Sentenza breve 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 14/09/2023, n. 2726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2726 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/09/2023
N. 02726/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01225/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1225 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Gaetano Costa e Emilia Flaibani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo difensore sito in Palermo, via Catania 15;
contro
Comune di Isola delle Femmine non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza sindacale di requisizione di loculi cimiteriali n. 7 del 31 maggio 2023, emessa dal Sindaco del Comune di Isola delle Femmine e non notificata agli odierni ricorrenti e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 60 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2023 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Con il ricorso in trattazione i sig.ri -OMISSIS-, concessionari, nell’ambito del cimitero comunale di Isola delle Femmine, di una cappella gentilizia, hanno impugnato l’ordinanza sindacale del Comune di Isola delle Femmine n. 7 del 31 maggio 2023, non notificata ai ricorrenti e pubblicata sul sito del Comune, avente ad oggetto la requisizione ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000 di uno dei loculi liberi nella predetta cappella ricadente sull’area cimiteriale comunale.
Nella specie, l’8 luglio 2023, il sig. -OMISSIS-, recatosi presso il cimitero del Comune di Isola delle Femmine (PA), ha constatato all'interno della sepoltura di famiglia la tumulazione di una salma sconosciuta e, pertanto, ha denunciato l'accaduto alla locale Stazione dei Carabinieri.
Dopo avere effettuato una ricerca fra gli atti pubblicati dal Comune di Isola delle Femmine, gli odierni istanti sono venuti a conoscenza dell’ordinanza sindacale oggi impugnata con la quale è stata disposta, tra le altre, la tumulazione provvisoria della defunta sig.ra -OMISSIS- all’interno della sepoltura della famiglia-OMISSIS-.
Tale ordinanza, dopo avere premesso che “i loculi di tumulazione del cimitero comunale sono esauriti e nelle more della realizzazione di nuovi loculi, si manifesta l’imprescindibile necessità di procedere alla requisizione temporanea di loculi cimiteriali” , ha ordinato la requisizione temporanea di uno dei loculi disponibili nella cappella-OMISSIS-, dando atto che “la suddetta requisizione ha carattere temporaneo per il tempo necessario alla realizzazione dei loculi comunali, per un periodo non superiore ad anni 1 (uno)” .
La stessa, peraltro, ha previsto la riconsegna del loculo “immediatamente dopo la traslazione e la definitiva tumulazione della salma nei loculi comunali costruiti” .
I ricorrenti precisano che, per vicenda esattamente identica e che ha visto coinvolte le medesime parti, una precedente ordinanza contingibile e urgente del 26 giugno 2018, di identico contenuto, è stata già annullata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza n. 1020/2019 in quanto ritenuta “priva dei requisiti dell’imprevedibilità delle circostanze poste a fondamento e della temporaneità”.
Ciò posto, i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità dell’ordinanza in commento per i seguenti motivi di censura:
1) Violazione degli articoli 50 e 54 del T.u.e.l. letti in combinato disposto con l'articolo 41 della Costituzione per eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa e inesistenza o non attualità dei presupposti di fatto, motivazione perplessa e difetto di istruttoria.
2) Violazione degli articoli 50 e 54 del T.u.e.l. per eccesso di potere, per arbitraria e immotivata determinazione del termine di utilizzo della sepoltura privata, irragionevolezza, perplessità e contraddittorietà dei provvedimenti, falsità del presupposto e sviamento.
3) Violazione e falsa applicazione degli articoli 50 e 54 del T.u.e.l. per eccesso di potere, assenza dei presupposti di necessità ed urgenza, carenza di motivazione e difetto di istruttoria.
4) Violazione del principio di proporzionalità e di adozione del minore sacrificio possibile per i privati destinatari del provvedimento.
5) Sulla violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 Cedu.
Pur se regolarmente intimati, non risultano costituti in giudizio né il Comune di Isola delle femmine né la controinteressata sig.ra -OMISSIS-.
Alla camera di consiglio del 12 settembre 2023 il ricorso è stato posto in decisione per l’immediata definizione con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come da avviso fornito alle parti dal Presidente della Sezione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento sotto l’assorbente motivo di censura dell’eccesso di potere per difetto dei presupposti.
Parte ricorrente ha depositato in atti la sentenza del CGA n. 1020/2019, resa tra le medesime parti, con la quale è stato disposto l’annullamento di un’ordinanza sindacale di requisizione di contenuto sostanzialmente identico a quella impugnata nel caso de qua . Del tutto analogamente rispetto al caso deciso dal CGA, infatti, anche nel caso di specie il presupposto dell’ordinanza sindacale di requisizione, la carenza di loculi cimiteriali disponibili, “deve essere ascritto non già ad un evento realmente imprevedibile quanto, piuttosto, a carenze organizzative della pubblica amministrazione, che non è stata in grado di prevenire e fronteggiare altrimenti l’assenza di loculi a disposizione per nuove sepolture” (cfr. CGA, sez. giur., sentenza n. 1020/2019).
In altri termini, il termine impresso nell’ordinanza impugnata per la riconsegna del loculo (un anno), appare motivato da un problema organizzativo sistemico nella gestione cimiteriale sindacale, sprovvisto di quel carattere di urgenza e necessità che, insieme alla motivazione congrua e alla temporaneità del termine, costituisce presupposto indispensabile per l’adozione legittima delle ordinanze di cui all’art. 50 T.u.e.l.
Infatti, benché nel caso de quo l’amministrazione avesse formalmente indicato un termine , “si deve poi aggiungere la considerazione di come fosse solamente apparente il carattere transitorio della requisizione, tenuto conto che la sua scadenza era legata al verificarsi di una circostanza incerta, almeno sul piano temporale, siccome riferita alla realizzazione di nuovi loculi. Il che trova conferma nel fatto che, a distanza di oltre un anno dalla prima ordinanza, il superamento dell’emergenza sia stato per ora solamente annunciato ma non ancora realizzato” (cfr. ibidem).
Orbene, il provvedimento impugnato statuisce solo labialmente il carattere temporaneo della requisizione; la motivazione del provvedimento sindacale non consente, infatti, di risalire univocamente a quanto sia risalente nel tempo la carenza e l’esaurimento di loculi cimiteriali, né è dato apprendere alcunché in ordine all’avvio ovvero allo stadio di avanzamento dei lavori di realizzazione di nuovi loculi, messi in atto dal Comune per sopperire a tale carenza e provvedere alla riconsegna del loculo requisito.
Secondo il costante orientamento espresso anche da questo Tribunale, i provvedimenti adottati ex art. 50 D.lgs. n. 267/2000, in quanto derogano al principio di tipicità che normalmente presiede all’adozione dei provvedimenti amministrativi, costituiscono una sorta di provvedimenti extra ordinem , per l’adozione dei quali sussistono precisi limiti. In particolare, il limite temporale di tali provvedimenti deve essere adeguato al rischio da fronteggiare, ma nel senso che deve essere rapportato al tempo necessario per fronteggiarlo, attraverso gli strumenti ordinari, che devono essere attivati nel più breve tempo possibile, e non in attesa che venga risolto il problema generale da cui il rischio è scaturito, in tempi del tutto incerti. (cfr. ex multis , T.A.R. Palermo, sezione 1, n. 2379/2019).
Per tutto quanto chiarito, l’ordinanza oggetto di impugnazione difetta di tali presupposti da cui il suo annullamento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500 (millecinquecento/00) oltre IVA, C.P.A. e spese generali come per legge, e restituzione del contributo unificato, ove dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone defunte citate in sentenza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Luca Girardi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Girardi | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.