Art. 8.
Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sara' emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e col Ministro incaricato del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio superiore di sanita', il regolamento di esecuzione.
Il regolamento di cui al precedente comma ed i decreti di cui all'articolo 4 prevederanno i termini di attuazione delle norme da essi recate, tenendo conto dei tempi tecnici necessari.
Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sara' emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e col Ministro incaricato del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio superiore di sanita', il regolamento di esecuzione.
Il regolamento di cui al precedente comma ed i decreti di cui all'articolo 4 prevederanno i termini di attuazione delle norme da essi recate, tenendo conto dei tempi tecnici necessari.