CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GENOVIVA ET, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 468/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellaneta - Piazza Principe Di Napoli 74011 Castellaneta TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 365 2019 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Il procuratore di parte ricorrente si riporta alle proprie memorie e ai propri scritti difensivi e insiste per l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematicamente inviato in data 31.3.2025 presso questa CGT, Ricorrente_1 insorgeva avverso l'atto di accertamento con cui il Comune di Castellaneta le intimava il pagamento della somma complessiva di E 1586,00 per IMU relativa all'annualità 2019 relativamente al fabbricato sito alla strada comunale 135 VA DE LI .
Nel ricorso si deduce che l'immobile costituisce residenza principale della ricorrente, che invoca quindi la relativa esenzione dall'IMU .
Si costituiva in giudizio il Comune, producendo documentazione e concludendo per il rigetto del ricorso, non sussistendo i requisiti di legge per l'applicazione del beneficio fiscale .
All'udienza odierna la causa veniva decisa come da dispositivo .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato .
Non sussiste alcun vizio di motivazione dell'atto qui contestato, che contiene gli estremi dell'immobile tassato e tutti gli elementi utili ai fini del calcolo dell'imposta, tant'è vero che la ricorrente non ha avuto alcuna difficoltà a contestarne i presupposti invocando l'esenzione per abitazione principale, pur non avendo mai presentato apposita dichiarazione IMU in tal senso .
Trattandosi di esenzione d'imposta, spetta alla ricorrente dimostrane i presupposti, cioè l'effettiva residenza e dimora presso l'immobile tassato, al di là della mera residenza anagrafica, che pacificamente sussiste sin dall'anno 2016 .
Risulta però dalla documentazione in atti che la ricorrente, pur essendo anagraficamente residente presso l'immobile tassato, è coniugata con Nominativo_2 ed ha due figli, tutti residenti in [...]alla Indirizzo_1, città ove la Nominativo1 esercita la professione medica, rimanendo del tutto marginale l'ulteriore attività occasionale di CTU per conto del Tribunale di Taranto, stante l'esiguità DE compensi da lavoro autonomo percepiti nel 2019 ( appena E 300,00 ) .
La ricorrente sostiene di risiedere stabilmente nel villaggio turistico di VA DE LI per motivi familiari e lavorativi non ulteriormente specificati, in parte contraddetti dalla circostanza che esercita l'attività principale di medico in Bari, ove risiede la sua famiglia, in parte non adeguatamente documentati come l'esigenza di assistere l'anziana madre in Massafra, località per altro facilmente raggiungibile anche dal capoluogo regionale, anche a mezzo di autostrada .
Né valgono a dimostrare la sua effettiva residenza i consumi di acqua e luce, in specie quelli di energia elettrica ( le cui bollette DE mesi estivi la ricorrente si è ben guardata dal produrre ), avendo di contro il
Comune riscontrato un picco di consumi proprio nei mesi di luglio ed agosto;
a ciò va aggiunto che proprio le bollette di energia elettrica sono domiciliate in Bari alla Indirizzo_1, ove anagraficamente risiede la sua famiglia.
Tutti gli elementi sopra evidenziati, lungi dal comprovare la tesi della ricorrente, dimostrano che la stessa non ha stabile dimora in VA DE LI nell'abitazione evidentemente adibita a residenza estiva sua e del suo nucleo familiare .
Le sanzioni e gli interessi sono dovuti e sono stati applicati correttamente, stante l'evidente evasione d'imposta ed il tentativo della ricorrente di sottrarsi a tale adempimento, non potendo pertanto invocare alcuna buona fede.
Il ricorso, totalmente infondato, va quindi rigettato e le spese non possono che seguire la soccombenza .
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune di Castellaneta delle spese di lite, che si liquidano in E 800,00 oltre accessori di legge ove dovuti
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GENOVIVA ET, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 468/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellaneta - Piazza Principe Di Napoli 74011 Castellaneta TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 365 2019 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Il procuratore di parte ricorrente si riporta alle proprie memorie e ai propri scritti difensivi e insiste per l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematicamente inviato in data 31.3.2025 presso questa CGT, Ricorrente_1 insorgeva avverso l'atto di accertamento con cui il Comune di Castellaneta le intimava il pagamento della somma complessiva di E 1586,00 per IMU relativa all'annualità 2019 relativamente al fabbricato sito alla strada comunale 135 VA DE LI .
Nel ricorso si deduce che l'immobile costituisce residenza principale della ricorrente, che invoca quindi la relativa esenzione dall'IMU .
Si costituiva in giudizio il Comune, producendo documentazione e concludendo per il rigetto del ricorso, non sussistendo i requisiti di legge per l'applicazione del beneficio fiscale .
All'udienza odierna la causa veniva decisa come da dispositivo .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato .
Non sussiste alcun vizio di motivazione dell'atto qui contestato, che contiene gli estremi dell'immobile tassato e tutti gli elementi utili ai fini del calcolo dell'imposta, tant'è vero che la ricorrente non ha avuto alcuna difficoltà a contestarne i presupposti invocando l'esenzione per abitazione principale, pur non avendo mai presentato apposita dichiarazione IMU in tal senso .
Trattandosi di esenzione d'imposta, spetta alla ricorrente dimostrane i presupposti, cioè l'effettiva residenza e dimora presso l'immobile tassato, al di là della mera residenza anagrafica, che pacificamente sussiste sin dall'anno 2016 .
Risulta però dalla documentazione in atti che la ricorrente, pur essendo anagraficamente residente presso l'immobile tassato, è coniugata con Nominativo_2 ed ha due figli, tutti residenti in [...]alla Indirizzo_1, città ove la Nominativo1 esercita la professione medica, rimanendo del tutto marginale l'ulteriore attività occasionale di CTU per conto del Tribunale di Taranto, stante l'esiguità DE compensi da lavoro autonomo percepiti nel 2019 ( appena E 300,00 ) .
La ricorrente sostiene di risiedere stabilmente nel villaggio turistico di VA DE LI per motivi familiari e lavorativi non ulteriormente specificati, in parte contraddetti dalla circostanza che esercita l'attività principale di medico in Bari, ove risiede la sua famiglia, in parte non adeguatamente documentati come l'esigenza di assistere l'anziana madre in Massafra, località per altro facilmente raggiungibile anche dal capoluogo regionale, anche a mezzo di autostrada .
Né valgono a dimostrare la sua effettiva residenza i consumi di acqua e luce, in specie quelli di energia elettrica ( le cui bollette DE mesi estivi la ricorrente si è ben guardata dal produrre ), avendo di contro il
Comune riscontrato un picco di consumi proprio nei mesi di luglio ed agosto;
a ciò va aggiunto che proprio le bollette di energia elettrica sono domiciliate in Bari alla Indirizzo_1, ove anagraficamente risiede la sua famiglia.
Tutti gli elementi sopra evidenziati, lungi dal comprovare la tesi della ricorrente, dimostrano che la stessa non ha stabile dimora in VA DE LI nell'abitazione evidentemente adibita a residenza estiva sua e del suo nucleo familiare .
Le sanzioni e gli interessi sono dovuti e sono stati applicati correttamente, stante l'evidente evasione d'imposta ed il tentativo della ricorrente di sottrarsi a tale adempimento, non potendo pertanto invocare alcuna buona fede.
Il ricorso, totalmente infondato, va quindi rigettato e le spese non possono che seguire la soccombenza .
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune di Castellaneta delle spese di lite, che si liquidano in E 800,00 oltre accessori di legge ove dovuti