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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/10/2025, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice LL AR all'esito dell'udienza cartolare del 14.10.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 6447/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to G. Merlino;
RICORRENTE
E
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
rappresentato e difeso come in atti,
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.10.2023 la ricorrente in epigrafe – premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo per ottenere il riconoscimento dello stato di cui all'art 3 comma 3 legge 104 del 1992 – deduceva di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del relativo requisito sanitario.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato la sussistenza del requisito sanitario.
Concludeva chiedendo la condanna dell' al pagamento CP_1
1 delle provvidenze richieste dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa oltre accessori di legge e spese vinte.
L' , costituitosi eccepisce la improcedibilità ed CP_1
inammissibilità della domanda e ne chiede il rigetto .
La domanda è fondata nei limiti della motivazione che segue .
Secondo noti principi, la disposizione di cui all'art. 149 disp. att.
c.p.c., nel prevedere che nelle controversie in materia di invalidità pensionabile debbano essere valutati anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, costituisce espressione di un principio generale di economia processuale, valido anche per le prestazioni assistenziali, e trova pertanto applicazione per tutto il corso del processo di merito, imponendo al giudice di prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento della provvidenza richiesta, la sussistenza del requisito medico legale previsto dalla legge, anche se sopravvenuto in un momento successivo alla proposizione della domanda, costituendo il requisito stesso una condizione dell'azione, come tale valutabile anche ove intervenuto nel corso del giudizio (Cass. 2 dicembre 2002, n. 17078; Cass., 12 dicembre 2003, n. 19005)
Nel nuovo procedimento previsto dall'art. 445 bis c.p.c. l'art. 149 disp. att. c.p.c. trova dunque applicazione anche con riferimento al giudizio di merito fino alla sua conclusione.
Il CTU dott. , nei chiarimenti resi in sede di Persona_1
opposizione, alla luce della documentazione medica prodotta nella presente fase, ha concluso che la ricorrente possiede il
2 requisito sanitario relativo allo stato di cui alla legge 104 del
1992 art. 3 comma 3 a decorrere dal 12 novembre 2024 .
Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata.
Pertanto, deve essere riconosciuto sussistente in capo all'istante il requisito sanitario relativo allo stato di cui alla legge 104 del
1992 art. 3 comma 3 a decorrere dal 12.11.2024 .
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Vanno invece poste a carico dell' le spese delle consulenze CP_1
tecniche espletate, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite: dichiara che possiede il requisito sanitario Parte_1
relativo allo stato di cui alla legge 104 del 1992 art. 3 comma 3 a decorrere dal 12.11.2024; dichiara interamente compensate le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell le spese della CP_1
consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto.
Torre Annunziata , 16.10.2025 IL GIUDICE
LL AR
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice LL AR all'esito dell'udienza cartolare del 14.10.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 6447/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to G. Merlino;
RICORRENTE
E
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
rappresentato e difeso come in atti,
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.10.2023 la ricorrente in epigrafe – premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo per ottenere il riconoscimento dello stato di cui all'art 3 comma 3 legge 104 del 1992 – deduceva di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del relativo requisito sanitario.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato la sussistenza del requisito sanitario.
Concludeva chiedendo la condanna dell' al pagamento CP_1
1 delle provvidenze richieste dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa oltre accessori di legge e spese vinte.
L' , costituitosi eccepisce la improcedibilità ed CP_1
inammissibilità della domanda e ne chiede il rigetto .
La domanda è fondata nei limiti della motivazione che segue .
Secondo noti principi, la disposizione di cui all'art. 149 disp. att.
c.p.c., nel prevedere che nelle controversie in materia di invalidità pensionabile debbano essere valutati anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, costituisce espressione di un principio generale di economia processuale, valido anche per le prestazioni assistenziali, e trova pertanto applicazione per tutto il corso del processo di merito, imponendo al giudice di prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento della provvidenza richiesta, la sussistenza del requisito medico legale previsto dalla legge, anche se sopravvenuto in un momento successivo alla proposizione della domanda, costituendo il requisito stesso una condizione dell'azione, come tale valutabile anche ove intervenuto nel corso del giudizio (Cass. 2 dicembre 2002, n. 17078; Cass., 12 dicembre 2003, n. 19005)
Nel nuovo procedimento previsto dall'art. 445 bis c.p.c. l'art. 149 disp. att. c.p.c. trova dunque applicazione anche con riferimento al giudizio di merito fino alla sua conclusione.
Il CTU dott. , nei chiarimenti resi in sede di Persona_1
opposizione, alla luce della documentazione medica prodotta nella presente fase, ha concluso che la ricorrente possiede il
2 requisito sanitario relativo allo stato di cui alla legge 104 del
1992 art. 3 comma 3 a decorrere dal 12 novembre 2024 .
Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata.
Pertanto, deve essere riconosciuto sussistente in capo all'istante il requisito sanitario relativo allo stato di cui alla legge 104 del
1992 art. 3 comma 3 a decorrere dal 12.11.2024 .
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Vanno invece poste a carico dell' le spese delle consulenze CP_1
tecniche espletate, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite: dichiara che possiede il requisito sanitario Parte_1
relativo allo stato di cui alla legge 104 del 1992 art. 3 comma 3 a decorrere dal 12.11.2024; dichiara interamente compensate le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell le spese della CP_1
consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto.
Torre Annunziata , 16.10.2025 IL GIUDICE
LL AR
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