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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 13/11/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 115/2023 R.G. di appello alla sentenza n. 310/2023 del Tribunale di Taranto pubblicata il 14.02.2023, pendente tra
domiciliato presso l'Avv. Massimo Del Prete dal quale è rappresentato e Parte_1 difeso;
appellante e
domiciliato presso l'Avv. Raffaella Errico dalla quale è rappresentato e Controparte_1 difeso;
appellata
All'udienza del 3.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da note scritte a cui si rinvia e qui da intendersi richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Questo giudizio prende avvio dall'opposizione al decreto ingiuntivo n. 494/2019 proposta da con cui il Tribunale di Taranto gli ha ingiunto di pagare a lo Controparte_1 Parte_1 importo di € 10.970,24 (IVA compresa) oltre interessi commerciali, a titolo di corrispettivo della vendita di lastre di marmo dal al contratta il 15.09.2014 ed eseguita, con la Pt_1 CP_1 consegna della merce, il 15 e il 16 settembre 2014. Nel giudizio di opposizione l'opponente sosteneva che l'azione monitoria fosse carente della prova del credito, contestando che la fattura prodotta i relativi documenti di trasporto fossero idonei a provare il credito, neanche nella fase sommaria, perché privi dell'indicazione delle pattuizioni, del prezzo praticato e della sottoscrizione di entrambe le parti. L'opponente contestava la stessa consegna della merce, asserendo, sotto tale ultimo profilo, l'irrilevanza della produzione da parte del della fattura emessa dal vettore SC Transport s.r.l. nei confronti del Pt_1 CP_1 per il trasporto della merce, sostenendo trattarsi senz'altro di forniture “non riferibili in alcun modo” al e affermando, pertanto, che il credito allegato dall'opposta fosse “inesistente”. Pt_1
1 Dal canto suo, nel corso del giudizio di opposizione, l'opposto insisteva nella domanda di pagamento rilevando come tutti i documenti prodotti in sede monitoria (fatture, documenti e buoni di trasporto) costituissero comunque indizi del credito che a seguito dell'istruttoria di causa sarebbe stato compiutamente dimostrato. Produceva anche un verbale di accertamento della Guardia di Finanza che, nelle circostanze di tempo indicate dal primo dei due d.d.t., sottopose lo stesso vettore a un controllo e dove indicava espressamente la ditta opposta come mittente di tale fornitura. Nel corso della prima udienza di comparizione del 12.11.2019, a fronte della richiesta dell'opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il si CP_1 opponeva producendo le copie di sette assegni bancari “relativi al periodo 2014/2016” a dimostrazione del “regolare pagamento di tutte le forniture eseguite dal al negli Pt_1 CP_1 ultimi anni di rapporti commerciali”. Il Tribunale, pur senza entrare nel merito della pertinenza di tali produzioni rispetto al thema decidendum, rigettava l'istanza per la provvisoria esecuzione ritenendo la necessità di un approfondimento istruttorio della res controversa in merito all'entità della prestazione e alla misura del corrispettivo. Istruita la causa mediante prova testimoniale e le produzioni documentali delle parti, allo esito, il tribunale riteneva provato il credito del sia con riferimento all'esistenza del Pt_1 contratto e alla materiale consegna dei beni indicati nel ricorso monitorio, quanto con riferimento all'esistenza di un accordo circa la misura del corrispettivo. Al riguardo l'istruttoria avrebbe fugato tutte le perplessità sollevate dall'opponente circa la natura dimostrativa degli elementi offerti in sede monitoria, anche in ragione della valorizzazione della stessa condotta concludente dell'imprenditore, il quale, secondo l'usuale modus operandi radicato in oltre un decennio di rapporti commerciali, anche nel settembre 2014, aveva ordinato i materiali e si era approvvigionato del marmo senza muovere obiezioni sul prezzo poi fatturato. Inoltre, il Tribunale riteneva che il corrispettivo chiesto in pagamento fosse “in linea con quello applicato in altre analoghe forniture relative all'ultimo segmento del rapporto commerciale… segno evidente che le parti avevano raggiunto un accordo pure sul quantum spettante al fornitore”. Nel dettaglio, le prove acquisite avrebbero dimostrato come i rapporti commerciali tra le parti fossero regolati nei seguenti termini: all'atto dell'ordinativo di una fornitura, il venditore procedeva alla successiva consegna dei beni commissionati solo dopo aver ottenuto il pagamento dell'ordinativo precedente, anche con soluzioni rateali mediante assegni postdatati.
Dimostrata la domanda dell'opposta sotto il profilo dell'an, tuttavia, il Tribunale riteneva di ridimensionarla sotto quello del quantum affermando che il debito dell'opponente era stato parzialmente estinto. La prova di tale assunto, secondo il tribunale, sarebbe rinvenibile proprio negli assegni bancari prodotti in udienza dal rispetto ai quali l'opponente avrebbe CP_1
“dimostrato il nesso causale tra gli assegni predetti e le forniture dei marmi ricevute nell'anno 2014”. Segnatamente, tale produzione constava in sette assegni bancari emessi in favore del per un ammontare complessivo di € 17.600,00. I primi quattro di importo pari a euro Pt_1 2.000,00 cadauno (per complessivi € 8.000,00) datati progressivamente 30.4.15, 30.5.15, 30.6.15 e 30.7.15. Gli altri tre, di vario importo, rispettivamente datati 31.12.15 per euro 2.500,00; 30.1.16 per euro 3.300,00; e 28.2.16 per euro 3.800,00 (per complessivi € 9.600,00). Orbene, secondo il giudice del primo grado, proprio questi ultimi tre assegni sarebbero in realtà da imputarsi a scomputo del debito relativo alla fornitura oggetto di controversia.
Secondo quanto emerso dall'esame dei testimoni, osservava il Tribunale, “i rapporti commerciali tra le parti si sono interrotti a settembre '14 e, in occasione dell'ultimo ordinativo di merce del valore di euro 10.970,24, il ha “saldato” il corrispettivo delle forniture CP_1
2 pregresse (già ricevute) mediante il contestuale rilascio al dei quattro assegni Pt_1
“postdatati” dell'importo complessivo di euro 8.000,00, regolarmente incassati alle relative scadenze” (pag. 4 della sentenza). In particolare, prosegue la sentenza, “è lo stesso che Pt_1 opera l'imputazione di quei pagamenti, in linea con la ricostruzione fattuale evincibile dalla testimonianza della figlia e dai riscontri documentali”. Pertanto, non essendovi altre pendenze tra le parti, oltre quelle qui controverse, sosteneva il Tribunale, “è logico inferire che gli assegni bancari emessi dal nel trimestre dicembre 2015 febbraio 2016 (anch'essi regolarmente CP_1 incassati dal creditore) sono riconducibili al rapporto obbligatorio per cui è causa, e rappresentano dunque pagamenti del debitore moroso in acconto al maggior dare”. Al netto dei detti versamenti, quindi, il credito residuo del ammonterebbe ad € 1.370,24 (€ 10.970,24 Pt_1
- € 9.600,00), oltre agli interessi moratori ex d.lgs n.231/02 dal 10.11.17 al saldo effettivo. Per tali ragioni, con la sentenza in epigrafe, il Tribunale condannava al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 1.370,24 oltre interessi moratori, con Parte_1 compensazione integrale spese di lite.
Pubblicata la sentenza in data 14.02.2023, con atto di citazione notificato il 27.03.2023 il proponeva appello, deducendo (1) l'errata applicazione delle regole (artt. 1193 e segg. Pt_1 c.c.) in tema di imputazione del pagamento, il travisamento dei fatti di causa e la carenza e la contraddittorietà della motivazione;
(2) l'errata applicazione delle regole dell'onere della probatorio in materia di imputazione dei pagamenti quando eseguiti con assegni;
(3) l'omessa pronuncia in merito a specifica domanda istruttoria di CTU contabile, ricostruttiva del complessivo rapporto dare avere tra le parti;
(4) l'erroneo rigetto della domanda di pagamento ex art. 96 cpc a carico del (5) violazione dei precetti che regolano la condanna alle spese di lite. In CP_1 particolare, l'appellante allegava che il Tribunale non avrebbe rilevato che gli assegni prodotti in giudizio dal costituissero, in realtà, il corrispettivo di forniture precedenti e non il CP_1 pagamento parziale dell'ultima fornitura del settembre 2014 il cui corrispettivo era oggetto di lite, che il tribunale aveva imputato (solo) i primi “quattro” dei sette assegni prodotti in copia dal fossero da imputare alle precedenti forniture e gli altri tre fossero invece da imputare alla CP_1 fornitura del settembre 2014. Si costituiva contestando la fondatezza dell'appello e chiedendo la condanna CP_1 dell'appellante al pagamento di una somma ex art. 96 c. 3 cpc. Rigettate le richieste istruttorie dell'appellante e precisate le rispettive conclusioni con il deposito delle note scritte, all'udienza del 3.10.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Premesso che, come già rilevato nell'ordinanza del 5.12.2024, possono dirsi accertati in via definitiva la consegna delle merci al e il prezzo della vendita nella misura indicata CP_1 dalla domanda del in quanto che su detti punti la sentenza del primo grado non è stata Pt_1 oggetto di gravame, che pertanto l'unica questione rimasta controversa attiene alla supposta estinzione parziale del debito relativo alla fornitura di cui alla fattura n. 24/2018 del 4.10.2018 (allegata al decreto ingiuntivo) e relativa alle forniture di cui ai documenti di trasporto n. 12 del 15.09.2014 e n. 13 del 16.09.2014, si ritiene che l'appello sia fondato. Con il primo motivo di appello il allega l'errata applicazione delle norme (artt. Pt_1 1193 e segg. c.c.) in tema di imputazione del pagamento, il travisamento dei fatti di causa e la carenza e la contraddittorietà della motivazione in cui sarebbe incorso il tribunale nel ritenere che, imputati i primi quattro assegni bancari (quelli datati 30.04.2015, 30.05.2015, 30.06.2015 e 30.07.2015) alle forniture precedenti quella del 15 e del 16.9.2014, gli altri tre assegni bancari (quelli datati 31.12.2015, 31.01.2016 e 28.02.2016) prodotti in copia dal andavano CP_1 imputati al prezzo della vendita del 15.09.2014 per il cui pagamento è stato emesso il d.i. A dire
3 dell'opponente, tale conclusione a cui è pervenuto il tribunale sarebbe errata (a) in quanto non vi sarebbe stata e non sarebbe stata provata alcuna imputazione dei pagamenti effettuati a mezzo dei detti assegni bancari, (b) in quanto il ha prima negato l'esistenza stessa della vendita CP_1 affermando salvo poi dedurre alla fine del giudizio di primo grado di aver pagato il prezzo della fornitura di cui al d.i. opposto con i detti assegni. Con il secondo motivo di appello il allega la violazione delle regole in materia di Pt_1 onere della prova dell'imputazione dei pagamenti eseguiti a mezzo di assegni bancari, prova che, ingenerando i titoli di credito la presunzione di esistenza del rapporto fondamentale posto a loro fondamento e considerata la loro astrattezza, ricade sul debitore. A suo dire, infatti, applicando tale principio al caso in esame, si rileverebbe che il non ha fornito detta prova, non avrebbe, CP_1 cioè, dimostrato che i tre assegni suddetti siano stati emessi e poi riscossi a titolo di pagamento del prezzo della fornitura per cui è causa.
I due motivi di appello, da esaminare congiuntamente perché attinenti alla prova dello avvenuto pagamento del prezzo della vendita, sono condivisibili.
Si ritiene innanzitutto di non poter imputare (al contrario di quanto ritenuto dal tribunale) gli importi dei tre assegni datati 31.12.2015, 31.01.2016 e 28.02.2016 al prezzo per cui è stato emesso il d.i. stante la contraddittorietà delle tesi difensive del e della sua condotta CP_1 processuale.
Sia nell'atto di opposizione al d.i. che nella prima udienza del 12.11.2019 (in cui si è discussa dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione), il ha contestato la
CP_1 esistenza stessa della vendita del cui prezzo si controverte e della consegna delle merci, ammettendo così implicitamente di non aver pagato alcun prezzo per detta vendita (per lui inesistente). Successivamente il ha sostenuto di aver pagato il prezzo a mezzo degli
CP_1 assegni bancari di cui ha prodotto copia. E anche nella comparsa conclusionale di primo grado il ha continuato ad allegare in modo contraddittorio da un lato l'inesistenza di un valido
CP_1 contratto di vendita e dall'altro l'avvenuto pagamento del prezzo a mezzo degli assegni. Tale contraddittorietà delle allegazioni e della condotta processuale del avrebbe
CP_1 dovuto indurre il tribunale a dubitare della veridicità della tesi del di aver pagato la
CP_1 fornitura a mezzo degli assegni. Se infatti si contesta l'esistenza stessa del contratto, della fornitura, non si può pretendere di imputare gli importi degli assegni al prezzo di una vendita inesistente.
Si rileva inoltre che, posto brevemente spettare al debitore, “quando paga” (art. 1193 c.c.) e non successivamente, “dichiarare … quale debito intende soddisfare” ed essere l'imputazione un atto unilaterale e recettizio, nel caso in esame il non ha fornito prova alcuna di aver CP_1 imputato i tre assegni suddetti di complessivi 9.600,00 euro, al momento del loro rilascio al al pagamento del prezzo della fornitura del 15.09.2014. Pt_1 Parimenti, neppure è stata provata l'imputazione degli importi di detti assegni al prezzo della detta vendita ad opera del Pt_1 Neppure si può argomentare (come ha fatto il tribunale) dalla circostanza che essendo stati i primi quattro assegni di 8.000,00 euro complessivi (quelli datati 30.04.2015, 30.05.2015, 30.06.2015 e 30.07.2015) “imputati” in comparsa conclusionale dalla difesa del alle Pt_1 forniture precedenti il 15.09.2014 ed essendo stati i rapporti commerciali tra le parti interrotti nel 2014, i restanti tre assegni datati 31.12.2015, 31.01.2016 e 28.02.2016 non potevano che imputarsi al prezzo dell'ultima fornitura del 15.09.2014. Si rileva infatti che, al contrario di quanto ritenuto dal tribunale in sentenza, per ammissione dello stesso (v. atto di opposizione al d.i. alla CP_1 pag. 4 e verbale di udienza del 12.11.2019), i rapporti commerciali tra i due non sono cessati il 15.09.2014 ma sono proseguiti fino al 2016, cioè anche dopo la vendita del 15.09.2014, ragion per
4 cui i tre assegni potrebbero essere stati emessi per forniture successive a quelle del 15 e 16.09.2014 del cui prezzo si controverte in questa sede. E tale eventualità è assai probabile visto che l'importo dei tre assegni non corrisponde al prezzo della vendita del 15.09.2014, circostanza non valorizzata dal tribunale.
Esclusa l'esistenza di atti di imputazione dei tre assegni suddetti da parte del e del CP_1
e rilevato che i rapporti commerciali tra i due sono proseguiti fino al 2016, l'onere di Pt_1 provare l'imputazione dei tre assegni al prezzo della vendita del 15.09.2014 era del Posto CP_1 infatti che in caso di pagamento a mezzo di assegni bancari o di titoli di credito in generale, ingenerando i titoli di credito la presunzione di esistenza del rapporto fondamentale posto a giustificazione della loro emissione e considerata la loro astrattezza, ricade sul debitore provare il collegamento tra i titoli di credito e i crediti azionati ove ciò sia contestato dal creditore (Cass. civ. sez. VI 4.06.2021 n. 15708, Cass. civ. sez. lav.
7.01.2020 n. 115), nel caso in esame il CP_1 avrebbe dovuto provare il collegamento tra l'emissione dei tre assegni e il debito derivante dalla vendita del 15.09.2014. Il non ha assolto a tale onere non avendo fornito alcuna prova di CP_1 detto collegamento. E, ciò nonostante, pur avendo in motivazione fatto richiamo del suddetto principio, sul presupposto (errato per le ragioni su esposte) che l'ultimo rapporto commerciale sia stato quello del 15.09.2014, il tribunale ha imputato al prezzo di detta vendita i tre assegni bancari datati 31.12.2015, 31.01.2016 e 28.02.2016, scomputandone gli importi dalla somma pretesa dal con il ricorso monitorio. Pt_1
In conclusione, stante la mancanza di prova dell'imputazione e dell'imputabilità degli importi dei tre assegni bancari (e di altri assegni) al prezzo della vendita del 15.09.2014, formatosi il giudicato interno sull'esistenza della detta vendita e sul relativo prezzo, la pretesa del al Pt_1 pagamento di tale prezzo nella misura indicata nel ricorso monitorio appare fondata. Consegue il rigetto della opposizione al d.i. e la dichiarazione di esecutività dello stesso.
All'accoglimento dell'appello e al rigetto dell'opposizione al d.i consegue secondo soccombenza (art. 91) l'obbligo del di rimborsare al le spese di lite dei due gradi CP_1 Pt_1 di giudizio, da liquidarsi secondo valori prossimi ai parametri medi di cui al DM 10.03.2014 n. 55.
Va infine accolta richiesta (non accolta dal tribunale avendo ritenuta in parte fondata la opposizione al d.i.) di condanna del ex art. 96 c. III cpc al pagamento di sanzione in favore CP_1 del ravvisandosi la mala fede nell'opposizione al d.i. proposta dal Pt_1 CP_1
La mala fede del si desume dalla profonda contraddizione in cui lo stesso è incorso, CP_1 contestando da un lato - con l'opposizione - di dovere il prezzo per l'inesistenza stessa della vendita e dall'altro deducendo poi nel corso successivo del giudizio anche l'avvenuto pagamento del prezzo a mezzo assegni bancari. Tale contraddizione denota l'intento del di sottrarsi CP_1 consapevolmente al pagamento del suo debito, conclusione avvalorata dalla mancanza della benchè minima prova del collegamento dell'emissione degli assegni bancari al pagamento del prezzo della vendita del 15.09.2014. E il ha proseguito in appello nel suo atteggiamento CP_1 di mala fede, così procrastinando di oltre dieci anni il pagamento di quanto dovuto al Pt_1 La sanzione può essere determinata equitativamente in un terzo delle spese processuali imponibili (compensi) liquidate per ogni grado di giudizio, stante l'importo non particolarmente elevato del debito non pagato.
P.Q.M.
5 La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza 310/2023 del Tribunale di Taranto proposto da nei confronti di con atto di citazione notificato il 27.03.2023, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la opposizione al d.i. n. 494/2019 del Tribunale di Taranto proposta da;
Controparte_1
2) condanna al rimborso in favore di delle spese del doppio Controparte_1 Parte_1 grado di giudizio, liquidate quelle di primo grado in € 4.500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, quelle di secondo grado in € 382,50 per spese non imponibili e in € 5.400,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
3) visto l'art. 653 c.p.c. dichiara esecutivo il d.i. opposto;
4) visto l'art. 96 c. III c.p.c., condanna a pagare a la somma Controparte_1 Parte_1 di € 1.500,00 per il primo grado di giudizio, la somma di € 1.800,00 per il secondo grado di giudizio.
Così deciso in Taranto il 12.11.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott.ssa A. M. Marra)
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Luca Bovino)
6
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 115/2023 R.G. di appello alla sentenza n. 310/2023 del Tribunale di Taranto pubblicata il 14.02.2023, pendente tra
domiciliato presso l'Avv. Massimo Del Prete dal quale è rappresentato e Parte_1 difeso;
appellante e
domiciliato presso l'Avv. Raffaella Errico dalla quale è rappresentato e Controparte_1 difeso;
appellata
All'udienza del 3.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da note scritte a cui si rinvia e qui da intendersi richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Questo giudizio prende avvio dall'opposizione al decreto ingiuntivo n. 494/2019 proposta da con cui il Tribunale di Taranto gli ha ingiunto di pagare a lo Controparte_1 Parte_1 importo di € 10.970,24 (IVA compresa) oltre interessi commerciali, a titolo di corrispettivo della vendita di lastre di marmo dal al contratta il 15.09.2014 ed eseguita, con la Pt_1 CP_1 consegna della merce, il 15 e il 16 settembre 2014. Nel giudizio di opposizione l'opponente sosteneva che l'azione monitoria fosse carente della prova del credito, contestando che la fattura prodotta i relativi documenti di trasporto fossero idonei a provare il credito, neanche nella fase sommaria, perché privi dell'indicazione delle pattuizioni, del prezzo praticato e della sottoscrizione di entrambe le parti. L'opponente contestava la stessa consegna della merce, asserendo, sotto tale ultimo profilo, l'irrilevanza della produzione da parte del della fattura emessa dal vettore SC Transport s.r.l. nei confronti del Pt_1 CP_1 per il trasporto della merce, sostenendo trattarsi senz'altro di forniture “non riferibili in alcun modo” al e affermando, pertanto, che il credito allegato dall'opposta fosse “inesistente”. Pt_1
1 Dal canto suo, nel corso del giudizio di opposizione, l'opposto insisteva nella domanda di pagamento rilevando come tutti i documenti prodotti in sede monitoria (fatture, documenti e buoni di trasporto) costituissero comunque indizi del credito che a seguito dell'istruttoria di causa sarebbe stato compiutamente dimostrato. Produceva anche un verbale di accertamento della Guardia di Finanza che, nelle circostanze di tempo indicate dal primo dei due d.d.t., sottopose lo stesso vettore a un controllo e dove indicava espressamente la ditta opposta come mittente di tale fornitura. Nel corso della prima udienza di comparizione del 12.11.2019, a fronte della richiesta dell'opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il si CP_1 opponeva producendo le copie di sette assegni bancari “relativi al periodo 2014/2016” a dimostrazione del “regolare pagamento di tutte le forniture eseguite dal al negli Pt_1 CP_1 ultimi anni di rapporti commerciali”. Il Tribunale, pur senza entrare nel merito della pertinenza di tali produzioni rispetto al thema decidendum, rigettava l'istanza per la provvisoria esecuzione ritenendo la necessità di un approfondimento istruttorio della res controversa in merito all'entità della prestazione e alla misura del corrispettivo. Istruita la causa mediante prova testimoniale e le produzioni documentali delle parti, allo esito, il tribunale riteneva provato il credito del sia con riferimento all'esistenza del Pt_1 contratto e alla materiale consegna dei beni indicati nel ricorso monitorio, quanto con riferimento all'esistenza di un accordo circa la misura del corrispettivo. Al riguardo l'istruttoria avrebbe fugato tutte le perplessità sollevate dall'opponente circa la natura dimostrativa degli elementi offerti in sede monitoria, anche in ragione della valorizzazione della stessa condotta concludente dell'imprenditore, il quale, secondo l'usuale modus operandi radicato in oltre un decennio di rapporti commerciali, anche nel settembre 2014, aveva ordinato i materiali e si era approvvigionato del marmo senza muovere obiezioni sul prezzo poi fatturato. Inoltre, il Tribunale riteneva che il corrispettivo chiesto in pagamento fosse “in linea con quello applicato in altre analoghe forniture relative all'ultimo segmento del rapporto commerciale… segno evidente che le parti avevano raggiunto un accordo pure sul quantum spettante al fornitore”. Nel dettaglio, le prove acquisite avrebbero dimostrato come i rapporti commerciali tra le parti fossero regolati nei seguenti termini: all'atto dell'ordinativo di una fornitura, il venditore procedeva alla successiva consegna dei beni commissionati solo dopo aver ottenuto il pagamento dell'ordinativo precedente, anche con soluzioni rateali mediante assegni postdatati.
Dimostrata la domanda dell'opposta sotto il profilo dell'an, tuttavia, il Tribunale riteneva di ridimensionarla sotto quello del quantum affermando che il debito dell'opponente era stato parzialmente estinto. La prova di tale assunto, secondo il tribunale, sarebbe rinvenibile proprio negli assegni bancari prodotti in udienza dal rispetto ai quali l'opponente avrebbe CP_1
“dimostrato il nesso causale tra gli assegni predetti e le forniture dei marmi ricevute nell'anno 2014”. Segnatamente, tale produzione constava in sette assegni bancari emessi in favore del per un ammontare complessivo di € 17.600,00. I primi quattro di importo pari a euro Pt_1 2.000,00 cadauno (per complessivi € 8.000,00) datati progressivamente 30.4.15, 30.5.15, 30.6.15 e 30.7.15. Gli altri tre, di vario importo, rispettivamente datati 31.12.15 per euro 2.500,00; 30.1.16 per euro 3.300,00; e 28.2.16 per euro 3.800,00 (per complessivi € 9.600,00). Orbene, secondo il giudice del primo grado, proprio questi ultimi tre assegni sarebbero in realtà da imputarsi a scomputo del debito relativo alla fornitura oggetto di controversia.
Secondo quanto emerso dall'esame dei testimoni, osservava il Tribunale, “i rapporti commerciali tra le parti si sono interrotti a settembre '14 e, in occasione dell'ultimo ordinativo di merce del valore di euro 10.970,24, il ha “saldato” il corrispettivo delle forniture CP_1
2 pregresse (già ricevute) mediante il contestuale rilascio al dei quattro assegni Pt_1
“postdatati” dell'importo complessivo di euro 8.000,00, regolarmente incassati alle relative scadenze” (pag. 4 della sentenza). In particolare, prosegue la sentenza, “è lo stesso che Pt_1 opera l'imputazione di quei pagamenti, in linea con la ricostruzione fattuale evincibile dalla testimonianza della figlia e dai riscontri documentali”. Pertanto, non essendovi altre pendenze tra le parti, oltre quelle qui controverse, sosteneva il Tribunale, “è logico inferire che gli assegni bancari emessi dal nel trimestre dicembre 2015 febbraio 2016 (anch'essi regolarmente CP_1 incassati dal creditore) sono riconducibili al rapporto obbligatorio per cui è causa, e rappresentano dunque pagamenti del debitore moroso in acconto al maggior dare”. Al netto dei detti versamenti, quindi, il credito residuo del ammonterebbe ad € 1.370,24 (€ 10.970,24 Pt_1
- € 9.600,00), oltre agli interessi moratori ex d.lgs n.231/02 dal 10.11.17 al saldo effettivo. Per tali ragioni, con la sentenza in epigrafe, il Tribunale condannava al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 1.370,24 oltre interessi moratori, con Parte_1 compensazione integrale spese di lite.
Pubblicata la sentenza in data 14.02.2023, con atto di citazione notificato il 27.03.2023 il proponeva appello, deducendo (1) l'errata applicazione delle regole (artt. 1193 e segg. Pt_1 c.c.) in tema di imputazione del pagamento, il travisamento dei fatti di causa e la carenza e la contraddittorietà della motivazione;
(2) l'errata applicazione delle regole dell'onere della probatorio in materia di imputazione dei pagamenti quando eseguiti con assegni;
(3) l'omessa pronuncia in merito a specifica domanda istruttoria di CTU contabile, ricostruttiva del complessivo rapporto dare avere tra le parti;
(4) l'erroneo rigetto della domanda di pagamento ex art. 96 cpc a carico del (5) violazione dei precetti che regolano la condanna alle spese di lite. In CP_1 particolare, l'appellante allegava che il Tribunale non avrebbe rilevato che gli assegni prodotti in giudizio dal costituissero, in realtà, il corrispettivo di forniture precedenti e non il CP_1 pagamento parziale dell'ultima fornitura del settembre 2014 il cui corrispettivo era oggetto di lite, che il tribunale aveva imputato (solo) i primi “quattro” dei sette assegni prodotti in copia dal fossero da imputare alle precedenti forniture e gli altri tre fossero invece da imputare alla CP_1 fornitura del settembre 2014. Si costituiva contestando la fondatezza dell'appello e chiedendo la condanna CP_1 dell'appellante al pagamento di una somma ex art. 96 c. 3 cpc. Rigettate le richieste istruttorie dell'appellante e precisate le rispettive conclusioni con il deposito delle note scritte, all'udienza del 3.10.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Premesso che, come già rilevato nell'ordinanza del 5.12.2024, possono dirsi accertati in via definitiva la consegna delle merci al e il prezzo della vendita nella misura indicata CP_1 dalla domanda del in quanto che su detti punti la sentenza del primo grado non è stata Pt_1 oggetto di gravame, che pertanto l'unica questione rimasta controversa attiene alla supposta estinzione parziale del debito relativo alla fornitura di cui alla fattura n. 24/2018 del 4.10.2018 (allegata al decreto ingiuntivo) e relativa alle forniture di cui ai documenti di trasporto n. 12 del 15.09.2014 e n. 13 del 16.09.2014, si ritiene che l'appello sia fondato. Con il primo motivo di appello il allega l'errata applicazione delle norme (artt. Pt_1 1193 e segg. c.c.) in tema di imputazione del pagamento, il travisamento dei fatti di causa e la carenza e la contraddittorietà della motivazione in cui sarebbe incorso il tribunale nel ritenere che, imputati i primi quattro assegni bancari (quelli datati 30.04.2015, 30.05.2015, 30.06.2015 e 30.07.2015) alle forniture precedenti quella del 15 e del 16.9.2014, gli altri tre assegni bancari (quelli datati 31.12.2015, 31.01.2016 e 28.02.2016) prodotti in copia dal andavano CP_1 imputati al prezzo della vendita del 15.09.2014 per il cui pagamento è stato emesso il d.i. A dire
3 dell'opponente, tale conclusione a cui è pervenuto il tribunale sarebbe errata (a) in quanto non vi sarebbe stata e non sarebbe stata provata alcuna imputazione dei pagamenti effettuati a mezzo dei detti assegni bancari, (b) in quanto il ha prima negato l'esistenza stessa della vendita CP_1 affermando salvo poi dedurre alla fine del giudizio di primo grado di aver pagato il prezzo della fornitura di cui al d.i. opposto con i detti assegni. Con il secondo motivo di appello il allega la violazione delle regole in materia di Pt_1 onere della prova dell'imputazione dei pagamenti eseguiti a mezzo di assegni bancari, prova che, ingenerando i titoli di credito la presunzione di esistenza del rapporto fondamentale posto a loro fondamento e considerata la loro astrattezza, ricade sul debitore. A suo dire, infatti, applicando tale principio al caso in esame, si rileverebbe che il non ha fornito detta prova, non avrebbe, CP_1 cioè, dimostrato che i tre assegni suddetti siano stati emessi e poi riscossi a titolo di pagamento del prezzo della fornitura per cui è causa.
I due motivi di appello, da esaminare congiuntamente perché attinenti alla prova dello avvenuto pagamento del prezzo della vendita, sono condivisibili.
Si ritiene innanzitutto di non poter imputare (al contrario di quanto ritenuto dal tribunale) gli importi dei tre assegni datati 31.12.2015, 31.01.2016 e 28.02.2016 al prezzo per cui è stato emesso il d.i. stante la contraddittorietà delle tesi difensive del e della sua condotta CP_1 processuale.
Sia nell'atto di opposizione al d.i. che nella prima udienza del 12.11.2019 (in cui si è discussa dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione), il ha contestato la
CP_1 esistenza stessa della vendita del cui prezzo si controverte e della consegna delle merci, ammettendo così implicitamente di non aver pagato alcun prezzo per detta vendita (per lui inesistente). Successivamente il ha sostenuto di aver pagato il prezzo a mezzo degli
CP_1 assegni bancari di cui ha prodotto copia. E anche nella comparsa conclusionale di primo grado il ha continuato ad allegare in modo contraddittorio da un lato l'inesistenza di un valido
CP_1 contratto di vendita e dall'altro l'avvenuto pagamento del prezzo a mezzo degli assegni. Tale contraddittorietà delle allegazioni e della condotta processuale del avrebbe
CP_1 dovuto indurre il tribunale a dubitare della veridicità della tesi del di aver pagato la
CP_1 fornitura a mezzo degli assegni. Se infatti si contesta l'esistenza stessa del contratto, della fornitura, non si può pretendere di imputare gli importi degli assegni al prezzo di una vendita inesistente.
Si rileva inoltre che, posto brevemente spettare al debitore, “quando paga” (art. 1193 c.c.) e non successivamente, “dichiarare … quale debito intende soddisfare” ed essere l'imputazione un atto unilaterale e recettizio, nel caso in esame il non ha fornito prova alcuna di aver CP_1 imputato i tre assegni suddetti di complessivi 9.600,00 euro, al momento del loro rilascio al al pagamento del prezzo della fornitura del 15.09.2014. Pt_1 Parimenti, neppure è stata provata l'imputazione degli importi di detti assegni al prezzo della detta vendita ad opera del Pt_1 Neppure si può argomentare (come ha fatto il tribunale) dalla circostanza che essendo stati i primi quattro assegni di 8.000,00 euro complessivi (quelli datati 30.04.2015, 30.05.2015, 30.06.2015 e 30.07.2015) “imputati” in comparsa conclusionale dalla difesa del alle Pt_1 forniture precedenti il 15.09.2014 ed essendo stati i rapporti commerciali tra le parti interrotti nel 2014, i restanti tre assegni datati 31.12.2015, 31.01.2016 e 28.02.2016 non potevano che imputarsi al prezzo dell'ultima fornitura del 15.09.2014. Si rileva infatti che, al contrario di quanto ritenuto dal tribunale in sentenza, per ammissione dello stesso (v. atto di opposizione al d.i. alla CP_1 pag. 4 e verbale di udienza del 12.11.2019), i rapporti commerciali tra i due non sono cessati il 15.09.2014 ma sono proseguiti fino al 2016, cioè anche dopo la vendita del 15.09.2014, ragion per
4 cui i tre assegni potrebbero essere stati emessi per forniture successive a quelle del 15 e 16.09.2014 del cui prezzo si controverte in questa sede. E tale eventualità è assai probabile visto che l'importo dei tre assegni non corrisponde al prezzo della vendita del 15.09.2014, circostanza non valorizzata dal tribunale.
Esclusa l'esistenza di atti di imputazione dei tre assegni suddetti da parte del e del CP_1
e rilevato che i rapporti commerciali tra i due sono proseguiti fino al 2016, l'onere di Pt_1 provare l'imputazione dei tre assegni al prezzo della vendita del 15.09.2014 era del Posto CP_1 infatti che in caso di pagamento a mezzo di assegni bancari o di titoli di credito in generale, ingenerando i titoli di credito la presunzione di esistenza del rapporto fondamentale posto a giustificazione della loro emissione e considerata la loro astrattezza, ricade sul debitore provare il collegamento tra i titoli di credito e i crediti azionati ove ciò sia contestato dal creditore (Cass. civ. sez. VI 4.06.2021 n. 15708, Cass. civ. sez. lav.
7.01.2020 n. 115), nel caso in esame il CP_1 avrebbe dovuto provare il collegamento tra l'emissione dei tre assegni e il debito derivante dalla vendita del 15.09.2014. Il non ha assolto a tale onere non avendo fornito alcuna prova di CP_1 detto collegamento. E, ciò nonostante, pur avendo in motivazione fatto richiamo del suddetto principio, sul presupposto (errato per le ragioni su esposte) che l'ultimo rapporto commerciale sia stato quello del 15.09.2014, il tribunale ha imputato al prezzo di detta vendita i tre assegni bancari datati 31.12.2015, 31.01.2016 e 28.02.2016, scomputandone gli importi dalla somma pretesa dal con il ricorso monitorio. Pt_1
In conclusione, stante la mancanza di prova dell'imputazione e dell'imputabilità degli importi dei tre assegni bancari (e di altri assegni) al prezzo della vendita del 15.09.2014, formatosi il giudicato interno sull'esistenza della detta vendita e sul relativo prezzo, la pretesa del al Pt_1 pagamento di tale prezzo nella misura indicata nel ricorso monitorio appare fondata. Consegue il rigetto della opposizione al d.i. e la dichiarazione di esecutività dello stesso.
All'accoglimento dell'appello e al rigetto dell'opposizione al d.i consegue secondo soccombenza (art. 91) l'obbligo del di rimborsare al le spese di lite dei due gradi CP_1 Pt_1 di giudizio, da liquidarsi secondo valori prossimi ai parametri medi di cui al DM 10.03.2014 n. 55.
Va infine accolta richiesta (non accolta dal tribunale avendo ritenuta in parte fondata la opposizione al d.i.) di condanna del ex art. 96 c. III cpc al pagamento di sanzione in favore CP_1 del ravvisandosi la mala fede nell'opposizione al d.i. proposta dal Pt_1 CP_1
La mala fede del si desume dalla profonda contraddizione in cui lo stesso è incorso, CP_1 contestando da un lato - con l'opposizione - di dovere il prezzo per l'inesistenza stessa della vendita e dall'altro deducendo poi nel corso successivo del giudizio anche l'avvenuto pagamento del prezzo a mezzo assegni bancari. Tale contraddizione denota l'intento del di sottrarsi CP_1 consapevolmente al pagamento del suo debito, conclusione avvalorata dalla mancanza della benchè minima prova del collegamento dell'emissione degli assegni bancari al pagamento del prezzo della vendita del 15.09.2014. E il ha proseguito in appello nel suo atteggiamento CP_1 di mala fede, così procrastinando di oltre dieci anni il pagamento di quanto dovuto al Pt_1 La sanzione può essere determinata equitativamente in un terzo delle spese processuali imponibili (compensi) liquidate per ogni grado di giudizio, stante l'importo non particolarmente elevato del debito non pagato.
P.Q.M.
5 La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza 310/2023 del Tribunale di Taranto proposto da nei confronti di con atto di citazione notificato il 27.03.2023, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la opposizione al d.i. n. 494/2019 del Tribunale di Taranto proposta da;
Controparte_1
2) condanna al rimborso in favore di delle spese del doppio Controparte_1 Parte_1 grado di giudizio, liquidate quelle di primo grado in € 4.500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, quelle di secondo grado in € 382,50 per spese non imponibili e in € 5.400,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
3) visto l'art. 653 c.p.c. dichiara esecutivo il d.i. opposto;
4) visto l'art. 96 c. III c.p.c., condanna a pagare a la somma Controparte_1 Parte_1 di € 1.500,00 per il primo grado di giudizio, la somma di € 1.800,00 per il secondo grado di giudizio.
Così deciso in Taranto il 12.11.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott.ssa A. M. Marra)
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Luca Bovino)
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