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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n.32/2024 R.G., vertente TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via Spagnolio 11, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Antonino Alati, CF , che la rappresenta e C.F._2 difende, tel./fax 096521422, pec Email_1 appellante CONTRO
, CF , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e l.r.p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Sanguineti, CF , pec C.F._3 t, giusta procura generale alle liti rilasciata per Email_2 atto a ministero del notaio di Roma repertorio 37875 raccolta 7313 del 22 Persona_1 marzo 2024, elettivamente domiciliato in Reggio di Calabria, presso l'Ufficio Legale CP_ Distrettuale dell' , viale Calabria n. 82 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 10.07.2019 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria,
[...]
opponeva i provvedimenti di restituzione dell'indennità di disoccupazione Parte_1 agricola n. 2016696407658 relativa all'anno 2015; n. 2017734403261 relativa all'anno 2016; n. 20187740011229 per l'anno 2017; nonché i provvedimenti presupposti e connessi compresi quelli di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli e di revoca della prestazione previdenziale dell'indennità di disoccupazione per gli anni in questione. Esponeva di essere bracciante agricola e nel mese di aprile 2019 si era recata presso l di Reggio Calabria al fine di verificare la propria posizione previdenziale e CP_1 contributiva. In tale occasione aveva appreso di essere stata cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli con riferimento agli anni 2015, 2016 e 2017 e che per tale motivo erano state revocate le relative prestazioni previdenziali (disoccupazione agricola), con conseguente richiesta di restituzione delle somme percepite per gli anni in questione, precisamente € 2
2.201,58 per l'anno 2015, € 2.174,94 per il 2016 ed € 2.148,90 per il 2017, per la somma complessiva di € 6.525,42. CP_ I periodi in contestazione erano stati “cancellati”, in quanto l , a seguito di accertamento ispettivo presso la ditta datrice di lavoro, aveva ritenuto fittizio il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la ditta SS. Non aveva mai ricevuto né i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, né i provvedimenti di revoca e contestuale richiesta di restituzione delle somme percepite a titolo di disoccupazione agricola. Avverso i sopra indicati provvedimenti, in data 30-04-2019, aveva proposto ricorso amministrativo, posto che, per i periodi in questione, contrariamente a quanto ritenuto dall'ente previdenziale, aveva lavorato quale bracciante agricola alle dipendenze del sig.
, nato a [...] il [...], n.q. di titolare dell'omonima azienda CP_2 agricola, con sede in Reggio Calabria c.da Mosorrofa. Rassegnava le seguenti conclusioni: “annullare e/o revocare i provvedimenti impugnati, poiché illegittimi ed infondati per i motivi esposti in ricorso;
2) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto la propria attività di bracciante agricola alle dipendenze della Ditta SS RI nell'anno 2015 per un totale di 53 giornate (20 giorni nel mese di ottobre e novembre, 13 giorni nel mese di dicembre), nell'anno 2016 per un totale di 52 giornate (8 giorni nel mese di settembre, 14 giorni nei mesi di ottobre 16 giorni nel mese di novembre e 14 giorni di dicembre) e nell'anno 2017 per un totale di 51 giornate (20 giorni nel mese di ottobre e novembre, 11giorni a dicembre); 3) Accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla sig.ra del diritto alla re-iscrizione nell'elenco dei lavoratori Parte_1 agricoli per gli anni 2015, 2016 e 2017 e conseguentemente il diritto della ricorrente al riconoscimento e regolarizzazione della propria posizione assicurativa/contributiva e del diritto all'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2015, 2016 e 2017, conseguentemente dichiarare illegittima la richiesta di restituzione di indebito relativa all'indennità di disoccupazione agricola percepita per gli anni in questione”. Costituitosi, l contestava l'avversa domanda, eccependo un primo luogo la CP_1 decadenza della ricorrente e nel merito l'infondatezza della domanda.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza emessa il 26.09.2023, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava il ricorso. Puntualizzava che la controversia aveva ad oggetto la pretesa della ricorrente, lavoratrice agricola, alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2015, CP_ 2016, 2017 da quali risultava cancellata giusta variazioni negli elenchi pubblicati dall' dal 15.9.al 30.9. 2018. La ricorrente asseriva, altresì, il diritto alla indennità di disoccupazione agricola percepita per gli stessi anni e, pertanto, negava di dover restituire le somme percepite a tale titolo e sosteneva che erano infondate le pretese dell' alla CP_1 restituzione. Quanto all'eccepita, dall' , decadenza dall'impugnazione della cancellazione, CP_1 CP_ rilevava come l avesse documentato la cancellazione delle giornate agricole con elenchi notificati in forma telematica sul sito INTERNET dell'Istituto dal 15/09/2018 al 30/09/2018. Era infondato l'assunto della ricorrente, secondo cui “ad aprile del 2019 è venuta a conoscenza della propria cancellazione dai predetti elenchi, a seguito della notifica del provvedimento di rigetto della domanda di disoccupazione agricola (11-02-2019 Pertanto, se il termine di decadenza per proporre ricorso si facesse decorrere dalla pubblicazione degli elenchi trimestrali di modifica (dal 15-9-18 al 30-9-18), la ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso amministrativo entro il 30-10-2018 e quello giudiziario entro i successivi 120 giorni, ovvero entro il 27-02-2018, già prima di avere avuto effettiva conoscenza del provvedimento. Nel caso di specie, il ricorso proposto in data 10-07-2019 deve ritenersi 3
tempestivo, perché proposto entro il termine di 150 giorni (30 + 120), da farsi decorrere dalla data di effettiva conoscenza, ovvero dal mese di aprile 2019, o al massimo dalla data di notifica (11-02-2019) del provvedimento di rigetto della domanda di disoccupazione agricola>. Il Tribunale richiamava il principio secondo cui il termine per proporre azione giudiziale contro la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli non era quello annuale previsto dall'art. 47 del DPR 30 aprile 1970 n. 639, bensì quello di 120 giorni previsto dal D.L. 7/1970, che decorreva dalla data di definitività che, ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 375 del 1993, si conseguiva solo quando erano decorsi i termini per la proposizione del ricorso amministrativo contro la cancellazione (30 giorni) e quelli per la formazione del silenzio- rigetto (ulteriori 90 giorni), nonché quelli per l'impugnazione amministrativa (30 giorni) e per la formazione del silenzio rigetto contro la stessa (90 giorni). Quando non si verificava uno degli eventi della sequenza indicata dall'art. 11, i centoventi giorni andavano calcolati a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'adempimento omesso andava compiuto. Al riguardo, è opportuno rammentare il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “….in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D. Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Cass. Sez. lav., 17/01/2017, n. 994” (così Corte Appello Reggio Calabria sent. n 409/2022 pubbl. il 12/10/2022). Nel caso di specie la ricorrente, quanto all'impugnazione della cancellazione, aveva proposto un ricorso amministrativo del 30.04.2019 e quindi tardivo. All'epoca della pubblicazione telematica, il regime normativo non prevedeva la comunicazione individuale. La Corte Costituzionale, investita dello scrutinio di costituzionalità della norma, aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, prevedeva che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la CP_1 pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”; aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l provvede alla notifica ai lavoratori CP_1 interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12- 4
bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata – in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. La ricorrente non aveva provato la tempestiva azione giudiziale nei 120 giorni dal perfezionamento del termine decorrente dalla pubblicazione telematica e dalla scadenza dei 30 giorni (dal termine finale di pubblicazione) per fare ricorso amministrativo. Neppure aveva dimostrato l'impossibilità o il diniego di accesso, alle risultanze degli CP_ elenchi, da parte dell' dopo la scadenza del tempo di pubblicazione, pure essendo prevista la cadenza delle pubblicazioni. La parte infatti non aveva dimostrato un pregiudizio al diritto che la Corte aveva ritenuto di affermare ossia << la garanzia di un'adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale>>. I quindici giorni per apprendere la conoscenza tramite pubblicazione non apparivano irragionevoli né estremamente gravosi. Parte ricorrente aveva depositato ricorso giudiziale il 10.07.2019 ben oltre i 120 giorni dal 30.10.2018. Ne discendeva che andava ritenuto insussistente il diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni in esame. Una volta escluso il diritto all'iscrizione negli elenchi conseguiva la perdita anche del diritto alle prestazioni correlate (in tale senso Cass n. 6229 del 2019, e in conformità Cass 23615 Anno 2021). La domanda andava pertanto rigettata. Nessuna statuizione doveva essere adottata sulle spese stante la dichiarazione di esonero formulata dalla ricorrente.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata da Parte_1 Impugnava la sentenza nella parte in cui era stato ritenuto tardivo il ricorso proposto in data 10.07.2019 perché presentato oltre il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito degli elenchi di variazione. CP_1 Richiamava la sentenza n. 45/2021 della Corte Costituzionale, riferendo che la Corte non si era potuta pronunciare riguardo alla illegittimità della circolare , circolare 14 CP_1 giugno 2012, n. 82, (che aveva previsto che gli elenchi di variazione sono pubblicati all'indirizzo www.inps.it entro il 15 giugno primo elenco di variazione, entro il 15 settembre secondo elenco di variazione, entro il 15 dicembre terzo elenco di variazione, entro il 10 marzo dell'anno successivo quarto elenco di variazione), trattandosi di fonte di diritto secondaria. Tuttavia nel merito aveva affermato che “Il predetto ristretto ambito temporale non è difatti previsto dalla disposizione di legge impugnata né la sua indicazione, contrariamente a quanto affermato dalla difesa dell' , è necessario effetto del rinvio CP_1 operato dal ricordato art. 12-bis del r.d. n. 1949 del 1940 al precedente art. 12, poiché tale ultimo articolo è richiamato non già per la procedura di notificazione, ma solo con riferimento agli elenchi nominativi annuali. Ne consegue che i dubbi espressi dal rimettente circa l'irragionevole compressione del diritto di difesa dedotta dal rimettente vanno riferiti alle modalità con le quali la circolare
n. 82 del 2012 ha definito le specifiche tecniche di notificazione agli interessati tramite CP_1 pubblicazione sul proprio sito Internet degli elenchi di variazione trimestrali. Pertanto, spetta, eventualmente, alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare n. 82 del 2012 con cui l ha definito CP_1 CP_1 5
le specifiche tecniche della peculiare modalità di notifica prevista dalla disposizione censurata”. Le modalità di notifica previste nella circolare n. 82/2012, ovvero la notifica del CP_1 provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2015, 2016 e 2017 avvenuta per via telematica, con la pubblicazione degli elenchi sul sito dell'Ente dal 15-9-2018 al 30-9-2018 doveva essere considerata inidonea a far conoscere l'atto al destinatario, tanto più che era intervenuta a distanza di molto tempo dopo e quando la lavoratrice ormai svolgeva altra attività. A tutela di un effettivo diritto di difesa, il termine di decadenza per proporre ricorso doveva farsi decorrere non dal giorno delle pubblicazioni telematiche, ma dal giorno in cui la sig.ra aveva avuto conoscenza effettiva del provvedimento e il ricorso proposto Parte_1 in data 10-07-2019 doveva ritenersi tempestivo, perché proposto entro il termine di 150 giorni (30 + 120), da far decorrere dalla data di effettiva conoscenza, ovvero, dal mese di CP_ aprile 2019 quando la sig.ra si era recata presso la sede territoriale dell' ed è Parte_1 venuta a conoscenza dei provvedimenti oggetto di impugnazione. La suddetta interpretazione era stata avallata anche dalla Corte di Cassazione sent. 2124/2023: “Vale piuttosto la pena di aggiungere che la Corte cost. n. 45 del 2021 ha ritenuto che il sistema della notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito dell' costituisce forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza CP_1 erga omnes dell'atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, avendo il legislatore contemperato la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell'attività della pubblica amministrazione con la garanzia di un'adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale. E non essendo stata in questa sede sollevata alcuna questione concernente la ragionevolezza del periodo temporale di pubblicazione (che il giudice delle leggi ha invece ritenuto sindacabile esclusivamente dal giudice ordinario, risultando fissato in quindici giorni dalla circolare CP_1 n. 82/2012), le doglianze di parte ricorrente vanno rigettate, con l'affermazione del seguente principio di diritto: "La notificazione al lavoratore interessato del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell' nel proprio sito internet, CP_1 ai sensi dell'art. 38, comma 7, d. I. n.98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 43, comma 7, d. I. n. 76/2020 (conv. con I. n. 120/2020), concerne anche le giornate lavorative oggetto di iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma". Anche la Corte di Cassazione pertanto legittimava il giudice del merito a sindacare e disapplicare la circolare n. 82/2012che prevedeva il brevissimo termine di 15 giorni di CP_1 pubblicazione degli elenchi trimestrali nel sito . Detta circolare infatti è manifestamente CP_1 illegittima, perché in evidente violazione con il diritto di difesa, essendo detto termine insufficiente e inidoneo a permettere al lavoratore, a distanza di anni, di venire a conoscenza della sopravvenuta cancellazione dagli elenchi. Il Tribunale doveva quindi considerare tempestivo il ricorso e dichiararlo fondato, in quanto alla luce delle dichiarazioni rilasciate dai testi escussi era emerso in modo incontrovertibile che la sig.ra ha realmente lavorato alle dipendenze dell'azienda Parte_1 agricola del sig. nel periodo in contestazione 2015, 2016 e 2017. CP_2
La ricorrente era stata regolarmente assunta dalla ditta SS quale bracciante nel periodo che andava da settembre a dicembre di ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, così come comprovato dai contratti di lavoro, Unilav, e dalle buste paga prodotte in giudizio. Come dichiarato dal teste all'udienza dell'8 marzo 2023 e dagli altri testi, CP_2 escussi all'udienza del 19-5-2023, la sig.ra aveva prestato regolarmente e con Parte_1 vincolo di subordinazione la propria attività lavorativa in favore della ditta CP_2 6
occupandosi della coltivazione e raccolta degli ortaggi;
inoltre veniva impiegata nell'attività di agriturismo, aiutando in cucina e a servire ai tavoli. Per l'attività espletata la ricorrente veniva retribuita regolarmente (€ 40,00 al giorno, vedi dichiarazione del datore di lavoro, dell'8-3-2023) e le prestazioni erano rese in
CP_2 modo costante, tanto da maturare per ciascun anno in contestazione i periodi necessari per avere diritto all'indennità di disoccupazione e agli ulteriori benefici di legge. Il mancato riconoscimento del rapporto lavorativo intercorso con la ditta con
CP_2 conseguente cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, era frutto di erronee e superficiali considerazioni di carattere fiscale fatte dagli organi ispettivi e/o dall' CP_3 previdenziale. Le dimensioni dell'azienda agricola che disponeva di oltre sette ettari
CP_2 di terreno variamente coltivato (dichiarazione del datore di lavoro, dell'8-3-2023) e la
CP_2 molteplicità delle attività ivi espletate (agriturismo con posti letto) giustificavano ampiamente il rapporto di lavoro intercorso con la sig.ra con ogni consequenziale statuizione. Parte_1
Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado. Costituitosi, l' resisteva all'appello. CP_1 CP_ Richiamava che in esito a tale accertamento ispettivo, l aveva disposto la cancellazione della sig.ra dagli Elenchi nominativi dei lavoratori Parte_1 agricoli per gli anni 2015, 2016 e 2017 con il Secondo Elenco Trimestrale di Variazione per l'anno 2018 pubblicato sul sito internet dell'Istituto, e quindi ritualmente notificato, dal 15.09.2018 al 30.09.2018. Avverso la cancellazione dagli Elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2015, 2016 e 2017 la non aveva proposto nei termini perentori di legge (30 giorni) ricorso Parte_1 amministrativo alla competente Commissione CISOA, ricorso che doveva essere avanzato, a pena di inammissibilità, entro il 30.10.2018, tale che i provvedimenti di cancellazione erano divenuti definitivi da quella data. Ne conseguiva che dal 30.10.2018 era iniziato a decorrere il termine decadenziale di 120 giorni di cui all'art. 22, comma 1, del D.L. 7/1970 conv. in Legge n. 83/1970 per proporre un'eventuale azione giudiziaria, termine che – in assenza del prescritto ricorso alla CISOA
–era spirato il 27.02.2019. La tardiva e inammissibile presentazione del ricorso amministrativo non consentiva alcuno slittamento del termine decadenziale di legge: il ricorso amministrativo era stato inoltrato solo in data 30.04.2019 ed era inammissibile in quanto avanzato ampiamente, dopo che era già spirato il termine decadenziale. Essendo divenuta definitiva la cancellazione dagli Elenchi Agricoli per gli anni 2015, 2016 e 2017, l'Istituto doverosamente aveva proceduto al riesame, in via di autotutela, delle domande di disoccupazione agricola (comprensive del trattamento di famiglia) a suo tempo presentate dalla sig.ra in relazione a tali anni e le aveva respinte con separati Parte_1 provvedimenti del 01.02.2019 notificati il 11.02.2019 con conseguente obbligo della ricorrente-appellante alla rifusione, a mente dell'art. 2033 c.c., di quanto a tale titolo indebitamente percepito. Rilevava l'inammissibilità e comunque la manifesta infondatezza dell'avverso gravame. La decadenza “è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici e, di conseguenza, è sottratta alla disponibilità delle parti, è rilevabile d'ufficio – salvo il limite del giudicato – in ogni stato e grado del giudizio ed opponibile anche tardivamente dall' ”. Controparte_4
La pubblicazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, così come la pubblicazione delle relative variazioni trimestrali, ha ad ogni effetto di legge valore di notifica 7
al soggetto interessato e pertanto non doveva più essere notificato alcun provvedimento di intervenuta variazione (cancellazione o altro). Ne conseguiva che – decorso dal 30.09.2018 il termine di 30 giorni per proporre il ricorso ex art. 11 del D. Lgs. n. 375/1993 alla commissione CISOA – iniziava a decorrere il termine decadenziale di 120 giorni ex art. 22 del D.L. n. 7/1970 per proporre la relativa azione giudiziaria (cfr. Cass. Civ. n. 12809/2011), termine che, nel caso di specie, era venuto a spirare il 27.02.2019; il ricorso era stato depositato ben oltre tale termine e segnatamente il 10.07.2019. Come già statuito nella sentenza impugnata, la sig.ra era Parte_1 decaduta dall'azione volta ad ottenere l'iscrizione negli Elenchi agricoli per gli anni 2015, 2016 e 2017. Ferma restando la preliminare ed assorbente eccezione di decadenza dall'azione, legittima era la disposta cancellazione della ricorrente dagli Elenchi nominativi dei lavoratori Agricoli, posto che le risultanze della prova testimoniale espletata non erano sufficienti a comprovare in modo rigoroso la sussistenza degli invocati rapporti di lavoro, oggetto di disconoscimento - in esito ad accertamento ispettivo, per le ragioni esposte nel verbale n. 2017023366/DDL del 05.06.2018, in quanto fittizi/inesistenti e solo “formalmente” denunciati, al fine dell'illegittima costituzione di posizione assicurativa per poter poi beneficiare indebitamente di prestazioni previdenziali quali indennità di malattia, di maternità, assegni familiari e indennità di disoccupazione. Quanto alle testimonianze assunte nel giudizio di primo grado, le stesse, già in ragione della loro genericità, erano evidentemente inidonee a provare l'effettività dei rapporti di lavoro disconosciuti, soprattutto considerata l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. dell'asserito datore di lavoro ( ed in ogni caso la sua inattendibilità, CP_2 inattendibilità che attingeva anche le deposizioni dei restanti testi escussi, che si trovavano nella medesima situazione dell'appellante, essendo stati cancellati dagli Elenchi Agricoli in esito allo stesso accertamento ispettivo ed essendo evidentemente animati da un interesse, comune con la ricorrente-appellante, ad un determinato esito della lite, ossia a veder sconfessate le risultanze dell'accertamento ispettivo ed avendo azionato giudizi del tutto analoghi per ottenere la reiscrizione negli Elenchi Agricoli. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello è infondato. L'appellante, con riferimento alla decadenza ex art. 22 D.L. 7/1970, ha osservato che con sentenza n. 45 del 23.3.21 la Corte Costituzionale, decidendo sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 comma 7 D.L. 06.07.2011 n. 98 convertito con modificazioni nella L. 15.07.2011 n. 111, aveva dichiarato non fondata la questione in quanto i profili di illegittimità censurati dal Giudice remittente afferivano non alla disposizione normativa, bensì alla circolare n. 82 del 2012, che aveva definito le specifiche CP_1 tecniche di notificazione agli interessati tramite pubblicazione sul proprio sito internet degli elenchi di variazione trimestrali, spettando “eventualmente, alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare n. 82 del 2012”. CP_1 Ha altresì affermato che le modalità di notifica avvenuta per via telematica, con la pubblicazione degli elenchi sul sito dell'Ente dal 15-9-2018 al 30-9-2018 doveva essere considerata inidonea a far conoscere l'atto al destinatario e che, a tutela di un effettivo diritto di difesa, il termine di decadenza per proporre ricorso doveva farsi decorrere non dal giorno delle pubblicazioni telematiche, ma dal giorno in cui l'interessata aveva avuto conoscenza effettiva del provvedimento. 8
Anche la Suprema Corte di Cassazione aveva legittimato il giudice del merito a
“disapplicare” la circolare n. 82/2012,che prevedeva il brevissimo termine di 15 giorni CP_1 di pubblicazione degli elenchi trimestrali nel sito , che era manifestamente illegittima, CP_1 perché in violazione con il diritto di difesa, essendo detto termine insufficiente e inidoneo a permettere al lavoratore, a distanza di anni, di venire a conoscenza della sopravvenuta cancellazione dagli elenchi. La doglianza è infondata. La Suprema Corte, cfr. Cass. civ. sez. lav., 28/12/2022 n. 37974, ha ricostruito l'evoluzione normativa fino all'art. 38 D.L. n. 98 del 2011, conv. con L. n. 111 del 2011, precisando che esso aveva aggiunto al R.D. n. 1949 del 1940, l' art. 12 bis, con il quale era stabilito che "con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ) ai sensi del D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, art. 6, commi 1, 3 e 4, per gli operai CP_1 agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'art. 12, sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet entro il mese di marzo CP_1 dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso". CP_1 Il comma 7 aveva poi stabilito che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui al D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9 quinquies, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l provvede alla CP_1 notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dal R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, art. 12 bis, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione". Ha aggiunto: “Sebbene il comma 7 non rechi abrogazione espressa né del D. Lgs. n. 375 del 1993, art. 8, comma 5, né del D.L. n. 510 del 1996, art. 9 quinquies, comma 4, si tratta tuttavia di una conseguenza necessariamente connessa alla modifica che esso ha apportato alla funzione dell'elenco trimestrale: diversamente da quanto era in precedenza, i provvedimenti di disconoscimento intervenuti a seguito di accertamenti dell' non CP_1 erano più distinti dall'elenco trimestrale che prima, giusta l'art. 9 quinquies, comma 2, D.L. cit., era deputato semplicemente a indicare i nominativi dei lavoratori e le giornate di lavoro prestato, ma entrano a far parte degli elenchi trimestrali di variazione, e la notificazione di tali provvedimenti, che in base al D. Lgs. n. 375 del 1993, art. 8, comma 5, e D.L. n. 510 del 1996, art. 9 quinquies, avveniva mediante comunicazione individuale all'interessato, avviene ora con la pubblicazione dell'elenco trimestrale, secondo le stesse modalità previste per la pubblicazione sul sito degli elenchi nominativi annuali”. CP_1 In esito a tale compiuta ricostruzione, deve essere considerato che, se la norma, nella formulazione ratione temporis applicabile, non prevedeva la comunicazione individuale e se la medesima norma ha superato lo scrutinio di legittimità costituzionale, non sussiste alcun presupposto per ritenere consumata una qualche violazione che abbia impedito la decorrenza del termine di decadenza di cui al D.L. n. 7/70. Quanto alla circolare n. 82 del 2012 - rispetto alla quale l'appellante ha riportato CP_1
l'inciso della sentenza Corte Cost. 45/2021, secondo cui spettava “eventualmente, alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare CP_1 n. 82 del 2012” - l'appellante non ha offerto elementi di concreto contenuto che consentano di ravvisare profili di illegittimità. Non ha, infatti, compiutamente illustrato in cosa si sia sostanziato il dedotto pregiudizio, posto che ciò sarebbe stato dirimente dimostrare in concreto come il diritto alla conoscenza o conoscibilità dell'atto da parte dell'appellante fosse stato pregiudicato o compromesso, poiché solo in ciò potrebbe ravvisarsi la lesione. 9
Le allegazioni in atti non consentono di poter apprezzare profili di illegittimità della circolare n. 82 del 2012, essendo ivi previsto un sistema di pubblicazione di adeguata CP_1 conoscibilità, distinto per ogni comune di residenza del lavoratore, secondo un calendario prefissato e la cui consultazione è possibile mediante libero accesso e per un periodo di tempo, giorni quindici, che non può ritenersi insufficiente. In ciò è corretta l'appellata sentenza anche nella parte in cui ha rilevato che la ricorrente neppure aveva dimostrato l'impossibilità o il diniego di accesso, alle risultanze degli elenchi pur essendo prevista la cadenza delle pubblicazioni. Va aggiunto che per quanto concerne la tempistica delle pubblicazioni, è l'art. 38, comma 7, D.L. 98/2011, a disporre che in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative – intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale – l provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la CP_1 pubblicazione con le modalità telematiche previste dall'art. 12 bis del regio decreto n. 1949 del 1940, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”. Quanto all'affermazione dell'appellante, secondo cui anche la Suprema Corte, sent. 2124/2023, avrebbe sollecitato i giudici di merito a disapplicare la circolare , deve CP_1 osservarsi che essa non trova riscontro nella pronuncia del giudice di legittimità. In esito a tutte le considerazioni esposte nessun profilo di non conformità a legge può ravvisarsi sussistente, tale che, correttamente, la sentenza impugnata ha affermato la decadenza della ex art. 22 D.L. n. 7/70. Parte_1 Né peraltro sarebbe possibile addivenire alla conclusione rassegnata dall'appellante, secondo cui il termine di decadenza per proporre ricorso doveva farsi decorrere non dal giorno delle pubblicazioni telematiche, ma dal giorno in cui la sig.ra aveva avuto Parte_1 conoscenza effettiva del provvedimento. Una tale opzione interpretativa non è asseverabile, risultando in palese contrasto con espresse previsioni normative, la cui modifica non è demandata all'interprete. La conferma della decadenza, già dichiarata dal giudice a quo, in quanto questione assorbente, impedisce la disamina, gli ulteriori motivi di gravame. Per tutti i motivi esposti l'appello è infondato e va rigettato. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. nessuna statuizione sulle spese di questo grado di giudizio deve essere adottata a carico dell'appellante soccombente. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 26.09.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Nulla per le spese di questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n.32/2024 R.G., vertente TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via Spagnolio 11, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Antonino Alati, CF , che la rappresenta e C.F._2 difende, tel./fax 096521422, pec Email_1 appellante CONTRO
, CF , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e l.r.p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Sanguineti, CF , pec C.F._3 t, giusta procura generale alle liti rilasciata per Email_2 atto a ministero del notaio di Roma repertorio 37875 raccolta 7313 del 22 Persona_1 marzo 2024, elettivamente domiciliato in Reggio di Calabria, presso l'Ufficio Legale CP_ Distrettuale dell' , viale Calabria n. 82 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 10.07.2019 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria,
[...]
opponeva i provvedimenti di restituzione dell'indennità di disoccupazione Parte_1 agricola n. 2016696407658 relativa all'anno 2015; n. 2017734403261 relativa all'anno 2016; n. 20187740011229 per l'anno 2017; nonché i provvedimenti presupposti e connessi compresi quelli di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli e di revoca della prestazione previdenziale dell'indennità di disoccupazione per gli anni in questione. Esponeva di essere bracciante agricola e nel mese di aprile 2019 si era recata presso l di Reggio Calabria al fine di verificare la propria posizione previdenziale e CP_1 contributiva. In tale occasione aveva appreso di essere stata cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli con riferimento agli anni 2015, 2016 e 2017 e che per tale motivo erano state revocate le relative prestazioni previdenziali (disoccupazione agricola), con conseguente richiesta di restituzione delle somme percepite per gli anni in questione, precisamente € 2
2.201,58 per l'anno 2015, € 2.174,94 per il 2016 ed € 2.148,90 per il 2017, per la somma complessiva di € 6.525,42. CP_ I periodi in contestazione erano stati “cancellati”, in quanto l , a seguito di accertamento ispettivo presso la ditta datrice di lavoro, aveva ritenuto fittizio il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la ditta SS. Non aveva mai ricevuto né i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, né i provvedimenti di revoca e contestuale richiesta di restituzione delle somme percepite a titolo di disoccupazione agricola. Avverso i sopra indicati provvedimenti, in data 30-04-2019, aveva proposto ricorso amministrativo, posto che, per i periodi in questione, contrariamente a quanto ritenuto dall'ente previdenziale, aveva lavorato quale bracciante agricola alle dipendenze del sig.
, nato a [...] il [...], n.q. di titolare dell'omonima azienda CP_2 agricola, con sede in Reggio Calabria c.da Mosorrofa. Rassegnava le seguenti conclusioni: “annullare e/o revocare i provvedimenti impugnati, poiché illegittimi ed infondati per i motivi esposti in ricorso;
2) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto la propria attività di bracciante agricola alle dipendenze della Ditta SS RI nell'anno 2015 per un totale di 53 giornate (20 giorni nel mese di ottobre e novembre, 13 giorni nel mese di dicembre), nell'anno 2016 per un totale di 52 giornate (8 giorni nel mese di settembre, 14 giorni nei mesi di ottobre 16 giorni nel mese di novembre e 14 giorni di dicembre) e nell'anno 2017 per un totale di 51 giornate (20 giorni nel mese di ottobre e novembre, 11giorni a dicembre); 3) Accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla sig.ra del diritto alla re-iscrizione nell'elenco dei lavoratori Parte_1 agricoli per gli anni 2015, 2016 e 2017 e conseguentemente il diritto della ricorrente al riconoscimento e regolarizzazione della propria posizione assicurativa/contributiva e del diritto all'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2015, 2016 e 2017, conseguentemente dichiarare illegittima la richiesta di restituzione di indebito relativa all'indennità di disoccupazione agricola percepita per gli anni in questione”. Costituitosi, l contestava l'avversa domanda, eccependo un primo luogo la CP_1 decadenza della ricorrente e nel merito l'infondatezza della domanda.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza emessa il 26.09.2023, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava il ricorso. Puntualizzava che la controversia aveva ad oggetto la pretesa della ricorrente, lavoratrice agricola, alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2015, CP_ 2016, 2017 da quali risultava cancellata giusta variazioni negli elenchi pubblicati dall' dal 15.9.al 30.9. 2018. La ricorrente asseriva, altresì, il diritto alla indennità di disoccupazione agricola percepita per gli stessi anni e, pertanto, negava di dover restituire le somme percepite a tale titolo e sosteneva che erano infondate le pretese dell' alla CP_1 restituzione. Quanto all'eccepita, dall' , decadenza dall'impugnazione della cancellazione, CP_1 CP_ rilevava come l avesse documentato la cancellazione delle giornate agricole con elenchi notificati in forma telematica sul sito INTERNET dell'Istituto dal 15/09/2018 al 30/09/2018. Era infondato l'assunto della ricorrente, secondo cui “ad aprile del 2019 è venuta a conoscenza della propria cancellazione dai predetti elenchi, a seguito della notifica del provvedimento di rigetto della domanda di disoccupazione agricola (11-02-2019 Pertanto, se il termine di decadenza per proporre ricorso si facesse decorrere dalla pubblicazione degli elenchi trimestrali di modifica (dal 15-9-18 al 30-9-18), la ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso amministrativo entro il 30-10-2018 e quello giudiziario entro i successivi 120 giorni, ovvero entro il 27-02-2018, già prima di avere avuto effettiva conoscenza del provvedimento. Nel caso di specie, il ricorso proposto in data 10-07-2019 deve ritenersi 3
tempestivo, perché proposto entro il termine di 150 giorni (30 + 120), da farsi decorrere dalla data di effettiva conoscenza, ovvero dal mese di aprile 2019, o al massimo dalla data di notifica (11-02-2019) del provvedimento di rigetto della domanda di disoccupazione agricola>. Il Tribunale richiamava il principio secondo cui il termine per proporre azione giudiziale contro la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli non era quello annuale previsto dall'art. 47 del DPR 30 aprile 1970 n. 639, bensì quello di 120 giorni previsto dal D.L. 7/1970, che decorreva dalla data di definitività che, ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 375 del 1993, si conseguiva solo quando erano decorsi i termini per la proposizione del ricorso amministrativo contro la cancellazione (30 giorni) e quelli per la formazione del silenzio- rigetto (ulteriori 90 giorni), nonché quelli per l'impugnazione amministrativa (30 giorni) e per la formazione del silenzio rigetto contro la stessa (90 giorni). Quando non si verificava uno degli eventi della sequenza indicata dall'art. 11, i centoventi giorni andavano calcolati a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'adempimento omesso andava compiuto. Al riguardo, è opportuno rammentare il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “….in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D. Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Cass. Sez. lav., 17/01/2017, n. 994” (così Corte Appello Reggio Calabria sent. n 409/2022 pubbl. il 12/10/2022). Nel caso di specie la ricorrente, quanto all'impugnazione della cancellazione, aveva proposto un ricorso amministrativo del 30.04.2019 e quindi tardivo. All'epoca della pubblicazione telematica, il regime normativo non prevedeva la comunicazione individuale. La Corte Costituzionale, investita dello scrutinio di costituzionalità della norma, aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, prevedeva che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la CP_1 pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”; aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l provvede alla notifica ai lavoratori CP_1 interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12- 4
bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata – in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. La ricorrente non aveva provato la tempestiva azione giudiziale nei 120 giorni dal perfezionamento del termine decorrente dalla pubblicazione telematica e dalla scadenza dei 30 giorni (dal termine finale di pubblicazione) per fare ricorso amministrativo. Neppure aveva dimostrato l'impossibilità o il diniego di accesso, alle risultanze degli CP_ elenchi, da parte dell' dopo la scadenza del tempo di pubblicazione, pure essendo prevista la cadenza delle pubblicazioni. La parte infatti non aveva dimostrato un pregiudizio al diritto che la Corte aveva ritenuto di affermare ossia << la garanzia di un'adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale>>. I quindici giorni per apprendere la conoscenza tramite pubblicazione non apparivano irragionevoli né estremamente gravosi. Parte ricorrente aveva depositato ricorso giudiziale il 10.07.2019 ben oltre i 120 giorni dal 30.10.2018. Ne discendeva che andava ritenuto insussistente il diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni in esame. Una volta escluso il diritto all'iscrizione negli elenchi conseguiva la perdita anche del diritto alle prestazioni correlate (in tale senso Cass n. 6229 del 2019, e in conformità Cass 23615 Anno 2021). La domanda andava pertanto rigettata. Nessuna statuizione doveva essere adottata sulle spese stante la dichiarazione di esonero formulata dalla ricorrente.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata da Parte_1 Impugnava la sentenza nella parte in cui era stato ritenuto tardivo il ricorso proposto in data 10.07.2019 perché presentato oltre il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito degli elenchi di variazione. CP_1 Richiamava la sentenza n. 45/2021 della Corte Costituzionale, riferendo che la Corte non si era potuta pronunciare riguardo alla illegittimità della circolare , circolare 14 CP_1 giugno 2012, n. 82, (che aveva previsto che gli elenchi di variazione sono pubblicati all'indirizzo www.inps.it entro il 15 giugno primo elenco di variazione, entro il 15 settembre secondo elenco di variazione, entro il 15 dicembre terzo elenco di variazione, entro il 10 marzo dell'anno successivo quarto elenco di variazione), trattandosi di fonte di diritto secondaria. Tuttavia nel merito aveva affermato che “Il predetto ristretto ambito temporale non è difatti previsto dalla disposizione di legge impugnata né la sua indicazione, contrariamente a quanto affermato dalla difesa dell' , è necessario effetto del rinvio CP_1 operato dal ricordato art. 12-bis del r.d. n. 1949 del 1940 al precedente art. 12, poiché tale ultimo articolo è richiamato non già per la procedura di notificazione, ma solo con riferimento agli elenchi nominativi annuali. Ne consegue che i dubbi espressi dal rimettente circa l'irragionevole compressione del diritto di difesa dedotta dal rimettente vanno riferiti alle modalità con le quali la circolare
n. 82 del 2012 ha definito le specifiche tecniche di notificazione agli interessati tramite CP_1 pubblicazione sul proprio sito Internet degli elenchi di variazione trimestrali. Pertanto, spetta, eventualmente, alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare n. 82 del 2012 con cui l ha definito CP_1 CP_1 5
le specifiche tecniche della peculiare modalità di notifica prevista dalla disposizione censurata”. Le modalità di notifica previste nella circolare n. 82/2012, ovvero la notifica del CP_1 provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2015, 2016 e 2017 avvenuta per via telematica, con la pubblicazione degli elenchi sul sito dell'Ente dal 15-9-2018 al 30-9-2018 doveva essere considerata inidonea a far conoscere l'atto al destinatario, tanto più che era intervenuta a distanza di molto tempo dopo e quando la lavoratrice ormai svolgeva altra attività. A tutela di un effettivo diritto di difesa, il termine di decadenza per proporre ricorso doveva farsi decorrere non dal giorno delle pubblicazioni telematiche, ma dal giorno in cui la sig.ra aveva avuto conoscenza effettiva del provvedimento e il ricorso proposto Parte_1 in data 10-07-2019 doveva ritenersi tempestivo, perché proposto entro il termine di 150 giorni (30 + 120), da far decorrere dalla data di effettiva conoscenza, ovvero, dal mese di CP_ aprile 2019 quando la sig.ra si era recata presso la sede territoriale dell' ed è Parte_1 venuta a conoscenza dei provvedimenti oggetto di impugnazione. La suddetta interpretazione era stata avallata anche dalla Corte di Cassazione sent. 2124/2023: “Vale piuttosto la pena di aggiungere che la Corte cost. n. 45 del 2021 ha ritenuto che il sistema della notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito dell' costituisce forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza CP_1 erga omnes dell'atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, avendo il legislatore contemperato la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell'attività della pubblica amministrazione con la garanzia di un'adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale. E non essendo stata in questa sede sollevata alcuna questione concernente la ragionevolezza del periodo temporale di pubblicazione (che il giudice delle leggi ha invece ritenuto sindacabile esclusivamente dal giudice ordinario, risultando fissato in quindici giorni dalla circolare CP_1 n. 82/2012), le doglianze di parte ricorrente vanno rigettate, con l'affermazione del seguente principio di diritto: "La notificazione al lavoratore interessato del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell' nel proprio sito internet, CP_1 ai sensi dell'art. 38, comma 7, d. I. n.98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 43, comma 7, d. I. n. 76/2020 (conv. con I. n. 120/2020), concerne anche le giornate lavorative oggetto di iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma". Anche la Corte di Cassazione pertanto legittimava il giudice del merito a sindacare e disapplicare la circolare n. 82/2012che prevedeva il brevissimo termine di 15 giorni di CP_1 pubblicazione degli elenchi trimestrali nel sito . Detta circolare infatti è manifestamente CP_1 illegittima, perché in evidente violazione con il diritto di difesa, essendo detto termine insufficiente e inidoneo a permettere al lavoratore, a distanza di anni, di venire a conoscenza della sopravvenuta cancellazione dagli elenchi. Il Tribunale doveva quindi considerare tempestivo il ricorso e dichiararlo fondato, in quanto alla luce delle dichiarazioni rilasciate dai testi escussi era emerso in modo incontrovertibile che la sig.ra ha realmente lavorato alle dipendenze dell'azienda Parte_1 agricola del sig. nel periodo in contestazione 2015, 2016 e 2017. CP_2
La ricorrente era stata regolarmente assunta dalla ditta SS quale bracciante nel periodo che andava da settembre a dicembre di ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, così come comprovato dai contratti di lavoro, Unilav, e dalle buste paga prodotte in giudizio. Come dichiarato dal teste all'udienza dell'8 marzo 2023 e dagli altri testi, CP_2 escussi all'udienza del 19-5-2023, la sig.ra aveva prestato regolarmente e con Parte_1 vincolo di subordinazione la propria attività lavorativa in favore della ditta CP_2 6
occupandosi della coltivazione e raccolta degli ortaggi;
inoltre veniva impiegata nell'attività di agriturismo, aiutando in cucina e a servire ai tavoli. Per l'attività espletata la ricorrente veniva retribuita regolarmente (€ 40,00 al giorno, vedi dichiarazione del datore di lavoro, dell'8-3-2023) e le prestazioni erano rese in
CP_2 modo costante, tanto da maturare per ciascun anno in contestazione i periodi necessari per avere diritto all'indennità di disoccupazione e agli ulteriori benefici di legge. Il mancato riconoscimento del rapporto lavorativo intercorso con la ditta con
CP_2 conseguente cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, era frutto di erronee e superficiali considerazioni di carattere fiscale fatte dagli organi ispettivi e/o dall' CP_3 previdenziale. Le dimensioni dell'azienda agricola che disponeva di oltre sette ettari
CP_2 di terreno variamente coltivato (dichiarazione del datore di lavoro, dell'8-3-2023) e la
CP_2 molteplicità delle attività ivi espletate (agriturismo con posti letto) giustificavano ampiamente il rapporto di lavoro intercorso con la sig.ra con ogni consequenziale statuizione. Parte_1
Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado. Costituitosi, l' resisteva all'appello. CP_1 CP_ Richiamava che in esito a tale accertamento ispettivo, l aveva disposto la cancellazione della sig.ra dagli Elenchi nominativi dei lavoratori Parte_1 agricoli per gli anni 2015, 2016 e 2017 con il Secondo Elenco Trimestrale di Variazione per l'anno 2018 pubblicato sul sito internet dell'Istituto, e quindi ritualmente notificato, dal 15.09.2018 al 30.09.2018. Avverso la cancellazione dagli Elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2015, 2016 e 2017 la non aveva proposto nei termini perentori di legge (30 giorni) ricorso Parte_1 amministrativo alla competente Commissione CISOA, ricorso che doveva essere avanzato, a pena di inammissibilità, entro il 30.10.2018, tale che i provvedimenti di cancellazione erano divenuti definitivi da quella data. Ne conseguiva che dal 30.10.2018 era iniziato a decorrere il termine decadenziale di 120 giorni di cui all'art. 22, comma 1, del D.L. 7/1970 conv. in Legge n. 83/1970 per proporre un'eventuale azione giudiziaria, termine che – in assenza del prescritto ricorso alla CISOA
–era spirato il 27.02.2019. La tardiva e inammissibile presentazione del ricorso amministrativo non consentiva alcuno slittamento del termine decadenziale di legge: il ricorso amministrativo era stato inoltrato solo in data 30.04.2019 ed era inammissibile in quanto avanzato ampiamente, dopo che era già spirato il termine decadenziale. Essendo divenuta definitiva la cancellazione dagli Elenchi Agricoli per gli anni 2015, 2016 e 2017, l'Istituto doverosamente aveva proceduto al riesame, in via di autotutela, delle domande di disoccupazione agricola (comprensive del trattamento di famiglia) a suo tempo presentate dalla sig.ra in relazione a tali anni e le aveva respinte con separati Parte_1 provvedimenti del 01.02.2019 notificati il 11.02.2019 con conseguente obbligo della ricorrente-appellante alla rifusione, a mente dell'art. 2033 c.c., di quanto a tale titolo indebitamente percepito. Rilevava l'inammissibilità e comunque la manifesta infondatezza dell'avverso gravame. La decadenza “è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici e, di conseguenza, è sottratta alla disponibilità delle parti, è rilevabile d'ufficio – salvo il limite del giudicato – in ogni stato e grado del giudizio ed opponibile anche tardivamente dall' ”. Controparte_4
La pubblicazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, così come la pubblicazione delle relative variazioni trimestrali, ha ad ogni effetto di legge valore di notifica 7
al soggetto interessato e pertanto non doveva più essere notificato alcun provvedimento di intervenuta variazione (cancellazione o altro). Ne conseguiva che – decorso dal 30.09.2018 il termine di 30 giorni per proporre il ricorso ex art. 11 del D. Lgs. n. 375/1993 alla commissione CISOA – iniziava a decorrere il termine decadenziale di 120 giorni ex art. 22 del D.L. n. 7/1970 per proporre la relativa azione giudiziaria (cfr. Cass. Civ. n. 12809/2011), termine che, nel caso di specie, era venuto a spirare il 27.02.2019; il ricorso era stato depositato ben oltre tale termine e segnatamente il 10.07.2019. Come già statuito nella sentenza impugnata, la sig.ra era Parte_1 decaduta dall'azione volta ad ottenere l'iscrizione negli Elenchi agricoli per gli anni 2015, 2016 e 2017. Ferma restando la preliminare ed assorbente eccezione di decadenza dall'azione, legittima era la disposta cancellazione della ricorrente dagli Elenchi nominativi dei lavoratori Agricoli, posto che le risultanze della prova testimoniale espletata non erano sufficienti a comprovare in modo rigoroso la sussistenza degli invocati rapporti di lavoro, oggetto di disconoscimento - in esito ad accertamento ispettivo, per le ragioni esposte nel verbale n. 2017023366/DDL del 05.06.2018, in quanto fittizi/inesistenti e solo “formalmente” denunciati, al fine dell'illegittima costituzione di posizione assicurativa per poter poi beneficiare indebitamente di prestazioni previdenziali quali indennità di malattia, di maternità, assegni familiari e indennità di disoccupazione. Quanto alle testimonianze assunte nel giudizio di primo grado, le stesse, già in ragione della loro genericità, erano evidentemente inidonee a provare l'effettività dei rapporti di lavoro disconosciuti, soprattutto considerata l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. dell'asserito datore di lavoro ( ed in ogni caso la sua inattendibilità, CP_2 inattendibilità che attingeva anche le deposizioni dei restanti testi escussi, che si trovavano nella medesima situazione dell'appellante, essendo stati cancellati dagli Elenchi Agricoli in esito allo stesso accertamento ispettivo ed essendo evidentemente animati da un interesse, comune con la ricorrente-appellante, ad un determinato esito della lite, ossia a veder sconfessate le risultanze dell'accertamento ispettivo ed avendo azionato giudizi del tutto analoghi per ottenere la reiscrizione negli Elenchi Agricoli. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello è infondato. L'appellante, con riferimento alla decadenza ex art. 22 D.L. 7/1970, ha osservato che con sentenza n. 45 del 23.3.21 la Corte Costituzionale, decidendo sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 comma 7 D.L. 06.07.2011 n. 98 convertito con modificazioni nella L. 15.07.2011 n. 111, aveva dichiarato non fondata la questione in quanto i profili di illegittimità censurati dal Giudice remittente afferivano non alla disposizione normativa, bensì alla circolare n. 82 del 2012, che aveva definito le specifiche CP_1 tecniche di notificazione agli interessati tramite pubblicazione sul proprio sito internet degli elenchi di variazione trimestrali, spettando “eventualmente, alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare n. 82 del 2012”. CP_1 Ha altresì affermato che le modalità di notifica avvenuta per via telematica, con la pubblicazione degli elenchi sul sito dell'Ente dal 15-9-2018 al 30-9-2018 doveva essere considerata inidonea a far conoscere l'atto al destinatario e che, a tutela di un effettivo diritto di difesa, il termine di decadenza per proporre ricorso doveva farsi decorrere non dal giorno delle pubblicazioni telematiche, ma dal giorno in cui l'interessata aveva avuto conoscenza effettiva del provvedimento. 8
Anche la Suprema Corte di Cassazione aveva legittimato il giudice del merito a
“disapplicare” la circolare n. 82/2012,che prevedeva il brevissimo termine di 15 giorni CP_1 di pubblicazione degli elenchi trimestrali nel sito , che era manifestamente illegittima, CP_1 perché in violazione con il diritto di difesa, essendo detto termine insufficiente e inidoneo a permettere al lavoratore, a distanza di anni, di venire a conoscenza della sopravvenuta cancellazione dagli elenchi. La doglianza è infondata. La Suprema Corte, cfr. Cass. civ. sez. lav., 28/12/2022 n. 37974, ha ricostruito l'evoluzione normativa fino all'art. 38 D.L. n. 98 del 2011, conv. con L. n. 111 del 2011, precisando che esso aveva aggiunto al R.D. n. 1949 del 1940, l' art. 12 bis, con il quale era stabilito che "con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ) ai sensi del D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, art. 6, commi 1, 3 e 4, per gli operai CP_1 agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'art. 12, sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet entro il mese di marzo CP_1 dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso". CP_1 Il comma 7 aveva poi stabilito che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui al D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9 quinquies, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l provvede alla CP_1 notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dal R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, art. 12 bis, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione". Ha aggiunto: “Sebbene il comma 7 non rechi abrogazione espressa né del D. Lgs. n. 375 del 1993, art. 8, comma 5, né del D.L. n. 510 del 1996, art. 9 quinquies, comma 4, si tratta tuttavia di una conseguenza necessariamente connessa alla modifica che esso ha apportato alla funzione dell'elenco trimestrale: diversamente da quanto era in precedenza, i provvedimenti di disconoscimento intervenuti a seguito di accertamenti dell' non CP_1 erano più distinti dall'elenco trimestrale che prima, giusta l'art. 9 quinquies, comma 2, D.L. cit., era deputato semplicemente a indicare i nominativi dei lavoratori e le giornate di lavoro prestato, ma entrano a far parte degli elenchi trimestrali di variazione, e la notificazione di tali provvedimenti, che in base al D. Lgs. n. 375 del 1993, art. 8, comma 5, e D.L. n. 510 del 1996, art. 9 quinquies, avveniva mediante comunicazione individuale all'interessato, avviene ora con la pubblicazione dell'elenco trimestrale, secondo le stesse modalità previste per la pubblicazione sul sito degli elenchi nominativi annuali”. CP_1 In esito a tale compiuta ricostruzione, deve essere considerato che, se la norma, nella formulazione ratione temporis applicabile, non prevedeva la comunicazione individuale e se la medesima norma ha superato lo scrutinio di legittimità costituzionale, non sussiste alcun presupposto per ritenere consumata una qualche violazione che abbia impedito la decorrenza del termine di decadenza di cui al D.L. n. 7/70. Quanto alla circolare n. 82 del 2012 - rispetto alla quale l'appellante ha riportato CP_1
l'inciso della sentenza Corte Cost. 45/2021, secondo cui spettava “eventualmente, alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare CP_1 n. 82 del 2012” - l'appellante non ha offerto elementi di concreto contenuto che consentano di ravvisare profili di illegittimità. Non ha, infatti, compiutamente illustrato in cosa si sia sostanziato il dedotto pregiudizio, posto che ciò sarebbe stato dirimente dimostrare in concreto come il diritto alla conoscenza o conoscibilità dell'atto da parte dell'appellante fosse stato pregiudicato o compromesso, poiché solo in ciò potrebbe ravvisarsi la lesione. 9
Le allegazioni in atti non consentono di poter apprezzare profili di illegittimità della circolare n. 82 del 2012, essendo ivi previsto un sistema di pubblicazione di adeguata CP_1 conoscibilità, distinto per ogni comune di residenza del lavoratore, secondo un calendario prefissato e la cui consultazione è possibile mediante libero accesso e per un periodo di tempo, giorni quindici, che non può ritenersi insufficiente. In ciò è corretta l'appellata sentenza anche nella parte in cui ha rilevato che la ricorrente neppure aveva dimostrato l'impossibilità o il diniego di accesso, alle risultanze degli elenchi pur essendo prevista la cadenza delle pubblicazioni. Va aggiunto che per quanto concerne la tempistica delle pubblicazioni, è l'art. 38, comma 7, D.L. 98/2011, a disporre che in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative – intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale – l provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la CP_1 pubblicazione con le modalità telematiche previste dall'art. 12 bis del regio decreto n. 1949 del 1940, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”. Quanto all'affermazione dell'appellante, secondo cui anche la Suprema Corte, sent. 2124/2023, avrebbe sollecitato i giudici di merito a disapplicare la circolare , deve CP_1 osservarsi che essa non trova riscontro nella pronuncia del giudice di legittimità. In esito a tutte le considerazioni esposte nessun profilo di non conformità a legge può ravvisarsi sussistente, tale che, correttamente, la sentenza impugnata ha affermato la decadenza della ex art. 22 D.L. n. 7/70. Parte_1 Né peraltro sarebbe possibile addivenire alla conclusione rassegnata dall'appellante, secondo cui il termine di decadenza per proporre ricorso doveva farsi decorrere non dal giorno delle pubblicazioni telematiche, ma dal giorno in cui la sig.ra aveva avuto Parte_1 conoscenza effettiva del provvedimento. Una tale opzione interpretativa non è asseverabile, risultando in palese contrasto con espresse previsioni normative, la cui modifica non è demandata all'interprete. La conferma della decadenza, già dichiarata dal giudice a quo, in quanto questione assorbente, impedisce la disamina, gli ulteriori motivi di gravame. Per tutti i motivi esposti l'appello è infondato e va rigettato. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. nessuna statuizione sulle spese di questo grado di giudizio deve essere adottata a carico dell'appellante soccombente. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 26.09.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Nulla per le spese di questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti