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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/12/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1100/2024 L.P.
Il Giudice, Dott. LA NU
Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta" ad opera dell'Avv. ITRI
PP per la parte ricorrente.
** ****
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica.
Viterbo lì 18/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro
In persona della Dott.ssa LA NU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
Nella causa iscritta al n. 1100 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024
Vertente
TRA Parte_1 (C.F.= C.F. 1
elettivamente domiciliato in Roma, via Boezio, 11, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe
RI e NA IA, che lo rappresentano e difendono come da delega allegata al ricorso introduttivo telematico.
RICORRENTE
E
(C.F.= P.IVA_1 ), Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21.
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971.
CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.7.2024 Parte_1 ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, condannare l' CP_1 alla corresponsione in favore del sig. [...] della somma di € 3.756,15, di cui €3.490,41 a titolo di ratei arretrati di assegno di assistenza Parte_1 ex art. 13 L. 118/71 per il periodo dal 1.05.2020 al 31.3.2021 ed € 265,74 a titolo di interessi su tali somme calcolati dalle singole scadenze al 30.6.2024, oltre gli interessi successivi fino all'effettivo soddisfo.
Condannare altresì l' CP_1 al pagamento dei compensi e delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.".
L'CP 1 pur ritualmente vocato in giudizio, è rimasto contumace.
La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Hanno diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 Legge n. 118/1971 gli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una percentuale di invalidità minima superiore al 74%. È richiesto che l'interessato sia maggiorenne e non abbia raggiunto i 67 anni di età, sia cittadino italiano residente in Italia o straniero munito di carta di soggiorno, abbia un'invalidità tra il 74% ed il 99% e che goda di un reddito annuo personale non superiore ai limiti di legge. Deve inoltre essere incollocato o incollocabile al lavoro. L'assegno mensile di assistenza è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: CP_1 INPDAP ecc.) e con le pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio. Al sessantasettesimo anno di età il beneficio viene trasformato in assegno sociale.
Dai documenti in atti risulta che il ricorrente è stato riconosciuto dalla Commissione medica
CP_1 con verbale del 17.10.2018 invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 75% con decorrenza dal 6.2.2018 e con successivo verbale del 28.5.2021 invalido totale con permanente inabilità lavorativa al 100% con decorrenza dal 20.5.2021.
Risulta altresì che il medesimo ha percepito la Naspi fino ad aprile 2020, mentre da maggio
2020 è privo di occupazione e non percepisce più l'indennità di disoccupazione. Dalle dichiarazioni dei redditi del 2021 (redditi 2020) e del 2022 (redditi 2021) risulta inoltre il possesso da parte del ricorrente di un reddito complessivo imponibile ai fini Irpef inferiore rispetto ai limiti di legge per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 Legge n. 118/1971 nei rispettivi anni. Egli ha inoltre presentato il
23.2.2021 il modello AP/70 inerente i dati socio-economici per la liquidazione della prestazione. Sussistono infine i requisiti anagrafico e di cittadinanza. Alla luce di quanto esposto, va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L n. 118/1971 nel periodo rivendicato dall'1.5.2020 al 31.3.2021, con condanna dell' CP_1 al pagamento dei relativi ratei nella misura di legge, oltre interessi legali a decorrere dalla scadenza di ciascun rateo e fino al saldo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: accogliendo il ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' CP_1 accerta e dichiara il diritto di quest'ultimo all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 Legge n. 118/1971 dall'1.5.2020 al 31.3.2021 e, per l'effetto, condanna l' CP_1 in persona del presidente p.t., al pagamento in suo favore dei
, relativi ratei, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascun rateo al saldo;
condanna l'CP_1 in persona del presidente p.t., al pagamento in favore dei procuratori antistatari del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Viterbo lì, 18 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
LA NU
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1100/2024 L.P.
Il Giudice, Dott. LA NU
Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta" ad opera dell'Avv. ITRI
PP per la parte ricorrente.
** ****
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica.
Viterbo lì 18/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro
In persona della Dott.ssa LA NU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
Nella causa iscritta al n. 1100 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024
Vertente
TRA Parte_1 (C.F.= C.F. 1
elettivamente domiciliato in Roma, via Boezio, 11, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe
RI e NA IA, che lo rappresentano e difendono come da delega allegata al ricorso introduttivo telematico.
RICORRENTE
E
(C.F.= P.IVA_1 ), Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21.
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971.
CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.7.2024 Parte_1 ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, condannare l' CP_1 alla corresponsione in favore del sig. [...] della somma di € 3.756,15, di cui €3.490,41 a titolo di ratei arretrati di assegno di assistenza Parte_1 ex art. 13 L. 118/71 per il periodo dal 1.05.2020 al 31.3.2021 ed € 265,74 a titolo di interessi su tali somme calcolati dalle singole scadenze al 30.6.2024, oltre gli interessi successivi fino all'effettivo soddisfo.
Condannare altresì l' CP_1 al pagamento dei compensi e delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.".
L'CP 1 pur ritualmente vocato in giudizio, è rimasto contumace.
La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Hanno diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 Legge n. 118/1971 gli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una percentuale di invalidità minima superiore al 74%. È richiesto che l'interessato sia maggiorenne e non abbia raggiunto i 67 anni di età, sia cittadino italiano residente in Italia o straniero munito di carta di soggiorno, abbia un'invalidità tra il 74% ed il 99% e che goda di un reddito annuo personale non superiore ai limiti di legge. Deve inoltre essere incollocato o incollocabile al lavoro. L'assegno mensile di assistenza è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: CP_1 INPDAP ecc.) e con le pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio. Al sessantasettesimo anno di età il beneficio viene trasformato in assegno sociale.
Dai documenti in atti risulta che il ricorrente è stato riconosciuto dalla Commissione medica
CP_1 con verbale del 17.10.2018 invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 75% con decorrenza dal 6.2.2018 e con successivo verbale del 28.5.2021 invalido totale con permanente inabilità lavorativa al 100% con decorrenza dal 20.5.2021.
Risulta altresì che il medesimo ha percepito la Naspi fino ad aprile 2020, mentre da maggio
2020 è privo di occupazione e non percepisce più l'indennità di disoccupazione. Dalle dichiarazioni dei redditi del 2021 (redditi 2020) e del 2022 (redditi 2021) risulta inoltre il possesso da parte del ricorrente di un reddito complessivo imponibile ai fini Irpef inferiore rispetto ai limiti di legge per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 Legge n. 118/1971 nei rispettivi anni. Egli ha inoltre presentato il
23.2.2021 il modello AP/70 inerente i dati socio-economici per la liquidazione della prestazione. Sussistono infine i requisiti anagrafico e di cittadinanza. Alla luce di quanto esposto, va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L n. 118/1971 nel periodo rivendicato dall'1.5.2020 al 31.3.2021, con condanna dell' CP_1 al pagamento dei relativi ratei nella misura di legge, oltre interessi legali a decorrere dalla scadenza di ciascun rateo e fino al saldo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: accogliendo il ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' CP_1 accerta e dichiara il diritto di quest'ultimo all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 Legge n. 118/1971 dall'1.5.2020 al 31.3.2021 e, per l'effetto, condanna l' CP_1 in persona del presidente p.t., al pagamento in suo favore dei
, relativi ratei, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascun rateo al saldo;
condanna l'CP_1 in persona del presidente p.t., al pagamento in favore dei procuratori antistatari del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Viterbo lì, 18 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
LA NU