioni o richieste difensive, e cioè in ragione dell'interesse manifestato dall'imputato a mantenere la possibilità beneficiare pena detentiva ovvero vedersi inflitta una ex art. 52 d.lgs. 274 2000, più mite ma sospesa (così, particolare, sez. 5, n. 201 13 09 2022, shabaj, rv. 283960 13808 21 02 2007, meoli, 236529)>. Nel presente procedimento i ricorrenti non hanno mai manifestato l'interesse all'applicazione delle sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace, nemmeno con il ricorso per cassazione (sez.5, n. 21852 del 21/02/2024, Bessone, Rv.286502) e pur a fronte di quanto espressamente osservato dalla Corte d'appello, che ha preso posizione sulla questione, rimarcando l'irrevocabilità del beneficio della sospensione condizionale della pena - concesso 3 dal primo giudice - in assenza di una formale richiesta degli imputati, volta ad ottenere l'irrogazione della pena pecuniaria prevista per il reato di competenza del giudice di pace, ex lege non sospendibile ai sensi del combinato degli artt. 60 e 63 comma 1 del D. Lgs. n. 274 del 2000. 3.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al rigetto dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 23/04/2025 Il consig "11 ere estensore