Versione
10 febbraio 2013
10 febbraio 2013
Art. 4.
Pubblicita' delle associazioni professionali
1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all'art. 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilita' per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicita'. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualita' e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all' art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 .
2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.
3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi. Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 , e' il seguente:
«Art. 81 (Marchi ed attestati di qualita' dei servizi) (in vigore dal 14 settembre 2012). - 1. I soggetti, pubblici o privati, che istituiscono marchi ed altri attestati di qualita' relativi ai servizi o sono responsabili della loro attribuzione, rendono disponibili ai prestatori ed ai destinatari, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, informazioni sul significato dei marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e degli altri attestati di qualita', dandone contemporaneamente notizia al Ministero dello sviluppo economico ed evidenziando se si tratta di certificazioni rilasciate sulla base del sistema di accreditamento di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
1-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 sono valutate ai fini della individuazione di eventuali azioni ingannevoli o omissioni ingannevoli ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , e successive modificazioni, recante il codice del consumo , anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 27 del medesimo codice.».
Pubblicita' delle associazioni professionali
1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all'art. 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilita' per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicita'. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualita' e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all' art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 .
2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.
3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi. Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 , e' il seguente:
«Art. 81 (Marchi ed attestati di qualita' dei servizi) (in vigore dal 14 settembre 2012). - 1. I soggetti, pubblici o privati, che istituiscono marchi ed altri attestati di qualita' relativi ai servizi o sono responsabili della loro attribuzione, rendono disponibili ai prestatori ed ai destinatari, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, informazioni sul significato dei marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e degli altri attestati di qualita', dandone contemporaneamente notizia al Ministero dello sviluppo economico ed evidenziando se si tratta di certificazioni rilasciate sulla base del sistema di accreditamento di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
1-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 sono valutate ai fini della individuazione di eventuali azioni ingannevoli o omissioni ingannevoli ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , e successive modificazioni, recante il codice del consumo , anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 27 del medesimo codice.».
Commentari • 5
- 1. Al rush finale lo schema di certificazione per i professionisti della privacyRedazione · https://www.diritto.it/ · 27 maggio 2017 · 21.170803
[…] In assenza di una specifica norma UNI che definisca dettagliatamente le competenze riferibili all'ambito professionale tutelato, la certificazione dei requisiti professionali non è possibile: infatti, qualora la norma UNI su determinate competenze professionali non esista, non è possibile ritenere quelle competenze/persone/consulenze certificabili da nessuna associazione o ente, i quali potranno in questo caso limitarsi esclusivamente a rilasciare il marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, ai sensi dellarticolo 4 della Legge 4/2013. […]
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Giurisprudenza • 22
- 1. TAR Roma, sez. 3S, sentenza 24/05/2021, n. 6021Provvedimento: […] Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co. 4 e dell'art. 4, co. 1 della legge n. 4/2013. […] Esso violerebbe l'art. 1, comma 4, della legge n. 4/2013, secondo cui l'esercizio delle professioni non ordinistiche si deve fondare sul “rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela”; e l'art. 4 della legge n. 4/2013 secondo cui le associazioni professionali non ordinistiche “pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità” (comma 1);Leggi di più...
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