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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 3179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3179 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza –
29 composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. -
all'udienza del 09.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2401 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2023, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Bove, elettivamente domiciliata Parte_1
come in atti;
- APPELLANTE -
E
Controparte_1
- APPELLATO CONTUMACE –
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2
dall'Avv. Mazza Clotilde, elettivamente domiciliato come in atti;
-APPELLATO-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3201/2023 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata in data 28/03/2023. Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato , premesso di lavorare dal 2018 con Parte_1 contratto a tempo indeterminato presso uno studio legale in Roma con mansioni di segretaria, di avere inviato all'inizio del 2020 il proprio curriculum vitae ad altri studi professionali e di avere svolto colloqui di lavoro con dottore commercialista, finalizzati all'assunzione alle Controparte_1 dipendenze di quest'ultimo in qualità di segretaria di direzione, con una retribuzione netta mensile di euro 1.200,00; di aver sottoscritto in data 2.3.2020 lettera di assunzione a tempo indeterminato, con inizio dell'attività lavorativa dal 1° aprile 2020, e di avere quindi rassegnato le dimissioni dal precedente datore di lavoro;
di non avere mai iniziato l'attività lavorativa a causa di ripetuti rinvii della collaborazione professionale da parte del che, dopo numerosi solleciti, le comunicava CP_1 di non poter dare corso alla sua assunzione per motivi economici;
di aver subito, in conseguenza della condotta inadempiente del professionista, ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali, ha convenuto in giudizio formulando le seguenti conclusioni “In via principale - Accertare, ai Controparte_1 sensi e per gli effetti degli artt. 1218 ss. c.c., l'inadempimento contrattuale del dott. CP_1 con riferimento al contratto concluso con la sig.ra in data 02.03.2020 (doc.
[...] Parte_1
5); - Accertare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1377 c.c., la responsabilità precontrattuale per la violazione dei canoni di correttezza e buona fede del Dott. con riferimento alle Controparte_1 trattative intercorse con la sig.ra , le quali hanno condotto alla stipulazione della Parte_1 lettera di assunzione del 02.03.2020 (doc. 5). - Accertare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1375 c.c., la responsabilità contrattuale per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto da parte del Dott. nei confronti della sig.ra , con Controparte_1 Parte_1 riferimento alla lettera di assunzione sottoscritta dalle parti in data 02.03.2020 (doc. 5), per non avere assunto comportamenti idonei a diminuire le conseguenze negative del proprio inadempimento.
- Conseguentemente e per l'effetto di quanto sopra richiamato, anche in caso di accertamento della violazione di una sola delle discipline citate, condannare il Dott. al risarcimento Controparte_1 dei danni patrimoniali subiti e subendi dalla sig.ra , da quantificarsi, nella misura di Parte_1 euro 1.200,00 per ogni mese di disoccupazione vissuto dall'attrice dalla data del 01.04.2020 sino alla sua effettiva e nuova occupazione, oltre contributi previdenziali e TFR che avrebbe maturato nel periodo anzidetto, oltre interessi, anche di mora, e rivalutazione monetaria, dalla data della diffida del 24.06.2020 sino all'effettivo soddisfo, oppure nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia da codesto On. Tribunale adito, anche in via equitativa. - Condannare altresì il Dott. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2059 c.c., al risarcimento dei danni non Controparte_1 patrimoniali, anche di natura esistenziale e morale, nessuno escluso, subiti e subendi dalla sig.ra
, in conseguenza degli inadempimenti del convenuto, da quantificarsi nella misura del Parte_1
30% dei danni patrimoniali, oppure nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia da codesto
On. Tribunale adito, anche in via equitativa”, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Tribunale di Roma, previo mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., nella contumacia del convenuto, ha così disposto “rigetta la domanda;
nulla in ordine alle spese”.
Il primo giudice, in particolare, ha ritenuto il ricorso infondato argomentando che: a) con la lettera di assunzione del 2 marzo 2020 tra le parti in giudizio era stato formalmente concluso il contratto di lavoro, e la ricorrente aveva richiesto il pagamento delle retribuzioni pattuite lamentando l'inadempimento contrattuale del datore di lavoro;
b) parte attrice non aveva adeguatamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente in ordine alla richiesta risarcitoria avanzata non avendo fornito la prova della costituzione in mora del datore di lavoro mediante offerta della propria prestazione lavorativa, condizione essenziale per poter configurare il diritto alla percezione della retribuzione, e non aveva inoltre fornito alcuna prova in ordine alle intervenute dimissioni dal precedente rapporto di lavoro;
c) in merito alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito per effetto della condotta inadempiente ascritta al resistente, non aveva allegato circostanze dimostrative del pregiudizio subito.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivo appello censurando la sentenza Parte_1 impugnata per: 1) erronea valutazione delle risultanze probatorie con particolare riferimento alla ritenuta insussistenza di una valida costituzione in mora dell'appellato nonché delle intervenute dimissioni volontarie dal precedente impiego;
2) omessa pronuncia su tutte le domande formulate dalla ricorrente, in particolare quelle attinenti all'accertamento della violazione dei principi di correttezza e buona fede nella fase delle trattative e nella fase esecutiva del contratto sottoscritto dalle parti;
3) mancato riconoscimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla condotta inadempiente ascritta al resistente.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, delle domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Nonostante la regolare notifica non si è costituito rimanendo contumace in Controparte_1 giudizio.
Si è costituito l' chiedendo di dichiarare l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro CP_2 in caso di accoglimento delle domande dell'appellante. All'odierna udienza la causa, all'esito degli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., è stata decisa come da separato dispositivo.
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la gravata sentenza per non avere ritenuto integrati i presupposti normativamente richiesti ai fini della configurabilità della responsabilità per inadempimento contrattuale a carico dell'odierno appellato. Lamenta che il giudice di prime cure non ha ritenuto adeguatamente provata dalla lavoratrice la costituzione in mora del datore di lavoro, necessaria condizione per il riconoscimento del diritto alla retribuzione in favore della prima, e la sussistenza delle intervenute dimissioni volontarie dal precedente impiego, nonostante la copiosa documentazione in atti,
Il motivo è parzialmente fondato.
Giova al riguardo premettere che, come correttamente rilevato dal Tribunale, nel caso di specie, la lettera di assunzione sottoscritta da entrambe le parti in data 2 marzo 2020 configura un contratto di lavoro a tempo indeterminato, il cui inadempimento integra, dunque, un'ipotesi di responsabilità contrattuale.
Ciò posto, la responsabilità del datore di lavoro per inosservanza degli obblighi contrattualmente assunti, è sempre condizionata, secondo i principi generali in tema di mora accipiendi, all'offerta della prestazione, vale a dire alla formale intimazione, da parte del debitore, di ricevere la prestazione (art. 1217 cc) la quale, per consolidato orientamento giurisprudenziale, pur non richiedendo l'adozione di formule sacramentali, esige la concreta ed effettiva messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie lavorative, dovendo altrimenti interpretarsi il silenzio da parte di quest'ultimo, quale tacita acquiescenza al comportamento del creditore che indebitamente persista nel rifiuto della prestazione.
Ed invero, in base alla disciplina dettata dall'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, il rifiuto, di uno dei contraenti, di eseguire la prestazione è legittimo solo quando la controparte non abbia adempiuto la propria prestazione o non abbia offerto di adempierla contemporaneamente. In tale ottica, non potendo considerarsi inadempiente colui che offre di adempiere la propria prestazione ma che non può concretamente farlo in ragione del rifiuto della controparte, l'intimazione a ricevere la prestazione costituisce un atto giuridico volto a formalizzare il rifiuto della controparte.
Con particolare riguardo all'inadempimento contrattuale del datore di lavoro, che con la propria condotta impedisca lo svolgimento dell'attività lavorativa al proprio dipendente, dunque, perché possa configurarsi la “mora accipiendi” e il conseguente diritto alla controprestazione retributiva da parte del lavoratore, è necessario che quest'ultimo costituisca in mora il datore di lavoro, mettendo a disposizione le proprie energie lavorative.
Dalla regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro deriva infatti che, al di fuori di espresse deroghe legali o contrattuali, la retribuzione spetta soltanto se la prestazione di lavoro viene eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di
"mora accipiendi" nei confronti del dipendente derivante dall'ingiustificato rifiuto della prestazione offertagli. Una volta offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro, infatti, il rifiuto di quest'ultimo e la relativa condizione di “mora accipiendi” nei confronti del lavoratore, rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente all'utilizzazione effettiva, con relativo obbligo datoriale di pagare la controprestazione retributiva.
Tanto è stato ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità la quale, sebbene in fattispecie diverse da quella in esame, ha ribadito che “Nel caso in cui sia dichiarata la nullità della cessione del ramo
d'azienda, al dipendente spetta la retribuzione tanto se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita, tanto se il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei suoi confronti.
Una volta offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro giudizialmente dichiarato tale, il rifiuto di questi rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente alla utilizzazione effettiva, con la conseguenza che il datore di lavoro ha l'obbligo di pagare la controprestazione retributiva. Invero, mediante l'intimazione del lavoratore all'impresa cedente di ricevere la prestazione con modalità valida ai fini della costituzione in mora del medesimo datore (il quale la rifiuti senza giustificazione), deve ritenersi che il debitore del facere infungibile abbia posto in essere quanto è necessario, secondo il diritto comune, per far nascere il suo diritto alla controprestazione del pagamento della retribuzione, equiparandosi la prestazione rifiutata alla prestazione effettivamente resa per tutto il tempo in cui il creditore l'abbia resa impossibile non compiendo gli atti di cooperazione necessari” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 09/08/2021, n.
22517; cfr. sul punto anche Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 21/04/2020, n. 7977).
Alla luce di tali principi, dunque, perché la costituzione in mora del datore di lavoro sia valida e, perciò, tale da legittimare il diritto del lavoratore alla percezione delle retribuzioni perdute a causa dell'ingiustificato rifiuto della prestazione, è necessario che si traduca in un atto che contenga un'equivoca ed espressa manifestazione di volontà, da parte del lavoratore, di rendere la prestazione lavorativa.
Orbene, nel caso di specie, ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, successivamente alla sottoscrizione della lettera di assunzione a tempo indeterminato del
02/03/2020, l'odierna appellante abbia validamente costituito in mora il datore di lavoro. Dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti e versata in atti, si evince infatti chiaramente la disponibilità, reiterata più volte, segnatamente, a far data dal 23.03.2020 sino al 28 maggio 2020, da parte della di prestare la propria attività lavorativa in favore del dott. (doc. da 7 a 15 Pt_1 CP_1 fascicolo primo grado parte ricorrente) .
A fronte di tale disponibilità, come si evince dalle risposte contenute nelle mail allegate, l'odierno appellato posticipava ripetutamente la data di inizio della collaborazione professionale, adducendo, dapprima, l'operatività di disposizioni governative connesse alla situazione epidemiologica all'epoca in atto, in tesi preclusive dell'espletamento dell'attività professionale, successivamente, la necessità, ai fini della ripresa dell'attività lavorativa, di preventiva acquisizione di nulla osta da alcune autorità.
Nonostante tali ripetuti rinvii, l'appellante ha continuato a mostrare la propria disponibilità, rimanendo in attesa di indicazioni da parte del datore di lavoro sull'effettivo inizio della collaborazione professionale sino all'incontro intervenuto in data 3 giugno 2020 all'esito del quale il disattendendo le precedenti affermazioni, comunicava alla la propria volontà di non CP_1 Pt_1 procedere all'assunzione.
Alla luce di tali considerazioni e, in particolare, della condotta posta in essere dall'appellante e dalla dinamica dei fatti così come evincibile dalla documentazione richiamata, deve ritenersi, diversamente da quanto motivato dal giudice di prime cure, che l'originaria ricorrente abbia senz'altro assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Alcun rilievo assume, invece, ai fini della configurabilità della responsabilità per inadempimento contrattuale dell'appellato la mancata prova, da parte dell'appellante, in ordine alle intervenute dimissioni dal precedente impiego.
Rileva il Collegio che, sebbene non si rinvenga in atti la prova che la lavoratrice abbia rassegnato le dimissioni, atteso che dalla documentazione prodotta in giudizio si evince certamente la cessazione del precedente impiego nel mese di marzo 2020, come da relativa busta paga, ma non la causa della stessa, tale circostanza non assume alcun rilievo rispetto all'inadempimento contestato in questa sede al professionista, il quale, in ogni caso, non ha dimostrato di aver adempiuto agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione della lettera di assunzione.
Dall'accertata validità della costituzione in mora discende, alla luce dei principi sopra richiamati, il diritto dell'appellante alla percezione delle retribuzioni perdute per effetto del rifiuto ingiustificato della prestazione posto in essere dal datore di lavoro a far data dal 01.04.2020 -data di decorrenza del rapporto di lavoro- sino al 21.06.2021, data in cui l'appellante ha reperito una nuova occupazione, quantificate nell'importo complessivo di euro 28.385,90, come da conteggi allegati al fascicolo di primo grado.
Il primo motivo di appello è, pertanto, meritevole di accoglimento e, in riforma della gravata sentenza, va condannato al pagamento, in favore di , della somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di euro 28.385,90 a titolo di retribuzioni dovute da aprile 2020 a giugno 2021, di TRF, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze sino al soddisfo.
Va altresì accertato, in questa sede, il diritto della appellante alla ricostituzione della posizione previdenziale in relazione alle retribuzioni da versare, come sopra individuate, nei limiti della prescrizione quinquennale, con conseguente condanna del datore di lavoro, al Controparte_1 pagamento, nei confronti dell' dei contributi previdenziali ed assistenziali sugli importi CP_2 riconosciuti.
Dall'accoglimento del primo motivo di appello resta assorbito il secondo motivo di impugnazione relativo all'omessa pronuncia, da parte del giudice di prime cure, sulle domande attinenti alla violazione dei principi di correttezza e buona fede nella fase delle trattive e nella fase esecutiva del contratto sottoscritto dalle parti, attesa, altresì, la qualificazione giuridica della fattispecie in esame fornita dal Tribunale nella gravata sentenza.
Infine, con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneo mancato riconoscimento, da parte del giudice di prime cure, del danno non patrimoniale asseritamente patito per effetto dell'inadempimento accertato.
Il motivo non è fondato.
Ed invero, deve rilevarsi sul punto, che il Tribunale ha correttamente escluso il riconoscimento di tale specifica voce di danno, non avendo parte ricorrente compiutamente allegato circostanze tali da legittimare l'accoglimento della relativa pretesa risarcitoria. Al riguardo, va osservato, come ribadito costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, che il danno, anche in caso di lesione di valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso, non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (così Cass. Civile Sezioni Unite n°
26972 dell'11/11/08 - Cass. Civile, Sezioni Unite n° 26973 dell'11/11/08 – Cass. Civile, Sezioni
Unite n° 26974 dell'11/11/08 - Cass. Civile, Sezioni Unite n° 26975 dell'11/11/08), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 del codice civile.
Ne deriva che il danno non patrimoniale, nei suoi vari aspetti, va sempre allegato e provato da chi ne pretende il risarcimento e la prova può essere data con ogni mezzo (cfr. in particolare, successivamente alle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, Cass. Civile n° 7844 del 06/04/11 -
Cass. Civile n° 21223 del 05/10/09 – Cass. Civile n° 17101 del 22/07/09 - Cass. Civile n° 15405 dell'01/07/09). Trattandosi di pregiudizio (non biologico) a bene immateriale, particolare rilievo assume peraltro la prova presuntiva (cfr. Cass. Civile, Sezioni Unite n° 794 del 15/01/09 - Cass. Civile
n° 29832 del 19/12/08) la quale, tuttavia, non può sopperire al mancato esercizio dell'onere di allegazione, concernente sia l'oggetto della domanda che le circostanze in fatto su cui la stessa si fonda (Cass. Civile n° 10527 del 13/05/11 - Cass. Civile n° 7844 del 06/04/11 - Cass. Civile, Sezioni
Unite n° 6454 del 06 marzo 2009).
Orbene, nel caso di specie, ha chiesto il ristoro del danno non patrimoniale sofferto in Parte_1 conseguenza della condotta posta in essere dall'appellato, limitandosi a dedurre genericamente la ricorrenza di una presunta grave alterazione dell'equilibrio psichico, morale ed esistenziale senza, tuttavia, allegare, in modo puntuale, circostanze da cui poter desumere l'effettiva sussistenza del pregiudizio lamentato. Con motivazione esente da censure il Tribunale ha disatteso la richiesta risarcitoria invocata, considerato che l'appellante non ha compiutamente allegato il pregiudizio connesso alle ripercussioni negative che la condotta del datore di lavoro avrebbe determinato nella propria sfera non patrimoniale, in termini di dolore e patimento soggettivo, di lesione alla serenità personale.
In conclusione, per quanto esposto, la gravata sentenza deve essere parzialmente riformata con riferimento all'accertamento della validità della costituzione in mora nei confronti dell'appellato e al conseguente riconoscimento del diritto della lavoratrice alla percezione delle retribuzioni maturate per effetto della situazione di mora accipiendi del datore di lavoro, dovendo invece trovare integrale conferma, in ragione della condivisibilità delle conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure, in relazione alla valutazione della richiesta risarcitoria attorea, limitatamente al profilo del danno non patrimoniale invocato.
Ogni altra questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita dalla presente pronuncia. CP_ La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado, nei confronti dell'appellante, e dell' per il solo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza, con distrazione, in favore del procuratore della parte appellante dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna al pagamento della somma di € 28.385,90, a titolo Controparte_1
di retribuzioni dovute da aprile 2020 a giugno 2021, TRF e contributi previdenziali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze sino al soddisfo. Condanna CP_1
al pagamento in favore di delle spese di lite del doppio grado di giudizio che
[...] Parte_1
si liquidano, quanto al primo grado, in € 3.000,00, e, per il presente, in € 3.600,00, oltre, per entrambi, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi. Condanna
CP_ al pagamento dei contributi previdenziali in favore dell sugli importi così Controparte_1 riconosciuti e al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'istituto appellato che si liquidano in complessivi € 3.600,00, oltre rimborso spese forfettarie.
Roma, lì 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dr.ssa Paola Salerno, magistrato ordinario in tirocinio.
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza –
29 composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. -
all'udienza del 09.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2401 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2023, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Bove, elettivamente domiciliata Parte_1
come in atti;
- APPELLANTE -
E
Controparte_1
- APPELLATO CONTUMACE –
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2
dall'Avv. Mazza Clotilde, elettivamente domiciliato come in atti;
-APPELLATO-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3201/2023 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata in data 28/03/2023. Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato , premesso di lavorare dal 2018 con Parte_1 contratto a tempo indeterminato presso uno studio legale in Roma con mansioni di segretaria, di avere inviato all'inizio del 2020 il proprio curriculum vitae ad altri studi professionali e di avere svolto colloqui di lavoro con dottore commercialista, finalizzati all'assunzione alle Controparte_1 dipendenze di quest'ultimo in qualità di segretaria di direzione, con una retribuzione netta mensile di euro 1.200,00; di aver sottoscritto in data 2.3.2020 lettera di assunzione a tempo indeterminato, con inizio dell'attività lavorativa dal 1° aprile 2020, e di avere quindi rassegnato le dimissioni dal precedente datore di lavoro;
di non avere mai iniziato l'attività lavorativa a causa di ripetuti rinvii della collaborazione professionale da parte del che, dopo numerosi solleciti, le comunicava CP_1 di non poter dare corso alla sua assunzione per motivi economici;
di aver subito, in conseguenza della condotta inadempiente del professionista, ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali, ha convenuto in giudizio formulando le seguenti conclusioni “In via principale - Accertare, ai Controparte_1 sensi e per gli effetti degli artt. 1218 ss. c.c., l'inadempimento contrattuale del dott. CP_1 con riferimento al contratto concluso con la sig.ra in data 02.03.2020 (doc.
[...] Parte_1
5); - Accertare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1377 c.c., la responsabilità precontrattuale per la violazione dei canoni di correttezza e buona fede del Dott. con riferimento alle Controparte_1 trattative intercorse con la sig.ra , le quali hanno condotto alla stipulazione della Parte_1 lettera di assunzione del 02.03.2020 (doc. 5). - Accertare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1375 c.c., la responsabilità contrattuale per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto da parte del Dott. nei confronti della sig.ra , con Controparte_1 Parte_1 riferimento alla lettera di assunzione sottoscritta dalle parti in data 02.03.2020 (doc. 5), per non avere assunto comportamenti idonei a diminuire le conseguenze negative del proprio inadempimento.
- Conseguentemente e per l'effetto di quanto sopra richiamato, anche in caso di accertamento della violazione di una sola delle discipline citate, condannare il Dott. al risarcimento Controparte_1 dei danni patrimoniali subiti e subendi dalla sig.ra , da quantificarsi, nella misura di Parte_1 euro 1.200,00 per ogni mese di disoccupazione vissuto dall'attrice dalla data del 01.04.2020 sino alla sua effettiva e nuova occupazione, oltre contributi previdenziali e TFR che avrebbe maturato nel periodo anzidetto, oltre interessi, anche di mora, e rivalutazione monetaria, dalla data della diffida del 24.06.2020 sino all'effettivo soddisfo, oppure nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia da codesto On. Tribunale adito, anche in via equitativa. - Condannare altresì il Dott. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2059 c.c., al risarcimento dei danni non Controparte_1 patrimoniali, anche di natura esistenziale e morale, nessuno escluso, subiti e subendi dalla sig.ra
, in conseguenza degli inadempimenti del convenuto, da quantificarsi nella misura del Parte_1
30% dei danni patrimoniali, oppure nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia da codesto
On. Tribunale adito, anche in via equitativa”, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Tribunale di Roma, previo mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., nella contumacia del convenuto, ha così disposto “rigetta la domanda;
nulla in ordine alle spese”.
Il primo giudice, in particolare, ha ritenuto il ricorso infondato argomentando che: a) con la lettera di assunzione del 2 marzo 2020 tra le parti in giudizio era stato formalmente concluso il contratto di lavoro, e la ricorrente aveva richiesto il pagamento delle retribuzioni pattuite lamentando l'inadempimento contrattuale del datore di lavoro;
b) parte attrice non aveva adeguatamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente in ordine alla richiesta risarcitoria avanzata non avendo fornito la prova della costituzione in mora del datore di lavoro mediante offerta della propria prestazione lavorativa, condizione essenziale per poter configurare il diritto alla percezione della retribuzione, e non aveva inoltre fornito alcuna prova in ordine alle intervenute dimissioni dal precedente rapporto di lavoro;
c) in merito alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito per effetto della condotta inadempiente ascritta al resistente, non aveva allegato circostanze dimostrative del pregiudizio subito.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivo appello censurando la sentenza Parte_1 impugnata per: 1) erronea valutazione delle risultanze probatorie con particolare riferimento alla ritenuta insussistenza di una valida costituzione in mora dell'appellato nonché delle intervenute dimissioni volontarie dal precedente impiego;
2) omessa pronuncia su tutte le domande formulate dalla ricorrente, in particolare quelle attinenti all'accertamento della violazione dei principi di correttezza e buona fede nella fase delle trattative e nella fase esecutiva del contratto sottoscritto dalle parti;
3) mancato riconoscimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla condotta inadempiente ascritta al resistente.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, delle domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Nonostante la regolare notifica non si è costituito rimanendo contumace in Controparte_1 giudizio.
Si è costituito l' chiedendo di dichiarare l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro CP_2 in caso di accoglimento delle domande dell'appellante. All'odierna udienza la causa, all'esito degli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., è stata decisa come da separato dispositivo.
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la gravata sentenza per non avere ritenuto integrati i presupposti normativamente richiesti ai fini della configurabilità della responsabilità per inadempimento contrattuale a carico dell'odierno appellato. Lamenta che il giudice di prime cure non ha ritenuto adeguatamente provata dalla lavoratrice la costituzione in mora del datore di lavoro, necessaria condizione per il riconoscimento del diritto alla retribuzione in favore della prima, e la sussistenza delle intervenute dimissioni volontarie dal precedente impiego, nonostante la copiosa documentazione in atti,
Il motivo è parzialmente fondato.
Giova al riguardo premettere che, come correttamente rilevato dal Tribunale, nel caso di specie, la lettera di assunzione sottoscritta da entrambe le parti in data 2 marzo 2020 configura un contratto di lavoro a tempo indeterminato, il cui inadempimento integra, dunque, un'ipotesi di responsabilità contrattuale.
Ciò posto, la responsabilità del datore di lavoro per inosservanza degli obblighi contrattualmente assunti, è sempre condizionata, secondo i principi generali in tema di mora accipiendi, all'offerta della prestazione, vale a dire alla formale intimazione, da parte del debitore, di ricevere la prestazione (art. 1217 cc) la quale, per consolidato orientamento giurisprudenziale, pur non richiedendo l'adozione di formule sacramentali, esige la concreta ed effettiva messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie lavorative, dovendo altrimenti interpretarsi il silenzio da parte di quest'ultimo, quale tacita acquiescenza al comportamento del creditore che indebitamente persista nel rifiuto della prestazione.
Ed invero, in base alla disciplina dettata dall'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, il rifiuto, di uno dei contraenti, di eseguire la prestazione è legittimo solo quando la controparte non abbia adempiuto la propria prestazione o non abbia offerto di adempierla contemporaneamente. In tale ottica, non potendo considerarsi inadempiente colui che offre di adempiere la propria prestazione ma che non può concretamente farlo in ragione del rifiuto della controparte, l'intimazione a ricevere la prestazione costituisce un atto giuridico volto a formalizzare il rifiuto della controparte.
Con particolare riguardo all'inadempimento contrattuale del datore di lavoro, che con la propria condotta impedisca lo svolgimento dell'attività lavorativa al proprio dipendente, dunque, perché possa configurarsi la “mora accipiendi” e il conseguente diritto alla controprestazione retributiva da parte del lavoratore, è necessario che quest'ultimo costituisca in mora il datore di lavoro, mettendo a disposizione le proprie energie lavorative.
Dalla regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro deriva infatti che, al di fuori di espresse deroghe legali o contrattuali, la retribuzione spetta soltanto se la prestazione di lavoro viene eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di
"mora accipiendi" nei confronti del dipendente derivante dall'ingiustificato rifiuto della prestazione offertagli. Una volta offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro, infatti, il rifiuto di quest'ultimo e la relativa condizione di “mora accipiendi” nei confronti del lavoratore, rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente all'utilizzazione effettiva, con relativo obbligo datoriale di pagare la controprestazione retributiva.
Tanto è stato ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità la quale, sebbene in fattispecie diverse da quella in esame, ha ribadito che “Nel caso in cui sia dichiarata la nullità della cessione del ramo
d'azienda, al dipendente spetta la retribuzione tanto se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita, tanto se il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei suoi confronti.
Una volta offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro giudizialmente dichiarato tale, il rifiuto di questi rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente alla utilizzazione effettiva, con la conseguenza che il datore di lavoro ha l'obbligo di pagare la controprestazione retributiva. Invero, mediante l'intimazione del lavoratore all'impresa cedente di ricevere la prestazione con modalità valida ai fini della costituzione in mora del medesimo datore (il quale la rifiuti senza giustificazione), deve ritenersi che il debitore del facere infungibile abbia posto in essere quanto è necessario, secondo il diritto comune, per far nascere il suo diritto alla controprestazione del pagamento della retribuzione, equiparandosi la prestazione rifiutata alla prestazione effettivamente resa per tutto il tempo in cui il creditore l'abbia resa impossibile non compiendo gli atti di cooperazione necessari” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 09/08/2021, n.
22517; cfr. sul punto anche Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 21/04/2020, n. 7977).
Alla luce di tali principi, dunque, perché la costituzione in mora del datore di lavoro sia valida e, perciò, tale da legittimare il diritto del lavoratore alla percezione delle retribuzioni perdute a causa dell'ingiustificato rifiuto della prestazione, è necessario che si traduca in un atto che contenga un'equivoca ed espressa manifestazione di volontà, da parte del lavoratore, di rendere la prestazione lavorativa.
Orbene, nel caso di specie, ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, successivamente alla sottoscrizione della lettera di assunzione a tempo indeterminato del
02/03/2020, l'odierna appellante abbia validamente costituito in mora il datore di lavoro. Dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti e versata in atti, si evince infatti chiaramente la disponibilità, reiterata più volte, segnatamente, a far data dal 23.03.2020 sino al 28 maggio 2020, da parte della di prestare la propria attività lavorativa in favore del dott. (doc. da 7 a 15 Pt_1 CP_1 fascicolo primo grado parte ricorrente) .
A fronte di tale disponibilità, come si evince dalle risposte contenute nelle mail allegate, l'odierno appellato posticipava ripetutamente la data di inizio della collaborazione professionale, adducendo, dapprima, l'operatività di disposizioni governative connesse alla situazione epidemiologica all'epoca in atto, in tesi preclusive dell'espletamento dell'attività professionale, successivamente, la necessità, ai fini della ripresa dell'attività lavorativa, di preventiva acquisizione di nulla osta da alcune autorità.
Nonostante tali ripetuti rinvii, l'appellante ha continuato a mostrare la propria disponibilità, rimanendo in attesa di indicazioni da parte del datore di lavoro sull'effettivo inizio della collaborazione professionale sino all'incontro intervenuto in data 3 giugno 2020 all'esito del quale il disattendendo le precedenti affermazioni, comunicava alla la propria volontà di non CP_1 Pt_1 procedere all'assunzione.
Alla luce di tali considerazioni e, in particolare, della condotta posta in essere dall'appellante e dalla dinamica dei fatti così come evincibile dalla documentazione richiamata, deve ritenersi, diversamente da quanto motivato dal giudice di prime cure, che l'originaria ricorrente abbia senz'altro assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Alcun rilievo assume, invece, ai fini della configurabilità della responsabilità per inadempimento contrattuale dell'appellato la mancata prova, da parte dell'appellante, in ordine alle intervenute dimissioni dal precedente impiego.
Rileva il Collegio che, sebbene non si rinvenga in atti la prova che la lavoratrice abbia rassegnato le dimissioni, atteso che dalla documentazione prodotta in giudizio si evince certamente la cessazione del precedente impiego nel mese di marzo 2020, come da relativa busta paga, ma non la causa della stessa, tale circostanza non assume alcun rilievo rispetto all'inadempimento contestato in questa sede al professionista, il quale, in ogni caso, non ha dimostrato di aver adempiuto agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione della lettera di assunzione.
Dall'accertata validità della costituzione in mora discende, alla luce dei principi sopra richiamati, il diritto dell'appellante alla percezione delle retribuzioni perdute per effetto del rifiuto ingiustificato della prestazione posto in essere dal datore di lavoro a far data dal 01.04.2020 -data di decorrenza del rapporto di lavoro- sino al 21.06.2021, data in cui l'appellante ha reperito una nuova occupazione, quantificate nell'importo complessivo di euro 28.385,90, come da conteggi allegati al fascicolo di primo grado.
Il primo motivo di appello è, pertanto, meritevole di accoglimento e, in riforma della gravata sentenza, va condannato al pagamento, in favore di , della somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di euro 28.385,90 a titolo di retribuzioni dovute da aprile 2020 a giugno 2021, di TRF, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze sino al soddisfo.
Va altresì accertato, in questa sede, il diritto della appellante alla ricostituzione della posizione previdenziale in relazione alle retribuzioni da versare, come sopra individuate, nei limiti della prescrizione quinquennale, con conseguente condanna del datore di lavoro, al Controparte_1 pagamento, nei confronti dell' dei contributi previdenziali ed assistenziali sugli importi CP_2 riconosciuti.
Dall'accoglimento del primo motivo di appello resta assorbito il secondo motivo di impugnazione relativo all'omessa pronuncia, da parte del giudice di prime cure, sulle domande attinenti alla violazione dei principi di correttezza e buona fede nella fase delle trattive e nella fase esecutiva del contratto sottoscritto dalle parti, attesa, altresì, la qualificazione giuridica della fattispecie in esame fornita dal Tribunale nella gravata sentenza.
Infine, con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneo mancato riconoscimento, da parte del giudice di prime cure, del danno non patrimoniale asseritamente patito per effetto dell'inadempimento accertato.
Il motivo non è fondato.
Ed invero, deve rilevarsi sul punto, che il Tribunale ha correttamente escluso il riconoscimento di tale specifica voce di danno, non avendo parte ricorrente compiutamente allegato circostanze tali da legittimare l'accoglimento della relativa pretesa risarcitoria. Al riguardo, va osservato, come ribadito costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, che il danno, anche in caso di lesione di valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso, non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (così Cass. Civile Sezioni Unite n°
26972 dell'11/11/08 - Cass. Civile, Sezioni Unite n° 26973 dell'11/11/08 – Cass. Civile, Sezioni
Unite n° 26974 dell'11/11/08 - Cass. Civile, Sezioni Unite n° 26975 dell'11/11/08), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 del codice civile.
Ne deriva che il danno non patrimoniale, nei suoi vari aspetti, va sempre allegato e provato da chi ne pretende il risarcimento e la prova può essere data con ogni mezzo (cfr. in particolare, successivamente alle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, Cass. Civile n° 7844 del 06/04/11 -
Cass. Civile n° 21223 del 05/10/09 – Cass. Civile n° 17101 del 22/07/09 - Cass. Civile n° 15405 dell'01/07/09). Trattandosi di pregiudizio (non biologico) a bene immateriale, particolare rilievo assume peraltro la prova presuntiva (cfr. Cass. Civile, Sezioni Unite n° 794 del 15/01/09 - Cass. Civile
n° 29832 del 19/12/08) la quale, tuttavia, non può sopperire al mancato esercizio dell'onere di allegazione, concernente sia l'oggetto della domanda che le circostanze in fatto su cui la stessa si fonda (Cass. Civile n° 10527 del 13/05/11 - Cass. Civile n° 7844 del 06/04/11 - Cass. Civile, Sezioni
Unite n° 6454 del 06 marzo 2009).
Orbene, nel caso di specie, ha chiesto il ristoro del danno non patrimoniale sofferto in Parte_1 conseguenza della condotta posta in essere dall'appellato, limitandosi a dedurre genericamente la ricorrenza di una presunta grave alterazione dell'equilibrio psichico, morale ed esistenziale senza, tuttavia, allegare, in modo puntuale, circostanze da cui poter desumere l'effettiva sussistenza del pregiudizio lamentato. Con motivazione esente da censure il Tribunale ha disatteso la richiesta risarcitoria invocata, considerato che l'appellante non ha compiutamente allegato il pregiudizio connesso alle ripercussioni negative che la condotta del datore di lavoro avrebbe determinato nella propria sfera non patrimoniale, in termini di dolore e patimento soggettivo, di lesione alla serenità personale.
In conclusione, per quanto esposto, la gravata sentenza deve essere parzialmente riformata con riferimento all'accertamento della validità della costituzione in mora nei confronti dell'appellato e al conseguente riconoscimento del diritto della lavoratrice alla percezione delle retribuzioni maturate per effetto della situazione di mora accipiendi del datore di lavoro, dovendo invece trovare integrale conferma, in ragione della condivisibilità delle conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure, in relazione alla valutazione della richiesta risarcitoria attorea, limitatamente al profilo del danno non patrimoniale invocato.
Ogni altra questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita dalla presente pronuncia. CP_ La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado, nei confronti dell'appellante, e dell' per il solo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza, con distrazione, in favore del procuratore della parte appellante dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna al pagamento della somma di € 28.385,90, a titolo Controparte_1
di retribuzioni dovute da aprile 2020 a giugno 2021, TRF e contributi previdenziali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze sino al soddisfo. Condanna CP_1
al pagamento in favore di delle spese di lite del doppio grado di giudizio che
[...] Parte_1
si liquidano, quanto al primo grado, in € 3.000,00, e, per il presente, in € 3.600,00, oltre, per entrambi, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi. Condanna
CP_ al pagamento dei contributi previdenziali in favore dell sugli importi così Controparte_1 riconosciuti e al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'istituto appellato che si liquidano in complessivi € 3.600,00, oltre rimborso spese forfettarie.
Roma, lì 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dr.ssa Paola Salerno, magistrato ordinario in tirocinio.