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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/03/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 1483/2020
Verbale di udienza del 07/03/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Nadine Sirignano per delega orale del procuratore costituito, che si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento. E' presente per parte resistente l'avv. D'Onofrio il quale si riporta alla memoria difensiva e ai conteggi depositati in atti e chiede che la causa venga decisa. I procuratori presenti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei procuratori.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.. il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del 7.3.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 1483/2020 R.G., avente ad oggetto “Retribuzione” e vertente
TRA
, (c.f. indicato ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Panico ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Torino, n. 118 (indirizzo p.e.c. indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, , in persona del Presidente p.t. della Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites, dall'avv. Pasquale
d'Onofrio ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente in Napoli, alla via S.
Lucia n. 81 (indirizzo p.e.c. indicato: egione.campania.it); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.06.2020, la parte in epigrafe indicata adiva il
Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo di: “A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere gli ulteriori importi a titolo di scatti biennali di anzianità maturati e/o RIA pari ad un importo annuo di €.745,62
o in una diversa somma minore o maggiore che l'On.le Giudicante riterrà equa e
2 giusta, in virtù di tutto quanto esposto nel presente ricorso e conseguentemente condannare la resistente amministrazione all'adeguamento in busta paga della Con giusta anzianità maturata e/o Ria nonché al ricalcolo della c.d. buona uscita e/o
B) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive maturate a titolo di scatti biennali e/o Ria e precisamente nell' importo complessivo di €.11.948,04 di cui in diritto per il periodo 29/06/1987 – 31.06.2012 o in una diversa somma minore o maggiore che l'On.le Giudicante riterrà equa e giusta, e conseguentemente, condannare la resistente amministrazione al pagamento delle dette somme così come precedentemente indicato, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
C) Condannare la resistente amministrazione al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore dichiaratosi anticipatario”.
In punto di fatto, il ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze della parte resistente, con inquadramento nel livello VI, dal 25.06.1987 sino al 1.07.2012, precisando di essere stato assunto con contratto a tempo determinato, poi prorogato dal Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione edilizia a seguito del terremoto dell'Irpinia.
Riportava di essere stato immesso nel cd. ruolo speciale ad esaurimento del personale istituito con legge regionale n. 4 del 6.03.1990 e che con delibera n. 1905 del 18.03.1997 veniva reinquadrato con riconoscimento della anzianità maturata e ricostruzione della carriera economica mediante applicazione dell'art. 37 della l. n. 27/1984 con decorrenza dal 25.06.1987.
Precisava che la L. R. 27/1984, dando attuazione alle previsioni di cui al D.P.R.
347/1983, aveva provveduto ad erogare l'emolumento R.I.A. e precisamente il salario di anzianità.
Dichiarava che, a seguito della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4295/2017, aveva provveduto a verificare quanto erogato dall'Amministrazione resistente a titolo R.I.A..
Rappresentava che, a seguito di tale verifica, era emerso che l'Amministrazione aveva corrisposto un importo inferiore rispetto a quello spettante, in quanto non aveva provveduto a calcolare tutti gli aumenti biennali di anzianità.
Precisava di aver quantificato il proprio credito secondo le modalità indicate dalla sentenza succitata.
Deduceva, pertanto, di essere creditore degli importi di cui al prospetto contabile allegato al ricorso.
3 Esponeva, altresì, che l'art. 41 D.P.R. 347/1983 aveva ridefinito il criterio determinativo dell'emolumento retributivo, conseguente all'anzianità di servizio, riservato al personale dipendente degli enti locali, in attuazione della cui previsione, successivamente, con l'art. 31 D.P.R. 268/1987, per il periodo 1985-1987, era stato definito l'incremento del valore di spettanza.
Rappresentava, inoltre, che l'art. 30 L.R. 27/1984, aveva riconosciuto a ciascun dipendente il diritto alla percezione dell'elemento retributivo definito “salario di anzianità”, costituito dagli scatti biennali maturati, e che l'art. 42 L.R. 12/1991, aveva ulteriormente incrementato l'entità della voce retributiva a far data dall'1.1.1989.
Riferiva, altresì, che, dall'1.1.1994, per i dipendenti regionali era rimasta congelata la retribuzione individuale di anzianità maturata al 31.12.1992.
Tanto premesso, conveniva in giudizio la innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le conclusioni come sopra riportate.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 27.05.2021, si costituiva in giudizio la instando per il rigetto Controparte_1 del ricorso ed eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
Riteneva l'infondatezza della domanda relativa alle pretese economiche rivendicate, richiamando le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.
Osservava, infine, che gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono dovuti ai dipendenti pubblici dalla data di emanazione del provvedimento amministrativo da cui consegue il diritto di credito.
Effettuata l'istruttoria mediante l'acquisizione dei documenti prodotti, onerata la parte ricorrente di depositare i conteggi soltanto asseritamente allegati al ricorso (ordinanza del 31.1.2025), acquisiti altresì i successivi conteggi di parte resistente, alla odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c. all'esito della discussione, celebrata innanzi allo scrivente magistrato subentrato nel ruolo dal
12.9.2022.
3. In via preliminare, in rito, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Al riguardo si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo cui quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo
4 ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia (cfr. Cass. n.
28368/2017).
In particolare, la Cassazione ha chiarito che “la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia” (cfr. Cass. SS.UU. n.
7305/2017).
In applicazione del principio di cui innanzi, nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto sebbene la domanda in esame abbia ad oggetto la richiesta di condanna al pagamento di differenze retributive maturate anche in un periodo antecedente al 30.6.1998, nondimeno l'inadempimento dell'amministrazione dedotto dal ricorrente si sarebbe protratto anche dopo la data del 30.06.1998, la quale segna il limite oltre il quale non può più affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo.
4. Nel merito il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le motivazioni che in seguito si esporranno.
Il ricorrente ha chiesto di ricalcolare la retribuzione individuale di anzianità maturata e, per l'effetto, di condannare la resistente al pagamento delle differenze retributive spettanti a tale titolo per il periodo dal 29.6.1987 al 31.6.2012 (cfr. le conclusioni del ricorso introduttivo), nella misura di € 11.948,04.
In via preliminare, occorre delineare il quadro normativo vigente in materia.
Prima della contrattualizzazione del pubblico impiego, il trattamento economico dei pubblici dipendenti delle Regioni e degli Enti locali è stato disciplinato dal D.P.R. 347 del 1983 (recepito dalla legge regionale n. 27 del 1984), dal D.P.R. n. 268 del 1987
(recepito dalla legge regionale n. 23 del 1989) e, infine, dal D.P.R. 333 del 1990
(recepito dalla legge regionale n. 12 del 1991).
Il D.P.R. n. 347/83 disciplinava il periodo dall'1.01.1983 al 31.12.1984, protraendo i suoi effetti economici fino al 30.06.1985 (cfr. art. 1 accordo).
5 L'art. 41, lett. B), del predetto decreto, dopo aver stabilito che “La progressione economica per scatti e classi cessa al 31 dicembre 1982”, disponeva che “Al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 1° gennaio
1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure ...”, fissata in un minimo di £. 198.000 per la 1^ qualifica dei dipendenti del comparto e in un massimo di £. 840.000 per la 2^ qualifica dirigenziale (cd 1° scatto RIA).
Per il personale assunto dopo l'1.01.1983 dette somme andavano riparametrate in ventiquattresimi, in proporzione dei mesi di servizio prestati sino al 31.12.1984.
L'art. 41 prevedeva anche che, qualora il rinnovo dell'accordo non fosse intervenuto entro il biennio del successivo triennio contrattuale (1.01.1985 / 31.12.1987), al personale avrebbe dovuto essere corrisposto, a far data dall'1.01.1987, un ulteriore importo uguale a quello previsto, a titolo di acconto.
La legge regionale 27/1984, nel recepire l'accordo di cui al d.p.r. 347/83, riproduceva integralmente le previsioni riguardanti la RIA.
Il successivo d.p.r. n. 268/87 disciplinava il periodo 1.01.1985/31.12.1987, protraendo i suoi effetti economici fino al 30.06.1988. All'art. 37 prevedeva che l'acconto di cui all'art. 41, ultimo comma, D.P.R. 347/83, costituisse aumento della retribuzione individuale di anzianità (c.d. 2° scatto RIA). Al successivo art. 38, inserito dall'art. 31 del D.P.R. 494/87, indicava, quale clausola di garanzia, che, qualora il rinnovo dell'accordo non fosse intervenuto entro il 30.06.1989, al personale dovesse essere corrisposto a far data dall'1.01.1989 un ulteriore importo uguale a quello previsto dall'art. 41 del D.P.R. 347/83, a titolo di acconto.
La legge regionale 23/1989, nel recepire l'accordo di cui al d.p.r. n.268/87, riproduceva integralmente le previsioni concernenti la RIA.
Da ultimo, il d.p.r. n. 333/90 disciplinava il periodo 1.01.1988/31.12.1990, con decorrenza degli effetti economici dall'1.07.1988. All'art. 44 prevedeva un ulteriore incremento della retribuzione individuale di anzianità, sempre nella stessa misura prevista dall'art. 41, lett. B) del d.p.r. n. 347/83, a decorrere dal 1° gennaio 1989
(cosiddetto 3° scatto RIA). Anche quest'ultimo importo andava riparametrato, per il personale assunto dopo l'1.01.1987, in ventiquattresimi, in proporzione dei mesi di servizio prestati sino al 31.12.1988.
L'importo erogato ai sensi dell'art. 44 del d.p.r. n.333/90, riassorbiva l'acconto corrisposto ai sensi del predetto art. 38 del d.p.r. n.268/87.
6 La legge regionale n.12/1991, nel recepire l'accordo di cui al d.p.r. n.333/90, riproduceva integralmente le previsioni concernenti la RIA.
Il d.p.r. n.333/1990 e la legge regionale n.12/1991 non contenevano però - a differenza dei d.p.r. n.347/1983 e 268/1987 e delle leggi regionali 27/1984 e 23/1989 - alcuna clausola di salvaguardia che prevedesse il diritto a percepire ulteriori somme a titolo di acconto in caso di mancata approvazione del successivo accordo che avrebbe dovuto disciplinare il periodo 1.01.1991/31.12.1993 se, nel frattempo, non fosse intervenuta la privatizzazione del pubblico impiego con relativa devoluzione ai contatti collettivi nazionali della regolamentazione, anche economica, del rapporto di lavoro.
Inoltre, in nessuno degli atti normativi citati (D.P.R. 347/83, 268/87 e 333/90 e
LL.RR. 27/84, 23/88 e 12/91) era previsto un automatismo per la maturazione di ulteriori incrementi della retribuzione individuale di anzianità non espressamente previsti dalle norme stesse.
Successivamente, il D.L. 384/92, all'art. 7, comma 1, prevedeva che “Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93”, dunque, per il comparto di contrattazione regioni ed enti locali, il D.P.R. 333/90.
Interveniva il legislatore, con una norma di interpretazione autentica, l'art. 51, comma
3, della legge 388/2000, disponendo che “L'art. 7, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 … si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Con sentenza n. 4 del 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del predetto articolo 51, comma 3, della legge 388/2000.
Nel frattempo, il D. Lgs. n. 29/93, a seguito della legge delega 421/92, demandava alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, abrogava la procedura di cui agli art. 3 e ss. della legge 93/83 e disapplicava il d.p.r.
n.333/90 ed i corrispondenti decreti degli altri comparti.
7 Ebbene, venendo al caso di specie, il lavoratore ha già percepito tutti gli incrementi
RIA fino al 31.12.1990 e non può vantare per il periodo successivo alcun diritto ad ulteriori incrementi.
In particolare, dall'esame della documentazione in atti, è emerso che il ricorrente è stato inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento di cui all'art. 12 della Legge n.
730/1986 a far data dal 18/04/90 nella sesta qualifica funzionale.
Di poi l'Amministrazione, sulla base dell'integrale computo del servizio utile prestato presso la struttura commissariale, ossia sin dal 16.03.1984, ha determinato la retribuzione individuale di anzianità maturata dal ricorrente nella 6^ qualifica fino al
31.12.1988, ai sensi dei DD.P.R. nn. 347/83, 268/87 e 333/90, nella misura di originarie Lire 797.500 annue (euro 411,84), ovvero Lire 66.452 mensili, corrispondenti ad € 34,32 mensili, rinvenienti dal seguente calcolo:
-l'importo maturato ex art. 41, lett. B) D.P.R. 347/83 è stato calcolato nella misura di lire 137.500 (periodo riconosciuto dal 01/01/1983 al 31/12/1984 mesi di lavoro 10; calcolo importo 330.000/24x10 = lire 137.500);
2) l'importo maturato ex art. 37 D.P.R. 268/87 è stato calcolato nella misura di lire
330.000 (periodo riconosciuto dal 01/01/1985 al 31/12/1986 mesi di lavoro 24; calcolo importo 330.000/24 x 24 = lire 330.000);
3) l'importo maturato ai sensi del D.P.R. 333/90 è stato calcolato nella misura di lire
330.000 (periodo riconosciuto dal 1/1/1987 al 31/12/1988: mesi di lavoro 24 calcolo importo 330.000/24x24 = lire 330.000), per un totale annuo di lire 797.500 (lire
137.500 + lire 330.000 + lire 330.000), pari ad € 411,84 annui ad euro 34,32 mensili, importo questo che corrisponde a quanto riconosciuto nei decreti n. 2589 e 3230 del
19/3/1999 -acquisiti ex art. 421 c.p.c. in quanto indispensabili ai fini della decisione- e a quanto corrisposto dall'Amministrazione regionale nel corso del rapporto lavorativo, così si evince anche dai cedolini paga prodotti dal ricorrente.
Ininfluente appare ai fini della presente decisione la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 388/2000, di cui alla sentenza n. 4 dell'11 gennaio 2024 n. 4, invocata da parte ricorrente, in quanto, come efficacemente osservato dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 689/2025, che viene richiamata ai sensi dell'art. 118 d.a. c.p.c., “Nel caso oggetto dell'odierna controversia, tuttavia, la norma di riferimento è costituita non dall'art. 9 del d.P.R. n. 44 del 1990
(Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri
8 ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo
1986, n. 68), ma dall'art. 44 del d.P.R. n. 333 del 1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68). Detto art. 44, rubricato anch'esso Retribuzione individuale di anzianità, si limita a stabilire nei suoi unici tre commi, che a decorrere dal 1° gennaio 1989 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata degli importi annui lordi, ivi indicati, e che tali importi riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987,
n. 494. Da confronto tra le due norme, appare evidente che l'art. 44 del d.P.R. 333 del
1999 che qui interessa non contiene alcuna disciplina analoga a quella dei commi 4 e
5 dell'art. 9 del d.P.R. n. 44 del 1999”.
5. In conclusione, per tutte le motivazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, la domanda va rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore profilo.
6. In punto di spese di lite, la novità e la peculiarità della questione esaminata induce a disporre tra le parti la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino in persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di
Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul presente ricorso, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 7.3.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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Settore lavoro e previdenza
R.G. 1483/2020
Verbale di udienza del 07/03/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Nadine Sirignano per delega orale del procuratore costituito, che si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento. E' presente per parte resistente l'avv. D'Onofrio il quale si riporta alla memoria difensiva e ai conteggi depositati in atti e chiede che la causa venga decisa. I procuratori presenti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei procuratori.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.. il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del 7.3.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 1483/2020 R.G., avente ad oggetto “Retribuzione” e vertente
TRA
, (c.f. indicato ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Panico ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Torino, n. 118 (indirizzo p.e.c. indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, , in persona del Presidente p.t. della Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites, dall'avv. Pasquale
d'Onofrio ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente in Napoli, alla via S.
Lucia n. 81 (indirizzo p.e.c. indicato: egione.campania.it); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.06.2020, la parte in epigrafe indicata adiva il
Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo di: “A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere gli ulteriori importi a titolo di scatti biennali di anzianità maturati e/o RIA pari ad un importo annuo di €.745,62
o in una diversa somma minore o maggiore che l'On.le Giudicante riterrà equa e
2 giusta, in virtù di tutto quanto esposto nel presente ricorso e conseguentemente condannare la resistente amministrazione all'adeguamento in busta paga della Con giusta anzianità maturata e/o Ria nonché al ricalcolo della c.d. buona uscita e/o
B) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive maturate a titolo di scatti biennali e/o Ria e precisamente nell' importo complessivo di €.11.948,04 di cui in diritto per il periodo 29/06/1987 – 31.06.2012 o in una diversa somma minore o maggiore che l'On.le Giudicante riterrà equa e giusta, e conseguentemente, condannare la resistente amministrazione al pagamento delle dette somme così come precedentemente indicato, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
C) Condannare la resistente amministrazione al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore dichiaratosi anticipatario”.
In punto di fatto, il ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze della parte resistente, con inquadramento nel livello VI, dal 25.06.1987 sino al 1.07.2012, precisando di essere stato assunto con contratto a tempo determinato, poi prorogato dal Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione edilizia a seguito del terremoto dell'Irpinia.
Riportava di essere stato immesso nel cd. ruolo speciale ad esaurimento del personale istituito con legge regionale n. 4 del 6.03.1990 e che con delibera n. 1905 del 18.03.1997 veniva reinquadrato con riconoscimento della anzianità maturata e ricostruzione della carriera economica mediante applicazione dell'art. 37 della l. n. 27/1984 con decorrenza dal 25.06.1987.
Precisava che la L. R. 27/1984, dando attuazione alle previsioni di cui al D.P.R.
347/1983, aveva provveduto ad erogare l'emolumento R.I.A. e precisamente il salario di anzianità.
Dichiarava che, a seguito della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4295/2017, aveva provveduto a verificare quanto erogato dall'Amministrazione resistente a titolo R.I.A..
Rappresentava che, a seguito di tale verifica, era emerso che l'Amministrazione aveva corrisposto un importo inferiore rispetto a quello spettante, in quanto non aveva provveduto a calcolare tutti gli aumenti biennali di anzianità.
Precisava di aver quantificato il proprio credito secondo le modalità indicate dalla sentenza succitata.
Deduceva, pertanto, di essere creditore degli importi di cui al prospetto contabile allegato al ricorso.
3 Esponeva, altresì, che l'art. 41 D.P.R. 347/1983 aveva ridefinito il criterio determinativo dell'emolumento retributivo, conseguente all'anzianità di servizio, riservato al personale dipendente degli enti locali, in attuazione della cui previsione, successivamente, con l'art. 31 D.P.R. 268/1987, per il periodo 1985-1987, era stato definito l'incremento del valore di spettanza.
Rappresentava, inoltre, che l'art. 30 L.R. 27/1984, aveva riconosciuto a ciascun dipendente il diritto alla percezione dell'elemento retributivo definito “salario di anzianità”, costituito dagli scatti biennali maturati, e che l'art. 42 L.R. 12/1991, aveva ulteriormente incrementato l'entità della voce retributiva a far data dall'1.1.1989.
Riferiva, altresì, che, dall'1.1.1994, per i dipendenti regionali era rimasta congelata la retribuzione individuale di anzianità maturata al 31.12.1992.
Tanto premesso, conveniva in giudizio la innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le conclusioni come sopra riportate.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 27.05.2021, si costituiva in giudizio la instando per il rigetto Controparte_1 del ricorso ed eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
Riteneva l'infondatezza della domanda relativa alle pretese economiche rivendicate, richiamando le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.
Osservava, infine, che gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono dovuti ai dipendenti pubblici dalla data di emanazione del provvedimento amministrativo da cui consegue il diritto di credito.
Effettuata l'istruttoria mediante l'acquisizione dei documenti prodotti, onerata la parte ricorrente di depositare i conteggi soltanto asseritamente allegati al ricorso (ordinanza del 31.1.2025), acquisiti altresì i successivi conteggi di parte resistente, alla odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c. all'esito della discussione, celebrata innanzi allo scrivente magistrato subentrato nel ruolo dal
12.9.2022.
3. In via preliminare, in rito, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Al riguardo si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo cui quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo
4 ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia (cfr. Cass. n.
28368/2017).
In particolare, la Cassazione ha chiarito che “la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia” (cfr. Cass. SS.UU. n.
7305/2017).
In applicazione del principio di cui innanzi, nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto sebbene la domanda in esame abbia ad oggetto la richiesta di condanna al pagamento di differenze retributive maturate anche in un periodo antecedente al 30.6.1998, nondimeno l'inadempimento dell'amministrazione dedotto dal ricorrente si sarebbe protratto anche dopo la data del 30.06.1998, la quale segna il limite oltre il quale non può più affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo.
4. Nel merito il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le motivazioni che in seguito si esporranno.
Il ricorrente ha chiesto di ricalcolare la retribuzione individuale di anzianità maturata e, per l'effetto, di condannare la resistente al pagamento delle differenze retributive spettanti a tale titolo per il periodo dal 29.6.1987 al 31.6.2012 (cfr. le conclusioni del ricorso introduttivo), nella misura di € 11.948,04.
In via preliminare, occorre delineare il quadro normativo vigente in materia.
Prima della contrattualizzazione del pubblico impiego, il trattamento economico dei pubblici dipendenti delle Regioni e degli Enti locali è stato disciplinato dal D.P.R. 347 del 1983 (recepito dalla legge regionale n. 27 del 1984), dal D.P.R. n. 268 del 1987
(recepito dalla legge regionale n. 23 del 1989) e, infine, dal D.P.R. 333 del 1990
(recepito dalla legge regionale n. 12 del 1991).
Il D.P.R. n. 347/83 disciplinava il periodo dall'1.01.1983 al 31.12.1984, protraendo i suoi effetti economici fino al 30.06.1985 (cfr. art. 1 accordo).
5 L'art. 41, lett. B), del predetto decreto, dopo aver stabilito che “La progressione economica per scatti e classi cessa al 31 dicembre 1982”, disponeva che “Al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 1° gennaio
1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure ...”, fissata in un minimo di £. 198.000 per la 1^ qualifica dei dipendenti del comparto e in un massimo di £. 840.000 per la 2^ qualifica dirigenziale (cd 1° scatto RIA).
Per il personale assunto dopo l'1.01.1983 dette somme andavano riparametrate in ventiquattresimi, in proporzione dei mesi di servizio prestati sino al 31.12.1984.
L'art. 41 prevedeva anche che, qualora il rinnovo dell'accordo non fosse intervenuto entro il biennio del successivo triennio contrattuale (1.01.1985 / 31.12.1987), al personale avrebbe dovuto essere corrisposto, a far data dall'1.01.1987, un ulteriore importo uguale a quello previsto, a titolo di acconto.
La legge regionale 27/1984, nel recepire l'accordo di cui al d.p.r. 347/83, riproduceva integralmente le previsioni riguardanti la RIA.
Il successivo d.p.r. n. 268/87 disciplinava il periodo 1.01.1985/31.12.1987, protraendo i suoi effetti economici fino al 30.06.1988. All'art. 37 prevedeva che l'acconto di cui all'art. 41, ultimo comma, D.P.R. 347/83, costituisse aumento della retribuzione individuale di anzianità (c.d. 2° scatto RIA). Al successivo art. 38, inserito dall'art. 31 del D.P.R. 494/87, indicava, quale clausola di garanzia, che, qualora il rinnovo dell'accordo non fosse intervenuto entro il 30.06.1989, al personale dovesse essere corrisposto a far data dall'1.01.1989 un ulteriore importo uguale a quello previsto dall'art. 41 del D.P.R. 347/83, a titolo di acconto.
La legge regionale 23/1989, nel recepire l'accordo di cui al d.p.r. n.268/87, riproduceva integralmente le previsioni concernenti la RIA.
Da ultimo, il d.p.r. n. 333/90 disciplinava il periodo 1.01.1988/31.12.1990, con decorrenza degli effetti economici dall'1.07.1988. All'art. 44 prevedeva un ulteriore incremento della retribuzione individuale di anzianità, sempre nella stessa misura prevista dall'art. 41, lett. B) del d.p.r. n. 347/83, a decorrere dal 1° gennaio 1989
(cosiddetto 3° scatto RIA). Anche quest'ultimo importo andava riparametrato, per il personale assunto dopo l'1.01.1987, in ventiquattresimi, in proporzione dei mesi di servizio prestati sino al 31.12.1988.
L'importo erogato ai sensi dell'art. 44 del d.p.r. n.333/90, riassorbiva l'acconto corrisposto ai sensi del predetto art. 38 del d.p.r. n.268/87.
6 La legge regionale n.12/1991, nel recepire l'accordo di cui al d.p.r. n.333/90, riproduceva integralmente le previsioni concernenti la RIA.
Il d.p.r. n.333/1990 e la legge regionale n.12/1991 non contenevano però - a differenza dei d.p.r. n.347/1983 e 268/1987 e delle leggi regionali 27/1984 e 23/1989 - alcuna clausola di salvaguardia che prevedesse il diritto a percepire ulteriori somme a titolo di acconto in caso di mancata approvazione del successivo accordo che avrebbe dovuto disciplinare il periodo 1.01.1991/31.12.1993 se, nel frattempo, non fosse intervenuta la privatizzazione del pubblico impiego con relativa devoluzione ai contatti collettivi nazionali della regolamentazione, anche economica, del rapporto di lavoro.
Inoltre, in nessuno degli atti normativi citati (D.P.R. 347/83, 268/87 e 333/90 e
LL.RR. 27/84, 23/88 e 12/91) era previsto un automatismo per la maturazione di ulteriori incrementi della retribuzione individuale di anzianità non espressamente previsti dalle norme stesse.
Successivamente, il D.L. 384/92, all'art. 7, comma 1, prevedeva che “Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93”, dunque, per il comparto di contrattazione regioni ed enti locali, il D.P.R. 333/90.
Interveniva il legislatore, con una norma di interpretazione autentica, l'art. 51, comma
3, della legge 388/2000, disponendo che “L'art. 7, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 … si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Con sentenza n. 4 del 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del predetto articolo 51, comma 3, della legge 388/2000.
Nel frattempo, il D. Lgs. n. 29/93, a seguito della legge delega 421/92, demandava alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, abrogava la procedura di cui agli art. 3 e ss. della legge 93/83 e disapplicava il d.p.r.
n.333/90 ed i corrispondenti decreti degli altri comparti.
7 Ebbene, venendo al caso di specie, il lavoratore ha già percepito tutti gli incrementi
RIA fino al 31.12.1990 e non può vantare per il periodo successivo alcun diritto ad ulteriori incrementi.
In particolare, dall'esame della documentazione in atti, è emerso che il ricorrente è stato inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento di cui all'art. 12 della Legge n.
730/1986 a far data dal 18/04/90 nella sesta qualifica funzionale.
Di poi l'Amministrazione, sulla base dell'integrale computo del servizio utile prestato presso la struttura commissariale, ossia sin dal 16.03.1984, ha determinato la retribuzione individuale di anzianità maturata dal ricorrente nella 6^ qualifica fino al
31.12.1988, ai sensi dei DD.P.R. nn. 347/83, 268/87 e 333/90, nella misura di originarie Lire 797.500 annue (euro 411,84), ovvero Lire 66.452 mensili, corrispondenti ad € 34,32 mensili, rinvenienti dal seguente calcolo:
-l'importo maturato ex art. 41, lett. B) D.P.R. 347/83 è stato calcolato nella misura di lire 137.500 (periodo riconosciuto dal 01/01/1983 al 31/12/1984 mesi di lavoro 10; calcolo importo 330.000/24x10 = lire 137.500);
2) l'importo maturato ex art. 37 D.P.R. 268/87 è stato calcolato nella misura di lire
330.000 (periodo riconosciuto dal 01/01/1985 al 31/12/1986 mesi di lavoro 24; calcolo importo 330.000/24 x 24 = lire 330.000);
3) l'importo maturato ai sensi del D.P.R. 333/90 è stato calcolato nella misura di lire
330.000 (periodo riconosciuto dal 1/1/1987 al 31/12/1988: mesi di lavoro 24 calcolo importo 330.000/24x24 = lire 330.000), per un totale annuo di lire 797.500 (lire
137.500 + lire 330.000 + lire 330.000), pari ad € 411,84 annui ad euro 34,32 mensili, importo questo che corrisponde a quanto riconosciuto nei decreti n. 2589 e 3230 del
19/3/1999 -acquisiti ex art. 421 c.p.c. in quanto indispensabili ai fini della decisione- e a quanto corrisposto dall'Amministrazione regionale nel corso del rapporto lavorativo, così si evince anche dai cedolini paga prodotti dal ricorrente.
Ininfluente appare ai fini della presente decisione la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 388/2000, di cui alla sentenza n. 4 dell'11 gennaio 2024 n. 4, invocata da parte ricorrente, in quanto, come efficacemente osservato dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 689/2025, che viene richiamata ai sensi dell'art. 118 d.a. c.p.c., “Nel caso oggetto dell'odierna controversia, tuttavia, la norma di riferimento è costituita non dall'art. 9 del d.P.R. n. 44 del 1990
(Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri
8 ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo
1986, n. 68), ma dall'art. 44 del d.P.R. n. 333 del 1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68). Detto art. 44, rubricato anch'esso Retribuzione individuale di anzianità, si limita a stabilire nei suoi unici tre commi, che a decorrere dal 1° gennaio 1989 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata degli importi annui lordi, ivi indicati, e che tali importi riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987,
n. 494. Da confronto tra le due norme, appare evidente che l'art. 44 del d.P.R. 333 del
1999 che qui interessa non contiene alcuna disciplina analoga a quella dei commi 4 e
5 dell'art. 9 del d.P.R. n. 44 del 1999”.
5. In conclusione, per tutte le motivazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, la domanda va rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore profilo.
6. In punto di spese di lite, la novità e la peculiarità della questione esaminata induce a disporre tra le parti la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino in persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di
Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul presente ricorso, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 7.3.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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