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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, II sezione Civile, dott.ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel RGN. 3473 nell'anno 2023 avente ad oggetto: revocatoria ordinaria atto di cessione ramo d'azienda
TRA
P. IVA in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta su foglio separato, dall'Avv.
Valentina Alunni (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in C.F._1
Perugia, Piazza Danti 21.
ATTORE
E
P. IVA , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 [...]
P. IVA in persona del liquidatore suo legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, P. IVA in persona del suo Controparte_3 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore, tutte rappresentate e difese, giusta procura alle liti conferita in calce alla comparsa di costituzione, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Massimo Garzilli
(C.F. ) e Giovanni Giglio (C.F. ) C.F._2 C.F._3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.10.24, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano a riportandosi alle note autorizzate. Il GU all'esito assegnava la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, la ha convenuto in Parte_1
giudizio innanzi a codesto Tribunale la la e la CP_1 Controparte_2
esponendo: Controparte_3
1 - che in data 30.07.2011 la e la avevano sottoscritto un contratto ai Parte_1 CP_1 sensi del quale quest'ultima si riconosceva debitrice nei confronti di di un Parte_1
importo pari a euro 3.000.000,00 da corrispondersi tramite pagamento su base annuale a far data dal 31.12.2012 e fino al 31.12.2021;
- che la è una società a responsabilità limitata, avente un capitale sociale di euro CP_1
10.000,00 e controllata da quattro persone fisiche appartenenti al medesimo nucleo familiare:
, amministratore unico con una quota del 20%; , con una quota Parte_2 Parte_3
del 20%; titolare di una quota del 20%; titolare di una Parte_4 Parte_5
quota del 40%;
- che trattasi di una società in oggettive difficoltà finanziarie, dal momento che nel 2018 registrava una perdita di esercizio di oltre 1,5 milioni di euro “non riconducibile a fattori straordinari”; nel 2019 realizzava un netto di poco superiore ai 100.000,00 euro;
e nel 2020 realizzava un utile di circa 100.000,00 euro, ottenendo dunque introiti ampiamente insufficienti a saldare il proprio debito;
- che l'unico asset che era in grado di garantire la capacità della controparte di onorare il credito di era la titolarità da parte di del 100% del capitale sociale di Parte_1 CP_1 [...]
società costituita nel 1999 e operante prevalentemente nel commercio e Controparte_2 nell'intermediazione di rifiuti pericolosi e non;
- che con atto rep. n. 31406, numero protocollo NA-2018- 21453, del Notaio , Persona_1 [...]
(e dunque ha ceduto ad il suo ramo Controparte_2 CP_1 Controparte_3
d'azienda (valutato oltre 750.000,00 euro) a titolo completamente gratuito.
Ritenendo che, nel caso di specie, ricorressero i requisiti dell'eventus damni e del consilium fraudis, la società attrice chiedeva al Tribunale adito che venisse dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti, ex art. 2901 c.c., dell'atto pubblico n. 31406, numero protocollo NA-2018-21453, del Notaio Per_1
, riguardante il conferimento del ramo d'azienda di
[...] Controparte_4 nonché dell'atto rep. n. 31986 mediante il quale il Notaio ha dichiarato efficace il Persona_1
trasferimento del ramo d'azienda, essendosi verificata la condizione sospensiva apposta all'atto dell'8.02.2018.
Instauratosi il contraddittorio mercé la costituzione di tutti i convenuti chiamati in giudizio, questi contestavano la pretesa attorea, eccependo carenza di legittimazione passiva delle società
[...]
ed trattandosi di soggetti estranei al rapporto presunto di Controparte_2 Controparte_3
debito/credito intercorso tra e Parte_1 CP_1
Deducevano, inoltre, la mancanza del danno sostenendo che controllata da Controparte_2 CP_1
aveva conferito il ramo di azienda in di cui, all'epoca dei fatti, deteneva
[...] Controparte_3
2 il 60% delle quote sociali, conservando così sia la proprietà – attraverso la partecipazione sociale nella società conferitaria – sia il controllo dell'azienda in parola, in quanto socio maggioritario.
Pertanto, l'atto di conferimento non avrebbe depauperato il patrimonio di nessuna delle società convenute.
Eccepivano, altresì, il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. poiché l'accoglimento della domanda non avrebbe prodotto in capo ad alcun utile effetto, non potendo quest'ultima Parte_1 aggredire l'azienda in assenza di una ragione di credito nei confronti della conferente, non essendo creditrice di Parte_1 Controparte_2
Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda e la condanna dell'attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., nonché al pagamento delle spese di giudizio.
All'esito dell'esame degli atti e dei documenti depositati in uno alle memorie, il GU, ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 17.11.2024 ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.10.2024.
Con ordinanza resa in data 18.10.2024 il GU - preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti con note trasmesse in via telematica - ha rimesso la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ebbene, il presente giudizio ha ad oggetto l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa da Pt_1
contro la la e la per sentire
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_3 dichiarare l'inefficacia degli effetti del conferimento di ramo di azienda di cui all'atto rep. n. 31406, numero protocollo NA-2018- 21453, del Notaio ed avente ad oggetto l'attività “di Persona_1
gestione, trasporto, selezione, recupero, riciclaggio e trasformazione di rifiuti urbani ed assimilabili, speciali e non pericolosi, nonché inerti ed assimilati provenienti da costruzioni, demolizioni, scavi e restauri di qualsiasi opera edilizia” - il cui patrimonio netto, come da perizia di stima, era pari ad euro 774.800,00 - da parte della conferente in favore della conferitaria la Controparte_2
e, così, per ricostruire l'integrità del patrimonio della propria debitrice Controparte_3 CP_1
posta da esso gravemente in pericolo.
[...]
In linea generale va ricordato che l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. (c.d. actio pauliana) e' quel mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale consistente nel potere del creditore
(revocante) di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni.
Funzione dell'azione è pertanto quella di tutelare l'interesse del creditore contro atti di disposizione del debitore incidenti in modo pregiudizievole sulla consistenza del suo patrimonio: tale finalita',
3 eminentemente cautelare, si realizza attraverso la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione del debitore e consente poi l'esperimento di azioni cautelari e esecutive sul bene distratto.
Presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria risultano essere la sussistenza del credito da parte del soggetto che agisce, l'eventus damni - ovvero il compimento di un atto che non necessariamente determini l'insolvenza del debitore, ma renda anche soltanto piu' difficoltosa una eventuale futura soddisfazione del creditore mediante una modifica del patrimonio non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche sotto quello qualitativo - e la scientia damni da parte del debitore, consistente nella generica, ma effettiva consapevolezza del danno che si arreca agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Ove poi l'atto sia a titolo oneroso occorre la prova anche della partecipatio fraudis del terzo.
Quanto all'elemento soggettivo, è richiesta in capo al debitore la mera consapevolezza del pregiudizio che l'atto può arrecare alle ragioni del creditore.
Il pregiudizio, come si è visto, è dato dal pericolo attuale e concreto di insolvenza.
La conoscenza deve, quindi, avere ad oggetto tale pericolo e non la semplice eventualità che il patrimonio risulti insufficiente.
Non occorre tuttavia che il debitore abbia avuto particolarmente presente quel creditore, essendo sufficiente la previsione dell'insolvenza, la quale colpisce normalmente tutti i creditori (cfr., ad esempio, Cass. civile, sez. III, 23/11/1985, n. 5824, in Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 11: "In tema di revocatoria ordinaria, a tutela di un credito insorto prima dell'atto dispositivo del debitore del quale si chiede la declaratoria d'inefficacia, il requisito della conoscenza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato dall'atto stesso, non richiede la consapevolezza della specifica ragione creditoria dell'attore, essendo sufficiente che tale consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio di detto debitore in danno dei creditori complessivamente considerati").
Quale presupposto dell'azione, la prova della conoscenza del danno da parte del debitore e' a carico del revocante. Trattandosi di uno stato soggettivo, tale la prova puo' essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, il cui apprezzamento e' devoluto al giudice di merito ed e' incensurabile in sede di legittimita' ove congruamente motivato (cfr. Cass. civile, sez. III, 18 settembre 2015 n. 18315;
Cass. civile, sez. VI 18 luglio 2014 n. 16498; Cass. civile, sez. III, 30 dicembre 2014 n. 27546).
Incide sull'analisi delle risultanze istruttorie sia la natura dell'atto (a titolo oneroso o gratuito) sia la sua anteriorità o posteriorità rispetto all'insorgenza del credito.
Al riguardo e' opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c., l'anteriorita' del credito rispetto all'atto dispositivo deve essere valutata avendo riguardo al momento dell'insorgenza del credito e non della sua scadenza (Cass. n. 17356 del 2011) o del relativo accertamento giudiziario
(Cass., n. 1050 del 1996 ; Tribunale Roma sez. II, 31/01/2020, n.2114).
4 Difatti, la qualita' di creditore e' da intendersi in senso ampio, come titolare di un credito gia' esistente anche soggetto a termine o condizione, dilatandosi cosi la tutela alla semplice aspettativa e ad una ragione di credito anche eventuale, non assumendo rilevanza i requisiti della certezza, liquidita' ed esigibilita' del credito stesso (cfr., tra le altre, Cass., sez. Ili, 15 maggio 2018, n. 11755).
Dunque, “in tema di azione revocatoria ordinaria il legislatore, nell'art. 2901 c.c., distingue il consilium fraudis in: da una parte "consapevolezza del pregiudizio"; dall'altra "dolosa preordinazione". La prospettazione dell'anteriorità, ovvero della posteriorità del credito, rispetto all'atto dispositivo, muta radicalmente il thema decidendum ed il thema probandum della proposta azione revocatoria, dovendosi nell'un caso allegare e provare il dolo generico, e cioè, la mera consapevolezza da parte del debitore e del terzo, del possibile danno che possa derivare dall'atto dispositivo, e nell'altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, inteso come la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore: in sostanza la loro "calliditas",
"l'animus nocendi", in luogo della semplice "scientia damni"( ex multis Tribunale Novara,
11/08/2020, n.385).
Ciò detto, l'eccezione sollevata dalle convenute in merito alla carenza di interesse ad agire da parte di non può essere accolta. Parte_1
L'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., sussiste ogniqualvolta il ricorrente abbia un concreto interesse giuridico e attuale alla domanda proposta, ovvero miri ad ottenere un'utilità giuridicamente rilevante attraverso l'azione esercitata.
Orbene, l'operazione impugnata risulta pregiudizievole per le ragioni creditorie di n quanto Pt_1
incide indirettamente sulla garanzia patrimoniale di la quale detiene il 100% delle quote CP_1
di La partecipazione totalitaria in una società rappresenta un elemento Controparte_2
patrimoniale della controllante, suscettibile di esecuzione da parte dei creditori attraverso il pignoramento delle quote sociali. Tuttavia, il valore di tale partecipazione è strettamente legato alla consistenza patrimoniale della società partecipata: se questa viene spogliata di asset significativi, la quota di partecipazione perde valore, pregiudicando il soddisfacimento dei creditori della controllante.
Nel caso in esame, l'atto di cessione impugnato ha determinato una riduzione del patrimonio di
[...]
con il conseguente depauperamento del valore della partecipazione detenuta da Controparte_2
Tale effetto incide direttamente sulla posizione del creditore che vede CP_1 Parte_1
ridotte le possibilità di recuperare il proprio credito nei confronti della debitrice CP_1
Qualora, infatti, la domanda attorea venisse accolta e l'atto impugnato fosse dichiarato inefficace, il bene ceduto tornerebbe nel patrimonio di restituendo valore alla partecipazione Controparte_2
detenuta da e, conseguentemente, ripristinando la consistenza della garanzia patrimoniale CP_1
5 a disposizione dei creditori di quest'ultima. L'utilità che mira a conseguire attraverso Parte_1
l'azione è dunque concreta ed attuale, in quanto funzionale alla tutela del proprio diritto di credito.
Ne consegue che l'eccezione di carenza di interesse ad agire deve essere rigettata.
Passando al merito della controversia, deve valutarsi la sussistenza nel caso di specie dei requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per il suo accoglimento.
Alla luce delle suesposte considerazioni, possono ritenersi sussistenti nella presente vicenda, le condizioni necessarie ad accogliere la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. della cessione di ramo d'azienda di cui al rogito notarile dell'08.02.2018 intercorso tra e Controparte_2 Controparte_3
[...]
In particolare, non può dubitarsi dell'esistenza del credito per come prospettato Parte_1
seppur trattasi nella fattispecie di credito litigioso per il quale pende giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Napoli – XII sezione civile – Giudice dr.ssa Gargia (R.G. n.
21379/2022), con incidentale querela di falso promossa da CP_1
Ebbene, ai fini della sussistenza dell'indicato presupposto, non rileva che penda giudizio di opposizione.
Ed invero, per consolidata giurisprudenza “In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori” (Cass. ord. n. 4212 del 19.02.2020; in termini si vedano anche Cass. civ., sez. III,
09/02/2012, n. 1893; Cass. civ., sez. III, 07/05/2014, n. 9855; Cass. civ., sez. III, 27/01/2009, n. 1968
e Cass. civ., sez. un., 18/05/2004, n. 9440); fermo restando che “l'eventuale sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza del credito non sia accertata con efficacia di giudicato” (Cass. civ., sez. III, 07/05/2014, n. 9855; Cass. civ., sez.
I, 12/07/2013, n. 17257).
Allo scopo va precisato, confortato dalla dottrina dominante e dalla giurisprudenza prevalente (Cass.
Sez. Un. Sent. n. 9440 del 18.05.2004) che la tutelabilità in sede revocatoria del credito litigioso si basa su una interpretazione estensiva della qualità di creditore individuata dall'art. 2901 c.c., la cui portata, è stata progressivamente dilatata fino a comprendere pretese di credito meramente eventuali.
Non è dunque necessaria la titolarità di un credito certo ma è sufficiente una seria ragione o aspettativa del credito.
6 Nella circostanza va ravvisata, pertanto, una legittima e non pretestuosa ragione di credito ancorché di natura litigiosa.
Ricorre, poi, il requisito del danno, arrecato dall'atto di cessione, alle ragioni di credito dell'attrice.
In proposito, giova ribadire che il pregiudizio richiesto dall'art. 2901 c.c. può essere costituito anche da un pericolo di danno derivante dall'atto dispositivo, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del credito o da comprometterne la fruttuosità (cfr., in questi termini, ex multiis, Cass. civ. sentenza n. 15310 del 7 luglio 2007).
Nel caso di specie, la prova del requisito di cui si discorre emerge chiaramente dalla considerazione secondo cui, l'atto per Notaio dell'08.02.2018, ha comportato il depauperamento del Persona_1
patrimonio della e, indirettamente, di che ne detiene il controllo. Controparte_2 CP_1
Invero, i bilanci allegati evidenziano il crollo del fatturato e il decremento patrimoniale della società conferente, rendendo evidente il pregiudizio arrecato ai creditori.
Pertanto, l'atto di disposizione ha sottratto ai creditori un asset strategico, privo di corrispettivo, con la conseguente diminuzione della garanzia patrimoniale a loro disposizione.
In particolare, la riduzione della capacità patrimoniale di si evince dai bilanci Controparte_2 aziendali successivi all'operazione contestata, dai quali emerge un forte deterioramento della propria situazione economico-finanziaria. Il ramo d'azienda oggetto del conferimento rappresentava una parte preponderante della capacità operativa della società, e la sua alienazione senza corrispettivo ha di fatto compromesso il soddisfacimento delle pretese creditorie.
Tra l'altro, l'assenza di un corrispettivo ha avuto un impatto diretto sulla posizione finanziaria di
[...]
privandola di mezzi di pagamento e incidendo sulla continuità aziendale. Controparte_2
Non pare, pertanto, dubbio che la parte attrice sia legittimata a far valere l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto in esame in quanto lo stesso pregiudica certamente il diritto della parte istante ad ottenere la soddisfazione di detto allegato diritto.
Di conseguenza, anche l'eventus damni avverso le ragioni di credito della parte attrice risulta fondato, considerando che rispetto alla finalità perseguita dal creditore, di conservare la garanzia rispetto all'adempimento del debitore, è sufficiente la configurazione di un generale pericolo rispetto alla soddisfazione del credito.
Ecco che pertanto il trasferimento del ramo d'azienda presenta un fondato rischio di insolvenza, considerando anche che la convenuta non ha fornito alcun elemento onde comprovare, in ogni caso, la sua solvibilità. Invero, incombeva sul debitore fornire la prova della titolarità di beni ulteriori, in grado di assicurare il soddisfacimento delle ragioni di credito dell'attrice.
7 Al contrario, la prova del requisito del danno emerge dalla considerazione secondo cui non risultano ulteriori beni aziendali o risorse patrimoniali del debitore convenuto.
Per quanto qui interessa la non ha mai indicato in quale modalità avrebbe adempiuto a CP_1
quanto pronunciato in sede monitoria in favore della Parte_1
Si rende per tale via, dunque, attuale e non pretestuoso già il pericolo dell'esatto adempimento, non avendo la fornito la prova della capienza del su residuo patrimonio rispetto alle ragioni CP_1 dell'attrice.
Quanto, invece, ai presupposti soggettivi essi consistono nel cd. consilium fraudis, ovvero nell'intento frodatorio. In particolare, per aversi frode non è necessaria la specifica conoscenza nel debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del titolare del credito per cui la tutela revocatoria è stato proposto, essendo sufficiente l'effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento che investa genericamente la riduzione della consistenza del proprio patrimonio in pregiudizio dei creditori complessivamente considerati (cfr. Cass. n. 2792/02; Cass. n. 7262/00).
Non è presupposto per l'esperimento della revocatoria che il credito sia sorto anteriormente all'atto di alienazione, essendo piuttosto necessaria in caso contrario (credito sorto posteriormente all'atto revocato), la prova della dolosa preordinazione, anche denominata cd. partecipatio frudis (cfr. Cass.
n. 11577/08 “In tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione a titolo oneroso sia anteriore al sorgere del credito, la condizione per l'esercizio dell'azione stessa è, oltre al
"consilium fraudis" del debitore, la "partecipatio fraudis" del terzo acquirente, ossia la conoscenza da parte del terzo della dolosa preordinazione della vendita ad opera del disponente rispetto al credito futuro;
tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento, riservato al giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato” (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva escluso la sussistenza di tale elemento psicologico nell'acquisto della nuda proprietà di due immobili, da parte di soggetti legati al debitore da rapporti di affinità collaterale, tra l'altro scevri da particolari frequentazioni e legami, per un prezzo non discostantesi in misura significativa dalla valutazione operata dal c.t.u., nonché nell'acquisto, da parte dei due figli del debitore, della piena proprietà di altro immobile, ad un prezzo scontato, il cui scarto, ritenuto, peraltro, fisiologico nella contrattazione tra consanguinei, rispetto alla valutazione peritale non era tale da esorbitare dai parametri di oscillazione tra domanda ed offerta”).
L'anteriorità o la posteriorità dell'atto rispetto al sorgere del credito, in caso di domanda di revoca di atti a titolo oneroso, influisce sull'atteggiamento psicologico del terzo: in particolare nel caso in cui l'atto sia posteriore al sorgere del credito, invero, perché sia considerato ricorrente l'estremo soggettivo basterà provare che il terzo sia stato genericamente consapevole del fatto che attraverso
8 l'atto stesso, il debitore diminuiva la sua sostanza patrimoniale, mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni dei creditori complessivamente considerati (scientia fraudis), non rendendosi comunque necessaria la specifica conoscenza del credito per cui tutela la revocatoria, viene proposta (cfr. Cass. n. 5741/04), né la collusione tra il debitore e il terzo, né la conoscenza in capo al terzo dello stato di insolvenza del debitore (cfr. Cass. n. 11518/96).
Non così per gli atti a titolo gratuito per cui la giurisprudenza di legittimità recentemente ha chiarito che in tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del consilium fraudis per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. 22 agosto 2007, n. 17867).
Infatti, la prova del requisito della scientia fraudis o della partecipatio fraudis ben potrà essere fornita anche per presunzioni (cfr. Cass. n. 11577/08; Cass. n. 3470/07; Cass. n. 1068/07), con particolare riferimento agli elementi presuntivi ritraibili dalla sperequazione tra prezzo e valore di mercato del bene (cfr. Cass. n. 13404/08; Cass. n. 11916/01; Cass. n. 1054/99), dalla relazione soggettiva tra le parti (cfr. Cass. n. 2748/05 o Cass. 8735/09 che fanno leva sul rapporto di parentela) oppure dal tipo di trasferimento (cfr. Cass. n. 13404/08 concernente la vendita contestuale di una pluralità di beni ad un unico soggetto).
In particolare, quanto agli atti dispositivi a titolo gratuito anteriori all'insorgenza del credito dal punto di vista soggettivo la giurisprudenza appare alquanto rigorosa nel richiedere nel debitore quell'atteggiamento di accorta scaltrezza del disponente (cd. calliditas) consistente – ed oggetto dell'onere della prova dell'attore – nel dolo specifico ovvero la precipua volontà di danneggiare il creditore anche per i crediti che dovessero insorgere in futuro al di là della prova della semplice scienza damni (cfr. Trib. Palermo 26.06.19; Cass. N. 13446/13).
Ebbene, nel caso di specie deve escludersi che l'atto per Notar Guida abbia avuto natura onerosa.
Dall'esame dell'atto notarile del 8 febbraio 2018, repertorio n. 31406, risulta che la società
[...] ha conferito il proprio ramo d'azienda alla società Controparte_2 Controparte_3
attribuendogli un valore di euro 774.800,00, senza imputazione a capitale e a titolo di versamento socio a fondo perduto.
Questa operazione configura un atto a titolo gratuito, in quanto privo di un corrispettivo economico o patrimoniale a favore della parte conferente.
In particolare, il conferimento non comporta un aumento del capitale sociale della società conferitaria, escludendo così qualsiasi forma di contropartita economica o patrimoniale per il socio cedente.
9 D'altro canto, poi, il riferimento esplicito al “versamento socio a fondo perduto” nel testo dell'atto notarile conferma che il trasferimento del ramo d'azienda è stato effettuato senza un corrispettivo e senza alcun diritto alla restituzione da parte della conferente e, dunque, a titolo gratuito.
Orbene, tenuto conto di quanto appena osservato, condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria
è, come detto, la sussistenza del requisito soggettivo del consilium fraudis essendo l'atto dispositivo a titolo gratuito successivo all'insorgenza del credito.
Nella specie, la convenuta era certamente consapevole che con l'atto di trasferimento CP_1
impugnato avrebbe reso meno agevole per la creditrice il soddisfacimento delle proprie ragioni, essendo del resto le stesse perfettamente a conoscenza dell'obbligo di pagamento gravante su di essa.
Nel caso in esame, è di fondamentale rilevanza il fatto che, al momento della cessione del ramo d'azienda, tutte le società coinvolte – e – CP_1 Controparte_2 CP_2 CP_3
appartenevano ( rectius le quote sociali delle stesse erano nella titolarità dello) allo stesso nucleo familiare.
Questo elemento assume un'importanza decisiva nella valutazione dell'intento fraudolento alla base dell'operazione, in quanto suggerisce che il movimento patrimoniale potrebbe essere stato compiuto non tanto in vista di una strategia economica legittima, quanto piuttosto con l'intento di trasferire i beni da una società all'altra per renderli di fatto inaccessibili ai creditori di Parte_6
, lo schermo societario e la diversità soggettiva tra enti societari e titolari delle quote sociali da
[...]
intendersi come diversità di centro di interessi e di imputazione delle situazioni soggettive (autonome rispetto ai soci) non può perciò solo escludere il progetto dismissivo, laddove come nel caso di specie vi sia una coincidenza fisica tra i componenti degli organi deliberanti.
In definitiva, in accoglimento delle domande spiegate, va dichiarata ex art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti dell'attrice dell'atto impugnato come meglio descritto in parte motiva eseguiti da
[...]
e dalla beneficiaria Controparte_2 Controparte_3
Quanto al riparto delle spese di lite, l'integrale accoglimento della domanda attorea consente di ritenere i convenuti integralmente soccombenti con conseguente accollo delle stesse, liquidate come in dispositivo sulla scorta del valore (riferibile al credito: cfr. Cass. n. 10089/14) e della complessità della causa e secondo i parametri del DM 147/22.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto dichiarata l'inefficacia dell'atto rep. n. 31406, numero protocollo NA-2018- 21453, del Notaio , dell'08.02.2018 avente ad oggetto la Persona_1 cessione del ramo d'azienda, nonché l'atto rep. n. 31986 mediante il quale il Notaio Per_1
10 ha dichiarato efficace il trasferimento del ramo d'azienda, essendosi verificata la Per_1
condizione sospensiva;
2. Ordina al Conservatore dei RR.II. competente di trascrivere la presente sentenza, con esonero da responsabilità;
3. Condanna in solido tra loro, e in persona CP_1 Controparte_2 Controparte_3
dei rispettivi rappresentanti legali al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in complessivi euro 518,00 per spese vive ed euro 18.950,00 per onorari,
[...]
oltre CPA ed IVA e rimborso forfetario al 15%.
Così deciso in Napoli, il 19.02.25
Il Giudice
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
11