Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/01/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
n.7699/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. CAPOGNA PIERALDO -c.f. ; C.F._1
-parte opponente-
e
; CP_1
-parte opposta contumace- all'udienza del 28/01/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 09/12/2022 la parte opponente ha chiesto, in accoglimento della spiegata opposizione, che venisse accertata e dichiarata “l'illegittimità della richiesta del pagamento dei contributi relativa agli anni 2020 (per CP_1 intervenuta cessazione dell'attività) di cui all'avviso di addebito impugnato” n.31420220001834918000 del 23/10/2022, notificato in data 30/11/2022 di Euro 1.794,09 emesso dall' . CP_1
II. - Ritualmente convenuto in giudizio, l' è rimasto CP_1 contumace.
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III.1. - Al riguardo, occorre rimarcare che la parte opponente ha dedotto e documentato che aveva ricevuto, in data 30/11/2022 la notifica dell'avviso di addebito n.31420220001834918000 emesso dall' contenente la richiesta di pagamento della somma totale CP_1 di Euro 1.794,09 a titolo di contributi asseritamente dovuti per il periodo compreso tra Gennaio 2020 e Maggio 2020.
Tuttavia, la richiesta di versamento dei predetti contributi avanzata dall' deve ritenersi assolutamente illegittima, in CP_1 quanto è relativa all'attività artigianale (L'ETA' DELLA PIETRA DI
VARESANO MICHELE P.IVA iniziata in data 05/06/2014 e P.IVA_1 ormai cessata da tempo in data 30/11/2017.
Pertanto, siccome la pretesa azionata in via stragiudiziale dall' riguarda un periodo (anno 2020), in cui l'attività CP_1 artigianale dell'opponente era già cessata da tempo (come emerge dal certificato di cessazione dell'attività rilasciato dall'Agenzia delle Entrate in data 13/12/2017 e trasmesso telematicamente in data 20/02/2024 dal difensore dell'opponente su richiesta di questo giudicante), l'opposizione proposta dallo stesso è fondata e, pertanto, deve trovare Parte_1 accoglimento e, consequenzialmente, deve dichiararsi che non sono dovute le somme richieste dall' con l'avviso di addebito CP_1 opposto n.31420220001834918000 del 23/10/2022, notificato in data
30/11/2022.
IV. - Le spese processuali – liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014
e successive modifiche nell'ambito dello scaglione di riferimento
(fino ad Euro 5.200,00) tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate senza espletamento di attività istruttoria – vanno poste a carico dell' secondo soccombenza. CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sono dovute da parte dell'opponente le somme richieste dall' con CP_1
2 l'avviso di addebito opposto n.31420220001834918000 del
23/10/2022, notificato in data 30/11/2022;
-revoca l'avviso di addebito opposto n.31420220001834918000;
-condanna l' alla rifusione nei confronti della parte CP_1 opponente delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro
886,00 per compenso professionale.
Trani, 28/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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