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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/03/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1952/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1952/2024
All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Maria Giovanna De Marco
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Giovanna De
Marco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1952 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
Unione Italiana Dei Ciechi E Degli Ipovedenti- ETS- Sezione Territoriale di Cosenza (C.F.
), in persona del Presidente pro tempore (C.F.: ), P.IVA_1 Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Martina Vetere;
RICORRENTE
e
(P.IVA.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Dario Summaria;
RESISTENTE
Oggetto: risoluzione contrattuale
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L' premesso di aver concesso alla società Parte_2 [...]
ad uso commerciale l'immobile sito in Cosenza, alla Parte_3
Piazza Riforma N.19 SNC Piano T-1 (catastalmente identificato al NCEU del Comune di Cosenza al
Fg. 16 P.lla 578 Sub.
1- Categoria C/la, Classe 8, Consistenza 89 mq), in forza di contratto del
28.06.2015, debitamente registrato nel registro di contratti di locazione e di affitto presso l'Agenzia delle Entrate di Cosenza, che il contratto di locazione veniva stipulato per la durata di anni 6, dal
1.07.2015 al 30.06.2021, rinnovabile tacitamente per la stessa durata qualora non fosse intervenuta formale disdetta tramite raccomandata R.R., almeno sei mesi prima della scadenza, che al momento della conclusione del contratto le parti pattuivano il canone di locazione annuo pari ad € 7.200,00, da suddividersi in 12 rate mensili di € 600,00 da pagarsi entro il 5 di ogni mese, che, inoltre, ai sensi dell'art. 4bis del suddetto contratto, il canone di locazione doveva essere maggiorato di euro 1.000,00
pagina 2 di 5 mensili e aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT per le locazioni pubblicati alla Gazzetta
Ufficiale, che il conduttore si era reso moroso nel pagamento dei canoni maturati sin dal 2015 fino alla mensilità di dicembre 2023, a cui andavano aggiunti i debiti maturati fino al mese di Aprile 2024, per un debito totale pari ad euro 63.150,00, che nessuna disdetta è mai pervenuta alla prima scadenza comportando, pertanto, la tacita rinnovazione del contratto stesso ai sensi dell'art. 3 del medesimo, intimava lo sfratto per morosità, convenendo avanti a questo Controparte_1
giudice per la relativa convalida con emissione del decreto ingiuntivo per i canoni e le spese.
si costituiva, deducendo di aver sempre corrisposto il pattuito Controparte_1
canone di locazione, compresi gli aggiornamenti Istat, per almeno euro 29.350,00, evidenziando che il locale di cui trattasi è dall'8.10.2019, data della chiusura dell'attività, libero e non più occupato da cose del resistente.
Preliminarmente, va osservato che risulta accertata la circostanza relativa all'esistenza del rapporto di locazione, che peraltro trova un preciso riscontro nel contratto prodotto.
Tanto premesso, deve rilevarsi che la domanda è fondata e dev'essere accolta, atteso che la morosità interessa un arco di tempo rilevante, non avendo il conduttore dimostrato di avere provveduto al pagamento dei canoni azionati, e considerato che l'inadempimento supera il parametro predeterminato legalmente dal disposto normativo di cui all'art. 5 delle legge n. 392/78 che, pur non applicabile alle locazioni destinate, come nel caso di specie, ad uso non abitativo, costituisce un criterio ispiratore ed orientativo del giudizio (cfr. su tale punto, Cass. S.U. n. 12210/1990; Cass. 11448/1998; Cass.
7253/96).
Infatti, nel caso che ci occupa, parte attrice ha soddisfatto l'onere probatorio che le incombeva, producendo in giudizio il contratto di locazione stipulato dalle parti in causa e allegando il fatto storico dell'inadempimento del conduttore dell'obbligazione di pagamento dei canoni maturati, mentre le eccezioni spiegate dalla resistente, che, pur a fronte di una dedotta morosità per euro 63.150,00, ha dedotto di aver corrisposto solo euro 29.350,00, sono infondate.
Infatti, la dedotta circostanza relativa al pagamento dei canoni in contanti è rimasta sfornita di qualsivoglia riscontro, avendo il resistente omesso anche di chiedere la prova sul punto.
Quanto alla dedotta cessazione dell'attività nell'anno 2019, va rilevato che il resistente non solo non ha fornito la prova di aver comunicato detta circostanza alla locatrice, limitandosi a depositare la comunicazione dello sportello per le attività produttive di accoglimento della pratica relativa alla cessazione dell'attività (cfr. doc. n. 4 allegato alla comparsa di costituzione), ma ha anche mancato di allegare di aver comunicato il recesso dal contratto, come previsto dalle parti all'art. 2 del contratto di locazione di cui trattasi.
pagina 3 di 5 Deve, pertanto, dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione, dovendosi dichiarare cessata la materia del contendere in ordine al rilascio, atteso che la ricorrente, nelle note del 29.1.2025, ha dato atto dell'avvenuto rilascio.
Quanto alla chiesta condanna di pagamento, anzitutto, occorre rilevare che il contratto invocato dal ricorrente ha avuto inizio a far data dall'1.7.2015, tanto che il relativo canone di locazione risulta pattuito a partire dalla medesima data, anche se, nel contratto di cui trattasi, si legge che al momento della stipula era già avvenuta l'immissione in possesso, occorre oltretutto rilevare che anche la pattuizione di cui all'art. 4 bis del contratto, che prevede la maggiorazione del canone di euro 100,00 ad ogni scadenza annuale fino al raggiungimento di euro 1.000,00 mensili, va inteso, a differenza di quanto dedotto dal ricorrente, per come si evince dai conteggi depositati, non avendo riguardo all'anno solare, ma con riferimento alla prevista scadenza annuale, cioè all'1 luglio di ciascun anno.
Conseguentemente, per l'anno 2015, tenuto conto che il ricorrente ha riconosciuto l'avvenuto pagamento, a titolo di canoni, della somma di euro 3.400,00, sono dovuti euro 200,00 (ovvero euro
3.600,00 spettanti per i canoni da luglio a dicembre 2015, meno gli importi riconosciuti come corrisposti), per l'anno 2016 (allorquando era previsto un canone di locazione di euro 7.800,00 annui, pari ad euro 600,00 per i primi 6 mesi ed euro 700,00 per i restanti 6 mesi) euro 4.200,00 tenuto conto delle somme che il ricorrente ha dedotto siano state versate e considerato che il resistente, ut rilevato, non ha dato prova degli ulteriori pagamenti in contanti rispetto a quanto già scomputato dal dovuto, per l'anno 2017 (allorquando era previsto un canone di locazione di euro 9.000,00 annui, pari ad euro
700,00 per i primi 6 mesi ed euro 800,00 per i restanti 6 mesi) euro 3.000,00 tenuto conto delle somme che il ricorrente ha dedotto siano state versate e considerato che il resistente, ut rilevato, non ha dato prova degli ulteriori pagamenti in contanti rispetto a quanto già scomputato dal dovuto, per l'anno 2018
(allorquando era previsto un canone di locazione di euro 10.200,00 annui, pari ad euro 800,00 per i primi 6 mesi ed euro 900,00 per i restanti 6 mesi) euro 1.400,00 tenuto conto delle somme che il ricorrente ha dedotto siano state versate e considerato che il resistente ha depositato una serie di ricevute dell'anno 2018, tutte relative ad acconti per canoni arretrati (cfr. all'allegato 2 del resistente), non dimostrando alcunchè in ordine ad ulteriori pagamenti del 2018, per l'anno 2019 (allorquando era previsto un canone di locazione di euro 11.400,00 annui, pari ad euro 900,00 per i primi 6 mesi ed euro
1.000,00 per i restanti 6 mesi) euro 6.100,00 tenuto conto delle somme che il ricorrente ha dedotto siano state versate e non confutato dal resistente, che nulla ha dedotto o documentato in ordine ai relativi pagamenti, per l'anno 2020 (allorquando era previsto un canone di euro 12.000,00 annui) euro
1.850,00 per come dedotto dal ricorrente e non confutato dal resistente, che, ut supra rilevato, non ha dato prova degli ulteriori pagamenti in contanti rispetto a quanto già scomputato dal dovuto tanto più
pagina 4 di 5 che i pagamenti di cui al doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione dal resistente per euro 1.000,00 e
500,00 risultano computati dal ricorrente, per l'anno 2021 (allorquando era previsto un canone di euro
12.000,00 annui) euro 11.350,00, tenuto conto che il ricorrente ha scomputato euro 600,00 da quanto dovuto, mentre nel citato allegato 4 depositato dal resistente risulta un versamento di euro 650,00 non contestato dall' mentre per gli anni 2022, 2023, 2024 Parte_2
(allorquando era previsto un canone di euro 12.000,00 annui) rispettivamente euro 12.000,00, euro
12.000,00 ed euro 5.000,00 per come dedotto dal ricorrente e non confutato dal resistente.
Conseguentemente, il resistente deve essere condannato di pagamento di € 57.100,00 per i canoni maturati sino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile e oltre agli interessi legali calcolati da ogni singola scadenza e sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite rispetto allo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la risoluzione per morosità del contratto di locazione per cui è causa;
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine al rilascio;
- condanna il resistente al pagamento della somma di euro 57.100,00 oltre agli interessi legali calcolati da ogni singola scadenza e sino al soddisfo;
- condanna il resistente al rimborso delle spese di lite che liquida in euro 447,50 per spese ed euro
7.051,50 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'avv.
Vetere, antistataria, che ne ha fatto richiesta.
Sentenza resa all'udienza del 13.3.2025 ex art. 429 c.p.c.
Cosenza, 13.3.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1952/2024
All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Maria Giovanna De Marco
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Giovanna De
Marco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1952 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
Unione Italiana Dei Ciechi E Degli Ipovedenti- ETS- Sezione Territoriale di Cosenza (C.F.
), in persona del Presidente pro tempore (C.F.: ), P.IVA_1 Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Martina Vetere;
RICORRENTE
e
(P.IVA.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Dario Summaria;
RESISTENTE
Oggetto: risoluzione contrattuale
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L' premesso di aver concesso alla società Parte_2 [...]
ad uso commerciale l'immobile sito in Cosenza, alla Parte_3
Piazza Riforma N.19 SNC Piano T-1 (catastalmente identificato al NCEU del Comune di Cosenza al
Fg. 16 P.lla 578 Sub.
1- Categoria C/la, Classe 8, Consistenza 89 mq), in forza di contratto del
28.06.2015, debitamente registrato nel registro di contratti di locazione e di affitto presso l'Agenzia delle Entrate di Cosenza, che il contratto di locazione veniva stipulato per la durata di anni 6, dal
1.07.2015 al 30.06.2021, rinnovabile tacitamente per la stessa durata qualora non fosse intervenuta formale disdetta tramite raccomandata R.R., almeno sei mesi prima della scadenza, che al momento della conclusione del contratto le parti pattuivano il canone di locazione annuo pari ad € 7.200,00, da suddividersi in 12 rate mensili di € 600,00 da pagarsi entro il 5 di ogni mese, che, inoltre, ai sensi dell'art. 4bis del suddetto contratto, il canone di locazione doveva essere maggiorato di euro 1.000,00
pagina 2 di 5 mensili e aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT per le locazioni pubblicati alla Gazzetta
Ufficiale, che il conduttore si era reso moroso nel pagamento dei canoni maturati sin dal 2015 fino alla mensilità di dicembre 2023, a cui andavano aggiunti i debiti maturati fino al mese di Aprile 2024, per un debito totale pari ad euro 63.150,00, che nessuna disdetta è mai pervenuta alla prima scadenza comportando, pertanto, la tacita rinnovazione del contratto stesso ai sensi dell'art. 3 del medesimo, intimava lo sfratto per morosità, convenendo avanti a questo Controparte_1
giudice per la relativa convalida con emissione del decreto ingiuntivo per i canoni e le spese.
si costituiva, deducendo di aver sempre corrisposto il pattuito Controparte_1
canone di locazione, compresi gli aggiornamenti Istat, per almeno euro 29.350,00, evidenziando che il locale di cui trattasi è dall'8.10.2019, data della chiusura dell'attività, libero e non più occupato da cose del resistente.
Preliminarmente, va osservato che risulta accertata la circostanza relativa all'esistenza del rapporto di locazione, che peraltro trova un preciso riscontro nel contratto prodotto.
Tanto premesso, deve rilevarsi che la domanda è fondata e dev'essere accolta, atteso che la morosità interessa un arco di tempo rilevante, non avendo il conduttore dimostrato di avere provveduto al pagamento dei canoni azionati, e considerato che l'inadempimento supera il parametro predeterminato legalmente dal disposto normativo di cui all'art. 5 delle legge n. 392/78 che, pur non applicabile alle locazioni destinate, come nel caso di specie, ad uso non abitativo, costituisce un criterio ispiratore ed orientativo del giudizio (cfr. su tale punto, Cass. S.U. n. 12210/1990; Cass. 11448/1998; Cass.
7253/96).
Infatti, nel caso che ci occupa, parte attrice ha soddisfatto l'onere probatorio che le incombeva, producendo in giudizio il contratto di locazione stipulato dalle parti in causa e allegando il fatto storico dell'inadempimento del conduttore dell'obbligazione di pagamento dei canoni maturati, mentre le eccezioni spiegate dalla resistente, che, pur a fronte di una dedotta morosità per euro 63.150,00, ha dedotto di aver corrisposto solo euro 29.350,00, sono infondate.
Infatti, la dedotta circostanza relativa al pagamento dei canoni in contanti è rimasta sfornita di qualsivoglia riscontro, avendo il resistente omesso anche di chiedere la prova sul punto.
Quanto alla dedotta cessazione dell'attività nell'anno 2019, va rilevato che il resistente non solo non ha fornito la prova di aver comunicato detta circostanza alla locatrice, limitandosi a depositare la comunicazione dello sportello per le attività produttive di accoglimento della pratica relativa alla cessazione dell'attività (cfr. doc. n. 4 allegato alla comparsa di costituzione), ma ha anche mancato di allegare di aver comunicato il recesso dal contratto, come previsto dalle parti all'art. 2 del contratto di locazione di cui trattasi.
pagina 3 di 5 Deve, pertanto, dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione, dovendosi dichiarare cessata la materia del contendere in ordine al rilascio, atteso che la ricorrente, nelle note del 29.1.2025, ha dato atto dell'avvenuto rilascio.
Quanto alla chiesta condanna di pagamento, anzitutto, occorre rilevare che il contratto invocato dal ricorrente ha avuto inizio a far data dall'1.7.2015, tanto che il relativo canone di locazione risulta pattuito a partire dalla medesima data, anche se, nel contratto di cui trattasi, si legge che al momento della stipula era già avvenuta l'immissione in possesso, occorre oltretutto rilevare che anche la pattuizione di cui all'art. 4 bis del contratto, che prevede la maggiorazione del canone di euro 100,00 ad ogni scadenza annuale fino al raggiungimento di euro 1.000,00 mensili, va inteso, a differenza di quanto dedotto dal ricorrente, per come si evince dai conteggi depositati, non avendo riguardo all'anno solare, ma con riferimento alla prevista scadenza annuale, cioè all'1 luglio di ciascun anno.
Conseguentemente, per l'anno 2015, tenuto conto che il ricorrente ha riconosciuto l'avvenuto pagamento, a titolo di canoni, della somma di euro 3.400,00, sono dovuti euro 200,00 (ovvero euro
3.600,00 spettanti per i canoni da luglio a dicembre 2015, meno gli importi riconosciuti come corrisposti), per l'anno 2016 (allorquando era previsto un canone di locazione di euro 7.800,00 annui, pari ad euro 600,00 per i primi 6 mesi ed euro 700,00 per i restanti 6 mesi) euro 4.200,00 tenuto conto delle somme che il ricorrente ha dedotto siano state versate e considerato che il resistente, ut rilevato, non ha dato prova degli ulteriori pagamenti in contanti rispetto a quanto già scomputato dal dovuto, per l'anno 2017 (allorquando era previsto un canone di locazione di euro 9.000,00 annui, pari ad euro
700,00 per i primi 6 mesi ed euro 800,00 per i restanti 6 mesi) euro 3.000,00 tenuto conto delle somme che il ricorrente ha dedotto siano state versate e considerato che il resistente, ut rilevato, non ha dato prova degli ulteriori pagamenti in contanti rispetto a quanto già scomputato dal dovuto, per l'anno 2018
(allorquando era previsto un canone di locazione di euro 10.200,00 annui, pari ad euro 800,00 per i primi 6 mesi ed euro 900,00 per i restanti 6 mesi) euro 1.400,00 tenuto conto delle somme che il ricorrente ha dedotto siano state versate e considerato che il resistente ha depositato una serie di ricevute dell'anno 2018, tutte relative ad acconti per canoni arretrati (cfr. all'allegato 2 del resistente), non dimostrando alcunchè in ordine ad ulteriori pagamenti del 2018, per l'anno 2019 (allorquando era previsto un canone di locazione di euro 11.400,00 annui, pari ad euro 900,00 per i primi 6 mesi ed euro
1.000,00 per i restanti 6 mesi) euro 6.100,00 tenuto conto delle somme che il ricorrente ha dedotto siano state versate e non confutato dal resistente, che nulla ha dedotto o documentato in ordine ai relativi pagamenti, per l'anno 2020 (allorquando era previsto un canone di euro 12.000,00 annui) euro
1.850,00 per come dedotto dal ricorrente e non confutato dal resistente, che, ut supra rilevato, non ha dato prova degli ulteriori pagamenti in contanti rispetto a quanto già scomputato dal dovuto tanto più
pagina 4 di 5 che i pagamenti di cui al doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione dal resistente per euro 1.000,00 e
500,00 risultano computati dal ricorrente, per l'anno 2021 (allorquando era previsto un canone di euro
12.000,00 annui) euro 11.350,00, tenuto conto che il ricorrente ha scomputato euro 600,00 da quanto dovuto, mentre nel citato allegato 4 depositato dal resistente risulta un versamento di euro 650,00 non contestato dall' mentre per gli anni 2022, 2023, 2024 Parte_2
(allorquando era previsto un canone di euro 12.000,00 annui) rispettivamente euro 12.000,00, euro
12.000,00 ed euro 5.000,00 per come dedotto dal ricorrente e non confutato dal resistente.
Conseguentemente, il resistente deve essere condannato di pagamento di € 57.100,00 per i canoni maturati sino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile e oltre agli interessi legali calcolati da ogni singola scadenza e sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite rispetto allo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la risoluzione per morosità del contratto di locazione per cui è causa;
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine al rilascio;
- condanna il resistente al pagamento della somma di euro 57.100,00 oltre agli interessi legali calcolati da ogni singola scadenza e sino al soddisfo;
- condanna il resistente al rimborso delle spese di lite che liquida in euro 447,50 per spese ed euro
7.051,50 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'avv.
Vetere, antistataria, che ne ha fatto richiesta.
Sentenza resa all'udienza del 13.3.2025 ex art. 429 c.p.c.
Cosenza, 13.3.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco
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