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Sentenza 24 aprile 2023
Sentenza 24 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/04/2023, n. 10870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10870 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 4213-2019 proposto da: JA IC, elettivamente domiciliato in Milano, presso lo studio legale dell’avv. Elisabetta Di Matteo che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
- ricorrente e intimato incidentale - contro FA AL, elettivamente domiciliata in Como, presso lo studio legale dell’avv. Roberto Miglio che la rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale - e contro FA SA, FA LI, OS INEA, AUDRINO CORNELIA;
- intimati -
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10870 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: PAPA PATRIZIA Data pubblicazione: 24/04/2023 Ric. 2019 n. 04213 sez. S2 - ud. 23-03-2023 -2- avverso la sentenza n. 3218/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/2023 dal consigliere PATRIZIA PAPA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale TOMMASO BASILE, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale;
uditi i difensori delle parti ed esaminate le memorie dalle stesse presentate. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione del 3/5/2012, SS RO, proprietaria per quota di un terreno in agro del Comune di Como, sez. Monte Olimpino, identificato con i mappali 456, 5670 (ex 454/b), 5371 (ex 467/b) del foglio 3, chiese al Tribunale di Como di ordinare a IC AN di rimuovere la sbarra da lui posta all’accesso del fondo suddetto;
costituendosi, AN chiese in riconvenzionale la dichiarazione di usucapione del fondo e, pertanto, l’estensione del contraddittorio agli altri comproprietari. Autorizzata la chiamata, in giudizio intervennero i comproprietari LA RO, AT RO, NE OS e IA NO, costituendosi a mezzo dello stesso difensore dell’attrice. In pendenza del giudizio di primo grado, il difensore di attrice e intervenuti si cancellò volontariamente dall’albo; il giudizio non fu interrotto e soltanto SS RO si costituì con un nuovo difensore. Con sentenza n.1000/2015, il Tribunale di Como accolse la domanda di rimozione della sbarra e rigettò, invece, la domanda di usucapione. 2. Con sentenza n. 3218/2018, la Corte d'Appello di Milano, nella contumacia di LA RO, AT RO, NE OS e IA Ric. 2019 n. 04213 sez. S2 - ud. 23-03-2023 -3- NO a cui l’impugnazione era stata notificata personalmente, in parziale accoglimento dell'appello di AN, confermò il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como, rigettò la domanda di condanna alla rimozione della sbarra proposta dall'attrice. In particolare e per quel che qui ancora rileva, rigettò le censure concernenti l’erronea valutazione delle prove operata dal primo giudice, mentre ritenne infondata la pretesa di rimozione della sbarra perché i proprietari avevano comunque possibilità di accedere al fondo. 3. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione AN, sulla base di quattro motivi;
SS RO ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale – privo di un’espressa articolazione dei motivi - per ottenere la rimozione della sbarra in accoglimento della domanda originariamente proposta, poi rigettata dalla Corte d’appello. Non vi è stata notifica nei confronti dei comproprietari intervenuti LA RO, AT RO, NE OS e IA NO. LA RO ha depositato memorie illustrative ex art. 378 cod. proc. civ. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve osservarsi che non è necessario provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari intervenuti LA RO, AT RO, NE OS e IA NO perché il ricorso risulta ictu oculi inammissibile, come si vedrà in prosieguo. Deve perciò essere applicato il principio costantemente affermato da questa Corte, per cui «nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso o qualora questo sia prima facie infondato, di definire con immediatezza il procedimento, Ric. 2019 n. 04213 sez. S2 - ud. 23-03-2023 -4- senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità» (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 e successive conformi - Sez. 2 - , Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018). 2. Con il primo motivo, AN ha sostenuto la nullità della procura alle liti e la conseguente nullità dell’atto di citazione introduttivo e dell’atto di intervento per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 82, 83, 86 cod. proc. civ. e art. 12 l.218/1995): ha sostenuto che erroneamente il Giudice di primo grado e, poi, la Corte d’appello avrebbero ritenuto irrilevante l’assenza di apostille, nonostante l’attrice fosse cittadina svizzera e non residente in Italia e non risultasse prova che il mandato fosse stato conferito in Como, presso lo studio del difensore avv. Albini, dove unicamente risulta eletto domicilio;
peraltro, il difensore incaricato avv. Albini sarebbe stato residente in [...], nello stesso comune della ricorrente. Per le stesse ragioni sarebbe stato nullo anche l’atto di intervento dei comproprietari, il cui codice fiscale non sarebbe stato indicato e dei quali non sarebbe stata neppure autenticata la firma. Il motivo è inammissibile, ex art. 380 bis, n. 1, cod. proc. civ., perché la decisione è conforme a principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui, in difetto di prova contraria da offrirsi da chi ne contesti la validità, il rilascio del mandato e l'autenticazione della sottoscrizione si presumono avvenuti nel territorio dello Stato, anche qualora il mandante risieda all'estero, se all'attività provveda un difensore esercente in Italia (Cass., Sez. U, n. 11549 del 16/11/1998; Sez. 3, n. 5840 del 13/03/2007; Sez. 3, n. Ric. 2019 n. 04213 sez. S2 - ud. 23-03-2023 -5- 10485 del 01/08/2001). Questa giurisprudenza, invero, è proprio riferibile al caso – come quello in esame - in cui la procura non indichi il luogo di rilascio (Sez. 3, n. 10485 del 01/08/2001), poiché in tale evenienza deve presumersi che il mandante, anche se straniero, abbia sottoscritto l'atto mentre si trovava nel territorio dello Stato italiano, costituendo tale condizione il presupposto per la validità della stessa procura come attestata dal procuratore che ha autenticato la sottoscrizione (Sez. 6 - 1, n. 665 del 13/01/2011; Sez. 3, n. 25385 del 12/10/2018, in motivazione). Certamente si tratta di una presunzione semplice, ma il giudice ha ritenuto non sufficiente la prova contraria – da offrirsi da AN che contestava la ritualità della procura – perché unicamente consistente nel rilievo della asserita residenza in Svizzera del difensore (Cass., Sez. L, n. 13482 del 30/06/2016). Va infine osservato che l’omissione dell’indicazione del codice fiscale, prescritta ai soli fini dell’identificazione della parte, non provoca la nullità del mandato se non ne deriva una insuperabile incertezza sull'identità del conferente, ciò che nella specie non è stato neppure allegato (Sez. 1, Ordinanza n. 5067 del 24/02/2021); del tutto aspecifica è, infine, la doglianza circa la mancanza di autentica delle firme degli intervenuti «sulla fotocopia dell’atto di intervento». 3. Con il secondo motivo, il ricorrente principale ha lamentato, in riferimento all’art. 360, comma I, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, indicando tuttavia esplicitamente soltanto l’art. 24 e l’art. 111 della Costituzione. La censura è inammissibile per più ragioni. Innanzitutto, infatti, deve considerarsi che gli art. 24 e 111 della Costituzione sono norme di rango superiore e non di applicazione diretta, nel senso che sono attuate nell’ordinamento negli atti di legislazione ordinaria;
conseguentemente, il contrasto tra la decisione Ric. 2019 n. 04213 sez. S2 - ud. 23-03-2023 -6- impugnata e i parametri costituzionali riportati nella rubrica del motivo avrebbe dovuto essere portato ad emersione comunque in riferimento all’applicazione della norma di legge ordinaria (Cass., Sez. U, n. 25573 del 2020; Sez. U, n. 11167 del 06/04/2022). Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, i vizi dell’attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non sono posti a tutela di un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma a garanzia dell'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato "error in procedendo", con conseguente onere dell'impugnante di indicare il danno concreto arrecatogli dall'invocata nullità processuale, sicché quando il ricorrente non chiarisce quale pregiudizio sia derivato alla sua difesa […], l'impugnazione è inammissibile (ex plurimis, Cass., n. 15676 del 09/07/2014; Cass., n. 19759 del 09/08/2017). Nella specie, il ricorrente non ha assolto l’onere di allegare il concreto pregiudizio al suo diritto di difesa;
peraltro, va considerato che avrebbe potuto dolersi del vizio della sentenza conseguente alla violazione delle norme che disciplinano l'interruzione del giudizio soltanto la parte a tutela della quale queste norme sono poste, non ricorrendo un’ipotesi di nullità assoluta rilevabile d’ufficio (Cass., n. 23486 del 26/08/2021; Cass., n. 1574 del 24/01/2020; Cass., n. 25234 del 14/12/2010). 4. Con il terzo motivo, il ricorrente principale ha lamentato, in riferimento all’art. 360 comma I n. 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 1158 cod. civ.: la Corte d’appello avrebbe ritenuto rilevante l’atto di vendita – di altro fondo – senza considerare che a tale data il tempo del possesso utile ad usucapire era interamente già decorso. Ric. 2019 n. 04213 sez. S2 - ud. 23-03-2023 -7- Anche questo motivo è inammissibile perché diretto a censurare un’argomentazione meramente esplicativa della motivazione principale – già sufficiente per sé sola a reggere la pronuncia adottata - senza peraltro considerare questa argomentazione nella sua interezza: la Corte ha ritenuto rilevante l’intervenuta alienazione di una particella diversa da quelle per cui è giudizio perché l’ha collegata alle dichiarazioni rese dallo stesso acquirente in merito alla «autorizzazione» concessagli dalla stessa RO, in occasione della vendita, a «tenere pulite» le altre particelle non vendute;
ha sottolineato che questo fatto confermava che la proprietà non era mai stata dismessa. A ciò deve aggiungersi che l’usucapione è stata esclusa perché è mancata la prova dell’interversione della detenzione esercitata sin dall’origine da Guido AN, dante causa del ricorrente, per il rapporto di conduzione del fondo, iniziato nel 1930; in particolare, sul punto la Corte d’appello ha rilevato che alla famiglia AN era stata concessa la disponibilità dei terreni per cui è giudizio per il taglio dell’erba due volte l’anno allo scopo di foraggiare il proprio bestiame e che dall’attore in riconvenzionale non è stata offerta alcuna prova di un intervenuto mutamento della relazione di fatto con i fondi. Questa ratio decidendi non è stata adeguatamente ed efficacemente censurata, neppure con il quarto motivo. 5. Con l’ultima censura, articolata in tre profili, AN ha infatti inammissibilmente chiesto una rivalutazione degli elementi di prova esaminati nella fase di merito, in particolare delle fotografie la cui rilevanza è stata esclusa con specifica motivazione. Ha prospettato, in riferimento all’art. 360, comma I, n.5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, ma individuandolo «in relazione all’errata valutazione dell’animus possidendi», nonché, in riferimento all’art.360, comma I, n. 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di Ric. 2019 n. 04213 sez. S2 - ud. 23-03-2023 -8- norme di diritto (art.115 e 116 cod. proc. civ. e 1158 cod. civ.), nonché infine, in riferimento all’art. 360, comma I, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt.1140, 1141, 1158, 1164 e 2697 cod. civ.). Evidentemente, l'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'«omesso esame» come riferito ad «un fatto decisivo per il giudizio» ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo ad una differente valutazione di una prova (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022). Ugualmente, per principio altrettanto consolidato, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma deve consistere nel rappresentare che siano state poste a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali ovvero ancora siano state disattese, perché valutate secondo prudente apprezzamento, prove aventi invece valore legale o, infine, al contrario, siano stati recepiti senza apprezzamento critico elementi di prova soggetti necessariamente a valutazione (Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022): nessuna di queste ipotesi è stata prospettata dal ricorrente. Pure il terzo profilo di questa censura, seppure formalmente rubricato quale violazione e falsa applicazione degli articoli disciplinanti il possesso, l’acquisto per usucapione e il principio di ripartizione dell’onere probatorio, si risolve in una inammissibile richiesta di nuova ponderazione dei fatti asseritamente comprovanti il possesso utile ad usucapire. Ric. 2019 n. 04213 sez. S2 - ud. 23-03-2023 -9- 6. Passando all’esame del ricorso incidentale, va rilevata l’inammissibilità dello stesso, in quanto le censure svolte non sono sussunte né sono sussumibili in alcuno dei tassativi motivi di ricorso previsti dall'art. 360 cod. proc. civ. Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Conseguentemente, la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 6519 del 06/03/2019). Certamente, poi, non è idonea a sanare l’originaria inammissibilità la memoria, in quanto avente l’unica funzione di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cassazione civile, sez. II, 28/11/2018, n. 30760). 7. In definitiva, sia il ricorso principale che il ricorso incidentale devono essere dichiarati inammissibili. In ragione della reciproca soccombenza, le spese di giudizio vanno integralmente compensate. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
Ric. 2019 n. 04213 sez. S2 - ud. 23-03-2023 -10- La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte del ricorrente principale che del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
- ricorrente e intimato incidentale - contro FA AL, elettivamente domiciliata in Como, presso lo studio legale dell’avv. Roberto Miglio che la rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale - e contro FA SA, FA LI, OS INEA, AUDRINO CORNELIA;
- intimati -
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10870 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: PAPA PATRIZIA Data pubblicazione: 24/04/2023 Ric. 2019 n. 04213 sez. S2 - ud. 23-03-2023 -2- avverso la sentenza n. 3218/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/2023 dal consigliere PATRIZIA PAPA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale TOMMASO BASILE, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale;
uditi i difensori delle parti ed esaminate le memorie dalle stesse presentate. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione del 3/5/2012, SS RO, proprietaria per quota di un terreno in agro del Comune di Como, sez. Monte Olimpino, identificato con i mappali 456, 5670 (ex 454/b), 5371 (ex 467/b) del foglio 3, chiese al Tribunale di Como di ordinare a IC AN di rimuovere la sbarra da lui posta all’accesso del fondo suddetto;
costituendosi, AN chiese in riconvenzionale la dichiarazione di usucapione del fondo e, pertanto, l’estensione del contraddittorio agli altri comproprietari. Autorizzata la chiamata, in giudizio intervennero i comproprietari LA RO, AT RO, NE OS e IA NO, costituendosi a mezzo dello stesso difensore dell’attrice. In pendenza del giudizio di primo grado, il difensore di attrice e intervenuti si cancellò volontariamente dall’albo; il giudizio non fu interrotto e soltanto SS RO si costituì con un nuovo difensore. Con sentenza n.1000/2015, il Tribunale di Como accolse la domanda di rimozione della sbarra e rigettò, invece, la domanda di usucapione. 2. Con sentenza n. 3218/2018, la Corte d'Appello di Milano, nella contumacia di LA RO, AT RO, NE OS e IA Ric. 2019 n. 04213 sez. S2 - ud. 23-03-2023 -3- NO a cui l’impugnazione era stata notificata personalmente, in parziale accoglimento dell'appello di AN, confermò il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como, rigettò la domanda di condanna alla rimozione della sbarra proposta dall'attrice. In particolare e per quel che qui ancora rileva, rigettò le censure concernenti l’erronea valutazione delle prove operata dal primo giudice, mentre ritenne infondata la pretesa di rimozione della sbarra perché i proprietari avevano comunque possibilità di accedere al fondo. 3. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione AN, sulla base di quattro motivi;
SS RO ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale – privo di un’espressa articolazione dei motivi - per ottenere la rimozione della sbarra in accoglimento della domanda originariamente proposta, poi rigettata dalla Corte d’appello. Non vi è stata notifica nei confronti dei comproprietari intervenuti LA RO, AT RO, NE OS e IA NO. LA RO ha depositato memorie illustrative ex art. 378 cod. proc. civ. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve osservarsi che non è necessario provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari intervenuti LA RO, AT RO, NE OS e IA NO perché il ricorso risulta ictu oculi inammissibile, come si vedrà in prosieguo. Deve perciò essere applicato il principio costantemente affermato da questa Corte, per cui «nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso o qualora questo sia prima facie infondato, di definire con immediatezza il procedimento, Ric. 2019 n. 04213 sez. S2 - ud. 23-03-2023 -4- senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità» (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 e successive conformi - Sez. 2 - , Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018). 2. Con il primo motivo, AN ha sostenuto la nullità della procura alle liti e la conseguente nullità dell’atto di citazione introduttivo e dell’atto di intervento per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 82, 83, 86 cod. proc. civ. e art. 12 l.218/1995): ha sostenuto che erroneamente il Giudice di primo grado e, poi, la Corte d’appello avrebbero ritenuto irrilevante l’assenza di apostille, nonostante l’attrice fosse cittadina svizzera e non residente in Italia e non risultasse prova che il mandato fosse stato conferito in Como, presso lo studio del difensore avv. Albini, dove unicamente risulta eletto domicilio;
peraltro, il difensore incaricato avv. Albini sarebbe stato residente in [...], nello stesso comune della ricorrente. Per le stesse ragioni sarebbe stato nullo anche l’atto di intervento dei comproprietari, il cui codice fiscale non sarebbe stato indicato e dei quali non sarebbe stata neppure autenticata la firma. Il motivo è inammissibile, ex art. 380 bis, n. 1, cod. proc. civ., perché la decisione è conforme a principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui, in difetto di prova contraria da offrirsi da chi ne contesti la validità, il rilascio del mandato e l'autenticazione della sottoscrizione si presumono avvenuti nel territorio dello Stato, anche qualora il mandante risieda all'estero, se all'attività provveda un difensore esercente in Italia (Cass., Sez. U, n. 11549 del 16/11/1998; Sez. 3, n. 5840 del 13/03/2007; Sez. 3, n. Ric. 2019 n. 04213 sez. S2 - ud. 23-03-2023 -5- 10485 del 01/08/2001). Questa giurisprudenza, invero, è proprio riferibile al caso – come quello in esame - in cui la procura non indichi il luogo di rilascio (Sez. 3, n. 10485 del 01/08/2001), poiché in tale evenienza deve presumersi che il mandante, anche se straniero, abbia sottoscritto l'atto mentre si trovava nel territorio dello Stato italiano, costituendo tale condizione il presupposto per la validità della stessa procura come attestata dal procuratore che ha autenticato la sottoscrizione (Sez. 6 - 1, n. 665 del 13/01/2011; Sez. 3, n. 25385 del 12/10/2018, in motivazione). Certamente si tratta di una presunzione semplice, ma il giudice ha ritenuto non sufficiente la prova contraria – da offrirsi da AN che contestava la ritualità della procura – perché unicamente consistente nel rilievo della asserita residenza in Svizzera del difensore (Cass., Sez. L, n. 13482 del 30/06/2016). Va infine osservato che l’omissione dell’indicazione del codice fiscale, prescritta ai soli fini dell’identificazione della parte, non provoca la nullità del mandato se non ne deriva una insuperabile incertezza sull'identità del conferente, ciò che nella specie non è stato neppure allegato (Sez. 1, Ordinanza n. 5067 del 24/02/2021); del tutto aspecifica è, infine, la doglianza circa la mancanza di autentica delle firme degli intervenuti «sulla fotocopia dell’atto di intervento». 3. Con il secondo motivo, il ricorrente principale ha lamentato, in riferimento all’art. 360, comma I, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, indicando tuttavia esplicitamente soltanto l’art. 24 e l’art. 111 della Costituzione. La censura è inammissibile per più ragioni. Innanzitutto, infatti, deve considerarsi che gli art. 24 e 111 della Costituzione sono norme di rango superiore e non di applicazione diretta, nel senso che sono attuate nell’ordinamento negli atti di legislazione ordinaria;
conseguentemente, il contrasto tra la decisione Ric. 2019 n. 04213 sez. S2 - ud. 23-03-2023 -6- impugnata e i parametri costituzionali riportati nella rubrica del motivo avrebbe dovuto essere portato ad emersione comunque in riferimento all’applicazione della norma di legge ordinaria (Cass., Sez. U, n. 25573 del 2020; Sez. U, n. 11167 del 06/04/2022). Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, i vizi dell’attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non sono posti a tutela di un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma a garanzia dell'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato "error in procedendo", con conseguente onere dell'impugnante di indicare il danno concreto arrecatogli dall'invocata nullità processuale, sicché quando il ricorrente non chiarisce quale pregiudizio sia derivato alla sua difesa […], l'impugnazione è inammissibile (ex plurimis, Cass., n. 15676 del 09/07/2014; Cass., n. 19759 del 09/08/2017). Nella specie, il ricorrente non ha assolto l’onere di allegare il concreto pregiudizio al suo diritto di difesa;
peraltro, va considerato che avrebbe potuto dolersi del vizio della sentenza conseguente alla violazione delle norme che disciplinano l'interruzione del giudizio soltanto la parte a tutela della quale queste norme sono poste, non ricorrendo un’ipotesi di nullità assoluta rilevabile d’ufficio (Cass., n. 23486 del 26/08/2021; Cass., n. 1574 del 24/01/2020; Cass., n. 25234 del 14/12/2010). 4. Con il terzo motivo, il ricorrente principale ha lamentato, in riferimento all’art. 360 comma I n. 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 1158 cod. civ.: la Corte d’appello avrebbe ritenuto rilevante l’atto di vendita – di altro fondo – senza considerare che a tale data il tempo del possesso utile ad usucapire era interamente già decorso. Ric. 2019 n. 04213 sez. S2 - ud. 23-03-2023 -7- Anche questo motivo è inammissibile perché diretto a censurare un’argomentazione meramente esplicativa della motivazione principale – già sufficiente per sé sola a reggere la pronuncia adottata - senza peraltro considerare questa argomentazione nella sua interezza: la Corte ha ritenuto rilevante l’intervenuta alienazione di una particella diversa da quelle per cui è giudizio perché l’ha collegata alle dichiarazioni rese dallo stesso acquirente in merito alla «autorizzazione» concessagli dalla stessa RO, in occasione della vendita, a «tenere pulite» le altre particelle non vendute;
ha sottolineato che questo fatto confermava che la proprietà non era mai stata dismessa. A ciò deve aggiungersi che l’usucapione è stata esclusa perché è mancata la prova dell’interversione della detenzione esercitata sin dall’origine da Guido AN, dante causa del ricorrente, per il rapporto di conduzione del fondo, iniziato nel 1930; in particolare, sul punto la Corte d’appello ha rilevato che alla famiglia AN era stata concessa la disponibilità dei terreni per cui è giudizio per il taglio dell’erba due volte l’anno allo scopo di foraggiare il proprio bestiame e che dall’attore in riconvenzionale non è stata offerta alcuna prova di un intervenuto mutamento della relazione di fatto con i fondi. Questa ratio decidendi non è stata adeguatamente ed efficacemente censurata, neppure con il quarto motivo. 5. Con l’ultima censura, articolata in tre profili, AN ha infatti inammissibilmente chiesto una rivalutazione degli elementi di prova esaminati nella fase di merito, in particolare delle fotografie la cui rilevanza è stata esclusa con specifica motivazione. Ha prospettato, in riferimento all’art. 360, comma I, n.5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, ma individuandolo «in relazione all’errata valutazione dell’animus possidendi», nonché, in riferimento all’art.360, comma I, n. 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di Ric. 2019 n. 04213 sez. S2 - ud. 23-03-2023 -8- norme di diritto (art.115 e 116 cod. proc. civ. e 1158 cod. civ.), nonché infine, in riferimento all’art. 360, comma I, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt.1140, 1141, 1158, 1164 e 2697 cod. civ.). Evidentemente, l'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'«omesso esame» come riferito ad «un fatto decisivo per il giudizio» ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo ad una differente valutazione di una prova (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022). Ugualmente, per principio altrettanto consolidato, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma deve consistere nel rappresentare che siano state poste a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali ovvero ancora siano state disattese, perché valutate secondo prudente apprezzamento, prove aventi invece valore legale o, infine, al contrario, siano stati recepiti senza apprezzamento critico elementi di prova soggetti necessariamente a valutazione (Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022): nessuna di queste ipotesi è stata prospettata dal ricorrente. Pure il terzo profilo di questa censura, seppure formalmente rubricato quale violazione e falsa applicazione degli articoli disciplinanti il possesso, l’acquisto per usucapione e il principio di ripartizione dell’onere probatorio, si risolve in una inammissibile richiesta di nuova ponderazione dei fatti asseritamente comprovanti il possesso utile ad usucapire. Ric. 2019 n. 04213 sez. S2 - ud. 23-03-2023 -9- 6. Passando all’esame del ricorso incidentale, va rilevata l’inammissibilità dello stesso, in quanto le censure svolte non sono sussunte né sono sussumibili in alcuno dei tassativi motivi di ricorso previsti dall'art. 360 cod. proc. civ. Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Conseguentemente, la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 6519 del 06/03/2019). Certamente, poi, non è idonea a sanare l’originaria inammissibilità la memoria, in quanto avente l’unica funzione di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cassazione civile, sez. II, 28/11/2018, n. 30760). 7. In definitiva, sia il ricorso principale che il ricorso incidentale devono essere dichiarati inammissibili. In ragione della reciproca soccombenza, le spese di giudizio vanno integralmente compensate. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
Ric. 2019 n. 04213 sez. S2 - ud. 23-03-2023 -10- La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte del ricorrente principale che del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione