Decreto cautelare 30 agosto 2024
Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
Decreto cautelare 22 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 21 novembre 2024
Ordinanza cautelare 24 gennaio 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 24/12/2025, n. 23758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23758 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23758/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08995/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8995 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RI IA, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Territoriale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
AL AM, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell’O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 dal titolo: “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” relativamente all’art. 7 comma 12 nella parte in cui prevede l’esclusione in caso di mancata allegazione della documentazione afferente i titoli esteri;
- del decreto dirigenziale prot.n.14429 del 19 agosto 2024 dell’UST di Taranto con cui con cui è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalle GPS prima fascia classi di concorso “A046” e “ADSS” per effetto dell’art. 7 comma 12 O.M. n. 88/2024;
- del decreto prot.n.14763 del 20 agosto 20024 di pubblicazione delle GPS di prima fascia per la Provincia di Taranto per il prossimo biennio scolastico, nella parte in cui non risulta inclusa la ricorrente per le classi di concorso citate;
- delle stesse GPS di prima fascia per la Provincia di Taranto di cui sopra, nei limiti dell’interesse fatto valere;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. LU De AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo la sig.ra IA – esponendo di avere ottenuto nel maggio 2024 il riconoscimento del titolo conseguito all’estero per la classe di concorso A046 e di avere in corso, a seguito della sentenza TAR Lazio Roma Sezione IV bis n. 8301/2023, la procedura di riesame del decreto di rigetto del riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all’estero sul sostegno - ha impugnato il decreto dirigenziale prot. n.14429 del 19.8.2024 dell'Ufficio Scolastico di Taranto con cui con cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalle GPS prima fascia classi di concorso “A046” e “ADSS” per effetto dell'art. 7 comma 12 O.M. n.88/2024 nonché il decreto prot. n.14763 del 20.8.20024 di pubblicazione delle GPS di prima fascia per la Provincia di Taranto, nella parte in cui non risulta inclusa la ricorrente per le classi di concorso citate e l’Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 (disciplinante le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 2024-2025 e 2025-2026) relativamente all’art. 7, comma 12, (“gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a: a) titoli di studio conseguiti all’estero”).
L’esclusione è motivata in ragione dell’omessa allegazione alla domanda di inserimento nelle GPS del titolo di specializzazione acquisito all'estero in violazione del citato art. 7, co. 12 O.M. n. 88 del 2024.
In data 30 agosto 2024 si è costituita l’amministrazione anche con apposita memoria.
In data 18 ottobre 2024 parte ricorrente ha depositato motivi aggiunti con i quali ha proposto ulteriori profili di censura in ordine al già impugnato decreto di esclusione dalle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze ed ha nuovamente formulato domanda cautelare, lamentando, in particolare, la ritenuta violazione dell’art. 3, comma 4, dell’O.M. n. 88/2024.
Con ordinanza n. 20702/2024 adottata all’esito della camera di consiglio del 19 novembre 2024, il Tribunale ha chiesto chiarimenti all’Amministrazione resistente circa i fatti di cui all’atto per motivi aggiunti e ha ordinato l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, regolarmente effettuata da parte ricorrente come da deposito del 14 dicembre 2024.
Con ordinanza n. 488 del 24.1.2025 è stata concessa la tutela cautelare; rilevato poi che il contenzioso risulta avere ad oggetto la materia “mista” costituita dall’insegnamento su posto comune e dall’insegnamento su sostegno la controversia è stata assegnata alla Sezione IV bis del TAR Lazio per competenza.
All’udienza del 5 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso – in conformità all’indirizzo di questa Sezione (cfr. TAR Lazio sez. IV bis, 30 giugno 2025, n. 12896) - va accolto per le seguenti e assorbenti ragioni.
La ricorrente impugna l’esclusione dalle GPS comminata dall’Ufficio scolastico di Taranto per non avere allegato il titolo estero di specializzazione del sostegno, in corso di riconoscimento, e quindi in pretesa violazione dell’art. 7, co. 12, O.M. n. 88/2024, a mente del quale “Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a: a) titoli di studio conseguiti all’estero”.
Con il gravame si deduce, inter alia , l’ingiustizia dell’esclusione in quanto detto titolo era già pacificamente nella disponibilità dell’amministrazione.
La censura è fondata.
Viene riconosciuto dalla stessa amministrazione che il titolo estero, di cui si lamenta la mancata allegazione, era già nella disponibilità del Ministero dell’Istruzione e del Merito in quanto già accluso alla domanda di riconoscimento del titolo estero presentata il 30 marzo 2022 oltre che accluso alla domanda di iscrizione alle GPS relative al precedente biennio per le quali ora si procede ad un aggiornamento ai sensi dell’art. 3, co. 4, O.M. 88/2024.
L’esclusione per carenza documentale appare quindi assunta in contrasto con l’art. 43 del DPR 445/2000 che stabilisce: “1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato…”.
L’amministrazione, e in particolare l’Ufficio scolastico di Taranto, che costituisce articolazione del Ministero intimato, aveva dunque l’onere di acquisire direttamente alla procedura il titolo estero vantato dalla ricorrente, in quanto già nella disponibilità della medesima entità ministeriale procedente; in questo caso non può quindi trovare applicazione l’art. 7, co. 12, dell’O.M. 88/24 che stabilisce la necessità di produzione documentale dei titoli di studio conseguiti all’estero, avendo la ricorrente già ottemperato a detto adempimento in sede di partecipazione alla precedente procedura inerente le GPS e in ogni caso allegato il titolo con l’avvio della relativa procedura di riconoscimento.
In conclusione, per la ragione esposta, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati e nel limite dell’interesse azionato.
Condanna il Ministero intimato alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN OR, Presidente
LU De AR, Consigliere, Estensore
Claudia Favaccio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU De AR | IN OR |
IL SEGRETARIO