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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 5581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5581 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6286/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA EX ART. 127-TER C.P.C.
CON SENTENZA CONTESTUALE tra
Parte_1
ATTORE OPPONENTE e
CP_1
CONVENUTO OPPOSTO
Oggi 16 dicembre 2025 il Giudice dott. Laura Frata, all'esito dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti,
a seguito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., che deposita in Cancelleria affinché sia comunicata alle parti.
Il Giudice
dott. Laura Frata
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6286/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRANCIFORTE LUCA Parte_1 C.F._1 MARIO, elettivamente domiciliato in VIA LIBERTA' 38 ENNA presso il difensore avv. BRANCIFORTE LUCA MARIO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZENOBI MARCELLO, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA ACHILLE GRANDI 1, FLERO presso il difensore avv. ZENOBI MARCELLO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
IN VIA PRELIMINARE
- rigettare l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
1) in accoglimento della presente opposizione, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Brescia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1715/2025, individuando altresì quale
Tribunale competente competente il Tribunale di Enna;
NEL MERITO
pagina 2 di 9 2) Accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti ex art. 633 e ss. c.p.c. per i motivi in fatto e diritto sopra richiamati e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto illegittimamente emesso;
IN SUBORDINE
3) Accertare e dichiarare, il pagamento operato da per Euro 3.657,44 e Parte_1 rideterminazione dell'importo asseritamente vantato in Euro 9.548,39.
In ogni caso con condanna alle spese di lite da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario”.
Per CP_1 CP_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo reietta ogni avversaria istanza, difesa, eccezione e conclusione e previa ogni declaratoria del caso:
IN VIA PRINCIPALE: previa ogni declaratoria del caso, respingere l'opposizione proposta dal sig.
, residente in [...]S.S. 561, Km 5,491 in proprio e nella qualità di titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, C.F. , - P.Iva ed ogni domanda CodiceFiscale_2 P.IVA_2 dalla medesima avanzata, confermando il decreto ingiuntivo telematico 1715/25 del 26.04.2025 (R.G
n. 4449/2025), ed assolvendo l'opposta – in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante Sig. , con sede in Flero (BS), Via Marconi n. 15, CP_3 da ogni avversaria pretesa e richiesta a qualsiasi titolo.
IN VIA SUBORDINATA: Condannare l'opponente sig.ra , residente in [...]S.S. Parte_1
561, Km 5,491 in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, C.F.
[...]
, - P.Iva , al pagamento in favore dell'opposta C.F._2 P.IVA_2 [...]
– in persona del suo legale rappresentante Sig. , Controparte_2 Controparte_4 con sede in Flero (BS), Via Marconi n. 15, della somma di € € 13.205,83 ovvero di quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa e ritenuta dovuta per qualsiasi titolo, oltre agli interessi moratori di legge, da calcolarsi dal giorno successivo alle scadenze delle fatture sino al saldo effettivo.
IN OGNI CASO: con la rifusione di spese e competenze di difesa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 9 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1715/2025, dell'importo di euro Parte_1
13.205,83 a titolo di capitale, oltre interessi e spese, emesso dal Tribunale di Brescia in favore di per il mancato pagamento di alcune fatture relative alla fornitura di beni. CP_1
In via pregiudiziale, l'attore opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia,
a favore della competenza del Tribunale di Enna, quale foro di residenza del convenuto ai sensi dell'art. 19 c.p.c., in ragione dell'inapplicabilità nel caso di specie del combinato disposto degli artt. 1182, comma 3 c.c. e 20 c.p.c., in assenza di un titolo negoziale sottoscritto dalle parti nel quale sia indicata la somma di denaro dovuta.
Quanto al merito, ha dedotto di aver già corrisposto alla società opposta quanto dovuto per le forniture di beni ricevute, per un totale di euro 3.657,44, chiedendo, in via subordinata, che dall'eventuale credito riconosciuto in capo a controparte venga detratta la somma già versata, con conseguente rideterminazione dell'importo dovuto in euro 9.548,39.
Si è costituita in giudizio rilevando l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza CP_1 territoriale sollevata da parte attrice, atteso che il Tribunale territorialmente competente nel caso di specie è quello del domicilio del venditore, in virtù del combinato disposto degli artt. 1498, comma 3
c.c. e 20 c.p.c.
Per quanto riguarda il merito, ha dedotto che il credito ingiunto trova fondamento nei rapporti contrattuali e commerciali intercorsi tra le parti, comprovati dalle fatture azionate in via monitoria, che risultano debitamente sottoscritte nonché annotate dalla società opponente nelle proprie scritture contabili.
Inoltre, ha evidenziato che la richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto, formulata da parte opponente con comunicazione del 4.04.2024, costituisce riconoscimento di debito e promessa di pagamento.
Infine, ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione relativamente al decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 20.11.2025, previo accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dalla società convenuta opposta, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 16.12.2025 per la discussione della causa e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., disponendone lo svolgimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
pagina 4 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Brescia, per essere competente il Tribunale di Enna.
Tale eccezione risulta infondata e non può, pertanto, trovare accoglimento.
L'opponente ha ritenuto non sussistente la competenza ex art. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c., atteso che l'obbligazione dedotta in giudizio non sarebbe liquida.
Sul punto deve osservarsi come, anche alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema
Corte del 13.09.2016, n. 17989, ciò possa essere affermato ove la prestazione dedotta risulti incerta nel suo ammontare, dovendosi escludere la liquidità della obbligazione ove il creditore, in mancanza di un titolo che determini l'ammontare dell'obbligazione o che indichi i criteri per determinarlo, possa determinare discrezionalmente l'ammontare del credito.
Tuttavia, nel caso di specie deve considerarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, ai fini della determinazione del luogo di adempimento del prezzo della compravendita non trova applicazione l'art. 1182, comma 3, c.c., bensì la disposizione speciale di cui all'art. 1498 c.c., secondo cui il pagamento, in mancanza di pattuizioni o usi diversi, deve avvenire contestualmente al momento e presso il luogo della consegna;
diversamente, ove il pagamento viene differito, esso va eseguito presso il domicilio del venditore. Ne consegue che, in caso di azione giudiziaria, la competenza territoriale segue la regola di cui all'art. 20 c.p.c. e il domicilio del creditore diviene criterio di collegamento per stabilire la competenza territoriale (cfr., ex multis, Cass. civ. sez. VI,
23/09/2020, n. 19894).
Alla luce di quanto osservato deve ritenersi la sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di
Brescia ai sensi dell'art. 20 c.p.c., con conseguente rigetto dell'eccezione così formulata dall'opponente.
2. Nel merito l'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Deve preliminarmente rammentarsi come costituisca principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha pagina 5 di 9 richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito (così, ex plurimis,
Cass. n. 17371/2003).
La pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio ha ad oggetto varie fatture per l'importo complessivo di euro 13.205,83 oltre interessi, emesse per forniture di prodotti alimentari.
Come è noto, in base ai principi generali in tema di adempimento il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10;
Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Deve altresì rammentarsi che la parte ha l'onere di specifica contestazione ai sensi dell'art. 115, comma
1, c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
L'opponente nell'atto di citazione in opposizione ha contestato in via del tutto generica lo svolgimento del rapporto contrattuale, rilevando la mancanza di accordo sui prezzi, contestando inoltre le somme richieste in sede monitoria avendo già pagato la merce consegnata, per euro 3.657,44, ed essendo le ulteriori some riferite a beni mai richiesti/consegnati. Ha altresì dedotto la illegittimità della richiesta di un “sovraprezzo illegittimo riferito a beni restituiti”, riferimento probabilmente dovuto a un refuso, non avendo menzionato altrove, nei propri scritti difensivi, la restituzione di beni.
Ebbene, quanto all'importo di euro 3.657,44, esso risulta essere già stato tenuto in considerazione da ai fini della richiesta in sede monitoria;
dalla documentazione in atti risulta, invero, che la CP_1 creditrice ha provveduto ad imputare tutti i pagamenti effettuati dall'opponente, secondo i criteri di cui all'art. 1193 c.c.
Tale eccezione risulta pertanto destituita di fondamento.
Quanto alle ulteriori difese dell'opponente, peraltro formulate in via assai generica, può rammentarsi, in primo luogo che la giurisprudenza ha avuto occasione di osservare che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito,
pagina 6 di 9 giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 с.с. (cfr. Cass. n. 3581 del 8/02/24; Cass. ord. n. 1444 del 15/01/2024; Cass. ord. n. 1972 del 23/01/2023).
Nel caso di specie, inoltre, la creditrice ha prodotto documentazione proveniente dal debitore, con cui deve ritenersi che lo stesso abbia riconosciuto la sussistenza del debito, nella misura indicata da
[...] in sede monitoria (cfr. doc. 6 fasc. monitorio). CP_1
L'opponente, invero, si è limitato a contestare la valenza probatoria del predetto documento in quanto ha prodotto la pec in formato pdf, anziché nel suo formato originale, senza tuttavia CP_1 disconoscere la provenienza della predetta comunicazione, e contestando in ogni caso che da tale comunicazione risulti la volontà di riconoscere il debito, in particolare allegando che tale essa è stata inoltrata “in un momento di difficoltà e prima di poter verificare la correttezza contabile del credito”.
Le contestazioni dell'opponente sono prive di pregio, atteso che - se il deposito della predetta pec in formato pdf non consentiva di attribuire la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, attesa l'assenza di contradditorio in sede monitoria - diversamente deve dirsi nel caso in cui, come in quello di specie, nel successivo giudizio di opposizione la parte debitrice non abbia contestato la provenienza di tale documento.
Quanto al contenuto di tale documento, deve rilevarsi come tale comunicazione sia stata inoltrata dall'opponente alla convenuta opposta in risposta al sollecito inviato da (cfr. doc. 5 fasc. CP_1 conv. opp.), nel quale viene intimato il pagamento di un importo capitale coincidente con quello azionato in sede monitoria.
Ebbene, nella pec sub doc. 6 l'opponente non ha affatto contestato la debenza dell'importo né ha rilevato l'erroneità della somma indicata, bensì ha chiesto – in ragione di difficoltà economiche – la possibilità di provvedere al pagamento integrale della somma richiesta (inclusi gli interessi sino a quel momento maturati) mediante una rateizzazione. Non può dubitarsi, dunque, che l'opponente abbia così inteso non contestare il debito, riconoscendone la debenza nell'esatto importo di cui alla diffida ricevuta.
pagina 7 di 9 Deve dunque ritenersi confermata l'esecuzione degli ordini hanno, con la consegna della merce, senza che risulti che l'opponente abbia mai contestato alcunché in relazione al corrispettivo applicato, né al momento della consegna della merce né successivamente.
Alla luce di quanto osservato, risultano prive di pregio anche le generiche contestazioni sollevate dall'opponente in merito alla carenza di valore probatorio delle fatture;
tali argomentazioni difensive, considerati gli elementi probatori in atti già richiamati, risultano, anzi, indice ulteriore della natura meramente dilatoria dell'opposizione proposta.
Ne consegue che deve ritenersi che nel caso di specie la creditrice opposta - attrice in senso sostanziale
- abbia pertanto fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente - convenuto in senso sostanziale - non abbia fornito la prova del proprio adempimento, né ha provato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, della scarsa complessità della causa e dell'attività difensiva espletata, le spese di lite sono liquidate a carico della parte opponente e in favore dell'opposta in complessivi euro 4.700,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1715/2025, già dichiarato esecutivo, emesso dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia;
- condanna la parte opponente a rifondere delle spese di lite, liquidate in complessivi CP_1 euro 4.700,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
pagina 8 di 9 Sentenza resa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c, pubblicata mediante deposito in Cancelleria.
Brescia, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott. Laura Frata
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA EX ART. 127-TER C.P.C.
CON SENTENZA CONTESTUALE tra
Parte_1
ATTORE OPPONENTE e
CP_1
CONVENUTO OPPOSTO
Oggi 16 dicembre 2025 il Giudice dott. Laura Frata, all'esito dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti,
a seguito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., che deposita in Cancelleria affinché sia comunicata alle parti.
Il Giudice
dott. Laura Frata
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6286/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRANCIFORTE LUCA Parte_1 C.F._1 MARIO, elettivamente domiciliato in VIA LIBERTA' 38 ENNA presso il difensore avv. BRANCIFORTE LUCA MARIO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZENOBI MARCELLO, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA ACHILLE GRANDI 1, FLERO presso il difensore avv. ZENOBI MARCELLO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
IN VIA PRELIMINARE
- rigettare l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
1) in accoglimento della presente opposizione, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Brescia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1715/2025, individuando altresì quale
Tribunale competente competente il Tribunale di Enna;
NEL MERITO
pagina 2 di 9 2) Accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti ex art. 633 e ss. c.p.c. per i motivi in fatto e diritto sopra richiamati e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto illegittimamente emesso;
IN SUBORDINE
3) Accertare e dichiarare, il pagamento operato da per Euro 3.657,44 e Parte_1 rideterminazione dell'importo asseritamente vantato in Euro 9.548,39.
In ogni caso con condanna alle spese di lite da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario”.
Per CP_1 CP_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo reietta ogni avversaria istanza, difesa, eccezione e conclusione e previa ogni declaratoria del caso:
IN VIA PRINCIPALE: previa ogni declaratoria del caso, respingere l'opposizione proposta dal sig.
, residente in [...]S.S. 561, Km 5,491 in proprio e nella qualità di titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, C.F. , - P.Iva ed ogni domanda CodiceFiscale_2 P.IVA_2 dalla medesima avanzata, confermando il decreto ingiuntivo telematico 1715/25 del 26.04.2025 (R.G
n. 4449/2025), ed assolvendo l'opposta – in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante Sig. , con sede in Flero (BS), Via Marconi n. 15, CP_3 da ogni avversaria pretesa e richiesta a qualsiasi titolo.
IN VIA SUBORDINATA: Condannare l'opponente sig.ra , residente in [...]S.S. Parte_1
561, Km 5,491 in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, C.F.
[...]
, - P.Iva , al pagamento in favore dell'opposta C.F._2 P.IVA_2 [...]
– in persona del suo legale rappresentante Sig. , Controparte_2 Controparte_4 con sede in Flero (BS), Via Marconi n. 15, della somma di € € 13.205,83 ovvero di quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa e ritenuta dovuta per qualsiasi titolo, oltre agli interessi moratori di legge, da calcolarsi dal giorno successivo alle scadenze delle fatture sino al saldo effettivo.
IN OGNI CASO: con la rifusione di spese e competenze di difesa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 9 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1715/2025, dell'importo di euro Parte_1
13.205,83 a titolo di capitale, oltre interessi e spese, emesso dal Tribunale di Brescia in favore di per il mancato pagamento di alcune fatture relative alla fornitura di beni. CP_1
In via pregiudiziale, l'attore opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia,
a favore della competenza del Tribunale di Enna, quale foro di residenza del convenuto ai sensi dell'art. 19 c.p.c., in ragione dell'inapplicabilità nel caso di specie del combinato disposto degli artt. 1182, comma 3 c.c. e 20 c.p.c., in assenza di un titolo negoziale sottoscritto dalle parti nel quale sia indicata la somma di denaro dovuta.
Quanto al merito, ha dedotto di aver già corrisposto alla società opposta quanto dovuto per le forniture di beni ricevute, per un totale di euro 3.657,44, chiedendo, in via subordinata, che dall'eventuale credito riconosciuto in capo a controparte venga detratta la somma già versata, con conseguente rideterminazione dell'importo dovuto in euro 9.548,39.
Si è costituita in giudizio rilevando l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza CP_1 territoriale sollevata da parte attrice, atteso che il Tribunale territorialmente competente nel caso di specie è quello del domicilio del venditore, in virtù del combinato disposto degli artt. 1498, comma 3
c.c. e 20 c.p.c.
Per quanto riguarda il merito, ha dedotto che il credito ingiunto trova fondamento nei rapporti contrattuali e commerciali intercorsi tra le parti, comprovati dalle fatture azionate in via monitoria, che risultano debitamente sottoscritte nonché annotate dalla società opponente nelle proprie scritture contabili.
Inoltre, ha evidenziato che la richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto, formulata da parte opponente con comunicazione del 4.04.2024, costituisce riconoscimento di debito e promessa di pagamento.
Infine, ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione relativamente al decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 20.11.2025, previo accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dalla società convenuta opposta, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 16.12.2025 per la discussione della causa e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., disponendone lo svolgimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
pagina 4 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Brescia, per essere competente il Tribunale di Enna.
Tale eccezione risulta infondata e non può, pertanto, trovare accoglimento.
L'opponente ha ritenuto non sussistente la competenza ex art. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c., atteso che l'obbligazione dedotta in giudizio non sarebbe liquida.
Sul punto deve osservarsi come, anche alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema
Corte del 13.09.2016, n. 17989, ciò possa essere affermato ove la prestazione dedotta risulti incerta nel suo ammontare, dovendosi escludere la liquidità della obbligazione ove il creditore, in mancanza di un titolo che determini l'ammontare dell'obbligazione o che indichi i criteri per determinarlo, possa determinare discrezionalmente l'ammontare del credito.
Tuttavia, nel caso di specie deve considerarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, ai fini della determinazione del luogo di adempimento del prezzo della compravendita non trova applicazione l'art. 1182, comma 3, c.c., bensì la disposizione speciale di cui all'art. 1498 c.c., secondo cui il pagamento, in mancanza di pattuizioni o usi diversi, deve avvenire contestualmente al momento e presso il luogo della consegna;
diversamente, ove il pagamento viene differito, esso va eseguito presso il domicilio del venditore. Ne consegue che, in caso di azione giudiziaria, la competenza territoriale segue la regola di cui all'art. 20 c.p.c. e il domicilio del creditore diviene criterio di collegamento per stabilire la competenza territoriale (cfr., ex multis, Cass. civ. sez. VI,
23/09/2020, n. 19894).
Alla luce di quanto osservato deve ritenersi la sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di
Brescia ai sensi dell'art. 20 c.p.c., con conseguente rigetto dell'eccezione così formulata dall'opponente.
2. Nel merito l'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Deve preliminarmente rammentarsi come costituisca principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha pagina 5 di 9 richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito (così, ex plurimis,
Cass. n. 17371/2003).
La pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio ha ad oggetto varie fatture per l'importo complessivo di euro 13.205,83 oltre interessi, emesse per forniture di prodotti alimentari.
Come è noto, in base ai principi generali in tema di adempimento il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10;
Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Deve altresì rammentarsi che la parte ha l'onere di specifica contestazione ai sensi dell'art. 115, comma
1, c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
L'opponente nell'atto di citazione in opposizione ha contestato in via del tutto generica lo svolgimento del rapporto contrattuale, rilevando la mancanza di accordo sui prezzi, contestando inoltre le somme richieste in sede monitoria avendo già pagato la merce consegnata, per euro 3.657,44, ed essendo le ulteriori some riferite a beni mai richiesti/consegnati. Ha altresì dedotto la illegittimità della richiesta di un “sovraprezzo illegittimo riferito a beni restituiti”, riferimento probabilmente dovuto a un refuso, non avendo menzionato altrove, nei propri scritti difensivi, la restituzione di beni.
Ebbene, quanto all'importo di euro 3.657,44, esso risulta essere già stato tenuto in considerazione da ai fini della richiesta in sede monitoria;
dalla documentazione in atti risulta, invero, che la CP_1 creditrice ha provveduto ad imputare tutti i pagamenti effettuati dall'opponente, secondo i criteri di cui all'art. 1193 c.c.
Tale eccezione risulta pertanto destituita di fondamento.
Quanto alle ulteriori difese dell'opponente, peraltro formulate in via assai generica, può rammentarsi, in primo luogo che la giurisprudenza ha avuto occasione di osservare che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito,
pagina 6 di 9 giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 с.с. (cfr. Cass. n. 3581 del 8/02/24; Cass. ord. n. 1444 del 15/01/2024; Cass. ord. n. 1972 del 23/01/2023).
Nel caso di specie, inoltre, la creditrice ha prodotto documentazione proveniente dal debitore, con cui deve ritenersi che lo stesso abbia riconosciuto la sussistenza del debito, nella misura indicata da
[...] in sede monitoria (cfr. doc. 6 fasc. monitorio). CP_1
L'opponente, invero, si è limitato a contestare la valenza probatoria del predetto documento in quanto ha prodotto la pec in formato pdf, anziché nel suo formato originale, senza tuttavia CP_1 disconoscere la provenienza della predetta comunicazione, e contestando in ogni caso che da tale comunicazione risulti la volontà di riconoscere il debito, in particolare allegando che tale essa è stata inoltrata “in un momento di difficoltà e prima di poter verificare la correttezza contabile del credito”.
Le contestazioni dell'opponente sono prive di pregio, atteso che - se il deposito della predetta pec in formato pdf non consentiva di attribuire la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, attesa l'assenza di contradditorio in sede monitoria - diversamente deve dirsi nel caso in cui, come in quello di specie, nel successivo giudizio di opposizione la parte debitrice non abbia contestato la provenienza di tale documento.
Quanto al contenuto di tale documento, deve rilevarsi come tale comunicazione sia stata inoltrata dall'opponente alla convenuta opposta in risposta al sollecito inviato da (cfr. doc. 5 fasc. CP_1 conv. opp.), nel quale viene intimato il pagamento di un importo capitale coincidente con quello azionato in sede monitoria.
Ebbene, nella pec sub doc. 6 l'opponente non ha affatto contestato la debenza dell'importo né ha rilevato l'erroneità della somma indicata, bensì ha chiesto – in ragione di difficoltà economiche – la possibilità di provvedere al pagamento integrale della somma richiesta (inclusi gli interessi sino a quel momento maturati) mediante una rateizzazione. Non può dubitarsi, dunque, che l'opponente abbia così inteso non contestare il debito, riconoscendone la debenza nell'esatto importo di cui alla diffida ricevuta.
pagina 7 di 9 Deve dunque ritenersi confermata l'esecuzione degli ordini hanno, con la consegna della merce, senza che risulti che l'opponente abbia mai contestato alcunché in relazione al corrispettivo applicato, né al momento della consegna della merce né successivamente.
Alla luce di quanto osservato, risultano prive di pregio anche le generiche contestazioni sollevate dall'opponente in merito alla carenza di valore probatorio delle fatture;
tali argomentazioni difensive, considerati gli elementi probatori in atti già richiamati, risultano, anzi, indice ulteriore della natura meramente dilatoria dell'opposizione proposta.
Ne consegue che deve ritenersi che nel caso di specie la creditrice opposta - attrice in senso sostanziale
- abbia pertanto fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente - convenuto in senso sostanziale - non abbia fornito la prova del proprio adempimento, né ha provato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, della scarsa complessità della causa e dell'attività difensiva espletata, le spese di lite sono liquidate a carico della parte opponente e in favore dell'opposta in complessivi euro 4.700,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1715/2025, già dichiarato esecutivo, emesso dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia;
- condanna la parte opponente a rifondere delle spese di lite, liquidate in complessivi CP_1 euro 4.700,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
pagina 8 di 9 Sentenza resa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c, pubblicata mediante deposito in Cancelleria.
Brescia, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott. Laura Frata
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