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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/03/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5202 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigia Parte_1 C.F._1
Brunetti e Patrizia Carla Buccolieri, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Alfredo Molendini, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: modifica condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso).
All'udienza del 13 gennaio 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per le sue conclusioni, nulla ha osservato.
-== >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.7.2024, ha esposto: di aver convissuto more Parte_1 uxorio con il convenuto a partire dall'anno 2021; che dalla loro unione il 16.2.2022 era nata
, riconosciuta da entrambi i genitori;
che le parti avevano stabilito, insieme alla figlia, la Per_1 residenza in Lecce, in un'abitazione condotta in locazione dal convenuto;
che la ricorrente era dipendente a tempo indeterminato di con funzioni di infermiera professionale, mentre il convenuto era Pt_2 dipendente di che, con la nascita della BI, la ricorrente aveva deciso di presentare Parte_3 un'istanza di assegnazione temporanea presso che, tuttavia, venuta meno l'affinità affettiva della Parte_3 coppia, le parti avevano deciso di regolamentare il loro rapporto mediante un accordo raggiunto all'esito di un procedimento di negoziazione assistita, previa un'intensa attività di mediazione, come da accordo sottoscritto dalle parti in data 27.11.2023, munito dell'autorizzazione del P.M. del Tribunale di Lecce in data 5.12.2023; che, a distanza di cinque mesi dalla loro separazione, le parti avevano scoperto che la piccola era Per_1 affetta da una rara malattia degenerativa, sicché, per i motivi esposti in ricorso, la Pt_1 aveva deciso di far rientro in Manduria, suo paese d'origine, circostanza cui il convenuto aveva inizialmente espresso parere favorevole;
che, tuttavia, ottenuta l'interruzione Part anticipata dell'assegnazione temporanea presso l' di Lecce ed organizzato il trasloco presso la sua abitazione in Manduria, il convenuto, con comunicazione del 23.7.2024, si era fermamente opposto alla violazione degli accordi raggiunti dalle parti in sede di negoziazione assistita e, pertanto, al rientro della ricorrente e della figlia in Manduria. Tanto premesso, ha chiesto, in modifica alle disposizioni contenute nell'accordo n. 210/23 ex art. 6
D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14 del 27/11/2023, stipulato in data 27.11.2023: la conferma del collocamento della figlia minore presso di lei, l'autorizzazione al trasferimento della ricorrente e della figlia minore delle parti presso l'immobile della ricorrente sito in
Manduria, il richiamo del a tenere un atteggiamento meno formalista e di CP_1 maggior apertura collaborativa ai fini della assunzione delle decisioni più utili nell'interesse di , con conseguente impegno del padre a tutelare la figura materna, nonché Per_1
l'impegno del convenuto a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra i genitori al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.
costituendosi con memoria depositata il 16.8.2024, ha contestato Controparte_1 le deduzioni della ricorrente deducendo a sua volta: che dal rapporto more uxorio intrapreso con la ricorrente a far data dal 2021 era nata la figlia;
che la relazione tra le parti era Per_1 entrata in crisi sin dalla fine dell'anno 2022, tanto che, con accorso sottoscritto il 4.12.2023, all'esito di un procedimento di negoziazione assistita, le parti avevano raggiunto un accordo che prevedeva: “- la ha richiesto, ed ottenuto, l'assegnazione della casa già condotta in regime di Pt_1 locazione dal in Lecce alla via Moravia n.9 presso la quale è stata (prevalentemente) collocata la CP_1 minore affidata, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori;
- le parti hanno convenuto un dettagliatissimo calendario di frequentazione della minore, così come incastrato tra orari dell'asilo della bimba e i propri turni di lavoro;
- gli importi di cui dell'assegno di mantenimento (in favore della ) e le percentuali attribuite a Pt_1 ciascuno per far fronte alle spese straordinarie della minore sono stati oggetto di attenta determinazione in considerazione della complessa e delicata situazione (oggettiva e soggettiva)”; che, pertanto, aveva spostato la propria residenza in altro appartamento condotto in locazione in Lecce;
che in data
22.7.2024 aveva saputo, per il tramite dei legali della ricorrente, che questa era intenzionata a far rientro definitivo in Manduria il 27.7.2024; che, durante gli anni di convivenza, il comportamento della era stato spesso provocatorio, inadempiente e poco Pt_1 collaborativo, come più ampiamente specificato in memoria;
che non corrispondeva al vero neppure la circostanza, riportata in ricorso, che il convenuto avesse acconsentito verbalmente al trasferimento della ricorrente e della piccola in Manduria, in quanto, per tutte le Per_1 ragioni esplicitate in atti, oltre che per il pericolo di assistere a una vera e propria alienazione della figura paterna, era più opportuno che la minore, affetta da una patologia genetica rara, restasse a vivere in Lecce. Ha chiesto, pertanto, il rigetto di tutte le domande formulate dalla ricorrente perché inammissibili, improcedibili e irricevibili, con le ulteriori condizioni specificate in memoria.
Le parti sono state ascoltate separatamente all'udienza del 22.8.2024. In tale occasione la ricorrente ha dichiarato: “ho necessità di spostarmi a Manduria perché a Lecce non abbiamo parenti, mentre tutti i nostri parenti sono a Manduria e potrebbero aiutarmi nella gestione della BI. Il sig. solo negli ultimi tempi è stato più presente nella gestione di nostra figlia. Quando CP_1 ci sono problemi all'asilo sono stata sempre io a dover accorrere, perché il sig. lavora in carcere e CP_1 non è reperibile. Il sig. è sempre stato contrario ad assumere baby sitter.”. CP_1
Il convenuto, a sua volta, ha dichiarato: “non lavoro più in carcere, a mia richiesta sono stato trasferito ai servizi territoriali. Sono pertanto sempre reperibile. In passato sono stato contrario ad avere un/una baby sitter perché non ce ne è stato bisogno, potendo noi genitori essere presenti. Ed ero contrario ad una baby sitter solo per un'ora ogni tanto e occasionalmente. Non sono contrario ad una figura stabile di riferimento che ci aiuti con la BI quando necessario. Voglio aggiungere che io non sono in linea di principio contrario a concordare un trasferimento a Manduria di nel suo interesse lavorativo, ma in Pt_1 questo momento mi sembra più importante per la BI farle finire il ciclo dell'asilo nido che è stato fondamentale e che può aiutarla in questi primi mesi dopo la diagnosi e nel percorso di riabilitazione che dobbiamo avviare, compreso il consolidamento delle competenze acquisite.”.
All'esito dell'ascolto delle parti, quindi, i difensori hanno chiesto un breve rinvio per valutare la possibilità di raggiungere un accordo, tenuto delle dichiarazioni rese dal resistente circa la disponibilità in ordine ai tempi di un eventuale trasferimento.
Con comparsa depositata il 10.9.2024 la ricorrente si è costituita con un nuovo difensore, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e rendendosi disponibile, inoltre, a modificare ed incrementare il diritto di visita del padre durante il fine settimana, tenuto conto delle esigenze delle parti e delle modalità dalle stesse concordate.
Nel corso della successiva udienza di comparizione del 12.9.2024 i difensori delle parti hanno fatto presente che non era stato possibile raggiungere un accordo sui temi in discussione, mentre la giudice relatrice ha evidenziato che il ricorso doveva qualificarsi come richiesta di modifica della regolamentazione di cui all'accordo in data 27.11.2023 (che fissava in Lecce il domicilio di madre e figlia, con un calendario di permanenza della minore presso ciascun genitore conseguente al domicilio di genitori e minore in Lecce), con richiesta di provvedimenti anticipatori e indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c.; con ordinanza del 12.9.2024, quindi, la giudice relatrice, sulla base degli elementi di valutazione in atti, nonché della necessità di avviare una più ampia interlocuzione in ordine alla riorganizzazione complessiva dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, ha così provveduto: “a) rigetta la richiesta di provvedimenti anticipatori e indifferibili formulata dalla ricorrente;
b) demanda a S.S. di Lecce e C.F. territorialmente competente, in collaborazione Contr con la i Lecce, l'avvio, senza ritardo, di interventi di mediazione familiare e di complessivo supporto
a ciascuna delle parti, per le ragioni specificate in motivazione, e richiede loro di accertare se e in che misura la modifica, in questo momento, del contesto abitativo e scolastico della minore possa risultare per quest'ultima pregiudizievole, tenuto conto della patologia diagnosticata, ovvero di indicare quali possano essere le più opportune modalità, con riferimento alla condizione della minore, di realizzazione dello spostamento di residenza richiesta dalla ricorrente”, richiedendo loro una relazione di aggiornamento sugli interventi e gli accertamenti effettuati e sui loro esiti (relazione poi pervenuta in data 7.1.2025).
Dopo essere state nuovamente ascoltate dalla Presidente relatrice all'udienza del
13.1.2025 (udienza fissata, ex art. 473-bis.21 c.p.c., per il merito), infine, entrambe le parti, presenti di persona, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle questioni controverse nei seguenti termini:
“- affidamento condiviso della figlia minore , con collocamento prevalente presso la madre in Per_1
Manduria;
- la figlia starà con il padre secondo il calendario indicato sub 5 e 6 nella memoria di parte resistente del 3.1.2025 nei periodi ordinari e ciò prima e dopo il previsto ricovero della BI a ZA (con permanenza in quella sede prevista per circa un anno), con conferma, per il resto (periodi festivi ed estivi e altro) del calendario indicato nell'accordo di negoziazione assistita;
si precisa che nei venerdì (che precedono il fine settimana presso il padre) in cui la madre avrà il turno di lavoro (che comunicherà con ampio anticipo al padre) sarà il padre a prendere la BI da Manduria;
in tal caso le parti concorderanno un eventuale recupero;
- l'A.U.U. sarà percepito per intero dalla madre;
- il contributo perequativo del padre è rideterminato in auro 500,00 mensili da febbraio 2025; resterà tale importo anche nel periodo di permanenza della madre a ZA;
- le parti prevedono che il ricovero a ZA avverrà in tempi brevi;
se prima di tale ricovero trascorrerà più di un mese da oggi, il padre contribuirà alle spese di baby-sitter (avendo consigliato i sanitari di ZA che la BI non frequenti l'asilo) con un importo pari alla metà della spesa mensile in passato sostenuta per l'asilo e ciò fino al ricovero a ZA;
-laddove venisse riconosciuta la BI l'indennità di accompagnamento tale importo, che potrà riscuotere liberamente la madre, sarà destinato alle spese straordinarie della BI, con ricorso alla percentuale di suddivisione delle spese straordinarie tra i genitori laddove le spese mensili superino tale importo;
Per quanto non modificato resta la regolamentazione di cui al precedente accordo.”.
Il calendario indicato “sub 5 e 6 nella memoria di parte resistente del 3.1.2025”, in precedenza indicato, è il seguente:
“5. La , ogni due settimane, salvo turni lavorativi, accompagnerà , entro Pt_1 Per_1 e non oltre le ore 17.00 del venerdì, presso la residenza del affinché lo CP_1 stesso possa curarne il ritorno in Manduria entro le ore 19.00 della conseguente domenica.
6. il inoltre, potrà stare con la figlia, in Manduria, dalle ore 17.00 sino alle CP_1 ore 19.00 tutti i martedì e i venerdì della settimana, fatta eccezione per i venerdì coincidenti con i fine settimana di propria competenza (come sopra indicato).”.
Nella stessa udienza, quindi, entrambi i difensori, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno precisato le rispettive conclusioni richiamando il contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti, e la Presidente relatrice ha adottato quali provvedimenti temporanei e urgenti la regolamentazione concordata tra le parti all'udienza del 13.1.2025 e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
-== ≈≈≈ === ≈≈≈ === ≈≈≈ ===
Rileva il Tribunale che la nuova regolamentazione concordata non è in contrasto con i criteri di legge e appare conforme agli interessi della prole minorenne e può, pertanto, essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
La necessità di garantire un percorso di sostegno alla genitorialità e di supporto emotivo ad entrambi i genitori (in relazione all'accettazione della malattia, alla prognosi sfavorevole e all'impegnativo percorso di cure prospettato fuori Regione), la necessità di garantire continuità all'attività di mediazione familiare al fine di migliorare la comunicazione tra le parti ed elaborare strategie di gestione del conflitto nell'interesse della minore, nonché la necessità di garantire alla piccola un sostegno riabilitativo adeguato e Per_1 specialistico sotto il profilo motorio, oltre che cognitivo ed emotivo, secondo le indicazioni fornite dai Servizi delegati (cfr. relazione S.S. del 7.1.2025), fanno apparire necessario, d'altra parte, che sia demandato ai Servizi che già hanno in carico della minore (ovvero ai S.S. di
Lecce, anche con l'intervento dei Servizi d'Ambito, e al C.F. competente per territorio, in collaborazione con i servizi di Neuropsichiatria Infantile di Lecce) un monitoraggio sulle relazioni familiari per almeno sei mesi, anche per verificare che la regolamentazione concordata sia attuata in conformità con l'interesse della minore e che le relazioni tra i genitori siano improntate a rispetto e collaborazione, adottando, ove necessario, ogni possibile iniziativa per supportare il percorso riabilitativo e di socializzazione della minore.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 30.7.2024 da nei confronti con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
a) modifica, nei termini concordati tra le parti e riportati in motivazione, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale fissata dall'Accordo a seguito di negoziazione assistita del 27.11.2023;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) demanda ai S.S. di Lecce e al C.F. competente per territorio il monitoraggio delle relazioni familiari per almeno sei mesi, per le ragioni indicate in motivazione.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10.3.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5202 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigia Parte_1 C.F._1
Brunetti e Patrizia Carla Buccolieri, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Alfredo Molendini, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: modifica condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso).
All'udienza del 13 gennaio 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per le sue conclusioni, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.7.2024, ha esposto: di aver convissuto more Parte_1 uxorio con il convenuto a partire dall'anno 2021; che dalla loro unione il 16.2.2022 era nata
, riconosciuta da entrambi i genitori;
che le parti avevano stabilito, insieme alla figlia, la Per_1 residenza in Lecce, in un'abitazione condotta in locazione dal convenuto;
che la ricorrente era dipendente a tempo indeterminato di con funzioni di infermiera professionale, mentre il convenuto era Pt_2 dipendente di che, con la nascita della BI, la ricorrente aveva deciso di presentare Parte_3 un'istanza di assegnazione temporanea presso che, tuttavia, venuta meno l'affinità affettiva della Parte_3 coppia, le parti avevano deciso di regolamentare il loro rapporto mediante un accordo raggiunto all'esito di un procedimento di negoziazione assistita, previa un'intensa attività di mediazione, come da accordo sottoscritto dalle parti in data 27.11.2023, munito dell'autorizzazione del P.M. del Tribunale di Lecce in data 5.12.2023; che, a distanza di cinque mesi dalla loro separazione, le parti avevano scoperto che la piccola era Per_1 affetta da una rara malattia degenerativa, sicché, per i motivi esposti in ricorso, la Pt_1 aveva deciso di far rientro in Manduria, suo paese d'origine, circostanza cui il convenuto aveva inizialmente espresso parere favorevole;
che, tuttavia, ottenuta l'interruzione Part anticipata dell'assegnazione temporanea presso l' di Lecce ed organizzato il trasloco presso la sua abitazione in Manduria, il convenuto, con comunicazione del 23.7.2024, si era fermamente opposto alla violazione degli accordi raggiunti dalle parti in sede di negoziazione assistita e, pertanto, al rientro della ricorrente e della figlia in Manduria. Tanto premesso, ha chiesto, in modifica alle disposizioni contenute nell'accordo n. 210/23 ex art. 6
D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14 del 27/11/2023, stipulato in data 27.11.2023: la conferma del collocamento della figlia minore presso di lei, l'autorizzazione al trasferimento della ricorrente e della figlia minore delle parti presso l'immobile della ricorrente sito in
Manduria, il richiamo del a tenere un atteggiamento meno formalista e di CP_1 maggior apertura collaborativa ai fini della assunzione delle decisioni più utili nell'interesse di , con conseguente impegno del padre a tutelare la figura materna, nonché Per_1
l'impegno del convenuto a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra i genitori al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.
costituendosi con memoria depositata il 16.8.2024, ha contestato Controparte_1 le deduzioni della ricorrente deducendo a sua volta: che dal rapporto more uxorio intrapreso con la ricorrente a far data dal 2021 era nata la figlia;
che la relazione tra le parti era Per_1 entrata in crisi sin dalla fine dell'anno 2022, tanto che, con accorso sottoscritto il 4.12.2023, all'esito di un procedimento di negoziazione assistita, le parti avevano raggiunto un accordo che prevedeva: “- la ha richiesto, ed ottenuto, l'assegnazione della casa già condotta in regime di Pt_1 locazione dal in Lecce alla via Moravia n.9 presso la quale è stata (prevalentemente) collocata la CP_1 minore affidata, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori;
- le parti hanno convenuto un dettagliatissimo calendario di frequentazione della minore, così come incastrato tra orari dell'asilo della bimba e i propri turni di lavoro;
- gli importi di cui dell'assegno di mantenimento (in favore della ) e le percentuali attribuite a Pt_1 ciascuno per far fronte alle spese straordinarie della minore sono stati oggetto di attenta determinazione in considerazione della complessa e delicata situazione (oggettiva e soggettiva)”; che, pertanto, aveva spostato la propria residenza in altro appartamento condotto in locazione in Lecce;
che in data
22.7.2024 aveva saputo, per il tramite dei legali della ricorrente, che questa era intenzionata a far rientro definitivo in Manduria il 27.7.2024; che, durante gli anni di convivenza, il comportamento della era stato spesso provocatorio, inadempiente e poco Pt_1 collaborativo, come più ampiamente specificato in memoria;
che non corrispondeva al vero neppure la circostanza, riportata in ricorso, che il convenuto avesse acconsentito verbalmente al trasferimento della ricorrente e della piccola in Manduria, in quanto, per tutte le Per_1 ragioni esplicitate in atti, oltre che per il pericolo di assistere a una vera e propria alienazione della figura paterna, era più opportuno che la minore, affetta da una patologia genetica rara, restasse a vivere in Lecce. Ha chiesto, pertanto, il rigetto di tutte le domande formulate dalla ricorrente perché inammissibili, improcedibili e irricevibili, con le ulteriori condizioni specificate in memoria.
Le parti sono state ascoltate separatamente all'udienza del 22.8.2024. In tale occasione la ricorrente ha dichiarato: “ho necessità di spostarmi a Manduria perché a Lecce non abbiamo parenti, mentre tutti i nostri parenti sono a Manduria e potrebbero aiutarmi nella gestione della BI. Il sig. solo negli ultimi tempi è stato più presente nella gestione di nostra figlia. Quando CP_1 ci sono problemi all'asilo sono stata sempre io a dover accorrere, perché il sig. lavora in carcere e CP_1 non è reperibile. Il sig. è sempre stato contrario ad assumere baby sitter.”. CP_1
Il convenuto, a sua volta, ha dichiarato: “non lavoro più in carcere, a mia richiesta sono stato trasferito ai servizi territoriali. Sono pertanto sempre reperibile. In passato sono stato contrario ad avere un/una baby sitter perché non ce ne è stato bisogno, potendo noi genitori essere presenti. Ed ero contrario ad una baby sitter solo per un'ora ogni tanto e occasionalmente. Non sono contrario ad una figura stabile di riferimento che ci aiuti con la BI quando necessario. Voglio aggiungere che io non sono in linea di principio contrario a concordare un trasferimento a Manduria di nel suo interesse lavorativo, ma in Pt_1 questo momento mi sembra più importante per la BI farle finire il ciclo dell'asilo nido che è stato fondamentale e che può aiutarla in questi primi mesi dopo la diagnosi e nel percorso di riabilitazione che dobbiamo avviare, compreso il consolidamento delle competenze acquisite.”.
All'esito dell'ascolto delle parti, quindi, i difensori hanno chiesto un breve rinvio per valutare la possibilità di raggiungere un accordo, tenuto delle dichiarazioni rese dal resistente circa la disponibilità in ordine ai tempi di un eventuale trasferimento.
Con comparsa depositata il 10.9.2024 la ricorrente si è costituita con un nuovo difensore, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e rendendosi disponibile, inoltre, a modificare ed incrementare il diritto di visita del padre durante il fine settimana, tenuto conto delle esigenze delle parti e delle modalità dalle stesse concordate.
Nel corso della successiva udienza di comparizione del 12.9.2024 i difensori delle parti hanno fatto presente che non era stato possibile raggiungere un accordo sui temi in discussione, mentre la giudice relatrice ha evidenziato che il ricorso doveva qualificarsi come richiesta di modifica della regolamentazione di cui all'accordo in data 27.11.2023 (che fissava in Lecce il domicilio di madre e figlia, con un calendario di permanenza della minore presso ciascun genitore conseguente al domicilio di genitori e minore in Lecce), con richiesta di provvedimenti anticipatori e indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c.; con ordinanza del 12.9.2024, quindi, la giudice relatrice, sulla base degli elementi di valutazione in atti, nonché della necessità di avviare una più ampia interlocuzione in ordine alla riorganizzazione complessiva dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, ha così provveduto: “a) rigetta la richiesta di provvedimenti anticipatori e indifferibili formulata dalla ricorrente;
b) demanda a S.S. di Lecce e C.F. territorialmente competente, in collaborazione Contr con la i Lecce, l'avvio, senza ritardo, di interventi di mediazione familiare e di complessivo supporto
a ciascuna delle parti, per le ragioni specificate in motivazione, e richiede loro di accertare se e in che misura la modifica, in questo momento, del contesto abitativo e scolastico della minore possa risultare per quest'ultima pregiudizievole, tenuto conto della patologia diagnosticata, ovvero di indicare quali possano essere le più opportune modalità, con riferimento alla condizione della minore, di realizzazione dello spostamento di residenza richiesta dalla ricorrente”, richiedendo loro una relazione di aggiornamento sugli interventi e gli accertamenti effettuati e sui loro esiti (relazione poi pervenuta in data 7.1.2025).
Dopo essere state nuovamente ascoltate dalla Presidente relatrice all'udienza del
13.1.2025 (udienza fissata, ex art. 473-bis.21 c.p.c., per il merito), infine, entrambe le parti, presenti di persona, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle questioni controverse nei seguenti termini:
“- affidamento condiviso della figlia minore , con collocamento prevalente presso la madre in Per_1
Manduria;
- la figlia starà con il padre secondo il calendario indicato sub 5 e 6 nella memoria di parte resistente del 3.1.2025 nei periodi ordinari e ciò prima e dopo il previsto ricovero della BI a ZA (con permanenza in quella sede prevista per circa un anno), con conferma, per il resto (periodi festivi ed estivi e altro) del calendario indicato nell'accordo di negoziazione assistita;
si precisa che nei venerdì (che precedono il fine settimana presso il padre) in cui la madre avrà il turno di lavoro (che comunicherà con ampio anticipo al padre) sarà il padre a prendere la BI da Manduria;
in tal caso le parti concorderanno un eventuale recupero;
- l'A.U.U. sarà percepito per intero dalla madre;
- il contributo perequativo del padre è rideterminato in auro 500,00 mensili da febbraio 2025; resterà tale importo anche nel periodo di permanenza della madre a ZA;
- le parti prevedono che il ricovero a ZA avverrà in tempi brevi;
se prima di tale ricovero trascorrerà più di un mese da oggi, il padre contribuirà alle spese di baby-sitter (avendo consigliato i sanitari di ZA che la BI non frequenti l'asilo) con un importo pari alla metà della spesa mensile in passato sostenuta per l'asilo e ciò fino al ricovero a ZA;
-laddove venisse riconosciuta la BI l'indennità di accompagnamento tale importo, che potrà riscuotere liberamente la madre, sarà destinato alle spese straordinarie della BI, con ricorso alla percentuale di suddivisione delle spese straordinarie tra i genitori laddove le spese mensili superino tale importo;
Per quanto non modificato resta la regolamentazione di cui al precedente accordo.”.
Il calendario indicato “sub 5 e 6 nella memoria di parte resistente del 3.1.2025”, in precedenza indicato, è il seguente:
“5. La , ogni due settimane, salvo turni lavorativi, accompagnerà , entro Pt_1 Per_1 e non oltre le ore 17.00 del venerdì, presso la residenza del affinché lo CP_1 stesso possa curarne il ritorno in Manduria entro le ore 19.00 della conseguente domenica.
6. il inoltre, potrà stare con la figlia, in Manduria, dalle ore 17.00 sino alle CP_1 ore 19.00 tutti i martedì e i venerdì della settimana, fatta eccezione per i venerdì coincidenti con i fine settimana di propria competenza (come sopra indicato).”.
Nella stessa udienza, quindi, entrambi i difensori, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno precisato le rispettive conclusioni richiamando il contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti, e la Presidente relatrice ha adottato quali provvedimenti temporanei e urgenti la regolamentazione concordata tra le parti all'udienza del 13.1.2025 e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
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Rileva il Tribunale che la nuova regolamentazione concordata non è in contrasto con i criteri di legge e appare conforme agli interessi della prole minorenne e può, pertanto, essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
La necessità di garantire un percorso di sostegno alla genitorialità e di supporto emotivo ad entrambi i genitori (in relazione all'accettazione della malattia, alla prognosi sfavorevole e all'impegnativo percorso di cure prospettato fuori Regione), la necessità di garantire continuità all'attività di mediazione familiare al fine di migliorare la comunicazione tra le parti ed elaborare strategie di gestione del conflitto nell'interesse della minore, nonché la necessità di garantire alla piccola un sostegno riabilitativo adeguato e Per_1 specialistico sotto il profilo motorio, oltre che cognitivo ed emotivo, secondo le indicazioni fornite dai Servizi delegati (cfr. relazione S.S. del 7.1.2025), fanno apparire necessario, d'altra parte, che sia demandato ai Servizi che già hanno in carico della minore (ovvero ai S.S. di
Lecce, anche con l'intervento dei Servizi d'Ambito, e al C.F. competente per territorio, in collaborazione con i servizi di Neuropsichiatria Infantile di Lecce) un monitoraggio sulle relazioni familiari per almeno sei mesi, anche per verificare che la regolamentazione concordata sia attuata in conformità con l'interesse della minore e che le relazioni tra i genitori siano improntate a rispetto e collaborazione, adottando, ove necessario, ogni possibile iniziativa per supportare il percorso riabilitativo e di socializzazione della minore.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 30.7.2024 da nei confronti con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
a) modifica, nei termini concordati tra le parti e riportati in motivazione, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale fissata dall'Accordo a seguito di negoziazione assistita del 27.11.2023;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) demanda ai S.S. di Lecce e al C.F. competente per territorio il monitoraggio delle relazioni familiari per almeno sei mesi, per le ragioni indicate in motivazione.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10.3.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore