TAR Roma, sez. 4B, sentenza 24/12/2025, n. 23758
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  • Accolto
    Violazione dell’art. 43 del DPR 445/2000

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, accertando che il titolo estero era già nella disponibilità dell'amministrazione, sia per la precedente procedura di riconoscimento, sia per l'iscrizione alle GPS del precedente biennio. Pertanto, l'esclusione per carenza documentale è stata ritenuta illegittima, in applicazione dell'art. 43 del DPR 445/2000.

  • Accolto
    Illegittimità dell’esclusione dalle GPS

    Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che l'amministrazione avesse l'obbligo di acquisire d'ufficio il titolo estero, già in suo possesso, conformemente all'art. 43 del DPR 445/2000, rendendo così illegittima l'esclusione basata sulla mancata allegazione documentale.

  • Accolto
    Illegittimità della mancata inclusione nelle GPS

    L'accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di esclusione comporta automaticamente l'accoglimento della domanda di inclusione nelle graduatorie.

  • Accolto
    Illegittimità delle GPS nei limiti dell'interesse fatto valere

    L'accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di esclusione comporta l'illegittimità delle graduatorie nella parte in cui non riflettono la posizione della ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4B, sentenza 24/12/2025, n. 23758
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23758
    Data del deposito : 24 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo