Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Decreto cautelare 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01542/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00388/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 388 del 2025, proposto da
TT IL S.r.l., To Do GI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Carmelo Salerno, Giuseppe Magistro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni Montedoro, non costituito in giudizio;
Comune di Ginosa, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Lido Orsa Minore di Scarnati Giovanna, Sarm S.r.l.S., Od Multiservice S.r.l.S., Canneto Beach di Marcello Corrente & C. - S.a.s., Orcamar S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
-della determina n. 35 del 28.03.2025, con la quale il responsabile del settore VIII - Area Attività produttive e Patrimonio del Comune di Ginosa - ha escluso, tra le altre partecipanti, anche la ATI – TO DO RI SR (mandataria) MA IMMOBILIARE SRL dalla procedura di evidenza pubblica “di assegnazione delle concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto n. 20 concessioni di beni demaniali marittimi siti nel Comune di Ginosa per finalità turistico ricreative ex artt. 36 e 37 cod. nav.”; - del verbale di verifica dei requisiti, nella parte in cui (cfr. pagg. da 13 a 15) il RUP, dato atto che “dall’esame della documentazione acquisita si riscontra che la ditta proposta aggiudicataria non è in possesso dei requisiti richiesti, e pertanto si può di fatto ritenere negativamente conclusa la prescritta verifica e conseguentemente SI DISPONE l’esclusione dalla procedura di codesto operatore economico”; - di tutti i verbali endo-procedimentali (nella parte è lese la posizione della odierna ricorrente) ed in particolar modo del verbale di gara n° 8/A, nella parte in cui (cfr. pag. 3) la Commissione di gara non ha ritenuto valido l’atto di avvalimento prodotto dal ricorrente in sede di procedura di evidenza pubblica, procedendo a riparametrare i punteggi della ricorrente, assegnando “coefficiente 0” in relazione al “Criterio 4 Gestione delle attività ed esperienza acquisita “ ed ai relativi sub criteri 4.a, 4.b e 4c.; ed in ogni caso anche di tutti gli altri verbali e precisamente del verbale n.4A del 14.02.2025, del verbale n.4B del 14.02.2025; del verbale n.5 del 19.02.2025, del verbale n.6 del 20.02.2025; del verbale n.7A del 21.02.2025; del verbale n.7B del 21.02.2025; del verbale n.8A del 25.02.2025; del verbale n.8B del 25.02.2025; del verbale n.9A del 26.02.2025; del verbale n.9B del 26.02.2025; del verbale n.10A del 03.03.2025; del verbale n.10B del 03.03.2025; del verbale n.11A del 05.03.2025; del verbale n.11B del 05.03.2025; del verbale n.12A del 10.03.2025; del verbale n.12B del 10.03.2025; del verbale n.13A del 12.03.2025; del verbale n.13B del 12.03.2025, tutti questi verbale solo ed esclusivamente nella parte in cui hanno leso la posizione del Raggruppamento ricorrente (ossia nella parte in cui non la Commissione di gara non ha ritenuto valido il contratto di avvalimento; nonché di tutti gli altri atti propedeutici, successivi, connessi e/o consequenziali, ivi compreso, se ed in quanto necessario, dell’avviso pubblico, nella parte in cui lo stesso è stato interpretato ed applicato dal Comune procedente, non nel senso letterale e comunque non nel senso di garantire il favor partecipationis (art. 4.5, secondo capoverso dell’avviso pubblico).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ginosa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa NI SI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente, con ricorso, notificato e depositato in data 14.04.2025, ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti in epigrafe indicati e, in particolare, della Determinazione n. 733 del 28.3.2025, Reg. Sett. n. 35 del 28.03.2025 con cui il Comune di Ginosa ha disposto, tra le altre statuizioni, l’esclusione della stessa dalla procedura di gara indetta “ per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime avente ad oggetto n. 20 concessioni di beni demaniali marittimi siti nel Comune di Ginosa per finalità turistico -ricreative ex artt 36 e 37 cod. nav. e L.nr n. 17/2015 ”, e per l’ostensione, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., dei documenti afferenti alle offerte tecniche ed economiche presentate in gara dagli altri operatori economici concorrenti.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
A. Illegittimità del provvedimento di esclusione.
1)Violazione di legge -Violazione ed errata applicazione della lex specialis -Violazione ed errata applicazione dell’art. 4.5. secondo capoverso dell’avviso pubblico -Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. - Errata applicazione dei criteri di interpretazione delle clausole dell’avviso -Violazione ed errata applicazione del principio del favor partecipationis -Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per illogicità dell’azione amministrativa.
2) Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa -Violazione del principio di affidamento -Violazione di legge -Violazione degli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. -Violazione del principio di buona fede da parte della PA intimata -Violazione di legge -Violazione art. 1, comma 2-bis, legge n. 241 del 1990.
3) Eccesso di potere per disparità di trattamento e per manifesta illogicità dell’azione amministrativa -Violazione di legge -Violazione artt. 3 e 97 della Costituzione-Violazione di legge -Violazione artt. 3 e 41 della Costituzione -Violazione artt. 49 e 56 del TFUE -Sviamento di potere.
4) violazione di legge, violazione della lex speciali, violazione art. 18 avviso mancata attivazione del soccorso istruttorio, violazione di legge, violazione art. 63 direttiva 2014/24/UE
B. Illegittimità della determinazione con la quale la commissione ha ritenuto inefficace il contratto di avvalimento:
5) Violazione di legge -Violazione art. 104 del D.lgs. 36/2023 -Violazione lex specialis -Violazione art. 16.5 dell’avviso pubblico -Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per illogicità dell’azione amministrava.
C. Illegittimità dell’attribuzione dei punteggi al Raggruppamento odierno ricorrente
6)Violazione di legge -Violazione dell’art. 108 D.Lgs 36/2023 -Eccesso di potere per difetto di istruttoria -Violazione di legge -Violazione art. 3 legge 241/1990 -Difetto di motivazione-Violazione di legge -Violazione lex specialis -Violazione ed errata applicazione dell’art.11 dell’avviso pubblico –Violazione ed errata applicazione dell’art. 367 del “Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica del Comune di Ginosa” - Sviamento di potere.
Il Comune di Ginosa, in data 02.05.2025, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 07.05.2025, questo Tribunale con ordinanza collegiale n. 180 del 08.05.2025 - confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2231 del 20.06.2025 su ricorso n. RG 3861/2025 – ha fissato ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., l’udienza pubblica del 25.06.2025 per la trattazione di merito del ricorso.
Il contraddittorio è stato, poi, esteso nei confronti degli altri operatori economici intervenuti nella procedura di gara in esame i quali, sia pur regolarmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
All’esito dell’udienza pubblica del 25.6.2025, su istanza di parte ricorrente il Tribunale ha disposto il rinvio della causa all’udienza del 22.10.2025.
Il gravame ha subito, poi, ulteriori rinvii sempre su istanza espressa di parte ricorrente.
All’udienza pubblica del 12.11.2025, previo deposito di memorie e documenti a norma di legge, il ricorso è stato introitato in decisione.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente vanno richiamati i tratti principali della vicenda in esame.
Il Comune di Ginosa, con avviso del 18.11.2024, ha avviato una procedura di evidenza pubblica “ finalizzata al rilascio delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa, conformemente alla giurisprudenza del Consigli di Stato in materia e alle prescrizioni della Legge Regionale n. 17/2015 e ss.mm.ii ”.
Alla procedura in esame, tra gli altri operatori economici, ha partecipato il RTI costituito dalla To Do GI SR (mandataria) e la TT IL s.r.l. (mandante).
Il raggruppamento ha fatto ricorso ad un contratto di avvalimento al fine di soddisfare il requisito di idoneità professionale previsto dall’art. 4.5. dell’avviso di gara, costituito “ dall’essere iscritto al momento della presentazione dell’istanza alla presente procedura di assegnazione alla CCIIAA per lo svolgimento dell’attività di gestione di stabilimento balneare, nonché delle attività che si intendono svolgere nell’attività demaniale”.
Nel corso della procedura in esame e, in particolare nella seduta del 27.03.2025, la Commissione di Gara, all’esito delle verifiche dei requisiti generali (artt. 94 - 95 del D.lgs. n. 36/2023), ha disposto l’esclusione della società ricorrente con la seguente motivazione:
“Dato atto di quanto rilevato dalla Commissione in sede di valutazione dell’atto privato di avvalimento da cui si evince che non risulta espressamente indicata la messa a disposizione dell’intera organizzazione aziendale della ditta ausiliaria, nonostante quest’ultima sia tenuta all’esecuzione del contratto di appalto e che lo stesso contratto di avvalimento si limita a indicare in modo generico e insufficiente le risorse tecnico-organizzative, i mezzi e il personale oggetto dell’avvalimento, non dimostrando adeguatamente il possesso del requisito di partecipazione;
Ritenuto, dunque che quanto sopra riportato è condiviso dallo scrivente RUP ed assume rilievo anche in ordine alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione;
Considerato, infatti, che l’insufficienza delle risorse oggetto del prodotto contratto di avvalimento determina, ex se, la idoneità dello stesso (contratto) a consentire una effettiva messa a disposizione dei mezzi e delle risorse necessarie alla realizzazione della sua causa;
Rilevato, in ogni caso, che, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, l’iscrizione al registro delle imprese è requisito che non può essere prestato mediante il ricorso all’avvalimento (cfr. Cons. Stato n. 7037/2020; Cons. Stato n. 7482/2022);
Dall’esame della documentazione acquisita si riscontra che la ditta proposta aggiudicataria non è in possesso dei requisiti richiesti, e pertanto si può di fatto ritenere negativamente conclusa la prescritta verifica e conseguentemente SI DISPONE l’esclusione dalla procedura di codesto operatore economico” (cfr. verbale di gara 27.3.2025, all. 2 al ricorso).
Alla luce di quanto sopra, la ricorrente si è determinata a promuovere l’odierno giudizio, censurando l’illegittimità della condotta assunta dal Comune di Ginosa: 1) quanto alla propria esclusione, per violazione ed errata applicazione del disciplinare di gara, avendo il Comune resistente adottato il provvedimento espulsivo nonostante il possesso in capo alla stessa - contrariamente a quanto rilevato in sede di gara - del requisito di iscrizione alla CC.II.AA per l’attività inerente all’oggetto dell’appalto; 2)quanto all’inefficacia del contratto di avvalimento, per violazione di legge e, in particolare, degli artt.104 del D.lgs. n. 36/2023 e 16.5. dell’avviso pubblico; 3) quanto ai punteggi attribuitegli dalla commissione di gara stessa, per eccesso di potere difetto di istruttoria e di motivazione.
Così inquadrata la vicenda, è possibile procedere all’esame delle doglianze attoree.
Infondate, in primo luogo, sono le contestazioni con cui la ricorrente si duole dell’illegittimità del provvedimento espulsivo gravato perché adottato nonostante la sussistenza - come da oggetto sociale di cui alle visure camerali prodotte - in capo alle società del costituito RTI del requisito dell’iscrizione nei registri della iscrizione alla CC.II.AA per attività corrispondenti a quelle oggetto di gara (gestione di stabilimento balneare e attività da svolgere nell’area demaniale).
Innanzitutto, per quanto in atti, non risulta che le questioni prospettate con il gravame introduttivo (oggetto sociale delle società del costituendo RTI, CC.II.AA e Codice Ateco) siano mai state sottoposte all’attenzione dell’Amministrazione comunale nel corso della procedura di gara in esame; dal che ne deriva la preclusione, per questo Tribunale, di svolger qualsiasi indagine a norma dell’art. 34, comma 2, c.p.a.
In ogni caso, le censure sollevate sono tutte destituite di fondamento alla luce delle considerazioni che seguono.
Al riguardo, l’avviso di gara all’art. 4.5. richiedeva espressamente, per quanto d’interesse, come requisito minimo necessario per la partecipazione alla procedura in esame “ l’essere iscritti, al momento della presentazione dell’istanza alla presente procedura di assegnazione, alla CC.II.AA. per lo svolgimento dell’attività di gestione di stabilimento balneare, nonché delle attività che si intendono svolgere sull’area demaniale”.
La ricorrente, per quanto in atti, ha fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento al dichiarato fine di sopperire alla carenza del requisito di iscrizione alla CC.II.AA. per l’attività inerente all’oggetto della gara (cfr. contratto di avvalimento in all. 6 al ricorso).
All’esito degli accertamenti compiuti e della riscontrata insussistenza in capo alla ricorrente del requisito di idoneità professionale richiesto ai fini di cui si discute, il Comune di Ginosa legittimamente ha adottato il provvedimento espulsivo in esame.
A nulla rileva in senso contrario, il riferimento all’oggetto sociale per come risulta dalle visure camerali storiche delle società mandante e mandataria del costituendo RTI; e ciò in quanto, acclarata in gara l’impossibilità di far ricorso all’avvalimento – sul quale si tornerà poi - non era onere dell’Amministrazione compiere d’ufficio accertamenti istruttori ulteriori e differenti rispetto alle verifiche eseguite.
A conforto di tali rilievi, depone il dato letterale dell’art. 18 “soccorso istruttorio” dell’avviso di gara che, nel rinviare all’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, consentiva il ricorso al soccorso istruttorio al solo fine di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, incompletezza, e ogni altra irregolarità anche essenziale degli elementi di ammissibilità della domanda, con esclusione di quelli afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta tecnica. (all. 4 al ricorso).
E certamente non può ritenersi sanabile, mediante il ricorso al soccorso istruttorio, il mancato possesso del requisito professionale di cui si discorre.
A ciò si aggiunga che la ricorrente, per quanto documentato in atti, in corso di gara si è limitata a produrre il solo contratto di avvalimento, senza richiedere una valutazione delle certificazioni rese dalla camera di commercio riferibili alle società del gruppo RTI ovvero sollevare contestazioni in punto di omesse valutazioni che, a suo dire, la stazione appaltante avrebbe dovuto eseguire.
Ferme le considerazioni che precedono, in senso contrario all’assunto attoreo, depongono, altresì, i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia:
- l’iscrizione camerale dell’operatore relativamente alle attività inerenti all’oggetto dell’appalto costituisce un requisito di idoneità professionale (TAR Campania, Salerno, Sez. I, 1.10.2024, n. 1765, Cons Stato, Sez. V, n. 5257/2019, id Id., Sez. III, n. 5170/2017), che, imponendo una tendenziale congruenza contenutistica tra le risultanze descrittive della professionalità dell'impresa, come riportate nell'iscrizione alla Camera di commercio, e l'oggetto del singolo appalto (di recente, Cons. Stato, Sez. V, nn. 6131/2022, 4474/2022 e 3495/2022), risulta finalizzato a filtrare l'ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento (Cons. Stato, Sez. V, nn. 508/2021 e 2176/2018).
- ai fini dell’integrazione del suddetto requisito d’idoneità professionale, il solo oggetto sociale non può ritenersi di per sé solo sufficiente, considerato che esso “esprime solo la misura della capacità di agire della società interessata, indicando i settori -per vero, potenzialmente illimitati- nei quali la stessa potrebbe in astratto operare” (Cons. Stato, V, 18 gennaio 2021, n. 508; 10 aprile 2018, n. 2176; Cga, 26 marzo 2020, n. 213), e che occorre far riferimento piuttosto, a tal riguardo, alla attività “effettivamente” svolta dall’impresa, come risultante dall’iscrizione camerale, così da escludere il requisito in relazione ad (irrilevanti) “ambiti operativi [pur presenti nell’oggetto sociale] ove non effettivamente attivati” (cfr. Cons. Stato, V, 18 luglio 2022, n. 6131; Id., n. 508 del 2021, cit.; Cga, n. 203 del 2020, cit.) (Cons. di Stato, Sez. V, 22.12.2023, 22.12.2023, n. 11150);
- per verificare il possesso del requisito di idoneità professionale non sia sufficiente guardare all’astratto oggetto sociale dell’impresa, ma all’attività effettivamente svolta, come emergente dalla certificazione della Camera di commercio (Cons. Stato, III, 13 aprile 2022, n. 2818; Id., V, 7 giugno 2023, n. 5620, che cita la prima; nello stesso senso, Cons. Stato, V, 19 gennaio 2023, n. 657 e richiami ivi).
- l’idoneità professionale può essere [sì] dimostrata esclusivamente attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese ”, ma non già in funzione del solo oggetto sociale ivi riportato, “ il quale - ancorché segni il campo delle attività che un’impresa può astrattamente svolgere, sul piano della capacità di agire dei suoi legali rappresentanti - non equivale, però, ad attestare il concreto esercizio di una determinata attività ”, bensì considerato che le medesime risultanze del registro delle imprese riportano “ l’attività ” (“ prevalente e […] secondaria”) effettivamente svolta dall’impresa (Cons. Stato, n. 657 del 2023, cit., e relativi richiami), e cioè gli ambiti operativi effettivamente attivati dalla stessa (Cons. Stato, V, 25 agosto 2023, n. 7947, che “esclude la possibilità di prendere in considerazione imprese la cui attività non sia stata ancora attivata ”, considerato che “ non può giovare il fatto della mera contemplazione di un’attività nell’oggetto sociale, il quale esprime solo la misura della capacità di agire della società interessata, indicando i settori - invero, potenzialmente illimitati - nei quali la stessa potrebbe in astratto operare, e che, così facendo, indica degli ambiti operativi che devono reputarsi non rilevanti ove non effettivamente attivati (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 22.12.2023, n. 11150, id. Sez. V, 01.06.2022, n. 4474).
Facendo applicazione dei sopra esposti principi al caso di specie, non può che concludersi per l’infondatezza delle doglianze attoree atteso che dalle visure camerali prodotte non emerge, in capo alle singole imprese, lo svolgimento di alcuna attività, né in via principale né in via secondaria, inerente alla gestione di stabilimento balneare, essendo gli ambiti operativi attivati del tutto differenti.
Né può condurre a diversa conclusione la ricomprensione dell’attività balneare tra le attività indicate nell’oggetto sociale, posto che, per quanto in atti, non vi è prova che trattasi di ambito operativo effettivamente attivato dalle imprese del raggruppamento partecipante in gara.
Non sono fondate, nemmeno, le contestazioni sollevate con riferimento all’eccesso di potere per disparità di trattamento.
Il vizio in esame si può configurare solo sul presupposto, di cui l’interessato deve dare prova rigorosa, dell’identità assoluta della situazione considerata (tra le tante Cons Stato, sez. V, 7.4.2025, n. 2951)
E nella specie tale prova non ricorre posto che gli altri operatori economici in gara citati dai ricorrenti non hanno fatto ricorso, per quanto in atti, all’avvalimento.
Tanto basta a respingere tutte le ulteriori doglianze sollevate sotto il profilo in esame.
Del pari infondate sono le censure con cui la ricorrente si duole dell’operato della Commissione di gara con specifico riferimento al contratto di avvalimento.
Il Collegio, sul punto, condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il requisito dell’iscrizione al registro delle imprese non può essere prestato, come avvenuto nella specie, mediante avvalimento; e ciò in quanto “ l'iscrizione al registro delle imprese è requisito che non può essere prestato mediante il ricorso all'avvalimento. Infatti la norma che lo impone è diretta ad assicurare l'astratta idoneità professionale dell'operatore economico a svolgere l'attività imprenditoriale in un determinato settore, sul presupposto che si tratti di impresa che abitualmente esercita in concreto quella certa attività in quel determinato settore commerciale o economico” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 16.11.2020, n. 7037)
Prive di pregio sono anche le doglianze prospettate sotto il profilo della validità e dell’efficacia del contratto di avvalimento.
Anche con riferimento a questo aspetto il Collegio non può che richiamare, condividendolo, il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ l'avvalimento, non essere generico, deve rispondere ai seguenti requisiti: indicazione delle risorse umane messe a disposizione, con specificazione delle qualifiche; elenco dei mezzi strumentali e delle attrezzature funzionali all'esecuzione dei lavori appaltati; previsione della responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante; corrispettivo previsto per l'obbligazione nascente dalla sottoscrizione del predetto contratto di avvalimento ” (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, 08.04.2021, n. 2313; Cons. di Stato, Sez. V, 5.12.2022, n. 1064; id. Sez. V, 12.08.2025, n. 7031).
E nella specie, il contratto di avvalimento intercorso tra la ricorrente e la Delfino s.r.l, al di là dell’utilizzo di formule generiche e prive di concreto contenuto, non contiene alcuna indicazione precisa e puntuale di quelle che sono le singole risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliata.
Ne consegue la legittimità dell’operato della stazione appaltante la quale, a fronte della rilevata genericità degli impegni assunti dall’ausiliaria, non poteva che concludere, come nella specie, per l’inefficacia del contratto di avvalimento medesimo.
Con un terzo ordine di censure, parte ricorrente si duole delle valutazioni della commissione giudicatrice di gara e, in particolare, dei punteggi assegnati all’offerta tecnica dalla stessa presentata.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza “ la valutazione delle offerte da parte della PA è espressione di ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico, e come tale, è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole e irrazionale e i criteri utilizzati non siano trasparenti e/od intellegibili” (cfr. tra le tante Cons. Stato, Sez. III, 07.05.2025, n. 3894).
Nel caso in esame, le censure proposte, non evidenziano, per quanto in atti, quei profili di macroscopica irragionevolezza e/o irrazionalità tali da giustificare il sindacato del giudice amministrativo.
Analogamente è a dirsi per le censure con cui si è inteso denunciare la genericità dei criteri previsti dall’avviso di gara per la valutazione delle offerte presentate; criteri questi, per quanto in atti, chiari e idonei a rendere edotti gli operatori economici dell’iter valutativo - procedimentale prescelto dall’Amministrazione appaltatrice.
Le residue censure sono tutte generiche e indimostrate oltre che contraddette dalle evenienze documentali in atti.
Va, infine, evidenziato, quanto all’istanza di cui all’art. 116, c. 2, c.p.a., il venir meno dell’interesse della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, posto che il Comune di Ginosa, nelle more del presente giudizio, ha concesso l’ostensione richiesta come da documenti versati in atti il 20.6.2025.
Né parte ricorrente ha indicato documenti ulteriori e diversi da quelli prodotti tali da giustificare la persistenza di un qualsivoglia interesse all’ostensione.
In conclusione, per quanto esposto, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
La particolarità della questione esaminata, infine, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON CA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
NI SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI SI | ON CA |
IL SEGRETARIO