Sentenza 17 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2002, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NOME D004 70/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPR IALI CASSAZIONE Oggetto necessita on frecome SEZIONE SECONDA CIVILE le attivit possessie espletate se unfonolo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: for for premifforie d'en. stenza e l'estensione SPADONE Presidente Dott. Mario R.G.N. 11578/99 for frames. W flow Cron. 1108 CRISTARELLA ORESTANO Dott. Francesco Rep. 147 Consigliere - Dott. ROrio DE JULIO - Rel. Consigliereww Ud. 02/04/01 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere - Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere Th is est.педеть ha pronunciato la seguente T SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE RANDAZZO VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Richiesta copia studio COL DI LANA 28, presso lo studio dell'avvocato dal Sig. IL-SOLE 24IL-SOLE-2410.11 per dirit GEN: 2002 FRAZZITTA 0, difeso dall'avvocato CASCIO ROSOLINO, IL CANCELLIERE giusta delega in atti;
- ricorrente contro €1,55 1,3000 CANCELLERIA PULTRONE ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SANSOVINO 6, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO DE dall'avvocato FRANCO ROMEO, giusta MATTEIS, difesa DH676864 2001 delega in atti;
B controricorrente 569 -1- nonchè
contro
NC VI, RO ROSA;
intimati - avverso la sentenza n. 435/99 del Tribunale di PALERMO, depositata il 05/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/01 dal Consigliere Dott. ROrio DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo, assorbito il resto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO depositato in data 27.10.1990 Con ricorso conveniva innanzi al Pretore di AN IT Palermo - Sez. Distaccata di Bagheria IT AT, RO RO e RO TR e, premesso di essere proprietario e possessore di un fondo sito in Ciminna, lamentava che i convenuti, cui aveva concesso, con scrittura privata in data 25.07.1990, una striscia di terreno di sua proprietà larga cm. 50 in catasto alla par. 528 del foglio 7, avevano creato una cancello, alla fine della stradella, la cui anta sinistra, rimanendo sempre aperta, invadeva il suo terreno ed, inoltre, avevano allargato la sede della stradella eliminando i confini lapidei e la recinzione costituita da paletti in legno e filo spinato, occupando terreno di sua proprietà. Rilevava, altresì, che la TR aveva realizzato una nicchia in cemento per contatore ENEL e 5 pali di cemento sull'immobile di esso ricorrente. Chiedeva, pertanto, di essere reintegrata nel possesso del suo terreno illegittimamente occupato e la condanna dei convenuti ad eliminare le opere suddette. 3 I convenuti, costituitisi, chiedevano il rigetto del ricorso. Istruita la causa mediante l'audizione dei testi Michele LA, UN CO e PE PI e nonché C.T.U., il Pretore adito, con sentenza del 27.09.1995, condannava i convenuti a reintegrare il AN nel possesso del suo terreno occupato con la stradella suindicata, onerandoli di ricostruire la palizzata e la recinzione del fondo attoreo;
condannava, altresì, la TR a rimuovere la nicchia del contatore ENEL e quant'altro realizzato all'interno del terreno del AN. Avverso la suindicata sentenza interponeva appello TR RO. AN IT resisteva al gravame. AT IT e RO RO impugnavano la stessa sentenza;
resisteva ugualmente il AN. - 5.2.1999 il tribu- Con sentenza del 24.11.98 accoglimento degli appelli nale di Palermo, in rigettava la domanda proposta da AN IT con ricorso in data 27.10.1990. Ricorre per cassazione AN IT avverso detta sentenza con tre motivi di gravame. Resiste con controricorso TR RO. AT IT e 4 RO RO non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1140 e 1168 cod. civ. ed omessa ed insufficiente motivazione, per avere la sentenza impugnata erroneamente escludo che egli esercitato il possesso sulla zona
contro
-avesse versa, non considerando infatti che essa, estesa circa 300 mq., costituiva parte di quella maggiore di mq. 3000, che componeva l'intera sua proprietà. Col secondo motivo il ricorrente denunciava violazione degli artt. 244, 115, 116, c.p.c., perfa - nonché omessa ed insufficiente motivazione, vere la sentenza impugnata erroneamente inter- pretato le testimonianze UN CO e PE PI, e per non avere fornito una spiegazione della loro scarsa attendibilità. Col terzo motivo il ricorrente deduce illogicità ed, insufficienza della motivazione e violazione dell'art. 116 c.p.c., per avere la sentenza impugnata affermato che le relazione tecniche (una principale ed una suppletiva del C.T.U.) non erano state di tipo possessorio, perché l'indagine si era svolta sui titoli di proprietà, 5 senza tenere conto di quanto attraverso le stesse era risultato, e cioè la costruzione di una massicciata di cemento alta cm. 30 per tutta la lunghezza della stradella, l'abbattimento di una palizzata con una pala meccanica. I motive di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per essere connessi tra di loro, essi sono infondati. La sentenza del Tribunale è incentrata sul rilievo, a pag. 5 dell'accertamento del C.T.U., 1 nella consulenza depositata il ing. Felice Arena, 1° giugno 1991 da cui risultava che la zona controversa era in stato di abbandono. Trattasi di una ratio decidendi non censurata, rispetto alla quale le dichiarazioni dei testi CO e PI, - secondo cui il AN era proprietario e possedeva fin dal 1967 tutti i beni acquistati con atto per notar SC del 17.9.1967, finiscono per non essere decisive e sono scarsamente attendibili, perché dimostrano una non perfetta conoscenza dei luoghi;
ed è questo il significato che la sentenza impugnata attribuisce alla loro attendibiti testi, inoltre, pur asserendo che il AN aveva il possesso del fondo, acquistato con atto per notar SC, non 6 specificano quali attività costui avesse esplicato, tali da far presupporre l'esistenza e l'estensione del suo possesso. Le altre considerazioni del ricorrente circa le opere realizzate dai coniugi AT RO e dalla TR in violazione dell'altrui possesso non rilevano una volta che di quest'ultimo non si è, per tale parte del terreno di proprietà del ricorrente, fornita la prova cui era tenuto (v. Cass. n. 4057/1989). Rigettato il ricorso, ricorrono giusti motivi 100T 129.11 per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. 456T 20,66
P.Q.M.
TOT. 149,77 La Corte rigetta il ricorso e compensa le 80656,00 755,77 spese. Così deciso in Roma il 2 aprile 2001 АШ Helousigliere ert. Re UL Phorarisбедей IL CANCELLIERE C1 CORTE SUPREMA CASSAZIONE RA Catania Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 11.1.2012 delle Entrate di Roma 21 serie 4 al n. 1953 DEPOSITATO IN CANCELL A versate € 155,77 17 GEN. 2002 apposta in calce alla copia autentica Roma (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL CANCELLIERE C1 SE Catania 7