TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/06/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1259 /2018 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BARBERA FILIPPO MARIA, per procura in atti,
ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. D'ORAZIO ANTONIO
DANIELE, per procura in atti, resistente,
(c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MICHELA FOTI, per procura in atti, terzo chiamato,
Oggetto: mansioni superiori e differenze retributive-
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11 Luglio 2018 ha agito in giudizio nei confronti Parte_1
della società commerciale in persona del legale rapp.te pro tempore CP_1
esponendo di aver lavorato dal 1.11.1994 al 30.06.2004 e dal 29.9.2010 al 16.01.2017 alle dipendenze della società resistente, formalmente inquadrata al livello V del CCNL
Terziario-commercio, distribuzione e servizi con orario di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato, con la qualifica di “aiuto banconista” presso il punto vendita del marchio
“Ard Discount” di Barcellona Pozzo di Gotto. La ricorrente ha dedotto di aver prestato attività lavorativa, dall'anno 2010 fino al 2016, oltre il normale orario di lavoro di 40 ore settimanali -quantificabili mediamente in 80/95 ore mensili-, senza che le venisse corrisposta la dovuta retribuzione;
di aver svolto quindi lavoro straordinario nei giorni e per gli orari specificamente indicati in ricorso;
di aver lavorato durante le indicate festività nazionali ed infrasettimanali;
di aver goduto di un numero insufficiente di ferie;
di non aver goduto di permessi;
che non le sono stati esattamente corrisposti tutti gli emolumenti dovuti a titolo di retribuzione indiretta e differita (malattia e tfr). La ricorrente ha quindi dedotto di essere complessivamente creditrice della somma di euro 126.264,34 a titolo di differenze retributive dirette, indirette e differite, come da conteggio versato in atti.
La ricorrente ha contestato, poi, l'inquadramento contrattuale nel V livello (o nel IV successivamente attribuitole) con la qualifica di “aiuto banconista”, evidenziando di aver svolto attività lavorativa riconducibile a quella del salumiere provetto o del commesso specializzato provetto nel settore alimentare sussumibile nel livello III del CCNL di categoria, avendo svolto attività lavorativa connotata da un elevato grado di responsabilità anche nel periodo precedente alla seconda assunzione, ovvero prima del 29.9.2010.
Conclusivamente, la ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto ad essere inquadrata sin dalla data di assunzione o da quella ritenuta di giustizia, nel III livello retributivo o, in subordine, al IV livello del CCNL applicabile;
accertare lo svolgimento di lavoro straordinario oltre quello contrattualmente pattuito di 40 ore settimanali, lavoro festivo, mancato godimento ferie, permessi e festività, con conseguente condanna della CP_3 resistente al pagamento della somma di € 126.264,34 per differenze retributive dirette ed indirette, nonché per TFR;
in subordine, ha chiesto la condanna al pagamento della somma proporzionalmente determinata al lavoro quantitativamente e qualitativamente prestato ai sensi degli artt. 36 Cost e 2103 c.c., nonché ai sensi degli artt. 2099 e 2108
c.c.; il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
accertare lo svolgimento di un numero di ore di lavoro straordinario superiore alle 250 annue, nonché il mancato godimento del riposo giornaliero e settimanale, con condanna della società resistente al risarcimento del danno da usura psicofisica in misura da determinarsi equitativamente;
accertare il danno alla immagine professionale e alla carriera causato dall'illegittimo, arbitrario e discriminatorio comportamento del datore di lavoro, con conseguente condanna al risarcimento del danno subito e/o subendo nonché per la perdita di chance per una somma da liquidarsi in via equitativa. Si è costituita la società resistente con memoria depositata l'8 febbraio 2019, contestando le domande svolte ed evidenziando che la ha prestato attività lavorativa con Parte_1 le mansioni di “aiuto banconista” e con il V profilo professionale, dal 29.10.2010 e fino al 31.12.2012, allorquando è stata inquadrata nel più favorevole IV profilo (e con decorrenza 01.01.2013), come previsto dal CCNL – settore terziario.
Ha contestato il preteso riconoscimento delle mansioni superiori, sottolineando che, presso il punto vendita ove la svolgeva attività, non esisteva alcun reparto di Pt_1
salumeria, bensì unicamente il bancone del c.d. take away, ovvero il bancone di prodotti alimentari già trattati e pronti alla vendita, destinati ad essere prelevati a piacimento dalla clientela e senza l'assistenza di alcun addetto e che la ricorrente si occupava unicamente di rifornire il banco con la merce mancante e di controllare le date di scadenza apposte ai prodotti alimentari ivi presenti, destinati alla vendita diretta, mansioni svolte sotto il controllo ed il coordinamento del responsabile del punto vendita, senza autonomia decisionale.
Ha contestato, poi, le pretese economiche a titolo di differenze retributive, a titolo di lavoro straordinario, ferie, permessi, Tfr, adducendo di aver sempre ritualmente e regolarmente corrisposto la retribuzione dovutale.
Ha eccepito, in ogni caso, la prescrizione quinquennale dei crediti azionati, ai sensi dell'art. 2948 c.c., non potendo parte ricorrente formulare pretese economiche per periodi antecedente ai cinque anni alla notifica del ricorso introduttivo.
La controversia è stata istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale della ricorrente e delle prove testimoniali.
Si è costituito l' con memoria depositata il 04.09.2024 chiedendo una pronuncia CP_2
secondo diritto anche in punto di prescrizione.
All'udienza del 08.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa come segue.
2- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Si esaminerà il merito della controversia, in aderenza al principio giurisprudenziale della decisione secondo la “ragione più liquida”.
2.1- Sulle mansioni superiori rivendicate.
L'azione giudiziale introdotta dalla ricorrente, tesa a conseguire il pagamento delle differenze retributive scaturenti dal superiore inquadramento contrattuale, postula che il lavoratore abbia svolto, nell'esecuzione della prestazione lavorativa, mansioni diverse e più complesse di quelle appartenenti al profilo di inquadramento pattuito in sede di assunzione.
Al fine di accertare la violazione dell'art. 2103 c.c. occorre verificare le effettive mansioni svolte dal dipendente e poi confrontare i risultati con le declaratorie dei contratti collettivi che definiscono i livelli funzionali e retributivi.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. n. 8589/2015, Cass. n.
18943/2016, Cass. n. 20272/2010).
Sicché, il procedimento logico-giuridico diretto al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle riconosciute e retribuite dal datore di lavoro si articola in tre fasi successive: in primo luogo, occorre accertare in fatto l'attività concretamente svolta dal lavoratore;
poi, individuare categorie, qualifiche e gradi previsti dalla contrattazione collettiva;
infine, mettere a raffronto il risultato della prima indagine con le previsioni di detta ultima disciplina. Al fine di procedere a tale accertamento, è necessario che il ricorrente indichi le mansioni che gli spettavano in base al c.d. "mansionario", il "contenuto" delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso.
Inoltre, va precisato che la Suprema Corte ha evidenziato, a tal proposito, che “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass n. 8025/2003).
Ciò che assume maggiore rilevanza quando il sistema di classificazione contrattuale, prevede una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, perché spetta in tale caso al lavoratore un onere di allegazione e di prova non solo in ordine allo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (in tale senso Cass. n. 12092/2004).
Il lavoratore che agisce in giudizio per il riconoscimento di una qualifica superiore ha, quindi, l'onere di provare lo svolgimento di mansioni corrispondenti all'inquadramento rivendicato.
Il lavoratore che agisca in giudizio per il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella categoria superiore deve, quindi, allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda. Egli è, quindi, tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (v. ex plurimis ord. Cass., sez. Lav., 31 marzo 2021, n. 8955).
Nella fattispecie in esame, ritiene il Tribunale, che la ricorrente non abbia soddisfatto l'onere probatorio su di essa incombente.
È incontestato e dimostrato documentalmente la ricorrente è stata inquadrata nel superiore livello retributivo IV con decorrenza dal 01.01.2013.
Ciò posto, la per soddisfare l'onere probatorio sulla stessa gravante, avrebbe dovuto Pt_1
dimostrare che in data antecedente al 01.01.2013 svolgeva mansioni inquadrabili nell'invocato livello III o, in via subordinata, nel livello IV.
Tale prova, in esito alla svolta istruttoria, non è stata raggiunta.
Preliminarmente si osserva che appartengono al livello III del CCNL applicabile i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita
Appartengono invece al livello IV i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite. Appartengono invece al V livello i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite.
Certamente da escludere, a monte, che la ricorrente svolgesse mansioni che, anche astrattamente, possano ricondursi al livello retributivo III, atteso che essa non svolgeva le proprie mansioni in condizioni di autonomia operativa, essendo soggetta alle indicazioni dell'azienda, degli ispettori e del responsabile del punto vendita (cfr dichiarazioni del teste e del teste ). Testimone_1 Testimone_2
Il teste ha dichiarato di essere stato il responsabile del punto vendita Ard Tes_2
Discount dal 2012 al 2021, aggiungendo che la ricorrente lavorava in salumeria e si occupava della preparazione del banco take away, aggiungendo che la merce veniva preparata dalla ricorrente su indicazioni degli ispettori relative alla pesatura, pezzatura ed esposizione, aggiungendo che gli ispettori non erano sempre presenti e che la ricorrente eseguiva le indicazioni sul confezionamento dei prodotti.
Nessun concreto e circostanziato elemento a supporto della ricostruzione della ricorrente può trarsi, invece, dal narrato del teste , cliente del punto vendita. Testimone_3
Il teste ha riferito genericamente di essere stato cliente del punto vendita e di aver Tes_3 visto la ricorrente lavorare all'interno del bancone salumeria “e serviva i clienti” e di averla vista sia di mattina che di pomeriggio e che a volta non la vedeva e c'era altro personale. Ha aggiunto che, oltre alla salumeria, c'era anche un banco take away di formaggi e salumi e di aver notato che la ricorrente preparava e confezionava i prodotti, precisando che la ricorrente sistemava i prodotti confezionati all'interno del banco take away.
La deposizione del teste si connota, a parere del Tribunale, per estrema vaghezza Tes_3
e genericità, non avendo il teste specificato, ad esempio, a quali anni specifici si riferiva il suo racconto relativamente alle svolte mansioni di salumeria e vendita ai clienti.
Il teste, poi, non ha saputo dire nulla sull'orario di lavoro svolto dalla ricorrente, essendosi limitato a dire di averla vista sul posto di lavoro sia di mattina che di pomeriggio, all'orario di apertura e la sera all'orario di chiusura.
Ben si comprende, del resto, che la deposizione del cliente di un supermercato difficilmente avrebbe potuto corroborare il quadro probatorio, in relazione alla domanda svolta, non essendo -evidentemente- in condizione di poter rendere significative dichiarazioni in merito all'autonomia operativa del lavoratore sul luogo di lavoro.
Al di là di tale notazione di carattere generale, occorre evidenziare che la deposizione resa
è priva di quei connotati di specificità, rigore e precisione necessari a soddisfare l'onere probatorio.
Il teste di parte resistente -dipendente dal 1994 al 2019, prima con la Testimone_1
qualifica di salumiere e poi con quella di Ispettore reparto freschi- ha confermato che la ricorrente si occupava della preparazione e confezionamento dei prodotti per il banco take away e del controllo sulla scadenza dei prodotti, seguendo le indicazioni dell'azienda e degli ispettori e che nel punto vendita c'era un responsabile, identificato nella persona del sig. . Testimone_2
Il teste di parte ricorrente direttore dal 1992 al 2008 del Testimone_4
punto vendita Alis di Barcellona, ha dichiarato di avere una causa di lavoro in corso presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto contro la società resistente.
Tale circostanza, che non consente di ritenerlo incapace a testimoniare, è idonea, a parere del Tribunale, ad incidere sulla attendibilità delle dichiarazioni rese, rivelando un coinvolgimento nella res controversa e nei relativi esiti. Come condivisibilmente affermato dalla Corte d'Appello di Messina, infatti, “la loro posizione di ricorrenti in un giudizio analogo, pur non integrando una ragione di inammissibilità della loro testimonianza, porta ragionevolmente a ritenere che essi siano portatori di un interesse, quantomeno in via di fatto, all'esito favorevole del presente giudizio, tale da inficiare la piena attendibilità” (cfr. Corte d'Appello di Messina, sentenza n. 432/2023).
Si osserva, in ogni caso, che il narrato del teste appare di nessuna rilevanza ai fini della decisione della controversia, avendo il smesso di lavorare per la società Persona_1 resistente nel 2009 (“io dal 2009 non lavoravo più”) e di aver lavorato con la dal Pt_1
1994/1995 fino al 2008 ( cfr deposizione) e pertanto la sua deposizione potrebbe rilevare, al più, in relazione al primo rapporto di lavoro della iniziato in data 1.11.1994 e Pt_1
cessato il 30.6.2004, posto che il secondo rapporto di lavoro è iniziato solo in data
29.9.2010 e terminato il 16.01.2017, quando il non lavorava più per la Persona_1
Commerciale . CP_1 Rispetto al primo rapporto lavorativo, la deposizione del teste appare di nessun rilievo, alla luce dell'eccezione di prescrizione svolta tempestivamente dalla società resistente, costituitasi con memoria del 08.02.2019 (prima udienza fissata al 19.02.2019).
Ed invero per il periodo lavorativo iniziato nel 1994 e cessato nel 2004, sono certamente prescritte tutte le pretese creditorie avanzate dalla ricorrente, in quanto la prima lettera di messa in mora risale al 12.09.2016 ricevuta il 16.09.2016 ( doc. 4 all. ricorso), oltre 12
(dodici) anni dopo la cessazione del rapporto lavorativo.
Mentre per il periodo successivo, il teste non lavorava più per la società, quindi nulla avrebbe potuto riferire sul rapporto lavorativo della instaurato con il datore di lavoro Pt_1
dal 2010 al 2017.
A fronte di tale generico e confuso quadro probatorio, escluso l'inquadramento al livello
III per quanto sopra detto, non può trovare accoglimento nemmeno la domanda di riconoscimento delle superiori mansioni del livello IV con decorrenza antecedente rispetto al 01.01.2013.
Dalla svolta istruttoria non è emersa la certa dimostrazione dello svolgimento delle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore, dell'esatta epoca di tempo a partire dal quale ciò sarebbe accaduto, a fronte di un narrato testimoniale assolutamente evanescente e generico quanto a tempistiche e concrete modalità di svolgimento delle mansioni.
Non può, pertanto, dirsi raggiunta la dimostrazione - il cui onere gravava sulla ricorrente- che già in epoca anteriore al 01.01.2013 la svolgesse mansioni inquadrabili nel livello Pt_1
retributivo IV.
Né appare sufficiente a ritenere soddisfatto l'onere probatorio la circostanza che la ricorrente avesse conseguito l'attestazione della frequenza al corso di formazione specialistico per “addetti reparto salumeria, gastronomia e formaggi”, svoltosi nel settembre 2011, nell'ambito dei Progetti Fondimpresa, su iniziativa della stessa
Commerciale . CP_1
2.2- Rispetto al lavoro straordinario, festivo, in relazione alle ferie non godute, e a tutte le altre richieste di parte ricorrente anche a titolo di risarcimento del danno nessuna adeguata prova è stata raggiunta in sede di istruttoria.
Come è noto, quando l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive o di ulteriori voci di retribuzione, l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., su parte ricorrente.
In tal caso, il lavoratore deve fornire la prova dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta e, dunque, deve dare dimostrazione dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua effettiva e specifica articolazione oraria, delle mansioni svolte, oltre che dell'insufficienza ovvero dell'inadeguatezza (in relazione al C.C.N.L. di riferimento) della retribuzione concretamente percepita (cfr. Cass. n. 24920/2020; Cass. n. 7842/2018; Cass. n.
11781/2011; Cass. n. 26808/2007; Cass. n. 6332/2001; Trib. Velletri n. 3/2020; Trib.
Catania n. 4772/2019; Trib. Trani n. 2296/2019; Trib. Reggio Calabria n. 1505/2019).
Il criterio generale delineato dall'art. 2697 c.c. trova applicazione anche per quello che concerne le voci relative all'indennità sostitutiva di ferie non godute, al lavoro straordinario e/o supplementare, ai permessi non goduti e non retribuiti, alle maggiorazioni previste per il lavoro festivo e domenicale.
Con riferimento, al lavoro straordinario o supplementare, la consolidata giurisprudenza suole affermare che grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo
(Cass. n. 16150/2018), senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr. Cass. n. 16150/2018; Cass. n. 4076/2018; Cass. n. 1389/2003; Cass. n.
8006/1998).
Alla valutazione equitativa, infatti, il giudice può fare ricorso quando, essendo certo il diritto, non sia possibile determinare la somma dovuta, ma non anche quando si tratti di determinare la misura medesima in rapporto al fatto costitutivo, rappresentato nella specie dalle ore di lavoro straordinario prestato, che deve essere invece, in ogni caso, dimostrato dal lavoratore in termini sufficientemente concreti e realistici, con la sola possibilità per il giudice di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici ex art. 2729
c.c.
Ai fini del corretto assolvimento dell'onus probandi, dunque, è necessario, non già che sia fornita genericamente la prova dell'an, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, ma è piuttosto necessario che siano dimostrati, sia pure in termini minimali, tanto il numero di ore per le quali si è effettivamente protratta la prestazione lavorativa oltre il tempo prestabilito, quanto l'esatta collocazione cronologica di quest'ultima, e dunque che sia accertato, mediante una plena probatio, quando i limiti di orario, di fatto, siano stati effettivamente superati (Trib. Foggia n. 1177/2020; Trib. Prato n. 73/2020; Trib. Brescia n. 401/2019;
Trib. Siena n. 7/2018; Trib. Nola n. 1566/2017; Trb. Bari n. 1868/2017; Trib. Firenze n.
215/2017; Trib. Pescara n. 526/2016; Trib. Roma n. 5908/2014).
Inoltre, va rilevato che costituisce ius receptum nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo cui il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (cfr. Cass. n. 9791/2020; Cass.
n. 7696/2020; Cass. n. 8521/2015; Cass. n. 26985/2009; Cass. n. 3619/2007).
È sufficiente esaminare le deposizioni resi dai testi di parte ricorrente per affermare che nessuna specifica, dettagliata e circostanziata dimostrazione è stata fornita in ordine a giornate di lavoro straordinario svolto, ai giorni di ferie non goduti, a permessi non goduti e in ordine a tutte le ricostruzioni in fatto prospettate dalla ricorrente.
Si ribadisce il teste (cliente del negozio) ha dichiarato, peraltro senza indicare gli Tes_3
anni di riferimento, di non sapere nulla su orari di lavoro, straordinari, ferie etc., essendosi limitato a dire di aver visto la ricorrente lavorare sia di mattina, sia di pomeriggio, all'apertura e alla chiusura del negozio.
La deposizione del teste è, per un verso, inattendibile ( per le ragioni sopra Persona_1
esposte) e, comunque, irrilevante per quanto sopra detto, avuto riguardo all'eccezione di prescrizione svolta, avendo lavorato per la società convenuta sino al 2009 e non potendo quindi riferire nulla in relazione al rapporto di lavoro iniziato nel 2010.
Si osserva, in ogni caso, che anche in relazione al primo rapporto lavorativo, nulla di specifico ha riferito, essendosi limitato a dichiarare che la ricorrente svolgeva lavoro straordinario come gli altri dipendenti, solo in parte pagato e che la ricorrente lavorava
“per minimo tre/due ore di straordinario al giorno”, senza specificare però quale e quanto lavoro straordinario, in ipotesi, non sarebbe stato pagato perché non indicato in busta. Il generico e scarsamente circostanziato quadro probatorio emerso in esito alla istruttoria svolta, non rende pertanto necessario disporre la chiesta c.t.u. contabile che finirebbe per assumere i connotati di una consulenza meramente esplorativa.
Ne consegue, quindi, il rigetto del ricorso.
3- Le spese di lite, attesa la complessità del giudizio, meritano di essere integralmente compensate tra tutte le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1259/2018 RG, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto l'08.05.2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano